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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/05/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1029/2023 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, in data 8 maggio 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 1029 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, pendente TRA rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Marcello Stanca e Giacomo Parte_1 Bizzarri con elezione di domicilio digitale presso la PEC del sunnominato procuratore come da procura ex art. 83 c.p.c. allegata alla busta di deposito del Email_1 ricorso;
RICORRENTE E
(C.F. ), in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 difeso ex lege dalla Avvocatura dello Stato di Firenze, domiciliato in Firenze, alla Via degli Arazzieri n. 4; RESISTENTE ha pronunciato, mediante deposito telematico fuori udienza, ex art. 127-ter c.p.c., la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 29.3.2023 e ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, il per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di Controparte_1 merito:
- accogliere il presente ricorso in quanto fondato in fatto ed in diritto, con conseguente dichiarazione di illegittimità e/o riforma integrale del silenzio del , del provvedimento Controparte_1 della (provvedimento del 1.12.2021 Parte_2 Parte_2 prot. n. 89262 – cfr. DOC. C pp. 1-2) e del giudizio espresso dalla CMO di rigetto della domanda di indennizzo (verbale modello ML/V – N° SP121001752 IN DATA 03/11/2021 – cfr. DOC. C. pp. 3-5), resi in merito alla domanda per l'ottenimento dei benefici della L. n. 210/1992 presentata da e dichiarare il diritto di a ricevere i predetti benefici, fatto salvo Parte_1 Parte_1 ogni diritto risarcitorio derivante dall'accertato riconoscimento del nesso causale;
- in ogni caso, accertare il diritto di ad ottenere l'indennizzo aggiuntivo previsto Parte_1 dalla L. n. 210/1992 per i danneggiati da emotrasfusione per doppia patologia (indennizzo aggiuntivo ai sensi dell'art.
1.7 L. n. 238/1997, già introdotto all'art.
2.7 L. n. 210/1992 come sostituito dall'art.
7.1 D.L. n. 548/1996 conv. con modif. con L. n. 641/1996), nella misura che sarà ritenuta di giustizia e comunque non inferiore a quanto dovuto ai soggetti contagiati da HCV e HBV che abbiano riportato una lesione ascrivibile alla SETTIMA CATEGORIA della Tabella A, allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero della diversa maggiore o minor misura e/o somma e/o ascrizione tabellare che verrà accertata in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa di indennizzo, oltre accessori di legge maturati sui ratei scaduti e non pagati, con decorrenza dal centoventesimo giorno successivo alla data della domanda amministrativa non accolta;
- condannare il , in persona del Ministro pro tempore, a conferire e/o Controparte_1 comunque a corrispondere al ricorrente l'erogazione dell'indennizzo per doppia patologia previsto pagina 1 di 5 dalla L. n. 210/1992, nella misura che sarà ritenuta di giustizia e comunque non inferiore a quanto dovuto ai soggetti contagiati da HCV e HBV che abbiano riportato una lesione ascrivibile alla SETTIMA CATEGORIA della Tabella A, allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero della diversa maggiore o minor misura e/o somma e/o ascrizione tabellare che verrà accertata in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa di indennizzo, oltre accessori di legge maturati sui ratei scaduti e non pagati, con decorrenza dalla data del centoventesimo giorno successivo alla data della domanda amministrativa non accolta;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento. 2. Il convenuto si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo al Tribunale adito, di CP_1 dichiarare, in via preliminare, inammissibile la domanda di riconoscimento dell'indennizzo perché proposta oltre il termine di legge e/o, comunque, dichiararne la prescrizione decennale;
nel merito, ad ogni modo, di dichiarare inammissibile la domanda, attesa l'assenza di un pronunciamento del e/o, ad ogni modo, rigettarla. Spese vinte. Controparte_1
3. La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e la CTU medico-legale effettuata e, previo deposito telematico nel termine perentorio assegnato di note scritte contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., viene decisa oggi, 8 maggio 2025, come da sentenza depositata telematicamente fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c.
4. Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria espletata, valutato il complesso delle risultanze probatorie dei documenti in atti e delle indagini peritali effettuate, ritiene che il ricorso proposto sia infondato per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, non possa trovare accoglimento.
5. Parte ricorrente, a fondamento della domanda spiegata, ha dedotto quanto segue:
- è percettore di indennizzo ex L. n. 210/1992 in quanto contagiato da epatite C post Pt_1 trasfusionale, come risulta da verbale CMO (cfr. verbale CMO n. 694 del 20.12.1996, CMML Firenze, sub doc. B) e da relativa documentazione del (cfr. prospetto Ministero CP_1 dell'Economia attestante beneficio economico corrisposto a sub doc. B); Pt_1
- è affetto da anemia mediterranea e si deve sottoporre periodicamente a trasfusioni (v. doc. Pt_1
B e doc. C);
- tuttavia, è, altresì, affetto da doppia patologia, in quanto contagiato anche da epatite B, Pt_1 come pure accertato nel verbale della CMO anzidetto;
- ciononostante, ad oggi ha beneficiato dell'indennizzo di cui alla L. n. 210/92 soltanto per Pt_1 la patologia singola, epatite C, non anche per la doppia patologia dalla quale è affetto (epatite B, oltre che C);
- proponeva, quindi, domanda di indennizzo (doc. B) affinché gli venisse riconosciuto Pt_1 l'indennizzo aggiuntivo ai sensi dell'art. 1, comma 7 L. n. 238/1997 (già introdotto all'art. 2, comma 7 L. 210/1992, come sostituito dall'art. 7, comma 1 D.L. 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 dicembre 1996, n. 641);
- con provvedimento del 1.12.2021 prot. n. 89262, con annesso il verbale della C.M.O. di La Spezia modello ML/V n. SP121001752, la comunicava, alla luce appunto del Pt_2 Parte_2 verbale della C.M.O. di La Spezia, che risultava esistere il nesso di causa e che l'infermità era ascrivibile alla VII categoria tab. A allegata al D.P.R. n. 834/1981, ma che, tuttavia, la domanda veniva rigettata poiché non presentata nei termini di legge (doc. C);
- presentava, pertanto, ricorso gerarchico, notificato in data 7-11 dicembre 2021 Parte_1 (doc. A), ritenendo il giudizio della Commissione Medica Ospedaliera illegittimo e viziato solo ed esclusivamente nella parte attinente alla non tempestività della domanda;
- il non ha dato riscontro al ricorso gerarchico presentato e risultano decorsi i Controparte_1 termini di legge, cosicché agisce in giudizio ai sensi dell'art. 5, comma terzo l. n. Pt_1 210/1992. 6. Il convenuto ha resistito alla domanda eccependo che: dall'esame della documentazione in CP_1 atti, si evince che è beneficiario di indennizzo ex L. n. 210/1992 in quanto contagiato Parte_1 da epatite C post trasfusionale, come da processo verbale ML/V n. 694 del 20/12/1996 della CMO di Firenze, con ascrizione alla 7ˆ categoria della Tabella A allegata al D.P.R. 30.12.1981, n. 834; dall'anamnesi del suddetto processo verbale risulta, anche, una positività ai markers dell'epatite B;
ne pagina 2 di 5 consegue la piena legittimità del giudizio espresso in ordine alla non tempestività della domanda, atteso che l'odierno ricorrente già nell'anno 1996, aveva già piena conoscenza della sussistenza della suddetta positività ai markers dell'HBV e, dunque, avrebbe potuto attivarsi per il riconoscimento dell'indennizzo aggiuntivo che, invece, richiede soltanto nell'anno 2020; anche dando seguito all'orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamato da controparte, per cui all'indennizzo aggiuntivo non si applicano le decadenze di cui all'indennizzo principale, deve, comunque, dirsi ormai decorso il termine di prescrizione ordinario decennale, decorrente dalla conoscibilità del danno, già sussistente nel 1996; è dubbio che la patologia lamentata con l'istanza del 2020 sia nuova e diversa, in quanto ciò avrebbe potuto dirsi solo qualora l'epatopatia cronica HBV correlata, diagnosticata tale dalla CMO nel 2021, avesse prodotto esiti invalidanti distinti rispetto a quelli causati dall'epatite cronica HCV correlata, diagnosticata tale dalla CMO nel 1996, elemento su cui si fonda il concetto di indennizzo per doppia patologia, previsto dalla L. n. 210/1992, atteso che, accertata la positività ai markers dell'epatite B già nel gennaio del 1995, come da sierologia anamnesticamente riportata nel verbale della CMO di Firenze del 20/12/1996, nulla è dato sapere circa il decorso delle due infezioni negli anni successivi, se non che l'epatite C risulta essere stata “trattata”; va disatteso l'assunto di parte ricorrente in ordine alla presunta impossibilità per il di mettere in discussione il CP_1 giudizio espresso dalla Commissione Medica Ospedaliera;
allo stato attuale, quantomeno fino agli accertamenti prodotti alla CMO alla visita collegiale del 03/11/2021, per quanto attiene alla valutazione del danno epatico, questo deve ritenersi di gran lunga inferiore rispetto alla 7^ categoria di cui al giudizio sull'ascrivibilità tabellare della suddetta CMO;
al richiamato beneficio di cui all'art. 2, comma 7 L. n. 210/1992 deve riconoscersi natura assistenziale con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 44 D.L. 30 settembre2003, n. 269 in forza del quale “L'azione giudiziaria relativa al pagamento degli accessori del credito in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, di cui all'art. 442 c.p.c., comma 1, può essere proposta solo dopo che siano decorsi 120 giorni da quello in cui l'attore ne abbia richiesto il pagamento alla sede tenuta all'adempimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente i dati anagrafici, residenza e il codice fiscale del creditore, nonché i dati necessari per l'identificazione del credito”.
7. Parte ricorrente ha contestato la fondatezza delle eccezioni e deduzioni avversarie (v. verbale di udienza del 15.12.2023 e note del 27.5.2024).
8. Tutto ciò premesso, deve considerarsi, in diritto, che, come affermato ripetutamente dalla Corte di
Cassazione, “In tema di danni irreversibili da emotrasfusioni, l'indennizzo aggiuntivo di cui all'art. 7 della l. n. 210 del 1992, si configura quale prestazione accessoria ed autonoma rispetto a quella prevista dall'art. 1 della medesima legge, che ne costituisce mero presupposto, necessitando di un ulteriore elemento costitutivo qual è la derivazione eziologica dalla trasfusione di una seconda malattia con distinto esito invalidante, nonché di apposita domanda amministrativa.” (Cass. n. 19704/2018). 9. Disposta, quindi, CTU medico-legale sulla persona del ricorrente, al CTU incaricato, dott.
[...]
è stato posto il seguente quesito: “Il CTU, esaminati gli atti e documenti di causa, Per_1 sottoposto a visita il ricorrente e compiuto ogni accertamento ritenuto necessario, ivi compresa, previa autorizzazione del Tribunale, la consultazione di specialisti di sua fiducia, accerti, ai fini dell'eventuale spettanza dell'indennizzo aggiuntivo ex art. 1, comma 7 l. n. 238/1997, se la doppia infezione (HBV e HCV) post trasfusionale contratta dal ricorrente abbia o meno dato luogo a due distinte malattie con distinti esiti invalidanti; in caso di risposta affermativa, determini, altresì, il CTU la data a decorrere dalla quale fosse conoscibile dal ricorrente il fatto di essere affetto da doppia patologia, nonché l'ascrivibilità tabellare delle lesioni accertate, con indicazione della relativa categoria tabellare.”. 10. All'esito delle indagini peritali effettuate, l'ausiliario è pervenuto alle conclusioni che di seguito si trascrivono, motivatamente confermate anche a seguito delle osservazioni formulate dal CT di parte ricorrente: “Esaminati gli atti e i documenti di causa, sottoposto a visita il ricorrente, non accertandosi la necessità di accertamenti, si ritiene che la doppia infezione (HBV e HCV) post trasfusionale contratta dal ricorrente non abbia dato luogo a due distinte malattie con distinti esiti invalidanti.”.
pagina 3 di 5 11. In particolare, il CTU ha accertato che: “… La CMO di La Spezia il 3/11/2021 riteneva inoltre come le due infezioni fossero sinergiche nel determinare il danno epatico, piuttosto che antagoniste: si tratta di una considerazione scientifica da accettare sia per le basi della stessa, sia perché non messa in discussione neanche dal CTP di parte ricorrente come dichiarato nel corso della discussione del caso peritale. Inoltre l'infezione da HCV risulta eradicata con la terapia effettuata e come dimostrano i recenti marker, pur non avendo a disposizione indici di replicazione virale. L'infezione da HCV ha agito a livello epatico con danno permanente determinando la patologia accertata e valutata dalla CMO di Firenze il 20/12/1996 senza ulteriori rivalutazioni sino alla eradicazione virale. …. Allo stato attuale siamo di fronte a pregresse infezioni da HCV e HBV, già in atto perlomeno dall'anno precedente il 1995, che hanno agito sinergicamente nel produrre il danno allo stesso organo, quindi con inscindibilità di quanto possa derivare dall'una e dall'altra. La condizione clinico-strumentale e funzionale epatica è da ritenere attualmente stabilizzata specie dopo la non recente eradicazione del virus epatite C, mentre per il B non si ha alcuna valida dimostrazione che sia in atto una infezione latente (negativi gli antigeni e positivi gli anticorpi e assenza di altri esami dimostrativi) e soprattutto che siano comparse e siano in atto complicanze non conseguenti ad altre patologie, peraltro con riferita ripresa dell'assunzione di Rituximab, dato che porta a considerare come la crioglobulinemia e la polineuropatia – se in atto – non siano importanti e controindicanti la terapia per l'artrite psoriasica. Infine si deve rilevare come la crioglobulinemia sia associata alla epatite C, che è quella non oggetto dell'attuale ricorso, oltre che a molteplici patologie come quelle autoimmuni, oltre che essere di natura idiopatica, cioè da causa non nota. La condizione in atto correlabile alla doppia infezione, per la sua entità come emerso dai documenti resi disponibili, è da valutarsi secondo le tabelle cui al D.P.R. 834/1981 per analogia alle voci tabellari cui alla ottava e alla settima categoria, rispettivamente: voce 22) Colecistite cronica o esiti di colecistectomia con persistente disepatismo, voce 25) Colecistite cronica con disfunzione epatica persistente. La settima categoria è adeguata alla condizione complessiva correlabile alla infezione da virus epatite C e B già in atto il 16/1/1995, come documentano i marker in detta data, non potendosi scindere quanto derivi da una e quanto dall'altra essendo l'azione sinergica e non accertandosi alcun peggioramento che possa portare a un superiore inquadramento tabellare.”.
12. A fronte delle osservazioni del CT di parte ricorrente, il CTU ha così analiticamente e compiutamente replicato: “La valutazione del caso peritale non può fare riferimento alle possibilità evolutive e prognostiche riportate nella prima parte delle osservazioni, anche se riferite alla visita della CMO, ma deve riferirsi allo stato attuale; inoltre le due forme virali hanno azione sinergica come riportato anche nel verbale della commissione: Dal punto di vista patogenetico, i due virus sembrano avere un'azione sinergica piuttosto che antagonista. L'eradicazione del virus non significa che il danno epatico già prodottosi scompaia; l'assenza del virus nell'organismo è un fattore prognostico favorevole ai fini del controllo della epatopatia e del sovvertimento parenchimale epatico, che può anche parzialmente migliorare venendo a cessare lo stimolo sclerogeno che nel nostro caso ha agito per più di venti anni. Asserire che quanto è stato accertato dopo l'eradicazione di HCV sia conseguenza della infezione HBV lascia invero perplessi per vari motivi: le due infezioni sono sinergiche nel provocare il danno epatico ed erano già state accertate in atto sin da prima del 16/1/1995 e chiaramente anche prima della eradicazione di HCV nel 2016, dopo ventuno anni almeno di doppia infezione virale epatica; i marker per HBV del 16/1/1995 non dimostrano una infezione in atto, ma un pregresso contagio con produzione della risposta anticorpale e assenza degli antigeni: questo significa che il virus non si replica, ma inserendosi il corredo genomico (DNA) di HBV negli epatociti (cellule funzionali epatiche), può riattivarsi in alcune condizioni particolari come le terapie immunosoppressive. Nel nostro caso non è stata prodotta la ricerca di HBV-DNA per verificare se si stia replicando, ma questo evento è estremamente raro in soggetti con HBsAg negativo e Anti-HBs positivo (come nello Scialpi); il danno accertato era stato valutato ascrivibile alla settima categoria;
il quadro attuale, fra cui il fibroscan, mostra un miglioramento, ma non la scomparsa della sclerosi epatica e i dati ecografici e RM non possono compararsi fra loro per dimostrare un aggravamento sia perché la valutazione deve farsi nel complesso, sia perché il contagio HBV non è avvenuto recentemente, ma almeno sin dal 1994 (per i tempi di comparsa degli anticorpi presenti nel Gennaio 1995 con assenza di antigeni virali nell'organismo), sia perché si tratta (le ecografie) di
pagina 4 di 5 esami operatore-dipendenti e quindi soggettivi nella interpretazione e descrizione dei dati e di un esame (RM) in alcun modo comparabile con l'ecografia data la metodica;
il danno ora è al massimo ascrivibile alla settima categoria e si è data spiegazione delle modalità di valutazione nel testo peritale;
non è documentato peggioramento della condizione epatica che consegue a due infezioni virali sinergiche nella loro azione e già accertate agli esami di laboratorio del Gennaio 1996: del resto non è stata prodotta alcuna valida prova che sia in atto replicazione virale e alla visita del 6/9/2024 (documento J prodotto dalla parte ricorrente dopo l'udienza) si riporta come non sussistano controindicazioni assolute alla terapia con Rituximab, dato che fa ritenere al momento assente la replicazione virale e la progressione di malattia epatica.”.
13. Le conclusioni così raggiunte dal CTU vanno, quindi, condivise e poste a base della presente pronuncia, essendo fondate sui dati obiettivi emersi nel corso dell'indagine peritale, valutati alla stregua di esatti criteri di scienza medico-legale correttamente applicati alla fattispecie;
esse sono, inoltre, sostenute da una motivazione dettagliata, esauriente e priva di vizi logici.
14. Al riguardo, si rammenta, per completezza, che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, “In materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell'assicurato, il difetto di motivazione, denunciabile in cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale traducendosi, quindi, in un'inammissibile critica del convincimento del giudice.” (fra le molte, Cass. n. 9988/2009; n. 34395/2023).
15. La domanda deve, dunque, essere respinta per l'accertata insussistenza nella fattispecie concreta dell'indefettibile elemento costitutivo consistente nella derivazione eziologica dalla trasfusione di una seconda malattia con distinto esito invalidante.
16. In applicazione del principio di diritto della ragione più liquida, è assorbita ogni ulteriore questione controversa fra le parti.
17. La natura della controversia e l'indubbia complessità delle questioni interpretative dalla stessa poste giustificano la compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c.
18. Per le medesime ragioni, le spese di CTU medico-legale, liquidate come da separato decreto, devono gravare in via definitiva su ciascuna parte nella misura della metà.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta
o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- respinge il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite;
- pone le spese di CTU medico-legale, liquidate come da separato decreto, in via definitiva a carico di ciascuna parte nella misura della metà.
Firenze, 8 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Carlotta Consani
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, in data 8 maggio 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 1029 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, pendente TRA rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Marcello Stanca e Giacomo Parte_1 Bizzarri con elezione di domicilio digitale presso la PEC del sunnominato procuratore come da procura ex art. 83 c.p.c. allegata alla busta di deposito del Email_1 ricorso;
RICORRENTE E
(C.F. ), in persona del pro tempore, rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 difeso ex lege dalla Avvocatura dello Stato di Firenze, domiciliato in Firenze, alla Via degli Arazzieri n. 4; RESISTENTE ha pronunciato, mediante deposito telematico fuori udienza, ex art. 127-ter c.p.c., la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 29.3.2023 e ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, il per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di Controparte_1 merito:
- accogliere il presente ricorso in quanto fondato in fatto ed in diritto, con conseguente dichiarazione di illegittimità e/o riforma integrale del silenzio del , del provvedimento Controparte_1 della (provvedimento del 1.12.2021 Parte_2 Parte_2 prot. n. 89262 – cfr. DOC. C pp. 1-2) e del giudizio espresso dalla CMO di rigetto della domanda di indennizzo (verbale modello ML/V – N° SP121001752 IN DATA 03/11/2021 – cfr. DOC. C. pp. 3-5), resi in merito alla domanda per l'ottenimento dei benefici della L. n. 210/1992 presentata da e dichiarare il diritto di a ricevere i predetti benefici, fatto salvo Parte_1 Parte_1 ogni diritto risarcitorio derivante dall'accertato riconoscimento del nesso causale;
- in ogni caso, accertare il diritto di ad ottenere l'indennizzo aggiuntivo previsto Parte_1 dalla L. n. 210/1992 per i danneggiati da emotrasfusione per doppia patologia (indennizzo aggiuntivo ai sensi dell'art.
1.7 L. n. 238/1997, già introdotto all'art.
2.7 L. n. 210/1992 come sostituito dall'art.
7.1 D.L. n. 548/1996 conv. con modif. con L. n. 641/1996), nella misura che sarà ritenuta di giustizia e comunque non inferiore a quanto dovuto ai soggetti contagiati da HCV e HBV che abbiano riportato una lesione ascrivibile alla SETTIMA CATEGORIA della Tabella A, allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero della diversa maggiore o minor misura e/o somma e/o ascrizione tabellare che verrà accertata in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa di indennizzo, oltre accessori di legge maturati sui ratei scaduti e non pagati, con decorrenza dal centoventesimo giorno successivo alla data della domanda amministrativa non accolta;
- condannare il , in persona del Ministro pro tempore, a conferire e/o Controparte_1 comunque a corrispondere al ricorrente l'erogazione dell'indennizzo per doppia patologia previsto pagina 1 di 5 dalla L. n. 210/1992, nella misura che sarà ritenuta di giustizia e comunque non inferiore a quanto dovuto ai soggetti contagiati da HCV e HBV che abbiano riportato una lesione ascrivibile alla SETTIMA CATEGORIA della Tabella A, allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero della diversa maggiore o minor misura e/o somma e/o ascrizione tabellare che verrà accertata in corso di causa e/o che sarà ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa di indennizzo, oltre accessori di legge maturati sui ratei scaduti e non pagati, con decorrenza dalla data del centoventesimo giorno successivo alla data della domanda amministrativa non accolta;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento. 2. Il convenuto si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo al Tribunale adito, di CP_1 dichiarare, in via preliminare, inammissibile la domanda di riconoscimento dell'indennizzo perché proposta oltre il termine di legge e/o, comunque, dichiararne la prescrizione decennale;
nel merito, ad ogni modo, di dichiarare inammissibile la domanda, attesa l'assenza di un pronunciamento del e/o, ad ogni modo, rigettarla. Spese vinte. Controparte_1
3. La causa è stata istruita con i documenti prodotti dalle parti e la CTU medico-legale effettuata e, previo deposito telematico nel termine perentorio assegnato di note scritte contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., viene decisa oggi, 8 maggio 2025, come da sentenza depositata telematicamente fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c.
4. Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria espletata, valutato il complesso delle risultanze probatorie dei documenti in atti e delle indagini peritali effettuate, ritiene che il ricorso proposto sia infondato per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, non possa trovare accoglimento.
5. Parte ricorrente, a fondamento della domanda spiegata, ha dedotto quanto segue:
- è percettore di indennizzo ex L. n. 210/1992 in quanto contagiato da epatite C post Pt_1 trasfusionale, come risulta da verbale CMO (cfr. verbale CMO n. 694 del 20.12.1996, CMML Firenze, sub doc. B) e da relativa documentazione del (cfr. prospetto Ministero CP_1 dell'Economia attestante beneficio economico corrisposto a sub doc. B); Pt_1
- è affetto da anemia mediterranea e si deve sottoporre periodicamente a trasfusioni (v. doc. Pt_1
B e doc. C);
- tuttavia, è, altresì, affetto da doppia patologia, in quanto contagiato anche da epatite B, Pt_1 come pure accertato nel verbale della CMO anzidetto;
- ciononostante, ad oggi ha beneficiato dell'indennizzo di cui alla L. n. 210/92 soltanto per Pt_1 la patologia singola, epatite C, non anche per la doppia patologia dalla quale è affetto (epatite B, oltre che C);
- proponeva, quindi, domanda di indennizzo (doc. B) affinché gli venisse riconosciuto Pt_1 l'indennizzo aggiuntivo ai sensi dell'art. 1, comma 7 L. n. 238/1997 (già introdotto all'art. 2, comma 7 L. 210/1992, come sostituito dall'art. 7, comma 1 D.L. 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 dicembre 1996, n. 641);
- con provvedimento del 1.12.2021 prot. n. 89262, con annesso il verbale della C.M.O. di La Spezia modello ML/V n. SP121001752, la comunicava, alla luce appunto del Pt_2 Parte_2 verbale della C.M.O. di La Spezia, che risultava esistere il nesso di causa e che l'infermità era ascrivibile alla VII categoria tab. A allegata al D.P.R. n. 834/1981, ma che, tuttavia, la domanda veniva rigettata poiché non presentata nei termini di legge (doc. C);
- presentava, pertanto, ricorso gerarchico, notificato in data 7-11 dicembre 2021 Parte_1 (doc. A), ritenendo il giudizio della Commissione Medica Ospedaliera illegittimo e viziato solo ed esclusivamente nella parte attinente alla non tempestività della domanda;
- il non ha dato riscontro al ricorso gerarchico presentato e risultano decorsi i Controparte_1 termini di legge, cosicché agisce in giudizio ai sensi dell'art. 5, comma terzo l. n. Pt_1 210/1992. 6. Il convenuto ha resistito alla domanda eccependo che: dall'esame della documentazione in CP_1 atti, si evince che è beneficiario di indennizzo ex L. n. 210/1992 in quanto contagiato Parte_1 da epatite C post trasfusionale, come da processo verbale ML/V n. 694 del 20/12/1996 della CMO di Firenze, con ascrizione alla 7ˆ categoria della Tabella A allegata al D.P.R. 30.12.1981, n. 834; dall'anamnesi del suddetto processo verbale risulta, anche, una positività ai markers dell'epatite B;
ne pagina 2 di 5 consegue la piena legittimità del giudizio espresso in ordine alla non tempestività della domanda, atteso che l'odierno ricorrente già nell'anno 1996, aveva già piena conoscenza della sussistenza della suddetta positività ai markers dell'HBV e, dunque, avrebbe potuto attivarsi per il riconoscimento dell'indennizzo aggiuntivo che, invece, richiede soltanto nell'anno 2020; anche dando seguito all'orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamato da controparte, per cui all'indennizzo aggiuntivo non si applicano le decadenze di cui all'indennizzo principale, deve, comunque, dirsi ormai decorso il termine di prescrizione ordinario decennale, decorrente dalla conoscibilità del danno, già sussistente nel 1996; è dubbio che la patologia lamentata con l'istanza del 2020 sia nuova e diversa, in quanto ciò avrebbe potuto dirsi solo qualora l'epatopatia cronica HBV correlata, diagnosticata tale dalla CMO nel 2021, avesse prodotto esiti invalidanti distinti rispetto a quelli causati dall'epatite cronica HCV correlata, diagnosticata tale dalla CMO nel 1996, elemento su cui si fonda il concetto di indennizzo per doppia patologia, previsto dalla L. n. 210/1992, atteso che, accertata la positività ai markers dell'epatite B già nel gennaio del 1995, come da sierologia anamnesticamente riportata nel verbale della CMO di Firenze del 20/12/1996, nulla è dato sapere circa il decorso delle due infezioni negli anni successivi, se non che l'epatite C risulta essere stata “trattata”; va disatteso l'assunto di parte ricorrente in ordine alla presunta impossibilità per il di mettere in discussione il CP_1 giudizio espresso dalla Commissione Medica Ospedaliera;
allo stato attuale, quantomeno fino agli accertamenti prodotti alla CMO alla visita collegiale del 03/11/2021, per quanto attiene alla valutazione del danno epatico, questo deve ritenersi di gran lunga inferiore rispetto alla 7^ categoria di cui al giudizio sull'ascrivibilità tabellare della suddetta CMO;
al richiamato beneficio di cui all'art. 2, comma 7 L. n. 210/1992 deve riconoscersi natura assistenziale con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 44 D.L. 30 settembre2003, n. 269 in forza del quale “L'azione giudiziaria relativa al pagamento degli accessori del credito in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, di cui all'art. 442 c.p.c., comma 1, può essere proposta solo dopo che siano decorsi 120 giorni da quello in cui l'attore ne abbia richiesto il pagamento alla sede tenuta all'adempimento a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente i dati anagrafici, residenza e il codice fiscale del creditore, nonché i dati necessari per l'identificazione del credito”.
7. Parte ricorrente ha contestato la fondatezza delle eccezioni e deduzioni avversarie (v. verbale di udienza del 15.12.2023 e note del 27.5.2024).
8. Tutto ciò premesso, deve considerarsi, in diritto, che, come affermato ripetutamente dalla Corte di
Cassazione, “In tema di danni irreversibili da emotrasfusioni, l'indennizzo aggiuntivo di cui all'art. 7 della l. n. 210 del 1992, si configura quale prestazione accessoria ed autonoma rispetto a quella prevista dall'art. 1 della medesima legge, che ne costituisce mero presupposto, necessitando di un ulteriore elemento costitutivo qual è la derivazione eziologica dalla trasfusione di una seconda malattia con distinto esito invalidante, nonché di apposita domanda amministrativa.” (Cass. n. 19704/2018). 9. Disposta, quindi, CTU medico-legale sulla persona del ricorrente, al CTU incaricato, dott.
[...]
è stato posto il seguente quesito: “Il CTU, esaminati gli atti e documenti di causa, Per_1 sottoposto a visita il ricorrente e compiuto ogni accertamento ritenuto necessario, ivi compresa, previa autorizzazione del Tribunale, la consultazione di specialisti di sua fiducia, accerti, ai fini dell'eventuale spettanza dell'indennizzo aggiuntivo ex art. 1, comma 7 l. n. 238/1997, se la doppia infezione (HBV e HCV) post trasfusionale contratta dal ricorrente abbia o meno dato luogo a due distinte malattie con distinti esiti invalidanti; in caso di risposta affermativa, determini, altresì, il CTU la data a decorrere dalla quale fosse conoscibile dal ricorrente il fatto di essere affetto da doppia patologia, nonché l'ascrivibilità tabellare delle lesioni accertate, con indicazione della relativa categoria tabellare.”. 10. All'esito delle indagini peritali effettuate, l'ausiliario è pervenuto alle conclusioni che di seguito si trascrivono, motivatamente confermate anche a seguito delle osservazioni formulate dal CT di parte ricorrente: “Esaminati gli atti e i documenti di causa, sottoposto a visita il ricorrente, non accertandosi la necessità di accertamenti, si ritiene che la doppia infezione (HBV e HCV) post trasfusionale contratta dal ricorrente non abbia dato luogo a due distinte malattie con distinti esiti invalidanti.”.
pagina 3 di 5 11. In particolare, il CTU ha accertato che: “… La CMO di La Spezia il 3/11/2021 riteneva inoltre come le due infezioni fossero sinergiche nel determinare il danno epatico, piuttosto che antagoniste: si tratta di una considerazione scientifica da accettare sia per le basi della stessa, sia perché non messa in discussione neanche dal CTP di parte ricorrente come dichiarato nel corso della discussione del caso peritale. Inoltre l'infezione da HCV risulta eradicata con la terapia effettuata e come dimostrano i recenti marker, pur non avendo a disposizione indici di replicazione virale. L'infezione da HCV ha agito a livello epatico con danno permanente determinando la patologia accertata e valutata dalla CMO di Firenze il 20/12/1996 senza ulteriori rivalutazioni sino alla eradicazione virale. …. Allo stato attuale siamo di fronte a pregresse infezioni da HCV e HBV, già in atto perlomeno dall'anno precedente il 1995, che hanno agito sinergicamente nel produrre il danno allo stesso organo, quindi con inscindibilità di quanto possa derivare dall'una e dall'altra. La condizione clinico-strumentale e funzionale epatica è da ritenere attualmente stabilizzata specie dopo la non recente eradicazione del virus epatite C, mentre per il B non si ha alcuna valida dimostrazione che sia in atto una infezione latente (negativi gli antigeni e positivi gli anticorpi e assenza di altri esami dimostrativi) e soprattutto che siano comparse e siano in atto complicanze non conseguenti ad altre patologie, peraltro con riferita ripresa dell'assunzione di Rituximab, dato che porta a considerare come la crioglobulinemia e la polineuropatia – se in atto – non siano importanti e controindicanti la terapia per l'artrite psoriasica. Infine si deve rilevare come la crioglobulinemia sia associata alla epatite C, che è quella non oggetto dell'attuale ricorso, oltre che a molteplici patologie come quelle autoimmuni, oltre che essere di natura idiopatica, cioè da causa non nota. La condizione in atto correlabile alla doppia infezione, per la sua entità come emerso dai documenti resi disponibili, è da valutarsi secondo le tabelle cui al D.P.R. 834/1981 per analogia alle voci tabellari cui alla ottava e alla settima categoria, rispettivamente: voce 22) Colecistite cronica o esiti di colecistectomia con persistente disepatismo, voce 25) Colecistite cronica con disfunzione epatica persistente. La settima categoria è adeguata alla condizione complessiva correlabile alla infezione da virus epatite C e B già in atto il 16/1/1995, come documentano i marker in detta data, non potendosi scindere quanto derivi da una e quanto dall'altra essendo l'azione sinergica e non accertandosi alcun peggioramento che possa portare a un superiore inquadramento tabellare.”.
12. A fronte delle osservazioni del CT di parte ricorrente, il CTU ha così analiticamente e compiutamente replicato: “La valutazione del caso peritale non può fare riferimento alle possibilità evolutive e prognostiche riportate nella prima parte delle osservazioni, anche se riferite alla visita della CMO, ma deve riferirsi allo stato attuale; inoltre le due forme virali hanno azione sinergica come riportato anche nel verbale della commissione: Dal punto di vista patogenetico, i due virus sembrano avere un'azione sinergica piuttosto che antagonista. L'eradicazione del virus non significa che il danno epatico già prodottosi scompaia; l'assenza del virus nell'organismo è un fattore prognostico favorevole ai fini del controllo della epatopatia e del sovvertimento parenchimale epatico, che può anche parzialmente migliorare venendo a cessare lo stimolo sclerogeno che nel nostro caso ha agito per più di venti anni. Asserire che quanto è stato accertato dopo l'eradicazione di HCV sia conseguenza della infezione HBV lascia invero perplessi per vari motivi: le due infezioni sono sinergiche nel provocare il danno epatico ed erano già state accertate in atto sin da prima del 16/1/1995 e chiaramente anche prima della eradicazione di HCV nel 2016, dopo ventuno anni almeno di doppia infezione virale epatica; i marker per HBV del 16/1/1995 non dimostrano una infezione in atto, ma un pregresso contagio con produzione della risposta anticorpale e assenza degli antigeni: questo significa che il virus non si replica, ma inserendosi il corredo genomico (DNA) di HBV negli epatociti (cellule funzionali epatiche), può riattivarsi in alcune condizioni particolari come le terapie immunosoppressive. Nel nostro caso non è stata prodotta la ricerca di HBV-DNA per verificare se si stia replicando, ma questo evento è estremamente raro in soggetti con HBsAg negativo e Anti-HBs positivo (come nello Scialpi); il danno accertato era stato valutato ascrivibile alla settima categoria;
il quadro attuale, fra cui il fibroscan, mostra un miglioramento, ma non la scomparsa della sclerosi epatica e i dati ecografici e RM non possono compararsi fra loro per dimostrare un aggravamento sia perché la valutazione deve farsi nel complesso, sia perché il contagio HBV non è avvenuto recentemente, ma almeno sin dal 1994 (per i tempi di comparsa degli anticorpi presenti nel Gennaio 1995 con assenza di antigeni virali nell'organismo), sia perché si tratta (le ecografie) di
pagina 4 di 5 esami operatore-dipendenti e quindi soggettivi nella interpretazione e descrizione dei dati e di un esame (RM) in alcun modo comparabile con l'ecografia data la metodica;
il danno ora è al massimo ascrivibile alla settima categoria e si è data spiegazione delle modalità di valutazione nel testo peritale;
non è documentato peggioramento della condizione epatica che consegue a due infezioni virali sinergiche nella loro azione e già accertate agli esami di laboratorio del Gennaio 1996: del resto non è stata prodotta alcuna valida prova che sia in atto replicazione virale e alla visita del 6/9/2024 (documento J prodotto dalla parte ricorrente dopo l'udienza) si riporta come non sussistano controindicazioni assolute alla terapia con Rituximab, dato che fa ritenere al momento assente la replicazione virale e la progressione di malattia epatica.”.
13. Le conclusioni così raggiunte dal CTU vanno, quindi, condivise e poste a base della presente pronuncia, essendo fondate sui dati obiettivi emersi nel corso dell'indagine peritale, valutati alla stregua di esatti criteri di scienza medico-legale correttamente applicati alla fattispecie;
esse sono, inoltre, sostenute da una motivazione dettagliata, esauriente e priva di vizi logici.
14. Al riguardo, si rammenta, per completezza, che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, “In materia di prestazioni previdenziali derivanti da patologie relative allo stato di salute dell'assicurato, il difetto di motivazione, denunciabile in cassazione, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura anzidetta costituisce mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico formale traducendosi, quindi, in un'inammissibile critica del convincimento del giudice.” (fra le molte, Cass. n. 9988/2009; n. 34395/2023).
15. La domanda deve, dunque, essere respinta per l'accertata insussistenza nella fattispecie concreta dell'indefettibile elemento costitutivo consistente nella derivazione eziologica dalla trasfusione di una seconda malattia con distinto esito invalidante.
16. In applicazione del principio di diritto della ragione più liquida, è assorbita ogni ulteriore questione controversa fra le parti.
17. La natura della controversia e l'indubbia complessità delle questioni interpretative dalla stessa poste giustificano la compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c.
18. Per le medesime ragioni, le spese di CTU medico-legale, liquidate come da separato decreto, devono gravare in via definitiva su ciascuna parte nella misura della metà.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta
o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- respinge il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite;
- pone le spese di CTU medico-legale, liquidate come da separato decreto, in via definitiva a carico di ciascuna parte nella misura della metà.
Firenze, 8 maggio 2025 Il Giudice del Lavoro
Carlotta Consani
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