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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 390/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VIRZI' SALVATORE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 562/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Priolo Gargallo - Via Nicola Fabrizi 1 96010 Priolo Gargallo SR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1972 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 105/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con il ricorso indicato in epigrafe il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento n. 1972 del
05.09.2024, ricevuto in data 07.01.2025, con il quale il Comune di Priolo Gargallo ha chiesto il pagamento dell'importo complessivo di euro 742,00 per IMU anno 2019, sanzioni ed interessi, deducendo le seguenti censure: a) illegittimità dell'accertamento per l'assoluta carenza di motivazione;
b) violazione dell'art. 5 comma 5 del D. L.gvo n. 504/92; c) illegittimità dell'accertamento per la erroneità ed infondatezza della pretesa tributaria.
Ha concluso per l'accoglimento del gravame con vittoria di spese e compensi difensivi.
2.- In data 08.05.2025 si è costituito il Comune di Priolo Gargallo, il quale ha eccepito in via preliminare la difformità tra il ricorso notificato e quello successivamente depositato nel fascicolo informatico, concludendo per la sua inammissibilità.
Nel merito ha contestato tutti i profili di censura articolati dal ricorrente e ha insistito per il rigetto del ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarre in favore del difensore antistatario.
3.- In data 24.06.2025 il comune di Priolo Gargallo ha depositato una memoria difensiva attraverso la quale ha ulteriormente confutato le tesi del ricorrente ed insistito per il rigetto del gravame, depositando sentenza
(n. 994/2025) di altra Sezione relativa ad altra annualità (anno 2018).
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.- Il ricorso è infondato e va respinto.
4.1.- Parte resistente ha depositato in giudizio la sentenza della Sezione quarta n. 994 del 2025 avente ad oggetto analogo avviso di accertamento, per gli stessi immobili, relativamente all'annualità 2018, basata sugli stessi atti istruttori, che ha respinto identiche censure di legittimità rispetto a quelle oggetto del presente gravame.
Questa Corte, in composizione monocratica, per brevità e sintesi, reputa di condividere “in toto” il percorso motivazionale utilizzato dalla Sezione Quarta di questa Corte per respingere il ricorso di ruolo generale
995/2024, avente ad oggetto l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 1759 relativo all'IMU 2018, per cui trascrive e riporta i passi salienti di tale pronuncia:
«Il primo motivo di ricorso è infondato. Dalla lettura dell'atto si apprezza, invero, la sua completezza, con riferimento a ciascuno degli elementi richiesti dalla legge per la legittimità dell'avviso di accertamento. Peraltro, non è superfluo rilevare come la ricorrente abbia esplicato una completa difesa, così attestando la piena conoscenza della pretesa tributaria. Infondato è il secondo motivo di gravame. Non è addebitabile all'ente impositore alcun errore nell'utilizzazione, per la determinazione del valore delle aree oggetto di accertamento, della deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 2020 per i valori dell'anno 2018. Con riferimento infine al terzo motivo, il comune di Priolo ha rappresentato di aver individuato, ai fini fiscali, i beni immobili secondo i dati forniti dall'Agenzia del Territorio. A diverse conclusioni in punto di legittimità dell'operato dell'ente impositore non inducono le argomentazioni rappresentate nella consulenza tecnica di parte ricorrente, non avendo la stessa operato la variazione dei registri pubblici del catasto immobiliare e, soprattutto, essendosi limitata ad attribuire a terzi non meglio individuati la realizzazione del fabbricato fantasma e delle costruzioni presenti nei fondi di sua proprietà» (v. pag. 2 della sentenza 994/2025).
4.2.- Occorre inoltre osservare che la relazione tecnica di CTP datata 17.07.2023, a firma del geom.
Nominativo_1, è basata sull'esame di “vecchi fogli di mappa di visura e registri e su acceso sui luoghi occorso in data 04.05.2023, per poter individuare le proprietà dalle verifiche effettuate …”, quando per dimostrare l'appartenenza delle indicate particelle ad altri proprietari il ricorrente avrebbe dovuto produrre visure ipo- catastali delle predette particelle estratte dalla competente Conservatoria dei Registri immobiliari (art. 2673
c.c.) e non dal Catasto terreni che, come è noto, è solamente preordinato alla tassazione fiscale degli immobili.
Sotto altro profilo, se determinati beni immobili formalmente intestati al ricorrente avessero ipoteticamente subito vicende modificative dell'assetto proprietario, la prova di tali variazioni sarebbe potuta essere fornita a questo Giudice unicamente attraverso la produzione degli atti notarili di trasferimento del diritto di proprietà
e della visura della trascrizione di tali rogiti nei Registri Immobiliari;
per cui la CTP depositata dal ricorrente, non ha alcun valore giuridico-probatorio, e non è, quindi, idonea a incrinare la tenuta di legittimità dell'atto impositivo impugnato, con la conseguenza che il ricorso in esame non può trovare favorevole apprezzamento.
5.- Quanto al regolamento delle spese di giudizio del grado – ai sensi dell'art. 15, 1° comma, d. l.gs.
31.12.1992, n. 546 e 92, 2° comma, c.p.c. – lo stesso può essere disciplinato secondo il principio della soccombenza e quantificato, in base al pertinente scaglione tariffario, in considerazione del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate, ai minimi tariffari, sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Siracusa, sezione 1, pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte resistente costituita nella misura di euro 278,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del dott. Difensore_2.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 19.01.2026.
Il Giudice monocratico: dott. Salvatore Virzì
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VIRZI' SALVATORE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 562/2025 depositato il 02/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Priolo Gargallo - Via Nicola Fabrizi 1 96010 Priolo Gargallo SR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1972 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 105/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Con il ricorso indicato in epigrafe il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento n. 1972 del
05.09.2024, ricevuto in data 07.01.2025, con il quale il Comune di Priolo Gargallo ha chiesto il pagamento dell'importo complessivo di euro 742,00 per IMU anno 2019, sanzioni ed interessi, deducendo le seguenti censure: a) illegittimità dell'accertamento per l'assoluta carenza di motivazione;
b) violazione dell'art. 5 comma 5 del D. L.gvo n. 504/92; c) illegittimità dell'accertamento per la erroneità ed infondatezza della pretesa tributaria.
Ha concluso per l'accoglimento del gravame con vittoria di spese e compensi difensivi.
2.- In data 08.05.2025 si è costituito il Comune di Priolo Gargallo, il quale ha eccepito in via preliminare la difformità tra il ricorso notificato e quello successivamente depositato nel fascicolo informatico, concludendo per la sua inammissibilità.
Nel merito ha contestato tutti i profili di censura articolati dal ricorrente e ha insistito per il rigetto del ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarre in favore del difensore antistatario.
3.- In data 24.06.2025 il comune di Priolo Gargallo ha depositato una memoria difensiva attraverso la quale ha ulteriormente confutato le tesi del ricorrente ed insistito per il rigetto del gravame, depositando sentenza
(n. 994/2025) di altra Sezione relativa ad altra annualità (anno 2018).
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.- Il ricorso è infondato e va respinto.
4.1.- Parte resistente ha depositato in giudizio la sentenza della Sezione quarta n. 994 del 2025 avente ad oggetto analogo avviso di accertamento, per gli stessi immobili, relativamente all'annualità 2018, basata sugli stessi atti istruttori, che ha respinto identiche censure di legittimità rispetto a quelle oggetto del presente gravame.
Questa Corte, in composizione monocratica, per brevità e sintesi, reputa di condividere “in toto” il percorso motivazionale utilizzato dalla Sezione Quarta di questa Corte per respingere il ricorso di ruolo generale
995/2024, avente ad oggetto l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 1759 relativo all'IMU 2018, per cui trascrive e riporta i passi salienti di tale pronuncia:
«Il primo motivo di ricorso è infondato. Dalla lettura dell'atto si apprezza, invero, la sua completezza, con riferimento a ciascuno degli elementi richiesti dalla legge per la legittimità dell'avviso di accertamento. Peraltro, non è superfluo rilevare come la ricorrente abbia esplicato una completa difesa, così attestando la piena conoscenza della pretesa tributaria. Infondato è il secondo motivo di gravame. Non è addebitabile all'ente impositore alcun errore nell'utilizzazione, per la determinazione del valore delle aree oggetto di accertamento, della deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 2020 per i valori dell'anno 2018. Con riferimento infine al terzo motivo, il comune di Priolo ha rappresentato di aver individuato, ai fini fiscali, i beni immobili secondo i dati forniti dall'Agenzia del Territorio. A diverse conclusioni in punto di legittimità dell'operato dell'ente impositore non inducono le argomentazioni rappresentate nella consulenza tecnica di parte ricorrente, non avendo la stessa operato la variazione dei registri pubblici del catasto immobiliare e, soprattutto, essendosi limitata ad attribuire a terzi non meglio individuati la realizzazione del fabbricato fantasma e delle costruzioni presenti nei fondi di sua proprietà» (v. pag. 2 della sentenza 994/2025).
4.2.- Occorre inoltre osservare che la relazione tecnica di CTP datata 17.07.2023, a firma del geom.
Nominativo_1, è basata sull'esame di “vecchi fogli di mappa di visura e registri e su acceso sui luoghi occorso in data 04.05.2023, per poter individuare le proprietà dalle verifiche effettuate …”, quando per dimostrare l'appartenenza delle indicate particelle ad altri proprietari il ricorrente avrebbe dovuto produrre visure ipo- catastali delle predette particelle estratte dalla competente Conservatoria dei Registri immobiliari (art. 2673
c.c.) e non dal Catasto terreni che, come è noto, è solamente preordinato alla tassazione fiscale degli immobili.
Sotto altro profilo, se determinati beni immobili formalmente intestati al ricorrente avessero ipoteticamente subito vicende modificative dell'assetto proprietario, la prova di tali variazioni sarebbe potuta essere fornita a questo Giudice unicamente attraverso la produzione degli atti notarili di trasferimento del diritto di proprietà
e della visura della trascrizione di tali rogiti nei Registri Immobiliari;
per cui la CTP depositata dal ricorrente, non ha alcun valore giuridico-probatorio, e non è, quindi, idonea a incrinare la tenuta di legittimità dell'atto impositivo impugnato, con la conseguenza che il ricorso in esame non può trovare favorevole apprezzamento.
5.- Quanto al regolamento delle spese di giudizio del grado – ai sensi dell'art. 15, 1° comma, d. l.gs.
31.12.1992, n. 546 e 92, 2° comma, c.p.c. – lo stesso può essere disciplinato secondo il principio della soccombenza e quantificato, in base al pertinente scaglione tariffario, in considerazione del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate, ai minimi tariffari, sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Siracusa, sezione 1, pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte resistente costituita nella misura di euro 278,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del dott. Difensore_2.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del 19.01.2026.
Il Giudice monocratico: dott. Salvatore Virzì