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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/05/2025, n. 2209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2209 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1709/23 RG in data 23.2.23, avente per oggetto: separazione giudiziale tra i coniugi
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, come da procura allegata al Parte_1 C.F._1
ricorso introduttivo, dagli avv.ti Giuseppina Nazzaro e Raffaele Santoro, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Salerno alla via Principessa Sichelgaita n. 79;
RICORRENTE
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa, come da procura Controparte_1 C.F._2 allegata alla memoria difensiva, dall'avv. Fortunato De Donato, presso il cui studio domicilia in
Salerno alla via Fondo Dattero 22/E;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 27.2.25, fissata con modalità di trattazione scritta, la causa era assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.2.23, , premettendo di aver contratto matrimonio Parte_1 civile in data 2.9.21 in Salerno, senza che nascessero figli, chiedeva dichiararsi la separazione dal coniuge, proponendo altresì domanda di addebito, lamentando l'esistenza di una relazione extraconiugale da parte della moglie.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la resistente che non si opponeva alla domanda di separazione, contestando invece i fatti posti a sostegno della domanda di addebito, insistendo per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore.
All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi, il giudice delegato dal Presidente, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza depositata in data 12.5.23, autorizzava i coniugi a vivere separatamente, determinando in € 150,00 l'assegno di mantenimento per la resistente, rimettendo, infine, le parti innanzi al giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
Ammessa ed espletata la prova testimoniale, la causa, all'udienza del 27.2.25, fissata con modalità di trattazione scritta, era riservata al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Tanto premesso, deve verificarsi, ai sensi dell'art. 151 c.c., la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente e alla quale la resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come “sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita dalle parti che hanno concordato sulla richiesta separazione.
Deve, pertanto, ritenersi insussistente ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
Deve dunque accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, dovendo esaminarsi le ulteriori domande, tra cui quelle di addebito proposta da parte ricorrente.
In particolare, questi lamenta che la separazione sarebbe da addebitare alla coniuge che si sarebbe assentata da casa ripetutamente oltre a perpetrare continue e pubbliche infedeltà coniugali, integrando ciò atteggiamenti vessatori ed offensivi verso il . Pt_1
La resistente, tuttavia, contesta tale ricostruzione fattuale, negando qualsiasi relazione extraconiugale.
Orbene, ritiene il Tribunale (confermando il rigetto delle prove articolate, in quanto generiche) che la domanda di addebito sia infondata e come tale vada rigettata, non essendo stata acquisita prova dell'esistenza di una relazione extraconiugale.
Ma vi è di più. Anche laddove fosse stata acquisita prova dell'infedeltà, essa non parrebbe assurgere ad elemento causale della fine del rapporto, atteso che nello stesso ricorso introduttivo viene dedotto che dopo poco il matrimonio (preceduto da una precedente convivenza durata circa 6/7 anni) si manifestavano
“serie incomprensioni tra i coniugi, che sfociavano in continui litigi”.
Si ricorda, in proposito, che la separazione è addebitabile al coniuge che, assumendo un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (art. 151, comma 2, c.c.) abbia causato la disgregazione del vincolo matrimoniale in modo esclusivo o in concorso con le condotte del consorte (cd. addebito reciproco).
Costituisce principio pacifico in giurisprudenza che la pronuncia di addebito della separazione personale non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri coniugali di cui all'art. 143 c.c., essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale (cfr. da ultimo Cass. Civ., sez. I, 17 maggio 2017, n. 12392). Di conseguenza, qualora non venga dimostrato che il comportamento contrario ai doveri che l'art. 143
c.c. pone a carico dei coniugi abbia causato il fallimento della convivenza, dovrà essere pronunciata la separazione senza addebito (cfr. Cass. Civ., sez. I, 10 maggio 2017, n. 11448).
Da ciò segue il rigetto della domanda di addebito.
Va quindi esaminata la domanda di mantenimento in favore della resistente, fortemente contrastata dal ricorrente.
Orbene, ritiene il Tribunale che la domanda di mantenimento proposta sia fondata e come tale va accolta, dovendo confermarsi l'assegno di mantenimento come riconosciuto in sede presidenziale.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.c., ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione personale dei coniugi, il giudice può determinare la sua entità in relazione sia al reddito sia alle c.d. “circostanze”: con tale termine ci si riferisce a quegli elementi fattuali apprezzabili in termini economici non determinabili aprioristicamente, ma capaci tuttavia di influenzare il reddito di una delle parti e la cui valutazione non necessita l'accertamento nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una loro ricostruzione affidabile e verosimile (cfr. Cass. civ., sez. VI,
15 febbraio 2018, n. 3709; Cass. civ., sez. I, 12 gennaio 2017, n. 605).
Invero, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà postconiugale, presupposto dell'assegno di divorzio (cfr. Cass. civ., sez. I,
31/12/2021, n. 42146; Cass. civ., sez. I, 28/12/2021, n. 41797).
Inoltre, può prescindersi dalla circostanza, non oggetto di contestazione, anzi ammessa dalle parti, che il matrimonio era stata preceduto da una convivenza durata almeno 6/7 anni, da ciò presumendosi un progetto di vita comune, dal quale discendono anche reciproche contribuzioni economiche con ciò giustificandosi il riconoscimento, in presenza dei presupposti di legge, di un assegno di mantenimento per la resistente.
In applicazione dei principi sopra enunciati, esaminando la documentazione prodotta e le dichiarazioni rese dalle parti, risulta che il ricorrente svolge attività lavorativa dipendente presso le fonderie Pisano, con una retribuzione mensile di € 1300,00 mensili, avendo dichiarato per l'anno
2019 un reddito imponibile di € 30132,00, per l'anno 2020 un reddito di € 13538,00 e per l'anno 2021 un reddito di € 33460,00 (si vedano dichiarazioni dei redditi prodotte in atti). Egli, in virtù del precedente matrimonio, corrisponde la somma di € 200,00 a titolo di assegno divorzile all'ex coniuge
(si veda sentenza di divorzio prodotta dal ricorrente). Percepisce anche una pensione di invalidità di
€ 914,00. Ha dichiarato, nel corso dell'udienza presidenziale, di aver comprato casa e di corrispondere un mutuo di € 250,00 mensili, oltre a pagare € 150,00 un finanziamento per l'acquisto della moto ed
€ 250,00 per un'auto che da poco ha acquistato (dichiarazioni, tuttavia, non supportate da alcun documento). Egli stesso ha riconosciuto che, in costanza di matrimonio, avevano un conto cointestato e che la resistente aveva in uso il di lui bancomat, utilizzandolo per le spese quotidiane.
La resistente, invece, abita con uno dei figli in una casa Iacp e, per come emerso dalla prova testimoniale (si vedano le dichiarazioni dei testi , che hanno confermato Tes_1 Testimone_2 che la resistente aveva una suo giro di affari come parrucchiera, anche con prezzi particolarmente modici, prevedendo per un colore la somma di € 30,00, nonché le dichiarazioni della teste che Tes_1 ha confermato come la stessa resistente alcune volte le faceva la piega in casa, senza corrispettivo), svolge attività di parrucchiera a casa oltre a qualche serata di karaoke (al più retribuita con una cena gratis, sempre per quanto dichiarato dai testi).
Ella, per ammesso dal ricorrente, ha potuto utilizzare il di lui conto per la spesa quotidiana.
Ora, al fine di garantire il medesimo tenore di vita, stante comunque la differenza reddituale delle parti come sopra evidenziata, vi sono i presupposti per confermare l'assegno di mantenimento di €
150,00 oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.
Va infine dichiarata inammissibile la domanda di restituzione delle somme che la resistente avrebbe prelevato dal conto.
Sul punto si ricorda che la giurisprudenza pacifica ha affermato l'inammissibilità di domande di restituzione di somme di danaro o di beni mobili ed anche quelle risarcitorie, al di fuori delle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., in quanto non è una ragione di connessione idonea a consentire, ai sensi dell'art. 40, comma 3, c.p.c., la trattazione unitaria delle cause.
L'art. 40 c.p.c. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi. Conseguentemente,
è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle aventi ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili o il risarcimento del danno (Trib. Milano, sez. IX civ., sent., 6 marzo 2013; ancor più recente: Trib. Milano, sez. IX, sent., 3 luglio 2013) essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass. civ., sez. I, 21 maggio 2009, n. 11828, Cass. civ., sez. I, 22 ottobre 2004 n. 20638 ed anche Cass. Civ. n. 18870/14).
Da ciò segue l'inammissibilità della domanda.
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1) dichiara la separazione personale di , nato a [...] il [...], Parte_1
e nata a [...] il [...], celebrato nel Comune di Salerno il 2.9.21; Controparte_2
2) rigetta la domanda di addebito proposta dal ricorrente;
3) determina in € 150,00 il contributo per il mantenimento in favore della resistente che
[...]
è tenuto a corrispondere mensilmente, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Pt_1
Istat;
4) dichiara inammissibile la domanda di restituzione delle somme articolata dal ricorrente;
5) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Salerno per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (matrimonio trascritto agli atti del suddetto Comune);
6) compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 20.5.25
Il Presidente est. dott.ssa Ilaria Bianchi