TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 15/07/2025, n. 2238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2238 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO.
Oggetto: Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico, Opposizione ha pronunciato la seguente D.I.1102/23 SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.5222/2023 del ruolo civile contenzioso,
promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo Tarantini Parte_1
mandato in atti.
Attore
Opponente
contro
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Ornati Raffaele Zurlo mandato in atti
Convenuta
Opposta
Nonché
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione per opposizione a decreto ingiuntivo del
13.07.2023 regolarmente notificato l'opponente conveniva in giudizio la per sentir per sentir accogliere nei suoi confronti le seguenti Controparte_1
conclusioni:1)
dichiarare illegittimo, nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto per i motivi indicati in narrativa;
Con vittoria di spese e competenze. 2
In particolare l'opponente eccepiva la carenza di legittimazione attiva della e la nullità ed erroneità del credito vantato. Controparte_1
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la Controparte_1
contestando tutto quanto eccepito ed impugnato dall' opponente
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione, con conseguente condanna dell' opponente alle spese di lite.
La causa veniva istruita con sola produzione documentale, precisate le conclusioni, previa assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali veniva fissata l'udienza del 07.07.2025 per la discussione e quindi trattenuta per la decisione ex art.281 sexies 3° co c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che la cessione di crediti è disciplinata dall'art.58 del
D.Lgs.385/1993 ( TUB Testo Unico Bancario) che definisce “la cartolarizzazione dei crediti” come la cessione dei crediti pecuniari, sia esistenti che futuri, da parte di una società ( società cedente) ad un'altra società ( società cessionaria) .
Quanto all'onere probatorio gravante sulla società cessionaria,( in ordine alla inclusione di uno specifico credito nell'ambito della cessione in blocco ex art.58 TUB) , nel corso degli anni, varie volte è intervenuta la Suprema Corte
chiarendo e, specificando sempre più dettagliatamente ,gli elementi ritenuti adeguati per assolvere al predetto onere probatorio, in particolare, quando il debitore ceduto contesti l'esistenza del credito in capo alla asserita cessionaria ( come avvento nel specie in esame).
In tale ipotesi - di contestazione dell'esistenza del credito, ( tra quelli oggetto di cartolarizzazione) - da ultimo la Corte di Cassazione con ordinanza n.3405/24 ha chiarito che il mero fatto della cessione del crediti in blocco non
è di per sé sufficiente ad attestare che proprio e anche il credito oggetto di causa sia compreso tra quelli che sono stati oggetto di cessione. 3
Nella specie che ci occupa, l pur producendo copiosa CP_1
documentazione la stessa non si ritiene sufficiente a documentare l'inclusione del credito in oggetto, in particolare nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione tra e (non risultando prodotti in giudizio i singoli Controparte_1 Controparte_2
contratti di ceduti nella predetta operazione cartolare di cessione dei crediti in blocco).
Alla luce degli ultimi arresti giurisprudenziali, su richiamati, infatti, la Società
Cessionaria che intenda agire affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria( in virtù di una operazione in blocco ex art.58 TUB) ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.
Peraltro viene in evidenza che anche il contratto denominato di “cessione
del credito” pure versato in atti dalla società opposta, a tutto volere concedere,
sembrerebbe una mera proposta di cessione del credito, inviata dalla cedente, su carta intestata alla cessionaria e sottoscritta irritualmente dal cessionario ( in altre termini in tal modo manca la prova dell'avvenuto effetto traslativo del c.d. contratto di cessione del credito)
Ne deriva che nella specie non solo che non vi è prova in atti dell'inclusione del credito in oggetto tra quelli oggetto di cessione ma soprattutto non vi è
prova che tra il cedente e la e la società opposta Controparte_2 CP_1
sia intervenuto un valido contratto di cessione del credito.
Alla luce di quanto sopra a questo giudicante non resta che revocare il decreto ingiuntivo posto a base della presente opposizione.
Quanto alle spese la fondatezza della opposizione giustifica la condanna alle spese della convenuta opposta. 4
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa così dispone:
1) Revoca il Decreto Ingiuntivo n.1102/2023 emesso dal Tribunale di Lecce il
23.05.2023
2) condanna la convenuta opposta al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente che si liquidano in complessivi €. 2.800,00= di cui
300,00= per spese oltre rimb. forf. ed accessori come per legge, con distrazione al procuratore costituito.
Lecce, 15.07.2025
Il G.O. Marilena Caroppo
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO.
Oggetto: Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico, Opposizione ha pronunciato la seguente D.I.1102/23 SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.5222/2023 del ruolo civile contenzioso,
promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv. Leonardo Tarantini Parte_1
mandato in atti.
Attore
Opponente
contro
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Ornati Raffaele Zurlo mandato in atti
Convenuta
Opposta
Nonché
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione per opposizione a decreto ingiuntivo del
13.07.2023 regolarmente notificato l'opponente conveniva in giudizio la per sentir per sentir accogliere nei suoi confronti le seguenti Controparte_1
conclusioni:1)
dichiarare illegittimo, nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto per i motivi indicati in narrativa;
Con vittoria di spese e competenze. 2
In particolare l'opponente eccepiva la carenza di legittimazione attiva della e la nullità ed erroneità del credito vantato. Controparte_1
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio la Controparte_1
contestando tutto quanto eccepito ed impugnato dall' opponente
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione, con conseguente condanna dell' opponente alle spese di lite.
La causa veniva istruita con sola produzione documentale, precisate le conclusioni, previa assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali veniva fissata l'udienza del 07.07.2025 per la discussione e quindi trattenuta per la decisione ex art.281 sexies 3° co c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che la cessione di crediti è disciplinata dall'art.58 del
D.Lgs.385/1993 ( TUB Testo Unico Bancario) che definisce “la cartolarizzazione dei crediti” come la cessione dei crediti pecuniari, sia esistenti che futuri, da parte di una società ( società cedente) ad un'altra società ( società cessionaria) .
Quanto all'onere probatorio gravante sulla società cessionaria,( in ordine alla inclusione di uno specifico credito nell'ambito della cessione in blocco ex art.58 TUB) , nel corso degli anni, varie volte è intervenuta la Suprema Corte
chiarendo e, specificando sempre più dettagliatamente ,gli elementi ritenuti adeguati per assolvere al predetto onere probatorio, in particolare, quando il debitore ceduto contesti l'esistenza del credito in capo alla asserita cessionaria ( come avvento nel specie in esame).
In tale ipotesi - di contestazione dell'esistenza del credito, ( tra quelli oggetto di cartolarizzazione) - da ultimo la Corte di Cassazione con ordinanza n.3405/24 ha chiarito che il mero fatto della cessione del crediti in blocco non
è di per sé sufficiente ad attestare che proprio e anche il credito oggetto di causa sia compreso tra quelli che sono stati oggetto di cessione. 3
Nella specie che ci occupa, l pur producendo copiosa CP_1
documentazione la stessa non si ritiene sufficiente a documentare l'inclusione del credito in oggetto, in particolare nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione tra e (non risultando prodotti in giudizio i singoli Controparte_1 Controparte_2
contratti di ceduti nella predetta operazione cartolare di cessione dei crediti in blocco).
Alla luce degli ultimi arresti giurisprudenziali, su richiamati, infatti, la Società
Cessionaria che intenda agire affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria( in virtù di una operazione in blocco ex art.58 TUB) ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa, fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale.
Peraltro viene in evidenza che anche il contratto denominato di “cessione
del credito” pure versato in atti dalla società opposta, a tutto volere concedere,
sembrerebbe una mera proposta di cessione del credito, inviata dalla cedente, su carta intestata alla cessionaria e sottoscritta irritualmente dal cessionario ( in altre termini in tal modo manca la prova dell'avvenuto effetto traslativo del c.d. contratto di cessione del credito)
Ne deriva che nella specie non solo che non vi è prova in atti dell'inclusione del credito in oggetto tra quelli oggetto di cessione ma soprattutto non vi è
prova che tra il cedente e la e la società opposta Controparte_2 CP_1
sia intervenuto un valido contratto di cessione del credito.
Alla luce di quanto sopra a questo giudicante non resta che revocare il decreto ingiuntivo posto a base della presente opposizione.
Quanto alle spese la fondatezza della opposizione giustifica la condanna alle spese della convenuta opposta. 4
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa così dispone:
1) Revoca il Decreto Ingiuntivo n.1102/2023 emesso dal Tribunale di Lecce il
23.05.2023
2) condanna la convenuta opposta al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente che si liquidano in complessivi €. 2.800,00= di cui
300,00= per spese oltre rimb. forf. ed accessori come per legge, con distrazione al procuratore costituito.
Lecce, 15.07.2025
Il G.O. Marilena Caroppo