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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XI, sentenza 15/01/2026, n. 601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 601 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 601/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente
RE LA, TO
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 30/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12834/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMUNICAZIONE n. 0000167024681 REC.CREDITO.IMP 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22529/2025 depositato il 31/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da verbale
Resistente: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 S.p.A. (C.F. P.IVA_1), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Difensore_1 e Difensore_2, ha impugnato la Comunicazione d'irregolarità n. 0000167024681, codice atto 00292172426, relativa al periodo d'imposta 2023, elaborata in data 15/04/2025 e notificata via PEC in data 16/04/2025.
La società ha dedotto, quale motivo di ricorso, che la comunicazione ha disconosciuto crediti d'imposta utilizzati in compensazione, tra cui il credito per investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 1, commi
1056-bis L. 178/2020 e crediti d'imposta a favore di imprese non energivore, ritenendo la pretesa priva di adeguata motivazione ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 e dell'art. 7 L. 212/2000.
La ricorrente ha evidenziato, con riferimento ai crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali, che gli importi relativi ai beni elencati nell'allegato A della L. 232/2016 risultano correttamente documentati attraverso le fatture prodotte, sostenendo l'illegittimità del recupero operato in via automatizzata. Ha eccepito, inoltre, l'asserita inidoneità della comunicazione d'irregolarità a costituire atto impositivo, riportando il principio giurisprudenziale per cui «non possono essere oggetto di ricorso gli atti privi di natura provvedimentale, sebbene promananti dall'Amministrazione finanziaria, salvo che siano la prima comunicazione di esistenza di un atto tributario di natura provvedimentale» ( Cass. 21254/2023).
Si è costituita la Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli, rappresentata dal Direttore pro tempore e difesa internamente dall'Ufficio legale, che si è opposta al ricorso, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso, affermando che la comunicazione d'irregolarità costituisce atto non impugnabile ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 546/1992 e che, come ribadito nell'atto impugnato, «la comunicazione d'irregolarità non essendo un atto esecutivo è un atto non impugnabile ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 546/92».
Nel merito, l'Agenzia ha sostenuto che, ai fini del controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/1973, può procedere al recupero delle somme sulla base dei dati dichiarati dal contribuente, non potendo verificare la spettanza sostanziale dei crediti, ed ha rilevato discordanze tra quanto indicato nei quadri RU delle dichiarazioni 2022 e 2023, per cui ha ritenuto fondato il recupero dei crediti residui. L'Ufficio ha riportato il principio di diritto per cui «l'emendabilità della dichiarazione non esclude l'applicazione delle sanzioni» citando Cass. n. 25554/2022.
Successivamente, con memorie integrative ex art. 32 D.Lgs. 546/92, l'Ufficio ha rappresentato che, a seguito della interlocuzione con il difensore della ricorrente, sono state richieste le dichiarazioni integrative relative agli anni d'imposta 2022 e 2023; ricevute le stesse, l'Ufficio Territoriale di Nola ha emesso una comunicazione aggiornata contenente «i soli recuperi IRES non contestati dalla ricorrente» .
L'Agenzia ha quindi chiesto dichiararsi la parziale cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia va definita con la declaratoria della cessazione della materia del contendere, atteso che, l'Ufficio è stato contattato dal difensore Dott. Difensore_1 per cercare di risolvere bonariamente la questione. L'Ufficio della D.P. 2 di Napoli con l'ausilio dell'Ufficio Territoriale di Nola ha quindi richiesto le necessarie integrative che sono state trasmesse rispettivamente il 23/10/2025 per l'anno d'imposta
2023 (oggetto di contenzioso) e il 06/11/2025 per l'anno d'imposta 2022, quindi successivamente alla notifica del presente ricorso, per la correzione del quadro RU e dei relativi esiti. In data 21/11/2025, l'U.T. di Nola ha verificato le suddette dichiarazioni ed emesso la comunicazione aggiornata contenente i soli recuperi Ires che non sono stati contestati dalla ricorrente comunicandola alla medesima data a mezzo Pec tramite ns. prot. 310823 al Dott. Difensore_1 in qualità di delegato.
Invero in base all' Articolo 46 - Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata, salvo quanto diversamente disposto da singole norme di legge, con decreto del presidente o con sentenza della Commissione. Le spese del giudizio estinto a norma del comma 1 restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa le spese.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 11, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente
RE LA, TO
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 30/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12834/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMUNICAZIONE n. 0000167024681 REC.CREDITO.IMP 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 22529/2025 depositato il 31/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da verbale
Resistente: come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 S.p.A. (C.F. P.IVA_1), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Difensore_1 e Difensore_2, ha impugnato la Comunicazione d'irregolarità n. 0000167024681, codice atto 00292172426, relativa al periodo d'imposta 2023, elaborata in data 15/04/2025 e notificata via PEC in data 16/04/2025.
La società ha dedotto, quale motivo di ricorso, che la comunicazione ha disconosciuto crediti d'imposta utilizzati in compensazione, tra cui il credito per investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 1, commi
1056-bis L. 178/2020 e crediti d'imposta a favore di imprese non energivore, ritenendo la pretesa priva di adeguata motivazione ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 e dell'art. 7 L. 212/2000.
La ricorrente ha evidenziato, con riferimento ai crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali, che gli importi relativi ai beni elencati nell'allegato A della L. 232/2016 risultano correttamente documentati attraverso le fatture prodotte, sostenendo l'illegittimità del recupero operato in via automatizzata. Ha eccepito, inoltre, l'asserita inidoneità della comunicazione d'irregolarità a costituire atto impositivo, riportando il principio giurisprudenziale per cui «non possono essere oggetto di ricorso gli atti privi di natura provvedimentale, sebbene promananti dall'Amministrazione finanziaria, salvo che siano la prima comunicazione di esistenza di un atto tributario di natura provvedimentale» ( Cass. 21254/2023).
Si è costituita la Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli, rappresentata dal Direttore pro tempore e difesa internamente dall'Ufficio legale, che si è opposta al ricorso, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso, affermando che la comunicazione d'irregolarità costituisce atto non impugnabile ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 546/1992 e che, come ribadito nell'atto impugnato, «la comunicazione d'irregolarità non essendo un atto esecutivo è un atto non impugnabile ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 546/92».
Nel merito, l'Agenzia ha sostenuto che, ai fini del controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/1973, può procedere al recupero delle somme sulla base dei dati dichiarati dal contribuente, non potendo verificare la spettanza sostanziale dei crediti, ed ha rilevato discordanze tra quanto indicato nei quadri RU delle dichiarazioni 2022 e 2023, per cui ha ritenuto fondato il recupero dei crediti residui. L'Ufficio ha riportato il principio di diritto per cui «l'emendabilità della dichiarazione non esclude l'applicazione delle sanzioni» citando Cass. n. 25554/2022.
Successivamente, con memorie integrative ex art. 32 D.Lgs. 546/92, l'Ufficio ha rappresentato che, a seguito della interlocuzione con il difensore della ricorrente, sono state richieste le dichiarazioni integrative relative agli anni d'imposta 2022 e 2023; ricevute le stesse, l'Ufficio Territoriale di Nola ha emesso una comunicazione aggiornata contenente «i soli recuperi IRES non contestati dalla ricorrente» .
L'Agenzia ha quindi chiesto dichiararsi la parziale cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia va definita con la declaratoria della cessazione della materia del contendere, atteso che, l'Ufficio è stato contattato dal difensore Dott. Difensore_1 per cercare di risolvere bonariamente la questione. L'Ufficio della D.P. 2 di Napoli con l'ausilio dell'Ufficio Territoriale di Nola ha quindi richiesto le necessarie integrative che sono state trasmesse rispettivamente il 23/10/2025 per l'anno d'imposta
2023 (oggetto di contenzioso) e il 06/11/2025 per l'anno d'imposta 2022, quindi successivamente alla notifica del presente ricorso, per la correzione del quadro RU e dei relativi esiti. In data 21/11/2025, l'U.T. di Nola ha verificato le suddette dichiarazioni ed emesso la comunicazione aggiornata contenente i soli recuperi Ires che non sono stati contestati dalla ricorrente comunicandola alla medesima data a mezzo Pec tramite ns. prot. 310823 al Dott. Difensore_1 in qualità di delegato.
Invero in base all' Articolo 46 - Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere è dichiarata, salvo quanto diversamente disposto da singole norme di legge, con decreto del presidente o con sentenza della Commissione. Le spese del giudizio estinto a norma del comma 1 restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Compensa le spese.