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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/11/2025, n. 3480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3480 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE IV CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. OR Scalera Presidente dott.ssa Maria Feola Giudice dott.ssa IA LL Giudice relatore
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7782 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2016, assunta in decisione all'udienza del 30/05/2025 e vertente
TRA
(CF: ) quale erede Parte_1 C.F._1 testamentario con beneficio di inventario di Persona_1 Parte_2
(CF: ) rappresentato e difeso dall'avv. CIRO
[...] C.F._2
IO ed elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico. attore
E
(C.F. ) e CP_1 C.F._3 Controparte_2
(C.F. ) rappresentati e difesi dall'avv. AUGUSTO CHIOSI ed C.F._4 elettivamente domiciliati in indirizzo telematico convenuti
(C.F. ) rappresentata e difesa Controparte_3 C.F._5 dall'avv. GIOVANNI DI MEGLIO ed elettivamente domiciliata in Indirizzo
Telematico convenuta
1 OGGETTO: Proprietà – Impugnazione di testamenti e lesione di legittima.
CONCLUSIONI
All'udienza del 30/05/2025 i procuratori delle parti hanno rassegnato le rispettive conclusioni come da verbale.
FATTO E DIRITTO
Si deve premettere che il presente giudizio, in data 09/10/2019, è stato riunito a quello recante R.G. 913/2017.
Il primo procedimento è stato proposto da Parte_3 nei confronti dei MA , e in
[...] CP_3 CP_2 CP_1 riassunzione rispetto al procedimento R.G. 21418/2015 già proposto dinanzi al
Tribunale di Napoli, a seguito di dichiarazione di incompetenza per territorio del medesimo Tribunale.
Invero, con l'atto di citazione introduttivo del primo giudizio innanzi al Tribunale di
Napoli l'attore ha esposto:
- di aver contratto matrimonio concordatario in data 04/02/1982 con la CP_4
cui trascrizione allo Stato Civile è stata temporaneamente sospesa;
- che è deceduta in data 17/03/2015 lasciando a sé superstiti il coniuge CP_4
ed i tre figli nati da precedente matrimonio e;
CP_3 CP_2 CP_1
- che in data 13.05.2015 è stato pubblicato dal Notaio di Santa Maria Persona_2
Capua Vetere il testamento olografo di nella quale la stessa ha CP_4 dichiarato: “Dichiarazione: Io sottoscritta comunico e dichiaro a tutti gli effetti ai CP_4 miei tre Figli e che la nuda proprietà dello appartamento in CP_1 CP_3 CP_2
Napoli al Corso Umberto I, 58 è mia solo formalmente in quanto il vero proprietario è l'avv.to
Tutto il denaro occorso per l'acquisto è solo ed esclusivamente di Parte_3 Parte_3 ricavato dalla vendita del suo grande appartamento in Napoli alla Via E. Nicolardi. Pertanto nessun diritto ereditario accampare sulla nuda proprietà del suddetto bene immobiliare. Tanto vi dovevo per la mia onestà e verità. Napoli 2 Luglio 2005. Testamento olografo: Io CP_4 sottoscritta nata a [...] il [...] nel pieno possesso delle mie facoltà mentali con CP_4 il presente testamento dispongo delle mie sostanze per il tempo in cui avrò cessato di vivere, nel modo
2 seguente: lascio a mio marito Avv. la nuda proprietà dell'appartamento sito in Parte_3
Napoli al Corso Umberto I, 58, perché comprato solo ed esclusivamente con i suoi soldi, nonché tutti i beni mobili valori in esso esistenti, nulla escluso. Napoli, 2 luglio 2005"; CP_4
- che effettivamente aveva alienato in data 14/10/2004 il proprio Parte_3
immobile in Napoli, Via Nicolardi 159 e che in data 24/11/2004 l'immobile in
Napoli al Coso Umberto I n. 58 era stato acquistato, quanto alla nuda proprietà, da e quanto all'usufrutto da i quali avevano dichiarato CP_4 Parte_3 nell'atto di essere coniugati in regime di separazione dei beni;
- che il testamento olografo e la dichiarazione costituiscono prova scritta della interposizione di persona, dovendosi considerare l'attore unico proprietario del bene immobile. pertanto ha formulato le seguenti conclusioni “in via preliminare, di Parte_3 accertare e dichiarare che l'immobile in Napoli al Corso Umberto I n. 58, piano 3, riportato nel
NCEU alla Sezione PEN, Foglio 1, particella 904, Sub. 12, Categoria A2, vani 9,5, Rendita euro
1.128,46, è ed era di sua proprietà, chiedendosi che fosse disposta la trascrizione della sentenza;
e, in via gradata, accertare la mera intestazione (per interposizione) dell'indicato immobile in capo alla Sig.ra di cui al contratto di compravendita per Notaio del 24.11.2004, Re. CP_4 Persona_3
114869, Racc. 25465, registrato il 13.12.2004 al n. 12910/1T, trascritto il 14.12.2004 ai nn.
35019/20678; accertare e dichiarare che la nuda proprietà del cespite descritto è stata lasciata all'attore con il testamento olografo della sig.ra pubblicato in data 13.5.32015 registrato CP_4 il 19.5.2015 al n. 4947, trascritto il 20.5.2015 ai nn. 11124/8711, ovvero accertare e dichiarare che la testrice aveva riconosciuto e formalmente ritrasferito la nuda proprietà dell'immobile in Corso
Umberto, in uno a tutti i beni mobili e valori in esso rinvenienti, in ogni caso disponendosi la trascrizione del provvedimento invocato;
salvo altre accessorie istanze.”
Si sono costituiti e , eccependo l'incompetenza del CP_2 CP_1 territoriale del Tribunale di Napoli e nel merito la nullità della citazione per indeterminatezza della causa petendi, contestando in ogni caso la tesi dell'attore in ordine all'interposizione contenuta nell'atto di compravendita e proponendo domande riconvenzionali volte alla:
3 1) restituzione di tutti i beni mobili di proprietà della defunta dal quale l'attore si sarebbe impossessato illegittimamente (arredi e suppellettili dell'appartamento in Napoli,
Corso Umberto I n. 58 e dell'appartamento in Caserta, Via Roma n. 204, automobile
Mercedes, denaro contante depositato presso Deutsche Bank Via De Pretis 39,
Napoli);
2) declaratoria di nullità del testamento olografo per incapacità di intendere e di volere della testatrice, come risulta dalle certificazioni mediche che attestano un quadro cerebrale degenerativo;
3) declaratoria di nullità del testamento in quanto eseguito sulla base di illegittimi accordi assunti con l'attore in vita, in spregio al divieto di patti successori;
4) l'esclusione dell'attore dalla successione della moglie per indegnità alla luce delle circostanze sopra indicate.
Il Tribunale di Napoli con ordinanza del 20/05/2016, accogliendo l'eccezione dei convenuti, si è dichiarato incompetente e ha fissato il termine per la riassunzione del giudizio e condannato l'attore al pagamento di spese e compensi di causa.
Il giudizio è stato quindi riassunto dall'attore innanzi all'intestato Tribunale con ricorso del 26/09/2016 ove sono state ribadite le domande già formulate nell'atto di citazione.
Con comparsa del 04/10/2017 si sono costituiti e insistendo per CP_2 CP_1 il rigetto delle avverse domande e l'accoglimento delle domande riconvenzionali, oltre alla richiesta di riunione del fascicolo con il procedimento già pendente tra le parti innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere RG 913/2017.
È rimasta invece contumace . Controparte_3
Alla prima udienza del 25/10/2017 è stato assegnato alle parti termine per l'esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, conclusosi con esito negativo come da verbale del 11/12/2017.
Alla successiva udienza del 18/04/2018, dichiarato il decesso di da Parte_3 parte del procuratore costituito, il processo è stato interrotto.
Con ricorso in riassunzione del 16/07/2018, unico erede Parte_1 testamentario dell'attore con beneficio di inventario (giusto atto del 10 Parte_3
4 luglio 2018, per notaio Rep.838; Racc. 632), ha chiesto fissarsi l'udienza Persona_4 per la prosecuzione del giudizio, ribadendo le domande già spiegate.
I convenuti costituiti hanno depositato una memoria ove hanno nuovamente insistito per la riunione con il fascicolo RG 913/2017. La riunione è stata disposta con provvedimento del 09/10/2019.
Ebbene, il procedimento recante RG 913/2017 è stato instaurato dai MA
e con atto di citazione notificato in data 23/01/2017 CP_2 CP_1
a e , ove hanno Parte_3 Controparte_3 dedotto:
a) la nullità del testamento di per impossibilità dell'oggetto, atteso che il CP_4
bene immobile in Napoli al Corso Umberto I n. 58 era dalla stessa già ritenuto di proprietà del Parte_3
b) la nullità del medesimo testamento per errore insanabile sull'identità del beneficiario, atteso che la stessa ha disposto nella errata convinzione che il fosse suo Parte_3 marito, mentre il matrimonio religioso celebrato non è stato trascritto nello stato civile e dunque non ha effetti civili, come successivamente accertato dal Tribunale di
Napoli con pronuncia del 01/08/2017 n. 8698;
c) la nullità del testamento anche per violazione dell'art. 458 c.c. in quanto oggetto di negoziazione tra la de cuius e il Parte_3
d) l'annullabilità del testamento per vizi del consenso, atteso che la de cuius era affetta da crisi epilettiche ed era spesso in stato di incapacità di intendere e volere ovvero la sua volontà è stata influenzata dalla violenza del Parte_3
e) l'invalidità del testamento stesso per lesione dei diritti dei legittimari ex art. 537 c.c., anche alla luce della appropriazione da parte del di tutti i beni mobili della Parte_3 de cuius.
Ciò premesso i MA hanno concluso chiedendo “con riferimento al testamento CP_1 olografo redatto dalla sig.ra in data 2 luglio 2005, pubblicato in data 13 maggio 2015 CP_4 dal notaio di Caserta;
registrato in data 19 maggio 2015 all'Agenzia delle entrate di Persona_2
Caserta al n. 4947; trascritto in data 20 maggio 2015 presso l'Agenzia del Territorio, ufficio
5 Provinciale di Napoli, Servizio Pubblicità Immobiliare ai nn. 11124 e 87211, IL TRIBUNALE
ADITO Voglia così PROVVEDERE: A. In via principale accertare e dichiarare di esso testamento la nullità: A.1 Per mancanza di determinazione dell'oggetto e/o per impossibilità dello stesso;
A.2 Per errore motivo, in quanto redatto dalla de cuius nell'errata convinzione che il sig.
[...] fosse – per la legge italiana – suo marito;
A.3 Per violazione dell'art. 458 c.c., essendo la Pt_3 disposizione testamentaria frutto di negoziazione e di patteggiamento tra la ed il CP_4 Parte_3
Per effetto dell'invocata declaratoria di nullità, ordinare al conservatore dei RR.II. (oggi Agenzia del
Territorio, Servizi l'annotazione Controparte_5 Controparte_6 dell'emananda sentenza per l'inefficacia della trascrizione del testamento avvenuta il 20 maggio 2015 ai nn. 11124 e 8711. B. In via subordinata accertare e dichiarare di esso testamento l'annullabilità: B.1
Per errore ostativo di fatto e di diritto. In altri termini il testamento, è annullabile perché non è sostenuto da una volontà consapevole in quanto la sig.ra nel redigerlo, non conosceva gli effetti prodotti CP_4 dalla norma che nel nostro Paese – pur consentendo il matrimonio canonico – ad esso non attribuisce gli effetti del matrimonio civile;
B.2 Per vizi del consenso, non coincidendo la dichiarazione testamentaria con la volontà della disponente (non solo per il già indicato errore ostativo ma) per pressione psicologica
(idest: violenza) subita dal e per stato patologico della disponente. Per effetto dell'invocata Parte_3 declaratoria di nullità, ordinare al Conservatore dei RR.II. (oggi Agenzia del Territorio, Ufficio
Provinciale di Napoli, Servizi di Pubblicità Immobiliare) l'annotazione dell'emananda sentenza per l'inefficacia della trascrizione del testamento avvenuto il 20 maggio 2015 ai nn. 11124 e 8711. C. In via del tutto subordinata accertare e dichiarare di esso testamento la invalidità, inefficacia e/o nullità
e/o annullabilità per violazione dell'art. 537 c.c., non essendo stata rispettata la riserva a favore dei figli legittimi della quota dei due terzi dell'asse ereditario. In tale prospettiva: D. Per effetto della invalidità del testamento dichiarare aperta la successione di nata a [...] il [...], CP_4 deceduta ab intestato in Caserta il 17 marzo 2015, riconoscendo eredi legittimi soltanto i figli cui vanno tutti i beni relitti e quelli inventariati. In alternativa: D.1 Non rientrando tra gli eredi legittimi il
[...]
– se codesto Tribunale dovesse rinvenire nella fattispecie ipotesi di conversione ex art. 1424 c.c., - Pt_3 dichiarare aperta la successione testamentaria limitatamente alla quota di disponibile dei beni di esclusiva proprietà della sig.ra escludendo dalla quota di disponibile quei beni mobili di CP_4 esclusiva proprietà dei figli e ad essi pervenuti per successione diretta e per rappresentazione nell'eredità
6 del dr. Prof. come da inventario. Per effetto dichiarare lo scioglimento della comunione Persona_5 ereditaria, procedere alla divisione e all'attribuzione dei beni. Ordinare, quindi, al Conservatore dei
RR.II. (oggi Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Napoli, Servizi di Pubblicità Immobiliare)
l'annotazione dell'emananda sentenza per l'inefficacia della trascrizione del testamento avvenuto il 20 maggio 2015 ai nn. 11124 e 8711. E. Condannare i convenuti e Parte_3
al pagamento di tutte le spese sostenute dagli attori comunque collegate e dipendenti Controparte_3 dall'inizio della vicenda sino alla trascrizione della sentenza definitiva e condannare i convenuti al pagamento dei compensi dei costituiti avvocati, oltre rimborso di spese generali, IVA e CPA”.
Si è costituito nel giudizio RG 913/2017 Parte_3 il quale ha eccepito la nullità della procura rilasciata in calce alla citazione, nel merito ha riaffermato la piena validità del testamento olografo della de cuius e ha evidenziato che ai fini dell'azione di riduzione, gli attori non hanno imputato alla massa ereditaria le donazioni ricevute in vita dalla madre, anche indirette;
in via riconvenzionale ha chiesto accertarsi il mancato adempimento all'obbligo di ritrasferimento (pactum fiduciae) disvelato dal testamento olografo.
È rimasta contumace anche nel predetto giudizio . Controparte_3
All'udienza del 25.01.2018 il procedimento è stato interrotto per il dichiarato decesso di e riassunto nei confronti degli eredi. Si è costituito quindi in giudizio Parte_3 quale unico erede testamentario, evidenziando di aver Parte_1 accettato l'eredità con beneficio di inventario ed insistendo per le domande già spiegate dal de cuius.
All'udienza fissata per la prosecuzione del procedimento il fascicolo è stato trasmesso al
Presidente di Sezione per la riunione e successivamente riunito al fascicolo RG
7782/2016, con il già menzionato provvedimento del 09/10/2019.
Nei fascicoli riunti, sono stati concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. e le parti hanno depositato le proprie memorie istruttorie.
Spirati i termini per il deposito delle suddette memorie, con comparsa del 01/07/2021 si
è costituita anche la convenuta , spiegando le seguenti Controparte_3 conclusioni “In via principale si reitera la disponibilità ad esperire un concreto tentativo di
7 conciliazione;
in via subordinata ci si rimette alla giustizia per la determinazione del compendio ereditario legato all'eredità giacente della madre, con conseguente attribuzione della quota, CP_4 ex lege determinata con conseguente attribuzione. In caso di impugnativa ad essa attribuirsi le competenze di giudizio oltre accessori e maggiorazione come per legge.”
A seguito di alcuni rinvii disposti per favorire la conciliazione della lite e avanzata anche proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., ritenuto che prima di istruire la domanda di riduzione proposta in via riconvenzionale da e fosse Controparte_2 CP_1 necessario pronunciarsi con sentenza non definitiva sulla domanda oggetto dell'atto di citazione introduttivo del giudizio in modo da determinare la consistenza dell'asse ereditario, è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni in ordine a tale domanda con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Le parti hanno altresì esposto che in data 24/11/2015 aveva Parte_3 depositato innanzi al Tribunale di Napoli ricorso ex art. 702 bis c.p.c. contro i MA
, iscritto al n. R.G. 24748/2015 con il quale aveva chiesto “riconoscere e dichiarare CP_1 che il conto corrente n. 491-00.040560 presso la Deutsche Bank di Napoli – Sportello 4 – era soltanto formalmente cointestato con la sig.ra e per l'effetto riconoscere e dichiarare che CP_4 tutte le somme di danaro, i fondi e i titoli …. Sono di esclusiva proprietà dell'avv. . Parte_3
Dalla documentazione in atti risulta che il predetto procedimento è stato riunito in data
11/07/2016 al procedimento RG 21418/2015 (procedimento principale introdotto dal innanzi al Tribunale di Napoli); tuttavia, considerato che tale ultimo giudizio Parte_3 era stato già definito in data 20/05/2016 con pronuncia di incompetenza, con successiva ordinanza del 21/03/2017 nel giudizio R.G. 24748/2015 le parti sono state rimesse innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Non risulta, tuttavia, che il procedimento predetto sia stato oggetto di formale riassunzione dinanzi al giudice competente e infatti l'attore non ha riproposto nel presente giudizio la domanda ivi formulata.
*****************
8 La proposizione dell'azione di declaratoria di nullità del testamento per incapacità e di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive dei diritti dei legittimari, avanzate dai convenuti nell'atto di citazione del giudizio RG 913/2017, determina la competenza del collegio ex art. 50 bis c.p.c., vigente al momento dell'instaurazione del giudizio.
Ebbene, al fine di esaminare la fondatezza della domanda principale proposta dall'attore e coltivata dall'erede di quest'ultimo Parte_3 [...] volta all'accertamento della proprietà dell'immobile in Napoli al Corso Parte_1
Umberto I n. 58, occorre preliminarmente pronunciarsi sulla validità del testamento olografo di del 02/07/2005, pubblicato dal Notaio di Santa CP_4 Per_2
Maria Capua Vetere in data 13/05/2015.
I MA , figli della de cuius, infatti, sia in via riconvenzionale nel CP_3 procedimento RG 7782/2016 sia in via principale nel giudizio RG 913/2017, hanno contestato la validità dello stesso testamento sotto il profilo della incapacità di intendere e di volere della madre nonché in ordine alla violazione del divieto di patti successori.
In ordine all'incapacità naturale del testatore, si osserva che, ai sensi dell'art. 591, comma
2, n. 3 c.c., sono incapaci di testare, con conseguente impugnabilità del testamento, coloro che “si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento”.
Riguardo all'onere probatorio posto dalla citata norma, la giurisprudenza della Suprema
Corte ha più volte precisato che occorre distinguere tra infermità tipica, permanente o abituale, e infermità mentale a carattere intermittente o ricorrente: nel primo caso, essendo l'incapacità lo stato normale del soggetto, essa si presume e spetta a colui che ha interesse a sostenere la validità del testamento provare che esso fu redatto in un momento di lucido intervallo;
nel secondo caso, essendo invece la normalità rappresentata dall'alternarsi di periodi di capacità a periodi di incapacità, non vi è fondamento logico per una analoga presunzione, sicché colui che impugna il testamento ha l'onere di provare che questo fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere.
9 Sempre in via generale è opportuno ricordare che “l'annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere” (Cass., 15.4.2010, n.
9081; conforme, Cass., 10.3.2014, n. 5527).
Orbene, nel caso di specie la documentazione medica cui fanno riferimento i MA
- cartella clinica del 03-09/08/2006 Presidio Ospedaliero Pellegrini di Napoli, CP_1 dalla quale emerge la diagnosi di “sindrome coronarica, cardiopatia ipertensiva, epilessia e vasculopatia cerebrale con pregressi episodi ischemici” – non consente certo di affermare che la de cuius si trovasse in uno stato di infermità permanente ed abituale. La relazione in esame evidenzia soltanto una limitata ed episodica alterazione delle condizioni mentali della testatrice, rilevando che al momento dell'ingresso in reparto in data 03/08/2006 “la paziente presentava sensorio obnubilato” ma anche che “nel corso della degenza le condizioni generali e neurologiche della paziente sono notevolmente migliorate”, mentre non emerge dalla relazione medesima alcuna grave infermità mentale, ma solo che la paziente era affetta da episodi di epilessia.
Esclusa dunque l'esistenza di una situazione di incapacità permanente o abituale, manca la prova dell'assoluta privazione delle capacità cognitive ed intellettive al momento della testamenti factio, essendo la documentazione medica successiva di circa un anno alla data di redazione del testamento (luglio 2005).
Quanto alle prove orali, si deve osservare che l'unico capitolo articolato dalla difesa sul punto nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. (cap. 5.3 “Vero è che la CP_3 nei primi mesi dell'anno 2005 incominciò ad avere crisi epilettiche con evidenti periodi di CP_4 assenza di facoltà cognitiva”) verte essenzialmente sulla ricorrenza di crisi epilettiche già dall'inizio del 2005, la cui conferma non potrebbe comunque ritenersi sufficiente né a dimostrare uno stato di incapacità permanente o abituale, che invero è smentito dalla
10 documentazione medica successiva, ove è non è diagnosticato un deficit cognitivo, né soprattutto a dimostrare l'assoluta privazione delle capacità cognitive ed intellettive della testatrice al momento della redazione della scheda testamentaria impugnata, trattandosi di circostanze genericamente individuate nel tempo e non riferite al momento della redazione del testamento.
Ne deriva che la domanda di annullamento del testamento per incapacità a disporre deve essere senz'altro rigettata.
È evidentemente infondata anche la domanda volta alla declaratoria di nullità del testamento di per la violazione dell'art. 458 c.c. CP_4
Ai sensi dell'art. 458 c.c. sono sanzionate con la nullità quelle convenzioni con le quali si disponga della propria successione ovvero dei diritti che possano derivare da una successione non ancora aperta. Secondo la pacifica interpretazione della norma, il divieto colpisce qualsiasi convenzione che abbia ad oggetto la costituzione, modificazione, trasmissione o estinzione di diritti legati ad una successione non ancora aperta, convenzione per effetto della quale il titolare di tali diritti si obblighi a disporre per testamento dei propri beni in un certo modo. L'intento del legislatore è volto quindi a garantire che ogni soggetto sia libero di disporre dei propri beni fino al momento della morte, senza essere vincolato a disporne in un certo modo quale controprestazione dovuta per effetto di un accordo negoziale.
La giurisprudenza ha chiarito che “In tema di patti successori, per stabilire se una determinata pattuizione ricada sotto la comminatoria di nullità di cui all'articolo 458 del Cc occorre accertare: 1) se il vincolo giuridico con essa creato abbia avuto la specifica finalità di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi a una successione non ancora aperta;
2) se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entità della futura successione o debbano comunque essere compresi nella stessa;
3) se il promittente abbia inteso provvedere in tutto o in parte della propria successione, privandosi, così dello ius poenitendi;
4) se l'acquirente abbia contrattato o stipulato come avente diritto alla successione stessa;
5) se il convenuto trasferimento, dal promittente al promissario, debba aver luogo mortis causa, ossia a titolo di eredità o di legato. In particolare l'articolo
485 del Cc mira a salvaguardare il principio - di ordine pubblico - secondo cui la successione mortis
11 causa può essere disciplinata, oltre che dalla legge, solo dal testamento (cosiddetta tipicità degli atti mortis causa) e a tutelare la libertà testamentaria fino alla morte del disponente. In considerazione della ratio del divieto sono - invece - sottratti all'ambito applicativo della norma i negozi in cui l'evento morte non è causa dell'attribuzione, ma viene a incidere esclusivamente sull'efficacia dell'atto, il cui scopo non è di regolare la futura successione” (Cassazione civile sez. II, 13/12/2023, n. 34858).
Nel caso in esame, invero, l'atto oggetto di censura ex art. 458 c.c. è proprio un testamento olografo, tipico atto mortis causa, per sua natura revocabile dal testatore e dunque non si ravvisano i presupposti per l'interpretazione dello stesso quale patto successorio.
Riconosciuta quindi la validità del testamento di del 02/07/2005, si deve CP_4 osservare che lo stesso atto consta di due parti, una dichiarazione unilaterale con la quale la testatrice ha espresso “… Io sottoscritta comunico e dichiaro a tutti gli effetti ai CP_4 miei tre Figli e che la nuda proprietà dello appartamento in Napoli CP_1 CP_3 CP_2 al Corso Umberto I, 58 è mia solo formalmente in quanto il vero proprietario è l'avv.to Parte_3
Tutto il denaro occorso per l'acquisto è solo ed esclusivamente di ricavato dalla
[...] Parte_3 vendita del suo grande appartamento in Napoli alla Via E. Nicolardi. Pertanto nessun diritto ereditario accampare sulla nuda proprietà del suddetto bene immobiliare. Tanto vi dovevo per la mia onestà e verità. Napoli 2 Luglio 2005. ” e una seconda parte, denominata CP_4
“Testamento olografo” ove la stessa ha dichiarato “Io sottoscritta nata a [...] il CP_4
3.3.1924 nel pieno possesso delle mie facoltà mentali con il presente testamento dispongo delle mie sostanze per il tempo in cui avrò cessato di vivere, nel modo seguente: lascio a mio marito Avv.
[...] la nuda proprietà dell'appartamento sito in Napoli al Corso Umberto I, 58, perché comprato Parte_3 solo ed esclusivamente con i suoi soldi, nonché tutti i beni mobili valori in esso esistenti, nulla escluso.
DA NE Napoli, 2 luglio 2005”.
Ebbene, la prima dichiarazione deve essere letta in relazione al contratto di compravendita del 24/11/2004 per notaio (rep. 114869, racc. 25465) Persona_3 con il quale la stessa ha acquistato la nuda proprietà dell'immobile in CP_4
Napoli, Corso Umberto n. 58 piano 3, riportato nel NCEU alla Sezione PEN, Foglio 1, particella 904, Sub. 12.
12 Invero, l'operazione posta in essere dalle parti, sia pure non contestuale e frazionata nel tempo, consta di un negozio di compravendita in cui è acquirente della nuda proprietà è
e di una dichiarazione unilaterale, contenuta nell'atto di ultima volontà, CP_4 con cui la stessa disvela che la “proprietà dello appartamento in Napoli al Corso CP_4
Umberto I, 58 è mia solo formalmente in quanto il vero proprietario è l'avv.to Tutto il Parte_3 denaro occorso per l'acquisto è solo ed esclusivamente di ricavato dalla vendita del suo Parte_3 grande appartamento in Napoli alla Via E. Nicolardi”.
La dichiarazione unilaterale predetta deve intendersi quale prova della operazione fiduciaria che va riconosciuta l'atto di compravendita del 2004 e il coevo pactum fiduciae verbale.
Recentemente, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cassazione civile sez. un.,
06/03/2020, n. 6459) ha ricostruito l'istituto nel negozio fiduciario chiarendo che “il fenomeno fiduciario consiste in una operazione negoziale che consente ad una parte (il fiduciante) di far amministrare o gestire per finalità particolari un bene da parte di un'altra (il fiduciario), trasferendo direttamente al fiduciario la proprietà del bene o fornendogli i mezzi per l'acquisto in nome proprio da un terzo, con il vincolo che il fiduciario rispetti un complesso di obblighi volti a soddisfare le esigenze del fiduciante e ritrasferisca il bene al fiduciante o a un terzo da lui designato. Attraverso il negozio fiduciario la proprietà del bene viene trasferita da un soggetto a un altro con l'intesa che il secondo, dopo essersene servito per un determinato scopo, lo ritrasferisca al fiduciante, oppure il bene viene acquistato dal fiduciario con denaro fornito dal fiduciante, al quale, secondo l'accordo, il bene stesso dovrà essere, in un tempo successivo, ritrasferito”. Nella medesima pronuncia si è data risposta all'interrogativo in ordine alla forma richiesta per il pactum fiduciae, dando seguito all'orientamento minoritario, inaugurato da Cass., Sez. III, 15 maggio 2014, n. 10633, secondo cui l'accordo fiduciario non necessita indefettibilmente della forma scritta a fini di validità, ben potendo la prescrizione di forma venire soddisfatta dalla dichiarazione unilaterale redatta per iscritto e sottoscritta con cui il fiduciario si impegni a trasferire determinati beni al fiduciante, in attuazione esplicita (ossia con expressio causae) del medesimo pactum fiduciae.
13 Tale indirizzo, secondo le Sezioni Unite, “muove dalla constatazione della prassi, nella quale
"non è infrequente che l'accordo fiduciario non sia scritto, ma che il soggetto in quel momento beneficiario della intestazione si impegni unilateralmente a modificare in un futuro la situazione" secondo gli accordi presi con l'altro soggetto;
e dalla considerazione che "una dichiarazione unilaterale non costituisce necessariamente ed esclusivamente una semplice promessa di pagamento, di valore meramente ricognitivo rispetto ad un impegno ad essa esterno". Più precisamente, anche "un impegno che nasce come unilaterale... ha una propria dignità atta a costituire fonte di obbligazioni in quanto è volto ad attuare l'accordo fiduciario preesistente": "la fiducia è la causa dell'intera operazione economica posta in essere, che si articola in diversi negozi giuridici e che colora di liceità e di meritevolezza l'impegno di ritrasferimento assunto (dal fiduciario) con la sottoscrizione del suo impegno unilaterale"” e richiama la sentenza 2 settembre 2013, n. 20051, della Terza Sezione, in relazione al mandato senza rappresentanza all'acquisto di beni immobili, per il quale la Corte ha escluso la necessità della forma scritta e ha affermato che si può fare ricorso al rimedio dell'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto nei casi in cui ci sia una dichiarazione unilaterale scritta del mandatario, anche successiva all'acquisto, che contenga un preciso impegno e una sufficiente indicazione degli immobili da trasferire.
Sostengono dunque le Sezioni Unite che “La riconduzione allo schema del mandato senza rappresentanza del pactum fiduciae che s'innesta sull'intestazione in capo al fiduciario di un bene da questo acquistato utilizzando la provvista fornita dal fiduciante, orienta la soluzione del problema della forma dell'impegno dell'accordo fiduciario con oggetto immobiliare. Invero, al fine di stabilire se un contratto atipico sia o meno soggetto al vincolo di forma, occorre procedere - secondo l'insegnamento di autorevole dottrina - con il metodo dell'analogia, ed accertare se il rapporto di somiglianza intercorra con un contratto tipico a struttura debole (tale essendo quello strutturato dal legislatore sui tre elementi dell'accordo, della causa e dell'oggetto, senza alcun requisito di forma) o con un contratto tipico a struttura forte (nel quale invece il requisito della forma concorre ad integrare la fattispecie), perchè soltanto nel secondo caso anche per il negozio atipico è configurabile il requisito di forma. Ora, il mandato senza rappresentanza che abbia per oggetto l'acquisto di beni immobili per conto del mandante e in nome del mandatario, è un contratto a struttura debole. Superando l'orientamento, che risaliva a una pronuncia delle Sezioni Unite (Cass., Sez. Un., 19 ottobre 1954, n. 3861), che, considerato l'esito
14 reale mediato, garantito da un meccanismo legale munito di forte effettività, estendeva al mandato il vincolo di forma prescritto per il contratto traslativo immobiliare, la giurisprudenza di questa Corte - a partire dalla citata sentenza della Terza Sezione 2 settembre 2013, n. 20051, alla quale ha fatto seguito Cass., Sez. III, 28 ottobre 2016, n. 21805 - ha infatti statuito che, in ossequio al principio di libertà della forma, il mandato senza rappresentanza per l'acquisto di beni immobili non necessita della forma scritta e che il rimedio dell'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di trasferire al mandante l'immobile acquistato dal mandatario è esperibile anche quando il contratto di mandato senza rappresentanza sia privo di forma scritta. A tale approdo la giurisprudenza di legittimità è pervenuta rilevando che: - tra il mandante e il mandatario senza rappresentanza trova applicazione il solo rapporto interno, laddove la necessità della forma scritta si impone per gli atti che costituiscono titolo per la realizzazione dell'effetto reale in capo alla parte del negozio;
- le esigenze di responsabilizzazione del consenso e di certezza dell'atto, sottese all'imposizione della forma scritta quale requisito di validità del contratto traslativo del diritto reale sul bene immobile, non si pongono con riferimento al mandato ad acquistare senza rappresentanza, dal quale non sorgono effetti reali, ma meramente obbligatori;
- i requisiti di forma scritta concernono esclusivamente l'acquisto che il mandatario effettua dal terzo
(rapporto esterno) e per quello di successivo trasferimento in capo al mandante del diritto reale sul bene immobile a tale stregua acquistato;
- l'art. 1351 c.c. è norma eccezionale, come tale non suscettibile di applicazione analogica, e neppure di applicazione estensiva, attesa l'autonomia e la netta distinzione sussistente tra mandato e contratto preliminare. Analogamente a quando avviene nel mandato senza rappresentanza, dunque, anche per la validità dal pactum fiduciae prevedente l'obbligo di ritrasferire al fiduciante il bene immobile intestato al fiduciario per averlo questi acquistato da un terzo, non è richiesta la forma scritta ad substantiam, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio. L'accordo concluso verbalmente è fonte dell'obbligo del fiduciario di procedere al successivo trasferimento al fiduciante anche quando il diritto acquistato dal fiduciario per conto del fiduciante abbia natura immobiliare. Se le parti non hanno formalizzato il loro accordo fiduciario in una scrittura, ma lo hanno concluso verbalmente, potrà porsi un problema di prova, non di validità del pactum. L'osservanza del requisito della forma scritta è invece imposta, in base all'art. 1350 c.c., per gli atti traslativi: per il contratto, iniziale, di acquisto dell'immobile da parte del fiduciario e per il successivo atto di ritrasferimento ad opera del
15 medesimo. L'esclusione della necessità della forma scritta per il pactum fiduciae con oggetto immobiliare riconcilia la soluzione giurisprudenziale con la storia e con l'esperienza pratica del negozio fiduciario…Fissato il principio secondo cui non è richiesta la forma scritta per la validità del patto fiduciario avente ad oggetto l'obbligazione del fiduciario di ritrasferire al fiduciante l'immobile dal primo acquistato da un terzo in nome proprio, si tratta di stabilire la rilevanza della posteriore dichiarazione scritta con cui l'interposto, riconosciuta l'intestazione fiduciaria, si impegna ad effettuare, in favore del fiduciante o di un terzo da lui indicato, il ritrasferimento finale. Le Sezioni Unite ritengono che la dichiarazione ricognitiva dell'interposizione reale e promissiva del ritrasferimento non rappresenta il vestimentum per mezzo del quale dare vigore giuridico, con la forma richiesta dalla natura del bene, a quello che, altrimenti, sarebbe un nudo patto. Infatti, una volta ammessa la validità del patto fiduciario immobiliare anche se stipulato verbis, il fiduciario dichiarante è già destinatario di una obbligazione di ritrasferimento, e tale patto non scritto è il titolo che giustifica l'accoglimento della domanda giudiziale di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento su di lui gravante. D'altra parte, non sussistono ostacoli ad ammettere, a tutela del fiduciante deluso, il particolare rimedio di cui all'art. 2932 c.c.: avendo questa Corte chiarito che l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto è applicabile non solo nelle ipotesi di contratto preliminare non seguito da quello definitivo, ma anche in qualsiasi altra fattispecie dalla quale sorga l'obbligazione di prestare il consenso per il trasferimento o la costituzione di un diritto, sia in relazione ad altro negozio, sia in relazione ad un atto o fatto dai quali detto obbligo possa discendere ex lege (Cass., Sez. II, 30 marzo 2012, n. 5160); ed avendo la dottrina riconosciuto la possibilità di ricorrere al meccanismo che l'art. 2932 c.c., tipicamente configura per ottenere in forma specifica l'esecuzione dell'obbligo, che il fiduciario si è assunto con la stipulazione del pactum, di ritrasferire al fiduciante - o a un terzo da lui designato - il bene o la posizione di titolarità. Il fiduciante deluso che si affidi ad un patto stipulato verbis, tuttavia, potrebbe avere difficoltà di dimostrare in giudizio l'intervenuta stipulazione dell'accordo e di ottenere la sentenza costitutiva nei confronti del fiduciario infedele. Si spiegano, allora, il ruolo e il significato della dichiarazione scritta del fiduciario. La dichiarazione ricognitiva dell'intestazione fiduciaria e promissiva del ritrasferimento è infatti un atto unilaterale riconducibile alla figura della promessa di pagamento, ai sensi dell'art. 1988
c.c., la cui funzione è quella di dispensare "colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale", l'esistenza di questo presumendosi fino a prova contraria. Da tale
16 dichiarazione non dipende la nascita dell'obbligo del fiduciario di ritrasferire l'immobile al fiduciante: essa non costituisce fonte autonoma di tale obbligo, che deriva dal pactum, anche se stipulato soltanto verbalmente, ma è produttiva dell'effetto di determinare la relevatio ab onere probandi e di rafforzare così la posizione del fiduciante destinatario della dichiarazione stessa, il quale, in virtù di questa, è esonerato dall'onere di dimostrare il rapporto fondamentale. Si è dunque in presenza di una astrazione processuale, perchè il rapporto fondamentale deve bensì sempre esistere (in tal senso non vi è astrazione sostanziale o materiale), ma la sua esistenza, a seguito della dichiarazione ricognitiva e promissiva del fiduciario, è presunta iuris tantum, risolvendosi così la vicenda in un'inversione dell'onere della prova. In altri termini, rendendo la dichiarazione, il fiduciario non assume l'obbligazione di ritrasferimento, essendo egli già obbligato in forza del pactum fiduciae, ancorchè stipulato verbalmente;
assume, piuttosto,
l'onere di dare l'eventuale prova contraria dell'esistenza, validità, efficacia, esigibilità o non avvenuta estinzione del pactum, così come dei suoi limiti e contenuto, ove difformi da quanto promesso o riconosciuto.”
In una pronuncia successiva, poi, si è ancora specificato che “La dichiarazione unilaterale scritta dal fiduciario, ricognitiva dell'intestazione fiduciaria dell'immobile, può essere contenuta anche in un testamento;
essa non costituisce autonoma forma di obbligazione, avendo solo effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della "contra se pronuntiatio", dell'onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria.” (Cassazione civile sez. II, 26/11/2020, n.26988)
E allora, nel caso di specie, la dichiarazione contenuta nel testamento è senz'altro idonea provare il pactum fiduciae atteso che la testatrice ha voluto rappresentare ai propri figli la circostanza che il bene immobile in Corso Umberto 58 era stato acquistato con il denaro dell'attore – tipico schema della interposizione reale – pur non Parte_3 dichiarando di volere allo stesso ritrasferire l'immobile, ma di fatto realizzando quest'ultimo intendo con la disposizione testamentaria che segue la dichiarazione predetta.
In effetti, si deve osservare che con la seconda parte della scrittura denominata
“Testamento olografo”, ha in effetti adempiuto al proprio obbligo di CP_4
17 ritrasferimento in favore di e che tale disposizione testamentaria si può Parte_3 inquadrare nel legato a favore del creditore ex art. 659 c.c.
In particolare, con il legato di debito proprio - previsto dall'art. 659 c.c. – il testatore intende soddisfare il legatario creditore ed occorre che il de cuius menzioni nella scheda testamentaria, anche per implicito, o per relationem il proprio debito verso il legatario stesso.
Ove si abbia menzione del debito, dunque, il legato si deve considerare disposto a tacitazione del debito stesso e dunque la disposizione non ha causa di liberalità ma mera funzione solutoria. Si deve altresì considerare che ove il valore del legato sia maggiore di quanto dovuto al creditore, la parte eccedente si deve ritenere disposta a titolo di liberalità.
La giurisprudenza, in ordine all'istituto in esame, ha chiarito che “Il legato a favore del creditore, previsto dalla norma dell'art. 659 c.c., si presume fatto per soddisfare il legatario del suo credito solo nel caso in cui nella scheda testamentaria vi sia menzione del debito, mentre se questa indicazione manca, il legato si presume disposto a titolo di liberalità. In entrambe le ipotesi la presunzione è, però, iuris tantum e può, quindi, essere vinta dalla prova contraria fornita dalla parte interessata” (Cassazione civile, sez. II , 04/04/1985, n. 2306).
Nella fattispecie in esame, la testatrice con il lascito in favore di Parte_3 limitatamente al trasferimento dell'immobile in Napoli Corso Umberto n. 58, ha inteso adempiere al proprio obbligo di ritrasferimento, derivante dal negozio fiduciario di cui si
è detto.
Quanto alla possibilità che il legato in favore del creditore contempli anche un trasferimento immobiliare basti considerare che la giurisprudenza di legittimità pacificamente ammette che il debito possa essere estinto anche attraverso la datio in solutum di bene (“La datio in solutum è astrattamente attuabile anche attraverso un negozio "mortis causa" sicché è possibile che con un legato il testatore preveda che una nuova prestazione sostituisca una prestazione precedentemente dovuta e tale disposizione testamentaria determina l'estinzione dell'obbligazione preesistente purché sia seguita dalla successiva manifestazione di volontà del legatario
(convergente con la volontà del testatore) consistente nella mancata rinuncia al legato (che implica
18 l'intenzione di rinunciare a ogni pretesa relativa all'obbligazione preesistente).” Cassazione civile sez. lav., 12/07/2001, n. 9467).
E allora, fino a concorrenza del debito che il de cuius ha inteso estinguere con la disposizione testamentaria, ossia nella specie limitatamente al trasferimento dell'immobile, con esclusione dei beni mobili ivi contenuti, la stessa è sottratta all'azione di riduzione dei legittimari e non concorre a formare il patrimonio relitto, avendo la disposizione causa solutoria e non causa di liberalità.
Tutte le considerazioni svolte consentono di superare anche le altre censure mosse dai MA contro la disposizione di ultima volontà della madre;
invero, la CP_1 circostanza che il matrimonio tra la testatrice e abbia conseguito o Parte_3 meno effetti civili non assume rilievo atteso che la de cuius risulta aver agito in osservanza di un proprio obbligo contrattualmente assunto con lo stesso inoltre, la Parte_3 consapevolezza che il bene medesimo non le appartenesse non determina l'impossibilità dell'oggetto del testamento, dovendo lo schema negoziale ricondursi come rappresentato all'interposizione reale e al negozio fiduciario.
Consegue l'accoglimento della domanda principale proposta da e Parte_3 coltivata dall'erede volta all'accertamento della proprietà Parte_1 dell'immobile in Napoli al Corso Umberto I n. 58, piano 3, riportato nel NCEU alla
Sezione PEN, Foglio 1, particella 904, Sub. 12 in virtù del legato solutorio disposto da con il testamento olografo. CP_4
Come anticipato, la natura solutoria della disposizione esclude che il bene medesimo concorra a formare il patrimonio relitto in relazione alla spiegata domanda di reintegrazione della quota di legittima proposta dai convenuti nonché della domanda di divisione della comunione ereditaria tra gli stessi.
Il procedimento deve quindi proseguire per l'istruzione e decisione delle predette domande, come da separata ordinanza di rimessione sul ruolo.
Le spese verranno regolate nella sentenza definitiva.
P. Q. M.
19 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. RIGETTA la domanda di invalidità del testamento di CP_4
2. ACCERTA la proprietà in capo a erede di Parte_1 [...]
dell'immobile in Napoli al Corso Umberto I n. 58, Parte_3 piano 3, riportato nel NCEU alla Sezione PEN, Foglio 1, particella 904, Sub. 12;
3. ORDINA al competente funzionario dell'Agenzia delle Entrate - Servizio di Pubblicità
Immobiliare, con esonero di responsabilità, la trascrizione della presente sentenza;
4. RIMETTE la causa in istruttoria per le operazioni preliminari alla vendita come da separata ordinanza;
5. SPESE al definitivo.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì 27/10/2025
Il Presidente Il giudice rel.
OR Scalera IA LL
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