TRIB
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/07/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1563/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott. SS Cabianca Giudice
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1563 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 04.04.2025 da:
(c.f. ), nata a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], Borgo San Giovanni, 535, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra Boscolo Meneguolo in Chioggia (VE), Calle Carrara, 154 (pec:
, che la rappresenta ed assiste per procura allegata Email_1
telematicamente al ricorso introduttivo e
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2
in Chioggia (VE), Borgo San Giovanni, 535, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
Stefano Boscolo in Chioggia (VE), V.le Mediterraneo, 464 (pec: , che lo rappresenta ed assiste per procura allegata Email_2
telematicamente al ricorso introduttivo ricorrenti
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: separazione consensuale conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate in data 02.07.2025, che di seguito si riproducono: pronunciare la
“separazione personale alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza;
2. Resterà assegnata alla sig.ra Pt_1
, unitamente a tutta la mobilia che attualmente la arreda - ad eccezione dei corredi e degli
[...]
effetti personali del sig. oltre ad alcuni oggetti già individuati tra le parti - la casa Parte_2
di residenza della famiglia e il relativo garage pertinenziale siti in Chioggia, Borgo San Giovanni
535; 3. Entrambi i genitori contribuiranno direttamente al mantenimento del figlio , Per_1
oramai maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente: ciò in considerazione del fatto che il figlio , pur conservando la residenza presso la casa della madre, potrà Per_1
trascorrere pari tempo presso l'abitazione del padre. Inoltre le spese straordinarie necessarie per il figlio verranno ripartite al 50% tra i coniugi, come da protocollo del Tribunale di Per_1
Venezia del 20.09.2019; allo stesso modo verranno suddivise al 50% anche le spese di vestiario. 4.
Il sig. , tenuto conto della disparità economica delle parti, s'impegna a concorrere Parte_2
al mantenimento della moglie, mediante la corresponsione di un assegno mensile dell'importo di euro 50,00 (cinquanta/00), oltre rivalutazione Istat su base annua, da versare entro il giorno 2 di ogni mese, a decorrere da aprile 2025; 5. In merito alla divisione dei beni mobili ed immobili acquisiti a diverso titolo nel corso del rapporto matrimoniale e ad ogni altro rapporto di natura patrimoniale, i coniugi, avendo provveduto prima d'ora al riparto ed alla soluzione di ogni controversia, dichiarano di essere allo stato integralmente soddisfatti e di non avere quindi nulla più a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro ad eccezione di quanto sotto specificato quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e dei relativi obblighi e precisamente:
5.I) Il sig. si obbliga a cedere, nello stato di fatto e di Parte_2 diritto in cui si trova libera da qualsiasi pregiudizievole ad eccezione dell'ipoteca descritta nelle premesse alla lettera E.i), alla sig.ra , nata a [...] l'[...], c.f. Parte_1
, la propria quota della casa di residenza della famiglia e del relativo garage C.F._1
pertinenziale siti in Chioggia Borgo San Giovanni 535 indicati nel catasto del predetto comune al foglio 36 mappale 291 - sub. 7, Z.C. 2 cat. A/3, classe 4, vani 6,5, consistenza mq. 107- superficie catastale mq 109, r.c. euro 503,55 - sub. 35, Z.C. 2 cat. C/6, classe 6, consistenza mq 14 superficie catastale mq. 15, r.c. euro 48,44 Il possesso della casa verrà trasferito con la consegna delle chiavi il 15 aprile 2025, quello del garage il 30 aprile 2025; 5.II) La SI , a sua volta, si Parte_1
obbliga a cedere, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova libera da qualsiasi pregiudizievole, al sig. nato a [...] il [...], c.f. , la quota di Parte_2 C.F._2
sua proprietà pari ad ½ dell'immobile descritto al punto B.iii) delle premesse e precisamente garage sito in Chioggia (VE), Via Orti Ovest, 30/B descritto nel catasto del predetto comune al foglio 38, mappale 955, sub. 10, ZC 3, cat C/6, classe 6, consistenza mq 20, superficie catastale mq
22, r.c. 65,07. Il possesso con la consegna delle chiavi verrà trasferito il 30 aprile 2025. 5.III) Le suddette reciproche cessioni di quote di cui ai punti precedenti verranno formalizzate contestualmente innanzi al Notaio individuato di comune accordo tra i coniugi, entro 90 giorni dal passaggio in giudicato del provvedimento di separazione. Ciascuno dei coniugi si farà carico della spesa del rogito della quota d'immobile di cui verrà ad acquistare l'intera proprietà. Dal 1° aprile
2025 i coniugi si faranno carico delle spese per le utenze e della tassa rifiuti e delle spese - condominiali e non - ordinarie e straordinarie degli immobili dei quali diverranno proprietari esclusivi.
5.IV) L'appartamento, sito in Chioggia, Borgo San Giovanni piano 5°, facente parte del maggior fabbricato denominato Condominio “ (descritto al catasto del predetto comune, Pt_3
al foglio 36 n. 587, sub. 20, Z.C. 2 cat. A/3, classe 4, vani 4, totale mq. r.c. euro 309,87) e la soffitta, sita in Chioggia Borgo San Giovanni piano 6°, facente parte del maggior fabbricato denominato
Condominio “ (descritta al catasto del predetto comune al foglio 36 mappale 587, sub. 41, Pt_3
Z.C. 2 cat. C/2, classe 9, mq. 10, r.c. euro 10,33) sono già, e resteranno, di proprietà esclusiva del sig. avendoli acquistati con denari personali esclusi dalla comunione ex art. 179 Parte_2
lett. e) cc.
5.V) Quanto al mutuo contratto con Intesa Sanpaolo spa il 14.1.2020, le parti concordemente stabiliscono che le rate mensili di complessivi euro 429,63, verranno corrisposte sino all'estinzione con le seguenti percentuali: quanto ad euro 165,00 dal sig. Parte_2
quanto ad euro 264,63 dalla sig.ra . La somma a carico del sig. Parte_1 Parte_2
verrà rideterminata, tenendo conto delle eventuali variazioni dell'importo relativo alla rivalutazione istat annua dell'assegno di mantenimento. Nel caso in cui non venisse corrisposto il mantenimento alla SI, il sig. dovrà corrispondere il 50% dei ratei del mutuo residuo;
Pt_2
5.VI) Quanto al finanziamento Findomestic le parti concordemente stabiliscono che le rate mensili di complessivi euro 141,50 verranno corrisposte sino alla scadenza dai coniugi nella misura del
50% ciascuno.
5.VII) Il sig. avrà diritto a godere in via esclusiva delle detrazioni Parte_2
d'imposta conseguenti ai lavori di straordinaria manutenzione effettuati nell'anno 2020. 5.VIII)
L'autovettura Opel modello Crossland targata GR663XP rimarrà di proprietà esclusiva del sig. anche se la sig.ra potrà usarla sino al 30 aprile 2025; 5.IX) Il Parte_2 Parte_1
motociclo Kimko targato EG47574 rimarrà di proprietà esclusiva del sig. ;
5.X) Il Parte_2
motociclo Piaggio Liberty 125 targato CA44373 rimarrà di proprietà esclusiva del sig. Pt_2
ma verrà dato in uso al figlio;
5.XI) L' autovettura Fiat Grande Punto targata
[...] Per_1
DW318CD rimarrà di proprietà esclusiva della sig.ra ma verrà data in uso al figlio Parte_1
; i coniugi, si impegnano a sostenere nella misura del 50% ciascuno i costi annuali del Per_1
premio di assicurazione e della tassa automobilistica e ciò fintantoché il figlio non diverrà Per_1
economicamente autosufficiente;
5.XII) L' imbarcazione open modello Jeanneau targata LV 65774 rimarrà in comproprietà tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
5.XIII) Il cane di razza meticcia di nome MI rimarrà di proprietà esclusiva della sig.ra la quale si farà Parte_1
carico di ogni spesa inerente”. per il P.M. intervenuto: “ voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 04.04.2025 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, e espongono di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio concordatario in data 17 maggio 2003, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Chioggia al n. 41, parte II, serie A, dell'anno 2003, optando per il regime della comunione dei beni. Dal matrimonio sono nati due figli: SS, deceduto, e (n. Per_1
25.09.2006), maggiorenne non economicamente autosufficiente. Ritenendo non proseguibile la vita coniugale, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa.
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data
02.07.2025 in sostituzione dell'udienza del 08.07.2025, i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché non contrarie alla legge e conformi all'interesse materiale del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Vanno compensate le spese di lite, considerata la natura del giudizio e la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e congiuntisi in Parte_1 Parte_2
matrimonio in data 17 maggio 2003, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Chioggia al n. 41, parte II, serie A, dell'anno 2003, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 09.07.2025.
Il Presidente rel. ed estensore dott.ssa Tania Vettore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. ssa Tania Vettore Presidente relatore ed estensore dott. SS Cabianca Giudice
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1563 del ruolo generale V.G. per l'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 04.04.2025 da:
(c.f. ), nata a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], Borgo San Giovanni, 535, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Alessandra Boscolo Meneguolo in Chioggia (VE), Calle Carrara, 154 (pec:
, che la rappresenta ed assiste per procura allegata Email_1
telematicamente al ricorso introduttivo e
(c.f. ), nato a [...] il [...], residente Parte_2 C.F._2
in Chioggia (VE), Borgo San Giovanni, 535, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
Stefano Boscolo in Chioggia (VE), V.le Mediterraneo, 464 (pec: , che lo rappresenta ed assiste per procura allegata Email_2
telematicamente al ricorso introduttivo ricorrenti
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO intervenuto in punto: separazione consensuale conclusioni rese congiuntamente dalle parti, come da ricorso e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate in data 02.07.2025, che di seguito si riproducono: pronunciare la
“separazione personale alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, nel reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza;
2. Resterà assegnata alla sig.ra Pt_1
, unitamente a tutta la mobilia che attualmente la arreda - ad eccezione dei corredi e degli
[...]
effetti personali del sig. oltre ad alcuni oggetti già individuati tra le parti - la casa Parte_2
di residenza della famiglia e il relativo garage pertinenziale siti in Chioggia, Borgo San Giovanni
535; 3. Entrambi i genitori contribuiranno direttamente al mantenimento del figlio , Per_1
oramai maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente: ciò in considerazione del fatto che il figlio , pur conservando la residenza presso la casa della madre, potrà Per_1
trascorrere pari tempo presso l'abitazione del padre. Inoltre le spese straordinarie necessarie per il figlio verranno ripartite al 50% tra i coniugi, come da protocollo del Tribunale di Per_1
Venezia del 20.09.2019; allo stesso modo verranno suddivise al 50% anche le spese di vestiario. 4.
Il sig. , tenuto conto della disparità economica delle parti, s'impegna a concorrere Parte_2
al mantenimento della moglie, mediante la corresponsione di un assegno mensile dell'importo di euro 50,00 (cinquanta/00), oltre rivalutazione Istat su base annua, da versare entro il giorno 2 di ogni mese, a decorrere da aprile 2025; 5. In merito alla divisione dei beni mobili ed immobili acquisiti a diverso titolo nel corso del rapporto matrimoniale e ad ogni altro rapporto di natura patrimoniale, i coniugi, avendo provveduto prima d'ora al riparto ed alla soluzione di ogni controversia, dichiarano di essere allo stato integralmente soddisfatti e di non avere quindi nulla più a pretendere reciprocamente l'uno dall'altro ad eccezione di quanto sotto specificato quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e dei relativi obblighi e precisamente:
5.I) Il sig. si obbliga a cedere, nello stato di fatto e di Parte_2 diritto in cui si trova libera da qualsiasi pregiudizievole ad eccezione dell'ipoteca descritta nelle premesse alla lettera E.i), alla sig.ra , nata a [...] l'[...], c.f. Parte_1
, la propria quota della casa di residenza della famiglia e del relativo garage C.F._1
pertinenziale siti in Chioggia Borgo San Giovanni 535 indicati nel catasto del predetto comune al foglio 36 mappale 291 - sub. 7, Z.C. 2 cat. A/3, classe 4, vani 6,5, consistenza mq. 107- superficie catastale mq 109, r.c. euro 503,55 - sub. 35, Z.C. 2 cat. C/6, classe 6, consistenza mq 14 superficie catastale mq. 15, r.c. euro 48,44 Il possesso della casa verrà trasferito con la consegna delle chiavi il 15 aprile 2025, quello del garage il 30 aprile 2025; 5.II) La SI , a sua volta, si Parte_1
obbliga a cedere, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova libera da qualsiasi pregiudizievole, al sig. nato a [...] il [...], c.f. , la quota di Parte_2 C.F._2
sua proprietà pari ad ½ dell'immobile descritto al punto B.iii) delle premesse e precisamente garage sito in Chioggia (VE), Via Orti Ovest, 30/B descritto nel catasto del predetto comune al foglio 38, mappale 955, sub. 10, ZC 3, cat C/6, classe 6, consistenza mq 20, superficie catastale mq
22, r.c. 65,07. Il possesso con la consegna delle chiavi verrà trasferito il 30 aprile 2025. 5.III) Le suddette reciproche cessioni di quote di cui ai punti precedenti verranno formalizzate contestualmente innanzi al Notaio individuato di comune accordo tra i coniugi, entro 90 giorni dal passaggio in giudicato del provvedimento di separazione. Ciascuno dei coniugi si farà carico della spesa del rogito della quota d'immobile di cui verrà ad acquistare l'intera proprietà. Dal 1° aprile
2025 i coniugi si faranno carico delle spese per le utenze e della tassa rifiuti e delle spese - condominiali e non - ordinarie e straordinarie degli immobili dei quali diverranno proprietari esclusivi.
5.IV) L'appartamento, sito in Chioggia, Borgo San Giovanni piano 5°, facente parte del maggior fabbricato denominato Condominio “ (descritto al catasto del predetto comune, Pt_3
al foglio 36 n. 587, sub. 20, Z.C. 2 cat. A/3, classe 4, vani 4, totale mq. r.c. euro 309,87) e la soffitta, sita in Chioggia Borgo San Giovanni piano 6°, facente parte del maggior fabbricato denominato
Condominio “ (descritta al catasto del predetto comune al foglio 36 mappale 587, sub. 41, Pt_3
Z.C. 2 cat. C/2, classe 9, mq. 10, r.c. euro 10,33) sono già, e resteranno, di proprietà esclusiva del sig. avendoli acquistati con denari personali esclusi dalla comunione ex art. 179 Parte_2
lett. e) cc.
5.V) Quanto al mutuo contratto con Intesa Sanpaolo spa il 14.1.2020, le parti concordemente stabiliscono che le rate mensili di complessivi euro 429,63, verranno corrisposte sino all'estinzione con le seguenti percentuali: quanto ad euro 165,00 dal sig. Parte_2
quanto ad euro 264,63 dalla sig.ra . La somma a carico del sig. Parte_1 Parte_2
verrà rideterminata, tenendo conto delle eventuali variazioni dell'importo relativo alla rivalutazione istat annua dell'assegno di mantenimento. Nel caso in cui non venisse corrisposto il mantenimento alla SI, il sig. dovrà corrispondere il 50% dei ratei del mutuo residuo;
Pt_2
5.VI) Quanto al finanziamento Findomestic le parti concordemente stabiliscono che le rate mensili di complessivi euro 141,50 verranno corrisposte sino alla scadenza dai coniugi nella misura del
50% ciascuno.
5.VII) Il sig. avrà diritto a godere in via esclusiva delle detrazioni Parte_2
d'imposta conseguenti ai lavori di straordinaria manutenzione effettuati nell'anno 2020. 5.VIII)
L'autovettura Opel modello Crossland targata GR663XP rimarrà di proprietà esclusiva del sig. anche se la sig.ra potrà usarla sino al 30 aprile 2025; 5.IX) Il Parte_2 Parte_1
motociclo Kimko targato EG47574 rimarrà di proprietà esclusiva del sig. ;
5.X) Il Parte_2
motociclo Piaggio Liberty 125 targato CA44373 rimarrà di proprietà esclusiva del sig. Pt_2
ma verrà dato in uso al figlio;
5.XI) L' autovettura Fiat Grande Punto targata
[...] Per_1
DW318CD rimarrà di proprietà esclusiva della sig.ra ma verrà data in uso al figlio Parte_1
; i coniugi, si impegnano a sostenere nella misura del 50% ciascuno i costi annuali del Per_1
premio di assicurazione e della tassa automobilistica e ciò fintantoché il figlio non diverrà Per_1
economicamente autosufficiente;
5.XII) L' imbarcazione open modello Jeanneau targata LV 65774 rimarrà in comproprietà tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
5.XIII) Il cane di razza meticcia di nome MI rimarrà di proprietà esclusiva della sig.ra la quale si farà Parte_1
carico di ogni spesa inerente”. per il P.M. intervenuto: “ voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 04.04.2025 ai sensi dell'art 473 bis. 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, e espongono di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio concordatario in data 17 maggio 2003, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Chioggia al n. 41, parte II, serie A, dell'anno 2003, optando per il regime della comunione dei beni. Dal matrimonio sono nati due figli: SS, deceduto, e (n. Per_1
25.09.2006), maggiorenne non economicamente autosufficiente. Ritenendo non proseguibile la vita coniugale, le parti hanno proposto domanda congiunta di separazione, indicando le condizioni della stessa.
Con note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127 ter e 473 bis. 51 c.p.c. in data
02.07.2025 in sostituzione dell'udienza del 08.07.2025, i coniugi hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi insistendo per la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso e riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione proposta dai ricorrenti deve essere accolta.
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
Va quindi recepita la concorde volontà delle parti di ottenere la pronuncia della separazione consensuale alle condizioni pattuite che vanno ratificate dal Tribunale poiché non contrarie alla legge e conformi all'interesse materiale del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Vanno compensate le spese di lite, considerata la natura del giudizio e la domanda congiunta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ., così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra e congiuntisi in Parte_1 Parte_2
matrimonio in data 17 maggio 2003, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Chioggia al n. 41, parte II, serie A, dell'anno 2003, alle condizioni concordate e riportate in epigrafe.
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- prende atto degli ulteriori accordi intervenuti fra le parti;
- compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 09.07.2025.
Il Presidente rel. ed estensore dott.ssa Tania Vettore