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Sentenza 26 marzo 2024
Sentenza 26 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 26/03/2024, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 44/2024
TRIBUNALE DI BERGAMO Seconda Sezione civile, procedure concorsuali ed esecuzioni forzate ___________
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ___________ Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dr. Vincenzo Domenico Scibetta - Presidente dr. Bruno Conca - Giudice rel. dr. Luca Fuzio - Giudice
nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 44/2024 promosso da c.f. –p.i. con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Fiorano al Serio (BG), via Roma n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore dott.ssa c.f. Parte_2 [...]
, rappresentata e difesa dall'avvocato Tommaso C.F._1
Ghisalberti (c.f. )CodiceFiscale_2
RICORRENTE nei confronti di
(oggi Controparte_1 [...]
), c.f. -p.i. , Controparte_2 P.IVA_2 con sede legale in Bergamo, via Cucchi n. 3, in persona del liquidatore pro temporeattualmente signor c.f. , Controparte_3 CodiceFiscale_3 nato a [...] il [...]
RESISTENTE ha pronunciato la seguente SENTENZA oggetto: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. 1 ************ letto il ricorso proposto per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_4
;
[...] considerato che il debitore resistente non si è costituito, nonostante la regolarità della notificazione nei suoi confronti;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile dalla entità del credito dell'istante, dalla presenza di consistenti debiti nei confronti di erario e enti previdenziali, dalla presenza di rilevanti esposizioni debitorie che emergono dai bilanci in atti, senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte, stante la esegua entità dell'attivo circolante liquido, dall'infruttuosità dell'esecuzione intrapresa, dalla sussistenza di diverse procedure monitorie nell'ultimo periodo presso il Tribunale, dalla pluralità di procedimenti di esecuzione forzata in corso, dalla sostanziale inattività e messa in stato di liquidazione della società, dalla cancellazione dell'impresa dal Registro delle Imprese;
considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co.2 e 3 lett.c) CCII, poiché il debitore, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal Registro delle imprese, entro il circondario del tribunale adito;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII;
ritenuto di indicare come curatore l'avv. Controparte_5 iscritto all' e che ha sinora dimostrato, ai sensi Organizzazione_1 del comma 3 dell'art.358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;
P.Q.M.
Visto l'art. 49 CCII., Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
(oggi Controparte_1 [...]
), c.f. -p.i. , Controparte_2 P.IVA_2 con sede legale in Bergamo, via Cucchi n. 3, in persona del liquidatore pro
2 temporeattualmente signor c.f. , Controparte_3 CodiceFiscale_3 nato a [...] il [...]
Nomina Giudice Delegato il dott. Bruno Conca;
Nomina Curatore l'avv. Controparte_5
Ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
Stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale, il giorno 25.9.2024 ore 9:30; Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art.201 comma 2 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinques e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al Curatore
3 ed al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Bergamo, 20/03/2024
Il Giudice Estensore Il Presidente Dr. Bruno Conca Dr. Vincenzo Domenico Scibetta
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TRIBUNALE DI BERGAMO Seconda Sezione civile, procedure concorsuali ed esecuzioni forzate ___________
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ___________ Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dr. Vincenzo Domenico Scibetta - Presidente dr. Bruno Conca - Giudice rel. dr. Luca Fuzio - Giudice
nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 44/2024 promosso da c.f. –p.i. con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
Fiorano al Serio (BG), via Roma n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore dott.ssa c.f. Parte_2 [...]
, rappresentata e difesa dall'avvocato Tommaso C.F._1
Ghisalberti (c.f. )CodiceFiscale_2
RICORRENTE nei confronti di
(oggi Controparte_1 [...]
), c.f. -p.i. , Controparte_2 P.IVA_2 con sede legale in Bergamo, via Cucchi n. 3, in persona del liquidatore pro temporeattualmente signor c.f. , Controparte_3 CodiceFiscale_3 nato a [...] il [...]
RESISTENTE ha pronunciato la seguente SENTENZA oggetto: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. 1 ************ letto il ricorso proposto per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_4
;
[...] considerato che il debitore resistente non si è costituito, nonostante la regolarità della notificazione nei suoi confronti;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa il debitore, evincibile dalla entità del credito dell'istante, dalla presenza di consistenti debiti nei confronti di erario e enti previdenziali, dalla presenza di rilevanti esposizioni debitorie che emergono dai bilanci in atti, senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte, stante la esegua entità dell'attivo circolante liquido, dall'infruttuosità dell'esecuzione intrapresa, dalla sussistenza di diverse procedure monitorie nell'ultimo periodo presso il Tribunale, dalla pluralità di procedimenti di esecuzione forzata in corso, dalla sostanziale inattività e messa in stato di liquidazione della società, dalla cancellazione dell'impresa dal Registro delle Imprese;
considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co.2 e 3 lett.c) CCII, poiché il debitore, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal Registro delle imprese, entro il circondario del tribunale adito;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII;
ritenuto di indicare come curatore l'avv. Controparte_5 iscritto all' e che ha sinora dimostrato, ai sensi Organizzazione_1 del comma 3 dell'art.358 CCII, perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;
P.Q.M.
Visto l'art. 49 CCII., Dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
(oggi Controparte_1 [...]
), c.f. -p.i. , Controparte_2 P.IVA_2 con sede legale in Bergamo, via Cucchi n. 3, in persona del liquidatore pro
2 temporeattualmente signor c.f. , Controparte_3 CodiceFiscale_3 nato a [...] il [...]
Nomina Giudice Delegato il dott. Bruno Conca;
Nomina Curatore l'avv. Controparte_5
Ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;
Stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale, il giorno 25.9.2024 ore 9:30; Assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art.201 comma 2 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
Autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinques e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice civile: a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al Curatore
3 ed al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.
Bergamo, 20/03/2024
Il Giudice Estensore Il Presidente Dr. Bruno Conca Dr. Vincenzo Domenico Scibetta
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