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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 09/06/2025, n. 1653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1653 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2453/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marianna Galioto Presidente dott.ssa Rossella Milone Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2453/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA PORTA Parte_1 C.F._1
MUGANIA N. 52, BIASSONO presso lo studio dell'avv. LUCA BERTI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Nel merito
In via preliminare
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati in narrativa del presente atto, l'efficacia e validità del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 c.c. formalizzata dal sig. Parte_1
pagina 1 di 6 nei confronti della semplificata in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore e per l'effetto ci si riporta, inoltre, a quanto dedotto dal Giudice nell'ordinanza del 15 giugno 2022 (si legge, tra l'altro, che il recesso è genuino e che si invitano le parti a trovare un accordo);
- condannare la semplificata a rimborsare e/o liquidare la partecipazione Controparte_1
sociale del sig. in proporzione del patrimonio sociale che si indica nella Parte_1 misura di € 40.000,00 e/o quell'altra maggiore o minore ritenuta di legge;
- respingere le domande ex adverso essendo le medesime infondate in fatto ed in diritto;
In via istruttoria, si domanda la rimessione della causa istruttoria la causa al fine di espletare una C.T.U. la quale andrà a quantificare l'esatto valore della quota di competenza del sig. Parte_1
Spese e compensi di causa, compreso 15% sp. generali, iva 22% e cpa 4%, rifusi e distratti in favore dell'avv. Luca Berti, il quale si dichiara antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 29 gennaio 2021 ha convenuto in giudizio, Parte_1 davanti il Tribunale di Monza, chiedendo di accertare l'efficacia del recesso dalla Controparte_1 società effettuato ai sensi dell'art. 2473 cod. civ., e condannare la medesima società convenuta al pagamento della somma di € 40.000,00, a titolo di rimborso della sua quota di partecipazione.
In particolare, ha dedotto: Parte_1
• di detenere il 50% delle quote sociali di avente ad oggetto l'attività di Controparte_1
parrucchiere;
• che da tempo erano insorte divergenze tra i soci sull'indirizzo della società e, pertanto, con missiva del 12 novembre 2019, tramite il proprio difensore, aveva comunicato: “…vorrebbe recedere dalla società per motivi personali/professionali e quindi cedere la detenzione delle proprie quote ai sensi di legge”;
• che la comunicazione della volontà di recedere non aveva sortito alcun effetto e che
[...] non aveva neppure presenziato all'incontro nell'ambito della procedura di CP_1
mediazione.
Si è costituita la quale ha eccepito, preliminarmente, la nullità della citazione per Controparte_1 violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., in ragione dell'estrema genericità delle domande;
nel merito, ha dedotto l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 2437 cod. civ. per il recesso, osservando, peraltro, che pagina 2 di 6 la pretesa dichiarazione di recesso, di carattere recettizio, non era stata recapitata e che nessun valore aveva la quota di partecipazione, in quanto la società era operativa dall'inizio del 2019 e, stante il totale blocco di ogni sua attività dovuto all'emergenza sanitaria, vi erano ancora da pagare tutti i debiti di impianto.
Il Tribunale di Monza ha rigettato la domanda del e lo ha condannato a rimborsare alla Parte_1
controparte le spese processuali liquidate in 4.000 euro per competenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.., sulla base della seguente motivazione:
“Nel merito, la domanda va respinta.
Va osservato che, a parte l'assenza di prova circa la ricezione da parte del destinatario, la missiva datata 12 novembre 2019, indirizzata a tramite PEC da riporta Controparte_1 Parte_1 che quest'ultimo “…vorrebbe recedere dalla società per motivi personali/professionali e quindi cedere la detenzione delle proprie quote ai sensi di legge”, specificando che “la quantificazione di detto capitale risulta essere del valore di circa € 40.000,00…”. Tuttavia, suggerisce anche alla convenuta la possibilità di esercitare il diritto di prelazione, chiedendo che, in caso d'interesse, questo venisse comunicato entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata o PEC.
Anche nell'ambito del procedimento di mediazione, come emerge dal relativo verbale ove è riportato
l'oggetto del contenzioso indicato nell'istanza, aveva ribadito che “intenderebbe Parte_1 recedere dalla società essendo subentrate delle divergenze riguardo alla gestione e l'indirizzo della società. Per tale ragione, l'istante, vorrebbe cedere le proprie quote sociali che si stimano in €
40.000,00 S.e.&O”.
Il manifesto tenore letterale delle affermazioni sopra riprodotte evidenzia che l'attore non mai esercitato un esplicito recesso, bensì solo preannunciato l'intenzione di procedervi o, meglio,
l'intenzione di dismettere la propria partecipazione nella società tramite cessione della sua quota
(offerta in prelazione nel doc. 2), senza mai parlare di rimborso.
L'esplicita volontà di recedere dal vincolo societario e di ottenere il rimborso della propria quota di partecipazione, a norma dell'art. 2473 cod. civ., risulta formalizzata solo in corso di causa, con la missiva datata 9 ottobre 2021
Del resto, l'art. 2473, 2° comma, cod. civ., stabilisce che “Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni;
l'atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno”.
pagina 3 di 6 Nella specie, dunque, non solo mancava l'esplicitazione della volontà di esercitare il recesso e la prova che tale dichiarazione fosse pervenuta al destinatario, ma neppure era stato fatto riferimento alcuno al termine di preavviso sancito dalla norma o a diversa indicazione contenuta nell'atto costitutivo.
L'ambivalenza delle indicazioni sopra menzionate esclude che l'attore abbia effettivamente formulato il recesso dalla società, con la conseguenza che la domanda proposta di accertamento dell'intervenuto recesso va disattesa”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello deducendo: Parte_1
- la nullità della sentenza di primo grado per aver deciso una causa di competenza del Tribunale di Milano - sezione specializzata imprese;
- l'erroneità della sentenza impugnata in quanto il Giudice di primo grado, “pur acclarando che il recesso è stato effettuato regolarmente dal … ha rigettato la domanda del Parte_1 Parte_1 che è stata ben individuata dall'attore sia con le proprie raccomandate sia con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado”.
Alla prima udienza, previa declaratoria di contumacia di , la causa è stata rinviata per la CP_2 rimessione in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 352 cpc. All'udienza del 21 maggio
2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia parzialmente fondato e che, pertanto, vada accolto nei limiti e per le ragioni che di seguito si illustrano.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità della sentenza per aver deciso una causa di competenza del Tribunale di Milano - sezione specializzata imprese.
Invero, ai sensi dell'art. 38 cpc l'incompetenza per materia può essere eccepita, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza.
Nel caso di specie, la predetta incompetenza non è stata né eccepita dalla parte conevenuta né rilevata dal giudice entro i termini suindicati e, pertanto, l'eccezione sollevata dall'appellante nel presente giudizio non può essere accolta.
Nel merito, ritiene la Corte che il diritto di recesso sia stato validamente esercitato da Parte_1 con la notifica dell'atto di citazione, nel quale la volontà di recedere dalla ai sensi Controparte_1 dell'art. 2473 c.c. risulta chiaramente esplicitata.
pagina 4 di 6 Risultano, infatti, condivisibili le considerazioni svolte dal giudice di prime cure, secondo cui, “a parte
l'assenza di prova circa la ricezione da parte del destinatario” della “missiva datata 12 novembre
2019”, prima dell'introduzione del giudizio l'attore non ha “mai esercitato un esplicito recesso, bensì solo preannunciato l'intenzione di procedervi o, meglio, l'intenzione di dismettere la propria partecipazione nella società tramite cessione della sua quota (offerta in prelazione nel doc. 2), senza mai parlare di rimborso”.
Tuttavia, come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 4481/21, la disciplina normativa inderogabile della forma scritta ad substantiam prevista per l'atto costitutivo della società a responsabilità limitata non è trasponibile all'atto di recesso, dal momento che l'art. 2473 c.c. stabilisce l'opposto principio della libera determinazione delle ipotesi di recesso e della libertà di forma, salvo l'obbligo di prevederne alcune tipizzate dalla norma e fermi i vincoli convenzionali (neppure dedotti nel caso di specie).
Ciò posto, non essendo prescritta alcuna forma e non essendo necessario ai fini dell'accertamento - così come richiesto dal - della efficacia del recesso nei confronti della società che questo le sia Parte_1
stato comunicato prima dell'introduzione del relativo giudizio, deve ritenersi sufficiente qualunque comunicazione, ivi compresa la citazione in giudizio, idonea a porre la società nella consapevolezza della volontà unilaterale del socio di interrompere il vincolo societario.
Il recesso diviene, infine, efficace 180 giorni dopo la comunicazione senza che sia necessaria alcuna accettazione da parte della società.
Pertanto, il recesso notificato, con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, da alla Parte_1
il 29.1.2021 è divenuto efficace il 28.7.2021. Controparte_1
E' invece inammissibile la domanda di condanna della società appellata al pagamento, in favore di della somma di € 40.000,00, a titolo di rimborso della sua quota di partecipazione. Parte_1
Invero, a differenza di quanto previsto in materia di società per azioni, il valore della quota di partecipazione alle società a responsabilità limitata non è determinato dagli amministratori (art. 2437 ter, 2° co.), ma dai soci oppure, in caso di disaccordo tra i soci, tramite relazione giurata di un esperto, che dovrà essere nominato dal tribunale. La determinazione dell'esperto è impugnabile solo se manifestamente iniqua o erronea ( art. 1349, 1° co., richiamato dall'art. 2473, 4° co.).
In particolare, in tema di rimborso della partecipazione a seguito di recesso di socio da società a responsabilità limitata, il riferimento all' art. 1349 contenuto nell' art. 2473 chiarisce che la volontà del legislatore è quella di rimettere la determinazione del valore della partecipazione societaria - laddove le pagina 5 di 6 parti non riescano a raggiungere un accordo - non già alla decisione del giudice, ma al contratto tra socio e società, avente ad oggetto la liquidazione della quota, il cui contenuto viene determinato da un terzo (il perito), il quale concorre all'integrazione ed alla formazione del contenuto del negozio. Ne consegue che, con la determinazione ad opera del terzo, il contratto si perfeziona in tutti i suoi elementi e diviene vincolante tra le parti, salva l'impugnazione per manifesta iniquità o erroneità prevista dall' art. 1349, 1° co. c.c.
Ritiene, infine, la Corte che l'esito della controversia e il fatto che la volontà di recedere sia stata correttamente portata a conoscenza della società solo con la notifica dell'atto di citazione giustifichino l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza n. 1637/23 del Tribunale di
Monza, accerta la legittimità e l'efficacia del recesso dalla esercitato da Controparte_1 [...]
nei termini di cui in motivazione, confermando nel resto la sentenza impugnata;
Parte_1
2) dichiara inammissibile la domanda di condanna della società appellata al pagamento, in favore di della somma di € 40.000,00, a titolo di rimborso della sua quota di Parte_1
partecipazione;
3) compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Milano, il 21.5.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Emanuela Rizzi Marianna Galioto
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marianna Galioto Presidente dott.ssa Rossella Milone Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2453/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA PORTA Parte_1 C.F._1
MUGANIA N. 52, BIASSONO presso lo studio dell'avv. LUCA BERTI, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Nel merito
In via preliminare
- accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati in narrativa del presente atto, l'efficacia e validità del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473 c.c. formalizzata dal sig. Parte_1
pagina 1 di 6 nei confronti della semplificata in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore e per l'effetto ci si riporta, inoltre, a quanto dedotto dal Giudice nell'ordinanza del 15 giugno 2022 (si legge, tra l'altro, che il recesso è genuino e che si invitano le parti a trovare un accordo);
- condannare la semplificata a rimborsare e/o liquidare la partecipazione Controparte_1
sociale del sig. in proporzione del patrimonio sociale che si indica nella Parte_1 misura di € 40.000,00 e/o quell'altra maggiore o minore ritenuta di legge;
- respingere le domande ex adverso essendo le medesime infondate in fatto ed in diritto;
In via istruttoria, si domanda la rimessione della causa istruttoria la causa al fine di espletare una C.T.U. la quale andrà a quantificare l'esatto valore della quota di competenza del sig. Parte_1
Spese e compensi di causa, compreso 15% sp. generali, iva 22% e cpa 4%, rifusi e distratti in favore dell'avv. Luca Berti, il quale si dichiara antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 29 gennaio 2021 ha convenuto in giudizio, Parte_1 davanti il Tribunale di Monza, chiedendo di accertare l'efficacia del recesso dalla Controparte_1 società effettuato ai sensi dell'art. 2473 cod. civ., e condannare la medesima società convenuta al pagamento della somma di € 40.000,00, a titolo di rimborso della sua quota di partecipazione.
In particolare, ha dedotto: Parte_1
• di detenere il 50% delle quote sociali di avente ad oggetto l'attività di Controparte_1
parrucchiere;
• che da tempo erano insorte divergenze tra i soci sull'indirizzo della società e, pertanto, con missiva del 12 novembre 2019, tramite il proprio difensore, aveva comunicato: “…vorrebbe recedere dalla società per motivi personali/professionali e quindi cedere la detenzione delle proprie quote ai sensi di legge”;
• che la comunicazione della volontà di recedere non aveva sortito alcun effetto e che
[...] non aveva neppure presenziato all'incontro nell'ambito della procedura di CP_1
mediazione.
Si è costituita la quale ha eccepito, preliminarmente, la nullità della citazione per Controparte_1 violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c., in ragione dell'estrema genericità delle domande;
nel merito, ha dedotto l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 2437 cod. civ. per il recesso, osservando, peraltro, che pagina 2 di 6 la pretesa dichiarazione di recesso, di carattere recettizio, non era stata recapitata e che nessun valore aveva la quota di partecipazione, in quanto la società era operativa dall'inizio del 2019 e, stante il totale blocco di ogni sua attività dovuto all'emergenza sanitaria, vi erano ancora da pagare tutti i debiti di impianto.
Il Tribunale di Monza ha rigettato la domanda del e lo ha condannato a rimborsare alla Parte_1
controparte le spese processuali liquidate in 4.000 euro per competenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.., sulla base della seguente motivazione:
“Nel merito, la domanda va respinta.
Va osservato che, a parte l'assenza di prova circa la ricezione da parte del destinatario, la missiva datata 12 novembre 2019, indirizzata a tramite PEC da riporta Controparte_1 Parte_1 che quest'ultimo “…vorrebbe recedere dalla società per motivi personali/professionali e quindi cedere la detenzione delle proprie quote ai sensi di legge”, specificando che “la quantificazione di detto capitale risulta essere del valore di circa € 40.000,00…”. Tuttavia, suggerisce anche alla convenuta la possibilità di esercitare il diritto di prelazione, chiedendo che, in caso d'interesse, questo venisse comunicato entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata o PEC.
Anche nell'ambito del procedimento di mediazione, come emerge dal relativo verbale ove è riportato
l'oggetto del contenzioso indicato nell'istanza, aveva ribadito che “intenderebbe Parte_1 recedere dalla società essendo subentrate delle divergenze riguardo alla gestione e l'indirizzo della società. Per tale ragione, l'istante, vorrebbe cedere le proprie quote sociali che si stimano in €
40.000,00 S.e.&O”.
Il manifesto tenore letterale delle affermazioni sopra riprodotte evidenzia che l'attore non mai esercitato un esplicito recesso, bensì solo preannunciato l'intenzione di procedervi o, meglio,
l'intenzione di dismettere la propria partecipazione nella società tramite cessione della sua quota
(offerta in prelazione nel doc. 2), senza mai parlare di rimborso.
L'esplicita volontà di recedere dal vincolo societario e di ottenere il rimborso della propria quota di partecipazione, a norma dell'art. 2473 cod. civ., risulta formalizzata solo in corso di causa, con la missiva datata 9 ottobre 2021
Del resto, l'art. 2473, 2° comma, cod. civ., stabilisce che “Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni;
l'atto costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un anno”.
pagina 3 di 6 Nella specie, dunque, non solo mancava l'esplicitazione della volontà di esercitare il recesso e la prova che tale dichiarazione fosse pervenuta al destinatario, ma neppure era stato fatto riferimento alcuno al termine di preavviso sancito dalla norma o a diversa indicazione contenuta nell'atto costitutivo.
L'ambivalenza delle indicazioni sopra menzionate esclude che l'attore abbia effettivamente formulato il recesso dalla società, con la conseguenza che la domanda proposta di accertamento dell'intervenuto recesso va disattesa”.
Avverso tale sentenza ha proposto appello deducendo: Parte_1
- la nullità della sentenza di primo grado per aver deciso una causa di competenza del Tribunale di Milano - sezione specializzata imprese;
- l'erroneità della sentenza impugnata in quanto il Giudice di primo grado, “pur acclarando che il recesso è stato effettuato regolarmente dal … ha rigettato la domanda del Parte_1 Parte_1 che è stata ben individuata dall'attore sia con le proprie raccomandate sia con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado”.
Alla prima udienza, previa declaratoria di contumacia di , la causa è stata rinviata per la CP_2 rimessione in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 352 cpc. All'udienza del 21 maggio
2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia parzialmente fondato e che, pertanto, vada accolto nei limiti e per le ragioni che di seguito si illustrano.
Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità della sentenza per aver deciso una causa di competenza del Tribunale di Milano - sezione specializzata imprese.
Invero, ai sensi dell'art. 38 cpc l'incompetenza per materia può essere eccepita, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza.
Nel caso di specie, la predetta incompetenza non è stata né eccepita dalla parte conevenuta né rilevata dal giudice entro i termini suindicati e, pertanto, l'eccezione sollevata dall'appellante nel presente giudizio non può essere accolta.
Nel merito, ritiene la Corte che il diritto di recesso sia stato validamente esercitato da Parte_1 con la notifica dell'atto di citazione, nel quale la volontà di recedere dalla ai sensi Controparte_1 dell'art. 2473 c.c. risulta chiaramente esplicitata.
pagina 4 di 6 Risultano, infatti, condivisibili le considerazioni svolte dal giudice di prime cure, secondo cui, “a parte
l'assenza di prova circa la ricezione da parte del destinatario” della “missiva datata 12 novembre
2019”, prima dell'introduzione del giudizio l'attore non ha “mai esercitato un esplicito recesso, bensì solo preannunciato l'intenzione di procedervi o, meglio, l'intenzione di dismettere la propria partecipazione nella società tramite cessione della sua quota (offerta in prelazione nel doc. 2), senza mai parlare di rimborso”.
Tuttavia, come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 4481/21, la disciplina normativa inderogabile della forma scritta ad substantiam prevista per l'atto costitutivo della società a responsabilità limitata non è trasponibile all'atto di recesso, dal momento che l'art. 2473 c.c. stabilisce l'opposto principio della libera determinazione delle ipotesi di recesso e della libertà di forma, salvo l'obbligo di prevederne alcune tipizzate dalla norma e fermi i vincoli convenzionali (neppure dedotti nel caso di specie).
Ciò posto, non essendo prescritta alcuna forma e non essendo necessario ai fini dell'accertamento - così come richiesto dal - della efficacia del recesso nei confronti della società che questo le sia Parte_1
stato comunicato prima dell'introduzione del relativo giudizio, deve ritenersi sufficiente qualunque comunicazione, ivi compresa la citazione in giudizio, idonea a porre la società nella consapevolezza della volontà unilaterale del socio di interrompere il vincolo societario.
Il recesso diviene, infine, efficace 180 giorni dopo la comunicazione senza che sia necessaria alcuna accettazione da parte della società.
Pertanto, il recesso notificato, con l'atto di citazione introduttivo del giudizio, da alla Parte_1
il 29.1.2021 è divenuto efficace il 28.7.2021. Controparte_1
E' invece inammissibile la domanda di condanna della società appellata al pagamento, in favore di della somma di € 40.000,00, a titolo di rimborso della sua quota di partecipazione. Parte_1
Invero, a differenza di quanto previsto in materia di società per azioni, il valore della quota di partecipazione alle società a responsabilità limitata non è determinato dagli amministratori (art. 2437 ter, 2° co.), ma dai soci oppure, in caso di disaccordo tra i soci, tramite relazione giurata di un esperto, che dovrà essere nominato dal tribunale. La determinazione dell'esperto è impugnabile solo se manifestamente iniqua o erronea ( art. 1349, 1° co., richiamato dall'art. 2473, 4° co.).
In particolare, in tema di rimborso della partecipazione a seguito di recesso di socio da società a responsabilità limitata, il riferimento all' art. 1349 contenuto nell' art. 2473 chiarisce che la volontà del legislatore è quella di rimettere la determinazione del valore della partecipazione societaria - laddove le pagina 5 di 6 parti non riescano a raggiungere un accordo - non già alla decisione del giudice, ma al contratto tra socio e società, avente ad oggetto la liquidazione della quota, il cui contenuto viene determinato da un terzo (il perito), il quale concorre all'integrazione ed alla formazione del contenuto del negozio. Ne consegue che, con la determinazione ad opera del terzo, il contratto si perfeziona in tutti i suoi elementi e diviene vincolante tra le parti, salva l'impugnazione per manifesta iniquità o erroneità prevista dall' art. 1349, 1° co. c.c.
Ritiene, infine, la Corte che l'esito della controversia e il fatto che la volontà di recedere sia stata correttamente portata a conoscenza della società solo con la notifica dell'atto di citazione giustifichino l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accoglie parzialmente l'appello e, in parziale riforma della sentenza n. 1637/23 del Tribunale di
Monza, accerta la legittimità e l'efficacia del recesso dalla esercitato da Controparte_1 [...]
nei termini di cui in motivazione, confermando nel resto la sentenza impugnata;
Parte_1
2) dichiara inammissibile la domanda di condanna della società appellata al pagamento, in favore di della somma di € 40.000,00, a titolo di rimborso della sua quota di Parte_1
partecipazione;
3) compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Milano, il 21.5.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Emanuela Rizzi Marianna Galioto
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