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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 22/12/2025, n. 3985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3985 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 928/2024 del Ruolo Genera- le Affari Contenziosi, avente ad oggetto promessa di paga- mento - ricognizione di debito e vertente
TRA in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio
AN e ND AN, elettivamente domiciliato come in at- ti;
- OPPONENTE -
Controparte_1
- OPPOSTO CONTUMACE -
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza vie- ne estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n.
69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile an- che ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare pre- liminarmente l'oggetto del processo.
Con decreto ingiuntivo n. 79/2024, ritualmente notificato, il
Tribunale di Nocera Inferiore ingiungeva a
[...]
il pagamento, in favore di Parte_2 Controparte_1
della somma di euro 40.000,00, oltre interessi e spese, sulla base di fatture emesse per asserite prestazioni rese nell'ambito di lavori eseguiti con il c.d. Superbonus 110%.
Avverso tale decreto proponeva opposizione
[...]
la quale, disconosceva formalmente e so- Parte_2
stanzialmente la scrittura privata posta a fondamento del de- creto ingiuntivo e contestava in fatto e in diritto la sussistenza del credito azionato. Proponeva altresì domanda riconvenzio- nale di ripetizione dell'indebito.
L'opposta pur se ritualmente citata, non si Controparte_1
costituiva nel presente giudizio, rimanendo contumace.
Con provvedimento del 20/11/2024, il Giudice dichiarava la contumacia dell'opposta, rilevava il disconoscimento della
2 scrittura posta a base del decreto ingiuntivo e la mancata ri- chiesta di verificazione da parte dell'opposta, rigettava le istanze istruttorie e rinviava la causa per le conclusioni.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 27/11/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
Tanto atteso, s'impone di osservare che il giudizio di opposi- zione, lungi dall'esaurirsi in una valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto in- giuntivo, devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa fatta valere dal creditore fin dal ricorso. Ne deriva che l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c.: segnata- mente, in materia di inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il ri- sarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve sol- tanto provare la fonte del suo diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava sul convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa (ex pluribus, Cass. Sez. Un. n. 13533/01); eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (ri-
3 sultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadem- pimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Peraltro, non può tacersi che, secondo l'indirizzo ermeneutico più accreditato in seno alla giurisprudenza, la fattura commer- ciale – se è considerata prova idonea per l'emissione del de- creto ingiuntivo ai sensi dell'art. 634 c.p.c. –nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione, come quello di opposizione a decreto ingiuntivo, non ha alcuna valenza probatoria circa l'esistenza del credito in favore della parte che l'ha emessa, in quanto atto di provenienza unilaterale formato dallo stesso creditore, allorquando l'altra parte abbia contestato il fatto co- stitutivo del diritto fatto valere, gravando in tal caso sul credi- tore l'onere di fornirne la dimostrazione aliunde (in tal senso, ex multis, Cass. n. 17050/11, ove si è espressamente affermato che “la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche, assurgere a prova del contratto […]. Invero, un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favo- re della stessa, né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il
4 diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza”).
In applicazione delle tratteggiate coordinate esegetiche,
l'avanzata opposizione non può che essere accolta.
Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo n. 79/2024 è stato emesso sulla base di una scrittura privata e di fatture prodotte da in sede monitoria. L'opponente Controparte_1 Pt_2
sin dall'atto di opposizione, ha tutta- Parte_1
via operato pieno e integrale disconoscimento della scrittura privata invocata dall'opposta quale titolo del credito, negan- done la provenienza, la sottoscrizione, il timbro e il contenu- to.
A fronte di tale disconoscimento, incombeva sull'opposta l'onere di dichiarare di volersi avvalere della scrittura e di chiederne la verificazione, ai sensi degli artt. 214 e ss. c.p.c.
Tuttavia, tale onere non risulta in alcun modo assolto. Infatti,
l'opposta non solo non ha fornito alcuna prova del credito azionato, ma ha altresì rinunciato, mediante la propria contu- macia, a contrastare la ricostruzione fattuale proposta dall'opponente, che ha evidenziato come le fatture poste a ba- se del decreto ingiuntivo fossero affette da plurime incon- gruenze, includendo importi relativi a lavori eseguiti da terzi, applicando maggiorazioni unilaterali mai pattuite e omettendo l'applicazione di sconti concordati. Tali deduzioni, pur non
5 richiedendo in questa sede un accertamento analitico ai fini della decisione sull'opposizione, rafforzano ulteriormente la conclusione circa l'assenza di prova della pretesa creditoria azionata in via monitoria.
Ne consegue che la domanda proposta da ri- Controparte_1
sulta integralmente sfornita di prova, con conseguente acco- glimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo op- posto.
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, volta alla restituzione di somme asseritamente versate in eccedenza, il Tribunale ritiene che la stessa debba ritenersi assorbita dall'accoglimento dell'opposizione. Invero,
l'esame di tale domanda richiederebbe un autonomo e positi- vo accertamento in ordine all'esistenza di pagamenti indebiti e alla loro quantificazione, accertamento che non appare ne- cessario ai fini della definizione del presente giudizio, già ri- solto mediante la revoca del decreto ingiuntivo per difetto di prova del credito azionato.
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse, in osse- quio al principio della soccombenza, devono essere poste a carico della parte opposta con attribuzione ai procuratori di parte opponente dichiaratisi antistatari.
6
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di Controparte_1
b) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
c) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente;
d) Condanna parte opposta alla refusione a favore di parte opponente delle spese di lite che si liquidano in euro 4.900,00 per compenso professionale oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, CPA ed IVA come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 22/12/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 928/2024 del Ruolo Genera- le Affari Contenziosi, avente ad oggetto promessa di paga- mento - ricognizione di debito e vertente
TRA in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio
AN e ND AN, elettivamente domiciliato come in at- ti;
- OPPONENTE -
Controparte_1
- OPPOSTO CONTUMACE -
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza vie- ne estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n.
69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile an- che ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare pre- liminarmente l'oggetto del processo.
Con decreto ingiuntivo n. 79/2024, ritualmente notificato, il
Tribunale di Nocera Inferiore ingiungeva a
[...]
il pagamento, in favore di Parte_2 Controparte_1
della somma di euro 40.000,00, oltre interessi e spese, sulla base di fatture emesse per asserite prestazioni rese nell'ambito di lavori eseguiti con il c.d. Superbonus 110%.
Avverso tale decreto proponeva opposizione
[...]
la quale, disconosceva formalmente e so- Parte_2
stanzialmente la scrittura privata posta a fondamento del de- creto ingiuntivo e contestava in fatto e in diritto la sussistenza del credito azionato. Proponeva altresì domanda riconvenzio- nale di ripetizione dell'indebito.
L'opposta pur se ritualmente citata, non si Controparte_1
costituiva nel presente giudizio, rimanendo contumace.
Con provvedimento del 20/11/2024, il Giudice dichiarava la contumacia dell'opposta, rilevava il disconoscimento della
2 scrittura posta a base del decreto ingiuntivo e la mancata ri- chiesta di verificazione da parte dell'opposta, rigettava le istanze istruttorie e rinviava la causa per le conclusioni.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 27/11/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
Tanto atteso, s'impone di osservare che il giudizio di opposi- zione, lungi dall'esaurirsi in una valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'emanazione del decreto in- giuntivo, devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa fatta valere dal creditore fin dal ricorso. Ne deriva che l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c.: segnata- mente, in materia di inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il ri- sarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve sol- tanto provare la fonte del suo diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava sul convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa (ex pluribus, Cass. Sez. Un. n. 13533/01); eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (ri-
3 sultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadem- pimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Peraltro, non può tacersi che, secondo l'indirizzo ermeneutico più accreditato in seno alla giurisprudenza, la fattura commer- ciale – se è considerata prova idonea per l'emissione del de- creto ingiuntivo ai sensi dell'art. 634 c.p.c. –nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione, come quello di opposizione a decreto ingiuntivo, non ha alcuna valenza probatoria circa l'esistenza del credito in favore della parte che l'ha emessa, in quanto atto di provenienza unilaterale formato dallo stesso creditore, allorquando l'altra parte abbia contestato il fatto co- stitutivo del diritto fatto valere, gravando in tal caso sul credi- tore l'onere di fornirne la dimostrazione aliunde (in tal senso, ex multis, Cass. n. 17050/11, ove si è espressamente affermato che “la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche, assurgere a prova del contratto […]. Invero, un documento proveniente dalla parte che voglia giovarsene non può costituire prova in favo- re della stessa, né determina inversione dell'onere probatorio nel caso in cui la parte contro la quale è prodotto contesti il
4 diritto, anche relativamente alla sua entità, oltreché alla sua esistenza”).
In applicazione delle tratteggiate coordinate esegetiche,
l'avanzata opposizione non può che essere accolta.
Nel caso di specie, il decreto ingiuntivo n. 79/2024 è stato emesso sulla base di una scrittura privata e di fatture prodotte da in sede monitoria. L'opponente Controparte_1 Pt_2
sin dall'atto di opposizione, ha tutta- Parte_1
via operato pieno e integrale disconoscimento della scrittura privata invocata dall'opposta quale titolo del credito, negan- done la provenienza, la sottoscrizione, il timbro e il contenu- to.
A fronte di tale disconoscimento, incombeva sull'opposta l'onere di dichiarare di volersi avvalere della scrittura e di chiederne la verificazione, ai sensi degli artt. 214 e ss. c.p.c.
Tuttavia, tale onere non risulta in alcun modo assolto. Infatti,
l'opposta non solo non ha fornito alcuna prova del credito azionato, ma ha altresì rinunciato, mediante la propria contu- macia, a contrastare la ricostruzione fattuale proposta dall'opponente, che ha evidenziato come le fatture poste a ba- se del decreto ingiuntivo fossero affette da plurime incon- gruenze, includendo importi relativi a lavori eseguiti da terzi, applicando maggiorazioni unilaterali mai pattuite e omettendo l'applicazione di sconti concordati. Tali deduzioni, pur non
5 richiedendo in questa sede un accertamento analitico ai fini della decisione sull'opposizione, rafforzano ulteriormente la conclusione circa l'assenza di prova della pretesa creditoria azionata in via monitoria.
Ne consegue che la domanda proposta da ri- Controparte_1
sulta integralmente sfornita di prova, con conseguente acco- glimento dell'opposizione e revoca del decreto ingiuntivo op- posto.
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, volta alla restituzione di somme asseritamente versate in eccedenza, il Tribunale ritiene che la stessa debba ritenersi assorbita dall'accoglimento dell'opposizione. Invero,
l'esame di tale domanda richiederebbe un autonomo e positi- vo accertamento in ordine all'esistenza di pagamenti indebiti e alla loro quantificazione, accertamento che non appare ne- cessario ai fini della definizione del presente giudizio, già ri- solto mediante la revoca del decreto ingiuntivo per difetto di prova del credito azionato.
Non resta che disciplinare le spese di lite: le stesse, in osse- quio al principio della soccombenza, devono essere poste a carico della parte opposta con attribuzione ai procuratori di parte opponente dichiaratisi antistatari.
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PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di Controparte_1
b) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
c) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente;
d) Condanna parte opposta alla refusione a favore di parte opponente delle spese di lite che si liquidano in euro 4.900,00 per compenso professionale oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, CPA ed IVA come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 22/12/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
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