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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/04/2025, n. 1781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1781 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15573/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso l'avv. Giuseppe Maniglia, rappresentante e difensore
– ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] l'[...] (c.f.: , CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso l'avv. Girolama Di Giovanni, rappresentante e difensore
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 16/4/2025 al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario va senz'altro accolta, essendo trascorso il lasso di tempo normativamente previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale, definito con sentenza n. 556/2024
1 del 29-30/1/2024 del Tribunale di Palermo, senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra le parti.
Tale circostanza milita nel senso della definitiva cessazione della communio omnis vitae coessenziale al vincolo di coniugio.
Non ricorrono invece le condizioni per definire interamente la causa.
Appare del caso, quindi, emettere sentenza parziale ai sensi dell'art. 473 bis.22 ultimo comma c.p.c. e rimettere la causa in istruttoria per l'espletamento di ogni ulteriore accertamento necessario per la definizione del giudizio.
Ogni statuizione riguardante la distribuzione del carico delle spese di lite tra le parti va riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunziando, visti gli artt. 279 cpv. n. 4 e 473 bis.22 ultimo comma c.p.c., così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Palermo il 29/6/2013 da , nato a [...] il [...], e Parte_1 [...]
nata a [...] il [...], trascritto nel registro degli atti di matrimonio del CP_1
predetto comune dell'anno 2013 al n. 33, parte II, serie A;
b) dispone che la presente sentenza, al passaggio in giudicato, venga trasmessa, in copia autentica, al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
c) dispone la rimessione della causa dinanzi al Giudice delegato, dinanzi al quale il processo proseguirà all'udienza dal medesimo fissata come da separata ordinanza;
d) riserva alla sentenza definitiva ogni decisione riguardante la distribuzione delle spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, 17 aprile 2025.
Il Presidente
Francesco Micela
Il Giudice rel. ed est.
Gabriella Giammona
2 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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