Articolo 7 della Legge 26 gennaio 1963, n. 91
Articolo 6Articolo 8
Versione
13 marzo 1963
Art. 7.
Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto, escluse le tasse postali, telegrafiche e telefoniche, il Club alpino italiano e le sue sezioni sono equiparati alle Amministrazioni dello Stato.
La equiparazione alle Amministrazioni dello Stato non comporta l'esonero dal pagamento delle imposte dirette, ne' si esclude al trattamento tributario del personale dipendente.
Entrata in vigore il 13 marzo 1963
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente