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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 30/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Sentenza
Tribunale Ordinario di Oristano SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE
Collegio
Consuelo Mighela ................................................................... Presidente
Nicolò Sesta ..............................................................................estensore
Gabriele Bordiga ......................................................................... giudice
Indicazione delle parti
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
Difeso dall'avv. BATTOLU SARA (c.f. ) con C.F._2 studio in VIA CAMPANIA 26 09100 CAGLIARI
– Parte principale –
(c.f. ) Parte_2 C.F._3
Contumace
– Controparte –
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
ORISTANO
– Pubblico Ministero –
Ruolo: n. 1321/2021 r.g.c.c.
Conclusioni delle parti
Le parti hanno così concluso:
— 1 — VALERIA PISU:
1) pronunciare la separazione giudiziale fra i coniugi Sigg.ri
[...]
e e autorizzare i coniugi a vivere separati per le Pt_1 Parte_2 ragioni esposte nella narrativa;
a) previa la sospensione della responsabilità genitoriale del Sig.
, disporre l'affidamento della minore alla Parte_2 Per_1
Sig.ra con esercizio super esclusivo della responsabilità Parte_1 genitoriale, collocamento prevalente presso la madre e residenza presso l'abitazione materna in Villaurabana nella Via Renzo Laconi n. 8; men- tre il figlio minore ha compiuto 18 anni. Per_2
b) dispone che sia le decisioni di maggior interesse per la minore sia quelle riguardanti l'ordinaria e la straordinaria amministrazione siano adottate in via esclusiva dal genitore affidatario;
c) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia mi- nore previo il suo consenso e soltanto in seguito ad idoneo percorso di sostegno alla genitorialità da effettuare presso il Servizio Socio-Assi- stenziale territorialmente competente;
d) dispone che corrisponda in favore di Parte_2 Pt_3
, entro il giorno 05 di ogni mese, la somma di euro 500,00 a titolo
[...] di contributo per il mantenimento dei figli e , somma Per_1 Per_2 da rivalutare annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data della domanda nonché a concorrere alle spese straordinarie (a titolo esempli- ficativo:
e) Condannare il Sig. al risarcimento del danno Parte_2 in favore della Sig.ra della somma di € 13.200,00 dovuta Parte_1 alla mancata percezione del reddito di cittadinanza negli anni 2022 e 2023 (sul calcolo che il reddito di cittadinanza minimo che la Sig.ra avrebbe percepito sia di € 550,00 mensili) oltre alla condanna di € Pt_1
5.400 in quanto la Sig.ra non ha potuto richiedere l'asse- Parte_1 gno unico per i suoi figli, (assegno unico calcolato di € 200,00 mensili); somma che deve essere aggiornata sino alla data in cui il Sig. Pt_2 presterà il consenso per la corresponsione dei predetti assegni alla Sig.ra e/o sino a quando il Tribunale autorizzerà la Sig.ra a Pt_1 Parte_1 fare la domanda per poter ricevere l'assegno unico così come richiesto al punto 10 della superiore espositiva.
In via subordinata f) in seguito alla violazione dell'art. 337 sexies c.c. si chiede che l'Ill.mo Tribunale Adito Voglia condannare il Sig. alla Parte_2 corresponsione della somma di € 15.000,00 per aver impedito alla
— 2 — Sig.ra di ottenere tutti i sussidi che lo stato riconosce ad Parte_1 una mamma priva del sostegno del padre, anche per le ragioni indicate al punto e) delle riportate conclusioni.
f) con vittoria di spese ed onorari.
Con il visto del Pubblico Ministero.
Ragioni della decisione
1. I fatti di causa.
e hanno contratto matrimonio con- Parte_1 Parte_2 cordatario il 14 febbraio 2009. Hanno due figli: (7 novembre Per_2
2005) e (9 settembre 2008). La famiglia viveva a Villaurbana Per_1 in via Laconi 8, in una casa di proprietà comune.
L'8 novembre 2021 la IG.ra ha presentato ricorso per sepa- Pt_1 razione, esponendo una situazione problematica, riferendo che il IG.
da quando lei aveva espresso l'intenzione di separarsi, aveva Pt_2 iniziato a tenere comportamenti gravi, come insulti, minacce, sputi e violenze, anche davanti ai figli.
Sotto il profilo economico, il IG. svolgerebbe il lavoro di Pt_2 muratore per circa 1.300 € al mese. La IG.ra , invece, svolgerebbe Pt_1 attività in nero e a chiamata, sostenendo di percepire circa 280 € al mese. La IG.ra sostiene di essere l'unica che tiene i figli presso di Pt_1 sé. , inoltre, sarebbe affetto da iperattività e deficit dell'atten- Per_2 zione, e per questo è seguito dalla neuropsichiatria infantile di . Per_3
La IG.ra ha inoltre riferito di diversi accessi d'ira e violenza sulle Pt_1 cose da parte di . Per_2
La IG.ra ha chiesto: Pt_1
1) l'affidamento condiviso;
2) la collocazione dei minori presso di sé con assegnazione della casa familiare;
3) un diritto di visita calendarizzato per il padre;
4) 500 € per il mantenimento dei figli a carico del padre, oltre il
70% delle spese straordinarie;
5) 200 € per il proprio mantenimento a carico del marito. Il Presidente ha accolto le richieste in via provvisoria. Preso atto della momentanea rinuncia della IG.ra al proprio mantenimento, Pt_1
— 3 — ha disposto che il IG. provveda al mantenimento dei figli pa- Pt_2 gando 500 €, oltre metà delle spese straordinarie. In sede di memoria integrativa, la IG.ra , confermata la ri- Pt_1 nuncia all'assegno di mantenimento, ha proposto nuove domande risar- citorie. Sostiene, infatti, che a causa del rifiuto del IG. di spo- Pt_2 stare la residenza anagrafica dalla casa familiare, da lui abbandonata nel
2021, la IG.ra non abbia potuto ottenere il reddito di cittadinanza Pt_1
e l'assegno unico.
2. Valutazione delle domande proposte.
In corso di causa, è divenuto maggiorenne e si è trasferito Per_2
a vivere con il padre.
Per quanto concerne il IG. si può ritenere pienamene pro- Pt_2 vato il suo disinteresse verso , che, sentita dal giudice istrut- Per_1 tore, ha confermato di vederlo al massimo una volta ogni due mesi;
ha inoltre assistito personalmente a due episodi violenti commessi dal IG. nei confronti della IG.ra : in un'occasione, nel corso di una Pt_2 Pt_1 lite, le ha strappato i vestiti di dosso, compresa la biancheria intima;
in un'altra, invece, in un accesso di rabbia le ha lanciato del vino addosso, facendosi peraltro sfuggire di mano il bicchiere di vetro, col rischio di colpirla.
Mutamenti di carattere economico, invece, non ve ne sono stati.
Alla luce di questo quadro, si ritiene fondata la domanda di affi- damento esclusivo. È evidente, infatti, che il IG. non partecipa Pt_2 ad alcun aspetto della vita di , non contribuisce al suo mante- Per_1 nimento ed è sempre irreperibile quando si tratta di decisioni di parti- colare interesse. Il comportamento processuale da lui serbato, consistito nel lasciare la casa senza aggiornare la residenza anagrafica, evitare si- stematicamente le notificazioni e, una volta raggiunto, non costituirsi,
è indice di totale sottrazione ai doveri genitoriali. Non si può inoltre non prendere in considerazione gli episodi di maltrattamento commessi nei confronti della IG.ra davanti a . Pt_1 Per_1
Tenuto conto che il Presidente aveva disposto provvisoriamente un contributo di 500 € per il mantenimento dei figli, considerato che non vive più presso la madre, il contributo deve essere propor- Per_2 zionalmente ridotto a 300 €, riconoscendo una somma superiore alla metà di quella originaria in considerazione del fatto che il IG. Pt_2
— 4 — non tiene mai presso di sé. Per_1
Non sono invece ammissibili le domande risarcitorie proposte in sede di separazione, in quanto trattasi di domande soggette a rito ordi- nario. L'art. 40 comma 3 c.p.c., infatti, consente il cumulo di domande soggette a riti diversi solo in caso di connessione qualificata: la connes- sione soggettiva, prevista dall'art. 104 c.p.c., non è un caso richiamato.
3. Le spese del processo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispo- sitivo, tenuto conto che la causa è stata di complessità media per le fasi di studio, introduzione e istruzione, minima per la fase decisionale, di valore indeterminabile tendente al minimo, con istruttoria. La somma così determinata dovrà essere rimborsata all'Erario, in ragione del fatto che la IG.ra è difesa a spese dello Stato. Pt_1
Dispositivo
Il Tribunale: 1. Pronuncia la separazione personale di e Parte_1 Pt_2
in relazione al matrimonio trascritto all'atto 1, parte II, serie A,
[...] anno 2009, Comune di Villaurbana.
2. Affida in via esclusiva alla madre, conferendo a Per_1 quest'ultima il potere di prendere tutte le decisioni di maggior interesse per la figlia.
3. Dispone che contribuisca al mantenimento di Parte_2
versando a , entro il 5 di ogni mese, la somma di Per_1 Parte_1 300 € al mese, somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, oltre alla metà delle spese straordinarie. 4. Condanna al rimborso delle spese processuali Parte_2 in favore dell'Erario, che si liquidano in 4.227 € per compensi, oltre accessori di legge, nonché spese vive per contributo unificato e marca da bollo prenotati a debito.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di conIGlio del 29 gennaio 2025.
— 5 — La Presidente L'estensore
Consuelo Mighela Nicolò Sesta
— 6 —