Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 3717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3717 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 9323/2023 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Dott.ssa Annalisa Speranza, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, letti gli atti, decide la causa come da sentenza che segue.
N.R.G. 9323/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario Dott.ssa Annalisa Speranza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n. 9323 del ruolo generale per gli affari con- tenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – assicurazione contro i danni
TRA
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seguito di incorporazione corrente in Controparte_1
Bologna alla via Stalingrado n. 45, in persona del suo procuratore legale SI. con domicilio digitale all'indirizzo p.e.c. caiaf- Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Gian- Email_1
carlo Caiaffa (c.f. ), con Studio in Lecce alla via B. C.F._1
Ravenna n. 2, in virtù di in virtù di procura allegata alla relata di notifica a mezzo p.e.c; PEC Email_2
OPPONENTE
e
(C.F.: ), residente in [...]Controparte_2 C.F._2
poli alla Via Carlo della Gatta n. 50, elett.te dom.to in Napoli al Viale Ma- ria Cristina di Savoia n. 3 presso lo studio dell'avv. Paolo Licenziati (C.F.:
), dal quale è rapp.to e difeso, in virtù di procura al- C.F._3
legata agli atti: PEC: Email_3
OPPOSTO
E
, (C.F. ), residente in Controparte_3 C.F._4
Napoli alla Via Carlo della Gatta n. 50, elett.te dom.to in Napoli al Viale
Maria Cristina di Savoia n. 3 presso lo studio dell'avv. Paolo Licenziati
(C.F.: ), dal quale è rapp.to e difeso, in virtù di pro- C.F._3
cura allegata agli atti: PEC: Email_3
OPPOSTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da conclusioni rassegnate in data 13.02.2025 e riproposte nelle note di trattazione scritta all'udienza del 13.03.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'opposizione proposta dalla è infondata e pertanto il decreto CP_1
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ingiuntivo opposto n.2139/2023 del 06/03/2023 va confermato.
Preliminarmente va rigettata, perché infondata e non provata, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dalla Al riguardo, CP_1
quest'ultima deduceva che , unitamente al TE Controparte_2 [...]
, opposti nel giudizio de quo, non avessero la legittimazione atti- CP_3
va a proporre la presente domanda giudiziale e depositava certificato cata- stale da cui risultava che gli stessi erano solo i nudi proprietari dell'immobile oggetto di causa mentre l'unica usufruttuaria dell'immobile de quo risultava essere la SI.ra , madre degli opposti. Persona_1
Orbene, al riguardo è da rilevarsi l'infondatezza di detta eccezione giacché dalla lettura del testamento e dell'aggiornamento della documentazione ca- tastale a seguito della riunione dei beni per morte dell'usufruttuario, risulta che la SI.ra decedeva nell'anno 2019, quindi molto tempo prima Per_1
della stipulazione della polizza assicurativa avente data 04.08.2021, con conseguente perfezionamento del diritto di proprietà in capo ad entrambi gli opposti contraenti (cfr. all.
3- fasc. parte opposta).
Come noto, nell'ambito di un contratto di assicurazione, l'oggetto della po- lizza è il bene che si vuole assicurare e quindi, nella specie, tutto l'immobile del quale risultano comproprietari al 50% entrambi gli opposti.
La denuncia del sinistro deve essere fatta dal contraente la polizza, nel caso in esame, dal Sig. ma essendo egli comproprietario Controparte_2
dell'immobile danneggiato unitamente al TE , anche CP_3
quest'ultimo, pur non essendo parte contrattuale, è legittimato a denunciare l'evento dannoso, nonché ad autorizzare il TE (unico con- CP_2
traente della polizza) ad attivare la procedura assicurativa finalizzata ad un indennizzo.
A tanto si aggiunga che, prescindendo dall'effettivo utilizzo dell'immobile, ai sensi dell'art.1891, 2° comma c.c., l'assicurazione contro i danni è una garanzia che può essere altresì prestata per conto altrui o per conto di chi
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spetta, secondo la cui disciplina, infatti, i diritti derivanti dal rapporto assi- curativo spettano al beneficiario del contratto, sicché l'assicurato, pur non essendo parte contrattuale, ha azione diretta nei confronti della società assi- curatrice.
Deriva da tanto che va dichiarata la piena legittimazione attiva degli oppo- sti e nel presente giudizio. Controparte_2 Controparte_3
Tanto premesso, nel merito, giova sottolineare che nell'ambito del giudizio di opposizione monitorio, occorre procedere a valutare la fondatezza della pretesa creditoria. L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un proces- so ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un auto- nomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i seguenti due corollari: sul piano so- stanziale, la qualità di attore è propria del creditore, che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in mate- ria di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta all'opponente debitore quello di provarne i fatti estintivi, modificati- vi o impeditivi;
come secondo corollario discende che il giudice dell'opposizione non valuta più solo la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del d.i., essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio, acquisito in corso di causa.
Nel caso di specie, per quanto attiene alla prova dell'esistenza del contratto posto a fondamento del credito azionato, giova rilevare che ad essere in di- scussione non è il rapporto intercorrente tra le parti, bensì la debenza della somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto, sicchè non sarà più onere di parte creditrice dover dimostrare tale debenza, ma sarà il debitore a dover fornire la prova dell'inesistenza, dell'invalidità o dell'estinzione anche par-
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ziale di detto rapporto.
In particolare, nella specie, dall'analisi della documentazione prodotta in giudizio e dalla lettura degli atti in corso di causa, risultano fatti pacifici e non contestati, quindi, provate le circostanze secondo cui, in data
04.08.2021 il SI. stipulava con la società Controparte_2 Parte_1
la polizza “ n.1/61068/148/182211362 avente ad Controparte_4
oggetto le garanzie indennitarie e risarcitorie per danni da incendio, rottura di tubazioni idriche e impianti (garanzia indennitaria: formula Garanzia Ba- se, demolizioni e sgomberi, onorario periti;
mancato utilizzo dell'immobile..;), come si evince dal frontespizio della polizza ed annesse
Condizioni Generali di Assicurazione, con scadenza in data 04.08.2022 ed a garanzia dell'immobile in comproprietà con il TE Controparte_3
sito in Napoli alla via Carlo della Gatta n. 50 (cfr. all. 2 e 4 – fasc. parte opponente).
Risulta altresì che in data 25.03.2022, a seguito della rottura della tubazio- ne di scarico facente parte dell'immobile, si generava una rilevante infiltra- zione di acqua che danneggiava l'appartamento ed i beni mobili ivi esisten- ti, nonché causava danni all'immobile sottostante e alle aree condominiali, poi oggetto di messa in sicurezza da parte degli opposti in conformità degli obblighi di polizza.
Del pari risulta che a seguito del sinistro l'assicurato , uni- Controparte_2
tamente al TE comproprietario dell'immobile, tempestivamente denun- ciavano il sinistro alla società assicurativa (cfr. all.3 – fasc. parte opponen- te), integrando le richieste con ulteriori comunicazioni alla coassicuratrice
“ , che assicura il Condominio dell'immobile oggetto di causa. CP_5
Risulta poi che, in conseguenza dei danni riscontrati all'immobile, ai sensi dell'art. 12.3 Procedure per l'accertamento del danno (pag. 67 di 82) del contratto di Assicurazionied in virtù dell'art. 810 c.c., veniva nominato un collegio arbitrale ai fini della determinazione dei danni subiti dagli opposti,
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composto da un perito di parte opposta dott. da alcun perito per Per_2
la compagnia assicurativa, la quale rimaneva inerte nella nomina, nonché, a causa del disaccordo tra le parti, da un terzo perito arbitro nella persona della Dott.ssa , nominata a cura del Presidenti del tribunale di Persona_3
Napoli, il cui relativo procedimento.
Tanto premesso, alla luce delle eccezioni sollevate e dell'istruttoria espleta- ta, il credito azionato dagli opposti può dirsi sufficientemente provato.
Orbene, a fondamento del proprio credito, l'opposto Controparte_6
agli atti la tempestiva denuncia del sinistro effettuata in data
[...]
11.04.2022, premettendo di “aver agito in qualità di assicurato per un ap- partamento di sua proprietà ed asserendo che, nel predetto appartamento si- tuato in via Carlo Della Gatta n. 50, all'altezza del terrazzo trovava danni da bagnamento con infiltrazioni che arrivavano nel balcone dell'appartamento sottostante” (cfr. doc. n. 3 – fasc. parte opposta).
L'opposta produceva altresì la perizia collegiale redatta a seguito del relati- vo procedimento conclusosi in data 09.12.2022 e disposta ai fini della de- terminazione del danno subito dagli opposti, la cui regolarità è stata conte- stata dalla e dalla quale perizia emergono specificamente le Parte_1
cause del danno lamentato dai germani opposti (cfr. all.7 – fasc. parte op- ponente).
In particolare, dalla lettura della perizia collegiale, dagli accertamenti pro- pedeutici e dai rilievi fotografici condotti sul sito del sinistro, si rilevavano alcune tracce di “infiltrazioni sulle pareti e pavimentazione dell'unità abita- tiva dell'assicurato”, ed i periti prendevano atto degli interventi di messa in sicurezza del tratto di tubazione di carico e scarico dell'acqua attraversante la parete perimetrale a ridosso del vano bagno e veranda effettuati dagli opposti.
Si rilevava inoltre che, l'unica causa dei danni era da rinvenirsi nella rottura tubazione, come emerge dai rilievi fotografici consegnati all'arbitro perito,
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la sussistenza del nesso eziologico tra i danni arrecati e l'evento verificato- si, che la quantificazione del danno arrecato alle parti condominiali alle singole proprietà ed ai beni oggetto di arredamento era pari ad €25.500,00, nonché la legittimazione dei fratelli a ricevere il risarcimento di CP_2
detta somma nel termine di 30 giorni da parte della società opponente.
A fondamento di tanto, si riportano le conclusioni della perizia in merito, le cui risultanze si recepiscono integralmente: “quanto all'accertamento circa la causa, la natura e le modalità del sinistro, i periti hanno accertato che non vi sono state altre causali infiltrative imputabili ad altri eventi diversi da quelli addotti dagli assicurati e che i danni esaminati, pertanto, sono imputabili ad un unico evento dannoso conseguente alla rottura della tuba- zione facente parte dell'impianto idrico dell'assicurato; la causale del danno è conseguenza esclusiva dell'acqua fuoriuscita a seguito della rottu- ra accidentale della tubazione, avvenuta perché sollecitata da probabili sbalzi di pressione o altri eventi del tutto imprevedibili che escludono ipo- tesi di colpa cosciente dell'assicurato, i cui residui risultano perfettamente manutenuti”. Ancora:“Quanto al quesito 3, quello di verificare separata- mente , per ciascuna partita colpita dal sinistro, l'esistenza, la qualità e le quantità delle cose assicurate, determinandone il valore al momento del si- nistro secondo i criteri di valutazione previsti dalla forma di assicurazione
e dal tipo di garanzia risultanti dalla polizza, i periti riferiscono di aver ve- rificato secondo le indagini del mercato e consultando gli appositi indici di costruzione a nuovo della zona, le caratteristiche intrinseche ed estrinse- che dell'immobile, nonché le variazioni dei costi in rapporto al variare dell'altezza rispetto al livello del mare, e hanno stimato il valore del nuovo fabbricato in €170.000,00, specificamente determinato a pag. 5 e 6 della perizia;
le garanzie assicurative sono risultate sufficienti e gli indennizzi, pertanto, non sono stati determinati con l'applicazione della regola pro- porzionale prevista dalla polizza”. Quanto alla stima del danno “secondo i
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criteri previsti dal tipo di garanzia prescelta, i periti riportano le valuta- zioni effettuate a termini di polizza e ai sensi di legge per un totale di
€23.500,00” (cfr. pagg. 5 a 8 – perizia).
Per quanto attiene all'eccezione sollevata dall'opponente circa la regolarità della perizia collegiale, questa è da ritenersi infondata.
Al riguardo, è da rilevarsi innanzitutto la regolare predisposizione nonché la correttezza della perizia collegiale, dal momento che, come correttamen- te dedotto dagli opposti, è l'art 12.3 della polizza stessa a prevedere la ne- cessaria la nomina di un Terzo perito arbitro in caso di disaccordo tra i pe- riti delle parti ed anche preventivamente a tale disaccordo, nè dalla lettura della stessa emergeva alcun pregresso obbligo di formazione di un collegio preventivamente alla nomina del terzo arbitro.
Infatti, da quanto emerge dagli artt. 12.3 e 12.4 delle condizioni generali di contratto, la perizia contrattuale deve essere predisposta sulla base di 5 punti fondamentali per tutte le polizze assicurative, quali: 1) accertare, per quanto possibile, le cause e le circostanze del sinistro e riferire su di esse;
2) verificare l'esattezza delle descrizioni risultanti dalla polizza e dalle suc- cessive appendici e riferire se al momento del sinistro esistevano circostan- ze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate;
3) verifi- care se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi contrattua- li in caso di sinistro;
4) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il va- lore delle cose assicurate;
5) procedere alla stima e alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, la conformità alle disposizioni contrattuali tutte le parti per quanto riguarda le valutazioni di cui ai punti 4)
e 5) rinunciano a “qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, vio- lenza o di violazione dei patti contrattuali” (cfr. all.
4-fasc. parte opponen- te).
Ad ulteriore conferma della regolare validità della perizia collegiale è da ri- levarsi come sia stato regolarmente rispettato il principio del contradditto-
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rio dal momento che sono stati inoltrati espressi inviti da parte dell'Arch.
, ma alcun perito interveniva nel sito del sinistro per conto della so- Per_3
cietà opponente (cfr. all. 2 – fasc. parte opponente).
Infatti, nel caso di specie, l'Arch. non solo tempestivamente solleci- Per_3
tava lo stato di liquidazione della pratica e a presenziare alle attività che avrebbero poi portato alla redazione della perizia contrattuale, ma altresì provvedeva ad informare, con pec del 03.08.2022 e del 06.12.2022, dell'inizio delle attività peritali collegiali la la quale, tuttavia, CP_1
rimaneva inerte, né tanto meno forniva alcuna prova in giudizio della suo volontà di nominare un suo perito (cfr. all. 8 e 9 – fasc. parte opponente).
Deriva da tanto che, il precesso verbale risulta pienamente valido anche in assenza del perito della Compagnia assicurativa e trattasi di perizia contrat- tuale alla cui nomina si è proceduto correttamente ai sensi dell'art. 810
c.p.c e dell'art 12.3 che ne dimostra la piena validità.
Analogamente non può dirsi con riguardo alla società opponente, la quale non forniva sufficiente prova in giudizio dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi del credito vantato dagli opposti.
Infatti la non ha mai depositato una perizia di parte in grado Parte_1
di contrastare la perizia redatta dal terzo Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale, nè ha tanto meno mai presenziato alle operazioni.
A tanto si aggiunga che l'opponente non ha mai sollevato alcuna contesta- zione alla perizia nel termine di trenta giorni, come da art. 12.5 della poliz- za assicurativa, decorrenti dalla valutazione del danno e dalla notifica della perizia contrattuale.
Al riguardo, in punto di diritto, giova sottolineare che, la perizia contrattua- le ricorre quando le parti conferiscono ad uno o più terzi, scelti per la loro particolare competenza tecnica, il compito non di risolvere una controver- sia giuridica, o di formulare un apprezzamento tecnico che si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro volontà, le cui risultanze tec-
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niche possono, pertanto, essere contestate unicamente mediante azioni di annullamento o di risoluzione per inadempimento, azioni che, nella specie, non sono state promosse dall'opponente.
A fondamento di tanto, secondo consolidato orientamento giurisprudenzia- le “la perizia contrattuale ha natura di mandato collettivo, nel senso che le parti devolvono ad un terzo la formulazione, di una valutazione che si im- pegnano anticipatamente ad accettare e far propria, il cui esito è impu- gnabile esclusivamente con le azioni negoziali di annullamento, se vi è er- rore determinante, e di risoluzione, se vi è inadempimento, sicché può es- sere fatto valere solo l'errore determinante correlato ad un vizio della vo- lontà in cui sia incorso il perito nominato e non anche quello che incide sulla quantificazione dell'indennizzo liquidato, ove non causato da un'alte- rata formazione del consenso, denunciata come tale”(cfr. ex multiis Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 11/06/2019, n. 15665: Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordi- nanza, 28/07/2017, n. 18906).
Nel caso di specie alcun errore determinate correlato ad un vizio della vo- lontà è stato dedotto o provato dall'opponente.
Deriva da tanto che, in base ai principi sopra indicati, esaminata la docu- mentazione depositata, la perizia collegiale espletata e le deduzioni delle parti, può dirsi sufficientemente provata l'effettiva debenza agli opposti della somma di cui al decreto ingiuntivo e pertanto la deve Parte_1
essere condannata al pagamento dell'indennizzo nella somma di €
23.500,00, così come determinata dalla perizia collegiale espletata.
Alla luce di tutto quanto su esposto, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo n. 2139/2023 del 06/03/2023 va confermato. Le spese di lite se- guono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei pa- rametri medi i cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod D.M. n. 147/2022
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Napoli, XII sezione, in persona del Giudice onora-
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rio Dott.ssa Annalisa Speranza, pronunciandosi sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla , in persona dell'amministratore Parte_1
pro tempore, nei confronti di e di , di- Controparte_2 Controparte_3
sattesa ogni contraria istanza, così provvede:
• rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società
[...]
in persona dell'amministratore pro tempore, e per CP_7
l'effetto:
- conferma il Decreto Ingiuntivo n. 2139/2023 emesso in data
06/03/2023 dal Tribunale di Napoli dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- Condanna la in persona dell'amministratore p.t., al CP_8
pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 5.077 oltre la maggiorazione del 20% per assistenza a più parti aventi la mede- sima posizione processuale, ed oltre accessori come per legge con attribuzione all'avv. antistatario Paolo Licenziati
Così deciso in Napoli, 11.04.2025
Il giudice on.
Dott.ssa Annalisa Speranza
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