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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/07/2025, n. 5488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5488 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 3.7.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante il n.220/25 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Maria Cirillo presso il cui Parte_1 و
studio è elette.te dom.to in Napoli alla Via B.Cariteo n.8;
ricorrente
E
Controparte_1 in persona del l.r.,, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Marazza
e Domenico De Feo con i quali è elett.te dom.ta presso lo studio dell'avvocato Mario de Mathia in
Napoli alla Via Massimo Stanzione numero 12;
resistente
NONCHE'
CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Anna Di Stefano con cui è elettivamente domiciliato presso la sede dell'avvocatura dell'ente alla via De Gasperi n. 45;
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7.1.2025, il ricorrente in epigrafe - premesso di essere dipendente della
Controparte_1 dal 16.7.1982 e di essere attualmente inquadrato nel 5° livello del CCNL di
Settore con mansioni di tecnico di rete - ha chiesto accertarsi la nullità dell'Accordo aziendale del
27 marzo 2013 nella parte in cui prevede le "nuove modalità della prestazione lavorativa" con riferimento all'inizio e al termine dell'attività lavorativa e dichiararsi che il periodo temporale denominato "franchigia" costituisce "orario di lavoro” con conseguente diritto al pagamento della retribuzione per il suddetto periodo di tempo e condanna della CP_1 al pagamento della complessiva somma di euro 13.937,27, oltre adeguamento TFR;
il ricorrente ha, inoltre, convenuto CP in giudizio l' per sentir condannare la CP_1 al pagamento, in favore dell'Istituto, della corrispondente contribuzione, con vittoria di spese di lite ed attribuzione. Controparte_1 costituitasi in giudizio, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità della domanda di pagamento come formulata non essendo possibile la quantificazione delle somme pretese in mancanza di allegazione e prova dei tempi di percorrenza quotidiani del ricorrente, del luogo di ricovero dell'autovettura aziendale dall' 1.7.2003 all'attualità, delle giornate lavorate;
La società eccepiva anche l'inammissibilità della domanda di accertamento della nullità parziale dell'accordo sindacale del 27 marzo 2013 risultando, anche dal tenore lettere delle intese,
l'inscindibilità tra le clausole degli accordi in esame senza le quali gli accordi stessi non sarebbero mai stati sottoscritti anche tenuto conto dell'impegno assunto dall'azienda, a fronte della sottoscrizione degli anzidetti accordi, al mantenimento dei livelli occupazionali.
La datrice di lavoro, poi, contestava diffusamente nel merito le difese svolte dal ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio l' CP_2 che chiedeva, in caso di accoglimento della domanda attorea, chiedeva condannarsi la CP_1 al pagamento della retribuzione omessa nei limiti della prescrizione.
All'odierna udienza del 3.7.2025, la causa veniva decisa con la presente sentenza di cui si dava lettura.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
La presente decisione costituisce mutamento del proprio orientamento già espresso in una precedente sentenza che affrontava le medesime questioni e che il sottoscritto giudice ritiene di dover rivedere alla luce degli arresti interpretativi della Corte di Cassazione e di cui alle sentenze nn. 27920/21 e 37286/21 e della questione (che non era stata introdotta nel precedente giudizio) della eterodirezione del tempo occorrente al lavoratore per recarsi al mattino sul luogo della prima work-request e per rientrare presso la propria abitazione, la sera, dal luogo dell'ultima work-request.
L'Accordo aziendale del 27 marzo 2013 in punto di "Nuove modalità della prestazione lavorativa", prevede che: "Con decorrenza dal 1° Luglio 2013, nei confronti del personale tecnico operante stabilmente all'esterno, al fine di incrementare la produttività ottimizzando i tempi di spostamento ad inizio e fine turno di lavoro, le parti condividono la necessità di introdurre un nuovo modello organizzativo delle attività on field, di seguito riportato: la prestazione lavorativa del personale tecnico avrà inizio presso il sito individuato per svolgere la prima work request., la fine dell'orario di lavoro giornaliero -analogamente- avverrà presso il sito dell'ultima attività; l'Azienda provvede ad assegnare l'attrezzatura di servizio (dotazioni tecniche ed autoveicolo) a ciascun tecnico singolista che abitualmente utilizzi l'automezzo sociale. Fuori orario di servizio la custodia dell'automezzo sociale avverrà presso il domicilio del tecnico. L'Azienda s'impegna, qualora non ricorrano presso il domicilio del lavoratore idonee garanzie di sicurezza del veicolo e dei beni aziendali, a concedere la possibilità di ricoverare l'automezzo presso il luogo aziendale più vicino al domicilio del tecnico o altro luogo aziendale da lui indicato".
L'accordo prevede "una franchigia a carico del lavoratore, pari a un massimo di 30 minuti, per la copertura dei tempi di spostamento dal domicilio del lavoratore, se coincidente con il luogo di ricovero dell'automezzo sociale, al luogo del primo intervento;
la franchigia a carico del lavoratore sarà pari ad un massimo di 15 minuti nel caso in cui il ricovero dell'automezzo è stabilito presso la sede sociale più vicina al domicilio del lavoratore. Con riferimento alla chiusura a fine giornata dell'attività lavorativa, è prevista una franchigia, pari ad un massimo di 30 minuti, a carico del lavoratore per lo spostamento dal luogo dell'ultimo intervento al domicilio del lavoratore e pari a un massimo di 15 minuti dal luogo dell'ultimo intervento alla sede aziendale di ricovero dell'automezzo sociale".
L'Accordo prevede, altresì, che "Qualora i tempi di spostamento per arrivare dalla sede di ricovero dell'automezzo fino al sito della prima work request siano inferiori a quanto previsto in franchigia, il lavoratore attesterà l'inizio dell'attività all'arrivo presso il sito del primo intervento, in coincidenza con l'inizio dell'orario di servizio", ed aggiunge che "Qualora i tempi di spostamento per il primo intervento siano superiori a quanto previsto in franchigia, l'inizio della prestazione coinciderà con l'inizio dell'orario di servizio previsto, anche se non si è ancora raggiunto il luogo del primo intervento. Pertanto la differenza tra il tempo di spostamento stimato e la durata della franchigia sarà a carico azienda".
In tal modo, viene modificato il luogo d'inizio e di fine dell'attività lavorativa dei tecnici "on field" che non si identifica più, come era in precedenza, con la sede aziendale;
il predetto accordo stabilisce, infatti, che la prestazione lavorativa giornaliera abbia inizio presso il cliente/impianto predeterminato dalle procedure informatiche di assegnazione lavori (c.d. work request) ed abbia termine presso l'ultimo cliente/impianto.
In base all'accordo richiamato, con riferimento all'inizio dell'orario di lavoro, la società datrice di lavoro applica una franchigia di 30 o 15 minuti (a seconda di dove si trovi custodita l'autovettura aziendale): si tratta di tempi non riconosciuti dalla CP_1 come tempo di lavoro e, quindi, non retribuiti;
solo nel caso in cui i tempi di spostamento da un luogo all'altro siano superiori al tempo previsto in franchigia, la differenza è a carico dell'azienda e, quindi, viene retribuita.
Si tratta, quindi, di accertare se i tempi oggetto di franchigia – previsti per la copertura dei tempi di spostamento dal domicilio del lavoratore o dalla sede aziendale (a seconda del luogo ove sia custodito l'automezzo) al luogo del primo intervento ed altrettanto a chiusura della giornata lavorativa per la copertura dei tempi di spostamento dal luogo dell'ultimo intervento alla sede aziendale o al domicilio del lavoratore, se autorizzato a custodirlo in proprio - rientrino o meno nella nozione di orario di lavoro come disciplinata dal D.Lgs. n. 66/2003 e come interpretata dalla giurisprudenza comunitaria.
L'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 66/2003, recante attuazione delle direttive 93/104/CE e
2000/34/CE, stabilisce che “agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per:
a) "orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attivita' o delle sue funzioni", mentre è "periodo di riposo" (lett.
b) "qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro".
La disciplina dettata dalle richiamate direttive è rimasta sostanzialmente inalterata anche a seguito dell'emanazione della direttiva 2003/88/CE. La Corte di Giustizia UE, nell'interpretare l'art. 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE - che riproduce il contenuto nell'art. 2, punto 1, della direttiva 93/104/CE, secondo cui si intende per
"orario di lavoro" "qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali" – ha statuito, nella sentenza Federación de Se. Pr. del sindicato Comisiones obreras (10 settembre 2015, in causa C-266/14), che "in circostanze come quelle che caratterizzano il procedimento principale, nelle quali i lavoratori non hanno un luogo di lavoro fisso o abituale, costituisce «orario di lavoro», ai sensi di tale disposizione, il tempo di spostamento che tali lavoratori impiegano per gli spostamenti quotidiani tra il loro domicilio ed i luoghi in cui si trovano il primo e l'ultimo cliente indicati dal loro datore di lavoro".
In relazione al primo elemento costitutivo della nozione di “orario di lavoro", ai sensi dell'articolo
2, punto 1, della direttiva 2003/88 (ossia che "il lavoratore deve essere nell'esercizio delle sue attività o delle sue funzioni"), la Corte di Giustizia ha osservato che gli spostamenti dei dipendenti per recarsi dai clienti indicati dal loro datore di lavoro "costituiscono lo strumento necessario per l'esecuzione delle prestazioni tecniche di tali lavoratori presso tali clienti" e che, quindi, “non tenere conto di tali spostamenti comporterebbe che un datore di lavoro ... possa rivendicare che solo il tempo impiegato nell'esercizio dell'attività di installazione e manutenzione dei sistemi di sicurezza rientri nella nozione di «orario di lavoro», ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva
2003/88, il che avrebbe l'effetto di snaturare tale nozione e compromettere l'obiettivo di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori".
Il secondo elemento costitutivo della nozione di orario di lavoro di cui all'art. 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE, rappresentato dall'essere il lavoratore "a disposizione del datore di lavoro durante tale periodo", implica che "i lavoratori sono sottoposti alle dette istruzioni del loro datore di lavoro, che può cambiare l'ordine dei clienti oppure annullare o aggiungere un appuntamento"; sul punto, la Corte ha osservato che "durante il tempo di spostamento necessario, che il più delle volte è incomprimibile, detti lavoratori non hanno la possibilità di disporre liberamente del loro tempo e di dedicarsi ai loro interessi, e pertanto essi sono a disposizione dei loro datori di lavoro".
Per quanto riguarda, infine, il terzo elemento costitutivo della nozione di “orario di lavoro”, ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE, secondo cui “nel periodo preso in considerazione il dipendente deve essere al lavoro", la Corte ha rilevato che “se un lavoratore che non ha più un luogo di lavoro fisso esercita le sue funzioni durante lo spostamento che effettua verso un cliente od in provenienza da questo, tale lavoratore deve essere considerato come al lavoro anche durante tale tragitto. Infatti, poiché gli spostamenti sono intrinseci alla qualità di
...
lavoratore che non ha un luogo di lavoro fisso od abituale, il luogo di lavoro di siffatti lavoratori non può essere ridotto ai luoghi di intervento fisico di tali lavoratori presso i clienti del loro datore di lavoro;
sarebbe infatti contrario a tale direttiva il fatto che il tempo di riposo dei lavoratori che non hanno un luogo di lavoro abituale o fisso sia ridotto in ragione dell'esclusione del loro tempo di spostamento domicilio-clienti dalla nozione di «orario di lavoro», ai sensi dell'articolo 2, punto
1, di detta direttiva".
Conclude la Corte, alla luce di quanto precede, che "qualora alcuni lavoratori che si trovano in circostanze come quelle di cui al procedimento principale utilizzino un veicolo di servizio per recarsi, durante la giornata lavorativa, dal loro domicilio presso un cliente indicato dal loro datore di lavoro o per tornare al loro domicilio dal luogo in cui si trova tale cliente e per recarsi dal luogo in cui si trova un cliente ad un altro, tali lavoratori devono, durante tali spostamenti, essere considerati «al lavoro», ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della medesima direttiva.
Com'è noto, le sentenze della Corte di Giustizia hanno efficacia erga omnes e comportano la necessità di interpretare il diritto interno in senso conforme alle stesse.
Nella fattispecie in esame ricorrono i tre elementi costitutivi della nozione di orario di lavoro, come individuati dalla Corte di Giustizia nella sentenza dianzi richiamata
Manca, in primo luogo, una sede fissa di lavoro poiché i tecnici on field, sono per definizione obbligati a spostarsi più volte nel corso della giornata nei diversi siti di ciascuna work request. Gli spostamenti per recarsi dai clienti indicati da Controparte_1 costituiscono, dunque, lo strumento necessario per l'esecuzione delle prestazioni presso tali clienti;
ne consegue che durante detti spostamenti il lavoratore deve considerarsi "nell'esercizio delle sue attività o delle sue funzioni".
Inoltre, durante gli spostamenti il lavoratore è "a disposizione del datore di lavoro":
Il lavoratore è dotato, infatti, di un applicativo aziendale (applicativo FA.), attraverso il quale comunica con la società datrice di lavoro anche durante gli spostamenti e riceve gli ordini di intervento. La stessa CP_1 ha riconosciuto che: "Le attività che il ricorrente deve svolgere in c.d.
"esterna" presso i luoghi di assegnazione (work request) sono comunicate sul terminale di servizio nel momento in cui i lavoratori entrano in possesso del mezzo di trasporto a loro assegnato o ricoverato, come anticipato, a scelta, presso il domicilio del lavoratore o presso la sede sociale più vicina al suddetto domicilio".
Al ricorrente vengono comunicate le prestazioni da eseguire anche "nel tragitto necessario per raggiungere il primo luogo di intervento".
Part La resistente ha sostenuto che "il comunica solo la lista degli interventi", cosicchè, integrando la mera comunicazione degli interventi da eseguire, non potrebbe ricondursi all'esercizio del potere direttivo datoriale "che riguarda le modalità di svolgimento della prestazione e non l'elenco dei luoghi dove recarsi per svolgere la suddetta prestazione”.
Il rilievo è privo di pregio, atteso che costituisce esercizio del potere direttivo non solo la individuazione dei luoghi ove il lavoratore è chiamato a svolgere la propria attività (e, quindi, delle attività da svolgersi in base al tipo di intervento richiesto), ma anche l'ordine dei luoghi presso cui recarsi e, quindi, l'ordine degli interventi da eseguire che può essere cambiato, così come può essere sostituito un intervento all'altro a discrezione del datore di lavoro.
Il mezzo, inoltre, è pacificamente geolocalizzato cosicchè durante gli spostamenti – effettuati utilizzando l'auto aziendale - il lavoratore è soggetto al controllo e all'eterodirezione del datore di lavoro e non ha certamente la possibilità di disporre liberamente del proprio tempo.
Infine, poiché gli spostamenti sono intrinseci alla qualità di lavoratore – quale il tecnico on field - che non ha un luogo di lavoro fisso od abituale, il luogo di lavoro di tale lavoratore non può essere ridotto ai luoghi di intervento fisico presso i clienti della datrice di lavoro, ma comprende gli spostamenti verso e da i luoghi di intervento, in quanto funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa presso i clienti. Ne deriva che, durante tali spostamenti, il tecnico on field deve essere considerato "al lavoro".
Si richiama, in proposito, Cass. Sez. Un. n. 17511/10 secondo cui il tempo necessario al dipendente per recarsi sul luogo di lavoro deve essere considerato come lavorativo, nel caso in cui lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione. La qual cosa si verifica nel caso di specie, in cui lo spostamento e', all'evidenza, funzionale rispetto alla prestazione, poiché "il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, è poi di volta in volta destinato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa".
Parte resistente ha contestato la circostanza che durante lo spostamento dal luogo in cui è ricoverato l'automezzo aziendale al luogo di primo intervento e durante quello dall'ultimo impianto al luogo in cui è ricoverato il mezzo, il ricorrente stia a disposizione del datore di lavoro;
non essendovi prova di tale circostanza, il tempo oggetto di franchigia non costituirebbe tempo di lavoro.
Il rilievo è infondato.
Il fatto che durante i predetti spostamenti il ricorrente sia a disposizione del datore di lavoro e, quindi, non possa fare pause lungo il tragitto, né deviazioni che rendano più lungo il percorso e non possa, quindi, autodeterminare i tempi, né il tragitto da seguire si ricava dallo stesso contenuto dell'accordo del 2013.
Come si è detto, quest'ultimo dispone che solo nel caso in cui i tempi di spostamento da un luogo all'altro siano superiori al tempo previsto per la franchigia, la differenza è a carico dell'azienda e viene retribuita (Qualora i tempi di spostamento per il primo intervento siano superiori a quanto previsto in franchigia, l'inizio della prestazione coinciderà con l'inizio dell'orario di servizio previsto, anche se non si è ancora raggiunto il luogo del primo intervento. Pertanto la differenza tra il tempo di spostamento stimato e la durata della franchigia sarà a carico azienda).
Pertanto, dovendo il contratto di lavoro essere eseguito secondo buona fede e correttezza ex art. 1375 c.c., è evidente che il lavoratore non potrebbe mai interrompere il tragitto o scegliere percorsi diversi da quello più veloce e diretto esponendosi, per l'ipotesi che non raggiungesse con diligenza il luogo di primo intervento, anche ad un procedimento disciplinare, tanto più che l'automezzo aziendale è dotato di sistema di geolocalizzazione a distanza sicché i suoi spostamenti (compresa la velocità tenuta dal veicolo) sono verificabili a distanza ed in tempo reale dal datore di lavoro,
Le clausole contrattuali in esame, attraverso la previsione della "franchigia” a carico del lavoratore per i tempi di spostamento dal luogo di ricovero dell'automezzo aziendale al luogo di intervento e viceversa, si pongono, quindi, in contrasto con la normativa non derogabile dalle parti collettive a svantaggio del lavoratore in materia di orario di lavoro, ed in particolare, con la nozione di orario di lavoro fissata dalle norme nazionali e comunitarie.
Il mutamento in pejus per i lavoratori è rappresentato proprio dalla franchigia di 15 o 30 minuti previsti dagli accordi sindacali: mentre prima dell'accordo del 2013 i tecnici on field lavoravano 7 ore e 38 minuti, compreso il tempo impiegato per recarsi dalla sede CP_1 al luogo dell'intervento (e viceversa), invece, con il sistema introdotto dall'accordo 2013, essi lavorano 7 ore e 38' effettivi, e cioè al netto degli spostamenti, non essendo essi retribuiti, almeno nei limiti della franchigia.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'Accordo collettivo aziendale del 27.3.2013, in quanto contenente disposizioni di minore favore, e quindi una deroga in peius rispetto alla normativa nazionale ed Europea deve essere disapplicato nella parte in cui pone a carico del dipendente il periodo di franchigia di 15 o 30 minuti, sottraendoli al computo dell'orario di lavoro.
L'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da CP_1 sul presupposto della pretesa inscindibilità delle clausole contrattuali è infondata.
Deve, sul punto, farsi applicazione dell'art. 1419, comma 1, c.c. che dispone che “la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità".
Come ha osservato la Suprema Corte, tale norma "costituisce applicazione del principio di conservazione del contratto (utile per inutile non vitiatur) e trova la sua ratio nella propensione dell'ordinamento a consentire che il contratto produca effetti tra i contraenti per la parte non colpita dalla nullità, a meno che non risulti che, senza quella parte, essi non lo avrebbero concluso.
La regola è, dunque, che la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto emerge dall'attività ermeneutica svolta dal giudice;
per converso, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce l'eccezione, da provarsi dalla parte interessata" (cfr. Cass. n. 9475/2009; Cass. n. 20948/2009; Cass., n. 10536/2002; Cass., n.
11673/2007; Cass., sez. 3, 30 settembre 2009 n. 20948).
Incombeva, quindi, su CP_1 provare che le clausole sospette di nullità attenevano ad un elemento essenziale del negozio o ad una pattuizione legata alle altre da un rapporto di interdipendenza ed inscindibilità tale che, in assenza delle clausole relative alle "nuove modalità della prestazione lavorativa", l'intero accordo aziendale del 27 marzo 2013 non si sarebbe concluso.
Ebbene, ritiene il giudicante, mutando così il proprio precedente orientamento, che, a prescindere da tale prova, in ogni caso l'eccezione sollevata dalla CP_1 è infondata anche tenuto conto del fatto che, se anche le clausole reputate affette da nullità fossero da ritenersi essenziali e determinanti, ne conseguirebbe solo l'estensione della nullità all'intero accordo aziendale e non certo l'inammissibilità del ricorso ex art. 414 c.p.c., come invece sostenuto da Controparte_1 nella propria memoria difensiva.
E', altresì, infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda di pagamento in quanto formulata genericamente;
assume l'azienda, infatti, che non sarebbe possibile la quantificazione delle somme pretese in mancanza di allegazione e prova dei tempi di percorrenza quotidiani del ricorrente, del luogo di ricovero dell'autovettura aziendale dall' 1.7.2003 all'attualità e delle giornate effettivamente lavorate;
Sul punto va osservato che il ricorrente ha dedotto di aver sempre ricoverato l'automezzo presso la sede aziendale di Casagiove e che i tempi medi di percorrenza del tragitto dal luogo di ricovero dell'autovettura aziendale al luogo del primo intervento e di quello dall'ultimo luogo di intervento al luogo di ricovero dell'autovettura, sono stati individuati dalla stessa datrice di lavoro;
i tempi di spostamento sono, cioè, certamente compresi nei tempi della franchigia, come previsto nell'accordo del 2013 in cui si legge che “l'Azienda si impegna in ogni caso ad assegnare il primo e l'ultimo intervento della giornata in modo che i relativi tempi di spostamento siano compresi nella franchigia"; (del resto, l'azienda era a conoscenza sia del luogo di residenza del lavoratore, che delle zone in cui operava, sia del luogo in cui veniva custodita l'auto aziendale e di tali parametri essa non può non aver tenuto conto nella determinazione del tempo di franchigia in ordine alla quale non ha sollevato alcuna specifica contestazione).
Inoltre, i tempi di spostamento indicati dal ricorrente nella misura puntualmente indicati devono ritenersi corretti anche sotto un diverso profilo.
L'accordo del 2013 prevede che "Qualora i tempi di spostamento per arrivare dalla sede di ricovero dell'automezzo fino al sito della prima work request siano inferiori a quanto previsto in franchigia, il lavoratore attesterà l'inizio dell'attività all'arrivo presso il sito del primo intervento, in coincidenza con l'inizio dell'orario di servizio
Ebbene, non risulta che il ricorrente abbia mai attestato l'inizio dell'attività lavorativa all'arrivo presso il sito di primo intervento in un lasso di tempo inferiore a quanto previsto in franchigia benchè sarebbe stato interesse del lavoratore effettuare tale segnalazione perché, in quel caso, avendo iniziato a lavorare prima dell'esaurimento del tempo di franchigia avrebbe corrispondentemente finito di lavorare prima.
Deve ragionevolmente escludersi, quindi, che i tempi degli spostamenti siano stati inferiori a quelli di cui il ricorrente ha chiesto il pagamento della corrispondente retribuzione.
Del resto, come dedotto dal ricorrente: “Considerato che soltanto la società convenuta è in possesso di dati specifici in ordine alla esatta durata che ha avuto il tragitto in questione per ogni giorno lavorato da ciascun ricorrente - quali sono quelli ricavabili dal sistema FAS- tale contestazione non appare davvero idonea a soddisfare il requisito di specificità posto sia dall'art. 115 c.p.c. sia dall'art. 416 c.p.c. rispetto all'allegazione dei ricorrenti di aver sempre utilizzato i 15+15 minuti di franchigia giornalieri, potendo e dovendo essere accompagnata dall'indicazione della minor durata che i loro spostamenti abbiano allora eventualmente avuto. Considerato anche quanto allegato dalla convenuta sul fatto che il luogo del primo e dell'ultimo intervento viene scelto nella tendenziale ricerca della coincidenza del tragitto con la franchigia, tale mancanza di specificità della contestazione appare del tutto idonea ad esonerare i ricorrenti dall'onere di provare la propria allegazione ovvero di aver effettivamente i ricorrenti dall'onere di provare la propria allegazione ovvero di aver effettivamente impiegato ogni giorno per il tragitto tutti i 15 minuti di franchigia sia ad inizia sia a fine giornata". Il principio è quello della "vicinanza della prova" che prevede che l'onere della prova debba essere ripartito tenendo conto in concreto della possibilità per l'uno o per l'altro dei contendenti di provare circostanze che ricadono nelle rispettive sfere d'azione, per cui è ragionevole gravare dell'onere probatorio la parte a cui è più vicino il fatto da provare".
Si osserva, infine, quanto alla prova analitica richiesta dalla società resistente delle singole ore di lavoro compiute in eccedenza in occasione pagamento, non costituisce lavoro straordinario, ma orario di lavoro ordinario surrettiziamente aumentato dal datore di lavoro;
pertanto, entra a far parte della retribuzione mensile con conseguente esclusione della necessità della prova rigorosa delle singole ore di lavoro effettivamente prestato come sarebbe, invece, necessario in caso di lavoro straordinario.
Pertanto, tenuto conto della retribuzione oraria giornaliera stabilita all'art. 40 CCNL, appaiono corretti i conteggi elaborati dal ricorrente e non specificamente contestati dalla società per cui le differenze retributive ordinarie dovute vanno quantificate in complessivi euro 11.149,82
(retribuzione lorda mensile di euro 2.245,79:173 = euro 12,98 di paga oraria x 1718 giorni di presenza in servizio come da buste paga depositate = euro 22.299,64 : 2 – essendo la franchigia di
30 minuti e, quindi, alla metà della paga oraria); non deve, invece, computarsi la maggiorazione per lavoro straordinario per i motivi esposti.
CP dei corrispondenti La società resistente va, conseguentemente, condannata al pagamento all' contributi dovuti al ricorrente nei limiti della prescrizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con attribuzione al procuratore costituito che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la nullità parziale dell'accordo del 27.3.2013 nella parte in cui prevede un periodo di franchigia non retribuita di 30 o 15 minuti per la copertura dei tempi di spostamento dal luogo di ricovero dell'automezzo aziendale al luogo del primo intervento giornaliero e dal luogo dell'ultimo intervento giornaliero a quello di ricovero dell'automezzo, in tal modo sottraendo detto periodo di franchigia dall'orario di lavoro;
-Condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 11.149,82, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
CP
-Condanna la CP_1 al pagamento all' dei corrispondenti contributi dovuti al ricorrente nei limiti della prescrizione ed al pagamento delle spese di lite in favore dell' CP_3 nella misura di euro 1.850,00;
-Condanna la società resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 3.100,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione;
Napoli, 3.7.2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 3.7.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante il n.220/25 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Maria Cirillo presso il cui Parte_1 و
studio è elette.te dom.to in Napoli alla Via B.Cariteo n.8;
ricorrente
E
Controparte_1 in persona del l.r.,, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Marazza
e Domenico De Feo con i quali è elett.te dom.ta presso lo studio dell'avvocato Mario de Mathia in
Napoli alla Via Massimo Stanzione numero 12;
resistente
NONCHE'
CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Anna Di Stefano con cui è elettivamente domiciliato presso la sede dell'avvocatura dell'ente alla via De Gasperi n. 45;
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7.1.2025, il ricorrente in epigrafe - premesso di essere dipendente della
Controparte_1 dal 16.7.1982 e di essere attualmente inquadrato nel 5° livello del CCNL di
Settore con mansioni di tecnico di rete - ha chiesto accertarsi la nullità dell'Accordo aziendale del
27 marzo 2013 nella parte in cui prevede le "nuove modalità della prestazione lavorativa" con riferimento all'inizio e al termine dell'attività lavorativa e dichiararsi che il periodo temporale denominato "franchigia" costituisce "orario di lavoro” con conseguente diritto al pagamento della retribuzione per il suddetto periodo di tempo e condanna della CP_1 al pagamento della complessiva somma di euro 13.937,27, oltre adeguamento TFR;
il ricorrente ha, inoltre, convenuto CP in giudizio l' per sentir condannare la CP_1 al pagamento, in favore dell'Istituto, della corrispondente contribuzione, con vittoria di spese di lite ed attribuzione. Controparte_1 costituitasi in giudizio, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità della domanda di pagamento come formulata non essendo possibile la quantificazione delle somme pretese in mancanza di allegazione e prova dei tempi di percorrenza quotidiani del ricorrente, del luogo di ricovero dell'autovettura aziendale dall' 1.7.2003 all'attualità, delle giornate lavorate;
La società eccepiva anche l'inammissibilità della domanda di accertamento della nullità parziale dell'accordo sindacale del 27 marzo 2013 risultando, anche dal tenore lettere delle intese,
l'inscindibilità tra le clausole degli accordi in esame senza le quali gli accordi stessi non sarebbero mai stati sottoscritti anche tenuto conto dell'impegno assunto dall'azienda, a fronte della sottoscrizione degli anzidetti accordi, al mantenimento dei livelli occupazionali.
La datrice di lavoro, poi, contestava diffusamente nel merito le difese svolte dal ricorrente e concludeva per il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio l' CP_2 che chiedeva, in caso di accoglimento della domanda attorea, chiedeva condannarsi la CP_1 al pagamento della retribuzione omessa nei limiti della prescrizione.
All'odierna udienza del 3.7.2025, la causa veniva decisa con la presente sentenza di cui si dava lettura.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
La presente decisione costituisce mutamento del proprio orientamento già espresso in una precedente sentenza che affrontava le medesime questioni e che il sottoscritto giudice ritiene di dover rivedere alla luce degli arresti interpretativi della Corte di Cassazione e di cui alle sentenze nn. 27920/21 e 37286/21 e della questione (che non era stata introdotta nel precedente giudizio) della eterodirezione del tempo occorrente al lavoratore per recarsi al mattino sul luogo della prima work-request e per rientrare presso la propria abitazione, la sera, dal luogo dell'ultima work-request.
L'Accordo aziendale del 27 marzo 2013 in punto di "Nuove modalità della prestazione lavorativa", prevede che: "Con decorrenza dal 1° Luglio 2013, nei confronti del personale tecnico operante stabilmente all'esterno, al fine di incrementare la produttività ottimizzando i tempi di spostamento ad inizio e fine turno di lavoro, le parti condividono la necessità di introdurre un nuovo modello organizzativo delle attività on field, di seguito riportato: la prestazione lavorativa del personale tecnico avrà inizio presso il sito individuato per svolgere la prima work request., la fine dell'orario di lavoro giornaliero -analogamente- avverrà presso il sito dell'ultima attività; l'Azienda provvede ad assegnare l'attrezzatura di servizio (dotazioni tecniche ed autoveicolo) a ciascun tecnico singolista che abitualmente utilizzi l'automezzo sociale. Fuori orario di servizio la custodia dell'automezzo sociale avverrà presso il domicilio del tecnico. L'Azienda s'impegna, qualora non ricorrano presso il domicilio del lavoratore idonee garanzie di sicurezza del veicolo e dei beni aziendali, a concedere la possibilità di ricoverare l'automezzo presso il luogo aziendale più vicino al domicilio del tecnico o altro luogo aziendale da lui indicato".
L'accordo prevede "una franchigia a carico del lavoratore, pari a un massimo di 30 minuti, per la copertura dei tempi di spostamento dal domicilio del lavoratore, se coincidente con il luogo di ricovero dell'automezzo sociale, al luogo del primo intervento;
la franchigia a carico del lavoratore sarà pari ad un massimo di 15 minuti nel caso in cui il ricovero dell'automezzo è stabilito presso la sede sociale più vicina al domicilio del lavoratore. Con riferimento alla chiusura a fine giornata dell'attività lavorativa, è prevista una franchigia, pari ad un massimo di 30 minuti, a carico del lavoratore per lo spostamento dal luogo dell'ultimo intervento al domicilio del lavoratore e pari a un massimo di 15 minuti dal luogo dell'ultimo intervento alla sede aziendale di ricovero dell'automezzo sociale".
L'Accordo prevede, altresì, che "Qualora i tempi di spostamento per arrivare dalla sede di ricovero dell'automezzo fino al sito della prima work request siano inferiori a quanto previsto in franchigia, il lavoratore attesterà l'inizio dell'attività all'arrivo presso il sito del primo intervento, in coincidenza con l'inizio dell'orario di servizio", ed aggiunge che "Qualora i tempi di spostamento per il primo intervento siano superiori a quanto previsto in franchigia, l'inizio della prestazione coinciderà con l'inizio dell'orario di servizio previsto, anche se non si è ancora raggiunto il luogo del primo intervento. Pertanto la differenza tra il tempo di spostamento stimato e la durata della franchigia sarà a carico azienda".
In tal modo, viene modificato il luogo d'inizio e di fine dell'attività lavorativa dei tecnici "on field" che non si identifica più, come era in precedenza, con la sede aziendale;
il predetto accordo stabilisce, infatti, che la prestazione lavorativa giornaliera abbia inizio presso il cliente/impianto predeterminato dalle procedure informatiche di assegnazione lavori (c.d. work request) ed abbia termine presso l'ultimo cliente/impianto.
In base all'accordo richiamato, con riferimento all'inizio dell'orario di lavoro, la società datrice di lavoro applica una franchigia di 30 o 15 minuti (a seconda di dove si trovi custodita l'autovettura aziendale): si tratta di tempi non riconosciuti dalla CP_1 come tempo di lavoro e, quindi, non retribuiti;
solo nel caso in cui i tempi di spostamento da un luogo all'altro siano superiori al tempo previsto in franchigia, la differenza è a carico dell'azienda e, quindi, viene retribuita.
Si tratta, quindi, di accertare se i tempi oggetto di franchigia – previsti per la copertura dei tempi di spostamento dal domicilio del lavoratore o dalla sede aziendale (a seconda del luogo ove sia custodito l'automezzo) al luogo del primo intervento ed altrettanto a chiusura della giornata lavorativa per la copertura dei tempi di spostamento dal luogo dell'ultimo intervento alla sede aziendale o al domicilio del lavoratore, se autorizzato a custodirlo in proprio - rientrino o meno nella nozione di orario di lavoro come disciplinata dal D.Lgs. n. 66/2003 e come interpretata dalla giurisprudenza comunitaria.
L'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 66/2003, recante attuazione delle direttive 93/104/CE e
2000/34/CE, stabilisce che “agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intende per:
a) "orario di lavoro": qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attivita' o delle sue funzioni", mentre è "periodo di riposo" (lett.
b) "qualsiasi periodo che non rientra nell'orario di lavoro".
La disciplina dettata dalle richiamate direttive è rimasta sostanzialmente inalterata anche a seguito dell'emanazione della direttiva 2003/88/CE. La Corte di Giustizia UE, nell'interpretare l'art. 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE - che riproduce il contenuto nell'art. 2, punto 1, della direttiva 93/104/CE, secondo cui si intende per
"orario di lavoro" "qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali" – ha statuito, nella sentenza Federación de Se. Pr. del sindicato Comisiones obreras (10 settembre 2015, in causa C-266/14), che "in circostanze come quelle che caratterizzano il procedimento principale, nelle quali i lavoratori non hanno un luogo di lavoro fisso o abituale, costituisce «orario di lavoro», ai sensi di tale disposizione, il tempo di spostamento che tali lavoratori impiegano per gli spostamenti quotidiani tra il loro domicilio ed i luoghi in cui si trovano il primo e l'ultimo cliente indicati dal loro datore di lavoro".
In relazione al primo elemento costitutivo della nozione di “orario di lavoro", ai sensi dell'articolo
2, punto 1, della direttiva 2003/88 (ossia che "il lavoratore deve essere nell'esercizio delle sue attività o delle sue funzioni"), la Corte di Giustizia ha osservato che gli spostamenti dei dipendenti per recarsi dai clienti indicati dal loro datore di lavoro "costituiscono lo strumento necessario per l'esecuzione delle prestazioni tecniche di tali lavoratori presso tali clienti" e che, quindi, “non tenere conto di tali spostamenti comporterebbe che un datore di lavoro ... possa rivendicare che solo il tempo impiegato nell'esercizio dell'attività di installazione e manutenzione dei sistemi di sicurezza rientri nella nozione di «orario di lavoro», ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva
2003/88, il che avrebbe l'effetto di snaturare tale nozione e compromettere l'obiettivo di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori".
Il secondo elemento costitutivo della nozione di orario di lavoro di cui all'art. 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE, rappresentato dall'essere il lavoratore "a disposizione del datore di lavoro durante tale periodo", implica che "i lavoratori sono sottoposti alle dette istruzioni del loro datore di lavoro, che può cambiare l'ordine dei clienti oppure annullare o aggiungere un appuntamento"; sul punto, la Corte ha osservato che "durante il tempo di spostamento necessario, che il più delle volte è incomprimibile, detti lavoratori non hanno la possibilità di disporre liberamente del loro tempo e di dedicarsi ai loro interessi, e pertanto essi sono a disposizione dei loro datori di lavoro".
Per quanto riguarda, infine, il terzo elemento costitutivo della nozione di “orario di lavoro”, ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE, secondo cui “nel periodo preso in considerazione il dipendente deve essere al lavoro", la Corte ha rilevato che “se un lavoratore che non ha più un luogo di lavoro fisso esercita le sue funzioni durante lo spostamento che effettua verso un cliente od in provenienza da questo, tale lavoratore deve essere considerato come al lavoro anche durante tale tragitto. Infatti, poiché gli spostamenti sono intrinseci alla qualità di
...
lavoratore che non ha un luogo di lavoro fisso od abituale, il luogo di lavoro di siffatti lavoratori non può essere ridotto ai luoghi di intervento fisico di tali lavoratori presso i clienti del loro datore di lavoro;
sarebbe infatti contrario a tale direttiva il fatto che il tempo di riposo dei lavoratori che non hanno un luogo di lavoro abituale o fisso sia ridotto in ragione dell'esclusione del loro tempo di spostamento domicilio-clienti dalla nozione di «orario di lavoro», ai sensi dell'articolo 2, punto
1, di detta direttiva".
Conclude la Corte, alla luce di quanto precede, che "qualora alcuni lavoratori che si trovano in circostanze come quelle di cui al procedimento principale utilizzino un veicolo di servizio per recarsi, durante la giornata lavorativa, dal loro domicilio presso un cliente indicato dal loro datore di lavoro o per tornare al loro domicilio dal luogo in cui si trova tale cliente e per recarsi dal luogo in cui si trova un cliente ad un altro, tali lavoratori devono, durante tali spostamenti, essere considerati «al lavoro», ai sensi dell'articolo 2, punto 1, della medesima direttiva.
Com'è noto, le sentenze della Corte di Giustizia hanno efficacia erga omnes e comportano la necessità di interpretare il diritto interno in senso conforme alle stesse.
Nella fattispecie in esame ricorrono i tre elementi costitutivi della nozione di orario di lavoro, come individuati dalla Corte di Giustizia nella sentenza dianzi richiamata
Manca, in primo luogo, una sede fissa di lavoro poiché i tecnici on field, sono per definizione obbligati a spostarsi più volte nel corso della giornata nei diversi siti di ciascuna work request. Gli spostamenti per recarsi dai clienti indicati da Controparte_1 costituiscono, dunque, lo strumento necessario per l'esecuzione delle prestazioni presso tali clienti;
ne consegue che durante detti spostamenti il lavoratore deve considerarsi "nell'esercizio delle sue attività o delle sue funzioni".
Inoltre, durante gli spostamenti il lavoratore è "a disposizione del datore di lavoro":
Il lavoratore è dotato, infatti, di un applicativo aziendale (applicativo FA.), attraverso il quale comunica con la società datrice di lavoro anche durante gli spostamenti e riceve gli ordini di intervento. La stessa CP_1 ha riconosciuto che: "Le attività che il ricorrente deve svolgere in c.d.
"esterna" presso i luoghi di assegnazione (work request) sono comunicate sul terminale di servizio nel momento in cui i lavoratori entrano in possesso del mezzo di trasporto a loro assegnato o ricoverato, come anticipato, a scelta, presso il domicilio del lavoratore o presso la sede sociale più vicina al suddetto domicilio".
Al ricorrente vengono comunicate le prestazioni da eseguire anche "nel tragitto necessario per raggiungere il primo luogo di intervento".
Part La resistente ha sostenuto che "il comunica solo la lista degli interventi", cosicchè, integrando la mera comunicazione degli interventi da eseguire, non potrebbe ricondursi all'esercizio del potere direttivo datoriale "che riguarda le modalità di svolgimento della prestazione e non l'elenco dei luoghi dove recarsi per svolgere la suddetta prestazione”.
Il rilievo è privo di pregio, atteso che costituisce esercizio del potere direttivo non solo la individuazione dei luoghi ove il lavoratore è chiamato a svolgere la propria attività (e, quindi, delle attività da svolgersi in base al tipo di intervento richiesto), ma anche l'ordine dei luoghi presso cui recarsi e, quindi, l'ordine degli interventi da eseguire che può essere cambiato, così come può essere sostituito un intervento all'altro a discrezione del datore di lavoro.
Il mezzo, inoltre, è pacificamente geolocalizzato cosicchè durante gli spostamenti – effettuati utilizzando l'auto aziendale - il lavoratore è soggetto al controllo e all'eterodirezione del datore di lavoro e non ha certamente la possibilità di disporre liberamente del proprio tempo.
Infine, poiché gli spostamenti sono intrinseci alla qualità di lavoratore – quale il tecnico on field - che non ha un luogo di lavoro fisso od abituale, il luogo di lavoro di tale lavoratore non può essere ridotto ai luoghi di intervento fisico presso i clienti della datrice di lavoro, ma comprende gli spostamenti verso e da i luoghi di intervento, in quanto funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa presso i clienti. Ne deriva che, durante tali spostamenti, il tecnico on field deve essere considerato "al lavoro".
Si richiama, in proposito, Cass. Sez. Un. n. 17511/10 secondo cui il tempo necessario al dipendente per recarsi sul luogo di lavoro deve essere considerato come lavorativo, nel caso in cui lo spostamento sia funzionale rispetto alla prestazione. La qual cosa si verifica nel caso di specie, in cui lo spostamento e', all'evidenza, funzionale rispetto alla prestazione, poiché "il dipendente, obbligato a presentarsi presso la sede aziendale, è poi di volta in volta destinato in diverse località per svolgervi la sua prestazione lavorativa".
Parte resistente ha contestato la circostanza che durante lo spostamento dal luogo in cui è ricoverato l'automezzo aziendale al luogo di primo intervento e durante quello dall'ultimo impianto al luogo in cui è ricoverato il mezzo, il ricorrente stia a disposizione del datore di lavoro;
non essendovi prova di tale circostanza, il tempo oggetto di franchigia non costituirebbe tempo di lavoro.
Il rilievo è infondato.
Il fatto che durante i predetti spostamenti il ricorrente sia a disposizione del datore di lavoro e, quindi, non possa fare pause lungo il tragitto, né deviazioni che rendano più lungo il percorso e non possa, quindi, autodeterminare i tempi, né il tragitto da seguire si ricava dallo stesso contenuto dell'accordo del 2013.
Come si è detto, quest'ultimo dispone che solo nel caso in cui i tempi di spostamento da un luogo all'altro siano superiori al tempo previsto per la franchigia, la differenza è a carico dell'azienda e viene retribuita (Qualora i tempi di spostamento per il primo intervento siano superiori a quanto previsto in franchigia, l'inizio della prestazione coinciderà con l'inizio dell'orario di servizio previsto, anche se non si è ancora raggiunto il luogo del primo intervento. Pertanto la differenza tra il tempo di spostamento stimato e la durata della franchigia sarà a carico azienda).
Pertanto, dovendo il contratto di lavoro essere eseguito secondo buona fede e correttezza ex art. 1375 c.c., è evidente che il lavoratore non potrebbe mai interrompere il tragitto o scegliere percorsi diversi da quello più veloce e diretto esponendosi, per l'ipotesi che non raggiungesse con diligenza il luogo di primo intervento, anche ad un procedimento disciplinare, tanto più che l'automezzo aziendale è dotato di sistema di geolocalizzazione a distanza sicché i suoi spostamenti (compresa la velocità tenuta dal veicolo) sono verificabili a distanza ed in tempo reale dal datore di lavoro,
Le clausole contrattuali in esame, attraverso la previsione della "franchigia” a carico del lavoratore per i tempi di spostamento dal luogo di ricovero dell'automezzo aziendale al luogo di intervento e viceversa, si pongono, quindi, in contrasto con la normativa non derogabile dalle parti collettive a svantaggio del lavoratore in materia di orario di lavoro, ed in particolare, con la nozione di orario di lavoro fissata dalle norme nazionali e comunitarie.
Il mutamento in pejus per i lavoratori è rappresentato proprio dalla franchigia di 15 o 30 minuti previsti dagli accordi sindacali: mentre prima dell'accordo del 2013 i tecnici on field lavoravano 7 ore e 38 minuti, compreso il tempo impiegato per recarsi dalla sede CP_1 al luogo dell'intervento (e viceversa), invece, con il sistema introdotto dall'accordo 2013, essi lavorano 7 ore e 38' effettivi, e cioè al netto degli spostamenti, non essendo essi retribuiti, almeno nei limiti della franchigia.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'Accordo collettivo aziendale del 27.3.2013, in quanto contenente disposizioni di minore favore, e quindi una deroga in peius rispetto alla normativa nazionale ed Europea deve essere disapplicato nella parte in cui pone a carico del dipendente il periodo di franchigia di 15 o 30 minuti, sottraendoli al computo dell'orario di lavoro.
L'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata da CP_1 sul presupposto della pretesa inscindibilità delle clausole contrattuali è infondata.
Deve, sul punto, farsi applicazione dell'art. 1419, comma 1, c.c. che dispone che “la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità".
Come ha osservato la Suprema Corte, tale norma "costituisce applicazione del principio di conservazione del contratto (utile per inutile non vitiatur) e trova la sua ratio nella propensione dell'ordinamento a consentire che il contratto produca effetti tra i contraenti per la parte non colpita dalla nullità, a meno che non risulti che, senza quella parte, essi non lo avrebbero concluso.
La regola è, dunque, che la nullità parziale non si estende all'intero contenuto della disciplina negoziale se permane l'utilità del contratto in relazione agli interessi con esso perseguiti, secondo quanto emerge dall'attività ermeneutica svolta dal giudice;
per converso, l'estensione all'intero negozio degli effetti della nullità parziale costituisce l'eccezione, da provarsi dalla parte interessata" (cfr. Cass. n. 9475/2009; Cass. n. 20948/2009; Cass., n. 10536/2002; Cass., n.
11673/2007; Cass., sez. 3, 30 settembre 2009 n. 20948).
Incombeva, quindi, su CP_1 provare che le clausole sospette di nullità attenevano ad un elemento essenziale del negozio o ad una pattuizione legata alle altre da un rapporto di interdipendenza ed inscindibilità tale che, in assenza delle clausole relative alle "nuove modalità della prestazione lavorativa", l'intero accordo aziendale del 27 marzo 2013 non si sarebbe concluso.
Ebbene, ritiene il giudicante, mutando così il proprio precedente orientamento, che, a prescindere da tale prova, in ogni caso l'eccezione sollevata dalla CP_1 è infondata anche tenuto conto del fatto che, se anche le clausole reputate affette da nullità fossero da ritenersi essenziali e determinanti, ne conseguirebbe solo l'estensione della nullità all'intero accordo aziendale e non certo l'inammissibilità del ricorso ex art. 414 c.p.c., come invece sostenuto da Controparte_1 nella propria memoria difensiva.
E', altresì, infondata l'eccezione di inammissibilità della domanda di pagamento in quanto formulata genericamente;
assume l'azienda, infatti, che non sarebbe possibile la quantificazione delle somme pretese in mancanza di allegazione e prova dei tempi di percorrenza quotidiani del ricorrente, del luogo di ricovero dell'autovettura aziendale dall' 1.7.2003 all'attualità e delle giornate effettivamente lavorate;
Sul punto va osservato che il ricorrente ha dedotto di aver sempre ricoverato l'automezzo presso la sede aziendale di Casagiove e che i tempi medi di percorrenza del tragitto dal luogo di ricovero dell'autovettura aziendale al luogo del primo intervento e di quello dall'ultimo luogo di intervento al luogo di ricovero dell'autovettura, sono stati individuati dalla stessa datrice di lavoro;
i tempi di spostamento sono, cioè, certamente compresi nei tempi della franchigia, come previsto nell'accordo del 2013 in cui si legge che “l'Azienda si impegna in ogni caso ad assegnare il primo e l'ultimo intervento della giornata in modo che i relativi tempi di spostamento siano compresi nella franchigia"; (del resto, l'azienda era a conoscenza sia del luogo di residenza del lavoratore, che delle zone in cui operava, sia del luogo in cui veniva custodita l'auto aziendale e di tali parametri essa non può non aver tenuto conto nella determinazione del tempo di franchigia in ordine alla quale non ha sollevato alcuna specifica contestazione).
Inoltre, i tempi di spostamento indicati dal ricorrente nella misura puntualmente indicati devono ritenersi corretti anche sotto un diverso profilo.
L'accordo del 2013 prevede che "Qualora i tempi di spostamento per arrivare dalla sede di ricovero dell'automezzo fino al sito della prima work request siano inferiori a quanto previsto in franchigia, il lavoratore attesterà l'inizio dell'attività all'arrivo presso il sito del primo intervento, in coincidenza con l'inizio dell'orario di servizio
Ebbene, non risulta che il ricorrente abbia mai attestato l'inizio dell'attività lavorativa all'arrivo presso il sito di primo intervento in un lasso di tempo inferiore a quanto previsto in franchigia benchè sarebbe stato interesse del lavoratore effettuare tale segnalazione perché, in quel caso, avendo iniziato a lavorare prima dell'esaurimento del tempo di franchigia avrebbe corrispondentemente finito di lavorare prima.
Deve ragionevolmente escludersi, quindi, che i tempi degli spostamenti siano stati inferiori a quelli di cui il ricorrente ha chiesto il pagamento della corrispondente retribuzione.
Del resto, come dedotto dal ricorrente: “Considerato che soltanto la società convenuta è in possesso di dati specifici in ordine alla esatta durata che ha avuto il tragitto in questione per ogni giorno lavorato da ciascun ricorrente - quali sono quelli ricavabili dal sistema FAS- tale contestazione non appare davvero idonea a soddisfare il requisito di specificità posto sia dall'art. 115 c.p.c. sia dall'art. 416 c.p.c. rispetto all'allegazione dei ricorrenti di aver sempre utilizzato i 15+15 minuti di franchigia giornalieri, potendo e dovendo essere accompagnata dall'indicazione della minor durata che i loro spostamenti abbiano allora eventualmente avuto. Considerato anche quanto allegato dalla convenuta sul fatto che il luogo del primo e dell'ultimo intervento viene scelto nella tendenziale ricerca della coincidenza del tragitto con la franchigia, tale mancanza di specificità della contestazione appare del tutto idonea ad esonerare i ricorrenti dall'onere di provare la propria allegazione ovvero di aver effettivamente i ricorrenti dall'onere di provare la propria allegazione ovvero di aver effettivamente impiegato ogni giorno per il tragitto tutti i 15 minuti di franchigia sia ad inizia sia a fine giornata". Il principio è quello della "vicinanza della prova" che prevede che l'onere della prova debba essere ripartito tenendo conto in concreto della possibilità per l'uno o per l'altro dei contendenti di provare circostanze che ricadono nelle rispettive sfere d'azione, per cui è ragionevole gravare dell'onere probatorio la parte a cui è più vicino il fatto da provare".
Si osserva, infine, quanto alla prova analitica richiesta dalla società resistente delle singole ore di lavoro compiute in eccedenza in occasione pagamento, non costituisce lavoro straordinario, ma orario di lavoro ordinario surrettiziamente aumentato dal datore di lavoro;
pertanto, entra a far parte della retribuzione mensile con conseguente esclusione della necessità della prova rigorosa delle singole ore di lavoro effettivamente prestato come sarebbe, invece, necessario in caso di lavoro straordinario.
Pertanto, tenuto conto della retribuzione oraria giornaliera stabilita all'art. 40 CCNL, appaiono corretti i conteggi elaborati dal ricorrente e non specificamente contestati dalla società per cui le differenze retributive ordinarie dovute vanno quantificate in complessivi euro 11.149,82
(retribuzione lorda mensile di euro 2.245,79:173 = euro 12,98 di paga oraria x 1718 giorni di presenza in servizio come da buste paga depositate = euro 22.299,64 : 2 – essendo la franchigia di
30 minuti e, quindi, alla metà della paga oraria); non deve, invece, computarsi la maggiorazione per lavoro straordinario per i motivi esposti.
CP dei corrispondenti La società resistente va, conseguentemente, condannata al pagamento all' contributi dovuti al ricorrente nei limiti della prescrizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con attribuzione al procuratore costituito che ha dichiarato di averne fatto anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara la nullità parziale dell'accordo del 27.3.2013 nella parte in cui prevede un periodo di franchigia non retribuita di 30 o 15 minuti per la copertura dei tempi di spostamento dal luogo di ricovero dell'automezzo aziendale al luogo del primo intervento giornaliero e dal luogo dell'ultimo intervento giornaliero a quello di ricovero dell'automezzo, in tal modo sottraendo detto periodo di franchigia dall'orario di lavoro;
-Condanna la resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 11.149,82, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
CP
-Condanna la CP_1 al pagamento all' dei corrispondenti contributi dovuti al ricorrente nei limiti della prescrizione ed al pagamento delle spese di lite in favore dell' CP_3 nella misura di euro 1.850,00;
-Condanna la società resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 3.100,00, oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, con attribuzione;
Napoli, 3.7.2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Maria Vittoria Ciaramella)