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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 414/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1317/2024 depositato il 05/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - AR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249001524112000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249001524112000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249001524112000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249001524112000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1320/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 03020249001524112000 notificata in data 29.2.2024 con specifico riferimento a n. 3 cartelle relative al mancato pagamento della tassa automobilistica.
Ha citato in giudizio l'Agente della RI Tributi e la Regione Calabria ed ha eccepito:
- la nullità dell'avviso per omessa notifica delle cartelle sottostanti;
- l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria;
Si sono costituiti l'Agenzia delle Entrate RI la Regione Calabria, contestando la fondatezza delle pretese avversarie
All'udienza dell'11.12.2025, la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso proposto dal ricorrente vengono sollevate diverse obiezioni riguardanti la richiesta di nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento, ovvero:
a) la mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte;
b) l'intervenuta prescrizione;
L'oggetto della controversia, pertanto, è la riscossione dell'imposta dovuta dal ricorrente, il quale ricorre alla
Corte di giustizia tributaria chiedendone l'annullamento poiché non preceduta dalla notifica degli atti presupposti e non idonei a permettere un adeguato esercizio del diritto di difesa in quanto privi degli elementi necessari per determinare la pretesa impositiva e risalire agli uffici competenti per l'accertamento e la riscossione.
Tale motivo di ricorso è fondato ed assorbente rispetto alle ulteriori questioni proposte. Nella risoluzione della questione sottoposta all'esame di codesta Corte, non è inutile prendere le mosse dai principi ormai sanciti dalla giurisprudenza della Suprema Corte ovvero che l'avviso di mora è nullo se prima non c'è stata la notifica della cartella di pagamento o di un altro atto impositivo, quale l'avviso di accertamento
(cfr. Cass.
8.2.2006 n. 2798; Cass. 30.7.2002 n. 11227).
Con tale orientamento si è inteso richiamare la correttezza delle forme, sottolineando un principio sicuramente condivisibile secondo cui l'amministrazione finanziaria non è libera di agire a suo piacimento ma deve rispettare le disposizioni procedimentali imposte dalla legge quale quella che prevede la preventiva notifica della cartella esattoriale.
La Suprema Corte ha quindi più volte affermato che la mancanza della preventiva notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di accertamento) comporta la nullità dell'avviso di mora.
Tale nullità derivata rappresenta un vizio proprio dell'avviso di mora e come tale deducibile nei confronti del concessionario emittente.
Il principio che si trae dalla lettura dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, pertanto, è nel senso che la mancanza nella cartella esattoriale di pagamento, notificata al contribuente, degli elementi previsti dalla norma – il tributo, il periodo d'imposta, l'imponibile, l'aliquota applicata ecc – comportando l'impossibilità di effettuare il controllo sulla pretesa tributaria genera la nullità della cartella stessa. Tale principio vale, a maggior ragione, anche per l'avviso di mora quando non è preceduto dalla notifica della cartella esattoriale.
La prova che la cartella esattoriale è stata emessa regolarmente ed è stata regolarmente notificata al contribuente grava sull'amministrazione finanziaria, in base ai principi generali in tema di onere della prova
(applicabili anche in materia tributaria).
La seconda questione attiene all'intervenuto decorso del termine di prescrizione.
La cartella esattoriale, infatti, una volta notificata al contribuente, non può essere efficace in eterno ma è soggetta anch'essa ad un termine di prescrizione o, meglio, di decadenza.
Più precisamente, se la cartella non è seguita dall'esecuzione forzata entro determinati termini, Agenzia
RI perde il diritto di riscuotere le somme intimate.
I termini variano a seconda del tributo/entrata oggetto della cartella.
Infatti, anche la Cassazione ha avuto modo di riconoscere che una cartella esattoriale, essendo un atto amministrativo, non può avere la stessa efficacia decennale di un atto giudiziario a prescindere dal tipo di tributo.
In altri termini i crediti fissati con sentenza si prescrivono in dieci anni ma quelli fissati con cartella possono avere prescrizione decennale solo se quest'ultima è prevista dalla legge (come nel caso dell'IRPEF).
Per il recupero delle tasse di circolazione di veicoli e natanti, la legge prevede un termine di prescrizione ed uno, successivo, di decadenza del diritto alla iscrizione a ruolo.
Il termine di prescrizione è previsto dall'art. 5 D.L. 30.12.1982 n. 953, secondo il quale l'azione dell'amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
La cartella esattoriale deve invece essere notificata al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. La cartella esattoriale, tuttavia, una volta notificata al contribuente, non può essere efficace in eterno ma è soggetta anch'essa ad un termine di prescrizione o, meglio, di decadenza che è anch'esso triennale.
La cartella di Agenzia RI funziona infatti come una sorta di precetto, nel quale viene indicata la somma da pagare insieme ad interessi e sanzioni accessorie.
Successivamente alla cartella, l'Agenzia potrebbe notificare un avviso di mora e procedere con la riscossione forzata attraverso pignoramenti e fermo amministrativo.
Se entro il termine di prescrizione del tributo, l'Agenzia non compie alcun atto nei confronti del contribuente, la cartella perde efficacia, il credito si estingue e non è più possibile pretenderne il pagamento.
Quanto ai termini di prescrizione, è ormai principio consolidato che i tributi erariali (IRPEF, IRAP ed IVA) si prescrivono nel termine di DIECI ANNI dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo, tempestivamente notificato al contribuente.
I crediti erariali, infatti, non possono considerarsi “prestazioni periodiche”, in quanto derivano anno per anno da una nuova ed autonoma valutazione riguardo alla sussistenza dei presupposti impositivi. In altre parole,
i singoli periodi di imposta e le relative obbligazioni sono tra loro autonomi e manca dunque la “causa debendi continuativa”, che caratterizza le prestazioni periodiche.
Vale, quindi, il termine ordinario di dieci anni, in mancanza di altra disposizione speciale.
I tribute locali, invece, (TARSU, TOSAP, Contributi bonifica, ICI, IMU) si prescrivono nel termine di CINQUE
ANNI dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente (articolo 2948 comma 4 del Codice civile).
I tributi locali, infatti, sono caratterizzati da una 'causa debendi' di tipo continuativo suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo in relazione alla quale l'utente e' tenuto ad una erogazione periodica, dipendente dal prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall'ente impositore, o dal beneficio dallo stesso concesso. In quanto, dunque, obbligazioni di durata o periodiche, esse sono soggette a prescrizione breve.
La tassa automobilistica, infine, una volta divenuto definite l'accertamento, è sottoposta al termine di prescrizione triennale.
Fatte queste preliminari premesse, di seguito, pertanto, verranno prese in considerazione in maniera analitica entrambe le obiezioni avanzate dal ricorrente.
L'obiezione inerente la mancata notifica della cartella è infondata, atteso che dalla documentazione prodotta da parte resistente risulta che:
1) la cartella n. 03020150010198452000 risulta notificata in data 15.12.2015 con consegna a familiare convivente;
2) la cartella n. 03020180004882942000 risulta notificata in data 8.10.2018 con consegna a mani del destinatario;
3) la cartella n. 03020200008381526000 risulta notificata in data 21.3.2022 con consegna a mani del destimatario.
Sul punto il ricorrente ha dedotto che: “ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 890/82, così come modificata a decorrere dal 01/03/2008, in caso di notifica della cartella esattoriale a familiare convivente, questa si perfeziona soltanto mediante ulteriore invio di raccomandata al diretto destinatario (C.A.N.). In mancanza di prova di tale ulteriore invio, la notifica deve intendersi come giuridicamente inesistente (Cass. Civ. n.
87/20; Cass. Civ. n. 18055/18; Cass. Civ. n. 19730/16; C.T.P. Campobasso n. 68/01/2016; C.T.P. Bari n.
557/04/15).
La deduzione non può essere accolta.
Al riguardo vanno richiamati i principi di diritto costantemente affermati dalla Suprema Corte di cassazione, circa la notifica diretta da parte dell'Ufficio finanziario dell'avviso di accertamento, secondo cui: “si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149
c.p.c.” (da ultimo, cfr. Cassazione, ordinanze nn. 9832, 8924, 8130, 5303, tutte del 2023).
Nello specifico, in caso di notifica postale diretta non va redatta alcuna relata di notifica, o annotazione specifica, sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico.
L'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata informativa dell'avvenuta notifica (“CAN”) al destinatario. Vengono, quindi, confermati i principi consolidati e ribadita la regola della piena validità della notifica postale diretta dell'atto “impo/esattivo” (cfr. anche Corte di Cassazione, ord. 23435/2022).
Parzialmente fondata è, invece, l'eccezione di prescrizione del tributo.
La cartella esattoriale, infatti, una volta notificata al contribuente, non può essere efficace in eterno ma è soggetta anch'essa ad un termine di prescrizione o, meglio, di decadenza.
Più precisamente, se la cartella non è seguita dall'esecuzione forzata entro determinati termini, UI perde il diritto di riscuotere le somme intimate.
I termini variano a seconda del tributo/entrata oggetto della cartella.
Infatti, anche la Cassazione ha avuto modo di riconoscere che una cartella esattoriale, essendo un atto amministrativo, non può avere la stessa efficacia decennale di un atto giudiziario a prescindere dal tipo di tributo.
In altri termini i crediti fissati con sentenza si prescrivono in dieci anni.
Quelli fissati con cartelle hanno un periodo di prescrizione uguale a quello previsto dalla legge per il tributo e nel caso del contributo di bonifica la prescrizione è quinquennale.
Tanto premesso, il credito tributario portato dalle cartelle sub 1) e 2) può ritenersi ormai coperto da prescrizione in quanto la notifica dell'avviso di intimazione è avvenuta solo in data 29.2.2024 e, quindi, oltre il termine triennale, anche tenendo in considerazioni le interruzioni Covid. Né risultano, per tale cartella validi atti interruttivi della pretesa creditoria.
Al riguardo è opportuno osservare che parte resistente ha prodotti due intimazioni per le quali, tuttavia, vi è solo la cartolina senza indicazione dell'atto nel quale dovrebbero essere inserite le cartelle sottese all'intimazione oggetto di odierna impugnazione.
Non è, invece, ancora decorso il termine triennale per la cartella sub 3), come detto notificata in data
21.3.2022.
%%%
Il ricorso va, quindi, parzialmente accolto nei termini di cui in motivazione con compensazione delle spese avuto riguardo al parziale accoglimento delle questioni proposte.
P.Q.M.
la Corte, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione impugnata con riferimento alle cartelle
03020150010198452000 e 03020180004882942000
Rigetta nel resto.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 10:10 in composizione monocratica:
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1317/2024 depositato il 05/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - RI - AR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249001524112000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249001524112000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249001524112000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249001524112000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1320/2025 depositato il
12/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 03020249001524112000 notificata in data 29.2.2024 con specifico riferimento a n. 3 cartelle relative al mancato pagamento della tassa automobilistica.
Ha citato in giudizio l'Agente della RI Tributi e la Regione Calabria ed ha eccepito:
- la nullità dell'avviso per omessa notifica delle cartelle sottostanti;
- l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria;
Si sono costituiti l'Agenzia delle Entrate RI la Regione Calabria, contestando la fondatezza delle pretese avversarie
All'udienza dell'11.12.2025, la causa è stata assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso proposto dal ricorrente vengono sollevate diverse obiezioni riguardanti la richiesta di nullità e/o illegittimità dell'intimazione di pagamento, ovvero:
a) la mancata notifica delle cartelle di pagamento presupposte;
b) l'intervenuta prescrizione;
L'oggetto della controversia, pertanto, è la riscossione dell'imposta dovuta dal ricorrente, il quale ricorre alla
Corte di giustizia tributaria chiedendone l'annullamento poiché non preceduta dalla notifica degli atti presupposti e non idonei a permettere un adeguato esercizio del diritto di difesa in quanto privi degli elementi necessari per determinare la pretesa impositiva e risalire agli uffici competenti per l'accertamento e la riscossione.
Tale motivo di ricorso è fondato ed assorbente rispetto alle ulteriori questioni proposte. Nella risoluzione della questione sottoposta all'esame di codesta Corte, non è inutile prendere le mosse dai principi ormai sanciti dalla giurisprudenza della Suprema Corte ovvero che l'avviso di mora è nullo se prima non c'è stata la notifica della cartella di pagamento o di un altro atto impositivo, quale l'avviso di accertamento
(cfr. Cass.
8.2.2006 n. 2798; Cass. 30.7.2002 n. 11227).
Con tale orientamento si è inteso richiamare la correttezza delle forme, sottolineando un principio sicuramente condivisibile secondo cui l'amministrazione finanziaria non è libera di agire a suo piacimento ma deve rispettare le disposizioni procedimentali imposte dalla legge quale quella che prevede la preventiva notifica della cartella esattoriale.
La Suprema Corte ha quindi più volte affermato che la mancanza della preventiva notifica della cartella di pagamento (o dell'avviso di accertamento) comporta la nullità dell'avviso di mora.
Tale nullità derivata rappresenta un vizio proprio dell'avviso di mora e come tale deducibile nei confronti del concessionario emittente.
Il principio che si trae dalla lettura dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973, pertanto, è nel senso che la mancanza nella cartella esattoriale di pagamento, notificata al contribuente, degli elementi previsti dalla norma – il tributo, il periodo d'imposta, l'imponibile, l'aliquota applicata ecc – comportando l'impossibilità di effettuare il controllo sulla pretesa tributaria genera la nullità della cartella stessa. Tale principio vale, a maggior ragione, anche per l'avviso di mora quando non è preceduto dalla notifica della cartella esattoriale.
La prova che la cartella esattoriale è stata emessa regolarmente ed è stata regolarmente notificata al contribuente grava sull'amministrazione finanziaria, in base ai principi generali in tema di onere della prova
(applicabili anche in materia tributaria).
La seconda questione attiene all'intervenuto decorso del termine di prescrizione.
La cartella esattoriale, infatti, una volta notificata al contribuente, non può essere efficace in eterno ma è soggetta anch'essa ad un termine di prescrizione o, meglio, di decadenza.
Più precisamente, se la cartella non è seguita dall'esecuzione forzata entro determinati termini, Agenzia
RI perde il diritto di riscuotere le somme intimate.
I termini variano a seconda del tributo/entrata oggetto della cartella.
Infatti, anche la Cassazione ha avuto modo di riconoscere che una cartella esattoriale, essendo un atto amministrativo, non può avere la stessa efficacia decennale di un atto giudiziario a prescindere dal tipo di tributo.
In altri termini i crediti fissati con sentenza si prescrivono in dieci anni ma quelli fissati con cartella possono avere prescrizione decennale solo se quest'ultima è prevista dalla legge (come nel caso dell'IRPEF).
Per il recupero delle tasse di circolazione di veicoli e natanti, la legge prevede un termine di prescrizione ed uno, successivo, di decadenza del diritto alla iscrizione a ruolo.
Il termine di prescrizione è previsto dall'art. 5 D.L. 30.12.1982 n. 953, secondo il quale l'azione dell'amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1 gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
La cartella esattoriale deve invece essere notificata al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. La cartella esattoriale, tuttavia, una volta notificata al contribuente, non può essere efficace in eterno ma è soggetta anch'essa ad un termine di prescrizione o, meglio, di decadenza che è anch'esso triennale.
La cartella di Agenzia RI funziona infatti come una sorta di precetto, nel quale viene indicata la somma da pagare insieme ad interessi e sanzioni accessorie.
Successivamente alla cartella, l'Agenzia potrebbe notificare un avviso di mora e procedere con la riscossione forzata attraverso pignoramenti e fermo amministrativo.
Se entro il termine di prescrizione del tributo, l'Agenzia non compie alcun atto nei confronti del contribuente, la cartella perde efficacia, il credito si estingue e non è più possibile pretenderne il pagamento.
Quanto ai termini di prescrizione, è ormai principio consolidato che i tributi erariali (IRPEF, IRAP ed IVA) si prescrivono nel termine di DIECI ANNI dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo, tempestivamente notificato al contribuente.
I crediti erariali, infatti, non possono considerarsi “prestazioni periodiche”, in quanto derivano anno per anno da una nuova ed autonoma valutazione riguardo alla sussistenza dei presupposti impositivi. In altre parole,
i singoli periodi di imposta e le relative obbligazioni sono tra loro autonomi e manca dunque la “causa debendi continuativa”, che caratterizza le prestazioni periodiche.
Vale, quindi, il termine ordinario di dieci anni, in mancanza di altra disposizione speciale.
I tribute locali, invece, (TARSU, TOSAP, Contributi bonifica, ICI, IMU) si prescrivono nel termine di CINQUE
ANNI dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo tempestivamente notificato al contribuente (articolo 2948 comma 4 del Codice civile).
I tributi locali, infatti, sono caratterizzati da una 'causa debendi' di tipo continuativo suscettibile di adempimento solo con decorso del tempo in relazione alla quale l'utente e' tenuto ad una erogazione periodica, dipendente dal prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall'ente impositore, o dal beneficio dallo stesso concesso. In quanto, dunque, obbligazioni di durata o periodiche, esse sono soggette a prescrizione breve.
La tassa automobilistica, infine, una volta divenuto definite l'accertamento, è sottoposta al termine di prescrizione triennale.
Fatte queste preliminari premesse, di seguito, pertanto, verranno prese in considerazione in maniera analitica entrambe le obiezioni avanzate dal ricorrente.
L'obiezione inerente la mancata notifica della cartella è infondata, atteso che dalla documentazione prodotta da parte resistente risulta che:
1) la cartella n. 03020150010198452000 risulta notificata in data 15.12.2015 con consegna a familiare convivente;
2) la cartella n. 03020180004882942000 risulta notificata in data 8.10.2018 con consegna a mani del destinatario;
3) la cartella n. 03020200008381526000 risulta notificata in data 21.3.2022 con consegna a mani del destimatario.
Sul punto il ricorrente ha dedotto che: “ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 890/82, così come modificata a decorrere dal 01/03/2008, in caso di notifica della cartella esattoriale a familiare convivente, questa si perfeziona soltanto mediante ulteriore invio di raccomandata al diretto destinatario (C.A.N.). In mancanza di prova di tale ulteriore invio, la notifica deve intendersi come giuridicamente inesistente (Cass. Civ. n.
87/20; Cass. Civ. n. 18055/18; Cass. Civ. n. 19730/16; C.T.P. Campobasso n. 68/01/2016; C.T.P. Bari n.
557/04/15).
La deduzione non può essere accolta.
Al riguardo vanno richiamati i principi di diritto costantemente affermati dalla Suprema Corte di cassazione, circa la notifica diretta da parte dell'Ufficio finanziario dell'avviso di accertamento, secondo cui: “si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149
c.p.c.” (da ultimo, cfr. Cassazione, ordinanze nn. 9832, 8924, 8130, 5303, tutte del 2023).
Nello specifico, in caso di notifica postale diretta non va redatta alcuna relata di notifica, o annotazione specifica, sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico.
L'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata informativa dell'avvenuta notifica (“CAN”) al destinatario. Vengono, quindi, confermati i principi consolidati e ribadita la regola della piena validità della notifica postale diretta dell'atto “impo/esattivo” (cfr. anche Corte di Cassazione, ord. 23435/2022).
Parzialmente fondata è, invece, l'eccezione di prescrizione del tributo.
La cartella esattoriale, infatti, una volta notificata al contribuente, non può essere efficace in eterno ma è soggetta anch'essa ad un termine di prescrizione o, meglio, di decadenza.
Più precisamente, se la cartella non è seguita dall'esecuzione forzata entro determinati termini, UI perde il diritto di riscuotere le somme intimate.
I termini variano a seconda del tributo/entrata oggetto della cartella.
Infatti, anche la Cassazione ha avuto modo di riconoscere che una cartella esattoriale, essendo un atto amministrativo, non può avere la stessa efficacia decennale di un atto giudiziario a prescindere dal tipo di tributo.
In altri termini i crediti fissati con sentenza si prescrivono in dieci anni.
Quelli fissati con cartelle hanno un periodo di prescrizione uguale a quello previsto dalla legge per il tributo e nel caso del contributo di bonifica la prescrizione è quinquennale.
Tanto premesso, il credito tributario portato dalle cartelle sub 1) e 2) può ritenersi ormai coperto da prescrizione in quanto la notifica dell'avviso di intimazione è avvenuta solo in data 29.2.2024 e, quindi, oltre il termine triennale, anche tenendo in considerazioni le interruzioni Covid. Né risultano, per tale cartella validi atti interruttivi della pretesa creditoria.
Al riguardo è opportuno osservare che parte resistente ha prodotti due intimazioni per le quali, tuttavia, vi è solo la cartolina senza indicazione dell'atto nel quale dovrebbero essere inserite le cartelle sottese all'intimazione oggetto di odierna impugnazione.
Non è, invece, ancora decorso il termine triennale per la cartella sub 3), come detto notificata in data
21.3.2022.
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Il ricorso va, quindi, parzialmente accolto nei termini di cui in motivazione con compensazione delle spese avuto riguardo al parziale accoglimento delle questioni proposte.
P.Q.M.
la Corte, in parziale accoglimento del ricorso, annulla l'intimazione impugnata con riferimento alle cartelle
03020150010198452000 e 03020180004882942000
Rigetta nel resto.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.