Articolo 17 della Legge 24 luglio 1985, n. 409
Articolo 16Articolo 18
Versione
28 agosto 1985
Art. 17.
I documenti di cui agli articoli 8 e 13 della presente legge devono essere accompagnati, se redatti in una lingua straniera, da una traduzione italiana certificata conforme al testo originale dalle autorita' diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.
Entrata in vigore il 28 agosto 1985