Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/01/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa M. Rosaria Elmino, all'udienza del 16 gennaio 2025, viste le conclusioni delle parti e sentita la discussione orale, pronuncia a norma dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2748 RG dell'anno 2024 vertente tra nato a [...] il [...] C.F. Parte_1
, rapp.to e difeso dall' avv. Gaetano Danilo Prisco, C.F._1 presso lo studio dello stesso elettivamente dom.to in San Gennaro Vesuviano (NA) via Ottaviano 254
Ricorrente
E
C.F. Controparte_2 P.IVA_1
– P.I. in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 elettivamente domiciliato in Napoli alla via de Gasperi 55 (Sede , CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Sofia Lizzi giusta procura generale
Resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 414 cpc depositato il 5 febbraio 2024 parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e deduceva: che era stato militare in CP_2 servizio presso l'arma dei Carabinieri, con grado di appuntato, e che in data 19/2/1990 era stato congedato per infermità; che le infermità in particolare erano state ascritte alla 4 categoria pensione privilegiata con provvedimento dell'11/6/1990; che successivamente, in data 18/4/2001 e 18/4/2009, visto il perdurare dell'inerzia della Pubblica Amministrazione, aveva chiesto la liquidazione del quantum spettante a titolo di pensione privilegiata di 4 categoria;
che con provvedimento del 26/7/2018 il Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – aveva trasmesso decreto concessivo di trattamento privilegiato ordinario di 4 categoria dal congedo a vita a favore dell'istante con decorrenza dal 21/4/2004; che l'importo della pensione era stato riliquidato nella misura di 9711,81 euro invece di 8828,92 euro annui, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come stabilito dal provvedimento del Ministero della Difesa, con decorrenza del calcolo dal 16/3/2010; che in data 19/12/2023 aveva richiesto il pagamento di tali somme all' da questa CP_2 difesa, e tuttavia l' non aveva erogato i ratei maturati e non riscossi, CP_2 per cui era debitore nei propri confronti dell'importo di € 17363,47, oltre ulteriori ratei a maturarsi, interessi legali e rivalutazione monetaria per il totale di euro 25.403,26. Tanto premesso chiedeva all'adìto Tribunale “dichiarare il diritto del sig al trattamento privilegiato ordinario di 4 categoria del Parte_1 congedo a vita dalla data del 21/4/2004 o da data meglio vista;
condannare alla corresponsione in favore del ricorrente delle differenze CP_2 pensionistiche , a far data dal 21/4/2004 o da data meglio vista a tutt'oggi, pari a euro 17363,47 o della somma maggiore o minore ritenuta dall'Ill.mo Giudicante oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 16/3/2010 come stabilito nell'ultimo capoverso del Decreto per il totale di euro 25403,26 o della somma maggiore o minore ritenuta dall'Ill.mo Giudicante;
come per legge, ulteriori ratei a maturarsi” con condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento delle spese, diritti, onorari e spese di lite con attribuzione . Si costituiva l' opponendosi alla domanda e chiedendone il rigetto;
CP_2 preliminarmente eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, essendo la giurisdizione nella specifica materia devoluta per legge alla Corte dei Conti. L'udienza era rinviata per la discussione sulla questione preliminare di giurisdizione e, di seguito, decisa come da sentenza depositata al fascicolo telematico e pubblicata.
Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, essendo munita di giurisdizione la Corte dei Conti. Ai sensi degli artt. 13 e 62 del T.U. n. 1214/34, la Corte dei Conti ha giurisdizione in materia pensionistica, cioè su quei rapporti che s'instaurano con la cessazione dell'attività di servizio e la sua cognizione è esclusivamente orientata sui provvedimenti inerenti al diritto, alla misura ed alla decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, nonché degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante (cfr. Cass. Sez. Un. civili n. 99 del 23.2.1999; in termini v. anche Cass. Sez. Un. 19-12-2014 n. 26935 e Cass. Sez. Un 20- 10-2010 n. 21490; Cass. Sez. Un. 11-9-2009 n. 19614). Come è stato più volte precisato dalle Sezioni Unite, la giurisdizione della Corte dei Conti sulle pensioni è giurisdizione di merito, e per l'accertamento e la valutazione dei fatti essa dispone degli stessi poteri, anche istruttori, del giudice ordinario (Cass. Sez. Un. 11-2-1993 n. 5329, Cass. Sez. Un. 6-5- 1993 n. 10297 e Cass. Sez. Un. 9-1-2008 n. 171) e di conseguenza può accertare il grado d'invalidità con la stessa pienezza del giudice ordinario. È ormai consolidato l'orientamento secondo cui la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti si estende alle controversie relative ad atti di recupero di ratei di pensione erogati e non dovuti poiché, venendo in discussione il quantum del trattamento pensionistico e, quindi, l'entità del diritto a pensione, ciò che rileva - ai fini in questione - è il contenuto pubblicistico del rapporto dedotto in giudizio. Spetta, quindi, alla Corte dei Conti la giurisdizione anche sulla controversia avente ad oggetto l'indebita percezione di ratei di pensione ed il conseguente diritto alla ripetizione di tali somme (cfr. Cass., ss.uu., 18 giugno 2008 n. 16530) La Corte di Cassazione ha poi riaffermato il principio per cui la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti in materia di trattamento pensionistico a norma dell'art. 13 del r.d. 12 luglio 1934 n. 1214 ha carattere esclusivo, essendo affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, sicché in essa ricadono tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale, come quelle concernenti la sussistenza del diritto a pensione ed il recupero di assegni di pensione già versati, atteso che anche essi investono il quantum di detto trattamento e che in particolare permane la suddetta giurisdizione esclusiva anche nel caso in cui la controversia riguardi i chiamati all'eredità del pensionato (S.U. ordinanza n. 17595/2015). La giurisdizione della Corte dei Conti pertanto riguarda tutte le controversie aventi ad oggetto la sussistenza del diritto, la misura e decorrenza della pensione dei lavoratori del settore pubblico, e funzionali alla pensione, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ivi comprese le controversie volte ad ottenere, anche in via autonoma, il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi sui ratei del trattamento pensionistico tardivamente corrisposti (principi e criteri costantemente ribaditi dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite: v., ex plurimis, Cass., S.U., 23 febbraio 2021, n. 4854; 14 aprile 2020, n. 7830; 19 giugno 2017, n. 15058; 9 giugno 2016, n. 11849; Cass., S.U., n. 153/2013); in altri termini, tale giurisdizione comprende tutte le controversie relative al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, ove sussista - per il petitum azionato - una connessione funzionale della domanda proposta rispetto al rapporto pensionistico.
Alla luce dei principi sopra indicati va risolta la presente fattispecie, sussistendo – ad avviso del Tribunale – la giurisdizione della Corte dei conti in ordine alla domanda. Parte ricorrente invero, ha richiesto con il presente ricorso la condanna dell' al pagamento delle differenze economiche tra i ratei pensionistici CP_2 dallo stesso percepiti rispetto alle somme maggiori dovutegli a seguito del riconoscimento della pensione privilegiata di invalidità; il diritto azionato risulta pertanto immediatamente connesso con l'avvenuto riconoscimento di tale beneficio da parte della PA e la domanda di condanna dell'ente erogatore (ex al pagamento delle dette maggiorazioni CP_2 CP_3 rappresenta mera conseguenza dello stesso (cfr. conclusioni: “…dichiarare il diritto del sig trattamento privilegiato ordinario di 4 Parte_1 categoria del congedo a vita dalla data del 21/4/2004 o da data meglio vista;
condannare alla corresponsione in favore del ricorrente delle CP_2 differenze pensionistiche , a far data dal 21/4/2004 o da data meglio vista a tutt'oggi…”). La domanda proposta dal ricorrente, pertanto, non appare “svincolata” dal suo presupposto e fondamento, risiedente proprio nella dedotta titolarità del trattamento pensionistico privilegiato per invalidità, rientrando pertanto tale circostanza nel petitum immediato del rivendicato diritto a ricevere il pagamento di ulteriori somme sui ratei maturati. Le spese vanno compensate in ragione della natura processuale della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nell'intestata composizione, definitivamente pronunciando tra le parti, così provvede:
-Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere la controversia devoluta ratione materiae alla giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti;
-fissa in mesi tre il termine per la riassunzione del processo dinanzi al giudice indicato come munito di giurisdizione;
-Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio. Napoli, 16.1.2025
Il giudice del lavoro Dott. Maria Rosaria Elmino