TRIB
Sentenza 3 agosto 2025
Sentenza 3 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 03/08/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 2779/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2779 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti Parte_1 P.IVA_1
“pro tempore”, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Davide Arnaldi come da procura in atti
ATTRICE
E
Controparte_1
(C.F./P.I. ), in persona del Presidente “pro tempore”, rappresentata e
[...] P.IVA_2 difesa dagli avv.ti Gianni Maria Saracco, Fabrizio Colasurdo e Raffaella Di Giovanni, che la rappresentano e difendono come da procura in atti CONVENUTA
NONCHE'
C.F. ), in persona del legale rappresentante “pro tempore”, Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Cassiani come da procura in atti
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
1 OGGETTO: cessione di crediti.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Part Con atto di citazione ritualmente notificato la (di seguito Parte_1 conveniva in giudizio, davanti a questo Tribunale, la Controparte_1
(di seguito ), per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...] CP_1
“IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di Parte_1 ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente convenuto dei seguenti crediti e, per l'effetto,
[...] condannare l' Controparte_3
al relativo pagamento in favore di
[...] Parte_1
- € 9.517,18 a titolo di interessi di mora in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell'Ente, dei crediti oggetto di cessione.
- gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto della Nota Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art.
1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- € 53.600,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, quale importo residuo per il tardivo pagamento delle fatture che hanno generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito.
- IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO:
per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di Parte_1 ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente convenuto e, per l'effetto, condannare l'
[...] [...]
Controparte_3 al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta Parte_1 dovuta a per: Parte_1
2 - importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell'Ente, dei crediti oggetto di cessione;
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito: nella misura
“degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito;
- IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA NEL MERITO:
per l'eventualità in cui l'Ente dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il Parte_1 pagamento da parte dell'Ente convenuto degli importi come sopra indicati e, per l'effetto, condannare l' Controparte_3
al pagamento in favore di degli importi di
[...] Parte_1 cui in narrativa e/o di ogni diversa maggiore e/o minore somma che fosse ritenuta dovuta a
[...] per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo Parte_1 di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
- IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
Tanto, a seguito della cessione dei crediti intervenuta tra l'attrice (cessionaria) e l' CP_2
(cedente), regolarmente notificata alla convenuta nella qualità di debitore ceduto, relativi alle prestazioni di beni e servizi fornite da in favore di cessione che comprendeva CP_2 CP_1 espressamente anche gli interessi di mora: 'La cessione dei crediti comprende tutti gli interessi maturati (e non ancora riscossi) e maturandi” (art. 1 del relativo contratto stipulato il 21.12.2015).
Costituitasi in giudizio, l' eccepiva che l'ammontare dei crediti ceduti non era né certo né CP_1 esigibile, per essere stati dalla stessa contestati sia in merito alle modalità di calcolo (maggiorazione
IVA illegittima ed omesso conteggio degli acconti versati), sia in quanto l' non aveva tenuto CP_2 conto dell'avvenuto versamento da parte della stessa convenuta dell'acconto di euro 20.000,00 come da determina n. 199 del 14.12.2015.
3 Lamentava, ancora, l' che - benchè l' avesse riconosciuto gli errori nei conteggi in epoca CP_1 CP_2 successiva alla cessione - le somme richieste alla debitrice non erano state mai indicate con precisione, tant'è che la stessa convenuta aveva corrisposto la sorte capitale in base ai propri calcoli.
Alla luce di tanto, l' , riteneva l' responsabile degli asseriti ritardi nei pagamenti a causa CP_1 CP_2 di un vizio di fondo della cessione, poiché i crediti ceduti non erano certi, né liquidi né esigibili;
per tale ragione, chiedeva di chiamare in causa la società cedente, per essere dalla stessa manlevata dal pagamento delle somme eventualmente riconosciute come dovute all'attrice.
Evidenziava, altresì, che il D.Lgs n. 231/2002 trovava applicazione esclusivamente ai contratti conclusi in data successiva all'8.08.2002 (art. 11, comma 1), e che l'attrice non aveva dimostrato che i contratti di fornitura delle utenze relativi alle fatture oggetto di cessione erano stati CP_2 sottoscritti dopo l'entrata in vigore della normativa suddetta.
Eccepiva, altresì, in via subordinata, l'intervenuta prescrizione quinquennale applicabile alle fatturazioni di consumi relative alle utenze domestiche ex art. 2948 cc.
Pertanto, l' chiedeva, in via preliminare, di poter chiamare in causa e, nel CP_1 Controparte_2 merito, concludeva per il rigetto della domanda in quanto infondata, oltre che prescritta.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la quale eccepiva il Controparte_2 proprio difetto di legittimazione passiva e concludeva per il rigetto della domanda di manleva avanzata nei propri confronti.
Con ordinanza del 9 giugno 2021 il precedente istruttore rigettava l'eccezione preliminare sollevata dalla terza chiamata in causa.
Ritiene il Tribunale che la domanda sia infondata e che, pertanto, debba essere rigettata, per l'assorbente ragione della mancata produzione dei contratti di fornitura dai quali trarrebbero origine i crediti vantati nel presente giudizio.
Ed invero, l' ha richiamato l'art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 231/02 per evidenziare come detta CP_1
Part normativa - invocata dalla a sostegno delle proprie pretese - si applichi esclusivamente ai contratti conclusi in data successiva all'8.08.2002; ha quindi eccepito la mancata dimostrazione, da parte dell'attrice, che i contratti di fornitura delle utenze relativi alle fatture oggetto di CP_2 cessione siano stati sottoscritti dopo l'entrata in vigore della normativa suddetta.
4 Part A tanto non ha fatto seguito la produzione, da parte di dei contratti suddetti, il che - più che per verificarne la data della stipula - rileva al fine di dimostrare se gli stessi abbiano rivestito la necessaria forma scritta ad substantiam.
L'attrice ha infatti proposto azione di adempimento contrattuale nei confronti di un ente pubblico territoriale, a seguito dell'affidamento ad una società privata della somministrazione di energia elettrica.
Per tali rapporti contrattuali è notoriamente prevista, a pena di nullità rilevabile di ufficio, la stipula del contratto scritto di somministrazione, i cui pagamenti sono stati oggetto di cessione.
Si ricorda che i contratti conclusi con le pubbliche amministrazioni devono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità (v. Cass. 20690/2016; 12549/2016). Se mancante di tale requisito formale, il contratto non è suscettibile di sanatoria, poiché gli atti negoziali della pubblica amministrazione constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti
(Cass. 27910/2018).
Peraltro, quando la legge impone la forma scritta ad substantiam, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem, l'osservanza dell'onere formale non
è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte
(Cass. 25999/2018).
Part Nella fattispecie in esame, la non ha prodotto i contratti posti a base della propria pretesa creditoria, vale a dire quelli stipulati tra la società cedente ( e l' . Controparte_2 CP_1
Conseguentemente, poiché la produzione del contratto costituisce onere probatorio della parte che basa su quell'accordo la propria domanda, deve ritenersi che la pretesa dell'attrice di adempimento contrattuale sia priva di uno dei suoi presupposti costitutivi, per cui deve essere rigettata.
E ad analoghe conclusioni deve giungersi in ordine alla domanda di indebito arricchimento avanzata “in via ulteriormente subordinata”.
Il Tribunale non ignora che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10798/15 hanno chiarito che “La regola di carattere generale secondo cui non sono ammessi arricchimenti ingiustificati né spostamenti patrimoniali ingiustificabili trova applicazione paritaria nei confronti
5 del soggetto privato come dell'ente pubblico;
e poiché il riconoscimento dell'utilità non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, il privato attore ex art. 2041 c.c. nei confronti della p.a. deve provare e il giudice accertare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo essa, piuttosto, eccepire e dimostrare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole”.
Tuttavia, per espressa previsione normativa (art. 2042 cc) l'azione generale di arricchimento ha natura sussidiaria, potendo essere proposta solo in mancanza accertabile anche d'ufficio di un'azione tipica, tale dovendo intendersi non ogni iniziativa processuale ipoteticamente esperibile, ma esclusivamente quella derivante da un contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata, pur se proponibile contro soggetti diversi dall'arricchito (si veda, tra le tante e da ultimo, Cass. n. 14944/22).
La giurisprudenza ha, inoltre, chiarito che l'azione di arricchimento può essere proposta, in via subordinata rispetto all'azione contrattuale proposta in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto “ab origine” del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento (Cass., n.11682/18).
Nella specie, pertanto, l'azione subordinata ex art. 2041 c.c. dev'essere rigettata per difetto di residualità, essendo stata l'azione principale promossa in virtù di un apposito titolo negoziale, di cui, tuttavia, non è stata offerta alcuna prova.
Di qui l'integrale rigetto delle domande, statuizione assorbente di ogni ulteriore questione e/o domanda.
Part Per il principio della soccombenza, la è tenuta al pagamento delle spese di lite in favore sia dell' che di avendo dato causa alla chiamata di terzo in base ad una CP_1 Controparte_2 domanda rivelatasi infondata (cfr. Cass. n. 23552/11 e n. 31889/19).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
, con la chiamata in causa di ogni ulteriore istanza,
[...] CP_2 CP_2 difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta le domande;
6 b) condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di euro 7.052,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge, in favore dell' , e di euro CP_1
4.925,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge, in favore della società chiamata in causa.
Così deciso in Pescara, il 25 luglio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Cleonice G. Cordisco
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE CIVILE
nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2779 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti Parte_1 P.IVA_1
“pro tempore”, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Davide Arnaldi come da procura in atti
ATTRICE
E
Controparte_1
(C.F./P.I. ), in persona del Presidente “pro tempore”, rappresentata e
[...] P.IVA_2 difesa dagli avv.ti Gianni Maria Saracco, Fabrizio Colasurdo e Raffaella Di Giovanni, che la rappresentano e difendono come da procura in atti CONVENUTA
NONCHE'
C.F. ), in persona del legale rappresentante “pro tempore”, Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Cassiani come da procura in atti
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
1 OGGETTO: cessione di crediti.
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Part Con atto di citazione ritualmente notificato la (di seguito Parte_1 conveniva in giudizio, davanti a questo Tribunale, la Controparte_1
(di seguito ), per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...] CP_1
“IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:
per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di Parte_1 ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente convenuto dei seguenti crediti e, per l'effetto,
[...] condannare l' Controparte_3
al relativo pagamento in favore di
[...] Parte_1
- € 9.517,18 a titolo di interessi di mora in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell'Ente, dei crediti oggetto di cessione.
- gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto della Nota Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art.
1283 c.c.: nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- € 53.600,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, quale importo residuo per il tardivo pagamento delle fatture che hanno generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito.
- IN VIA SUBORDINATA NEL MERITO:
per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di Parte_1 ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente convenuto e, per l'effetto, condannare l'
[...] [...]
Controparte_3 al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta Parte_1 dovuta a per: Parte_1
2 - importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell'Ente, dei crediti oggetto di cessione;
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito: nella misura
“degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito;
- IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA NEL MERITO:
per l'eventualità in cui l'Ente dovesse sollevare contestazioni in ordine ai rapporti contrattuali posti a fondamento delle domande di pagamento formulate oppure dovessero essere formulati rilievi officiosi, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il Parte_1 pagamento da parte dell'Ente convenuto degli importi come sopra indicati e, per l'effetto, condannare l' Controparte_3
al pagamento in favore di degli importi di
[...] Parte_1 cui in narrativa e/o di ogni diversa maggiore e/o minore somma che fosse ritenuta dovuta a
[...] per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo Parte_1 di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
- IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive”.
Tanto, a seguito della cessione dei crediti intervenuta tra l'attrice (cessionaria) e l' CP_2
(cedente), regolarmente notificata alla convenuta nella qualità di debitore ceduto, relativi alle prestazioni di beni e servizi fornite da in favore di cessione che comprendeva CP_2 CP_1 espressamente anche gli interessi di mora: 'La cessione dei crediti comprende tutti gli interessi maturati (e non ancora riscossi) e maturandi” (art. 1 del relativo contratto stipulato il 21.12.2015).
Costituitasi in giudizio, l' eccepiva che l'ammontare dei crediti ceduti non era né certo né CP_1 esigibile, per essere stati dalla stessa contestati sia in merito alle modalità di calcolo (maggiorazione
IVA illegittima ed omesso conteggio degli acconti versati), sia in quanto l' non aveva tenuto CP_2 conto dell'avvenuto versamento da parte della stessa convenuta dell'acconto di euro 20.000,00 come da determina n. 199 del 14.12.2015.
3 Lamentava, ancora, l' che - benchè l' avesse riconosciuto gli errori nei conteggi in epoca CP_1 CP_2 successiva alla cessione - le somme richieste alla debitrice non erano state mai indicate con precisione, tant'è che la stessa convenuta aveva corrisposto la sorte capitale in base ai propri calcoli.
Alla luce di tanto, l' , riteneva l' responsabile degli asseriti ritardi nei pagamenti a causa CP_1 CP_2 di un vizio di fondo della cessione, poiché i crediti ceduti non erano certi, né liquidi né esigibili;
per tale ragione, chiedeva di chiamare in causa la società cedente, per essere dalla stessa manlevata dal pagamento delle somme eventualmente riconosciute come dovute all'attrice.
Evidenziava, altresì, che il D.Lgs n. 231/2002 trovava applicazione esclusivamente ai contratti conclusi in data successiva all'8.08.2002 (art. 11, comma 1), e che l'attrice non aveva dimostrato che i contratti di fornitura delle utenze relativi alle fatture oggetto di cessione erano stati CP_2 sottoscritti dopo l'entrata in vigore della normativa suddetta.
Eccepiva, altresì, in via subordinata, l'intervenuta prescrizione quinquennale applicabile alle fatturazioni di consumi relative alle utenze domestiche ex art. 2948 cc.
Pertanto, l' chiedeva, in via preliminare, di poter chiamare in causa e, nel CP_1 Controparte_2 merito, concludeva per il rigetto della domanda in quanto infondata, oltre che prescritta.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva in giudizio la quale eccepiva il Controparte_2 proprio difetto di legittimazione passiva e concludeva per il rigetto della domanda di manleva avanzata nei propri confronti.
Con ordinanza del 9 giugno 2021 il precedente istruttore rigettava l'eccezione preliminare sollevata dalla terza chiamata in causa.
Ritiene il Tribunale che la domanda sia infondata e che, pertanto, debba essere rigettata, per l'assorbente ragione della mancata produzione dei contratti di fornitura dai quali trarrebbero origine i crediti vantati nel presente giudizio.
Ed invero, l' ha richiamato l'art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 231/02 per evidenziare come detta CP_1
Part normativa - invocata dalla a sostegno delle proprie pretese - si applichi esclusivamente ai contratti conclusi in data successiva all'8.08.2002; ha quindi eccepito la mancata dimostrazione, da parte dell'attrice, che i contratti di fornitura delle utenze relativi alle fatture oggetto di CP_2 cessione siano stati sottoscritti dopo l'entrata in vigore della normativa suddetta.
4 Part A tanto non ha fatto seguito la produzione, da parte di dei contratti suddetti, il che - più che per verificarne la data della stipula - rileva al fine di dimostrare se gli stessi abbiano rivestito la necessaria forma scritta ad substantiam.
L'attrice ha infatti proposto azione di adempimento contrattuale nei confronti di un ente pubblico territoriale, a seguito dell'affidamento ad una società privata della somministrazione di energia elettrica.
Per tali rapporti contrattuali è notoriamente prevista, a pena di nullità rilevabile di ufficio, la stipula del contratto scritto di somministrazione, i cui pagamenti sono stati oggetto di cessione.
Si ricorda che i contratti conclusi con le pubbliche amministrazioni devono essere stipulati in forma scritta a pena di nullità (v. Cass. 20690/2016; 12549/2016). Se mancante di tale requisito formale, il contratto non è suscettibile di sanatoria, poiché gli atti negoziali della pubblica amministrazione constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti
(Cass. 27910/2018).
Peraltro, quando la legge impone la forma scritta ad substantiam, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem, l'osservanza dell'onere formale non
è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte
(Cass. 25999/2018).
Part Nella fattispecie in esame, la non ha prodotto i contratti posti a base della propria pretesa creditoria, vale a dire quelli stipulati tra la società cedente ( e l' . Controparte_2 CP_1
Conseguentemente, poiché la produzione del contratto costituisce onere probatorio della parte che basa su quell'accordo la propria domanda, deve ritenersi che la pretesa dell'attrice di adempimento contrattuale sia priva di uno dei suoi presupposti costitutivi, per cui deve essere rigettata.
E ad analoghe conclusioni deve giungersi in ordine alla domanda di indebito arricchimento avanzata “in via ulteriormente subordinata”.
Il Tribunale non ignora che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10798/15 hanno chiarito che “La regola di carattere generale secondo cui non sono ammessi arricchimenti ingiustificati né spostamenti patrimoniali ingiustificabili trova applicazione paritaria nei confronti
5 del soggetto privato come dell'ente pubblico;
e poiché il riconoscimento dell'utilità non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, il privato attore ex art. 2041 c.c. nei confronti della p.a. deve provare e il giudice accertare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo essa, piuttosto, eccepire e dimostrare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole”.
Tuttavia, per espressa previsione normativa (art. 2042 cc) l'azione generale di arricchimento ha natura sussidiaria, potendo essere proposta solo in mancanza accertabile anche d'ufficio di un'azione tipica, tale dovendo intendersi non ogni iniziativa processuale ipoteticamente esperibile, ma esclusivamente quella derivante da un contratto o prevista dalla legge con riferimento ad una fattispecie determinata, pur se proponibile contro soggetti diversi dall'arricchito (si veda, tra le tante e da ultimo, Cass. n. 14944/22).
La giurisprudenza ha, inoltre, chiarito che l'azione di arricchimento può essere proposta, in via subordinata rispetto all'azione contrattuale proposta in via principale, soltanto qualora quest'ultima sia rigettata per un difetto “ab origine” del titolo posto a suo fondamento, ma non anche nel caso in cui sia stata proposta domanda ordinaria, fondata su titolo contrattuale, senza offrire prove sufficienti all'accoglimento (Cass., n.11682/18).
Nella specie, pertanto, l'azione subordinata ex art. 2041 c.c. dev'essere rigettata per difetto di residualità, essendo stata l'azione principale promossa in virtù di un apposito titolo negoziale, di cui, tuttavia, non è stata offerta alcuna prova.
Di qui l'integrale rigetto delle domande, statuizione assorbente di ogni ulteriore questione e/o domanda.
Part Per il principio della soccombenza, la è tenuta al pagamento delle spese di lite in favore sia dell' che di avendo dato causa alla chiamata di terzo in base ad una CP_1 Controparte_2 domanda rivelatasi infondata (cfr. Cass. n. 23552/11 e n. 31889/19).
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
, con la chiamata in causa di ogni ulteriore istanza,
[...] CP_2 CP_2 difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta le domande;
6 b) condanna l'attrice al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di euro 7.052,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge, in favore dell' , e di euro CP_1
4.925,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge, in favore della società chiamata in causa.
Così deciso in Pescara, il 25 luglio 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Cleonice G. Cordisco
7