Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/12/1982, n. 6954
CASS
Sentenza 16 dicembre 1982

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Perché possa ritenersi la sussistenza di due distinti rapporti lavorativi, succedutisi l'uno all'altro senza intervallo di tempo, alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, occorre che la presunzione di una sostanziale ininterrotta unicità del rapporto, connessa con il principio di infrazionabilità dell'indennità di anzianità, sia superata mediante la prova, gravante sul datore di lavoro, di un accordo novativo idoneo ad imprimere al nuovo contratto concreti e rilevanti aspetti di diversità in relazione all'oggettiva esistenza di situazioni giuridiche o esigenze organizzative non secondarie ed accessorie, bensì radicalmente nuove e diverse, tali da escludere ogni intento fraudolento. ( Conf 2071/81, mass n 412789; ( Conf 5574/80, mass n 409429).*

L'accertamento della novazione del rapporto di lavoro, intesa come convenzione con cui le parti intendano operare l'Estinzione del rapporto precedente e la Costituzione di uno nuovo, è riservato al giudice del merito, risolvendosi in un giudizio di fatto che, se sorretto da congrua e corretta motivazione, si sottrae a Sindacato in Sede di legittimità. ( Conf 1691/79, mass n 398042).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/12/1982, n. 6954
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6954
    Data del deposito : 16 dicembre 1982

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