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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/11/2025, n. 12296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12296 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 24474 /2024 R.G. (+ RG 24894/24 riunita) promossa
Da
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
rappresentati e difesi dagli avv.ti NAPPI MASSIMO , NAPPI MARCO
[...]
ricorrenti contro
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti VESCI Controparte_1 Controparte_2
AR , DI IR OR
Resistente
OGGETTO: retribuzione
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 26.6.24 e regolarmente notificato, , Parte_1 Parte_2
premesso di essere dipendenti della resistente con le decorrenze indiate in busta Parte_6 paga, con le mansioni d macchinista, e di svolgere l' attività lavorativa a bordo dei treni, lamentavano di avere percepito un trattamento retributivo, durante il periodo di ferie, illegittimo, in quanto non ricomprendente le indennità “assenza dalla residenza” e “utilizzazione professionale” ; richiamavano giurisprudenza della CG, della Cassazione e di merito , concludendo per l'illegittimità della normativa contrattuale;
descrivevano le indennità in questione;
richiamavano conteggi formulati nei limiti della prescrizione maturata (tenendo conto della non
1 decorrenza della prescrizione durante il rapporto di lavoro, a seguito della entrata in vigore della legge n.92/2012); concludevano nel modo che segue: “previa declaratoria di nullità e/o disapplicazione per violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/c.c., come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea, e/o degli artt. 36, terzo comma, Cost. e 10 d.lgs. 66/2003, dell'art. 34 del contratto aziendale 16/4/2003 e art. 31 del 2012 e del 2016 del Gruppo Ferrovie dello Stato, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere nelle giornate di ferie, al solo importo fisso di € 11,20 per il macchinista incrementato, a decorrere dal
1/9/2012, ad € 12,80 nonché dell'art. 72, del CCNL Attività Ferroviarie 16/4/2003 e art. 77 CCNL della Mobilità, del 20/7/2012 e del 16/12/2016, laddove escludono l'indennità per assenza dalla residenza del calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
-accertare e dichiarare il diritto di ogni ricorrente a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva dell'indennità di “Assenza dalla residenza”, prevista dall'art. 72 del CCNL Attività
Ferroviarie 16/4/2003 e art. 77 della Mobilità del 20/7/2012 e del 16/12/2016, e dell'indennità “di utilizzazione/condotta e chilometrica” prevista dall'art. 34 Tabella B contratti aziendali, 2003 e art. 31 di quelli del 2012 e 2016, calcolando i compensi percepiti a tali titoli in ciascun anno di fruizione delle ferie detratto l'importo fisso giornaliero già riconosciuto e per l'effetto; - condannare a corrispondere ai ricorrenti le seguenti somme: • € 5.075,48 Controparte_2 Parte_1
€ 6.535.35 • € 3.927,61 o alle somme accertate in corso di causa, Parte_2 Parte_3 oltre svalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre oneri di legge, da distrarsi a favore dei sottoscritti
Avv.ti Nappi dichiaratisi antistatari.
Si costituiva in giudizio parte resistente, la quale contestava in toto l'impostazione attrice, sottolineando l'errata interpretazione della normativa comunitaria e della giurisprudenza della
CG, richiamando giurisprudenza, evidenziando che l'effetto dissuasivo non sussiste in quanto, tra l'altro, il datore di lavoro rimane esposto a sanzione ove non consenta al lavoratore di fruire delle ferie;
contestava il rapporto di funzionalità tra l'indennità in questione e le mansioni espletate;
evidenziava che la giornata di ferie, secondo le norme del CCNL, è una giornata di assenza comunque retribuita in misura maggiore rispetto alle altre tipologie di assenza;
eccepiva la marginalità dell'incidenza annuale della fruizione delle ferie sulla retribuzione percepita;
contestava i conteggi che non tengono conto delle giornate di ferie corrispondenti ad una diversa utilizzazione;
eccepiva la prescrizione parziale contestando la interpretazione giurisprudenziale che stabilisce la non decorrenza della prescrizione nel corso del rapporto di lavoro a seguito delle modifiche apportate dalla legge 92/2012 e del D.lgs 23/2015 all'art.18 L.300/70; concludeva: “- in via preliminare, disporre la riunione al presente giudizio di quello recante R.G. n. 24894/2024, altrettanto promosso contro stante la evidente connessione oggettiva e Controparte_2 parzialmente soggettiva;
- in via principale, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso e, dunque, di riconoscimento del diritto al calcolo delle indennità richieste, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2948 c.c.,
l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito vantato dai ricorrenti, limitando/riducendo
2 inoltre il presunto diritto al ricalcolo della retribuzione percepita durante il periodo di ferie, alle sole quattro settimane di calendario 'protette' dalla Direttiva quale periodo annuale di ferie minime garantite, corrispondente a 20 giorni lavorativi e decurtando la IUP ad importo (euro 12,80 per i macchinisti ed euro 4,50 per i capi treno/capi servizi treno per ogni giornata di ferie) che ha pacificamente corrisposto nelle giornate di ferie da quanto eventualmente Controparte_2 ritenuto dovuto ai ricorrenti, nonché alla luce dei conteggi alternativi prodotti dalla Società.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Sentite le parti in presenza, istruita la causa documentalmente, disposta per la fase decisoria trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la stessa viene decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente si rileva che va accolta la richiesta di riunione, al presente fascicolo, di quello portante il n. RG. 24894/24, così come richiesto da parte resistente, stante l'identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende la decisione delle cause;
il procedimento RG 24894/24 è stato infatti introdotto da e con domande fondate sul Parte_4 Parte_5 medesimo titolo e sulla medesima interpretazione di norme offerta nel presente giudizio , proposte nei confronti del medesimo soggetto.
Pertanto, nel proc. RG 24894/24 è stato emesso il provvedimento di riunione al presente procedimento, che viene definito congiuntamente a quello n. RG. 24894/24.
Ancora preliminarmente, si rileva che la richiesta di rinvio per conciliare, presentata nelle note conclusive da parte resistente in entrambi i procedimenti, insieme all'offerta economica per ciascun lavoratore, non è stata accolta, in quanto le parti ricorrenti hanno dichiarato di rifiutare tale proposta e chiesto di procedere con la decisione della causa nelle modalità già previste.
Con Non si ricade quindi nell'ipotesi di cui all'art.127 ter II c. prima parte , in quanto non c'è opposizione tempestiva alle modalità della trattazione della causa, ma solo una proposta di conciliazione che non può concretizzarsi per rifiuto della controparte;
pertanto, non sussiste alcun motivo per disporre un rinvio della causa e la convocazione delle parti in presenza.
I ricorsi meritano accoglimento.
I ricorrenti – tutti dipendenti della parte resistente, con diversa decorrenza- lamentano di avere percepito, nei periodi di ferie, la retribuzione priva delle indennità corrisposte per ogni giornata di lavoro effettivo e connaturate alla mansione e al tipo di attività svolta, e, in particolare, lamentano di non avere percepito in tali periodi le indennità “assenza dalla residenza”, attribuita per il fatto che la condotta del treno comporta l'allontanamento dalla residenza di lavoro, e
“utilizzazione professionale” nella sua parte variabile, destinata a compensare il disagio scaturente dall'espletamento dei propri compiti, con una decurtazione complessiva del 30/40%.
3 La questione attiene al trattamento retributivo spettante per i periodi di ferie del lavoratore subordinato e di essa si è occupata la CG , nonché più volte la nostra giurisprudenza di merito e di legittimità, che ha recepito i principi stabiliti a livello europeo.
Per economia processuale , anche ai sensi dell'art.118 I c. Disp. Att. CPC, si richiama una pronuncia di questo Tribunale che ben sintetizza il percorso giurisprudenziale compiuto, la sentenza n.11328/2024 (giudice Damiani) che così ricostruisce tale percorso:
“….si rende necessario muovere dalla normativa comunitaria, per come interpretata dalla CGUE ed ormai pacificamente recepita dalla giurisprudenza di legittimità.
In primo luogo viene in rilievo l'art. 31, n. 2 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione
Europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati.
Il suddetto articolo, intitolato “Condizioni di lavoro giuste ed eque”, al punto n. 2 testualmente sancisce: “2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”. La nozione di “ferie annuali retribuite” risulta ulteriormente specificata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, secondo il quale: “1.
Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro.”.
Sul punto, la Corte di Giustizia “sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-
257/04, e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che “… l'espressione Persona_1
«ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58 Persona_2 nonché).
11. L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze e altri, punto 58, nonché e altri, punto 60).” (Cass. L., Sent. Persona_1 Persona_3
13425/2019).
Nel nostro ordinamento è stata data attuazione alle citate disposizioni comunitarie con l'art. 10 del d.lgs. n. 66/03, il quale afferma che: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del
Codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.”
La nozione di retribuzione feriale di matrice comunitaria è stata poi ulteriormente chiarita da successive pronunce della CGUE, i cui principi sono stati recepiti dalla nostra giurisprudenza di legittimità.
4 In particolare, la Corte di Cassazione ha evidenziato come “… maggiori e più incisive precisazioni sono contenute nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10,
e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere Per_4 calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. 13.
In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come « sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore [...] di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro» (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto «qualsiasi Per_4 incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore [...] deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali» ( v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali «gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro» ( v. sentenza Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione «correlati allo status personale e professionale» del lavoratore (v., sentenza Williams
e altri cit.,punto 28).” (Cass. L., Sent. 13425/2019).
Di recente la Corte di Cassazione è nuovamente tornata sull'argomento, recependo un ulteriore arresto della giurisprudenza sovranazionale.
In particolare, con la Sentenza n. 20216/2022, i giudici di legittimità hanno affermato che “… il diritto alle ferie annuali, sancito dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (sentenza del 25 giugno 2020, e Iccrea Controparte_4
Banca SpA, C-762/18 e C-37/19, EU:C:2020:504, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata)”. “… Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite sia volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione Per_ (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è 5 differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21)".
Tali principi sono stati richiamati anche dalla giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione
(v. sent. Cass. 13675/2025, 13044/2025, 11754/2025).
Chiarita , dunque, quale sia la nozione di “retribuzione feriale” delineata dal nostro diritto comunitario e recepita nel nostro ordinamento, deve osservarsi, in merito alla vincolatività delle pronunce rese dalla CGUE, quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che: “l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto
UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito «il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della
Comunità»” (v. Cass 13425/2019)…..”.
L'interpretazione comunitariamente orientata consente, infatti, di disapplicare i contratti e gli accordi collettivi che siano difformi rispetto alla previsione delle norme imperative interne, interpretate alla stregua dei principi elaborati dalla Corte di Giustizia con riferimento alla Direttiva in oggetto.
Come ricordato dal precedente citato, la possibilità, per il giudice, di procedere, in via autonoma e immediata, alla disapplicazione della contrattazione collettiva contraria al diritto comunitario è, del resto, confermata da una recente pronuncia della Corte di Appello di Milano, Sez. Lav. (Sent. n.
1470/2021), la quale ha precisato quanto segue: “La quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie ad opera della contrattazione collettiva non può, infatti, in alcun modo escludere la valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale. Tale vaglio, da compiersi secondo i criteri sopra illustrati, prevale certamente sulla determinazione operata dalle parti sociali, il cui effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie - se accertato nel caso concreto - ne determina l'illegittimità per contrasto con fonti di rango prevalente. …”.
In sintesi, quindi, laddove venga richiesto al giudicante di esprimersi in ordine alle differenze retributive dovute per il periodo feriale, questo dovrà procedere nel modo di seguito delineato ovvero: “In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C- Per_4
155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicare le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo
6 minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE” (Cass L, Sent. 22401/2020)” .
Tali principi, consolidatisi nella giurisprudenza di merito e di legittimità, appaiono totalmente condivisibili e applicabili nel caso di specie.
Quanto, in concreto, alle indennità di cui si discute, si osserva che le stesse appaiono rientrare tra quelle da ricomprendere nella retribuzione del periodo feriale.
Dalla descrizione delle stesse, per come si evince dal CCNL, e dalle buste paga, che evidenziano la frequenza della corresponsione- del resto non contestata in modo specifico da parte resistente-, emergono le caratteristiche richieste per potere affermare che si tratta di indennità intrinsecamente collegate alle mansioni svolte, non trattandosi di spettanze variabili o corrisposte eccezionalmente, ma con continuità, tanto che può ritenersi sussistente il “nesso di funzionalità” tra le citate indennità e le prestazioni lavorative.
Si tratta, infatti, di indennità che vanno a remunerare un “incomodo” intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni svolte, mentre deve escludersi che si tratti di emolumenti diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie.
Tali indennità sono state esaminate anche dalla S.C., la quale ha riconosciuto, quanto alla indennità per assenza dalla residenza, che “essa, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, nella medesima controversia in cui il datore di lavoro è (la cit. Cass. n. 14089/2024) nonché in CP_5 analoga controversia che aveva come parte datoriale la società (tra le molte, Cass. nn. CP_6
2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663,
18160/2023). La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti macchinisti, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro” (v. Cass. Sent. N. 6282/2025).
Quanto alla indennità di utilizzazione professionale , la S.C. ha osservato che si tratta di “voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile” (v. Cass. Cit.).
La S.C. ricorda che “Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale.
Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile
(previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque 7 intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate. La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa Direttiva”.
Si è affermato ancora che il giudice deve valutare ex ante se, per effetto di prassi, comportamenti datoriali, disposizioni contrattuali, ci sia un serio rischio di induzione del lavoratore a non fruire delle ferie annuali retribuite spettanti, perché l'ammontare della retribuzione corrispostagli durante le ferie, se inferiore rispetto a quella percepita durante i periodi di lavoro effettivo, può avere un effetto potenzialmente dissuasivo.
La CG ha precisato che tale effetto si può evitare se la retribuzione delle ferie annuali venga calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore;
inoltre, un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione.
L'interpretazione fornita dal giudice comunitario non detta criteri “quantitativi”, ma individua un concetto di retribuzione per ferie sotto un profilo “teleologico” , nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti.
Il principio generale affermato a livello comunitario è quello della “coincidenza” della retribuzione delle ferie annuali con la retribuzione ordinaria del lavoratore;
tale principio è stato ribadito di recente dalla Cassazione, la quale ha precisato che la potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche della retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse va verificata ex ante e che qualsiasi incentivo o sollecitazione volto ad indurre i dipendenti a rinunziare alle ferie, come potrebbe essere una diminuzione della retribuzione corrisposta durante le ferie, è incompatibile con gli obiettivi che il legislatore europeo si propone e cioè di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo , anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza – cfr.
Sent. CG causa C-514/20 – (v. Cass. N. 25840/2024, Cass. N.6282/2025).
Per ciò che concerne il caso di specie, non può dirsi non sia sussistente il rischio dissuasivo solo perché il datore di lavoro sia costretto, in virtù delle vigenti norme, a consentire la fruizione delle ferie e perché, in concreto, il lavoratore ne abbia usufruito, in quanto la valutazione, come detto, deve essere effettuata ex ante sulla base sulla base dei criteri della connessione con l'attività ordinariamente prestata, della continuatività della erogazione, dell'incidenza tutt'altro che residuale sul trattamento economico mesile.
Nel caso di pecie, dei primi due criteri si è già detto richiamando le osservazioni della S.C., mentre, per ciò che concerne il terzo, si osserva che, come si evince dai conteggi, l'importo delle indennità
8 spettanti costituisce una parte rilevante della retribuzione, circostanza che rafforza il rischio della sussistenza dell'effetto dissuasivo di cui si è detto.
Il criterio di calcolo di parte ricorrente appare corretto- i giorni di ferie indicati, peraltro, sono gli stessi indicati da parte resistente nei suoi prospetti- , in quanto si basa sull'indennità media giornaliera ricavata dall'importo totale annuo delle indennità percepite;
detto criterio appare in linea con le indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia, la quale ha affermato che gli elementi variabili della retribuzione sono da computare nella retribuzione delle ferie come media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo, avendo essa stabilito in particolare che
“l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori , a titolo delle ferie minime previste dall'art.7 par.1, non deve essere inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante il periodo di lavoro effettivo” (così CGUE, Sent. 13.12.2018, C-385/17, ). Persona_6
Quanto all'eccezione secondo cui il riconoscimento del diritto dovrebbe arrestarsi ai 20 giorni corrispondenti al “periodo feriale minimo di quattro settimane l'anno” , può osservarsi che i ricorrenti hanno diritto al ricalcolo della retribuzione per il periodo di ferie imposto dalla direttiva
2003/88, ossia 4 settimane, da intendersi non come 4 settimane di calendario, ma come pari a 28 giorni (in tal senso v. Cass.n.20216/2022).
Anche parte resistente ha, comunque, depositato i suoi conteggi- che risentono però nella quantificazione della errata impostazione a cui si è attenuta circa il limite dei 20 giorni- , ma ha confrontato la percentuale di retribuzione pretesa e non versata rispetto all'importo dell'imponibile previdenziale mensile;
la verifica va fatta invece con riferimento alla perdita subita nel periodo al quale si riferiscono le ferie e l'incidenza appare notevole anche nel prospetto di parte resistente (ad. es. si veda per tutti il prospetto del il quale per n.4 giorni di ferie Pt_2 ad ottobre 2022 perde per indennità non liquidate E.181,91).
L'effetto dissuasivo, di fronte a tale incidenza per giornata, non può essere negato, ed è ancora più evidente nei prospetti di parte attrice, che indicano la perdita totale annua.
Le domande di pagamento devono dunque essere accolte in quanto le previsioni del CCNL che non si sono adeguate a tali principi sopra riportati possono essere ritenute illegittime.
Circa l'eccezione di prescrizione, sollevata da parte resistente, deve osservarsi che la Corte di
Cassazione è di recente intervenuta per chiarire quali siano stati gli effetti che le modifiche all'art. 18 St. Lav. hanno spiegato sulla prescrizione dei crediti retributivi e, in particolare, sull'individuazione del momento in cui questa inizia a decorrere.
Sul punto la Suprema Corte, dopo aver rilevato come “la prescrizione decorra, in corso di rapporto, esclusivamente quando la reintegrazione, non soltanto sia, ma appaia la sanzione
“contro ogni illegittima risoluzione” nel corso dello svolgimento in fatto del rapporto stesso: così come accade per i lavoratori pubblici e come era nel vigore del testo dell'art. 18 anteriore alla legge n. 92 del 2012 …”, ha concluso affermando che “ … Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di 9 risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. L. Sent. 26246/2022).
Si tratta di principi non solo condivisibili, ma anche ormai consolidati;
nel caso di specie, i rapporti sono in corso e per ciò che concerne , l'assunzione risale al 2017 e 2018 Pt_1 Pt_2 Pt_3
e la prescrizione non ha iniziato ancora a decorrere, mentre, per ciò concerne e , Parte_4 Pt_5 la cui assunzione è più risalente e che sono ancora in servizio, devono ritenersi non prescritti tutti i diritti sorti a far data dalla entrata in vigore della legge 92/2012 e nel quinquennio anteriore.
I calcoli di parte ricorrente appaiono correttamente eseguiti in quanto si attengono a tali principi e decorrono, per ciò che concerne e dall'agosto 2007. Parte_4 Pt_5
All'accoglimento della domanda consegue l'obbligo della rifusione delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, con gli aumenti di cui all'art.4 c.2 DM n.55/2014, modificato dal DM
n.147/2022, e che si distraggono come richiesto in ricorso.
PQM
Definitivamente pronunziando:
Accoglie i ricorsi e per l'effetto dichiara la nullità della normativa contrattuale censurata in ricorso e condanna parte resistente al pagamento:
in favore di , della somma di E.5.75,48; Parte_1
in favore di della somma di E.6.535,35; Parte_2
in favore di della somma di E.3.927,61; Parte_3
in favore di , della somma di E.25.589,71; Parte_4
in favore di , della somma di E.26.034,92; Parte_5
oltre interessi e rivalutazione come per legge;
Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in E.8.580,00 oltre C.U.,
15%, IVA e CAP come per legge, da distrarsi.
Roma 29.11.2025
Il giudice
Dott. S. Rossi
10 11
In nome del popolo italiano
Il TRIBUNALE DI ROMA
Terza Sezione Lavoro
Il Giudice dr. ssa Sigismina Rossi, all'esito di trattazione ex art. 127 ter CPC , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 24474 /2024 R.G. (+ RG 24894/24 riunita) promossa
Da
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
rappresentati e difesi dagli avv.ti NAPPI MASSIMO , NAPPI MARCO
[...]
ricorrenti contro
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti VESCI Controparte_1 Controparte_2
AR , DI IR OR
Resistente
OGGETTO: retribuzione
Esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 26.6.24 e regolarmente notificato, , Parte_1 Parte_2
premesso di essere dipendenti della resistente con le decorrenze indiate in busta Parte_6 paga, con le mansioni d macchinista, e di svolgere l' attività lavorativa a bordo dei treni, lamentavano di avere percepito un trattamento retributivo, durante il periodo di ferie, illegittimo, in quanto non ricomprendente le indennità “assenza dalla residenza” e “utilizzazione professionale” ; richiamavano giurisprudenza della CG, della Cassazione e di merito , concludendo per l'illegittimità della normativa contrattuale;
descrivevano le indennità in questione;
richiamavano conteggi formulati nei limiti della prescrizione maturata (tenendo conto della non
1 decorrenza della prescrizione durante il rapporto di lavoro, a seguito della entrata in vigore della legge n.92/2012); concludevano nel modo che segue: “previa declaratoria di nullità e/o disapplicazione per violazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88/c.c., come interpretato dalla Corte di Giustizia Europea, e/o degli artt. 36, terzo comma, Cost. e 10 d.lgs. 66/2003, dell'art. 34 del contratto aziendale 16/4/2003 e art. 31 del 2012 e del 2016 del Gruppo Ferrovie dello Stato, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera, da corrispondere nelle giornate di ferie, al solo importo fisso di € 11,20 per il macchinista incrementato, a decorrere dal
1/9/2012, ad € 12,80 nonché dell'art. 72, del CCNL Attività Ferroviarie 16/4/2003 e art. 77 CCNL della Mobilità, del 20/7/2012 e del 16/12/2016, laddove escludono l'indennità per assenza dalla residenza del calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
-accertare e dichiarare il diritto di ogni ricorrente a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva dell'indennità di “Assenza dalla residenza”, prevista dall'art. 72 del CCNL Attività
Ferroviarie 16/4/2003 e art. 77 della Mobilità del 20/7/2012 e del 16/12/2016, e dell'indennità “di utilizzazione/condotta e chilometrica” prevista dall'art. 34 Tabella B contratti aziendali, 2003 e art. 31 di quelli del 2012 e 2016, calcolando i compensi percepiti a tali titoli in ciascun anno di fruizione delle ferie detratto l'importo fisso giornaliero già riconosciuto e per l'effetto; - condannare a corrispondere ai ricorrenti le seguenti somme: • € 5.075,48 Controparte_2 Parte_1
€ 6.535.35 • € 3.927,61 o alle somme accertate in corso di causa, Parte_2 Parte_3 oltre svalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre oneri di legge, da distrarsi a favore dei sottoscritti
Avv.ti Nappi dichiaratisi antistatari.
Si costituiva in giudizio parte resistente, la quale contestava in toto l'impostazione attrice, sottolineando l'errata interpretazione della normativa comunitaria e della giurisprudenza della
CG, richiamando giurisprudenza, evidenziando che l'effetto dissuasivo non sussiste in quanto, tra l'altro, il datore di lavoro rimane esposto a sanzione ove non consenta al lavoratore di fruire delle ferie;
contestava il rapporto di funzionalità tra l'indennità in questione e le mansioni espletate;
evidenziava che la giornata di ferie, secondo le norme del CCNL, è una giornata di assenza comunque retribuita in misura maggiore rispetto alle altre tipologie di assenza;
eccepiva la marginalità dell'incidenza annuale della fruizione delle ferie sulla retribuzione percepita;
contestava i conteggi che non tengono conto delle giornate di ferie corrispondenti ad una diversa utilizzazione;
eccepiva la prescrizione parziale contestando la interpretazione giurisprudenziale che stabilisce la non decorrenza della prescrizione nel corso del rapporto di lavoro a seguito delle modifiche apportate dalla legge 92/2012 e del D.lgs 23/2015 all'art.18 L.300/70; concludeva: “- in via preliminare, disporre la riunione al presente giudizio di quello recante R.G. n. 24894/2024, altrettanto promosso contro stante la evidente connessione oggettiva e Controparte_2 parzialmente soggettiva;
- in via principale, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso e, dunque, di riconoscimento del diritto al calcolo delle indennità richieste, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2948 c.c.,
l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito vantato dai ricorrenti, limitando/riducendo
2 inoltre il presunto diritto al ricalcolo della retribuzione percepita durante il periodo di ferie, alle sole quattro settimane di calendario 'protette' dalla Direttiva quale periodo annuale di ferie minime garantite, corrispondente a 20 giorni lavorativi e decurtando la IUP ad importo (euro 12,80 per i macchinisti ed euro 4,50 per i capi treno/capi servizi treno per ogni giornata di ferie) che ha pacificamente corrisposto nelle giornate di ferie da quanto eventualmente Controparte_2 ritenuto dovuto ai ricorrenti, nonché alla luce dei conteggi alternativi prodotti dalla Società.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Sentite le parti in presenza, istruita la causa documentalmente, disposta per la fase decisoria trattazione ai sensi dell'art. 127 bis CPC, introdotto dall'art.3 Decr, legisl. N. 149/2022, che consente che le udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal PM e dagli ausiliari del giudice, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viste le note scritte, la stessa viene decisa con la presente sentenza.
Preliminarmente si rileva che va accolta la richiesta di riunione, al presente fascicolo, di quello portante il n. RG. 24894/24, così come richiesto da parte resistente, stante l'identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende la decisione delle cause;
il procedimento RG 24894/24 è stato infatti introdotto da e con domande fondate sul Parte_4 Parte_5 medesimo titolo e sulla medesima interpretazione di norme offerta nel presente giudizio , proposte nei confronti del medesimo soggetto.
Pertanto, nel proc. RG 24894/24 è stato emesso il provvedimento di riunione al presente procedimento, che viene definito congiuntamente a quello n. RG. 24894/24.
Ancora preliminarmente, si rileva che la richiesta di rinvio per conciliare, presentata nelle note conclusive da parte resistente in entrambi i procedimenti, insieme all'offerta economica per ciascun lavoratore, non è stata accolta, in quanto le parti ricorrenti hanno dichiarato di rifiutare tale proposta e chiesto di procedere con la decisione della causa nelle modalità già previste.
Con Non si ricade quindi nell'ipotesi di cui all'art.127 ter II c. prima parte , in quanto non c'è opposizione tempestiva alle modalità della trattazione della causa, ma solo una proposta di conciliazione che non può concretizzarsi per rifiuto della controparte;
pertanto, non sussiste alcun motivo per disporre un rinvio della causa e la convocazione delle parti in presenza.
I ricorsi meritano accoglimento.
I ricorrenti – tutti dipendenti della parte resistente, con diversa decorrenza- lamentano di avere percepito, nei periodi di ferie, la retribuzione priva delle indennità corrisposte per ogni giornata di lavoro effettivo e connaturate alla mansione e al tipo di attività svolta, e, in particolare, lamentano di non avere percepito in tali periodi le indennità “assenza dalla residenza”, attribuita per il fatto che la condotta del treno comporta l'allontanamento dalla residenza di lavoro, e
“utilizzazione professionale” nella sua parte variabile, destinata a compensare il disagio scaturente dall'espletamento dei propri compiti, con una decurtazione complessiva del 30/40%.
3 La questione attiene al trattamento retributivo spettante per i periodi di ferie del lavoratore subordinato e di essa si è occupata la CG , nonché più volte la nostra giurisprudenza di merito e di legittimità, che ha recepito i principi stabiliti a livello europeo.
Per economia processuale , anche ai sensi dell'art.118 I c. Disp. Att. CPC, si richiama una pronuncia di questo Tribunale che ben sintetizza il percorso giurisprudenziale compiuto, la sentenza n.11328/2024 (giudice Damiani) che così ricostruisce tale percorso:
“….si rende necessario muovere dalla normativa comunitaria, per come interpretata dalla CGUE ed ormai pacificamente recepita dalla giurisprudenza di legittimità.
In primo luogo viene in rilievo l'art. 31, n. 2 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione
Europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati.
Il suddetto articolo, intitolato “Condizioni di lavoro giuste ed eque”, al punto n. 2 testualmente sancisce: “2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”. La nozione di “ferie annuali retribuite” risulta ulteriormente specificata dall'art. 7 della direttiva 88/2003, secondo il quale: “1.
Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro.”.
Sul punto, la Corte di Giustizia “sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-
257/04, e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che “… l'espressione Persona_1
«ferie annuali retribuite» di cui all'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, «deve essere mantenuta» la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58 Persona_2 nonché).
11. L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze e altri, punto 58, nonché e altri, punto 60).” (Cass. L., Sent. Persona_1 Persona_3
13425/2019).
Nel nostro ordinamento è stata data attuazione alle citate disposizioni comunitarie con l'art. 10 del d.lgs. n. 66/03, il quale afferma che: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del
Codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.”
La nozione di retribuzione feriale di matrice comunitaria è stata poi ulteriormente chiarita da successive pronunce della CGUE, i cui principi sono stati recepiti dalla nostra giurisprudenza di legittimità.
4 In particolare, la Corte di Cassazione ha evidenziato come “… maggiori e più incisive precisazioni sono contenute nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10,
e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere Per_4 calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. 13.
In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come « sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore [...] di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro» (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto «qualsiasi Per_4 incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore [...] deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali» ( v. sentenza Williams e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali «gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro» ( v. sentenza Williams e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione «correlati allo status personale e professionale» del lavoratore (v., sentenza Williams
e altri cit.,punto 28).” (Cass. L., Sent. 13425/2019).
Di recente la Corte di Cassazione è nuovamente tornata sull'argomento, recependo un ulteriore arresto della giurisprudenza sovranazionale.
In particolare, con la Sentenza n. 20216/2022, i giudici di legittimità hanno affermato che “… il diritto alle ferie annuali, sancito dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, ha una duplice finalità, ossia consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi rispetto all'esecuzione dei compiti attribuitigli in forza del suo contratto di lavoro e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione (sentenza del 25 giugno 2020, e Iccrea Controparte_4
Banca SpA, C-762/18 e C-37/19, EU:C:2020:504, punto 57 e la giurisprudenza ivi citata)”. “… Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite sia volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione Per_ (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata). Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è 5 differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21)".
Tali principi sono stati richiamati anche dalla giurisprudenza più recente della Corte di Cassazione
(v. sent. Cass. 13675/2025, 13044/2025, 11754/2025).
Chiarita , dunque, quale sia la nozione di “retribuzione feriale” delineata dal nostro diritto comunitario e recepita nel nostro ordinamento, deve osservarsi, in merito alla vincolatività delle pronunce rese dalla CGUE, quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che: “l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto
UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito «il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della
Comunità»” (v. Cass 13425/2019)…..”.
L'interpretazione comunitariamente orientata consente, infatti, di disapplicare i contratti e gli accordi collettivi che siano difformi rispetto alla previsione delle norme imperative interne, interpretate alla stregua dei principi elaborati dalla Corte di Giustizia con riferimento alla Direttiva in oggetto.
Come ricordato dal precedente citato, la possibilità, per il giudice, di procedere, in via autonoma e immediata, alla disapplicazione della contrattazione collettiva contraria al diritto comunitario è, del resto, confermata da una recente pronuncia della Corte di Appello di Milano, Sez. Lav. (Sent. n.
1470/2021), la quale ha precisato quanto segue: “La quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie ad opera della contrattazione collettiva non può, infatti, in alcun modo escludere la valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale. Tale vaglio, da compiersi secondo i criteri sopra illustrati, prevale certamente sulla determinazione operata dalle parti sociali, il cui effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie - se accertato nel caso concreto - ne determina l'illegittimità per contrasto con fonti di rango prevalente. …”.
In sintesi, quindi, laddove venga richiesto al giudicante di esprimersi in ordine alle differenze retributive dovute per il periodo feriale, questo dovrà procedere nel modo di seguito delineato ovvero: “In modo conforme al diritto dell'Unione deve essere interpretata la normativa interna laddove riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane, senza, tuttavia, recare una specifica definizione di retribuzione. A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C- Per_4
155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicare le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo
6 minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE” (Cass L, Sent. 22401/2020)” .
Tali principi, consolidatisi nella giurisprudenza di merito e di legittimità, appaiono totalmente condivisibili e applicabili nel caso di specie.
Quanto, in concreto, alle indennità di cui si discute, si osserva che le stesse appaiono rientrare tra quelle da ricomprendere nella retribuzione del periodo feriale.
Dalla descrizione delle stesse, per come si evince dal CCNL, e dalle buste paga, che evidenziano la frequenza della corresponsione- del resto non contestata in modo specifico da parte resistente-, emergono le caratteristiche richieste per potere affermare che si tratta di indennità intrinsecamente collegate alle mansioni svolte, non trattandosi di spettanze variabili o corrisposte eccezionalmente, ma con continuità, tanto che può ritenersi sussistente il “nesso di funzionalità” tra le citate indennità e le prestazioni lavorative.
Si tratta, infatti, di indennità che vanno a remunerare un “incomodo” intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni svolte, mentre deve escludersi che si tratti di emolumenti diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie.
Tali indennità sono state esaminate anche dalla S.C., la quale ha riconosciuto, quanto alla indennità per assenza dalla residenza, che “essa, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, nella medesima controversia in cui il datore di lavoro è (la cit. Cass. n. 14089/2024) nonché in CP_5 analoga controversia che aveva come parte datoriale la società (tra le molte, Cass. nn. CP_6
2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663,
18160/2023). La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti macchinisti, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro” (v. Cass. Sent. N. 6282/2025).
Quanto alla indennità di utilizzazione professionale , la S.C. ha osservato che si tratta di “voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile” (v. Cass. Cit.).
La S.C. ricorda che “Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale.
Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile
(previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque 7 intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate. La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa Direttiva”.
Si è affermato ancora che il giudice deve valutare ex ante se, per effetto di prassi, comportamenti datoriali, disposizioni contrattuali, ci sia un serio rischio di induzione del lavoratore a non fruire delle ferie annuali retribuite spettanti, perché l'ammontare della retribuzione corrispostagli durante le ferie, se inferiore rispetto a quella percepita durante i periodi di lavoro effettivo, può avere un effetto potenzialmente dissuasivo.
La CG ha precisato che tale effetto si può evitare se la retribuzione delle ferie annuali venga calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore;
inoltre, un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione.
L'interpretazione fornita dal giudice comunitario non detta criteri “quantitativi”, ma individua un concetto di retribuzione per ferie sotto un profilo “teleologico” , nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti.
Il principio generale affermato a livello comunitario è quello della “coincidenza” della retribuzione delle ferie annuali con la retribuzione ordinaria del lavoratore;
tale principio è stato ribadito di recente dalla Cassazione, la quale ha precisato che la potenzialità dissuasiva dell'eliminazione di voci economiche della retribuzione erogata durante le ferie al godimento delle stesse va verificata ex ante e che qualsiasi incentivo o sollecitazione volto ad indurre i dipendenti a rinunziare alle ferie, come potrebbe essere una diminuzione della retribuzione corrisposta durante le ferie, è incompatibile con gli obiettivi che il legislatore europeo si propone e cioè di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo , anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza – cfr.
Sent. CG causa C-514/20 – (v. Cass. N. 25840/2024, Cass. N.6282/2025).
Per ciò che concerne il caso di specie, non può dirsi non sia sussistente il rischio dissuasivo solo perché il datore di lavoro sia costretto, in virtù delle vigenti norme, a consentire la fruizione delle ferie e perché, in concreto, il lavoratore ne abbia usufruito, in quanto la valutazione, come detto, deve essere effettuata ex ante sulla base sulla base dei criteri della connessione con l'attività ordinariamente prestata, della continuatività della erogazione, dell'incidenza tutt'altro che residuale sul trattamento economico mesile.
Nel caso di pecie, dei primi due criteri si è già detto richiamando le osservazioni della S.C., mentre, per ciò che concerne il terzo, si osserva che, come si evince dai conteggi, l'importo delle indennità
8 spettanti costituisce una parte rilevante della retribuzione, circostanza che rafforza il rischio della sussistenza dell'effetto dissuasivo di cui si è detto.
Il criterio di calcolo di parte ricorrente appare corretto- i giorni di ferie indicati, peraltro, sono gli stessi indicati da parte resistente nei suoi prospetti- , in quanto si basa sull'indennità media giornaliera ricavata dall'importo totale annuo delle indennità percepite;
detto criterio appare in linea con le indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia, la quale ha affermato che gli elementi variabili della retribuzione sono da computare nella retribuzione delle ferie come media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo, avendo essa stabilito in particolare che
“l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori , a titolo delle ferie minime previste dall'art.7 par.1, non deve essere inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante il periodo di lavoro effettivo” (così CGUE, Sent. 13.12.2018, C-385/17, ). Persona_6
Quanto all'eccezione secondo cui il riconoscimento del diritto dovrebbe arrestarsi ai 20 giorni corrispondenti al “periodo feriale minimo di quattro settimane l'anno” , può osservarsi che i ricorrenti hanno diritto al ricalcolo della retribuzione per il periodo di ferie imposto dalla direttiva
2003/88, ossia 4 settimane, da intendersi non come 4 settimane di calendario, ma come pari a 28 giorni (in tal senso v. Cass.n.20216/2022).
Anche parte resistente ha, comunque, depositato i suoi conteggi- che risentono però nella quantificazione della errata impostazione a cui si è attenuta circa il limite dei 20 giorni- , ma ha confrontato la percentuale di retribuzione pretesa e non versata rispetto all'importo dell'imponibile previdenziale mensile;
la verifica va fatta invece con riferimento alla perdita subita nel periodo al quale si riferiscono le ferie e l'incidenza appare notevole anche nel prospetto di parte resistente (ad. es. si veda per tutti il prospetto del il quale per n.4 giorni di ferie Pt_2 ad ottobre 2022 perde per indennità non liquidate E.181,91).
L'effetto dissuasivo, di fronte a tale incidenza per giornata, non può essere negato, ed è ancora più evidente nei prospetti di parte attrice, che indicano la perdita totale annua.
Le domande di pagamento devono dunque essere accolte in quanto le previsioni del CCNL che non si sono adeguate a tali principi sopra riportati possono essere ritenute illegittime.
Circa l'eccezione di prescrizione, sollevata da parte resistente, deve osservarsi che la Corte di
Cassazione è di recente intervenuta per chiarire quali siano stati gli effetti che le modifiche all'art. 18 St. Lav. hanno spiegato sulla prescrizione dei crediti retributivi e, in particolare, sull'individuazione del momento in cui questa inizia a decorrere.
Sul punto la Suprema Corte, dopo aver rilevato come “la prescrizione decorra, in corso di rapporto, esclusivamente quando la reintegrazione, non soltanto sia, ma appaia la sanzione
“contro ogni illegittima risoluzione” nel corso dello svolgimento in fatto del rapporto stesso: così come accade per i lavoratori pubblici e come era nel vigore del testo dell'art. 18 anteriore alla legge n. 92 del 2012 …”, ha concluso affermando che “ … Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del decreto legislativo n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di 9 risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. L. Sent. 26246/2022).
Si tratta di principi non solo condivisibili, ma anche ormai consolidati;
nel caso di specie, i rapporti sono in corso e per ciò che concerne , l'assunzione risale al 2017 e 2018 Pt_1 Pt_2 Pt_3
e la prescrizione non ha iniziato ancora a decorrere, mentre, per ciò concerne e , Parte_4 Pt_5 la cui assunzione è più risalente e che sono ancora in servizio, devono ritenersi non prescritti tutti i diritti sorti a far data dalla entrata in vigore della legge 92/2012 e nel quinquennio anteriore.
I calcoli di parte ricorrente appaiono correttamente eseguiti in quanto si attengono a tali principi e decorrono, per ciò che concerne e dall'agosto 2007. Parte_4 Pt_5
All'accoglimento della domanda consegue l'obbligo della rifusione delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo, con gli aumenti di cui all'art.4 c.2 DM n.55/2014, modificato dal DM
n.147/2022, e che si distraggono come richiesto in ricorso.
PQM
Definitivamente pronunziando:
Accoglie i ricorsi e per l'effetto dichiara la nullità della normativa contrattuale censurata in ricorso e condanna parte resistente al pagamento:
in favore di , della somma di E.5.75,48; Parte_1
in favore di della somma di E.6.535,35; Parte_2
in favore di della somma di E.3.927,61; Parte_3
in favore di , della somma di E.25.589,71; Parte_4
in favore di , della somma di E.26.034,92; Parte_5
oltre interessi e rivalutazione come per legge;
Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in E.8.580,00 oltre C.U.,
15%, IVA e CAP come per legge, da distrarsi.
Roma 29.11.2025
Il giudice
Dott. S. Rossi
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