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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/10/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1869/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nata a [...] il Parte_1
05/06/1978,
e da
, nato a [...] il Parte_2
05/03/1976, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CERVONE MARIA
CARMELA, dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti
-ricorrenti-
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
-interveniente necessario-
CONCLUSIONI
1 Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso Parte_1 Parte_2
congiunto iscritto a ruolo in data 11/07/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 09.01.2010, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Pomigliano
D'RC (NA) al n. 2, Parte II, Serie A, Anno 2010.
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nate due figlie, nata il Persona_1
09.04.2010 in Massa Di SO (NA) e , nata il [...] in [...] Persona_2
Di SO (NA), entrambe minorenni, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma
2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c.
e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta del 20.10.2025.
2 Appare conforme agli interessi delle figlie minori e , come sopra Per_1 Per_2
generalizzate, rispettoso delle norme di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta del
20.10.2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“a) I coniugi vivranno separatamente assumendosi l'obbligo di comunicarsi vicendevolmente ogni eventuale mutamento di residenza e/o domicilio;
b) la casa coniugale costituita dall'immobile di proprietà del sig. e sito in Scisciano Parte_2
(NA) alla Via Cerreto, 13, Int. 1, viene assegnata alla Sig.ra ; Parte_1
c) il sig. già si è allontanato dalla casa coniugale trasferendosi nell'appartamento di Parte_2 sua proprietà sito in Scisciano (NA), alla Via Cerreto, 13, Int. 6 ed ha portato con sé la maggior parte dei suoi effetti personali;
Per_ Per_ d) Le figlie e vengono affidate ad entrambi i coniugi in regime di affidamento congiunto con collocazione stabile presso la madre;
e) Considerata l'età delle minori, rispettivamente di anni 15 e 11, la loro capacità di discernimento e la particolare situazione abitativa che consente una frequentazione naturale e spontanea, il diritto di visita si eserciterà secondo le seguenti modalita:
• Frequentazione libera e quotidiana, senza vincoli di orari prestabiliti, nel rispetto degli impegni scolastici, extrascolastici che sociali delle minori nonché degli impegni lavorativi del padre;
• Pernottamenti rimessi alla libera determinazione delle figlie in considerazione della loro età e maturità
e previo accordo con la madre;
• Periodo di vacanza, da concordarsi tra i genitori con il coinvolgimento delle minori nelle decisioni che le riguardano;
3 f) Inoltre, in occasione delle festività natalizie le figlie trascorreranno ad anni alterni il 24 dicembre con un genitore ed il 25 con l'altro ed il 31/12 con l'uno ed il 1/1 con l'altro genitore;
anche per le festività di Pasqua i ricorrenti concordano che le figlie trascorrano ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedi in Albis con l'altro.
g) Il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma di € 600,00 mensili Parte_2 Parte_1 per il mantenimento delle figlie da corrispondersi entro il giorno 10 di ciascun mese e da aggiornarsi annualmente agli indici ISTAT, trattenendo interamente l'importo dell'Assegno per il Nucleo
Familiare che già attualmente percepisce per intero;
h) Entrambi i genitori saranno tenuti a contribuire al 50% delle spese straordinarie dei figli al loro raggiungimento dell'autosufficienza economica;
i) La Sig.ra provvederà alla voltura dell'utenza energia elettrica e dell'acqua della Parte_1 casa coniugale;
j) I coniugi reciprocamente rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento o alimenti essendo entrambi in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento. Pertanto, rinunciano espressamente ai diritti previsti dall'articolo 156 del codice civile, nonché a qualsiasi altro diritto, pretesa relativa al mantenimento o agli alimenti;
k) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto delle minori stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
4 Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nata a Parte_1
IG D'CO (NA) il 05/06/1978, e , Parte_2
nato a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio a Pomigliano D'RC (NA) il 09.01.2010 (Atto n. 2,
Parte II, Serie A);
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso e all'allegato piano genitoriale da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pomigliano D'RC
(NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 24/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1869/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nata a [...] il Parte_1
05/06/1978,
e da
, nato a [...] il Parte_2
05/03/1976, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CERVONE MARIA
CARMELA, dalla quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti
-ricorrenti-
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
-interveniente necessario-
CONCLUSIONI
1 Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso Parte_1 Parte_2
congiunto iscritto a ruolo in data 11/07/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 09.01.2010, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Pomigliano
D'RC (NA) al n. 2, Parte II, Serie A, Anno 2010.
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nate due figlie, nata il Persona_1
09.04.2010 in Massa Di SO (NA) e , nata il [...] in [...] Persona_2
Di SO (NA), entrambe minorenni, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma
2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c.
e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta del 20.10.2025.
2 Appare conforme agli interessi delle figlie minori e , come sopra Per_1 Per_2
generalizzate, rispettoso delle norme di cui agli artt. 29 e 30 della Costituzione, della Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo di New York del 1989, della Carta dei diritti fondamentali firmata a Nizza nel 2000 (art. 24), delle norme del codice civile agli artt. 147, 148, 315 e ss, 316 e ss, 337 bis e ss c.c., l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta del
20.10.2025.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“a) I coniugi vivranno separatamente assumendosi l'obbligo di comunicarsi vicendevolmente ogni eventuale mutamento di residenza e/o domicilio;
b) la casa coniugale costituita dall'immobile di proprietà del sig. e sito in Scisciano Parte_2
(NA) alla Via Cerreto, 13, Int. 1, viene assegnata alla Sig.ra ; Parte_1
c) il sig. già si è allontanato dalla casa coniugale trasferendosi nell'appartamento di Parte_2 sua proprietà sito in Scisciano (NA), alla Via Cerreto, 13, Int. 6 ed ha portato con sé la maggior parte dei suoi effetti personali;
Per_ Per_ d) Le figlie e vengono affidate ad entrambi i coniugi in regime di affidamento congiunto con collocazione stabile presso la madre;
e) Considerata l'età delle minori, rispettivamente di anni 15 e 11, la loro capacità di discernimento e la particolare situazione abitativa che consente una frequentazione naturale e spontanea, il diritto di visita si eserciterà secondo le seguenti modalita:
• Frequentazione libera e quotidiana, senza vincoli di orari prestabiliti, nel rispetto degli impegni scolastici, extrascolastici che sociali delle minori nonché degli impegni lavorativi del padre;
• Pernottamenti rimessi alla libera determinazione delle figlie in considerazione della loro età e maturità
e previo accordo con la madre;
• Periodo di vacanza, da concordarsi tra i genitori con il coinvolgimento delle minori nelle decisioni che le riguardano;
3 f) Inoltre, in occasione delle festività natalizie le figlie trascorreranno ad anni alterni il 24 dicembre con un genitore ed il 25 con l'altro ed il 31/12 con l'uno ed il 1/1 con l'altro genitore;
anche per le festività di Pasqua i ricorrenti concordano che le figlie trascorrano ad anni alterni il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedi in Albis con l'altro.
g) Il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma di € 600,00 mensili Parte_2 Parte_1 per il mantenimento delle figlie da corrispondersi entro il giorno 10 di ciascun mese e da aggiornarsi annualmente agli indici ISTAT, trattenendo interamente l'importo dell'Assegno per il Nucleo
Familiare che già attualmente percepisce per intero;
h) Entrambi i genitori saranno tenuti a contribuire al 50% delle spese straordinarie dei figli al loro raggiungimento dell'autosufficienza economica;
i) La Sig.ra provvederà alla voltura dell'utenza energia elettrica e dell'acqua della Parte_1 casa coniugale;
j) I coniugi reciprocamente rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento o alimenti essendo entrambi in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento. Pertanto, rinunciano espressamente ai diritti previsti dall'articolo 156 del codice civile, nonché a qualsiasi altro diritto, pretesa relativa al mantenimento o agli alimenti;
k) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Al riguardo, va solo precisato che non si ritiene necessario procedere all'ascolto delle minori stante le conclusioni congiunte delle parti che assicurano adeguata tutela agli interessi e ai diritti della prole.
4 Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nata a Parte_1
IG D'CO (NA) il 05/06/1978, e , Parte_2
nato a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio a Pomigliano D'RC (NA) il 09.01.2010 (Atto n. 2,
Parte II, Serie A);
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso e all'allegato piano genitoriale da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Pomigliano D'RC
(NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 24/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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