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Sentenza 17 marzo 2021
Sentenza 17 marzo 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/03/2021, n. 10332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10332 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DI ZI OR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/07/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore di parte civile, avv. PASTORE DARIO MARIA, il quale conclude chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e deposita conclusioni e nota spese;
udito il difensore di parte civile, avv. PAPPALARDO MICHELE, il quale conclude chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e deposita conclusione e nota spese;
udito il difensore di parte civile, avv. RONSIVALLE BARBARA, la quale conclude chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e deposita conclusione e nota spese;
uditi, nell'interesse dell'imputato, gli avv.ti PALADINA PAOLA TINDARA e D'ASCOLA IN NI, i quali concludono chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 10332 Anno 2021 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 23/10/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'8 luglio 2019 la Corte di assise di appello di Catania ha confermato quella con cui, il 7 aprile 2017, la Corte di assise della stessa città aveva dichiarato AL Di RA colpevole dei reati di omicidio aggravato e distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere aggravato e lo aveva condannato, previo riconoscimento della continuazione, alla pena di venticinque anni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere, con applicazione delle misure accessorie previste per legge e condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, al pagamento di provvisionali immediatamente esecutive e variamente determinate, nonché alla rifusione, in favore delle stesse parti civili, delle spese di giudizio relative all'azione civile. 2. Il procedimento penale nell'ambito del quale sono state emesse le menzionate sentenze è scaturito dalla denunzia, presentata il 5 settembre 2011 ai Carabinieri della Stazione di S. Gregorio di Catania da AL Di RA, di scomparsa della LI AR NC IM, a suo dire risalente al 25 agosto 2011, giorno in cui egli, a seguito di un diverbio mattutino con la donna, si era allontanato dalla comune abitazione intorno alle ore 9,00, per farvi ritorno verso le 20,00 e constatare l'assenza della IM, mai più tornata a casa e sparita senza utilizzare la propria autovettura né portare seco i telefoni cellulari, ma dopo avere, nondimeno, prelevato effetti personali, biancheria ed una consistente somma di denaro. Le indagini, attivate a seguito della proposizione della denunzia, integrata da Di RA il 7 settembre 2011, hanno consentito l'acquisizione dei filmati registrati, a partire dalla ore 12,00 del 24 agosto 2011, dalla telecamera installata all'esterno di un'abitazione prossima a quella dei coniugi (in quanto sita al n. 32 della Via Leopardi di Aci Sant'IO, mentre quella dell'odierno ricorrente si trova al n. 21 della medesima strada), dai quali è emerso, secondo l'impostazione accusatoria, che la IM, rientrata a casa, insieme al marito, la sera del 24 agosto 2011, non è più transitata sulla Via Leopardi, mentre il giorno seguente l'autovettura di Di RA — infine rientrato alle 19,47 — è stata più volte ripresa, tra le 7,39 e le 12,37, mentre procedeva nei due sensi di marcia. Il quadro indiziario raccolto a carico di AL Di RA in ordine all'uccisione della LI — il cui corpo non è mai stato rinvenuto — si fonda, in primo luogo, sul contrasto ciò che egli ha dichiarato, in prima battuta, ai Carabinieri e quanto accertato attraverso l'esame dei filmati cui si è fatto testé cenno. 2 Nella medesima chiave è stato letto, poi, il comportamento dell'imputato il quale, fino al 4 settembre 2011, aveva tenuto familiari e conoscenti all'oscuro della scomparsa della consorte, non si era rivolto alle forze dell'ordine né aveva effettuato alcun autonomo tentativo di rintracciarla ed aveva, per di più, fornito false indicazioni a chi gli aveva chiesto notizie della LI o manifestato l'intenzione di mettersi in contatto con lei. L'eventualità, prospettata dall'imputato e dalla sua difesa, che la donna abbia deliberatamente lasciato la propria abitazione, il 25 agosto 2011, in orario nel quale egli era assente, è stata esclusa sul rilievo che la zona circostante l'immobile ha caratteristiche tali, anche nella stagione in cui si sono verificati i fatti di causa, da precludere l'accesso a vie di fuga alternative che, peraltro, la IM non avrebbe avuto alcun ragionevole motivo per percorrere. A carico dell'imputato si pone, ancora, il fatto che nell'arco temporale compreso tra le 19,20 del 24 agosto 2011 (ora del ritorno dei coniugi) e le 7,39 del giorno successivo (momento in cui Di RA è effigiato nell'atto di lasciare, per la prima volta, la casa) nessun estraneo ha fatto ingresso nell'abitazione coniugale. D'altro canto, l'ipotesi che terzi vi si siano introdotti clandestinamente dopo l'allontanamento dell'odierno ricorrente è smentita, stando all'impostazione accusatoria, dalla assenza, riscontrata in sede di sopralluogo, di segni di effrazione o di colluttazione e dalla presenza di numerosi cani, alcuni dei quali assai molesti, rilevandosi, ulteriormente che un aggressore diverso da AL Di RA non avrebbe avuto motivo di sorta per sopprimere o distruggere il cadavere. Il postulato di accusa trova, altresì, giovamento dalle tracce dei contatti telefonici intercorsi — già nei giorni precedenti la scomparsa della IM, oltre che lo stesso 25 agosto 2011 — tra l'imputato e le due donne con cui egli intratteneva relazioni extraconiugali, una delle quali, la mattina del 26 agosto 2011, risulta essersi portata all'esterno della abitazione di Via Leopardi n. 21. Valenza indiziante viene riconosciuta, ancora, all'acquisto, da parte di AL Di RA, intorno alle ore 8,30 del 25 agosto 2011, di un mastello, mai rinvenuto dagli investigatori, di dimensioni tali da poter essere inserito nell'abitacolo della sua autovettura. Significativi sono ritenuti, da ultimo, i diversi espedienti cui Di RA ha fatto ricorso per eludere le indagini. Il movente del delitto viene rinvenuto nei risalenti contrasti tra i coniugi, acuitisi a causa della decisione della IM di dismettere l'attività di autolavaggio, a lei formalmente intestata sebbene di fatto gestita dal marito, il quale 3 intendeva, invece, proseguirla, anche allo scopo di mantenere la disponibilità di un luogo ove intrattenersi, al riparo dagli occhi della LI, con le sue amanti. 3. La Corte di assise di appello, dopo avere respinto tutte le richieste di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale avanzate da Di RA, ha disposto l'accesso sui luoghi, al cui esito, rigettate le ulteriori istanze ex art. 603 cod. proc. pen., ha ammesso le parti alla discussione e pronunziato la sentenza qui oggetto di impugnazione. Il giudice di appello ha, innanzitutto, disatteso l'eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato in quanto emesso prima della conclusione delle attività di indagine e dell'esaurimento del procedimento incidentale concernente la misura cautelare applicata, peraltro a grande distanza temporale dal deposito della richiesta da parte del Pubblico ministero, all'imputato. In coerenza con quanto già statuito dalla Corte di assise, ha ritenuto la manifesta infondatezza dell'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 453, comma 1-bis, cod. proc. pen.. Nel merito, ha pienamente condiviso le valutazioni operate dal primo giudice con riferimento all'idoneità del compendio indiziario a dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che AL Di RA ha ucciso la LI e ne ha quindi, occultato o distrutto il cadavere. Dopo avere enunciato i criteri che governano l'apprezzamento della prova indiziaria ed elencato gli elementi posti a fondamento del giudizio di colpevolezza, la Corte di assise di appello ha ribadito che il contrasto tra quanto in origine dichiarato dall'imputato in ordine ai suoi spostamenti del 25 agosto 2011 e le immagini registrate dalla telecamera di sorveglianza installata all'esterno dell'abitazione della vicina Vita AR La IT costituisce tipica ipotesi di alibi falso o mendace e non meramente sfornito di prova o fallito e, in quanto tale, possiede univoca valenza indiziante, al pari della tardività della presentazione della denunzia di scomparsa della IM, non smentita dai contatti telefonici tra l'utenza dell'imputato e quella del suo difensore, registrati il 29 agosto 2011. La Corte di assise di appello, in proposito, ha notato, tra l'altro, che non giova alla causa di Di RA l'avere egli riferito, nell'interrogatorio del 26 gennaio 2012, di avere, la mattina del 25 agosto 2011, trasportato sul tetto della propria autovettura un bidone, circostanza sino a quel momento taciuta e rivelata solo perché, in occasione di quell'atto istruttorio, aveva avuto modo di scorgere, casualmente, una immagine ritraente il veicolo sormontato dal mastello. 4 Ha, quindi, attestato l'inattendibilità dell'assunto difensivo che indica come plausibile il volontario allontanamento della IM, in quanto accreditato da circostanze di fatto, a ben vedere, irrilevanti o non correttamente rappresentate. Successivamente, ha confermato l'attitudine indiziaria delle immagini tratte dal sistema di videosorveglianza della famiglia La IT, processualmente utilizzabili e congruamente esaminate grazie all'apporto dell'ufficiale di polizia giudiziaria che, rendendo deposizione in dibattimento, ha dato conto dei criteri utilizzati nel loro esame e dei risultati in tal modo conseguiti, che si compendiano nel duplice rilievo secondo cui, da un canto, la IM, nel lasso temporale di interesse, non è mai stata vista uscire da casa a piedi ovvero a bordo di vetture di terzi e, dall'altro, Di RA ha mentito in tutte le sue precedenti dichiarazioni circa i suoi movimenti del 25 agosto 2011. La Corte di assise di appello ha, quindi, rilevato che il quadro probatorio a carico dell'imputato è ulteriormente rafforzato dagli esiti dell'accesso sui luoghi effettuato nel corso del giudizio di appello, specie con riferimento alla totale implausibilità della ricostruzione che vede la IM allontanarsi volontariamente da casa tra le 7,39 e le 9,15 del 25 agosto 2011, ciò che ella non può aver fatto procedendo lungo la Via Leopardi né attraverso vie diverse, per lei assolutamente impraticabili. Osservato che analogamente priva di ogni margine di credibilità è la ricostruzione secondo cui terzi, introdottisi nell'abitazione della IM, ne hanno cagionato, volontariamente o meno, il decesso per poi occultare il cadavere, la Corte di assise di appello ha respinto le obiezioni difensive incentrate sulla valenza probatoria dell'acquisto, alle 8,30 circa del 25 agosto 2011, e del trasporto, da parte dell'imputato, di un mastello, della capienza di 350 litri (avendo egli chiesto l'immediata sostituzione di quello, più piccolo, che aveva scelto in prima battuta), mai rinvenuto nel corso dei sopralluoghi eseguiti sul posto dalla polizia giudiziaria. Al riguardo, ha ritenuto inattendibili le spiegazioni tardivamente offerte dall'imputato in relazione, tra l'altro, alle motivazioni dell'acquisto, alla destinazione dell'oggetto ed alle ragioni del suo omesso rinvenimento, e superato gli argomenti spesi dalla difesa a confutazione della tesi accusatoria, che vuole Di RA premurarsi, subito dopo avere ucciso la LI, di disfarsi del suo corpo inserendolo nel grosso recipiente, a sua volta collocato all'interno dell'autovettura dell'imputato. La Corte di assise di appello, dopo aver precisato che la solidità del quadro indiziario non è incrinata dall'omesso rinvenimento del cadavere della vittima né dall'assenza di tracce ematiche sul luogo di consumazione dell'omicidio, analizza, poscia, il comportamento tenuto da Di RA dopo la scomparsa della consorte, 5 sintomatico della ferma intenzione di eludere la fruttuosità delle investigazioni che egli si prefigurava, a ragione, sarebbero state promosse una volta divenuta di pubblico dominio la scomparsa della LI, e si sofferma, in particolare, sullo smantellamento delle cucce che ospitavano i cani cui la donna era assai affezionata, operazione che, nel provocare lo spostamento degli animali all'interno dell'immobile, ha determinato un tangibile inquinamento degli ambienti, tale da rendere più arduo il reperimento di eventuali tracce biologiche, e che, peraltro, risponde alla consapevolezza, in capo all'imputato, del fatto che la IM - la quale mai avrebbe consentito, in primis per ragioni igieniche, la distruzione degli alloggi esterni per le bestie - non sarebbe mai più tornata. Consapevolezza, questa, che viene ritenuta alla base dello stile di vita assunto dall'uomo ad immediato ridosso del 25 agosto 2011, connotato da iniziative, sul piano personale e professionale, che egli non avrebbe certo assunto ove non fosse stato sicuro della definitiva interruzione del suo ménage coniugale. La Corte di assise di appello, chiarito che le ricerche intese al rintraccio della donna sono state effettuate con la dovuta diligenza, confuta, poi, le censure mosse dall'imputato alla sentenza di primo grado nella parte in cui valorizza, in ottica indiziaria, la conversazione tra Di RA e IU SS, una delle donne con le quali egli intratteneva relazioni extraconiugali, captata il 3 ottobre 2011 all'interno dei locali della Compagnia dei Carabinieri di Gravina di Catania, e, soprattutto, le relative immagini, che danno conto di come l'uomo, attentissimo nell'eloquio — come già era stato in macchina, nel tragitto verso la caserma dei Carabinieri — perché timoroso che le sue parole potessero essere intercettate, è stato, invece, protagonista, insieme alla donna, di una interlocuzione gestuale dall'elevata attitudine indiziaria. Ulteriore elemento a carico di AL Di RA è stato rinvenuto nella deposizione di VI OP, collaboratrice domestica, di nazionalità rumena, in servizio presso la famiglia La Fiorita, la quale ha riferito di avere udito, intorno alle ore 12,00 del 24 agosto 2011, i coniugi Di RA \IM litigare e la donna, in particolare, riservare al marito un epiteto poco lusinghiero, ed ha aggiunto che la mattina successiva ella non aveva sentito la IM richiamare, in orario antelucano, ad alta voce, i suoi numerosi animali, come ella era solita fare quotidianamente, così interrompendo il suo (della OP) sonno. La Corte di assise di appello, al riguardo, ha fugato le perplessità palesate dall'imputato in ordine alla comprensione, da parte della donna, della lingua italiana ed alla possibilità di percepire, dal punto in cui ella si trovava, le frasi pronunziate dai coniugi Di RA\IM. 6 La sentenza impugnata affronta, indi, il tema collegato alle dichiarazioni rese dai familiari della vittima, afferenti, tra l'altro, alla risalente divergenza di vedute tra la loro congiunta e AL Di RA in merito alla dismissione — perorata dalla donna e, per converso, osteggiata dall'odierno ricorrente — dell'attività di autolavaggio, nonché all'evasivo atteggiamento serbato dall'uomo a partire dal 25 agosto 2011, trasmodato nel palese mendacio in ordine alla persona della IM che, ad esempio, si era, a suo dire, recata all'autolavaggio ancora nella mattinata del 28 agosto 2011 o che, il 27 o il 29 agosto 2011, non aveva potuto rispondere alla telefonata della LI di un nipote perché, sempre stando al racconto dell'imputato, impegnata ad accudire gli animali. Messo alle strette dai parenti della LI, Di RA, il 4 settembre 2011, aveva, finalmente, loro riferito che la LI si era allontanata da dieci giorni — portando seco denaro sufficiente al suo mantenimento quantomeno per un biennio — in seguito ad un diverbio vertente sull'annosa questione della chiusura dell'autolavaggio, oltre che sulla gestione degli animali accuditi dalla IM. La Corte di assise di appello ha reputato attendibili i contributi dei familiari della IM, anche perché assistiti da convenienti riscontri documentali, quali quelli concernenti i tentativi posti in essere da costoro al fine di contattare la donna;
ha, del pari, ritenuto plausibile che Di RA, dopo la scomparsa della LI, abbia disposto liberamente di consistenti somme di denaro prima custodite nella cassaforte installata nell'abitazione, che egli, invece, ha sostenuto essere state prelevate dalla LI all'atto di abbandonare l'immobile e dirigersi verso ignota destinazione. Dopo avere precisato che l'impostazione accusatoria non è contraddetta dall'apporto di quei testi, escussi su impulso difensivo, che hanno riferito di avere incontrato, nell'ottobre del 2011, una donna somigliante a AR NC IM, la cui effigie avevano visto nel corso di una trasmissione televisiva, la Corte di assise di appello ha minuziosamente analizzato, in risposta alle doglianze articolate con l'atto di impugnazione, il traffico telefonico, risultante dai tabulati, sulle utenze in uso a Di RA ed alla IM. Al riguardo, premesso che l'imputato, nell'indicare le utenze e chi ne aveva la disponibilità, è stato tutt'altro che preciso e lineare, ha affermato che la sequenza dei contatti censiti conferma la sincerità dei parenti della IM e, per contro, la callidità di AL Di RA il quale, disinteressatosi, nell'immediatezza, della sorte della LI e pronto, piuttosto, ad intensificare i rapporti con le sue due amanti, ha successivamente posto in essere maldestri, e non riusciti, tentativi di precostituire prove a suo favore, quale, tra gli altri, quello realizzato indirizzando, il 29 agosto e, quindi, I'l settembre 2011, numerose chiamate senza risposta alle utenze del suo legale di fiducia, cui egli 7 risulta, invece, essersi rivolto solo il 5 settembre 2011, per di più a fronte della sollecitazione rivoltagli dal Lgt. ER a formalizzare la denunzia di scomparsa e ad abbandonare l'atteggiamento esitante da lui sino a quel momento tenuto. La Corte di assise di appello ha, ancora, spiegato, a confutazione di autonoma obiezione difensiva, che le preoccupazioni espresse dall'imputato nel corso di alcune conversazioni intercettate costituiscono il portato del timore, che si è visto fondato, dell'attivazione degli ascolti e ribadito la valenza indiziaria della conversazione captata il 4 dicembre 2012 all'interno della cella in cui Di RA era ristretto, durante la quale egli si è rivolto al compagno di detenzione accennando, esplicitamente, alla morte della LI. Il giudice di secondo grado ha, infine, mutuato le considerazioni svolte dalla Corte di assise in merito al movente del delitto, legato all'intenzione dell'uomo di mantenere ad ogni costo la disponibilità dell'autolavaggio, luogo deputato agli incontri galanti cui egli era avvezzo e del quale, anche per questa ragione, la IM, che ne era proprietaria, intendeva disfarsi. La Corte di assise di appello ha, da ultimo, rigettato i motivi di impugnazione inerenti all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, negata in ragione della gravità del reato, dell'assenza, nell'imputato, di segno alcuno di resipiscenza o rivisitazione critica della propria condotta e della spregiudicatezza da lui mostrata dopo la commissione del delitto, ed alle statuizioni civili, ivi compresa la concessione di provvisionali variamente determinate. 4. AL Di RA propone, con l'assistenza degli avv.ti Giuseppe SA e OL RA DI, ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. 4.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di assise di appello disatteso le eccezioni di natura processuale. Per un verso, addebita al giudice di merito di avere trascurato — in ordine alla necessità che il decreto di giudizio immediato c.d. «custodiale» sia preceduto dall'esaurimento del subprocedimento cautelare mediante l'adozione di provvedimento irrevocabile — la circostanza che il panorama giurisprudenziale è tutt'altro che univoco, avendo la Corte di cassazione riproposto, ancora in tempi relativamente recenti, l'indirizzo che conduce alla nullità del decreto di giudizio immediato, tanto da rendere plausibile la rimessione della questione alle Sezioni Unite. Sotto altro aspetto, si duole che la Corte di assise di appello abbia omesso di prendere atto dell'incidenza della tardività di parte dell'attività investigativa sull'esercizio del diritto di difesa, tale da integrare il «grave pregiudizio» che 8 costituisce, per espressa previsione codicistica, limite all'operatività dell'istituto processuale. Ripropone, in questo contesto, l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 453, comma 1 -bis, cod. proc. pen., per violazione degli artt. 2, 3, 13, 24, 111 e 117, primo comma, (in relazione all'art. 6 Cedu) Cost. e segnala la carenza dell'apparato argomentativo utilizzato dalla Corte di assise di appello per disattendere la questione per poi analizzare, partitamente, i vulnera che la vigente disciplina dell'immediato c.d. «custodiale» determina ai principi costituzionali e convenzionali. 4.2. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione per essere la Corte di assise di appello pervenuta all'affermazione della sua penale responsabilità senza offrire convenienti e adeguate risposte alle molteplici obiezioni sollevate con l'atto di appello. Obietta, preliminarmente, che gli indizi concordemente valorizzati dai giudici di merito sono privi del prescritto requisito della certezza per sottoporre, quindi, a revisione critica i singoli passaggi argomentativi della decisione impugnata, a partire dalla qualificazione della iniziale e parziale reticenza in ordine ai suoi spostamenti della mattina del 25 agosto 2011, che egli esclude essere frutto di «maliziosa preordinazione difensiva», in termini di «alibi falso» anziché di «alibi fallito», e dall'individuazione delle ragioni che lo indussero, da un certo momento in avanti, ad essere, sul punto, più preciso e dettagliato. Ascrive alla Corte di assise di appello una lettura unidirezionale, tra l'altro: della tempistica della denunzia di scomparsa, che in realtà si pone, a suo modo di vedere, in linea con quanto emerge dal dato statistico;
dei contatti con il difensore del 29 e 30 agosto 2011; della sua titubanza a formalizzare la denunzia, connessa ai pregressi allontanamenti della donna;
delle ragioni che lo hanno indotto ad annotare su un foglio la successione temporale degli eventi. Con riferimento alle immagini tratte dalla telecamera posta a servizio dell'immobile della famiglia La IT, precisa che il vizio processuale dedotto attiene, a dispetto di quanto erroneamente sostenuto dalla Corte di assise di appello, alla tardività dell'elemento istruttorio, una annotazione di P.G., formato il 6 ottobre 2014, cioè in corso di dibattimento, e richiamato dal teste US nella sua deposizione, e nell'incompletezza delle verifiche compiute, che avrebbe imposto appositi e garantiti supplementi istruttori. Sempre a questo proposito, lamenta che non sia stato raccolto, con la sola eccezione di NC GN, il contributo dei soggetti che, il 25 agosto 2011, furono presenti presso l'abitazione dei La IT e di coloro che, a bordo dei veicoli ripresi dalla telecamera, percorsero, nelle date del 24 e del 25 agosto 9 2011, la Via Leopardi, e che non sia stata verificata la fedeltà degli orari risultanti dai filmati. Aggiunge, sempre in chiave critica, che l'angolo di ripresa della telecamera lascia scoperto un ampio raggio visivo, ciò che rende più che plausibili scenari diversi da quello tratteggiato dagli inquirenti e mutuato dai giudici di merito. Eccepisce, ancora, che non siano state acquisite le immagini tratte dal sistema di video sorveglianza installato a servizio di altra abitazione, posta a valle rispetto a quella che sarebbe stata teatro dell'omicidio. Tanto, a supporto dell'obiezione sulla quale si incentra la contestazione difensiva, che verte sulla concreta possibilità, sulla quale il ricorrente insiste, che la IM si sia allontanata da casa senza transitare sulla Via Leopardi. Il ricorrente confuta, ancora, la motivazione della sentenza impugnata nelle parti in cui travisa il contenuto delle immagini registrate il 24 agosto 2011, specificamente in ordine alla presenza di un passeggero a bordo del veicolo da lui condotto al momento del rientro a casa, ed assegna una errata valenza al fatto che la IM lasciò a casa cellulari, tessera bancomat, documenti e vettura, portando, invece, seco una grossa somma di denaro, sintomo, a suo modo di vedere, dell'intenzione di rendersi irreperibile. Dopo avere segnalato ulteriori profili che avrebbero meritato approfondimenti istruttori non eseguiti, il ricorrente si diffonde sulla valenza probatoria del mastello da lui acquistato la mattina del 25 agosto 2011; rileva, al riguardo, che la soggettivistica ed ipotetica ricostruzione della vicenda operata dai giudici di merito - equivalente ad altre, di segno opposto - fa sì che residui un coefficiente di incertezza preclusivo dell'affermazione della sua penale responsabilità. Pone l'accento, in specie: sulla pregressa conoscenza della collocazione della telecamera innanzi all'abitazione dei La IT;
sulla distruzione del bidone ad opera dei cani della LI;
sulla potenziale destinazione del contenitore ad alloggio dei resti della vittima del presunto omicidio;
sulla necessità, per effettuare l'operazione, di impiegare forze largamente superiori alle sue. Nota, ulteriormente, che egli si è avvalso dell'apporto di un consulente, che la Corte di assise di appello non ha tenuto in alcuna considerazione. Il ricorrente concentra, di seguito, il proprio impegno argomentativo sull'incidenza, in direzione contraria a quella privilegiata dai giudici di merito, dell'omesso rinvenimento del cadavere della IM e di tracce ematiche nei luoghi ove il delitto sarebbe stato commesso, circostanza che la Corte di assise di appello spiega, a suo giudizio, in termini puramente congetturali, fantasiosi, suggestivi e, in ultimo, irrazionali. 1 0 Non dissimili sono le doglianze che il ricorrente dedica alle considerazioni svolte dalla Corte di assise di appello in ordine ai suoi comportamenti in epoca successiva al 25 agosto 2011, dallo smantellamento delle cucce, alla presenza della SS all'esterno della sua (di Di RA) abitazione, allo scarso attivismo nella ricerca della LI improvvisamente sparita, allo scrupolo delle ricerche effettuate dagli investigatori a seguito della denunzia di scomparsa, nonché all'esito delle intercettazioni audio e video effettuate il 3 ottobre 2011 ed alle dichiarazioni di VI OP, la cui valutazione è espressiva, sottolinea il ricorrente, di un approccio unilaterale e parziale agli atti di causa, idoneo a sfociare nel vizio di manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente, ancora, confuta la portata accusatoria riconosciuta alle dichiarazioni dei parenti della IM e l'assunto secondo cui egli avrebbe prelevato il denaro già custodito nella cassaforte e che egli ipotizza, invece, essere stato portato via dalla donna;
obietta che sono state illegittimamente sottovalutate le dichiarazioni rese dai testi (IU PI, RE NZ e IS NZ) in ordine alla somiglianza tra una donna da loro avvistata tra agosto ed ottobre 2011 e la IM e travisate le risultanze dell'esame del traffico telefonico delle utenze dei coniugi Di RA\IM, oltre che delle espletate intercettazioni, attestanti come l'imputato non abbia mancato di esternare, a più riprese, la sua preoccupazione per la prolungata assenza della consorte e profuso sinceri sforzi nel tentativo di rintracciarla. Contesta, del pari, la lettura che la Corte di assise di appello ha fatto delle chiamate, risalenti al 25 agosto 2011, da lui effettuate alla SS ed alla Testai, le donne cui era sentimentalmente legato, e l'interpretazione fornita in ordine alle conversazioni con il difensore di fiducia ed al contenuto di quelle, intrattenuta nell'autunno del 2011 e, l'anno successivo, all'interno della Casa circondariale di Catania, quest'ultima espressiva, stando all'impostazione accusatoria, della consapevolezza, confessata da Di RA al compagno di cella, della morte della LI. Frutto di travisamento delle risultanze istruttorie sarebbero, d'altro canto, le considerazioni svolte dai giudici di merito in relazione al movente, che risultano smentite dalla comoda possibilità, per Di RA, di coltivare altrove — innanzitutto nella villa della frazione Pozzillo - le proprie relazioni clandestine e di resistere in autonomia, grazie alla procura ad amministrare i beni della LI, ai tentativi della donna di chiudere l'attività di autolavaggio. Conclusivamente, Di RA deduce che, al cospetto di elementi tutt'altro che univoci e suscettibili, nella loro individualità così come ad un vaglio complessivo, di differenti interpretazioni e, pertanto, di quantomeno dubbia portata indiziaria, l'affermazione della prova della sua penale responsabilità è 11 avvenuta in forza di una motivazione manifestamente illogica ed in spregio del disposto dei canoni stabiliti dagli artt. 192, comma 2, e 533 cod. proc. pen.. 4.3. Con il terzo motivo, eccepisce, riprendendo argomenti già anticipati nell'esposizione del secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di assise di appello omesso di replicare alle censure rivolte contro la sentenza di primo grado in relazione alla riqualificazione del fatto, in ossequio al canone in dubio pro reo e stante l'assenza di attendibili informazioni in ordine alle cause che hanno determinato la morte della IM ed al coefficiente psicologico che ha sorretto la sua azione, nel reato di omicidio colposo o, al più, preterintenzionale. 4.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di assise di appello negato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche senza tenere conto della sua pregressa incensuratezza ed addebitandogli, in sostanza, di non avere confessato un reato che egli non ha commesso e che si riconnette ad un evento, il decesso della LI, che non è stato neanche definitivamente accertato, ed avere commisurato la pena astenendosi dallo spiegare, come sarebbe stato doveroso, per quale motivo una sanzione tanto pesante è stata ritenuta congrua. 4.5. Con il quinto ed ultimo motivo, il ricorrente addebita alla Corte di assise di appello di avere confermato le statuizioni civilistiche in assenza di prova circa l'esistenza e la misura del danno non patrimoniale e senza tener conto dell'incidenza economica delle disposte provvisionali sulle sue non floride condizioni economiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. Erra, innanzitutto, il ricorrente nell'assumere che l'indirizzo ermeneutico seguito dalla Corte di assise di appello in ordine alla ritualità dell'emissione di decreto di giudizio immediato prima che la decisione del tribunale del riesame sia divenuta definitiva conviva, nella quotidiana prassi applicativa, con altro, di segno opposto, che, al contrario, postula che l'esercizio dell'azione penale sia, in tali casi, preceduto dall'esaurimento di tutte le impugnazioni ordinarie — ivi compreso, dunque, il ricorso per cassazione previsto dall'art. 311 cod. proc. pen. — avverso il titolo genetico della misura cautelare. Se, invero, all'indomani dell'introduzione dell'istituto del giudizio immediato c.d. «custodiale» non erano mancate, nella giurisprudenza di legittimità, voci sintoniche con l'interpretazione propugnata dal ricorrente (in questo senso, ad 12 esempio, si era espressa Sez. 3, n. 14341 del 11/03/2010, G., Rv. 246610), la Corte di cassazione ha successivamente optato per l'opposto indirizzo che, affermatosi, a partire dal 2010 (Sez. 1, n. 42305 del 11/11/2010, Alikic, Rv. 249023), attraverso una serie di decisioni costanti, si è ormai definitivamente stabilizzato (ex plurimis, val la pena di segnalare, tra le sentenze massimate, Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265877, e, tra le più recenti, Sez. 3, n. 40774 del 06/06/2019, Rigano, non massimata, e Sez, 1, n. 55022 del 07/03/2017, Salah, non massimata). Non ricorrono, dunque, le condizioni per investire le Sezioni unite, iniziativa che il ricorrente sollecita indicando, probabilmente per un mero refuso, una sentenza della Prima sezione (la n. 23549 del 04/02/2015) in realtà inesistente, e la sentenza n. 49821 del 10/05/2016, Varani, nella quale la questione non è stata espressamente affrontata. La Corte territoriale ha, dunque, fatto corretta applicazione del principio, che il Collegio condivide, per cui la richiesta di giudizio immediato nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare può essere legittimamente presentata dal pubblico ministero dopo la conclusione del procedimento dinanzi al tribunale del riesame e prima ancora che la decisione sia divenuta definitiva. In questo senso depongono, infatti, la lettera e la ratio della norma contenuta nel comma 1 -ter dell'art. 453 del codice di rito, che stabilisce che la richiesta di giudizio immediato è formulata dal pubblico ministero «dopo la definizione del procedimento di cui all'articolo 309, ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame», senza alcun richiamo all'art. 311 cod. proc. pen., assolvendo così una funzione acceleratoria della definizione dei giudizi di merito riguardanti imputati detenuti, che sarebbe frustrata dalla necessità di attendere l'esito dell'impugnazione cautelare di legittimità proposta avverso il provvedimento che definisce la fase di riesame (e degli eventuali giudizi rescissori che ne dovessero conseguire). 2.1. Parimenti infondata è l'ulteriore doglianza di natura processuale, incentrata sulla prosecuzione dell'attività di indagine in epoca successiva all'emissione del decreto di giudizio immediato. La giurisprudenza di legittimità è, al riguardo, ferma nel ritenere che «Non vi è alcuna incompatibilità tra l'attività integrativa di indagine, ex art. 430 cod. proc. pen., ed il giudizio immediato, considerato che se gli elementi raccolti sono sufficienti per richiedere il giudizio immediato, il P.M. può determinarsi in tal senso, mentre nulla vieta di completare l'attività di indagine, ai sensi dell'art. 430 cod. proc. pen." (Sez. 5, n. 5550 del 25/11/2015, dep. 2016, Abatescianni, Rv. 266058) e, con specifico riferimento al giudizio immediato c.d. «custodiale», 13 che «In tema di giudizio immediato "custodiale", l'art. 453, comma primo-bis, cod. proc. pen. non vieta in modo assoluto lo svolgimento di ulteriori indagini dopo la scadenza del termine di 180 giorni, poiché questo riguarda le sole investigazioni dalle quali devono risultare i gravi indizi di colpevolezza idonei a giustificare la richiesta del rito speciale» (Sez. 3, n. 3122 del 22/11/2013, dep. 2014, Vishkurti, Rv. 258380). D'altro canto, va opportunamente aggiunto, anche diversamente opinando non potrebbe, comunque, ritenersi la nullità del decreto di giudizio immediato, atto di carattere endoprocessuale, che non incide sui diritti di difesa dell'imputato (Sez. U, n. 42979 del 26/06/2014, Squicciarino, Rv. 260018) e che può essere oggetto di ulteriore sindacato nei soli casi di mancanza dell'interrogatorio o dell'invito a presentarsi. 2.2. Manifestamente infondata si palesa, da ultimo, l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 453, comma 1-bis, cod, proc. pen., per violazione degli artt. 2, 3, 13, 24, 11 e 117, primo comma (in relazione all'art. 6 Cedu), Cost., già disattesa dai giudici di merito, che il ricorrente ripropone rilevando, in buona sostanza, l'irragionevolezza della disparità di trattamento, con riferimento: alla sottrazione al rito ordinario, a detrimento dell'imputato che si trovi nelle condizioni previste dalla norma;
all'incidenza sulla scansione dei termini massimi, per ciascuna fase, della custodia cautelare;
alla dilatazione del tempo di applicazione del regime custodiale, con conseguente pregiudizio alle prerogative difensive. La Corte di assise di appello ha rigettato l'eccezione, in linea con quanto già statuito dal giudice di primo grado, richiamando le plurime decisioni (ordinanze nn. 203 del 2002 e 127 del 2003) con cui la Corte costituzionale ha attestato la piena compatibilità costituzionale della normativa in materia di giudizio immediato — per evidenza della prova, in quei casi — assicurata dalla individuazione di una specifica condizione probatoria, che rende superflua la celebrazione dell'udienza preliminare, e dalla garanzia del diritto di difesa, connessa alla possibilità per l'indagato di interloquire, in sede di interrogatorio e a seguito di invito a presentarsi, con la cognizione di causa derivante dalla contestazione verbale degli elementi e delle fonti su cui si basa l'evidenza della prova, evocata dagli artt. 453 e 375, comma 3, cod. proc. pen.. Il giudice delle leggi ha, peraltro, escluso — come ricordato dalla Corte catanese — che l'indagato sia vulnerato nelle proprie facoltà difensive, che hanno ampio modo di dispiegarsi, prima dell'esercizio dell'azione penale, anche in funzione di contestazione del requisito dell'evidenza della prova, e che la differenza di disciplina, rispetto a quella che connota il giudizio ordinario, 14 risponde a criteri di ragionevolezza e non integra la denunciata disparità di trattamento. La decisione impugnata è ineccepibile anche nella parte in cui mutua le valutazioni espresse dalla Corte costituzionale in relazione al giudizio immediato c.d. «custodiale», in cui lo spessore del quadro indiziario, che consente di bypassare il vaglio dell'udienza preliminare, è attestato dal riscontro, avallato dal tribunale del riesame, dei gravi indizi di colpevolezza ed il diritto di difesa trova attuazione nell'interrogatorio di garanzia ed in seguito alla proposizione delle impugnazioni cautelari. A fronte di siffatte considerazioni, il ricorrente, oltre ad invocare il rispetto del principio di parità di trattamento, che si è detto non essere sacrificato dalla normativa de qua agitur, pone l'accento sull'incidenza che l'opzione per il rito immediato determina sullo status libertatis dell'indagato, così dimenticando, però, che la verifica della persistenza di gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari è affidata ad una diversa e parallela interlocuzione, imperniata sulla possibilità, in nulla pregiudicata dalla peculiare modalità di esercizio dell'azione penale, di sollecitare, in ogni momento, il giudice competente — a certe condizioni tenuto a provvedere anche ex officio — mediante l'attivazione di autonomi procedimenti ex artt. 299, 310 e 311 cod. proc. pen.. Del tutto infondato si rivela, pertanto, l'assunto del ricorrente secondo cui il combinato disposto degli art. 303 e 453, comma 1 -bis, cod. proc. pen. «comporta l'automatico prolungamento dei termini della custodia cautelare a seguito del giudizio immediato che prescinda da un qualsiasi accertamento contenutistico, tutto facendo dipendere dallo stato di detenzione in carcere o agli arresti domiciliari dell'imputato». 3. Con il secondo motivo, la cui esposizione impegna quasi quaranta pagine, il ricorrente sottopone a rivisitazione critica l'intero percorso argomentativo sotteso alla sentenza impugnata, che è costruito su un compendio probatorio tipicamente indiziario, non essendo stati acquisiti elementi — di natura dichiarativa, tecnica o documentale — direttamente rappresentativi delle circostanze in cui AR NC IM ha trovato la morte, né essendo mai stato rinvenuto il suo cadavere. Censura il costrutto motivazionale di supporto alla decisione, quanto ai profili della sua congruità, completezza e razionalità, addebitando alla Corte distrettuale di non avere esaminato l'intera gamma di dati probatori disponibili, di avere travisato il significato dimostrativo di alcune prove e di essersi affidata a congetture ed ipotesi prive di fondamento. 15 Contesta, quindi, l'analisi degli indizi ed il procedimento inferenziale mediante il quale i giudici di merito sono pervenuti all'affermazione della sua responsabilità, denunziando l'assenza di certezza dei singoli indizi e la loro inidoneità a giustificare una decisione frutto, a suo modo di vedere, di un approccio unilateralmente colpevolista. 3.1. In tal modo, per come si avrà modo di vedere nel prosieguo, il ricorrente non riesce, però, a distaccarsi da un approccio meramente rivalutativo, che si traduce in una diversa lettura di ciascuno degli elementi concordemente valorizzati nelle precedenti decisioni, che analizza in maniera atomistica, ponendosi in un'ottica confutativa, tipica del giudizio di merito, e senza mettere in luce profili rilevanti in sede di legittimità ed apprezzabili pur a fronte di una c.d. «doppia conforme». Il sindacato della Corte di cassazione sulla correttezza del procedimento indiziario non può, infatti, estendersi ai connotati di gravità, precisione e concordanza, la cui verifica diretta comporterebbe sconfinamenti indebiti nella ricostruzione del fatto di reato, compito esclusivo del giudice di merito. Esso deve, piuttosto, attenersi all'articolazione logica e giuridica della motivazione della sentenza, allo scopo di controllare la corretta applicazione dei criteri legali dettati dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., delle regole della logica e del principio di non contraddizione, nonché la compiutezza e coerenza argomentativa nella considerazione della valenza dimostrativa dei risultati acquisiti (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944). Noti sono, d'altro canto, i limiti intrinseci alla possibilità, per il giudice di legittimità, di ravvisare il vizio di motivazione della sentenza di merito: se le argomentazioni spese dal giudice devono assolvere alla funzione di rappresentare una adeguata e razionale sintesi dei dati dimostrativi emersi nel processo e la loro coordinazione in una lettura organica ed unitaria, che offra spiegazione coerente al verdetto conclusivo, la censura che sorregge la richiesta di riforma della decisione, per poter essere accolta, deve essere in grado di segnalare una reale frattura logica o l'inefficacia funzionale di tale itinerario illustrativo. Per essere validamente dedotto, il vizio di motivazione non può, dunque, appuntarsi su una prospettazione frammentaria o parziale di singoli aspetti critici del ragionamento probatorio, esposto nel provvedimento contestato, ma deve aggredire l'intero percorso seguito in perfetta aderenza al suo sviluppo ed ai suoi contenuti. Inoltre, con specifico riferimento alla valutazione della prova, la censura dell'impugnante non può limitarsi ad indicare diverse ipotesi ricostruttive del 16 fatto rispetto a quella fatta propria dal giudice, ma deve indicare la non corretta applicazione dei principi logici e giuridici che ne regolano l'attribuzione all'imputato, tenendo sempre presente che il controllo sulla motivazione esercitabile dalla Corte di cassazione non riguarda il risultato dimostrativo della prova, né il verdetto in termini di colpevolezza o innocenza, quanto piuttosto il rispetto delle regole legali sulla formazione e valutazione della prova e dell'obbligo di giustificazione secondo il senso comune, la logica ed il principio di non contraddizione. Ciò ha portato la giurisprudenza di questa Corte ad affermare che in sede di legittimità sono precluse «nuove» attribuzioni di significato o la sollecitazione ad una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi;
ciò, anche quando si ritenga preferibile una differente lettura, maggiormente esplicativa o più persuasiva. Pienamente condivisa è, dunque, la conclusione secondo cui «nella verifica della fondatezza, o non, del motivo di ricorso ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., il compito della Corte di cassazione non consiste nell'accertare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di merito, ma quello, ben diverso, di stabilire se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti e se nell'interpretazione delle prove abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Ne consegue che, ai fini della denuncia del vizio ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica e che non è, invece, producente opporre alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, dato che in quest'ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito» (Sez. 1, n. 12496 del 21/09/1999, Guglielmi, Rv. 214567). 3.2. La disamina della sentenza impugnata, eseguita in ossequio ai parametri sopra riassunti, rivela la palese infondatezza dell'assunto del ricorrente, giacché la Corte distrettuale ha confermato la decisione raggiunta in primo grado con motivazione del tutto congrua, tradottasi in uno sviluppo argomentativo che, confrontandosi con le ragioni addotte a sostegno della conforme soluzione adottata e con i motivi di gravame, non evidenzia le dedotte carenze ed errori valutativi, ma, piuttosto, un corretto approccio alla prova 17 indiziaria e fornisce confutazione in modo specifico e completo alle obiezioni difensive. 3.3. Rispettando, per comodità espositiva, la sequenza delle censure via via articolate in ricorso, prive di pregio sono le doglianze formulate in relazione all'attribuzione di valenza altamente indiziante, a carico di AL Di RA, del mendacio da lui serbato, all'atto di riferire, al tempo nella veste di persona informata sui fatti, dei suoi spostamenti nella giornata del 25 agosto 2011. Sul punto, va, innanzitutto, ricordato che, se «In tema di valutazione delle prove, l'alibi "fallito", in quanto fondato su circostanze non compiutamente dimostrate (presenza in un luogo ed orario incompatibili con la commissione del reato), non può essere valorizzato quale elemento indiziario a carico dell'imputato, in quanto ciò comporterebbe una non consentita inversione della regola sull'onere della prova» (Sez. 6, n. 15255 del 19/02/2020, Prota, Rv. 278878), quello costruito o falso «è, invece, indicativo di una maliziosa preordinazione difensiva ed ha una sua valenza indiziante che, a differenza di quello fallito, lo pone tra gli elementi, secondo l'esperienza, probatoriamente rilevanti» (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191231). Resta fermo, ovviamente, che esso deve essere preso in esame considerandolo dapprima nella sua intrinseca strutturazione in rapporto alla situazione processuale concreta e, successivamente, valutandolo in correlazione con gli altri elementi indiziari acquisiti, giacché la «costruzione» dell'alibi non porta alla necessaria conseguenza logica della responsabilità, restando aperta la possibilità del ricorso a tale strumento anche da parte dell'innocente, eventualmente a corto di argomenti difensivi di fronte al peso di pregnanti elementi a suo carico. Nel caso di specie, l'affermazione dell'imputato di essere rimasto ininterrottamente fuori casa dalle 9,00 alle 20,00 del 25 agosto 2011, data della scomparsa della LI, è stata incontrovertibilmente contraddetta dalla visione delle immagini che, quel giorno, lo ritraggono più volte transitare, tra le 7,39 e le 12,37, in ingresso ed in uscita dall'abitazione, a bordo della sua autovettura, per di più trasportando, alle ore 9,15, l'ingombrante mastello che egli aveva appena ritirato in sostituzione di quello, più piccolo, acquistato alle ore 8,30 presso una fitofarmacia di Aci Sant'IO. La Corte di assise di appello, nel ritenere che il segnalato mendacio costituisca sintomo dell'intenzione di Di RA di sottrarsi all'accertamento della verità, esprime una considerazione di cristallina coerenza logica, mentre il ricorrente, nel tentativo di sminuire la portata del dato, sostiene, in contrasto con elementari canoni di ordine razionale, di avere reputato le circostanze 18 sottaciute irrilevanti, seppure attestanti la sua presenza nel luogo e nel lasso temporale in cui la IM — con la quale egli, a suo dire, aveva appena avuto un acceso diverbio — si sarebbe allontanata da casa per non fare più ritorno. La Corte etnea offre, poi, coerente spiegazione dell'improvviso riferimento, nel corso dell'interrogatorio del 26 gennaio 2012, all'avere egli trasportato, sul tetto della sua Skoda, un bidone di grandi dimensioni, circostanza sulla quale era stato, sino a quel momento, silente. Rileva, in proposito, che Di RA, in occasione dell'interrogatorio, scorse, casualmente (come da lui ammesso, il 18 novembre 2014, in sede di esame dibattimentale), un fotogramma ritraente il veicolo sormontato dal recipiente, ciò che gli fece intuire che erano state acquisite le immagini tratte dalle telecamere di sorveglianza installate in zona e lo indusse ad introdurre un'informazione di primaria rilevanza alla quale, altrimenti, si sarebbe guardato bene dal fare cenno di sorta. Tanto, a confutazione dell'argomento difensivo che, facendo leva sull'apparente spontaneità della dichiarazione, ritiene il suo contegno incompatibile con la maliziosa preordinazione difensiva che ispira la predisposizione di un alibi falso. 3.4. Prive di pregio si rivelano, del pari, le censure rivolte dal ricorrente alla sentenza impugnata nella parte in cui trae argomento, in ottica accusatoria, dal ritardo, dilatatosi fino ad undici giorni, con cui egli informò le forze dell'ordine della scomparsa della LI. Il dato — da leggere, va detto, in combinazione con le reiterate menzogne elargite, in quel lasso temporale, ad alcuni conoscenti (FI PA, AR RA TO, EN CC, AR La SP) ed ai parenti della IM (ancora il 29 agosto 2011 Di RA, parlando al telefono con AR SS, LI del nipote della IM, le disse che quest'ultima non aveva potuto risponderle al telefono perché impegnata ad accudire agli animali, preannunziandole che la sera stessa la IM la avrebbe contattata;
analogamente egli si comportò con altri congiunti della donna il 28 e, poi, il 31 agosto) — è stato interpretato dai giudici di merito quale manifestazione della volontà dell'imputato di ritardare, nella misura più ampia possibile, l'avvio delle investigazioni, la cui ineluttabilità egli si prefigurava, tanto da appuntare per iscritto i capisaldi della versione da ammannire per accreditare la tesi dell'allontanamento volontario che egli, in quel momento, nel quale non aveva ancora scoperto che i suoi movimenti della mattina del 25 agosto erano stati ripresi dalle telecamere poste a sorveglianza di una vicina abitazione, reputava sostenibile. 19 Il ricorrente, nel tentativo di dimostrare l'illogicità del ragionamento seguito dai giudici di merito, pone l'accento sulle telefonate intercorse, tra il 29 agosto e I'l settembre 2011, con il suo difensore, che la Corte di assise di appello avrebbe erroneamente valutato nella loro consistenza obiettiva, omettendo, per di più, ogni riferimento ad un colloquio che, per essersi protratto per novantaquattro secondi, ben avrebbe potuto attenere alla scomparsa della LI. L'obiezione non giova alla causa di Di RA. Premesso che nulla è dato sapere in ordine al contenuto delle conversazioni intrattenute con il legale, va notato che l'eventualità che egli si sia, eventualmente, consultato in via confidenziale e riservata con il professionista non sminuisce la valenza dell'atteggiamento da lui tenuto in un arco di tempo assolutamente significativo e nitidamente illustrato dal teste ER, il quale ha ricordato che il 5 settembre 2011 aveva dovuto vincere le resistenze di Di RA a sporgere denunzia e che, parlando con il difensore, contattato telefonicamente dall'assistito, che li aveva messi in diretta comunicazione, aveva compreso che l'uomo non aveva, sino a quel momento, assunto né ventilato alcuna determinazione in tal senso. Tanto basta ad escludere l'incidenza delle risultanze dei tabulati telefonici sulla tenuta logico-argomentativa della decisione impugnata. 3.5. Il ricorrente contesta, ancora, la legittimità delle argomentazioni utilizzate dalla Corte di assise di appello per confermare, a dispetto dei rilievi formulati con l'atto di impugnazione, la sentenza di primo grado in relazione all'insostenibilità delle tesi alternative, ed esclusive della sua responsabilità, stando alle quali AR NC IM si sarebbe volontariamente allontanata per ignota destinazione ovvero sarebbe stata prelevata con la forza da terzi, introdottisi nella sua abitazione. Trattasi di un tema che i giudici siciliani, consapevoli della decisiva importanza del dato, hanno trattato in modo approfondito e completo, spiegando per quali ragioni le predette ricostruzioni appaiano totalmente implausibili. In ordine, specificamente, all'ipotizzato allontanamento volontario - che, a dire dello stesso imputato, sarebbe avvenuto nella giornata del 25 agosto 2011 - il ricorrente precisa e ribadisce, in primo luogo, l'eccezione di inutilizzabilità disattesa dalla Corte di assise di appello, che ha specificamente ad oggetto la deposizione del teste US. Egli addebita al sottufficiale di avere fatto riferimento, rendendo deposizione, agli esiti di attività investigativa, compendiata nell'annotazione di p.g. del 6 ottobre 2014, svolta in corso di dibattimento, e quindi tardivamente (posto che le videoriprese esaminate erano state acquisite già nel corso delle 20 indagini preliminari), e segnala, ulteriormente, che l'accertamento avrebbe dovuto essere eseguito con lo strumento della perizia, da affidarsi a soggetto esperto nella estrapolazione delle immagini dal supporto originario. L'eccezione è del tutto infondata, giacché — pacifico, in linea generale, che l'attività integrativa di indagine possa essere svolta in corso di dibattimento, anche scaturito dal decreto di giudizio immediato (Sez. 6, n. 3266 del 05/07/2018, dep. 2019, Furfaro, Rv. 275043; Sez. 1, n. 50893 del 12/11/2014, Cafà, Rv. 261484; Sez. 2, n. 31512 del 24/04/2012, Barbaro, Rv. 254028) e, con riferimento al caso in esame, che l'atto che ne documenta gli esiti è stato ritualmente depositato nel fascicolo del pubblico ministero e posto a disposizione dell'imputato e della sua difesa — l'approfondimento peritale non costituisce opzione vincolata ma presuppone, piuttosto, che se ne postuli l'indispensabilità, connotato nella fattispecie neanche adombrato. Non merita miglior sorte la censura che fa leva sull'incompletezza degli accertamenti, eseguiti grazie alla disponibilità delle registrazioni della telecamera installata davanti ad un'abitazione vicina a quella della coppia Di RA\IM, volti a verificare se, quel giorno, la donna, in assenza del marito, abbia volontariamente abbandonato la propria casa, a piedi o con un mezzo di terzi. La Corte di assise di appello, al pari di quella di primo grado, ha, invero, affrontato il tema funditus, impegnandosi in una diffusa ed analitica disamina dei dati probatori e vagliando ciascuna delle possibili spiegazioni, prospettate in chiave difensiva, che ha escluso in perfetta aderenza alle emergenze istruttorie e con un corredo di rilievi esplicativi esaustivo ed incensurabile nella sua tenuta logica e nella corrispondenza con le informazioni disponibili. In particolare, ha negato l'attendibilità della tesi dell'allontanamento volontario della vittima a cagione sia del suo profilo personologico e dei suoi comportamenti antecedenti la sparizione, sia della sua situazione specifica e delle modalità dell'allontanamento. Sotto il primo profilo, ha disatteso i rilievi difensivi correlati a precedenti condotte di analogo tenore, che ha ritenuto, le più risalenti, sorrette da motivazioni più che plausibili e, quelle residue, indimostrate, per poi esporre, a confutazione di specifica obiezione, che gli accertamenti eseguiti sui filmati, vieppiù confortati dal contributo del teste NC GN, hanno consentito di escludere che la IM, il 25 agosto 2011 (e, per quel che conta, anche nei giorni successivi), sia stata vista uscire da casa, a piedi o a bordo di veicoli condotti da terzi, dato da considerarsi, evidentemente, in combinazione con il mendacio dell'imputato in ordine ai suoi spostamenti in quella giornata. La Corte di assise di appello ha rilevato che la IM, per quanto all'unisono esposto dai testimoni escussi, non avrebbe giammai abbandonato gli amati cani 21 né, ragionevolmente, si sarebbe allontanata senza utilizzare la propria autovettura e munirsi di tessera bancomat e telefono cellulare, organizzando una fuga nel giro di poco più di un'ora ed interrompendo ogni contatto anche con i nipoti. Subito dopo, ha spiegato, tra l'altro, che il raggio di ripresa della telecamera è tale da escludere che la donna non sia stata effigiata per avere ella proceduto al di fuori della sede stradale e che una diversa via di fuga era, di fatto, pressoché impraticabile, tanto più tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute della IM. La fuga sarebbe stata, inoltre, frutto di una decisione totalmente incomprensibile dal punto di vista razionale, risolvendosi nell'abbandono della casa familiare con modalità precipitose e non programmate, attuato senza il prelievo di bancomat, telefono cellulare, autovettura o altro mezzo di trasporto, ossia di quella dotazione indispensabile per garantirsi la sopravvivenza e la possibilità materiale di iniziare una nuova esistenza lontano dal proprio ambiente e dai propri affetti. Il convincimento della materiale impossibilità che la IM abbia volontariamente lasciato casa fa il paio, infine, con analoga conclusione in relazione all'ipotesi che ella sia stata rapita o uccisa da terzi entrati nella sua abitazione, ad esempio a scopo di furto o rapina, che la Corte di assise di appello esclude per non essere emersi elementi, di natura fattuale o logica, che inducano a seguire tale pista. Al cospetto di una ricostruzione coerente con le emergenze processuali ed esente da qualsivoglia soluzione di continuità sul piano razionale, il ricorrente si dilunga nell'eccepire che le informazioni acquisite non consentono di scartare, in modo definitivo ed incontrovertibile, l'ipotesi che la IM abbia deliberatamente abbandonato casa e famiglia ed aggiunge che ulteriori approfondimenti — che la Corte di assise di appello, quantunque a ciò stimolata, non ha inteso effettuare — sarebbero valsi ad elidere le residue perplessità. Così facendo, finisce con il riproporre una tesi che i giudici di merito hanno esaminato e disatteso in forza di argomentazioni, si è detto, ineccepibili, che inducono a ritenere la versione alternativa priva di quel coefficiente minimo di credibilità che influisce sull'applicazione della regola dell'accertamento della responsabilità «al di là di ogni ragionevole dubbio». Né, va aggiunto, la dedotta — e, si è detto, insussistente — incompletezza delle acquisizioni istruttorie si è tradotta nel vizio di mancata assunzione di prove decisive, avendo, per di più, la Corte di assise di appello compiutamente spiegato, con ordinanza del 5 dicembre 2018, trascritta nella motivazione della sentenza impugnata, per quali ragioni gli approfondimenti istruttori sollecitati 22 dall'imputato, attinenti, tra le altre, alla verifica della ricostruzione che vede AR NC IM allontanarsi sua sponte dall'abitazione di Via Leopardi, sono superflui e, comunque, non indispensabili. 3.6. Ulteriore profilo di illegittimità si rinviene, a giudizio del ricorrente, nell'apprezzamento della valenza indiziaria dell'acquisto, la mattina del 25 agosto 2011, del mastello al cui interno, stando all'impostazione accusatoria, egli avrebbe riposto il cadavere della LI, che avrebbe indi portato altrove, previa introduzione dell'abitacolo della sua autovettura, di tal fatta precludendone il rinvenimento. In proposito, la Corte di assise di appello ha ritenuto, more solito in accordo con il primo giudice, che Di RA, nel riferire di avere acquistato l'oggetto per destinarlo al lavaggio dei cani e di averlo successivamente smaltito perché rovinato dai morsi degli animali, ha offerto una giustificazione la cui obiettiva falsità è rivelata: dal silenzio a lungo serbato sulla circostanza, alla quale egli ha accennato solo il 26 gennaio 2012 ed in modo, si è visto, tutt'altro che spontaneo;
dalla coincidenza temporale tra la scomparsa della IM e l'acquisto, in immediata successione, di un primo contenitore e, subito dopo ed in sua sostituzione, di uno più capiente;
dalla contraddittorietà della tesi della sopravvenuta distruzione del bidone con la riscontrata presenza, in sede di sopralluogo, con altri mastelli, i cui bordi risultavano pure deteriorati ma dei quali, nondimeno, egli non aveva ritenuto di disfarsi. Ha, ulteriormente, disatteso, con dovizia di argomenti, le obiezioni concernenti la possibilità di introdurre il corpo della vittima all'interno del recipiente in termini di sufficienza del volume, di possibilità di inserire il contenitore nell'abitacolo della vettura dell'imputato e di adeguatezza delle sue forze a compiere operazioni richiedenti notevolissimo impegno fisico. Ha, ancora, attestato la concreta irrilevanza dell'assenza di tracce biologiche o ematiche, attesa, da un canto, la possibilità che l'omicidio sia stato commesso senza spargimento di sangue e considerati, dall'altro, gli interventi igienici che, con ogni probabilità, l'imputato ha realizzato nel torno di tempo decorso tra la scomparsa e l'accesso degli investigatori, oltre che l'azione dei cani cui egli, nel medesimo lasso, ha consentito il libero accesso all'interno dell'immobile. La Corte catanese ha speso, al riguardo, considerazioni scevre da qualsivoglia deficit di carattere logico ed armoniche con le conquiste istruttorie, alle quali il ricorrente replica con deduzioni tese, ancora una volta, alla rivalutazione, in senso contrario a quello privilegiato dai giudici di merito, del compendio probatorio, del quale egli offre una lettura alternativa senza, con ciò, riuscire a comprovare la manifesta illogicità o la contraddittorietà dell'apparato 23 argomentativo sotteso alla decisione né, tantomeno, l'avvenuto travisamento di uno o più elementi di prova. Tanto, con riferimento a tutti i punti toccati dalla decisione impugnata, dalla consapevolezza della presenza della telecamera posta a sorveglianza dell'abitazione della famiglia La IT alla distruzione del mastello comprato la mattina del 25 agosto 2011, dalle ragioni che lo avevano indotto a munirsi, proprio quella mattina, del bidone (a titolo meramente esemplificativo, val la pena di ricordare che Di RA ha sostenuto di avere inteso, in tal modo, compiere — subito dopo avere avuto con la LI un acceso diverbio — un gesto di attenzione nei confronti della donna, la quale avrebbe avuto maggiore agio nel curare la pulizia degli adorati animali), sino al trasporto del cadavere della IM ed al suo inserimento nel contenitore e, quindi, all'interno del veicolo. Inammissibile per carenza di autosufficienza - stante l'omessa allegazione al ricorso della relazione tecnica redatta dal consulente di parte, ing. RA La Cava - è la censura vertente sul silenzio serbato dal giudice di appello con riferimento alla dedotta, oggettiva impossibilità che il corpo della IM fosse collocato all'interno del mastello. Trattasi di profilo che la Corte di assise di appello ha trattato, alla pag. 41 della sentenza impugnata, affermando, a smentita del contrario asserto difensivo e sulla scorta di argomenti non sindacabili in sede di legittimità, che l'operazione avrebbe potuto essere coronata da successo comprimendo il corpo e, se del caso, infrangendo uno o più ossa, circostanza non difficile da ipotizzare, stante la concitazione del momento, prima che intervenisse la rigidità cadaverica. 3.7. Il ricorrente evidenzia, ancora, la rilevanza, in senso contrario all'impostazione accusatoria, del mancato rinvenimento del cadavere di AR NC IM. In proposito, va innanzitutto rilevato, in linea generale, che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente ritenuto che il verdetto di colpevolezza per il delitto di omicidio può raggiungersi anche in caso di mancato rinvenimento del cadavere della vittima quando la verifica degli indizi emersi conduca al logico convincimento della morte della persona scomparsa (Sez. 1 n. 4494 del 13/12/2007, Cianni, Rv. 239326; Sez. 1, n. 3624 del 12/01/1995, Shoukry, Rv. 201935; Sez. 1, n. 2070 del 03/09/1996, Cucinotta, Rv. 206452; tra le più recenti, cfr. Sez. 1, n. 21731 del 17/05/2019, Alabi, non massimata sul punto;
Sez. 1, n. 48673 del 10/07/2019, Logli, non massimata). La pretesa incompatibilità tra il giudizio di responsabilità ed il mancato rinvenimento del cadavere finirebbe, infatti, col privilegiare l'autore del delitto e la sua spregiudicatezza, mentre la soluzione opposta si alimenta 24 processualmente dell'assenza di limitazioni al principio del libero convincimento del giudice, stabilito dall'art. 193 cod. proc. pen., richiedendosi soltanto il rispetto delle regole sull'utilizzo della prova critica e dei parametri logici che presiedono alle operazioni ricostruttive dei fatti anche quando non siano disponibili dati direttamente rappresentativi. Va poi aggiunto che la linea difensiva, che si appunta sull'assenza di tracce rilevanti, indicative dell'avvenuto omicidio e della soppressione del cadavere nell'abitazione familiare e nella vettura dell'imputato, nonostante le accurate indagini condotte, si arresta al dato oggettivo, ma non considera la spiegazione razionale fornita dalla Corte di assise di appello nell'ipotizzare: che l'omicidio sia avvenuto senza spargimento di sangue;
che la collocazione del corpo della IM nel mastello abbia impedito la diffusione delle tracce;
che la libera ammissione dei cani all'interno dell'appartamento abbia prodotto un effetto contaminatorio;
che Di RA, negli ultimi giorni decorsi dalla sparizione della LI all'avvio delle investigazioni, abbia effettuato interventi di pulizia sull'autovettura ed in casa. I giudici di merito, dunque, puntellano la decisione con argomenti di assoluta linearità e coerenti con le evidenze disponibili, cui il ricorrente oppone, oltre alla consueta ed insistita, ma non per questo meno vacua, manifestazione di dissenso, il riferimento all'inibizione ai cani dell'ingresso nella parte dell'immobile destinata ad abitazione, indicata dall'imputato nelle spontanee dichiarazioni rese all'udienza del 26 giugno 2019, che, però, trova palese smentita nel contributo dibattimentale dei testimoni ER, US e De Luise. 3.8. Il ricorrente, che svolge le proprie considerazioni critiche seguendo pressoché pedissequamente l'esposizione della Corte di secondo grado, deduce la manifesta illogicità della decisione impugnata nella parte dedicata all'apprezzamento della portata indiziaria del contegno da lui serbato a partire dal 25 agosto 2011, sintomatico, a giudizio della Corte di assise di appello, della consapevolezza che la IM non avrebbe mai più fatto ritorno nell'abitazione di Aci Sant'IO. In questo senso, i giudici di merito (cfr., in specie, le pagg. 42-50 della motivazione della sentenza impugnata) hanno interpretato, tra l'altro: lo smantellamento delle cucce destinate all'alloggiamento dei cani;
la riscontrata presenza di una delle amanti dell'imputato — cui egli, peraltro, prestò l'auto della LI prima ancora di denunziarne la scomparsa — presso l'abitazione di Di RA già all'indomani del 25 agosto 2011; l'omessa promozione di iniziative volte al rintraccio della donna;
la comunicazione alla propria consulente fiscale 25 del rinvio della chiusura dell'autolavaggio; il contenuto della comunicazione intercorsa tra Di RA e la SS il 3 ottobre 2011 all'interno della caserma dei Carabinieri di Gravina di Catania;
il silenzio dagli stessi mantenuto in argomento mentre procedevano in auto insieme alla figlia della SS, espressivo del timore che sul veicolo fosse stata installata apparecchiatura finalizzata all'intercettazione. L'articolato e puntuale excursus operato dalla Corte etnea — che inserisce ciascun elemento in un quadro complessivo, di segno assolutamente univoco, che attesta come l'imputato fosse perfettamente consapevole che la LI non avrebbe più dato segni di vita — trova, nel ricorso, una confutazione di marcata debolezza che, appuntandosi sulla possibilità che ogni circostanza sia diversamente interpretata ed addebitando alla Corte di assise di appello un eccesso di soggettivismo e, in ultimo, di strabismo valutativo, rinunzia a cogliere il senso complessivo del ragionamento, che tende a parcellizzare e sminuire senza in alcun modo mettere in evidenza profili di illogicità, tantomeno manifesta, o contraddittorietà. Né, va aggiunto, la — invero notevole — portata indiziaria dei comportamenti posti in essere da AL Di RA a partire dal 25 agosto 2011 è elisa dalle obiezioni rivolte a particolari di modestissimo rilievo, quale il fatto che le telecamere abbiano ripreso IU SS, subito dopo la sparizione di AR NC IM, all'esterno dell'abitazione dell'imputato e non anche al suo interno, in nulla modificandosi il significato di tale condotta, sintomatica, al pari della consegna alla SS della macchina della IM, del fatto che Di RA ben sapeva che la LI non sarebbe mai più tornata in quei luoghi. 3.9. Non diverso è il giudizio che deve essere riservato alle contestazioni che il ricorrente muove alla lettura che la Corte di assise di appello offre delle dichiarazioni di VI OP e dei familiari della IM, la cui attendibilità conferma a dispetto delle doglianze compendiate nei capi di imputazione e che, con il libello introduttivo del presente giudizio, vengono riproposte in ossequio alla prospettiva rivalutativa che, è stato sopra chiarito, non può trovare in questa sede cittadinanza. Tanto va ribadito, in particolare, con riferimento alla possibilità che la OP — la quale, è bene ricordare, restò sorpresa dal silenzio all'alba del 25 agosto 2011, orario in cui, quotidianamente, il suo sonno era interrotto dal richiamo che la donna rivolgeva agli animali e dai latrati che ne conseguivano — abbia udito i coniugi litigare, all'orario del diverbio, nonché all'irrilevanza del fatto che i La IT non abbiano sentito nulla nella notte tra il 24 ed il 25 agosto 2011. 26 In proposito, non va sottaciuto che il ricorrente, a pag. 47, valorizza, senza tuttavia addurre convenienti elementi di riscontro al suo dire, gli esiti di un esperimento giudiziale che la Corte di assise di appello esclude espressamente (cfr. pag. 52 della sentenza impugnata) di avere disposto. I giudici di merito hanno, analogamente, disatteso le censure avanzate dall'imputato in ordine all'attendibilità dell'apporto dei congiunti di AR NC IM afferente, tra l'altro, ai tentativi di rintraccio della zia da loro effettuati ed all'atteggiamento tenuto da Di RA, e confermato la complessiva attitudine delle risultanze dei tabulati telefonici ad attestare la sincerità del loro racconto, conclusione che il ricorrente contesta (cfr. pag. 48) proponendo, more solito, un diverso approccio alle parole dei testimoni e, più in generale, alle risultanze istruttorie. 3.10. La Corte di assise di appello propone una lettura parimenti incensurabile — ad onta della contraria ricostruzione affidata alle spontanee dichiarazioni rese dall'imputato nel giudizio di appello — della destinazione del denaro che, già custodito nella cassazione dell'abitazione di AL Di RA, egli assume essere stato prelevato dalla LI all'atto della fuga e che, invece, è stato, con ogni probabilità, da lui ritirato, come confermato dalla maggiore disponibilità economica palesata a partire da quel momento, emersa dalle dichiarazioni di IO SS RO e dagli esiti delle perquisizioni eseguite presso l'abitazione e l'autolavaggio. 3.11. Alle medesime conclusioni deve pervenirsi per ciò che concerne l'adeguato approfondimento della ricostruzione alternativa incentrata sull'autonoma e libera scelta della IM di allontanarsi per ignota destinazione e, comunque, di separare le proprie sorti da quelle di marito, parenti e conoscenti. La Corte di assise di appello, invero — dopo aver ricordato (cfr. pag. 45) che le forze dell'ordine hanno scrupolosamente promosso l'attività di ricerca che, in casi simili, viene svolta, tra l'altro, presso ospedali, vettori stradali, ferroviari ed aerei e che le segnalazioni ricevute si sono rivelate di scarsa utilità — ha dato conto del contributo dei testimoni, escussi su indicazione difensiva, che hanno ricordato di avere notato una persona, la cui identificazione con la IM i giudici di merito ritengono non essere in alcun modo dimostrata;
affermazione, questa, non condivisa dal ricorrente, il quale, nel ribadire la necessità di procedere ad opportuni approfondimenti istruttori, articola un ragionamento critico non idoneo a comprovare la sussistenza dei dedotti vizi di motivazione e travisamento della prova. 27 3.12. Parimenti incensurabili si rivelano le considerazioni che la Corte di assise di appello svolge in merito alle risultanze dei tabulati telefonici ed alla rudimentale e goffa strategia architettata da Di RA allo scopo di simulare preoccupazione per le sorti della LI, prima, ed ostacolare le indagini, poi, cui il ricorrente replica indicando le conversazioni che attesterebbero la sua sincerità e che, tuttavia, sono state registrate solo a partire dal 22 settembre 2011, ovvero in un momento nel quale egli aveva senz'altro percepito di essere destinatario dell'attenzione degli investigatori. Del tutto inidonee ad individuare momenti di crisi nel costrutto argomentativo sono, ugualmente, le obiezioni che si traducono nella sollecitazione a rivalutare i fatti processuali, quali quelle che vedono, ad esempio, sulle ragioni che indussero Di RA a chiedere in prestito la macchina del nipote o utilizzare una SIM intestata a terza persona, ovvero sulla portata indiziaria delle chiamate telefoniche da lui effettuate alle sue amanti il giorno stesso della scomparsa della LI. Nel medesimo solco si inseriscono le critiche — iterative di quelle proposte con l'atto di appello — mosse all'interpretazione delle conversazioni intercettate e, più in generale, delle parole dell'imputato, per come emergenti dal ricordo dei suoi interlocutori o dalle registrazioni, non ultima quella del 4 dicembre 2012, che vede Di RA rivolgersi, medio tempore sottoposto a misura custodiale, al compagno di cella in termine univocamente sintomatici della sua consapevolezza della morte della LI. 3.13. La motivazione della sentenza impugnata resiste anche alle obiezioni articolate in relazione al movente dell'omicidio, logicamente rinvenuto nel desiderio di Di RA di svincolarsi dalla LI che, forte della titolarità dell'autolavaggio, si era ormai orientata per la sua dismissione, ciò che avrebbe privato l'imputato del luogo in cui egli viveva liberamente e coltivava le relazioni extraconiugali. La Corte di assise di appello ha, infatti, analiticamente preso in esame le doglianze difensive, che ha disatteso con argomenti esenti da qualsivoglia deficit logico e coerenti con i dati probatori, con particolare riferimento alle ragioni per le quali l'autolavaggio si prestava meglio all'utilizzo quale alcova rispetto all'immobile di Pozzillo, all'epoca di insorgenza, nella IM, del proposito di vendere l'autolavaggio, nonché alla sua condivisione da parte del marito;
in tal modo, ha sviluppato un ragionamento che il ricorrente confuta attraverso l'inammissibile prospettazione di ricostruzioni alternative. 28 3.14. Il ravvisato movente appare, a giudizio della Corte di assise di appello, perfettamente coerente con il residuo compendio istruttorio, univocamente attestante la responsabilità dell'imputato per l'uccisione della LI e la soppressione, l'occultamento o la dispersione del suo cadavere. Il giudice di secondo grado, in accordo con la Corte di assise, ha così valorizzato un quadro indiziario, riassunto alle pagg. 92-93 della sentenza impugnata, la cui pregnanza non è minimamente intaccata dai contrari rilievi difensivi, che lo svalutano esaltando, per contro, l'astratta plausibilità di diverse opzioni euristiche che, nondimeno, non assumono, secondo quanto razionalmente attestato dalla Corte catanese, consistenza tale da introdurre perplessità sulla fondatezza dell'impostazione accusatoria, che viene correttamente ancorata al canone dell'«oltre ogni ragionevole dubbio». 4. Il terzo motivo di ricorso afferisce alla qualificazione giuridica della condotta che, a dire del ricorrente, avrebbe dovuto essere sussunta, vieppiù a cagione dell'omesso rinvenimento del cadavere della vittima, nella fattispecie di omicidio colposo o, al più, preterintenzionale. La carenza di qualsivoglia informazione in merito alle circostanze nelle quali AR NC IM perse la vita supporta, al riguardo, la richiesta di informare la decisione al principio in dubio pro reo, in ossequio, peraltro, alla regola d'esperienza che, in caso di delitto d'impeto o, comunque, scaturito da un litigio coniugale, assegna maggiore verosimiglianza alla tesi del decesso quale evento accidentale o, al più, eccedente l'intenzione dell'agente. Obiezioni, queste, che il ricorrente assume di avere prospettato alla Corte di assise di appello, rimasta, in argomento, del tutto silente. La doglianza è priva di pregio, giacché i giudici di merito — le cui decisioni possono essere, a questi fini, sinergicamente considerate, versandosi in ipotesi di c.d. «doppia conforme» (in questo senso cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615) — hanno affrontato la questione (cfr., in specie, la sentenza di primo grado, pag. 117) in termini alieni da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà. La decisione appare, infatti, solidamente ancorata a criteri di comune esperienza, per cui l'attività di occultamento del corpo della vittima e di depistaggio delle indagini da parte del responsabile sono ricollegabili all'intento di pregiudicare la scoperta del fatto di maggiore gravità e, al contempo, di impedire ogni verifica in ordine alle peculiarità intrinseche dell'azione criminosa, mentre l'ipotesi dell'omicidio preterintenzionale, e tanto più colposo, non può derivare dall'indisponibilità di evidenze che descrivano le concrete modalità di 29 consumazione del fatto delittuoso, se tanto sia conseguenza dell'azione soppressiva del cadavere posta in essere dall'autore dell'omicidio. Coerente con tale ricostruzione si palesa, d'altro canto, la mancata richiesta di soccorsi che, deve inferirsi, Di GR avrebbe spontaneamente ed immediatamente provocato qualora l'evento morte non fosse stato da lui preveduto e voluto. 5. Il quarto motivo di ricorso verte sulla congruità della motivazione adottata dai giudici di merito per escludere l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che l'imputato, si sostiene, avrebbe meritato perché incensurato e per il suo positivo comportamento processuale, e fissare la pena nell'eccessiva misura di venticinque anni di reclusione. Così facendo, invoca, a dispetto di quanto affermato, una diversa e più favorevole interpretazione di circostanze di fatto delle quali i giudici del merito hanno fornito una lettura aliena dall'ipotizzato travisamento della prova. È, invero, pacifico, in giurisprudenza, che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Nel caso in esame, la Corte di assise di appello ha indicato, alla pag. 93 della motivazione della sentenza impugnata, gli elementi che, per la loro assoluta gravità, precludono l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Ha fatto, specificamente, menzione della spregiudicatezza e dell'assenza di remore palesata da Di RA, il quale attese undici giorni prima di denunziare la scomparsa della IM, mentendo a congiunti ed amici che chiedevano notizie della donna, nonché dell'opzione di una linea difensiva che, pur costituendo espressione del diritto di difesa, non consente di apprezzare una reale rivisitazione critica del suo operato;
al contempo, ha ricordato che l'assenza di precedenti condanne è, da sola, inidonea a giustificare l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, in virtù del disposto dell'art. 62-bis, comma 3, cod. pen.. Un iter argomentativo, quello sviluppato dalla Corte di assise di appello, che si mantiene all'interno della fisiologica discrezionalità e che non soffre delle incoerenze segnalate dal ricorrente il quale sollecita un intervento che il giudice di legittimità non può compiere al cospetto di una motivazione esente da vizi logici e che tiene debitamente conto delle conquiste processuali. 30 Né, va aggiunto per completezza, miglior sorte meritano le doglianze avanzate dal ricorrente in ordine al governo dei criteri sanciti dall'art. 133 cod. pen., concretatosi nell'irrogazione, quanto all'omicidio aggravato, del minimo della pena prevista al tempo dei fatti di causa e nell'applicazione di un aumento, a titolo di continuazione con il delitto di soppressione, occultamento o distruzione di cadavere, contenuto nella misura di appena un anno di reclusione. 6. Manifestamente infondato è il quinto ed ultimo motivo, con il quale il ricorrente lamenta, innanzitutto, di essere stato condannato a risarcire alle parti civili un danno morale del quale difetterebbe, in radice, la prova e che, invece, le corti catanesi hanno riconosciuto, demandandone la precisa quantificazione al giudice civile, sulla base del legame parentale tra le parti civili e la vittima cui corrispondono, per comune esperienza, sentimenti affettivi, più o meno intensi, suscettibili di determinare, nel caso di interruzione repentina e traumatica della relazione, pregiudizi risarcibili. Non è, infine, proponibile in sede di legittimità la doglianza afferente alle disposte provvisionali, avendo da tempo questa Corte chiarito che «Non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento» (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D.G., Rv. 263486; Sez. 4, n. 34791 del 23/06/2010, Mazzamurro, Rv. 248348). 7. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di AL Di RA al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.. L'imputato va, altresì, condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili costituite, nella misura che, in forza del principio sancito dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, De Falco, Rv. 277760, sarà stabilita dalla Corte di assise di appello di Catania con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002. Tanto, in relazione sia alle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato che a quelle residue — per le quali, in linea di principio, la competenza alla liquidazione spetterebbe a questa Corte — attesa la necessità di procedere, al cospetto di posizioni cumulative, alla determinazione di una base di riferimento, sulla quale applicare gli aumenti percentuali normativamente previsti, opera che 31 si paleserebbe oltremodo ostica qualora la liquidazione fosse ripartita tra la Corte di cassazione ed il giudice di merito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili patrocinate dagli avv.ti Alberto Caruso, Dario Pastore, Michele PA e RA AL, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise di appello di Catania con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R.115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato per le parti civili ammesse al patrocinio dello Stato. Così deciso il 23/10/2020.
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ANTONIETTA PICARDI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore di parte civile, avv. PASTORE DARIO MARIA, il quale conclude chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e deposita conclusioni e nota spese;
udito il difensore di parte civile, avv. PAPPALARDO MICHELE, il quale conclude chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e deposita conclusione e nota spese;
udito il difensore di parte civile, avv. RONSIVALLE BARBARA, la quale conclude chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e deposita conclusione e nota spese;
uditi, nell'interesse dell'imputato, gli avv.ti PALADINA PAOLA TINDARA e D'ASCOLA IN NI, i quali concludono chiedendo l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 10332 Anno 2021 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: CAPPUCCIO DANIELE Data Udienza: 23/10/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'8 luglio 2019 la Corte di assise di appello di Catania ha confermato quella con cui, il 7 aprile 2017, la Corte di assise della stessa città aveva dichiarato AL Di RA colpevole dei reati di omicidio aggravato e distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere aggravato e lo aveva condannato, previo riconoscimento della continuazione, alla pena di venticinque anni di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento in carcere, con applicazione delle misure accessorie previste per legge e condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, al pagamento di provvisionali immediatamente esecutive e variamente determinate, nonché alla rifusione, in favore delle stesse parti civili, delle spese di giudizio relative all'azione civile. 2. Il procedimento penale nell'ambito del quale sono state emesse le menzionate sentenze è scaturito dalla denunzia, presentata il 5 settembre 2011 ai Carabinieri della Stazione di S. Gregorio di Catania da AL Di RA, di scomparsa della LI AR NC IM, a suo dire risalente al 25 agosto 2011, giorno in cui egli, a seguito di un diverbio mattutino con la donna, si era allontanato dalla comune abitazione intorno alle ore 9,00, per farvi ritorno verso le 20,00 e constatare l'assenza della IM, mai più tornata a casa e sparita senza utilizzare la propria autovettura né portare seco i telefoni cellulari, ma dopo avere, nondimeno, prelevato effetti personali, biancheria ed una consistente somma di denaro. Le indagini, attivate a seguito della proposizione della denunzia, integrata da Di RA il 7 settembre 2011, hanno consentito l'acquisizione dei filmati registrati, a partire dalla ore 12,00 del 24 agosto 2011, dalla telecamera installata all'esterno di un'abitazione prossima a quella dei coniugi (in quanto sita al n. 32 della Via Leopardi di Aci Sant'IO, mentre quella dell'odierno ricorrente si trova al n. 21 della medesima strada), dai quali è emerso, secondo l'impostazione accusatoria, che la IM, rientrata a casa, insieme al marito, la sera del 24 agosto 2011, non è più transitata sulla Via Leopardi, mentre il giorno seguente l'autovettura di Di RA — infine rientrato alle 19,47 — è stata più volte ripresa, tra le 7,39 e le 12,37, mentre procedeva nei due sensi di marcia. Il quadro indiziario raccolto a carico di AL Di RA in ordine all'uccisione della LI — il cui corpo non è mai stato rinvenuto — si fonda, in primo luogo, sul contrasto ciò che egli ha dichiarato, in prima battuta, ai Carabinieri e quanto accertato attraverso l'esame dei filmati cui si è fatto testé cenno. 2 Nella medesima chiave è stato letto, poi, il comportamento dell'imputato il quale, fino al 4 settembre 2011, aveva tenuto familiari e conoscenti all'oscuro della scomparsa della consorte, non si era rivolto alle forze dell'ordine né aveva effettuato alcun autonomo tentativo di rintracciarla ed aveva, per di più, fornito false indicazioni a chi gli aveva chiesto notizie della LI o manifestato l'intenzione di mettersi in contatto con lei. L'eventualità, prospettata dall'imputato e dalla sua difesa, che la donna abbia deliberatamente lasciato la propria abitazione, il 25 agosto 2011, in orario nel quale egli era assente, è stata esclusa sul rilievo che la zona circostante l'immobile ha caratteristiche tali, anche nella stagione in cui si sono verificati i fatti di causa, da precludere l'accesso a vie di fuga alternative che, peraltro, la IM non avrebbe avuto alcun ragionevole motivo per percorrere. A carico dell'imputato si pone, ancora, il fatto che nell'arco temporale compreso tra le 19,20 del 24 agosto 2011 (ora del ritorno dei coniugi) e le 7,39 del giorno successivo (momento in cui Di RA è effigiato nell'atto di lasciare, per la prima volta, la casa) nessun estraneo ha fatto ingresso nell'abitazione coniugale. D'altro canto, l'ipotesi che terzi vi si siano introdotti clandestinamente dopo l'allontanamento dell'odierno ricorrente è smentita, stando all'impostazione accusatoria, dalla assenza, riscontrata in sede di sopralluogo, di segni di effrazione o di colluttazione e dalla presenza di numerosi cani, alcuni dei quali assai molesti, rilevandosi, ulteriormente che un aggressore diverso da AL Di RA non avrebbe avuto motivo di sorta per sopprimere o distruggere il cadavere. Il postulato di accusa trova, altresì, giovamento dalle tracce dei contatti telefonici intercorsi — già nei giorni precedenti la scomparsa della IM, oltre che lo stesso 25 agosto 2011 — tra l'imputato e le due donne con cui egli intratteneva relazioni extraconiugali, una delle quali, la mattina del 26 agosto 2011, risulta essersi portata all'esterno della abitazione di Via Leopardi n. 21. Valenza indiziante viene riconosciuta, ancora, all'acquisto, da parte di AL Di RA, intorno alle ore 8,30 del 25 agosto 2011, di un mastello, mai rinvenuto dagli investigatori, di dimensioni tali da poter essere inserito nell'abitacolo della sua autovettura. Significativi sono ritenuti, da ultimo, i diversi espedienti cui Di RA ha fatto ricorso per eludere le indagini. Il movente del delitto viene rinvenuto nei risalenti contrasti tra i coniugi, acuitisi a causa della decisione della IM di dismettere l'attività di autolavaggio, a lei formalmente intestata sebbene di fatto gestita dal marito, il quale 3 intendeva, invece, proseguirla, anche allo scopo di mantenere la disponibilità di un luogo ove intrattenersi, al riparo dagli occhi della LI, con le sue amanti. 3. La Corte di assise di appello, dopo avere respinto tutte le richieste di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale avanzate da Di RA, ha disposto l'accesso sui luoghi, al cui esito, rigettate le ulteriori istanze ex art. 603 cod. proc. pen., ha ammesso le parti alla discussione e pronunziato la sentenza qui oggetto di impugnazione. Il giudice di appello ha, innanzitutto, disatteso l'eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato in quanto emesso prima della conclusione delle attività di indagine e dell'esaurimento del procedimento incidentale concernente la misura cautelare applicata, peraltro a grande distanza temporale dal deposito della richiesta da parte del Pubblico ministero, all'imputato. In coerenza con quanto già statuito dalla Corte di assise, ha ritenuto la manifesta infondatezza dell'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 453, comma 1-bis, cod. proc. pen.. Nel merito, ha pienamente condiviso le valutazioni operate dal primo giudice con riferimento all'idoneità del compendio indiziario a dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che AL Di RA ha ucciso la LI e ne ha quindi, occultato o distrutto il cadavere. Dopo avere enunciato i criteri che governano l'apprezzamento della prova indiziaria ed elencato gli elementi posti a fondamento del giudizio di colpevolezza, la Corte di assise di appello ha ribadito che il contrasto tra quanto in origine dichiarato dall'imputato in ordine ai suoi spostamenti del 25 agosto 2011 e le immagini registrate dalla telecamera di sorveglianza installata all'esterno dell'abitazione della vicina Vita AR La IT costituisce tipica ipotesi di alibi falso o mendace e non meramente sfornito di prova o fallito e, in quanto tale, possiede univoca valenza indiziante, al pari della tardività della presentazione della denunzia di scomparsa della IM, non smentita dai contatti telefonici tra l'utenza dell'imputato e quella del suo difensore, registrati il 29 agosto 2011. La Corte di assise di appello, in proposito, ha notato, tra l'altro, che non giova alla causa di Di RA l'avere egli riferito, nell'interrogatorio del 26 gennaio 2012, di avere, la mattina del 25 agosto 2011, trasportato sul tetto della propria autovettura un bidone, circostanza sino a quel momento taciuta e rivelata solo perché, in occasione di quell'atto istruttorio, aveva avuto modo di scorgere, casualmente, una immagine ritraente il veicolo sormontato dal mastello. 4 Ha, quindi, attestato l'inattendibilità dell'assunto difensivo che indica come plausibile il volontario allontanamento della IM, in quanto accreditato da circostanze di fatto, a ben vedere, irrilevanti o non correttamente rappresentate. Successivamente, ha confermato l'attitudine indiziaria delle immagini tratte dal sistema di videosorveglianza della famiglia La IT, processualmente utilizzabili e congruamente esaminate grazie all'apporto dell'ufficiale di polizia giudiziaria che, rendendo deposizione in dibattimento, ha dato conto dei criteri utilizzati nel loro esame e dei risultati in tal modo conseguiti, che si compendiano nel duplice rilievo secondo cui, da un canto, la IM, nel lasso temporale di interesse, non è mai stata vista uscire da casa a piedi ovvero a bordo di vetture di terzi e, dall'altro, Di RA ha mentito in tutte le sue precedenti dichiarazioni circa i suoi movimenti del 25 agosto 2011. La Corte di assise di appello ha, quindi, rilevato che il quadro probatorio a carico dell'imputato è ulteriormente rafforzato dagli esiti dell'accesso sui luoghi effettuato nel corso del giudizio di appello, specie con riferimento alla totale implausibilità della ricostruzione che vede la IM allontanarsi volontariamente da casa tra le 7,39 e le 9,15 del 25 agosto 2011, ciò che ella non può aver fatto procedendo lungo la Via Leopardi né attraverso vie diverse, per lei assolutamente impraticabili. Osservato che analogamente priva di ogni margine di credibilità è la ricostruzione secondo cui terzi, introdottisi nell'abitazione della IM, ne hanno cagionato, volontariamente o meno, il decesso per poi occultare il cadavere, la Corte di assise di appello ha respinto le obiezioni difensive incentrate sulla valenza probatoria dell'acquisto, alle 8,30 circa del 25 agosto 2011, e del trasporto, da parte dell'imputato, di un mastello, della capienza di 350 litri (avendo egli chiesto l'immediata sostituzione di quello, più piccolo, che aveva scelto in prima battuta), mai rinvenuto nel corso dei sopralluoghi eseguiti sul posto dalla polizia giudiziaria. Al riguardo, ha ritenuto inattendibili le spiegazioni tardivamente offerte dall'imputato in relazione, tra l'altro, alle motivazioni dell'acquisto, alla destinazione dell'oggetto ed alle ragioni del suo omesso rinvenimento, e superato gli argomenti spesi dalla difesa a confutazione della tesi accusatoria, che vuole Di RA premurarsi, subito dopo avere ucciso la LI, di disfarsi del suo corpo inserendolo nel grosso recipiente, a sua volta collocato all'interno dell'autovettura dell'imputato. La Corte di assise di appello, dopo aver precisato che la solidità del quadro indiziario non è incrinata dall'omesso rinvenimento del cadavere della vittima né dall'assenza di tracce ematiche sul luogo di consumazione dell'omicidio, analizza, poscia, il comportamento tenuto da Di RA dopo la scomparsa della consorte, 5 sintomatico della ferma intenzione di eludere la fruttuosità delle investigazioni che egli si prefigurava, a ragione, sarebbero state promosse una volta divenuta di pubblico dominio la scomparsa della LI, e si sofferma, in particolare, sullo smantellamento delle cucce che ospitavano i cani cui la donna era assai affezionata, operazione che, nel provocare lo spostamento degli animali all'interno dell'immobile, ha determinato un tangibile inquinamento degli ambienti, tale da rendere più arduo il reperimento di eventuali tracce biologiche, e che, peraltro, risponde alla consapevolezza, in capo all'imputato, del fatto che la IM - la quale mai avrebbe consentito, in primis per ragioni igieniche, la distruzione degli alloggi esterni per le bestie - non sarebbe mai più tornata. Consapevolezza, questa, che viene ritenuta alla base dello stile di vita assunto dall'uomo ad immediato ridosso del 25 agosto 2011, connotato da iniziative, sul piano personale e professionale, che egli non avrebbe certo assunto ove non fosse stato sicuro della definitiva interruzione del suo ménage coniugale. La Corte di assise di appello, chiarito che le ricerche intese al rintraccio della donna sono state effettuate con la dovuta diligenza, confuta, poi, le censure mosse dall'imputato alla sentenza di primo grado nella parte in cui valorizza, in ottica indiziaria, la conversazione tra Di RA e IU SS, una delle donne con le quali egli intratteneva relazioni extraconiugali, captata il 3 ottobre 2011 all'interno dei locali della Compagnia dei Carabinieri di Gravina di Catania, e, soprattutto, le relative immagini, che danno conto di come l'uomo, attentissimo nell'eloquio — come già era stato in macchina, nel tragitto verso la caserma dei Carabinieri — perché timoroso che le sue parole potessero essere intercettate, è stato, invece, protagonista, insieme alla donna, di una interlocuzione gestuale dall'elevata attitudine indiziaria. Ulteriore elemento a carico di AL Di RA è stato rinvenuto nella deposizione di VI OP, collaboratrice domestica, di nazionalità rumena, in servizio presso la famiglia La Fiorita, la quale ha riferito di avere udito, intorno alle ore 12,00 del 24 agosto 2011, i coniugi Di RA \IM litigare e la donna, in particolare, riservare al marito un epiteto poco lusinghiero, ed ha aggiunto che la mattina successiva ella non aveva sentito la IM richiamare, in orario antelucano, ad alta voce, i suoi numerosi animali, come ella era solita fare quotidianamente, così interrompendo il suo (della OP) sonno. La Corte di assise di appello, al riguardo, ha fugato le perplessità palesate dall'imputato in ordine alla comprensione, da parte della donna, della lingua italiana ed alla possibilità di percepire, dal punto in cui ella si trovava, le frasi pronunziate dai coniugi Di RA\IM. 6 La sentenza impugnata affronta, indi, il tema collegato alle dichiarazioni rese dai familiari della vittima, afferenti, tra l'altro, alla risalente divergenza di vedute tra la loro congiunta e AL Di RA in merito alla dismissione — perorata dalla donna e, per converso, osteggiata dall'odierno ricorrente — dell'attività di autolavaggio, nonché all'evasivo atteggiamento serbato dall'uomo a partire dal 25 agosto 2011, trasmodato nel palese mendacio in ordine alla persona della IM che, ad esempio, si era, a suo dire, recata all'autolavaggio ancora nella mattinata del 28 agosto 2011 o che, il 27 o il 29 agosto 2011, non aveva potuto rispondere alla telefonata della LI di un nipote perché, sempre stando al racconto dell'imputato, impegnata ad accudire gli animali. Messo alle strette dai parenti della LI, Di RA, il 4 settembre 2011, aveva, finalmente, loro riferito che la LI si era allontanata da dieci giorni — portando seco denaro sufficiente al suo mantenimento quantomeno per un biennio — in seguito ad un diverbio vertente sull'annosa questione della chiusura dell'autolavaggio, oltre che sulla gestione degli animali accuditi dalla IM. La Corte di assise di appello ha reputato attendibili i contributi dei familiari della IM, anche perché assistiti da convenienti riscontri documentali, quali quelli concernenti i tentativi posti in essere da costoro al fine di contattare la donna;
ha, del pari, ritenuto plausibile che Di RA, dopo la scomparsa della LI, abbia disposto liberamente di consistenti somme di denaro prima custodite nella cassaforte installata nell'abitazione, che egli, invece, ha sostenuto essere state prelevate dalla LI all'atto di abbandonare l'immobile e dirigersi verso ignota destinazione. Dopo avere precisato che l'impostazione accusatoria non è contraddetta dall'apporto di quei testi, escussi su impulso difensivo, che hanno riferito di avere incontrato, nell'ottobre del 2011, una donna somigliante a AR NC IM, la cui effigie avevano visto nel corso di una trasmissione televisiva, la Corte di assise di appello ha minuziosamente analizzato, in risposta alle doglianze articolate con l'atto di impugnazione, il traffico telefonico, risultante dai tabulati, sulle utenze in uso a Di RA ed alla IM. Al riguardo, premesso che l'imputato, nell'indicare le utenze e chi ne aveva la disponibilità, è stato tutt'altro che preciso e lineare, ha affermato che la sequenza dei contatti censiti conferma la sincerità dei parenti della IM e, per contro, la callidità di AL Di RA il quale, disinteressatosi, nell'immediatezza, della sorte della LI e pronto, piuttosto, ad intensificare i rapporti con le sue due amanti, ha successivamente posto in essere maldestri, e non riusciti, tentativi di precostituire prove a suo favore, quale, tra gli altri, quello realizzato indirizzando, il 29 agosto e, quindi, I'l settembre 2011, numerose chiamate senza risposta alle utenze del suo legale di fiducia, cui egli 7 risulta, invece, essersi rivolto solo il 5 settembre 2011, per di più a fronte della sollecitazione rivoltagli dal Lgt. ER a formalizzare la denunzia di scomparsa e ad abbandonare l'atteggiamento esitante da lui sino a quel momento tenuto. La Corte di assise di appello ha, ancora, spiegato, a confutazione di autonoma obiezione difensiva, che le preoccupazioni espresse dall'imputato nel corso di alcune conversazioni intercettate costituiscono il portato del timore, che si è visto fondato, dell'attivazione degli ascolti e ribadito la valenza indiziaria della conversazione captata il 4 dicembre 2012 all'interno della cella in cui Di RA era ristretto, durante la quale egli si è rivolto al compagno di detenzione accennando, esplicitamente, alla morte della LI. Il giudice di secondo grado ha, infine, mutuato le considerazioni svolte dalla Corte di assise in merito al movente del delitto, legato all'intenzione dell'uomo di mantenere ad ogni costo la disponibilità dell'autolavaggio, luogo deputato agli incontri galanti cui egli era avvezzo e del quale, anche per questa ragione, la IM, che ne era proprietaria, intendeva disfarsi. La Corte di assise di appello ha, da ultimo, rigettato i motivi di impugnazione inerenti all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, negata in ragione della gravità del reato, dell'assenza, nell'imputato, di segno alcuno di resipiscenza o rivisitazione critica della propria condotta e della spregiudicatezza da lui mostrata dopo la commissione del delitto, ed alle statuizioni civili, ivi compresa la concessione di provvisionali variamente determinate. 4. AL Di RA propone, con l'assistenza degli avv.ti Giuseppe SA e OL RA DI, ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. 4.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di assise di appello disatteso le eccezioni di natura processuale. Per un verso, addebita al giudice di merito di avere trascurato — in ordine alla necessità che il decreto di giudizio immediato c.d. «custodiale» sia preceduto dall'esaurimento del subprocedimento cautelare mediante l'adozione di provvedimento irrevocabile — la circostanza che il panorama giurisprudenziale è tutt'altro che univoco, avendo la Corte di cassazione riproposto, ancora in tempi relativamente recenti, l'indirizzo che conduce alla nullità del decreto di giudizio immediato, tanto da rendere plausibile la rimessione della questione alle Sezioni Unite. Sotto altro aspetto, si duole che la Corte di assise di appello abbia omesso di prendere atto dell'incidenza della tardività di parte dell'attività investigativa sull'esercizio del diritto di difesa, tale da integrare il «grave pregiudizio» che 8 costituisce, per espressa previsione codicistica, limite all'operatività dell'istituto processuale. Ripropone, in questo contesto, l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 453, comma 1 -bis, cod. proc. pen., per violazione degli artt. 2, 3, 13, 24, 111 e 117, primo comma, (in relazione all'art. 6 Cedu) Cost. e segnala la carenza dell'apparato argomentativo utilizzato dalla Corte di assise di appello per disattendere la questione per poi analizzare, partitamente, i vulnera che la vigente disciplina dell'immediato c.d. «custodiale» determina ai principi costituzionali e convenzionali. 4.2. Con il secondo motivo, lamenta violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione per essere la Corte di assise di appello pervenuta all'affermazione della sua penale responsabilità senza offrire convenienti e adeguate risposte alle molteplici obiezioni sollevate con l'atto di appello. Obietta, preliminarmente, che gli indizi concordemente valorizzati dai giudici di merito sono privi del prescritto requisito della certezza per sottoporre, quindi, a revisione critica i singoli passaggi argomentativi della decisione impugnata, a partire dalla qualificazione della iniziale e parziale reticenza in ordine ai suoi spostamenti della mattina del 25 agosto 2011, che egli esclude essere frutto di «maliziosa preordinazione difensiva», in termini di «alibi falso» anziché di «alibi fallito», e dall'individuazione delle ragioni che lo indussero, da un certo momento in avanti, ad essere, sul punto, più preciso e dettagliato. Ascrive alla Corte di assise di appello una lettura unidirezionale, tra l'altro: della tempistica della denunzia di scomparsa, che in realtà si pone, a suo modo di vedere, in linea con quanto emerge dal dato statistico;
dei contatti con il difensore del 29 e 30 agosto 2011; della sua titubanza a formalizzare la denunzia, connessa ai pregressi allontanamenti della donna;
delle ragioni che lo hanno indotto ad annotare su un foglio la successione temporale degli eventi. Con riferimento alle immagini tratte dalla telecamera posta a servizio dell'immobile della famiglia La IT, precisa che il vizio processuale dedotto attiene, a dispetto di quanto erroneamente sostenuto dalla Corte di assise di appello, alla tardività dell'elemento istruttorio, una annotazione di P.G., formato il 6 ottobre 2014, cioè in corso di dibattimento, e richiamato dal teste US nella sua deposizione, e nell'incompletezza delle verifiche compiute, che avrebbe imposto appositi e garantiti supplementi istruttori. Sempre a questo proposito, lamenta che non sia stato raccolto, con la sola eccezione di NC GN, il contributo dei soggetti che, il 25 agosto 2011, furono presenti presso l'abitazione dei La IT e di coloro che, a bordo dei veicoli ripresi dalla telecamera, percorsero, nelle date del 24 e del 25 agosto 9 2011, la Via Leopardi, e che non sia stata verificata la fedeltà degli orari risultanti dai filmati. Aggiunge, sempre in chiave critica, che l'angolo di ripresa della telecamera lascia scoperto un ampio raggio visivo, ciò che rende più che plausibili scenari diversi da quello tratteggiato dagli inquirenti e mutuato dai giudici di merito. Eccepisce, ancora, che non siano state acquisite le immagini tratte dal sistema di video sorveglianza installato a servizio di altra abitazione, posta a valle rispetto a quella che sarebbe stata teatro dell'omicidio. Tanto, a supporto dell'obiezione sulla quale si incentra la contestazione difensiva, che verte sulla concreta possibilità, sulla quale il ricorrente insiste, che la IM si sia allontanata da casa senza transitare sulla Via Leopardi. Il ricorrente confuta, ancora, la motivazione della sentenza impugnata nelle parti in cui travisa il contenuto delle immagini registrate il 24 agosto 2011, specificamente in ordine alla presenza di un passeggero a bordo del veicolo da lui condotto al momento del rientro a casa, ed assegna una errata valenza al fatto che la IM lasciò a casa cellulari, tessera bancomat, documenti e vettura, portando, invece, seco una grossa somma di denaro, sintomo, a suo modo di vedere, dell'intenzione di rendersi irreperibile. Dopo avere segnalato ulteriori profili che avrebbero meritato approfondimenti istruttori non eseguiti, il ricorrente si diffonde sulla valenza probatoria del mastello da lui acquistato la mattina del 25 agosto 2011; rileva, al riguardo, che la soggettivistica ed ipotetica ricostruzione della vicenda operata dai giudici di merito - equivalente ad altre, di segno opposto - fa sì che residui un coefficiente di incertezza preclusivo dell'affermazione della sua penale responsabilità. Pone l'accento, in specie: sulla pregressa conoscenza della collocazione della telecamera innanzi all'abitazione dei La IT;
sulla distruzione del bidone ad opera dei cani della LI;
sulla potenziale destinazione del contenitore ad alloggio dei resti della vittima del presunto omicidio;
sulla necessità, per effettuare l'operazione, di impiegare forze largamente superiori alle sue. Nota, ulteriormente, che egli si è avvalso dell'apporto di un consulente, che la Corte di assise di appello non ha tenuto in alcuna considerazione. Il ricorrente concentra, di seguito, il proprio impegno argomentativo sull'incidenza, in direzione contraria a quella privilegiata dai giudici di merito, dell'omesso rinvenimento del cadavere della IM e di tracce ematiche nei luoghi ove il delitto sarebbe stato commesso, circostanza che la Corte di assise di appello spiega, a suo giudizio, in termini puramente congetturali, fantasiosi, suggestivi e, in ultimo, irrazionali. 1 0 Non dissimili sono le doglianze che il ricorrente dedica alle considerazioni svolte dalla Corte di assise di appello in ordine ai suoi comportamenti in epoca successiva al 25 agosto 2011, dallo smantellamento delle cucce, alla presenza della SS all'esterno della sua (di Di RA) abitazione, allo scarso attivismo nella ricerca della LI improvvisamente sparita, allo scrupolo delle ricerche effettuate dagli investigatori a seguito della denunzia di scomparsa, nonché all'esito delle intercettazioni audio e video effettuate il 3 ottobre 2011 ed alle dichiarazioni di VI OP, la cui valutazione è espressiva, sottolinea il ricorrente, di un approccio unilaterale e parziale agli atti di causa, idoneo a sfociare nel vizio di manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente, ancora, confuta la portata accusatoria riconosciuta alle dichiarazioni dei parenti della IM e l'assunto secondo cui egli avrebbe prelevato il denaro già custodito nella cassaforte e che egli ipotizza, invece, essere stato portato via dalla donna;
obietta che sono state illegittimamente sottovalutate le dichiarazioni rese dai testi (IU PI, RE NZ e IS NZ) in ordine alla somiglianza tra una donna da loro avvistata tra agosto ed ottobre 2011 e la IM e travisate le risultanze dell'esame del traffico telefonico delle utenze dei coniugi Di RA\IM, oltre che delle espletate intercettazioni, attestanti come l'imputato non abbia mancato di esternare, a più riprese, la sua preoccupazione per la prolungata assenza della consorte e profuso sinceri sforzi nel tentativo di rintracciarla. Contesta, del pari, la lettura che la Corte di assise di appello ha fatto delle chiamate, risalenti al 25 agosto 2011, da lui effettuate alla SS ed alla Testai, le donne cui era sentimentalmente legato, e l'interpretazione fornita in ordine alle conversazioni con il difensore di fiducia ed al contenuto di quelle, intrattenuta nell'autunno del 2011 e, l'anno successivo, all'interno della Casa circondariale di Catania, quest'ultima espressiva, stando all'impostazione accusatoria, della consapevolezza, confessata da Di RA al compagno di cella, della morte della LI. Frutto di travisamento delle risultanze istruttorie sarebbero, d'altro canto, le considerazioni svolte dai giudici di merito in relazione al movente, che risultano smentite dalla comoda possibilità, per Di RA, di coltivare altrove — innanzitutto nella villa della frazione Pozzillo - le proprie relazioni clandestine e di resistere in autonomia, grazie alla procura ad amministrare i beni della LI, ai tentativi della donna di chiudere l'attività di autolavaggio. Conclusivamente, Di RA deduce che, al cospetto di elementi tutt'altro che univoci e suscettibili, nella loro individualità così come ad un vaglio complessivo, di differenti interpretazioni e, pertanto, di quantomeno dubbia portata indiziaria, l'affermazione della prova della sua penale responsabilità è 11 avvenuta in forza di una motivazione manifestamente illogica ed in spregio del disposto dei canoni stabiliti dagli artt. 192, comma 2, e 533 cod. proc. pen.. 4.3. Con il terzo motivo, eccepisce, riprendendo argomenti già anticipati nell'esposizione del secondo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di assise di appello omesso di replicare alle censure rivolte contro la sentenza di primo grado in relazione alla riqualificazione del fatto, in ossequio al canone in dubio pro reo e stante l'assenza di attendibili informazioni in ordine alle cause che hanno determinato la morte della IM ed al coefficiente psicologico che ha sorretto la sua azione, nel reato di omicidio colposo o, al più, preterintenzionale. 4.4. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di assise di appello negato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche senza tenere conto della sua pregressa incensuratezza ed addebitandogli, in sostanza, di non avere confessato un reato che egli non ha commesso e che si riconnette ad un evento, il decesso della LI, che non è stato neanche definitivamente accertato, ed avere commisurato la pena astenendosi dallo spiegare, come sarebbe stato doveroso, per quale motivo una sanzione tanto pesante è stata ritenuta congrua. 4.5. Con il quinto ed ultimo motivo, il ricorrente addebita alla Corte di assise di appello di avere confermato le statuizioni civilistiche in assenza di prova circa l'esistenza e la misura del danno non patrimoniale e senza tener conto dell'incidenza economica delle disposte provvisionali sulle sue non floride condizioni economiche. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, passibile di rigetto. 2. Erra, innanzitutto, il ricorrente nell'assumere che l'indirizzo ermeneutico seguito dalla Corte di assise di appello in ordine alla ritualità dell'emissione di decreto di giudizio immediato prima che la decisione del tribunale del riesame sia divenuta definitiva conviva, nella quotidiana prassi applicativa, con altro, di segno opposto, che, al contrario, postula che l'esercizio dell'azione penale sia, in tali casi, preceduto dall'esaurimento di tutte le impugnazioni ordinarie — ivi compreso, dunque, il ricorso per cassazione previsto dall'art. 311 cod. proc. pen. — avverso il titolo genetico della misura cautelare. Se, invero, all'indomani dell'introduzione dell'istituto del giudizio immediato c.d. «custodiale» non erano mancate, nella giurisprudenza di legittimità, voci sintoniche con l'interpretazione propugnata dal ricorrente (in questo senso, ad 12 esempio, si era espressa Sez. 3, n. 14341 del 11/03/2010, G., Rv. 246610), la Corte di cassazione ha successivamente optato per l'opposto indirizzo che, affermatosi, a partire dal 2010 (Sez. 1, n. 42305 del 11/11/2010, Alikic, Rv. 249023), attraverso una serie di decisioni costanti, si è ormai definitivamente stabilizzato (ex plurimis, val la pena di segnalare, tra le sentenze massimate, Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265877, e, tra le più recenti, Sez. 3, n. 40774 del 06/06/2019, Rigano, non massimata, e Sez, 1, n. 55022 del 07/03/2017, Salah, non massimata). Non ricorrono, dunque, le condizioni per investire le Sezioni unite, iniziativa che il ricorrente sollecita indicando, probabilmente per un mero refuso, una sentenza della Prima sezione (la n. 23549 del 04/02/2015) in realtà inesistente, e la sentenza n. 49821 del 10/05/2016, Varani, nella quale la questione non è stata espressamente affrontata. La Corte territoriale ha, dunque, fatto corretta applicazione del principio, che il Collegio condivide, per cui la richiesta di giudizio immediato nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare può essere legittimamente presentata dal pubblico ministero dopo la conclusione del procedimento dinanzi al tribunale del riesame e prima ancora che la decisione sia divenuta definitiva. In questo senso depongono, infatti, la lettera e la ratio della norma contenuta nel comma 1 -ter dell'art. 453 del codice di rito, che stabilisce che la richiesta di giudizio immediato è formulata dal pubblico ministero «dopo la definizione del procedimento di cui all'articolo 309, ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame», senza alcun richiamo all'art. 311 cod. proc. pen., assolvendo così una funzione acceleratoria della definizione dei giudizi di merito riguardanti imputati detenuti, che sarebbe frustrata dalla necessità di attendere l'esito dell'impugnazione cautelare di legittimità proposta avverso il provvedimento che definisce la fase di riesame (e degli eventuali giudizi rescissori che ne dovessero conseguire). 2.1. Parimenti infondata è l'ulteriore doglianza di natura processuale, incentrata sulla prosecuzione dell'attività di indagine in epoca successiva all'emissione del decreto di giudizio immediato. La giurisprudenza di legittimità è, al riguardo, ferma nel ritenere che «Non vi è alcuna incompatibilità tra l'attività integrativa di indagine, ex art. 430 cod. proc. pen., ed il giudizio immediato, considerato che se gli elementi raccolti sono sufficienti per richiedere il giudizio immediato, il P.M. può determinarsi in tal senso, mentre nulla vieta di completare l'attività di indagine, ai sensi dell'art. 430 cod. proc. pen." (Sez. 5, n. 5550 del 25/11/2015, dep. 2016, Abatescianni, Rv. 266058) e, con specifico riferimento al giudizio immediato c.d. «custodiale», 13 che «In tema di giudizio immediato "custodiale", l'art. 453, comma primo-bis, cod. proc. pen. non vieta in modo assoluto lo svolgimento di ulteriori indagini dopo la scadenza del termine di 180 giorni, poiché questo riguarda le sole investigazioni dalle quali devono risultare i gravi indizi di colpevolezza idonei a giustificare la richiesta del rito speciale» (Sez. 3, n. 3122 del 22/11/2013, dep. 2014, Vishkurti, Rv. 258380). D'altro canto, va opportunamente aggiunto, anche diversamente opinando non potrebbe, comunque, ritenersi la nullità del decreto di giudizio immediato, atto di carattere endoprocessuale, che non incide sui diritti di difesa dell'imputato (Sez. U, n. 42979 del 26/06/2014, Squicciarino, Rv. 260018) e che può essere oggetto di ulteriore sindacato nei soli casi di mancanza dell'interrogatorio o dell'invito a presentarsi. 2.2. Manifestamente infondata si palesa, da ultimo, l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 453, comma 1-bis, cod, proc. pen., per violazione degli artt. 2, 3, 13, 24, 11 e 117, primo comma (in relazione all'art. 6 Cedu), Cost., già disattesa dai giudici di merito, che il ricorrente ripropone rilevando, in buona sostanza, l'irragionevolezza della disparità di trattamento, con riferimento: alla sottrazione al rito ordinario, a detrimento dell'imputato che si trovi nelle condizioni previste dalla norma;
all'incidenza sulla scansione dei termini massimi, per ciascuna fase, della custodia cautelare;
alla dilatazione del tempo di applicazione del regime custodiale, con conseguente pregiudizio alle prerogative difensive. La Corte di assise di appello ha rigettato l'eccezione, in linea con quanto già statuito dal giudice di primo grado, richiamando le plurime decisioni (ordinanze nn. 203 del 2002 e 127 del 2003) con cui la Corte costituzionale ha attestato la piena compatibilità costituzionale della normativa in materia di giudizio immediato — per evidenza della prova, in quei casi — assicurata dalla individuazione di una specifica condizione probatoria, che rende superflua la celebrazione dell'udienza preliminare, e dalla garanzia del diritto di difesa, connessa alla possibilità per l'indagato di interloquire, in sede di interrogatorio e a seguito di invito a presentarsi, con la cognizione di causa derivante dalla contestazione verbale degli elementi e delle fonti su cui si basa l'evidenza della prova, evocata dagli artt. 453 e 375, comma 3, cod. proc. pen.. Il giudice delle leggi ha, peraltro, escluso — come ricordato dalla Corte catanese — che l'indagato sia vulnerato nelle proprie facoltà difensive, che hanno ampio modo di dispiegarsi, prima dell'esercizio dell'azione penale, anche in funzione di contestazione del requisito dell'evidenza della prova, e che la differenza di disciplina, rispetto a quella che connota il giudizio ordinario, 14 risponde a criteri di ragionevolezza e non integra la denunciata disparità di trattamento. La decisione impugnata è ineccepibile anche nella parte in cui mutua le valutazioni espresse dalla Corte costituzionale in relazione al giudizio immediato c.d. «custodiale», in cui lo spessore del quadro indiziario, che consente di bypassare il vaglio dell'udienza preliminare, è attestato dal riscontro, avallato dal tribunale del riesame, dei gravi indizi di colpevolezza ed il diritto di difesa trova attuazione nell'interrogatorio di garanzia ed in seguito alla proposizione delle impugnazioni cautelari. A fronte di siffatte considerazioni, il ricorrente, oltre ad invocare il rispetto del principio di parità di trattamento, che si è detto non essere sacrificato dalla normativa de qua agitur, pone l'accento sull'incidenza che l'opzione per il rito immediato determina sullo status libertatis dell'indagato, così dimenticando, però, che la verifica della persistenza di gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari è affidata ad una diversa e parallela interlocuzione, imperniata sulla possibilità, in nulla pregiudicata dalla peculiare modalità di esercizio dell'azione penale, di sollecitare, in ogni momento, il giudice competente — a certe condizioni tenuto a provvedere anche ex officio — mediante l'attivazione di autonomi procedimenti ex artt. 299, 310 e 311 cod. proc. pen.. Del tutto infondato si rivela, pertanto, l'assunto del ricorrente secondo cui il combinato disposto degli art. 303 e 453, comma 1 -bis, cod. proc. pen. «comporta l'automatico prolungamento dei termini della custodia cautelare a seguito del giudizio immediato che prescinda da un qualsiasi accertamento contenutistico, tutto facendo dipendere dallo stato di detenzione in carcere o agli arresti domiciliari dell'imputato». 3. Con il secondo motivo, la cui esposizione impegna quasi quaranta pagine, il ricorrente sottopone a rivisitazione critica l'intero percorso argomentativo sotteso alla sentenza impugnata, che è costruito su un compendio probatorio tipicamente indiziario, non essendo stati acquisiti elementi — di natura dichiarativa, tecnica o documentale — direttamente rappresentativi delle circostanze in cui AR NC IM ha trovato la morte, né essendo mai stato rinvenuto il suo cadavere. Censura il costrutto motivazionale di supporto alla decisione, quanto ai profili della sua congruità, completezza e razionalità, addebitando alla Corte distrettuale di non avere esaminato l'intera gamma di dati probatori disponibili, di avere travisato il significato dimostrativo di alcune prove e di essersi affidata a congetture ed ipotesi prive di fondamento. 15 Contesta, quindi, l'analisi degli indizi ed il procedimento inferenziale mediante il quale i giudici di merito sono pervenuti all'affermazione della sua responsabilità, denunziando l'assenza di certezza dei singoli indizi e la loro inidoneità a giustificare una decisione frutto, a suo modo di vedere, di un approccio unilateralmente colpevolista. 3.1. In tal modo, per come si avrà modo di vedere nel prosieguo, il ricorrente non riesce, però, a distaccarsi da un approccio meramente rivalutativo, che si traduce in una diversa lettura di ciascuno degli elementi concordemente valorizzati nelle precedenti decisioni, che analizza in maniera atomistica, ponendosi in un'ottica confutativa, tipica del giudizio di merito, e senza mettere in luce profili rilevanti in sede di legittimità ed apprezzabili pur a fronte di una c.d. «doppia conforme». Il sindacato della Corte di cassazione sulla correttezza del procedimento indiziario non può, infatti, estendersi ai connotati di gravità, precisione e concordanza, la cui verifica diretta comporterebbe sconfinamenti indebiti nella ricostruzione del fatto di reato, compito esclusivo del giudice di merito. Esso deve, piuttosto, attenersi all'articolazione logica e giuridica della motivazione della sentenza, allo scopo di controllare la corretta applicazione dei criteri legali dettati dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., delle regole della logica e del principio di non contraddizione, nonché la compiutezza e coerenza argomentativa nella considerazione della valenza dimostrativa dei risultati acquisiti (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944). Noti sono, d'altro canto, i limiti intrinseci alla possibilità, per il giudice di legittimità, di ravvisare il vizio di motivazione della sentenza di merito: se le argomentazioni spese dal giudice devono assolvere alla funzione di rappresentare una adeguata e razionale sintesi dei dati dimostrativi emersi nel processo e la loro coordinazione in una lettura organica ed unitaria, che offra spiegazione coerente al verdetto conclusivo, la censura che sorregge la richiesta di riforma della decisione, per poter essere accolta, deve essere in grado di segnalare una reale frattura logica o l'inefficacia funzionale di tale itinerario illustrativo. Per essere validamente dedotto, il vizio di motivazione non può, dunque, appuntarsi su una prospettazione frammentaria o parziale di singoli aspetti critici del ragionamento probatorio, esposto nel provvedimento contestato, ma deve aggredire l'intero percorso seguito in perfetta aderenza al suo sviluppo ed ai suoi contenuti. Inoltre, con specifico riferimento alla valutazione della prova, la censura dell'impugnante non può limitarsi ad indicare diverse ipotesi ricostruttive del 16 fatto rispetto a quella fatta propria dal giudice, ma deve indicare la non corretta applicazione dei principi logici e giuridici che ne regolano l'attribuzione all'imputato, tenendo sempre presente che il controllo sulla motivazione esercitabile dalla Corte di cassazione non riguarda il risultato dimostrativo della prova, né il verdetto in termini di colpevolezza o innocenza, quanto piuttosto il rispetto delle regole legali sulla formazione e valutazione della prova e dell'obbligo di giustificazione secondo il senso comune, la logica ed il principio di non contraddizione. Ciò ha portato la giurisprudenza di questa Corte ad affermare che in sede di legittimità sono precluse «nuove» attribuzioni di significato o la sollecitazione ad una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi;
ciò, anche quando si ritenga preferibile una differente lettura, maggiormente esplicativa o più persuasiva. Pienamente condivisa è, dunque, la conclusione secondo cui «nella verifica della fondatezza, o non, del motivo di ricorso ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., il compito della Corte di cassazione non consiste nell'accertare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di merito, ma quello, ben diverso, di stabilire se i giudici di merito abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti e se nell'interpretazione delle prove abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Ne consegue che, ai fini della denuncia del vizio ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica e che non è, invece, producente opporre alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica, dato che in quest'ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito» (Sez. 1, n. 12496 del 21/09/1999, Guglielmi, Rv. 214567). 3.2. La disamina della sentenza impugnata, eseguita in ossequio ai parametri sopra riassunti, rivela la palese infondatezza dell'assunto del ricorrente, giacché la Corte distrettuale ha confermato la decisione raggiunta in primo grado con motivazione del tutto congrua, tradottasi in uno sviluppo argomentativo che, confrontandosi con le ragioni addotte a sostegno della conforme soluzione adottata e con i motivi di gravame, non evidenzia le dedotte carenze ed errori valutativi, ma, piuttosto, un corretto approccio alla prova 17 indiziaria e fornisce confutazione in modo specifico e completo alle obiezioni difensive. 3.3. Rispettando, per comodità espositiva, la sequenza delle censure via via articolate in ricorso, prive di pregio sono le doglianze formulate in relazione all'attribuzione di valenza altamente indiziante, a carico di AL Di RA, del mendacio da lui serbato, all'atto di riferire, al tempo nella veste di persona informata sui fatti, dei suoi spostamenti nella giornata del 25 agosto 2011. Sul punto, va, innanzitutto, ricordato che, se «In tema di valutazione delle prove, l'alibi "fallito", in quanto fondato su circostanze non compiutamente dimostrate (presenza in un luogo ed orario incompatibili con la commissione del reato), non può essere valorizzato quale elemento indiziario a carico dell'imputato, in quanto ciò comporterebbe una non consentita inversione della regola sull'onere della prova» (Sez. 6, n. 15255 del 19/02/2020, Prota, Rv. 278878), quello costruito o falso «è, invece, indicativo di una maliziosa preordinazione difensiva ed ha una sua valenza indiziante che, a differenza di quello fallito, lo pone tra gli elementi, secondo l'esperienza, probatoriamente rilevanti» (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191231). Resta fermo, ovviamente, che esso deve essere preso in esame considerandolo dapprima nella sua intrinseca strutturazione in rapporto alla situazione processuale concreta e, successivamente, valutandolo in correlazione con gli altri elementi indiziari acquisiti, giacché la «costruzione» dell'alibi non porta alla necessaria conseguenza logica della responsabilità, restando aperta la possibilità del ricorso a tale strumento anche da parte dell'innocente, eventualmente a corto di argomenti difensivi di fronte al peso di pregnanti elementi a suo carico. Nel caso di specie, l'affermazione dell'imputato di essere rimasto ininterrottamente fuori casa dalle 9,00 alle 20,00 del 25 agosto 2011, data della scomparsa della LI, è stata incontrovertibilmente contraddetta dalla visione delle immagini che, quel giorno, lo ritraggono più volte transitare, tra le 7,39 e le 12,37, in ingresso ed in uscita dall'abitazione, a bordo della sua autovettura, per di più trasportando, alle ore 9,15, l'ingombrante mastello che egli aveva appena ritirato in sostituzione di quello, più piccolo, acquistato alle ore 8,30 presso una fitofarmacia di Aci Sant'IO. La Corte di assise di appello, nel ritenere che il segnalato mendacio costituisca sintomo dell'intenzione di Di RA di sottrarsi all'accertamento della verità, esprime una considerazione di cristallina coerenza logica, mentre il ricorrente, nel tentativo di sminuire la portata del dato, sostiene, in contrasto con elementari canoni di ordine razionale, di avere reputato le circostanze 18 sottaciute irrilevanti, seppure attestanti la sua presenza nel luogo e nel lasso temporale in cui la IM — con la quale egli, a suo dire, aveva appena avuto un acceso diverbio — si sarebbe allontanata da casa per non fare più ritorno. La Corte etnea offre, poi, coerente spiegazione dell'improvviso riferimento, nel corso dell'interrogatorio del 26 gennaio 2012, all'avere egli trasportato, sul tetto della sua Skoda, un bidone di grandi dimensioni, circostanza sulla quale era stato, sino a quel momento, silente. Rileva, in proposito, che Di RA, in occasione dell'interrogatorio, scorse, casualmente (come da lui ammesso, il 18 novembre 2014, in sede di esame dibattimentale), un fotogramma ritraente il veicolo sormontato dal recipiente, ciò che gli fece intuire che erano state acquisite le immagini tratte dalle telecamere di sorveglianza installate in zona e lo indusse ad introdurre un'informazione di primaria rilevanza alla quale, altrimenti, si sarebbe guardato bene dal fare cenno di sorta. Tanto, a confutazione dell'argomento difensivo che, facendo leva sull'apparente spontaneità della dichiarazione, ritiene il suo contegno incompatibile con la maliziosa preordinazione difensiva che ispira la predisposizione di un alibi falso. 3.4. Prive di pregio si rivelano, del pari, le censure rivolte dal ricorrente alla sentenza impugnata nella parte in cui trae argomento, in ottica accusatoria, dal ritardo, dilatatosi fino ad undici giorni, con cui egli informò le forze dell'ordine della scomparsa della LI. Il dato — da leggere, va detto, in combinazione con le reiterate menzogne elargite, in quel lasso temporale, ad alcuni conoscenti (FI PA, AR RA TO, EN CC, AR La SP) ed ai parenti della IM (ancora il 29 agosto 2011 Di RA, parlando al telefono con AR SS, LI del nipote della IM, le disse che quest'ultima non aveva potuto risponderle al telefono perché impegnata ad accudire agli animali, preannunziandole che la sera stessa la IM la avrebbe contattata;
analogamente egli si comportò con altri congiunti della donna il 28 e, poi, il 31 agosto) — è stato interpretato dai giudici di merito quale manifestazione della volontà dell'imputato di ritardare, nella misura più ampia possibile, l'avvio delle investigazioni, la cui ineluttabilità egli si prefigurava, tanto da appuntare per iscritto i capisaldi della versione da ammannire per accreditare la tesi dell'allontanamento volontario che egli, in quel momento, nel quale non aveva ancora scoperto che i suoi movimenti della mattina del 25 agosto erano stati ripresi dalle telecamere poste a sorveglianza di una vicina abitazione, reputava sostenibile. 19 Il ricorrente, nel tentativo di dimostrare l'illogicità del ragionamento seguito dai giudici di merito, pone l'accento sulle telefonate intercorse, tra il 29 agosto e I'l settembre 2011, con il suo difensore, che la Corte di assise di appello avrebbe erroneamente valutato nella loro consistenza obiettiva, omettendo, per di più, ogni riferimento ad un colloquio che, per essersi protratto per novantaquattro secondi, ben avrebbe potuto attenere alla scomparsa della LI. L'obiezione non giova alla causa di Di RA. Premesso che nulla è dato sapere in ordine al contenuto delle conversazioni intrattenute con il legale, va notato che l'eventualità che egli si sia, eventualmente, consultato in via confidenziale e riservata con il professionista non sminuisce la valenza dell'atteggiamento da lui tenuto in un arco di tempo assolutamente significativo e nitidamente illustrato dal teste ER, il quale ha ricordato che il 5 settembre 2011 aveva dovuto vincere le resistenze di Di RA a sporgere denunzia e che, parlando con il difensore, contattato telefonicamente dall'assistito, che li aveva messi in diretta comunicazione, aveva compreso che l'uomo non aveva, sino a quel momento, assunto né ventilato alcuna determinazione in tal senso. Tanto basta ad escludere l'incidenza delle risultanze dei tabulati telefonici sulla tenuta logico-argomentativa della decisione impugnata. 3.5. Il ricorrente contesta, ancora, la legittimità delle argomentazioni utilizzate dalla Corte di assise di appello per confermare, a dispetto dei rilievi formulati con l'atto di impugnazione, la sentenza di primo grado in relazione all'insostenibilità delle tesi alternative, ed esclusive della sua responsabilità, stando alle quali AR NC IM si sarebbe volontariamente allontanata per ignota destinazione ovvero sarebbe stata prelevata con la forza da terzi, introdottisi nella sua abitazione. Trattasi di un tema che i giudici siciliani, consapevoli della decisiva importanza del dato, hanno trattato in modo approfondito e completo, spiegando per quali ragioni le predette ricostruzioni appaiano totalmente implausibili. In ordine, specificamente, all'ipotizzato allontanamento volontario - che, a dire dello stesso imputato, sarebbe avvenuto nella giornata del 25 agosto 2011 - il ricorrente precisa e ribadisce, in primo luogo, l'eccezione di inutilizzabilità disattesa dalla Corte di assise di appello, che ha specificamente ad oggetto la deposizione del teste US. Egli addebita al sottufficiale di avere fatto riferimento, rendendo deposizione, agli esiti di attività investigativa, compendiata nell'annotazione di p.g. del 6 ottobre 2014, svolta in corso di dibattimento, e quindi tardivamente (posto che le videoriprese esaminate erano state acquisite già nel corso delle 20 indagini preliminari), e segnala, ulteriormente, che l'accertamento avrebbe dovuto essere eseguito con lo strumento della perizia, da affidarsi a soggetto esperto nella estrapolazione delle immagini dal supporto originario. L'eccezione è del tutto infondata, giacché — pacifico, in linea generale, che l'attività integrativa di indagine possa essere svolta in corso di dibattimento, anche scaturito dal decreto di giudizio immediato (Sez. 6, n. 3266 del 05/07/2018, dep. 2019, Furfaro, Rv. 275043; Sez. 1, n. 50893 del 12/11/2014, Cafà, Rv. 261484; Sez. 2, n. 31512 del 24/04/2012, Barbaro, Rv. 254028) e, con riferimento al caso in esame, che l'atto che ne documenta gli esiti è stato ritualmente depositato nel fascicolo del pubblico ministero e posto a disposizione dell'imputato e della sua difesa — l'approfondimento peritale non costituisce opzione vincolata ma presuppone, piuttosto, che se ne postuli l'indispensabilità, connotato nella fattispecie neanche adombrato. Non merita miglior sorte la censura che fa leva sull'incompletezza degli accertamenti, eseguiti grazie alla disponibilità delle registrazioni della telecamera installata davanti ad un'abitazione vicina a quella della coppia Di RA\IM, volti a verificare se, quel giorno, la donna, in assenza del marito, abbia volontariamente abbandonato la propria casa, a piedi o con un mezzo di terzi. La Corte di assise di appello, al pari di quella di primo grado, ha, invero, affrontato il tema funditus, impegnandosi in una diffusa ed analitica disamina dei dati probatori e vagliando ciascuna delle possibili spiegazioni, prospettate in chiave difensiva, che ha escluso in perfetta aderenza alle emergenze istruttorie e con un corredo di rilievi esplicativi esaustivo ed incensurabile nella sua tenuta logica e nella corrispondenza con le informazioni disponibili. In particolare, ha negato l'attendibilità della tesi dell'allontanamento volontario della vittima a cagione sia del suo profilo personologico e dei suoi comportamenti antecedenti la sparizione, sia della sua situazione specifica e delle modalità dell'allontanamento. Sotto il primo profilo, ha disatteso i rilievi difensivi correlati a precedenti condotte di analogo tenore, che ha ritenuto, le più risalenti, sorrette da motivazioni più che plausibili e, quelle residue, indimostrate, per poi esporre, a confutazione di specifica obiezione, che gli accertamenti eseguiti sui filmati, vieppiù confortati dal contributo del teste NC GN, hanno consentito di escludere che la IM, il 25 agosto 2011 (e, per quel che conta, anche nei giorni successivi), sia stata vista uscire da casa, a piedi o a bordo di veicoli condotti da terzi, dato da considerarsi, evidentemente, in combinazione con il mendacio dell'imputato in ordine ai suoi spostamenti in quella giornata. La Corte di assise di appello ha rilevato che la IM, per quanto all'unisono esposto dai testimoni escussi, non avrebbe giammai abbandonato gli amati cani 21 né, ragionevolmente, si sarebbe allontanata senza utilizzare la propria autovettura e munirsi di tessera bancomat e telefono cellulare, organizzando una fuga nel giro di poco più di un'ora ed interrompendo ogni contatto anche con i nipoti. Subito dopo, ha spiegato, tra l'altro, che il raggio di ripresa della telecamera è tale da escludere che la donna non sia stata effigiata per avere ella proceduto al di fuori della sede stradale e che una diversa via di fuga era, di fatto, pressoché impraticabile, tanto più tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute della IM. La fuga sarebbe stata, inoltre, frutto di una decisione totalmente incomprensibile dal punto di vista razionale, risolvendosi nell'abbandono della casa familiare con modalità precipitose e non programmate, attuato senza il prelievo di bancomat, telefono cellulare, autovettura o altro mezzo di trasporto, ossia di quella dotazione indispensabile per garantirsi la sopravvivenza e la possibilità materiale di iniziare una nuova esistenza lontano dal proprio ambiente e dai propri affetti. Il convincimento della materiale impossibilità che la IM abbia volontariamente lasciato casa fa il paio, infine, con analoga conclusione in relazione all'ipotesi che ella sia stata rapita o uccisa da terzi entrati nella sua abitazione, ad esempio a scopo di furto o rapina, che la Corte di assise di appello esclude per non essere emersi elementi, di natura fattuale o logica, che inducano a seguire tale pista. Al cospetto di una ricostruzione coerente con le emergenze processuali ed esente da qualsivoglia soluzione di continuità sul piano razionale, il ricorrente si dilunga nell'eccepire che le informazioni acquisite non consentono di scartare, in modo definitivo ed incontrovertibile, l'ipotesi che la IM abbia deliberatamente abbandonato casa e famiglia ed aggiunge che ulteriori approfondimenti — che la Corte di assise di appello, quantunque a ciò stimolata, non ha inteso effettuare — sarebbero valsi ad elidere le residue perplessità. Così facendo, finisce con il riproporre una tesi che i giudici di merito hanno esaminato e disatteso in forza di argomentazioni, si è detto, ineccepibili, che inducono a ritenere la versione alternativa priva di quel coefficiente minimo di credibilità che influisce sull'applicazione della regola dell'accertamento della responsabilità «al di là di ogni ragionevole dubbio». Né, va aggiunto, la dedotta — e, si è detto, insussistente — incompletezza delle acquisizioni istruttorie si è tradotta nel vizio di mancata assunzione di prove decisive, avendo, per di più, la Corte di assise di appello compiutamente spiegato, con ordinanza del 5 dicembre 2018, trascritta nella motivazione della sentenza impugnata, per quali ragioni gli approfondimenti istruttori sollecitati 22 dall'imputato, attinenti, tra le altre, alla verifica della ricostruzione che vede AR NC IM allontanarsi sua sponte dall'abitazione di Via Leopardi, sono superflui e, comunque, non indispensabili. 3.6. Ulteriore profilo di illegittimità si rinviene, a giudizio del ricorrente, nell'apprezzamento della valenza indiziaria dell'acquisto, la mattina del 25 agosto 2011, del mastello al cui interno, stando all'impostazione accusatoria, egli avrebbe riposto il cadavere della LI, che avrebbe indi portato altrove, previa introduzione dell'abitacolo della sua autovettura, di tal fatta precludendone il rinvenimento. In proposito, la Corte di assise di appello ha ritenuto, more solito in accordo con il primo giudice, che Di RA, nel riferire di avere acquistato l'oggetto per destinarlo al lavaggio dei cani e di averlo successivamente smaltito perché rovinato dai morsi degli animali, ha offerto una giustificazione la cui obiettiva falsità è rivelata: dal silenzio a lungo serbato sulla circostanza, alla quale egli ha accennato solo il 26 gennaio 2012 ed in modo, si è visto, tutt'altro che spontaneo;
dalla coincidenza temporale tra la scomparsa della IM e l'acquisto, in immediata successione, di un primo contenitore e, subito dopo ed in sua sostituzione, di uno più capiente;
dalla contraddittorietà della tesi della sopravvenuta distruzione del bidone con la riscontrata presenza, in sede di sopralluogo, con altri mastelli, i cui bordi risultavano pure deteriorati ma dei quali, nondimeno, egli non aveva ritenuto di disfarsi. Ha, ulteriormente, disatteso, con dovizia di argomenti, le obiezioni concernenti la possibilità di introdurre il corpo della vittima all'interno del recipiente in termini di sufficienza del volume, di possibilità di inserire il contenitore nell'abitacolo della vettura dell'imputato e di adeguatezza delle sue forze a compiere operazioni richiedenti notevolissimo impegno fisico. Ha, ancora, attestato la concreta irrilevanza dell'assenza di tracce biologiche o ematiche, attesa, da un canto, la possibilità che l'omicidio sia stato commesso senza spargimento di sangue e considerati, dall'altro, gli interventi igienici che, con ogni probabilità, l'imputato ha realizzato nel torno di tempo decorso tra la scomparsa e l'accesso degli investigatori, oltre che l'azione dei cani cui egli, nel medesimo lasso, ha consentito il libero accesso all'interno dell'immobile. La Corte catanese ha speso, al riguardo, considerazioni scevre da qualsivoglia deficit di carattere logico ed armoniche con le conquiste istruttorie, alle quali il ricorrente replica con deduzioni tese, ancora una volta, alla rivalutazione, in senso contrario a quello privilegiato dai giudici di merito, del compendio probatorio, del quale egli offre una lettura alternativa senza, con ciò, riuscire a comprovare la manifesta illogicità o la contraddittorietà dell'apparato 23 argomentativo sotteso alla decisione né, tantomeno, l'avvenuto travisamento di uno o più elementi di prova. Tanto, con riferimento a tutti i punti toccati dalla decisione impugnata, dalla consapevolezza della presenza della telecamera posta a sorveglianza dell'abitazione della famiglia La IT alla distruzione del mastello comprato la mattina del 25 agosto 2011, dalle ragioni che lo avevano indotto a munirsi, proprio quella mattina, del bidone (a titolo meramente esemplificativo, val la pena di ricordare che Di RA ha sostenuto di avere inteso, in tal modo, compiere — subito dopo avere avuto con la LI un acceso diverbio — un gesto di attenzione nei confronti della donna, la quale avrebbe avuto maggiore agio nel curare la pulizia degli adorati animali), sino al trasporto del cadavere della IM ed al suo inserimento nel contenitore e, quindi, all'interno del veicolo. Inammissibile per carenza di autosufficienza - stante l'omessa allegazione al ricorso della relazione tecnica redatta dal consulente di parte, ing. RA La Cava - è la censura vertente sul silenzio serbato dal giudice di appello con riferimento alla dedotta, oggettiva impossibilità che il corpo della IM fosse collocato all'interno del mastello. Trattasi di profilo che la Corte di assise di appello ha trattato, alla pag. 41 della sentenza impugnata, affermando, a smentita del contrario asserto difensivo e sulla scorta di argomenti non sindacabili in sede di legittimità, che l'operazione avrebbe potuto essere coronata da successo comprimendo il corpo e, se del caso, infrangendo uno o più ossa, circostanza non difficile da ipotizzare, stante la concitazione del momento, prima che intervenisse la rigidità cadaverica. 3.7. Il ricorrente evidenzia, ancora, la rilevanza, in senso contrario all'impostazione accusatoria, del mancato rinvenimento del cadavere di AR NC IM. In proposito, va innanzitutto rilevato, in linea generale, che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente ritenuto che il verdetto di colpevolezza per il delitto di omicidio può raggiungersi anche in caso di mancato rinvenimento del cadavere della vittima quando la verifica degli indizi emersi conduca al logico convincimento della morte della persona scomparsa (Sez. 1 n. 4494 del 13/12/2007, Cianni, Rv. 239326; Sez. 1, n. 3624 del 12/01/1995, Shoukry, Rv. 201935; Sez. 1, n. 2070 del 03/09/1996, Cucinotta, Rv. 206452; tra le più recenti, cfr. Sez. 1, n. 21731 del 17/05/2019, Alabi, non massimata sul punto;
Sez. 1, n. 48673 del 10/07/2019, Logli, non massimata). La pretesa incompatibilità tra il giudizio di responsabilità ed il mancato rinvenimento del cadavere finirebbe, infatti, col privilegiare l'autore del delitto e la sua spregiudicatezza, mentre la soluzione opposta si alimenta 24 processualmente dell'assenza di limitazioni al principio del libero convincimento del giudice, stabilito dall'art. 193 cod. proc. pen., richiedendosi soltanto il rispetto delle regole sull'utilizzo della prova critica e dei parametri logici che presiedono alle operazioni ricostruttive dei fatti anche quando non siano disponibili dati direttamente rappresentativi. Va poi aggiunto che la linea difensiva, che si appunta sull'assenza di tracce rilevanti, indicative dell'avvenuto omicidio e della soppressione del cadavere nell'abitazione familiare e nella vettura dell'imputato, nonostante le accurate indagini condotte, si arresta al dato oggettivo, ma non considera la spiegazione razionale fornita dalla Corte di assise di appello nell'ipotizzare: che l'omicidio sia avvenuto senza spargimento di sangue;
che la collocazione del corpo della IM nel mastello abbia impedito la diffusione delle tracce;
che la libera ammissione dei cani all'interno dell'appartamento abbia prodotto un effetto contaminatorio;
che Di RA, negli ultimi giorni decorsi dalla sparizione della LI all'avvio delle investigazioni, abbia effettuato interventi di pulizia sull'autovettura ed in casa. I giudici di merito, dunque, puntellano la decisione con argomenti di assoluta linearità e coerenti con le evidenze disponibili, cui il ricorrente oppone, oltre alla consueta ed insistita, ma non per questo meno vacua, manifestazione di dissenso, il riferimento all'inibizione ai cani dell'ingresso nella parte dell'immobile destinata ad abitazione, indicata dall'imputato nelle spontanee dichiarazioni rese all'udienza del 26 giugno 2019, che, però, trova palese smentita nel contributo dibattimentale dei testimoni ER, US e De Luise. 3.8. Il ricorrente, che svolge le proprie considerazioni critiche seguendo pressoché pedissequamente l'esposizione della Corte di secondo grado, deduce la manifesta illogicità della decisione impugnata nella parte dedicata all'apprezzamento della portata indiziaria del contegno da lui serbato a partire dal 25 agosto 2011, sintomatico, a giudizio della Corte di assise di appello, della consapevolezza che la IM non avrebbe mai più fatto ritorno nell'abitazione di Aci Sant'IO. In questo senso, i giudici di merito (cfr., in specie, le pagg. 42-50 della motivazione della sentenza impugnata) hanno interpretato, tra l'altro: lo smantellamento delle cucce destinate all'alloggiamento dei cani;
la riscontrata presenza di una delle amanti dell'imputato — cui egli, peraltro, prestò l'auto della LI prima ancora di denunziarne la scomparsa — presso l'abitazione di Di RA già all'indomani del 25 agosto 2011; l'omessa promozione di iniziative volte al rintraccio della donna;
la comunicazione alla propria consulente fiscale 25 del rinvio della chiusura dell'autolavaggio; il contenuto della comunicazione intercorsa tra Di RA e la SS il 3 ottobre 2011 all'interno della caserma dei Carabinieri di Gravina di Catania;
il silenzio dagli stessi mantenuto in argomento mentre procedevano in auto insieme alla figlia della SS, espressivo del timore che sul veicolo fosse stata installata apparecchiatura finalizzata all'intercettazione. L'articolato e puntuale excursus operato dalla Corte etnea — che inserisce ciascun elemento in un quadro complessivo, di segno assolutamente univoco, che attesta come l'imputato fosse perfettamente consapevole che la LI non avrebbe più dato segni di vita — trova, nel ricorso, una confutazione di marcata debolezza che, appuntandosi sulla possibilità che ogni circostanza sia diversamente interpretata ed addebitando alla Corte di assise di appello un eccesso di soggettivismo e, in ultimo, di strabismo valutativo, rinunzia a cogliere il senso complessivo del ragionamento, che tende a parcellizzare e sminuire senza in alcun modo mettere in evidenza profili di illogicità, tantomeno manifesta, o contraddittorietà. Né, va aggiunto, la — invero notevole — portata indiziaria dei comportamenti posti in essere da AL Di RA a partire dal 25 agosto 2011 è elisa dalle obiezioni rivolte a particolari di modestissimo rilievo, quale il fatto che le telecamere abbiano ripreso IU SS, subito dopo la sparizione di AR NC IM, all'esterno dell'abitazione dell'imputato e non anche al suo interno, in nulla modificandosi il significato di tale condotta, sintomatica, al pari della consegna alla SS della macchina della IM, del fatto che Di RA ben sapeva che la LI non sarebbe mai più tornata in quei luoghi. 3.9. Non diverso è il giudizio che deve essere riservato alle contestazioni che il ricorrente muove alla lettura che la Corte di assise di appello offre delle dichiarazioni di VI OP e dei familiari della IM, la cui attendibilità conferma a dispetto delle doglianze compendiate nei capi di imputazione e che, con il libello introduttivo del presente giudizio, vengono riproposte in ossequio alla prospettiva rivalutativa che, è stato sopra chiarito, non può trovare in questa sede cittadinanza. Tanto va ribadito, in particolare, con riferimento alla possibilità che la OP — la quale, è bene ricordare, restò sorpresa dal silenzio all'alba del 25 agosto 2011, orario in cui, quotidianamente, il suo sonno era interrotto dal richiamo che la donna rivolgeva agli animali e dai latrati che ne conseguivano — abbia udito i coniugi litigare, all'orario del diverbio, nonché all'irrilevanza del fatto che i La IT non abbiano sentito nulla nella notte tra il 24 ed il 25 agosto 2011. 26 In proposito, non va sottaciuto che il ricorrente, a pag. 47, valorizza, senza tuttavia addurre convenienti elementi di riscontro al suo dire, gli esiti di un esperimento giudiziale che la Corte di assise di appello esclude espressamente (cfr. pag. 52 della sentenza impugnata) di avere disposto. I giudici di merito hanno, analogamente, disatteso le censure avanzate dall'imputato in ordine all'attendibilità dell'apporto dei congiunti di AR NC IM afferente, tra l'altro, ai tentativi di rintraccio della zia da loro effettuati ed all'atteggiamento tenuto da Di RA, e confermato la complessiva attitudine delle risultanze dei tabulati telefonici ad attestare la sincerità del loro racconto, conclusione che il ricorrente contesta (cfr. pag. 48) proponendo, more solito, un diverso approccio alle parole dei testimoni e, più in generale, alle risultanze istruttorie. 3.10. La Corte di assise di appello propone una lettura parimenti incensurabile — ad onta della contraria ricostruzione affidata alle spontanee dichiarazioni rese dall'imputato nel giudizio di appello — della destinazione del denaro che, già custodito nella cassazione dell'abitazione di AL Di RA, egli assume essere stato prelevato dalla LI all'atto della fuga e che, invece, è stato, con ogni probabilità, da lui ritirato, come confermato dalla maggiore disponibilità economica palesata a partire da quel momento, emersa dalle dichiarazioni di IO SS RO e dagli esiti delle perquisizioni eseguite presso l'abitazione e l'autolavaggio. 3.11. Alle medesime conclusioni deve pervenirsi per ciò che concerne l'adeguato approfondimento della ricostruzione alternativa incentrata sull'autonoma e libera scelta della IM di allontanarsi per ignota destinazione e, comunque, di separare le proprie sorti da quelle di marito, parenti e conoscenti. La Corte di assise di appello, invero — dopo aver ricordato (cfr. pag. 45) che le forze dell'ordine hanno scrupolosamente promosso l'attività di ricerca che, in casi simili, viene svolta, tra l'altro, presso ospedali, vettori stradali, ferroviari ed aerei e che le segnalazioni ricevute si sono rivelate di scarsa utilità — ha dato conto del contributo dei testimoni, escussi su indicazione difensiva, che hanno ricordato di avere notato una persona, la cui identificazione con la IM i giudici di merito ritengono non essere in alcun modo dimostrata;
affermazione, questa, non condivisa dal ricorrente, il quale, nel ribadire la necessità di procedere ad opportuni approfondimenti istruttori, articola un ragionamento critico non idoneo a comprovare la sussistenza dei dedotti vizi di motivazione e travisamento della prova. 27 3.12. Parimenti incensurabili si rivelano le considerazioni che la Corte di assise di appello svolge in merito alle risultanze dei tabulati telefonici ed alla rudimentale e goffa strategia architettata da Di RA allo scopo di simulare preoccupazione per le sorti della LI, prima, ed ostacolare le indagini, poi, cui il ricorrente replica indicando le conversazioni che attesterebbero la sua sincerità e che, tuttavia, sono state registrate solo a partire dal 22 settembre 2011, ovvero in un momento nel quale egli aveva senz'altro percepito di essere destinatario dell'attenzione degli investigatori. Del tutto inidonee ad individuare momenti di crisi nel costrutto argomentativo sono, ugualmente, le obiezioni che si traducono nella sollecitazione a rivalutare i fatti processuali, quali quelle che vedono, ad esempio, sulle ragioni che indussero Di RA a chiedere in prestito la macchina del nipote o utilizzare una SIM intestata a terza persona, ovvero sulla portata indiziaria delle chiamate telefoniche da lui effettuate alle sue amanti il giorno stesso della scomparsa della LI. Nel medesimo solco si inseriscono le critiche — iterative di quelle proposte con l'atto di appello — mosse all'interpretazione delle conversazioni intercettate e, più in generale, delle parole dell'imputato, per come emergenti dal ricordo dei suoi interlocutori o dalle registrazioni, non ultima quella del 4 dicembre 2012, che vede Di RA rivolgersi, medio tempore sottoposto a misura custodiale, al compagno di cella in termine univocamente sintomatici della sua consapevolezza della morte della LI. 3.13. La motivazione della sentenza impugnata resiste anche alle obiezioni articolate in relazione al movente dell'omicidio, logicamente rinvenuto nel desiderio di Di RA di svincolarsi dalla LI che, forte della titolarità dell'autolavaggio, si era ormai orientata per la sua dismissione, ciò che avrebbe privato l'imputato del luogo in cui egli viveva liberamente e coltivava le relazioni extraconiugali. La Corte di assise di appello ha, infatti, analiticamente preso in esame le doglianze difensive, che ha disatteso con argomenti esenti da qualsivoglia deficit logico e coerenti con i dati probatori, con particolare riferimento alle ragioni per le quali l'autolavaggio si prestava meglio all'utilizzo quale alcova rispetto all'immobile di Pozzillo, all'epoca di insorgenza, nella IM, del proposito di vendere l'autolavaggio, nonché alla sua condivisione da parte del marito;
in tal modo, ha sviluppato un ragionamento che il ricorrente confuta attraverso l'inammissibile prospettazione di ricostruzioni alternative. 28 3.14. Il ravvisato movente appare, a giudizio della Corte di assise di appello, perfettamente coerente con il residuo compendio istruttorio, univocamente attestante la responsabilità dell'imputato per l'uccisione della LI e la soppressione, l'occultamento o la dispersione del suo cadavere. Il giudice di secondo grado, in accordo con la Corte di assise, ha così valorizzato un quadro indiziario, riassunto alle pagg. 92-93 della sentenza impugnata, la cui pregnanza non è minimamente intaccata dai contrari rilievi difensivi, che lo svalutano esaltando, per contro, l'astratta plausibilità di diverse opzioni euristiche che, nondimeno, non assumono, secondo quanto razionalmente attestato dalla Corte catanese, consistenza tale da introdurre perplessità sulla fondatezza dell'impostazione accusatoria, che viene correttamente ancorata al canone dell'«oltre ogni ragionevole dubbio». 4. Il terzo motivo di ricorso afferisce alla qualificazione giuridica della condotta che, a dire del ricorrente, avrebbe dovuto essere sussunta, vieppiù a cagione dell'omesso rinvenimento del cadavere della vittima, nella fattispecie di omicidio colposo o, al più, preterintenzionale. La carenza di qualsivoglia informazione in merito alle circostanze nelle quali AR NC IM perse la vita supporta, al riguardo, la richiesta di informare la decisione al principio in dubio pro reo, in ossequio, peraltro, alla regola d'esperienza che, in caso di delitto d'impeto o, comunque, scaturito da un litigio coniugale, assegna maggiore verosimiglianza alla tesi del decesso quale evento accidentale o, al più, eccedente l'intenzione dell'agente. Obiezioni, queste, che il ricorrente assume di avere prospettato alla Corte di assise di appello, rimasta, in argomento, del tutto silente. La doglianza è priva di pregio, giacché i giudici di merito — le cui decisioni possono essere, a questi fini, sinergicamente considerate, versandosi in ipotesi di c.d. «doppia conforme» (in questo senso cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615) — hanno affrontato la questione (cfr., in specie, la sentenza di primo grado, pag. 117) in termini alieni da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà. La decisione appare, infatti, solidamente ancorata a criteri di comune esperienza, per cui l'attività di occultamento del corpo della vittima e di depistaggio delle indagini da parte del responsabile sono ricollegabili all'intento di pregiudicare la scoperta del fatto di maggiore gravità e, al contempo, di impedire ogni verifica in ordine alle peculiarità intrinseche dell'azione criminosa, mentre l'ipotesi dell'omicidio preterintenzionale, e tanto più colposo, non può derivare dall'indisponibilità di evidenze che descrivano le concrete modalità di 29 consumazione del fatto delittuoso, se tanto sia conseguenza dell'azione soppressiva del cadavere posta in essere dall'autore dell'omicidio. Coerente con tale ricostruzione si palesa, d'altro canto, la mancata richiesta di soccorsi che, deve inferirsi, Di GR avrebbe spontaneamente ed immediatamente provocato qualora l'evento morte non fosse stato da lui preveduto e voluto. 5. Il quarto motivo di ricorso verte sulla congruità della motivazione adottata dai giudici di merito per escludere l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che l'imputato, si sostiene, avrebbe meritato perché incensurato e per il suo positivo comportamento processuale, e fissare la pena nell'eccessiva misura di venticinque anni di reclusione. Così facendo, invoca, a dispetto di quanto affermato, una diversa e più favorevole interpretazione di circostanze di fatto delle quali i giudici del merito hanno fornito una lettura aliena dall'ipotizzato travisamento della prova. È, invero, pacifico, in giurisprudenza, che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). Nel caso in esame, la Corte di assise di appello ha indicato, alla pag. 93 della motivazione della sentenza impugnata, gli elementi che, per la loro assoluta gravità, precludono l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Ha fatto, specificamente, menzione della spregiudicatezza e dell'assenza di remore palesata da Di RA, il quale attese undici giorni prima di denunziare la scomparsa della IM, mentendo a congiunti ed amici che chiedevano notizie della donna, nonché dell'opzione di una linea difensiva che, pur costituendo espressione del diritto di difesa, non consente di apprezzare una reale rivisitazione critica del suo operato;
al contempo, ha ricordato che l'assenza di precedenti condanne è, da sola, inidonea a giustificare l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, in virtù del disposto dell'art. 62-bis, comma 3, cod. pen.. Un iter argomentativo, quello sviluppato dalla Corte di assise di appello, che si mantiene all'interno della fisiologica discrezionalità e che non soffre delle incoerenze segnalate dal ricorrente il quale sollecita un intervento che il giudice di legittimità non può compiere al cospetto di una motivazione esente da vizi logici e che tiene debitamente conto delle conquiste processuali. 30 Né, va aggiunto per completezza, miglior sorte meritano le doglianze avanzate dal ricorrente in ordine al governo dei criteri sanciti dall'art. 133 cod. pen., concretatosi nell'irrogazione, quanto all'omicidio aggravato, del minimo della pena prevista al tempo dei fatti di causa e nell'applicazione di un aumento, a titolo di continuazione con il delitto di soppressione, occultamento o distruzione di cadavere, contenuto nella misura di appena un anno di reclusione. 6. Manifestamente infondato è il quinto ed ultimo motivo, con il quale il ricorrente lamenta, innanzitutto, di essere stato condannato a risarcire alle parti civili un danno morale del quale difetterebbe, in radice, la prova e che, invece, le corti catanesi hanno riconosciuto, demandandone la precisa quantificazione al giudice civile, sulla base del legame parentale tra le parti civili e la vittima cui corrispondono, per comune esperienza, sentimenti affettivi, più o meno intensi, suscettibili di determinare, nel caso di interruzione repentina e traumatica della relazione, pregiudizi risarcibili. Non è, infine, proponibile in sede di legittimità la doglianza afferente alle disposte provvisionali, avendo da tempo questa Corte chiarito che «Non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento» (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D.G., Rv. 263486; Sez. 4, n. 34791 del 23/06/2010, Mazzamurro, Rv. 248348). 7. Dal rigetto del ricorso discende la condanna di AL Di RA al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.. L'imputato va, altresì, condannato alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili costituite, nella misura che, in forza del principio sancito dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 5464 del 26/09/2019, dep. 2020, De Falco, Rv. 277760, sarà stabilita dalla Corte di assise di appello di Catania con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002. Tanto, in relazione sia alle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato che a quelle residue — per le quali, in linea di principio, la competenza alla liquidazione spetterebbe a questa Corte — attesa la necessità di procedere, al cospetto di posizioni cumulative, alla determinazione di una base di riferimento, sulla quale applicare gli aumenti percentuali normativamente previsti, opera che 31 si paleserebbe oltremodo ostica qualora la liquidazione fosse ripartita tra la Corte di cassazione ed il giudice di merito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili patrocinate dagli avv.ti Alberto Caruso, Dario Pastore, Michele PA e RA AL, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di assise di appello di Catania con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R.115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato per le parti civili ammesse al patrocinio dello Stato. Così deciso il 23/10/2020.