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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 3975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3975 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, all'udienza del 21 maggio 2025, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 155/2025
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Ercolano alla via Parte_1
Tironi di Moccia 2 presso lo studio dell'avv. Imma Zeno dal quale è rappresentato e difeso come in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Riviera di Chiaia 66 presso lo studio dell'avv.
Francesca Di Gennaro dal quale è rappresentata e difesa come in atti Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 7 gennaio 2025 parte ricorrente si opponeva all' intimazione di pagamento con il quale veniva richiesto il pagamento della somma di euro 902,12 a titolo di contributi anno 2013.
Esponeva che aveva già ricevuto numerose richieste di pagamento in relazione a tali annualità che aveva prontamente riscontrato mediante la trasmissione delle ricevute di pagamento per l'anno contributivo contestato.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto.
Si costituiva l' eccependo il proprio difetto di Controparte_1
legittimazione passiva ed evidenziando che comunque risultava annotato un provvedimento di sgravio.
Non si costituiva la . Parte_2
Non veniva svolta istruttoria ed all'udienza del 21 maggio 2025 le parti discutevano la causa innanzi allo scrivente che, all'esito della camera di consiglio, decideva mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il ricorso merita accoglimento.
L'intimazione di pagamento in atti ha come presupposto una cartella emessa per l'asserito mancato pagamento di contributi , ma parte ricorrente ha documentato Parte_2
l'avvenuto pagamento e di aver ottenuto l'annullamento di analoghi atti.
Nella specie l' si è limitata ad affermare che è Controparte_1
documentato uno sgravio, ma non risulta annullato l'atto impugnato e del resto la
[...]
nulla ha addotto, disinteressandosi della presente vicenda processuale. Pt_2
Il ricorso merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
1) Dichiara la contumacia della;
Parte_2
2) Accoglie il ricorso e dichiara non dovute le somme di cui all'atto impugnato;
3) Condanna le parti in solido al pagamento delle spese che liquida in euro 980,00 oltre accessori con attribuzione
Napoli
Il Giudice
dott. Paolo Scognamiglio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, all'udienza del 21 maggio 2025, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 155/2025
TRA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Ercolano alla via Parte_1
Tironi di Moccia 2 presso lo studio dell'avv. Imma Zeno dal quale è rappresentato e difeso come in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Riviera di Chiaia 66 presso lo studio dell'avv.
Francesca Di Gennaro dal quale è rappresentata e difesa come in atti Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 7 gennaio 2025 parte ricorrente si opponeva all' intimazione di pagamento con il quale veniva richiesto il pagamento della somma di euro 902,12 a titolo di contributi anno 2013.
Esponeva che aveva già ricevuto numerose richieste di pagamento in relazione a tali annualità che aveva prontamente riscontrato mediante la trasmissione delle ricevute di pagamento per l'anno contributivo contestato.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto.
Si costituiva l' eccependo il proprio difetto di Controparte_1
legittimazione passiva ed evidenziando che comunque risultava annotato un provvedimento di sgravio.
Non si costituiva la . Parte_2
Non veniva svolta istruttoria ed all'udienza del 21 maggio 2025 le parti discutevano la causa innanzi allo scrivente che, all'esito della camera di consiglio, decideva mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il ricorso merita accoglimento.
L'intimazione di pagamento in atti ha come presupposto una cartella emessa per l'asserito mancato pagamento di contributi , ma parte ricorrente ha documentato Parte_2
l'avvenuto pagamento e di aver ottenuto l'annullamento di analoghi atti.
Nella specie l' si è limitata ad affermare che è Controparte_1
documentato uno sgravio, ma non risulta annullato l'atto impugnato e del resto la
[...]
nulla ha addotto, disinteressandosi della presente vicenda processuale. Pt_2
Il ricorso merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, così provvede:
1) Dichiara la contumacia della;
Parte_2
2) Accoglie il ricorso e dichiara non dovute le somme di cui all'atto impugnato;
3) Condanna le parti in solido al pagamento delle spese che liquida in euro 980,00 oltre accessori con attribuzione
Napoli
Il Giudice
dott. Paolo Scognamiglio