Articolo 3 della Legge 16 gennaio 2025, n. 2
Articolo 2Articolo 4
Versione
25 gennaio 2025
Art. 3. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 1.716.800 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Entrata in vigore il 25 gennaio 2025