Articolo 737 bis del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 737Articolo 743
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13 settembre 2016
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20 febbraio 2020
Art. 737-bis. (Corso di formazione per ufficiali del ruolo forestale) 1. I tenenti del ruolo forestale sono ammessi a frequentare un corso di formazione, di durata non inferiore a ((un anno)) , al termine del quale e' determinata una nuova anzianita' relativa in base all'ordine della graduatoria finale del corso.
Entrata in vigore il 20 febbraio 2020
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