Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00010/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01496/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1496 del 2025, proposto da
Italware S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG N.D. , rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci, Massimo Nunziata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Universita' degli Studi Bologna - Alma Mater Studiorum, Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliata in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del verbale trasmesso via pec da Alma Mater – Università di Bologna in data 1.10.2025 denominato “Verbale di chiusura procedura – Trattativa diretta MEPA n. 5529856 per l’acquisto di 8 Workstation per le esigenze del dipartimento di scienze statistiche “PA Fortunati” dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna”;
- della comunicazione informale trasmessa a mezzo mail in data 18.9.2025 avente medesimo oggetto;
- di ogni altro atto comunque connesso,
e per la condanna dell’Ente intimato a risarcire il danno cagionato alla ricorrente in forma specifica, mediante annullamento degli atti impugnati e conseguente aggiudicazione della gara alla ditta deducente, con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente nelle more stipulato con altro concorrente e subentro nell’esecuzione del contratto eventualmente stipulato ex art. 122 c.p.a. e con riserva di chiedere, in separato giudizio, il ristoro dei danni per equivalente monetario qualora risultasse impossibile la reintegrazione in forma specifica per fatto non imputabile o comunque non dipendente dalla volontà della odierna ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita' degli Studi Bologna - Alma Mater Studiorum e di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. SI AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.10.2025, Italware srl ha impugnato il verbale trasmesso l’1.10.2025 da Alma Mater – Università di Bologna, recante “Verbale di chiusura procedura – Trattativa diretta MEPA n. 5529856 per l’acquisto di 8 Workstation per le esigenze del dipartimento di scienze statistiche <PA Fortunati> dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna”, unitamente agli altri atti presupposti meglio indicati in epigrafe denunciando i seguenti vizi: ” I. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 95, 98, comma 2 e comma 6 lett. c) e art 2 d. lgs. n. 36/2023. Violazione e/o falsa applicazione dei principi di buon andamento e imparzialità. Violazione del giusto procedimento e del buon andamento dell’azione amministrativa. eccesso di potere per difetto dei presupposti, irragionevolezza, illogicità. II) Violazione degli artt. 1 e 3, l. n. 241/1990, artt. 96 e 98, d.lgs. n. 36/2023, artt. 41 e 97 Cost. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione. sviamento e contraddittorietà dell’azione della P.A. ”.
Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Bologna – Alam Mater Studiorum, con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato che ha contestato le censure avversarie chiedendone il rigetto.
Rinunciata l’istanza cautelare, in data 10.11.2025, la ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, con richiesta di compensazione delle spese di lite, in quanto, dopo la notifica del ricorso, l’Università ha avviato e concluso una procedura per l’acquisizione della fornitura controversa da parte di altro operatore economico.
Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Stante l’avvenuto deposito della rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alle controparti, al Collegio non resta che dichiarare estinto il ricorso, ai sensi dell’art. 84 CPA.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA NT, Presidente
SI AL, Consigliere, Estensore
PA Nasini, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI AL | PA NT |
IL SEGRETARIO