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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/07/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 82/2025
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Gaetano CAMPO Presidente
Paolo TALAMO Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
, nato a [...]à di Piave (VE) il 12.9.1969 ed ivi residente, via Bortolotti n. 3 Parte_1
int. 1 C.F.: , direttamente ed a mezzo dei suoi proc. dom. avv. Giancarlo C.F._1
Tonetto (C.F. ) ed Avv. Tommaso Tonetto (C.F. ), C.F._2 C.F._3
entrambi del Foro di Venezia (v. mandato in atti) con studio in Mestre (VE), Via Ospedale n. 27/33
presso il quale hanno eletto domicilio e che hanno indicato per le comunicazioni relative al presente procedimento il numero di telefax 041/989065 e gli indirizzi di posta elettronica certificata e Email_1 Email_2
Parte appellante contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede CP_1 P.IVA_1
in Via Vittorio Veneto n. 108, San Donà di Piave (VE), rappresentata ed assistita in virtù del mandato allegato alla memoria di costituzione depositata nel procedimento di primo grado R.G. n. 1412/24
avanti il Tribunale di Venezia, Sez. Lavoro, dall'Avv. Daniela Ajese, (C.F. ) C.F._4
1 con studio in Venezia, Via Bruno Maderna n. 7, ove è eletto domicilio, che ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al numero di Fax 041.972398 e all'indirizzo di posta certificata (PEC) Email_3
Parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 82/2025 del Tribunale di VENEZIA – sezione lavoro
IN PUNTO: licenziamento ritorsivo
Conclusioni:
Per parte appellante:
“Nel merito: accertare e dichiarare l'erroneità della gravata sentenza per tutti i motivi di cui in narrativa e conseguentemente accertare e
dichiarare la nullità ed illegittimità del licenziamento intimato dalla società al signor , perché intimato in CP_1 Parte_1 violazione dell'art. 7 Sat. Lav e, in ogni caso, per sua evidente ritorsività per tutti i motivi esposti in narrativa e conseguentemente ordinare
alla società resistete di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro con condanna della stessa a corrispondergli una somma, a titolo di
indennità, pari all'importo delle retribuzioni globali di fatto decorrenti dal giorno del licenziamento sino a quello di effettiva reintegrazione,
oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, al lordo dei contributi previdenziali ed assicurativi;
Nel merito in via ulteriore: condannare la società resistete al pagamento, in favore del ricorrente della somma di €9.000,00, CP_1 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria che la società resistente ha incassato dalla società per conto del sig. CP_2 Pt_1 ed indebitamente trattenuta presso di sé”.
Per parte appellata:
“In Via Preliminare:
dichiarare l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza ex artt. 348 bis e 436 bis c.p.c. dell'appello principale proposto dal Sig.
[...]
, per tutti i motivi dedotti;
Pt_1
Nel Merito:
- rigettare tutte le domande, nessuna esclusa, in quanto infondate sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi esposti in atti, formulate
nell'appello proposto dal Sig. avverso la sentenza n. 82/2025 pronunciata e pubblicata in data 30.01.2025 dal Tribunale Parte_1 di Venezia, in persona del Giudice Dott.ssa Bortolaso Margherita, all'esito della causa R.G. 1412/2024 e per l'effetto confermare la
predetta sentenza di primo grado nelle parti impugnate dal ricorrente;
- con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha accolto parzialmente le domande di
, condannando il datore di lavoro a corrispondergli € 5.000,00 a titolo di Parte_1 CP_1
corrispettivo per la cessione di un autoveicolo Mercedes. Ha, viceversa, rigettato le altre domande relative all'impugnazione del licenziamento intimato da al e alla pretesa di CP_1 Pt_1
2 quest'ultimo di corresponsione da parte della prima di euro 9.000,00 asseritamente incassati per suo conto da un cliente. Ha, altresì, compensato tra le parti le spese di lite.
1.1. Il sig. è stato dipendente della soc. al 1°.10.2022, assunto con contratto Pt_1 CP_1
a tempo indeterminato e qualifica di impiegato di 3^ livello del CCNL Terziario distribuzione e servizi,
e svolgeva mansioni di addetto alle vendite. Asserisce che, al momento dell'assunzione, concordava di cedere alla società la sua autovettura Mercedes Classe E 220CV – targata FM915TK – per il prezzo di 5.000,00, con subentro della el finanziamento nonché la sim della sua utenza CP_1
telefonica 3487971723, mantenendo entrambe nella propria disponibilità come benefit e ricevendo rassicurazione che gli sarebbero state restituite alla cessazione del rapporto di lavoro. Inoltre,
TR dismetteva la partita IVA e cedeva alla società un proprio credito di € 9.000,00 verso la soc. a titolo di provvigioni, concordando che tale somma gli sarebbe stata versata alla voce premi nelle prime buste paga. In data 14.10.2023 il sig. sottoscriveva foglio di dimissioni “in bianco”, Pt_1
poi revocate in data 19.10.2023. Il lavoratore si assentava per malattia dal 20.11.2023 al 28.11.2023
e ancora dal 29.11.2023 al 11.12.2023 a causa di “stato ansioso depressivo reattivo per riferite
problematiche lavorative”.
Asseriva, inoltre, che, in data 20.12.2023, riceveva contestazione disciplinare per non essersi presentato a visita medica di controllo extra-periodico e per essersi rifiutato di partecipare al test della valutazione dello stress lavoro correlato.
Il lavoratore ha instaurato la presente causa, lamentando la ritorsività del licenziamento asseritamente intimato per giusta causa, nonché il mancato pagamento di poste relative alla cessione dell'autovettura (euro 5.000,00) e alle provvigioni incassate per suo conto dalla società
(euro 9.000,00).
1.2. Il primo giudice ha accolto parzialmente le domande del lavoratore.
Con riguardo all'autovettura, ha evidenziato che la cessione è provata dalla fattura n. 20 del
11.11.2022 e che l'uso quale benefit del sig. risulta dalle deposizioni testimoniali (testi Pt_1
e ). Ha osservato che non è stato dimostrato – dal lavoratore – l'accordo di Tes_1 Tes_2
restituzione e – dalla società – il pagamento del prezzo, sicché è fondata la richiesta del di Pt_1
condanna della società al pagamento, in suo favore, del corrispettivo pattuito di € 5.000,00 a titolo
3 di cessione del veicolo medesimo.
Con riguardo alle provvigioni, ha rilevato che la cessione è desumibile dall'avvenuto
TR pagamento della soc. alla soc. nonché dalla comunicazione 24.10.2022 e non è CP_1
comunque contestata. Ha ritenuto pacifico il mancato versamento del corrispettivo e provato il fatto che le parti si erano accordate per utilizzare il relativo importo nella riparazione del motore dell'autovettura Mercedes ceduta da a teste e fatture in atti). Pt_1 CP_1 Tes_2
Con riguardo al licenziamento, ha evidenziato come il lavoratore lamenti condotte discriminatorie e vessatorie ma non indichi specifici episodi e/o atteggiamenti né contestualizzi temporalmente l'incrinarsi dei rapporti. Ha ritenuto irrilevante la mancata produzione – da parte della società – della contestazione disciplinare che ha preceduto il licenziamento, in quanto l'asserita omissione della preventiva contestazione degli addebiti da parte della società non è stata eccepita tempestivamente in giudizio dal lavoratore. Inoltre, il giudice ha osservato che nella lettera di licenziamento la contestazione è espressamente indicata come recapitata in data 20.12.2023 e la tempistica della sanzione espulsiva (26.1.2024) è compatibile con tale iter del procedimento disciplinare. A fronte degli inviti (documentali) e del rifiuto (ammesso) a sottoporsi a visita medica, il giudice ha ritenuto sussistente la giusta causa per violazione da parte del dell'obbligo ex Pt_1
art. 20, comma 2, lettera i), D.Lgs. 81/2008 alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione.
Ha precisato che eventuali condotte demansionanti, poste in essere dalla società dopo la revoca delle dimissioni del sig. , sarebbero irrilevanti stante l'esiguità del periodo di riferimento. Pt_1
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello il sig. sulla base di tre motivi. Pt_1
2.1. Con il primo motivo di appello il lavoratore ha impugnato la sentenza per erronea valutazione delle risultanze probatorie e violazione dell'art. 7 L. 300/1970.
L'appellante rileva che il datore di lavoro deve, a pena di nullità ed inesistenza del licenziamento, esperire la procedura prevista dall'art. 7 L. 300/1970. Ribadisce che, nel caso di specie, il licenziamento è stato intimato senza previa contestazione disciplinare, mai ricevuta dal lavoratore e non depositata in atti. Osserva che, alla luce della giurisprudenza di legittimità (Cass.
n. 26353/2021 e n. 33030/2022), la nullità del licenziamento emergente dagli atti può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
4 2.2. Con il secondo motivo di appello il lavoratore ha impugnato la sentenza per erronea valutazione dei fatti di causa circa la ritorsività del licenziamento.
L'appellante ribadisce che: dall'ottobre 2023, a seguito della conclusione della relazione sentimentale con la figlia del legale rappresentante della società (sig.ra ), sono iniziati Tes_2
comportamenti discriminatori, vessatori e mobbizzanti da parte della società, che hanno portato alle sue dimissioni del 14.10.2023; è provato in causa che – dopo la revoca di tali dimissioni – la società
ha impedito al sig. l'utilizzo dell'autovettura (cfr. teste ), nonostante le sue difficoltà Pt_1 Tes_3
deambulatorie per ictus ischemico, gli ha richiesto la restituzione della sim telefonica nonché lo ha privato della postazione di lavoro, costringendolo a operare nel magazzino al freddo (cfr. foto sub
doc. 5); in data 7.12.2023 la società gli ha irrogato un provvedimento disciplinare, revocato a seguito dell'impugnazione giudiziale del lavoratore;
in data 23.12.203 la società gli ha comunicato sospensione cautelare dal lavoro sulla base di certificazione medica redatta in assenza della visita prevista dalla normativa;
non vi sono condotte dal lavoratore tanto gravi da giustificare il licenziamento (cfr. Cass. n. 31202/2021).
L'appellante, anche richiamando giurisprudenza di legittimità, evidenzia che la ritorsività del licenziamento è desumibile da plurime presunzioni gravi, precise e concordanti (assenza di previa contestazione disciplinare, iniziative disciplinari a carico del lavoratore, comportamenti vessatori e mobbizzanti del datore di lavoro).
2.3. Con il terzo motivo di appello il lavoratore ha impugnato la sentenza per erronea valutazione dei fatti e mancata condanna della società alla restituzione della somma di € 9.000,00.
L'appellante osserva che è pacifico il mancato versamento del corrispettivo della cessione del credito a titolo di provvigioni. Ribadisce che: non sussisteva alcun accordo tra le parti per utilizzare tale somma nella riparazione del motore dell'autovettura Mercedes ceduta dal alla Pt_1
società; l'importo indicato nell'unica fattura relativa a tale riparazione (doc. 10 avversario) non corrisponde – in quanto inferiore – a quello delle provvigioni pretese;
la testimonianza della sig.ra
è inattendibile, poiché è la figlia del legale rappresentante della società e aveva intrattenuto Tes_2
una relazione sentimentale con il sig. . Pt_1
3. Si è costituita la soc. contestando l'appello e chiedendone il rigetto. Eccepisce CP_1
5 l'inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis e 436 bis c.p.c. in quanto l'atto non specifica una diversa ricostruzione del fatto, il motivo per cui ritiene violata la legge e il nesso causale tra l'errore e l'esito della lite.
Quanto al primo motivo di appello, la società afferma la correttezza della sentenza impugnata poiché l'eccezione relativa alla omissione della preventiva contestazione disciplinare era tardiva.
Quanto al secondo motivo di appello, la società osserva che – come correttamente rilevato dal primo giudice – le prospettazioni del lavoratore circa le asserite condotte vessatorie e mobbizzanti sono risultate generiche e prive di supporto probatorio;
ribadisce che non è stato possibile ricollocare il lavoratore e che sono legittimi sia il provvedimento di sospensione cautelare sia il licenziamento a fronte dei comportamenti del sig. ; precisa che il lavoratore non aveva Pt_1
mai avuto una postazione fissa in azienda, essendo rappresentante esterno addetto alle vendite, e che poteva operare nella sala riunioni.
Quanto al terzo motivo di appello, la società afferma la correttezza della sentenza alla luce delle risultanze probatorie circa l'utilizzo dell'importo preteso dal per la riparazione del Pt_1
veicolo Mercedes.
4. All'udienza del 3.7.2025 la causa è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio,
decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato e deve essere rigettato per le dirimenti ragioni che seguono che assorbono ogni altra questione.
5.1. Preliminarmente deve essere rigettata, per come formulata, l'eccezione di inammissibilità dell'appello. L'appello non è inammissibile in quanto consente di individuare i capi della sentenza impugnati con i tre motivi e le ragioni dell'impugnazione (erronea valutazione in punto omissione della preventiva contestazione disciplinare;
erronea esclusione della natura ritorsiva del licenziamento;
erroneo rigetto della richiesta di rimborso di euro 9.000,00) e non è “manifestamente”
(id est, ictu oculi) infondato, posto che, ai fini della decisione sui tre motivi, è necessaria una attenta valutazione delle allegazioni e dei documenti in atti.
Nondimeno, l'appello è infondato nel merito.
6 6. Questa Corte ritiene innanzitutto infondato il primo motivo di appello.
L'appellante ha allegato di aver contestato l'omessa notifica della preventiva comunicazione di addebito disciplinare solo all'udienza di primo grado del 19.9.2024 (pag. 10 dell'appello),
ammettendo così, sostanzialmente, di non aver eccepito tale asserito vizio nel ricorso introduttivo del giudizio.
Correttamente, dunque, il primo giudice non ha esaminato tale doglianza, in quanto tardiva.
Né è in ogni caso applicabile la giurisprudenza richiamata da parte appellante, in quanto l'asserita omissione della preventiva contestazione di addebito disciplinare (pacificamente richiamata nella lettera di licenziamento) non era rilevabile dal giudice dagli atti e documenti di causa, proprio in quanto espressamente richiamata dalla lettera di licenziamento. E, in difetto di specifica e tempestiva contestazione del ricorrente contenuta nel ricorso introduttivo circa l'asserita omessa notifica della lettera di addebito disciplinare, la società non era onerata di produrla in giudizio.
7. Questa Corte ritiene infondato anche il secondo motivo di appello, per la dirimente ragione che non è specificamente impugnata la parte della sentenza che ha riconosciuto sussistenti gli addebiti contestati e tali da integrare giusta causa di licenziamento (pag. 9 sentenza).
Ed invero, in alcun passaggio del secondo motivo si contesta in modo puntuale l'accertamento del primo giudice circa il rifiuto del di sottoporsi a visita medica di controllo Pt_1
extra periodico e di sottoporsi al test per la valutazione dello stress lavoro correlato. Inoltre, le argomentazioni circa la nozione di giusta causa contenute a pag. 17 dell'appello sono del tutto generiche e non riferite al caso concreto, non indicando alcuna ragione per la quale il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che le condotte contestate integrano giusta causa di licenziamento.
Sicchè l'asserito eventuale motivo ritorsivo non sarebbe comunque unico e determinante il licenziamento. In altri termini, il motivo, per come formulato, non è tale da determinare la riforma della sentenza impugnata.
8. Infine, questa Corte ritiene infondato anche il terzo motivo di appello.
Il primo giudice ha ritenuto provato l'accordo tra le parti per l'impiego del credito di euro
9.000,00 di cui si discorre ai fini della riparazione del motore della Mercedes ceduta dal alla Pt_1
non solo sulla base della deposizione della teste ma, altresì, sulla base della CP_1 Tes_2
7 documentazione in atti. In particolare nella fattura n. 20 del 2022 relativa alla cessione del predetto veicolo c'è l'indicazione “vettura con motore rotto da sostituire”, e tale circostanza non è
specificamente contestata nel motivo di appello. Inoltre, il primo giudice ha riscontrato il costo della riparazione in base alle fatture sub doc. 9 e 10 della società, il cui importo complessivo supera di poco l'importo di euro 9.000,00 e dunque è in linea con l'importo medesimo. Del tutto generica e comunque infondata la contestazione secondo la quale la fattura sub doc. 9 non si riferirebbe alla riparazione del motore della Mercedes: le due fatture sub doc. 9 e 10 sono emesse dallo stesso soggetto e quella sub doc. 9 reca l'indicazione “acconto” per riparazioni espressamente riferite alla
Mercedes identificata con il numero di targa. La fattura sub 10, emessa a saldo delle riparazioni del motore della medesima auto, richiama anche la fattura sub doc. 9 come “acconto”. Sicchè
correttamente il primo giudice ha ritenuto provato che entrambe le fatture si riferiscono alla riparazione di cui si discorre.
L'insieme delle circostanze che precedono (con particolare riferimento: - al fatto che il aveva ceduto a a Mercedes con il motore da riparare;
- al fatto che il credito del Pt_1 CP_1
verso terzi per 9.000,00 è stato pacificamente riscosso da - al fatto che le riparazioni Pt_1 CP_1
documentate alla Mercedes sono dell'ordine di grandezza di euro 9.000,00) rendono verosimile, alla stregua di un ragionamento di stampo presuntivo, l'accordo delle parti per l'impiego del credito di
9.000,00 euro ai fini della riparazione della Mercedes. Del resto, la deposizione della teste Tes_2
(che ha negato di aver intrattenuto una relazione sentimentale con il e tale circostanza non Pt_1
risulta altrimenti provata) è dettagliata, circostanziata (anche con riferimento a pendenze del Pt_1
con l'Agenzia delle Entrate sullo sfondo delle operazioni di cui si discorre), intrinsecamente coerente e dunque credibile, anche perché, per l'appunto, riscontrata dalle citate fatture.
9. Per tutto quanto precede, che assorbe ogni ulteriore questione, l'appello deve essere rigettato.
10. Quanto alle spese di lite del presente grado di giudizio, per il principio di soccombenza,
esse devono essere poste in capo all'appellante.
Sicchè deve essere condannato alla rifusione in favore di delle Parte_1 CP_1
spese di lite del grado, nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei criteri di cui al
8 D.M. 55/14 e ss. mod. in un importo pari ai medi dello scaglione di riferimento per valore della causa,
oltre al 15% per rimborso spese forfetario, IVA e CPA come per legge.
11. Considerato che l'appello è stato rigettato ed è stato depositato dopo il 31.01.13 - data di entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (cfr. art. 1 comma 17 l. 228/2012), che ha integrato l'art. 13 DPR 115/2002 - deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato in capo alla parte appellante.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante alla refusione in favore di parte appellata delle spese di lite del grado che liquida in euro 6.946,00 oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali in capo a parte appellante per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 quater dello stesso art. 13.
Venezia, il giorno 3.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Silvia Burelli Gaetano Campo
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