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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/07/2025, n. 3359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3359 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del giorno 02/07/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 832/2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. DE FRANCISCI YLENIA ed Avv. OLIVERI GABRIELE EMILIO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. DI GLORIA MARCO) CP_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta il ricorso;
◊ condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell' delle spese di lite, che liquida in complessivi euro CP_1
3.246,00, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 25/01/2023, il ricorrente - premesso di essere stato assunto alle dipendenze della ditta individuale “ ” con diversi contratti di lavoro a tempo pieno e Controparte_2
determinato (dal 31/03/2012 al 31/12/2012; dal 19/03/2013 al 31/12/2013; dal 04/02/2014 al 31/12/2014;
dal febbraio 2015 al 31/12/2015; dal febbraio 2016 al 31/12/2016; dal 10/01/2017 al 31/07/2017), con qualifica di operaio agricolo e mansioni di raccoglitore – bracciante agricolo ed inquadramento al Livello 2D del CCNL
per gli operai agricoli e floro-vivaisti; premesso di avere eseguito la propria prestazione lavorativa presso diversi terreni agricoli siti in San Giuseppe Jato ed in Monreale e secondo le modalità tipiche del rapporto di lavoro subordinato;
premesso di avere sempre osservato, nell'espletamento delle proprie mansioni, un orario lavorativo articolato dal lunedì al sabato, dalle ore 7.00 alle ore 12.00/12.30 e dalle ore 13.00/13.30 alle ore
16.00; premesso di avere percepito dall' convenuto, nei periodi di inattività dovuta alla stagionalità CP_3
della prestazione lavorativa, negli anni oggetto di contestazione, l'indennità di disoccupazione agricola;
premesso di avere anche ricevuto dall' convenuto, nei periodi di inattività stagionale, il trattamento CP_3
speciale di disoccupazione che spetta ai lavoratori che abbiano prestato almeno 151 giornate come lavoratore dipendente, oppure risulti iscritto, nell'anno in cui si riferisce la prestazione, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per un numero di giornate lavorative compreso tra 101 e 150; - esponeva che, con i provvedimenti emessi in data 29/09/2022, per gli anni 2012 (Prot. n. 5500.29/09/2022.0659016), 2013 CP_1
(Prot. n. 5500.29/09/2022.0659017), 2014 (Prot. n. 5500.29/09/2022.0659018), 2015 (Prot. CP_1 CP_1
n. 5500.29/09/2022.0659020), 2016 (Prot. n. 5500.29/09/2022.0659021), 2017 (Prot. n. CP_1 CP_1 CP_1
5500.29/09/2022.0659022), e notificati in data 02/10/2022, l' convenuto aveva Controparte_4
modificato il suo estratto contributivo, stralciando i versamenti effettuati dal datore di lavoro in favore del medesimo, disconoscendo le relative giornate lavorate.
Rappresentata l'illegittimità dei provvedimenti di disconoscimento delle giornate lavorative per gli anni 2012,
2013, 3014, 2015, 2016 e 2017, il ricorrente concludeva chiedendo al Tribunale adito di volere: “… Accogliere
il presente ricorso e per l'effetto, dichiarare il diritto del ricorrente a essere reiscritto negli elenchi anagrafici
dei lavoratori agricoli per 153 giornate nell'anno 2012, per 155 giornate nell'anno 2013, per 154 giornate
nell'anno 2014, per 155 giornate nell'anno 2015, per 152 giornate nell'anno 2016, per 151 giornate nell'anno
CP_ 2017, e condannare l' alla reintegrazione entro i predetti limiti con ricostruzione dell'estratto
contributivo, ad ogni effetto di legge;
Dichiarare l'infondatezza delle pretese avanzate dall' e, CP_1
conseguentemente, revocare con qualsiasi provvedimento i disconoscimenti emessi dall' in data CP_1
29/09/2022, per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, e notificati a mezzo raccomandata ar al
ricorrente in data 02/10/2022, nonché ogni altro atto ad esso inerente, presupposto o consequenziale, sulla
base di tutte le considerazioni e difese svolte in ricorso, trattandosi di pretese infondate in fatto ed in diritto
…”.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 05/06/2023, l' Controparte_4
convenuto – eccepite preliminarmente l'improcedibilità del giudizio per assenza del ricorso amministrativo, nonché la decadenza ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 7/70 - deduceva nel merito l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva conseguentemente il rigetto.
Istruita la causa attraverso la documentazione prodotta e l'escussione dei testi indicati dalle parti, veniva fissata udienza di discussione e decisione e, sulla scorta delle conclusioni rassegnate mediante note scritte, la causa viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza.
Le eccezioni di improcedibilità e decadenza sollevate dall' convenuto non sono meritevoli Controparte_4
di accoglimento.
Giova sul punto osservare che il sistema delle impugnazioni amministrative avverso i provvedimenti di iscrizione/non iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli è stato modificato dal D. Lgs. n. 375/1993, che ha non solo attribuito a soggetti diversi la competenza a decidere sui ricorsi degli interessati, ma ha anche introdotto il diverso principio del silenzio-rigetto per le ipotesi di mancata adozione, nei termini fissati dalla legge, di un provvedimento da parte del soggetto competente.
Ed infatti, l'art. 11 del D. Lgs. n. 375/93 prevede che: “
1. Contro i provvedimenti adottati in materia di
accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e
piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta
giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni.
Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione
l'interessato e il dirigente della competente sede dello possono proporre, entro trenta giorni, ricorso Pt_2
alla commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente
tale termine il ricorso si intende respinto.
3. I ricorsi previsti dal comma 1 che siano stati prodotti in base alle
norme anteriori, in primo o in secondo grado, entro la data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, sono decisi, nel primo caso, in via definitiva dalla commissione provinciale per la manodopera
agricola e, nel secondo caso, dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro sentita la commissione regionale
per la manodopera agricola”.
La giurisprudenza di legittimità, al cui orientamento si aderisce, ha affermato che: "In caso di avvenuta
presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d. lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i
provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli,
ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria
stabilito dall'art. 22 d. l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione
del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza
di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente
autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta
evenienza" (Cass. n. 29070/2011).
Quindi, interpretando in combinato disposto le due previsioni legislative, il D.L. n. 7 del 1970, art. 22, nel riferimento da esso fatto ai provvedimenti definitivi, notificati o altrimenti conosciuti dall'interessato, va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti (di quegli stessi organi) che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso.
In conseguenza - tenuto conto che, ai sensi dell'art. 22 del D.L. 3.2.1970, n. 7, convertito nella Legge
11/03/1970, n. 83, “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui
derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel
termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”; tenuto conto della circostanza che il termine di 120 gg. per proporre ricorso in via giudiziaria decorre dall'esito del provvedimento amministrativo di rigetto del ricorso o, qualora tale provvedimento manchi o venga adottato oltre il termine fissato per legge (90 gg), dalla scadenza del termine per l'adozione del provvedimento - non può che prendersi atto della tempestività del ricorso, che, difatti, risulta depositato in data 25/01/2023.
Nel merito, ai fini della decisione, giova premettere che, in caso di disconoscimento delle giornate lavorative di un bracciante agricolo, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare di avere svolto effettivamente l'attività
lavorativa (anche nell'ipotesi di regolare iscrizione nei registri) e la sua natura onerosa.
In materia di riparto dell'onere della prova, con orientamento oramai consolidato, i Giudici di legittimità hanno anche affermato che: “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli adempie ad una funzione
di agevolazione probatoria, che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza CP_1
di un rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà, fondata sull'articolo 9 del decreto legislativo 11
agosto 1993 n. 375. Ne discende che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la
natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione di ogni con altro correlato diritto
di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (Cass. Sez. lav. 16 maggio 2018 n. 12001)….Nel confermare
tale orientamento questa Corte ha da ultimo puntualizzato che <
dall'iscrizione negli elenchi, che vale sul presupposto che non vi siano disconoscimenti, non può giustificare un'inversione dell'onere della prova a carico dell'ente previdenziale che istituzionalmente è preposto al
controllo della veridicità ed esattezza dei dati dichiarati dal datore di lavoro;
in questa ottica anzi la
cancellazione dell'iscrizione deve considerarsi atto meramente consequenziale al disconoscimento,
quest'ultimo essendo propriamente l'atto che comporta a carico dell'assicurato l'onere di provare l'esistenza,
la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto e per il giudice obbligo di
accertare l'esistenza e di inesistenza di tale rapporto senza più essere condizionato agli atti di iscrizione o di
cancellazione (Cass., sez. lav. 3 Febbraio 2023 numero 3556)” (Corte di Cassazione, Sezione lavoro, ordinanza n. 11787 del 2 maggio 2024).
Effettuata la superiore doverosa premessa, deve rilevarsi che dall'esame del verbale unico di accertamento e notificazione versato in atti si evincono i seguenti elementi di fatto: - l'azienda presso la quale il ricorrente rappresenta di avere lavorato come bracciante agricolo risulta iscritta, dal 10/11/1998, presso la CCIAA di
Palermo, con data inizio attività 15/06/1998 ed attività agricola esercitata con sede legale a San Cipirello,
contrada Gianvicario;
- l'avvenuta comunicazione, in data 12/05/2003, della cessazione dell'attività agricola e dell'avvio di attività di “agenzia funebre e commercio al minuto di articoli sacri” con sede legale a San
Cipirello, Via Mazzini n. 28; - la mancata iscrizione del titolare della ditta in questione alla gestione autonoma dei Coltivatori Diretti, nonché a quella degli Imprenditori Professionali (risultando, invece, egli iscritto, sin dall'anno 2000, alla gestione autonoma degli esercenti attività commerciale); - il mancato censimento presso l' a fronte della comunicazione della coltivazione di un terreno di 2 ettari in agro di Monreale, sia CP_5
dell'azienda, sia della particella dichiarata come coltivata;
- la sussistenza, per gli anni 2012/2017, di diverse discordanze tra le comunicazioni Unilav ed i modelli MA (risultando denunciati diversi lavoratori con
Unilav, ma non con MA e, viceversa, altri lavoratori denunciati con MA, ma non con comunicazione
Unilav).
Tutti i dati sopradetti, non essendo frutto di interpretazione degli ispettori verbalizzanti, formano in sé piena prova fino a querela di falso e, comunque, prova della fittizietà dell'attività agricola dell'azienda a favore della quale il ricorrente assume di avere svolto le proprie mansioni lavorative.
In un simile contesto - caratterizzato dagli elementi fattuali testé detti ed emergenti dal verbale ispettivo (che,
ai sensi dell'art. 2700 c.c., “… fa piena prova in ordine alla provenienza di esso dal suo autore, alle operazioni
che il verbalizzante dichiara di aver compiuto, ai fatti che il medesimo attesta essere avvenuti in sua
presenza”; Cass. SSUU. n. 12545/1992) - non può riconoscersi valore probatorio dirimente agli atti di esclusiva provenienza datoriale, atteso che, laddove emergano elementi di dubbio circa l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro, la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, ha scarsa rilevanza, nelle controversie previdenziali attinenti al rapporto di lavoro, ove sia contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario
(cfr. ex plurimis, Cass. 10529/1996, nonché Cass. 9290/2000).
Analogamente – stante l'esistenza di elementi oggettivi idonei a dimostrare la fittizietà dell'attività agricola dell'azienda in questione - la prova testimoniale deve essere esaminata con particolare rigore e specifica attenzione.
Più esattamente, nella fattispecie (caratterizzata, appunto, da elementi oggettivi, già vagliati da questo
Tribunale in occasione della definizione di fattispecie analoga alla presente, che inducono a ritenere “fittizia”
l'attività espletata dalla ditta ), è necessario accertare se la prova testimoniale sia idonea a CP_2
dimostrare - in modo univoco, certo e concordante – l'intervenuto svolgimento della prestazione lavorativa da parte del ricorrente e la sua natura onerosa.
Tale prova, difatti, può assumere valore decisivo soltanto se coerente, circostanziata e non contraddetta da elementi probatori addotti dalla controparte, potendosi considerare assolto l'onere probatorio a carico del lavoratore agricolo soltanto quando la prova testimoniale offra un quadro probatorio completo e attendibile che non trovi smentita in contrarie risultanze processuali, rendendo così accertabile l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa per il numero di giornate rivendicate.
Orbene, il teste , escusso all'udienza del 18/01/2024, ha testualmente riferito che: “… sono Testimone_1
a conoscenza del fatto che fino al 2014 il sig di ha lavorato presso la di come Pt_1 Controparte_2
bracciante agricolo, con mansione di raccoglitore anche se non so esattamente indicare il livello ADR
confermo che il lavoro veniva svolto nei terreni siti in san giuseppe iato e in monreale, raccogliendo e potando
a volte gli olivi, raccogliendo melanzane pomodori peperoni legna;
il datore di lavoro aveva anche trattori
e mietitrebbia che io ero in grado di fare funzionare ed il sig di era dietro che insaccava il frumento;
Pt_1
ADR il datore di lavoro sig di LO possedeva un patrol nero con cui trasportava i braccianti da un punto
di incontro (Randaria a san cipirrello) fino al luogo di lavoro;
ADR il sig di LC ha sempre lavorato almeno
fino al 2014 alle dipendenze del di prendendo da lui gli ordini su ciò che doveva essere svolto senza CP_2
alcuna autonomia;
ADR sono a conoscenza che il di LC svolgeva il proprio lavoro dal lunedi al sabato dalle
ore 7 alle 12.30 e poi dalle 13-1330 alle 16; l'orario di pausa era di un'ora flessibile poiché ognuno prima di
fare la pausa doveva finire il proprio compito;
ovviamente fino al 2014, poiché da tale periodo in poi non ho più lavorato presso il di;
ADR confermo quanto descritto al punto 7 della narrativa articolata dal CP_2
ricorrente; ADR sono a conoscenza del fatto che nel 2014 il sig di LC ha preso la disoccupazione anche se
non ricordo per quali mesi ne per quanto tempo”.
La teste , escussa anch'ella all'udienza del 18/01/2024, ha riferito che: “… sono a Testimone_2
conoscenza del fatto che DAL 2014 e fino al 2017, tempo in cui ho anch'io lavorato presso la ditta di LO,
il sig di LC ha lavorato anche lui presso la di come bracciante agricolo, con Controparte_2
mansione di raccoglitore e piantatore di ortaggi anche se non so esattamente indicare il livello ADR
confermo che il lavoro veniva svolto nei terreni siti in san giuseppe iato e in monreale, raccogliendo e potando
a volte gli olivi, raccogliendo melanzane pomodori peperoni legna;
il datore di lavoro aveva anche trattori
e mietitrebbia ed il sig di LC era dietro che insaccava il frumento;
ADR il datore di lavoro sig di CP_2
possedeva un furgone bianco con cui trasportava i braccianti da un punto di incontro (vicino a contrada
piano piraino) fino al luogo di lavoro;
ADR il sig di LC ha sempre lavorato alle dipendenze del di LO
prendendo da lui gli ordini su ciò che doveva essere svolto senza alcuna autonomia;
ADR sono a conoscenza
che il di LC svolgeva il proprio lavoro dal lunedi al sabato dalle ore 7 alle 12.30 e poi dalle 13-1330 alle 16;
l'orario di pausa era di un'ora flessibile poiché ognuno prima di fare la pausa doveva finire il proprio
compito; ovviamente fino al 2014, poiché da tale periodo in poi non ho più lavorato presso il di;
ADR CP_2
confermo quanto descritto al punto 7 della narrativa articolata dal ricorrente;
ADR io prendevo la
disoccupazione ma non sono a conoscenza se la prendeva pure il sig di ”. Pt_1
Il teste , escusso all'udienza del 18/01/2024, ha riferito testualmente che: “… conosco il sig Testimone_3
di , perche' ho lavorato per lui in campagna, ero bracciante e non mi sono occupato Controparte_2
di contabilita' per suo conto, il sig di LO possedeva terreni e preciso che ho anche lavorato per lui come
bracciante più o meno dieci anni fa'., non ho documenti relativi alla contabilita' del sig di ”. CP_2
Infine, il teste , escusso all'udienza del giorno 02/04/2025, ha riferito testualmente Controparte_2 che: “... Il ricorrente è stato un mio dipendente dal 2012 al 2017. Io avevo dei terreni di cui mi occupavo per conto di terzi ed impiegavo del personale per provvedere alla semina degli ortaggi, alla potatura ed alla
raccolta. Di solito i dipendenti si incontravano la mattina a San Cipirello, C.da Piano Piraino, e qui io davo
loro le disposizioni relative all'attività che avrebbero dovuto svolgere, specificando, altresì, ove avrebbero
dovuto recarsi;
se si trattava di terreni non molto lontani, i dipendenti, compreso il ricorrente, si recavano
sul posto con i propri mezzi;
se, invece, si trattava di terreni lontani, utilizzavano un mezzo di mia proprietà,
un furgone Fiat Scudo. I terreni di cui parlo erano tutti in provincia di Palermo e molti, più esattamente, si trovavano nel territorio di Monreale. Preciso che ero sempre io a dare le direttive ai lavoratori.
Normalmente, i dipendenti iniziavano a lavorare alle ore 7:00 e terminavano alle ore 16:00/16:30; vi era
una pausa pranzo della durata di un'ora, che, normalmente, i dipendenti fruivano alle ore 12:00 o potevano
suddividere in due mezz'ore; l'orario di pausa era, comunque, flessibile, perché ognuno, prima di fare la
pausa, doveva finire il proprio compito. Nella normalità, i dipendenti lavoravano per circa 150 giornate
durante l'anno. Immagino che il ricorrente percepisse l'indennità di disoccupazione, ma non posso averne
certezza. I terreni di cui ho parlato prima e dei quali mi occupavo, assumendo ed utilizzando apposito
personale dipendente, appartenevano a mio padre, , e, sicuramente, anche ad altri Persona_1
soggetti, dei quali, tuttavia, non so riferire il nome in ragione del notevole lasso temporale trascorso. Preciso
che, normalmente, avevo solo accordi verbali con i proprietari dei vari terreni dei quali mi occupavo e,
spesso, pertanto, non avevo nessuna pezza d'appoggio; si trattava, appunto, di accordi verbali. Preciso che
ero io a curare la contabilità relativa all'attività da me espletata;
per un breve periodo, che non riesco a
quantificare, ho avuto un consulente, escludendo tale arco temporale, nel corso del quale Testimone_3
è stato il consulente ad occuparsi di tutto, sono stato sempre io a gestire la contabilità ed il personale, anche
le assunzioni. Preciso che, purtroppo, non sono riuscito ad amministrare bene e che ho pagato le tasse
soltanto all'inizio, per un brevissimo periodo, ma poi non ho pagato più nulla”.
Le testimonianze rese dal teste e dalla teste (coinvolta nello stesso disconoscimento ed in Tes_1 Tes_2
attesa di definizione del giudizio da ella introitato innanzi a questo Tribunale allo scopo di conseguire l'annullamento dei provvedimenti adottati dall'ente convenuto nei suoi confronti) appaiono prive di elementi specifici e dettagliati idonei a corroborarne la genuinità ed attendibilità, nonché meramente e aprioristicamente finalizzate a dimostrare la fondatezza delle deduzioni attoree.
Le dichiarazioni rese dai due testi non sono apparse puntualmente circostanziate nel tempo ed in grado di scalfire l'impianto probatorio ed indiziario compendiato nel verbale ispettivo che, nel suo complesso esaminato, consente di ritenere provato il carattere fittizio delle giornate agricole dichiarate.
Ed ancora il raffronto tra le dichiarazioni rese dal teste e dal teste mostrano una evidente ed Tes_3 CP_2
insanabile contraddizione allorquando il dichiara di non essersi mai occupato di contabilità per conto Tes_3
del e questi, invece, afferma che “per un breve periodo, che non riesco a quantificare, ho avuto un CP_2
consulente, escludendo tale arco temporale, nel corso del quale è stato il consulente ad Testimone_3
occuparsi di tutto, sono stato sempre io a gestire la contabilità ed il personale”. L'inconciliabile contraddizione esistente tra le dichiarazioni rese dal e dal non consente di Tes_3 CP_2
attribuire attendibilità a quanto dai medesimi rappresentato.
La conclusione è che le risultanze testimoniali non riescono a raggiungere la soglia probatoria necessaria per asseverare le allegazioni attoree in merito all'esistenza del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura.
Secondo il prudente apprezzamento di questo Tribunale, quindi, un esame - complessivo e critico - del compendio probatorio raccolto (prova testimoniale e documentazione versata in atti) non permette di ritenere raggiunta piena prova circa l'esistenza del rapporto di lavoro tra il ricorrente ed il sig. Controparte_2
, non avendo fornito il ricorrente - in maniera precisa e rigorosa - tutti gli elementi volti a provare
[...]
l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato attraverso un percorso logico che prevede l'allegazione degli elementi della subordinazione in maniera individualizzata, la prova precostituita o costituenda delle circostanze allegate e la confutazione del verbale di cancellazione.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
◊
Le spese sono liquidate secondo soccombenza, avuto riguardo ai valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022
nelle cause previdenziali di valore indeterminabile – complessità bassa ridotte del 30% per l'assenza di questioni di diritto di particolare rilevanza.
◊
Così deciso in Palermo, il 16/07/2025
IL GOP
EMANUELA ALFIA MARIA LA FERLA
(firmato digitalmente a margine)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona del Gop dott.ssa Emanuela Alfia Maria La Ferla, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del giorno 02/07/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 832/2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. DE FRANCISCI YLENIA ed Avv. OLIVERI GABRIELE EMILIO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. DI GLORIA MARCO) CP_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ rigetta il ricorso;
◊ condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell' delle spese di lite, che liquida in complessivi euro CP_1
3.246,00, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 25/01/2023, il ricorrente - premesso di essere stato assunto alle dipendenze della ditta individuale “ ” con diversi contratti di lavoro a tempo pieno e Controparte_2
determinato (dal 31/03/2012 al 31/12/2012; dal 19/03/2013 al 31/12/2013; dal 04/02/2014 al 31/12/2014;
dal febbraio 2015 al 31/12/2015; dal febbraio 2016 al 31/12/2016; dal 10/01/2017 al 31/07/2017), con qualifica di operaio agricolo e mansioni di raccoglitore – bracciante agricolo ed inquadramento al Livello 2D del CCNL
per gli operai agricoli e floro-vivaisti; premesso di avere eseguito la propria prestazione lavorativa presso diversi terreni agricoli siti in San Giuseppe Jato ed in Monreale e secondo le modalità tipiche del rapporto di lavoro subordinato;
premesso di avere sempre osservato, nell'espletamento delle proprie mansioni, un orario lavorativo articolato dal lunedì al sabato, dalle ore 7.00 alle ore 12.00/12.30 e dalle ore 13.00/13.30 alle ore
16.00; premesso di avere percepito dall' convenuto, nei periodi di inattività dovuta alla stagionalità CP_3
della prestazione lavorativa, negli anni oggetto di contestazione, l'indennità di disoccupazione agricola;
premesso di avere anche ricevuto dall' convenuto, nei periodi di inattività stagionale, il trattamento CP_3
speciale di disoccupazione che spetta ai lavoratori che abbiano prestato almeno 151 giornate come lavoratore dipendente, oppure risulti iscritto, nell'anno in cui si riferisce la prestazione, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per un numero di giornate lavorative compreso tra 101 e 150; - esponeva che, con i provvedimenti emessi in data 29/09/2022, per gli anni 2012 (Prot. n. 5500.29/09/2022.0659016), 2013 CP_1
(Prot. n. 5500.29/09/2022.0659017), 2014 (Prot. n. 5500.29/09/2022.0659018), 2015 (Prot. CP_1 CP_1
n. 5500.29/09/2022.0659020), 2016 (Prot. n. 5500.29/09/2022.0659021), 2017 (Prot. n. CP_1 CP_1 CP_1
5500.29/09/2022.0659022), e notificati in data 02/10/2022, l' convenuto aveva Controparte_4
modificato il suo estratto contributivo, stralciando i versamenti effettuati dal datore di lavoro in favore del medesimo, disconoscendo le relative giornate lavorate.
Rappresentata l'illegittimità dei provvedimenti di disconoscimento delle giornate lavorative per gli anni 2012,
2013, 3014, 2015, 2016 e 2017, il ricorrente concludeva chiedendo al Tribunale adito di volere: “… Accogliere
il presente ricorso e per l'effetto, dichiarare il diritto del ricorrente a essere reiscritto negli elenchi anagrafici
dei lavoratori agricoli per 153 giornate nell'anno 2012, per 155 giornate nell'anno 2013, per 154 giornate
nell'anno 2014, per 155 giornate nell'anno 2015, per 152 giornate nell'anno 2016, per 151 giornate nell'anno
CP_ 2017, e condannare l' alla reintegrazione entro i predetti limiti con ricostruzione dell'estratto
contributivo, ad ogni effetto di legge;
Dichiarare l'infondatezza delle pretese avanzate dall' e, CP_1
conseguentemente, revocare con qualsiasi provvedimento i disconoscimenti emessi dall' in data CP_1
29/09/2022, per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, e notificati a mezzo raccomandata ar al
ricorrente in data 02/10/2022, nonché ogni altro atto ad esso inerente, presupposto o consequenziale, sulla
base di tutte le considerazioni e difese svolte in ricorso, trattandosi di pretese infondate in fatto ed in diritto
…”.
Costituitosi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 05/06/2023, l' Controparte_4
convenuto – eccepite preliminarmente l'improcedibilità del giudizio per assenza del ricorso amministrativo, nonché la decadenza ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 7/70 - deduceva nel merito l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva conseguentemente il rigetto.
Istruita la causa attraverso la documentazione prodotta e l'escussione dei testi indicati dalle parti, veniva fissata udienza di discussione e decisione e, sulla scorta delle conclusioni rassegnate mediante note scritte, la causa viene quivi decisa con il deposito di questa sentenza.
Le eccezioni di improcedibilità e decadenza sollevate dall' convenuto non sono meritevoli Controparte_4
di accoglimento.
Giova sul punto osservare che il sistema delle impugnazioni amministrative avverso i provvedimenti di iscrizione/non iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli è stato modificato dal D. Lgs. n. 375/1993, che ha non solo attribuito a soggetti diversi la competenza a decidere sui ricorsi degli interessati, ma ha anche introdotto il diverso principio del silenzio-rigetto per le ipotesi di mancata adozione, nei termini fissati dalla legge, di un provvedimento da parte del soggetto competente.
Ed infatti, l'art. 11 del D. Lgs. n. 375/93 prevede che: “
1. Contro i provvedimenti adottati in materia di
accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e
piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta
giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni.
Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2. Contro le decisioni della commissione
l'interessato e il dirigente della competente sede dello possono proporre, entro trenta giorni, ricorso Pt_2
alla commissione centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente
tale termine il ricorso si intende respinto.
3. I ricorsi previsti dal comma 1 che siano stati prodotti in base alle
norme anteriori, in primo o in secondo grado, entro la data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, sono decisi, nel primo caso, in via definitiva dalla commissione provinciale per la manodopera
agricola e, nel secondo caso, dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro sentita la commissione regionale
per la manodopera agricola”.
La giurisprudenza di legittimità, al cui orientamento si aderisce, ha affermato che: "In caso di avvenuta
presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d. lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i
provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli,
ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria
stabilito dall'art. 22 d. l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla l. 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione
del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza
di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente
autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta
evenienza" (Cass. n. 29070/2011).
Quindi, interpretando in combinato disposto le due previsioni legislative, il D.L. n. 7 del 1970, art. 22, nel riferimento da esso fatto ai provvedimenti definitivi, notificati o altrimenti conosciuti dall'interessato, va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti (di quegli stessi organi) che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso.
In conseguenza - tenuto conto che, ai sensi dell'art. 22 del D.L. 3.2.1970, n. 7, convertito nella Legge
11/03/1970, n. 83, “contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui
derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel
termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”; tenuto conto della circostanza che il termine di 120 gg. per proporre ricorso in via giudiziaria decorre dall'esito del provvedimento amministrativo di rigetto del ricorso o, qualora tale provvedimento manchi o venga adottato oltre il termine fissato per legge (90 gg), dalla scadenza del termine per l'adozione del provvedimento - non può che prendersi atto della tempestività del ricorso, che, difatti, risulta depositato in data 25/01/2023.
Nel merito, ai fini della decisione, giova premettere che, in caso di disconoscimento delle giornate lavorative di un bracciante agricolo, grava sul lavoratore l'onere di dimostrare di avere svolto effettivamente l'attività
lavorativa (anche nell'ipotesi di regolare iscrizione nei registri) e la sua natura onerosa.
In materia di riparto dell'onere della prova, con orientamento oramai consolidato, i Giudici di legittimità hanno anche affermato che: “l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli adempie ad una funzione
di agevolazione probatoria, che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza CP_1
di un rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà, fondata sull'articolo 9 del decreto legislativo 11
agosto 1993 n. 375. Ne discende che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la
natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione di ogni con altro correlato diritto
di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (Cass. Sez. lav. 16 maggio 2018 n. 12001)….Nel confermare
tale orientamento questa Corte ha da ultimo puntualizzato che <
dall'iscrizione negli elenchi, che vale sul presupposto che non vi siano disconoscimenti, non può giustificare un'inversione dell'onere della prova a carico dell'ente previdenziale che istituzionalmente è preposto al
controllo della veridicità ed esattezza dei dati dichiarati dal datore di lavoro;
in questa ottica anzi la
cancellazione dell'iscrizione deve considerarsi atto meramente consequenziale al disconoscimento,
quest'ultimo essendo propriamente l'atto che comporta a carico dell'assicurato l'onere di provare l'esistenza,
la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto e per il giudice obbligo di
accertare l'esistenza e di inesistenza di tale rapporto senza più essere condizionato agli atti di iscrizione o di
cancellazione (Cass., sez. lav. 3 Febbraio 2023 numero 3556)” (Corte di Cassazione, Sezione lavoro, ordinanza n. 11787 del 2 maggio 2024).
Effettuata la superiore doverosa premessa, deve rilevarsi che dall'esame del verbale unico di accertamento e notificazione versato in atti si evincono i seguenti elementi di fatto: - l'azienda presso la quale il ricorrente rappresenta di avere lavorato come bracciante agricolo risulta iscritta, dal 10/11/1998, presso la CCIAA di
Palermo, con data inizio attività 15/06/1998 ed attività agricola esercitata con sede legale a San Cipirello,
contrada Gianvicario;
- l'avvenuta comunicazione, in data 12/05/2003, della cessazione dell'attività agricola e dell'avvio di attività di “agenzia funebre e commercio al minuto di articoli sacri” con sede legale a San
Cipirello, Via Mazzini n. 28; - la mancata iscrizione del titolare della ditta in questione alla gestione autonoma dei Coltivatori Diretti, nonché a quella degli Imprenditori Professionali (risultando, invece, egli iscritto, sin dall'anno 2000, alla gestione autonoma degli esercenti attività commerciale); - il mancato censimento presso l' a fronte della comunicazione della coltivazione di un terreno di 2 ettari in agro di Monreale, sia CP_5
dell'azienda, sia della particella dichiarata come coltivata;
- la sussistenza, per gli anni 2012/2017, di diverse discordanze tra le comunicazioni Unilav ed i modelli MA (risultando denunciati diversi lavoratori con
Unilav, ma non con MA e, viceversa, altri lavoratori denunciati con MA, ma non con comunicazione
Unilav).
Tutti i dati sopradetti, non essendo frutto di interpretazione degli ispettori verbalizzanti, formano in sé piena prova fino a querela di falso e, comunque, prova della fittizietà dell'attività agricola dell'azienda a favore della quale il ricorrente assume di avere svolto le proprie mansioni lavorative.
In un simile contesto - caratterizzato dagli elementi fattuali testé detti ed emergenti dal verbale ispettivo (che,
ai sensi dell'art. 2700 c.c., “… fa piena prova in ordine alla provenienza di esso dal suo autore, alle operazioni
che il verbalizzante dichiara di aver compiuto, ai fatti che il medesimo attesta essere avvenuti in sua
presenza”; Cass. SSUU. n. 12545/1992) - non può riconoscersi valore probatorio dirimente agli atti di esclusiva provenienza datoriale, atteso che, laddove emergano elementi di dubbio circa l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro, la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, ha scarsa rilevanza, nelle controversie previdenziali attinenti al rapporto di lavoro, ove sia contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario
(cfr. ex plurimis, Cass. 10529/1996, nonché Cass. 9290/2000).
Analogamente – stante l'esistenza di elementi oggettivi idonei a dimostrare la fittizietà dell'attività agricola dell'azienda in questione - la prova testimoniale deve essere esaminata con particolare rigore e specifica attenzione.
Più esattamente, nella fattispecie (caratterizzata, appunto, da elementi oggettivi, già vagliati da questo
Tribunale in occasione della definizione di fattispecie analoga alla presente, che inducono a ritenere “fittizia”
l'attività espletata dalla ditta ), è necessario accertare se la prova testimoniale sia idonea a CP_2
dimostrare - in modo univoco, certo e concordante – l'intervenuto svolgimento della prestazione lavorativa da parte del ricorrente e la sua natura onerosa.
Tale prova, difatti, può assumere valore decisivo soltanto se coerente, circostanziata e non contraddetta da elementi probatori addotti dalla controparte, potendosi considerare assolto l'onere probatorio a carico del lavoratore agricolo soltanto quando la prova testimoniale offra un quadro probatorio completo e attendibile che non trovi smentita in contrarie risultanze processuali, rendendo così accertabile l'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa per il numero di giornate rivendicate.
Orbene, il teste , escusso all'udienza del 18/01/2024, ha testualmente riferito che: “… sono Testimone_1
a conoscenza del fatto che fino al 2014 il sig di ha lavorato presso la di come Pt_1 Controparte_2
bracciante agricolo, con mansione di raccoglitore anche se non so esattamente indicare il livello ADR
confermo che il lavoro veniva svolto nei terreni siti in san giuseppe iato e in monreale, raccogliendo e potando
a volte gli olivi, raccogliendo melanzane pomodori peperoni legna;
il datore di lavoro aveva anche trattori
e mietitrebbia che io ero in grado di fare funzionare ed il sig di era dietro che insaccava il frumento;
Pt_1
ADR il datore di lavoro sig di LO possedeva un patrol nero con cui trasportava i braccianti da un punto
di incontro (Randaria a san cipirrello) fino al luogo di lavoro;
ADR il sig di LC ha sempre lavorato almeno
fino al 2014 alle dipendenze del di prendendo da lui gli ordini su ciò che doveva essere svolto senza CP_2
alcuna autonomia;
ADR sono a conoscenza che il di LC svolgeva il proprio lavoro dal lunedi al sabato dalle
ore 7 alle 12.30 e poi dalle 13-1330 alle 16; l'orario di pausa era di un'ora flessibile poiché ognuno prima di
fare la pausa doveva finire il proprio compito;
ovviamente fino al 2014, poiché da tale periodo in poi non ho più lavorato presso il di;
ADR confermo quanto descritto al punto 7 della narrativa articolata dal CP_2
ricorrente; ADR sono a conoscenza del fatto che nel 2014 il sig di LC ha preso la disoccupazione anche se
non ricordo per quali mesi ne per quanto tempo”.
La teste , escussa anch'ella all'udienza del 18/01/2024, ha riferito che: “… sono a Testimone_2
conoscenza del fatto che DAL 2014 e fino al 2017, tempo in cui ho anch'io lavorato presso la ditta di LO,
il sig di LC ha lavorato anche lui presso la di come bracciante agricolo, con Controparte_2
mansione di raccoglitore e piantatore di ortaggi anche se non so esattamente indicare il livello ADR
confermo che il lavoro veniva svolto nei terreni siti in san giuseppe iato e in monreale, raccogliendo e potando
a volte gli olivi, raccogliendo melanzane pomodori peperoni legna;
il datore di lavoro aveva anche trattori
e mietitrebbia ed il sig di LC era dietro che insaccava il frumento;
ADR il datore di lavoro sig di CP_2
possedeva un furgone bianco con cui trasportava i braccianti da un punto di incontro (vicino a contrada
piano piraino) fino al luogo di lavoro;
ADR il sig di LC ha sempre lavorato alle dipendenze del di LO
prendendo da lui gli ordini su ciò che doveva essere svolto senza alcuna autonomia;
ADR sono a conoscenza
che il di LC svolgeva il proprio lavoro dal lunedi al sabato dalle ore 7 alle 12.30 e poi dalle 13-1330 alle 16;
l'orario di pausa era di un'ora flessibile poiché ognuno prima di fare la pausa doveva finire il proprio
compito; ovviamente fino al 2014, poiché da tale periodo in poi non ho più lavorato presso il di;
ADR CP_2
confermo quanto descritto al punto 7 della narrativa articolata dal ricorrente;
ADR io prendevo la
disoccupazione ma non sono a conoscenza se la prendeva pure il sig di ”. Pt_1
Il teste , escusso all'udienza del 18/01/2024, ha riferito testualmente che: “… conosco il sig Testimone_3
di , perche' ho lavorato per lui in campagna, ero bracciante e non mi sono occupato Controparte_2
di contabilita' per suo conto, il sig di LO possedeva terreni e preciso che ho anche lavorato per lui come
bracciante più o meno dieci anni fa'., non ho documenti relativi alla contabilita' del sig di ”. CP_2
Infine, il teste , escusso all'udienza del giorno 02/04/2025, ha riferito testualmente Controparte_2 che: “... Il ricorrente è stato un mio dipendente dal 2012 al 2017. Io avevo dei terreni di cui mi occupavo per conto di terzi ed impiegavo del personale per provvedere alla semina degli ortaggi, alla potatura ed alla
raccolta. Di solito i dipendenti si incontravano la mattina a San Cipirello, C.da Piano Piraino, e qui io davo
loro le disposizioni relative all'attività che avrebbero dovuto svolgere, specificando, altresì, ove avrebbero
dovuto recarsi;
se si trattava di terreni non molto lontani, i dipendenti, compreso il ricorrente, si recavano
sul posto con i propri mezzi;
se, invece, si trattava di terreni lontani, utilizzavano un mezzo di mia proprietà,
un furgone Fiat Scudo. I terreni di cui parlo erano tutti in provincia di Palermo e molti, più esattamente, si trovavano nel territorio di Monreale. Preciso che ero sempre io a dare le direttive ai lavoratori.
Normalmente, i dipendenti iniziavano a lavorare alle ore 7:00 e terminavano alle ore 16:00/16:30; vi era
una pausa pranzo della durata di un'ora, che, normalmente, i dipendenti fruivano alle ore 12:00 o potevano
suddividere in due mezz'ore; l'orario di pausa era, comunque, flessibile, perché ognuno, prima di fare la
pausa, doveva finire il proprio compito. Nella normalità, i dipendenti lavoravano per circa 150 giornate
durante l'anno. Immagino che il ricorrente percepisse l'indennità di disoccupazione, ma non posso averne
certezza. I terreni di cui ho parlato prima e dei quali mi occupavo, assumendo ed utilizzando apposito
personale dipendente, appartenevano a mio padre, , e, sicuramente, anche ad altri Persona_1
soggetti, dei quali, tuttavia, non so riferire il nome in ragione del notevole lasso temporale trascorso. Preciso
che, normalmente, avevo solo accordi verbali con i proprietari dei vari terreni dei quali mi occupavo e,
spesso, pertanto, non avevo nessuna pezza d'appoggio; si trattava, appunto, di accordi verbali. Preciso che
ero io a curare la contabilità relativa all'attività da me espletata;
per un breve periodo, che non riesco a
quantificare, ho avuto un consulente, escludendo tale arco temporale, nel corso del quale Testimone_3
è stato il consulente ad occuparsi di tutto, sono stato sempre io a gestire la contabilità ed il personale, anche
le assunzioni. Preciso che, purtroppo, non sono riuscito ad amministrare bene e che ho pagato le tasse
soltanto all'inizio, per un brevissimo periodo, ma poi non ho pagato più nulla”.
Le testimonianze rese dal teste e dalla teste (coinvolta nello stesso disconoscimento ed in Tes_1 Tes_2
attesa di definizione del giudizio da ella introitato innanzi a questo Tribunale allo scopo di conseguire l'annullamento dei provvedimenti adottati dall'ente convenuto nei suoi confronti) appaiono prive di elementi specifici e dettagliati idonei a corroborarne la genuinità ed attendibilità, nonché meramente e aprioristicamente finalizzate a dimostrare la fondatezza delle deduzioni attoree.
Le dichiarazioni rese dai due testi non sono apparse puntualmente circostanziate nel tempo ed in grado di scalfire l'impianto probatorio ed indiziario compendiato nel verbale ispettivo che, nel suo complesso esaminato, consente di ritenere provato il carattere fittizio delle giornate agricole dichiarate.
Ed ancora il raffronto tra le dichiarazioni rese dal teste e dal teste mostrano una evidente ed Tes_3 CP_2
insanabile contraddizione allorquando il dichiara di non essersi mai occupato di contabilità per conto Tes_3
del e questi, invece, afferma che “per un breve periodo, che non riesco a quantificare, ho avuto un CP_2
consulente, escludendo tale arco temporale, nel corso del quale è stato il consulente ad Testimone_3
occuparsi di tutto, sono stato sempre io a gestire la contabilità ed il personale”. L'inconciliabile contraddizione esistente tra le dichiarazioni rese dal e dal non consente di Tes_3 CP_2
attribuire attendibilità a quanto dai medesimi rappresentato.
La conclusione è che le risultanze testimoniali non riescono a raggiungere la soglia probatoria necessaria per asseverare le allegazioni attoree in merito all'esistenza del dedotto rapporto di lavoro in agricoltura.
Secondo il prudente apprezzamento di questo Tribunale, quindi, un esame - complessivo e critico - del compendio probatorio raccolto (prova testimoniale e documentazione versata in atti) non permette di ritenere raggiunta piena prova circa l'esistenza del rapporto di lavoro tra il ricorrente ed il sig. Controparte_2
, non avendo fornito il ricorrente - in maniera precisa e rigorosa - tutti gli elementi volti a provare
[...]
l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato attraverso un percorso logico che prevede l'allegazione degli elementi della subordinazione in maniera individualizzata, la prova precostituita o costituenda delle circostanze allegate e la confutazione del verbale di cancellazione.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
◊
Le spese sono liquidate secondo soccombenza, avuto riguardo ai valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022
nelle cause previdenziali di valore indeterminabile – complessità bassa ridotte del 30% per l'assenza di questioni di diritto di particolare rilevanza.
◊
Così deciso in Palermo, il 16/07/2025
IL GOP
EMANUELA ALFIA MARIA LA FERLA
(firmato digitalmente a margine)