TRIB
Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/12/2025, n. 17521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17521 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 65554/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 65554/2022 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21.01.1979, con il patrocinio dell'avv. Francesco Mangazzo e avv. Anastasia
Ausili, con elezione di domicilio presso i difensori (Pec:
– ; Email_1 Email_2
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. Giuliana Giuva, con elezione di domicilio presso il difensore
(Pec: ); Email_3
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31.10.2022, chiedeva Parte_1 la pronuncia della separazione dal coniuge , con il quale aveva CP_1 contratto matrimonio in Roma il 07.05.2016 precisando che dall'unione erano nate le figlie (Roma, 21.02.2018) e (Roma, 03.01.2019) e deducendo, a Per_1 Per_2 fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati facendo venir meno l'unione materiale e spirituale tra gli stessi. Chiedeva, pertanto, in particolare, attesa la violazione in capo al resistente 1 dei doveri di assistenza morale e materiale e di collaborazione nell'interesse della famiglia, dichiarare la separazione addebitabile al comportamento del marito,
l'assegnazione della casa familiare, ove verranno collocate le figlie minori, CP_ l'obbligo a carico del di corrispondere l'assegno mensile di euro 750,00 a titolo di concorso al mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie
(queste ultime decurtate, quanto alla figlia , dall'importo di accompagno e Per_2 pensione di ipovedenza,per un importo di € 1.040,00 circa, ad ella intestato).
, nel costituirsi in giudizio già nella fase presidenziale, contestava CP_1 quanto ex adverso dedotto e chiedeva accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della ricorrente in ordine al fallimento dell'unione coniugale, pronunciando l'addebito a carico della medesima, assegnare la casa coniugale al resistente, posto che la ha trasferito la sua residenza presso un'altra Pt_1 abitazione intestata all' e porre a carico del resistente l'obbligo del versamento CP_2 dell'assegno di mantenimento per le figlie minori nella misura di euro 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
disporre infine che per le spese straordinarie della figlia siano utilizzate la pensione di accompagno e la pensione per ipovedenti Per_2 intestate alla medesima (per un importo mensile di € 1.040,00 circa), con rendicontazione semestrale delle spese sostenute.
Con sentenza parziale n. 18696/2023 pubblicata il 20.12.2023 il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie. Concessi
i termini ex art.183 VI comma c.p.c. ed espletata l'istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 05.06.2025 previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica.
Per quanto riguarda la domanda di reciproco addebito deve essere accolta la CP_ domanda di parte ricorrente. Quest'ultima ha lamentato che il ha sempre adottato nei riguardi della stessa “un atteggiamento sminuente, manipolativo e controllante, ponendo in essere una continua svalutazione della stessa, caratterizzata da insulti e denigrazioni, rispetto al suo ruolo di madre e moglie e ciò anche dinanzi alle bambine, a , ai genitori della ricorrente nonché ad Per_3 alcuni amici”, nonché di essere venuta a conoscenza, solo in occasione della prima CP_ notte di nozze, di problemi di tipo sessuale del coniuge. Il di contro ha contestato gli asseriti episodi riferiti imputando in capo alla ricorrente il fallimento
2 della unione coniugale. Dalla lettura della relazione redatta dagli operatori del
Centro Antiviolenza SOS DONNA - NILDE IOTTI di Roma Capitale Dipartimento
Pari Opportunità, si evince che è stata riscontrata la violenza psicologica perpetrata CP_ nei confronti della ricorrente, da parte del In particolare, “la signora Pt_1
CP_ affermava che il sig. ha da sempre adottato nei suoi riguardi un atteggiamento sminuente, manipolativo e controllante”, ed ancora, nella nota aggiornata del
Centro si legge: “È stato difficile, pertanto, per la sig.ra , riuscire ad Pt_1 accettare che il marito, che avrebbe dovuto amarla, le abbia usato violenza psicologica per tanti anni e, dal momento che la signora non ne ha mai capito i motivi, è diventata sempre più insicura fino a quando non ha cominciato a capire la situazione e ha chiesto la separazione. La signora ha riportato di aver provato CP_ a recuperare il rapporto con il sig. attivando due percorsi di terapia di coppia, il secondo dei quali avviato in tempi recenti, veniva interrotto perché la signora non vedeva alcun cambiamento nel comportamento denigrante e svalutativo del CP_ sig. nei suoi confronti e anzi nell'ultimo incontro avvenuto questi non faceva che ripetere “Ho ragione”, “So di aver ragione”, rendendo evidente l'impossibilità che si avviasse una modifica nelle modalità e negli atteggiamenti dello stesso”.
Dalle dichiarazioni rese dai testi escussi si evince che la crisi tra le parti è risalente nel tempo, ovvero fin dalla nascita della secondogenita, se non antecedente, tenuto conto che il teste di parte ricorrente escusso all'udienza del 31.03.2025 ( Tes_1
ha dichiarato che “i rapporti tra i coniugi non sono mai stati idilliaci”,
[...] menzionando, altresì, un episodio risalente al 2020: “dovevamo stare insieme per CP_ l'Epifania del 2020. Poi dopo il riposino delle bambine il ha iniziato a insistere per andare via e a ingiuriare mia figlia dicendole che si era messa d'accordo con le bambine. Le bambine volevano rimanere e in quell'occasione il padre ha tirato al suolo un giocattolo”. Lo stesso dicasi per un altro teste di parte ricorrente, escusso in pari data ( ), il quale ha riferito di accadimenti risalenti Testimone_2 al 2020 /2021: “per vari motivi dava in escandescenza e insultava mia figlia. Le diceva “incapace”, “stupida” già dal 2020/21.”. Il teste di parte ricorrente escusso all'udienza del 21.10.2024 ( ha dichiarato: “la dinamica generale era Testimone_3
CP_ CP_ che il attaccava me e mia madre anche se in modo diverso. non voleva che mia madre avesse una vita al di fuori della famiglia. Voleva avere un controllo totale sulla vita di mia madre”. Parimenti i testi di parte resistente hanno riferito:
“con i coniugi facevamo tante cose insieme fino al 2019. Dopo la nascita della
3 secondogenita, ha partecipato a feste familiari da solo. Ad esempio, al CP_1 battesimo dei miei due figli, la non ha partecipato, è venuto solo Pt_1 CP_1 mi ha detto che la moglie non voleva che lui partecipasse a tali feste” CP_1
( ); “Conosco le parti dal 2018/19. Li ho frequentati negli anni del Testimone_4 matrimonio. Ci vedevamo, era una frequentazione di tipo familiare”. Al telefono mi disse la che erano in crisi ed era intenzionata a separarsi per motivi Pt_1 sessuali. Lo accusava dele scarse prestazioni sessuali e lo insultava per questo”
), tenuto conto che la ricorrente era venuta a conoscenza dei problemi Persona_4 legati all'attività sessuale del marito sin dalla prima notte di nozze, come dalla stessa dichiarato.
Nel caso di specie, come si evince dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente ai preposti del Centro Antiviolenza e come affermato sempre dalla stessa in sede di udienza presidenziale, la ha sempre avuto problemi con il coniuge da anni, Pt_1 anche prima della nascita di nel 2019 e, all'esito di un percorso da Per_2 psicoterapeuti, seguito dalle parti, era stato riscontrato un rapporto disfunzionale per le condotte agite dal marito.
Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali, deve in primo luogo confermarsi l'affidamento condiviso delle due figlie minori e disposto Per_1 Per_2 con l'ordinanza presidenziale, considerato che il regime ordinario di affidamento dei minori previsto dall'art. 337 ter c.c. esprime un principio di pari responsabilità genitoriale che può essere derogato, nell'interesse dei minori, soltanto al ricorrere di precise controindicazioni, che non sussistono nel caso in esame;
deve essere tenuto fermo il collocamento prevalente delle figlie presso l'abitazione della madre e l'assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, posto che l'abitazione ove la ricorrente si è trasferita risulta di metratura angusta (40 mq) e le due figlie minori sono collocate in via prevalente presso la madre.
Quanto agli aspetti di natura economica, dalla documentazione versata in atti è emerso che la ricorrente, infermiera, ha percepito nel 2023 un reddito imponibile di euro 31.375,00, nel 2022 un reddito imponibile di euro 28.449,00, nel 2021 un reddito imponibile di euro 24.972, nel 2020 un reddito imponibile di euro 22.338,55
e nel 2019 un reddito imponibile di euro 22.741,08 (cfr. CUD in atti), ha dichiarato di non possedere alcun immobile e di essere gravata dal pagamento mensile delle rate della retta scolastica mensile di e per euro 100,00, delle spese Per_1 Per_2
4 universitarie per la figlia di primo letto pari ad euro 3.200,00 all'anno, oltre alla rata relativa allo sport praticato da per euro 325,00 all'anno. Per_1
Di contro, il resistente, dipendente di , risulta avere percepito (come CP_3 da dichiarazione dei redditi in atti) un reddito imponibile di euro 42.797,00 nel
2023, euro 37.632,00 nel 2021, euro 34.678,00 nel 2020 ed euro 32.893,00 nel
2019, nonché di essere gravato dalla rata del mutuo mensile acceso sulla casa coniugale di sua esclusiva proprietà per la somma pari ad Euro 600,00 circa, di essere inoltre comproprietario di altri due immobili, uno a Roma dove vive la propria madre ed un altro ad goduto per le vacanze. La figlia minore Pt_2 Per_2 riceve per la sua invalidità un assegno mensile pari a circa euro 1.040,00 che viene gestito dalla madre. CP_ Ritiene equo il Collegio che il debba versare, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, entro il 5 di ogni mese presso il domicilio della sig.ra
, l'importo di euro 400,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT e Parte_1 oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data di deposito del CP_ ricorso. Nel caso in cui, per accordo delle parti, il resti a vivere nella casa coniugale, il medesimo dovrà corrispondere mensilmente alla la somma di Pt_1 euro 800,00, anziché euro 400,00, (con la medesima decorrenza stabilita di cui sopra) dovendosi includere nella somma dovuta dal padre il contributo per le spese di alloggio della ricorrente con le figlie.
In ordine al diritto di visita del padre delle figli minori e , lo stesso Per_1 Per_2 potrà vedere e tenere con sé le figlie salvi diversi accordi tra le parti che tengano conto, prioritariamente, delle esigenze delle minori e dei turni di lavoro di entrambi:
a) a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
b) per due giorni a settimana, indicativamente il martedì e il giovedì, dall'uscita da scuola sino alle 19.00, con possibilità di pernotto nella giornata del giovedì nella sola settimana in cui non è previsto che le minori trascorrano il fine settimana presso il padre;
c) durante il periodo natalizio per sette giorni consecutivi, ricomprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di
Capodanno; d) nelle vacanze pasquali il giorno di Pasqua in alternanza con il
Lunedì dell'Angelo; e) nel periodo estivo per 30 giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno;
f) alternativamente con l'altro genitore nei restanti giorni di festività; le figlie trascorreranno con i genitori i
5 rispettivi compleanni e per cena o per pranzo ad anni alternati il compleanno delle figlie.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono da porsi a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
65554/2022, preso atto della sentenza parziale n. 18696/2023 intervenuta tra e , ogni ulteriore istanza disattesa, così Parte_1 CP_1 provvede:
-dichiara la separazione addebitabile a;
CP_1
-affida le figlie minori e ad entrambi i genitori, che eserciteranno la Per_1 Per_2 responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per le minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale - devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza delle minori presso di sé;
-dispone il collocamento delle due figlie minori presso la madre che il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie, salvi diversi accordi tra le parti che tengano conto, prioritariamente, delle esigenze delle minori e dei turni di lavoro di entrambi: a) a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
b) per due giorni a settimana, indicativamente il martedì e il giovedì, dall'uscita da scuola sino alle 19.00, con possibilità di pernotto nella giornata del giovedì nella sola settimana in cui non è previsto che le minori trascorrano il fine settimana presso il padre;
c) durante il periodo natalizio per sette giorni consecutivi, ricomprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di
Capodanno; d) nelle vacanze pasquali il giorno di Pasqua in alternanza con il
Lunedì dell'Angelo; e) nel periodo estivo per 30 giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno;
f) alternativamente con l'altro genitore nei restanti giorni di festività; le figlie trascorreranno con i genitori i rispettivi compleanni e per cena o per pranzo ad anni alternati il compleanno delle figlie;
- assegna la casa coniugale sita in Roma, via Taccola n. 20, a;
Parte_1
6 - dispone l'obbligo di versamento a carico di , a titolo di contributo al CP_1 mantenimento delle figlie, entro il 5 di ogni mese presso il domicilio della sig.ra
, della somma di euro 400,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT Parte_1
e oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data di deposito del CP_ ricorso;
nel caso in cui, per accordo delle parti, il resti a vivere nella casa coniugale, il medesimo dovrà corrispondere mensilmente alla la somma di Pt_1 euro 800,00, anziché euro 400,00, (con la medesima decorrenza stabilita di cui sopra);
- dispone che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
-condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da CP_1 [...]
che liquida nella complessiva somma pari ad Euro 2800,00 oltre IVA e Parte_1
CPA.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 02.12.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 65554/2022 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21.01.1979, con il patrocinio dell'avv. Francesco Mangazzo e avv. Anastasia
Ausili, con elezione di domicilio presso i difensori (Pec:
– ; Email_1 Email_2
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. Giuliana Giuva, con elezione di domicilio presso il difensore
(Pec: ); Email_3
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31.10.2022, chiedeva Parte_1 la pronuncia della separazione dal coniuge , con il quale aveva CP_1 contratto matrimonio in Roma il 07.05.2016 precisando che dall'unione erano nate le figlie (Roma, 21.02.2018) e (Roma, 03.01.2019) e deducendo, a Per_1 Per_2 fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati facendo venir meno l'unione materiale e spirituale tra gli stessi. Chiedeva, pertanto, in particolare, attesa la violazione in capo al resistente 1 dei doveri di assistenza morale e materiale e di collaborazione nell'interesse della famiglia, dichiarare la separazione addebitabile al comportamento del marito,
l'assegnazione della casa familiare, ove verranno collocate le figlie minori, CP_ l'obbligo a carico del di corrispondere l'assegno mensile di euro 750,00 a titolo di concorso al mantenimento delle figlie, oltre al 50% delle spese straordinarie
(queste ultime decurtate, quanto alla figlia , dall'importo di accompagno e Per_2 pensione di ipovedenza,per un importo di € 1.040,00 circa, ad ella intestato).
, nel costituirsi in giudizio già nella fase presidenziale, contestava CP_1 quanto ex adverso dedotto e chiedeva accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della ricorrente in ordine al fallimento dell'unione coniugale, pronunciando l'addebito a carico della medesima, assegnare la casa coniugale al resistente, posto che la ha trasferito la sua residenza presso un'altra Pt_1 abitazione intestata all' e porre a carico del resistente l'obbligo del versamento CP_2 dell'assegno di mantenimento per le figlie minori nella misura di euro 600,00, oltre al 50% delle spese straordinarie;
disporre infine che per le spese straordinarie della figlia siano utilizzate la pensione di accompagno e la pensione per ipovedenti Per_2 intestate alla medesima (per un importo mensile di € 1.040,00 circa), con rendicontazione semestrale delle spese sostenute.
Con sentenza parziale n. 18696/2023 pubblicata il 20.12.2023 il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e con separata ordinanza ha disposto la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie. Concessi
i termini ex art.183 VI comma c.p.c. ed espletata l'istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 05.06.2025 previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e note di replica.
Per quanto riguarda la domanda di reciproco addebito deve essere accolta la CP_ domanda di parte ricorrente. Quest'ultima ha lamentato che il ha sempre adottato nei riguardi della stessa “un atteggiamento sminuente, manipolativo e controllante, ponendo in essere una continua svalutazione della stessa, caratterizzata da insulti e denigrazioni, rispetto al suo ruolo di madre e moglie e ciò anche dinanzi alle bambine, a , ai genitori della ricorrente nonché ad Per_3 alcuni amici”, nonché di essere venuta a conoscenza, solo in occasione della prima CP_ notte di nozze, di problemi di tipo sessuale del coniuge. Il di contro ha contestato gli asseriti episodi riferiti imputando in capo alla ricorrente il fallimento
2 della unione coniugale. Dalla lettura della relazione redatta dagli operatori del
Centro Antiviolenza SOS DONNA - NILDE IOTTI di Roma Capitale Dipartimento
Pari Opportunità, si evince che è stata riscontrata la violenza psicologica perpetrata CP_ nei confronti della ricorrente, da parte del In particolare, “la signora Pt_1
CP_ affermava che il sig. ha da sempre adottato nei suoi riguardi un atteggiamento sminuente, manipolativo e controllante”, ed ancora, nella nota aggiornata del
Centro si legge: “È stato difficile, pertanto, per la sig.ra , riuscire ad Pt_1 accettare che il marito, che avrebbe dovuto amarla, le abbia usato violenza psicologica per tanti anni e, dal momento che la signora non ne ha mai capito i motivi, è diventata sempre più insicura fino a quando non ha cominciato a capire la situazione e ha chiesto la separazione. La signora ha riportato di aver provato CP_ a recuperare il rapporto con il sig. attivando due percorsi di terapia di coppia, il secondo dei quali avviato in tempi recenti, veniva interrotto perché la signora non vedeva alcun cambiamento nel comportamento denigrante e svalutativo del CP_ sig. nei suoi confronti e anzi nell'ultimo incontro avvenuto questi non faceva che ripetere “Ho ragione”, “So di aver ragione”, rendendo evidente l'impossibilità che si avviasse una modifica nelle modalità e negli atteggiamenti dello stesso”.
Dalle dichiarazioni rese dai testi escussi si evince che la crisi tra le parti è risalente nel tempo, ovvero fin dalla nascita della secondogenita, se non antecedente, tenuto conto che il teste di parte ricorrente escusso all'udienza del 31.03.2025 ( Tes_1
ha dichiarato che “i rapporti tra i coniugi non sono mai stati idilliaci”,
[...] menzionando, altresì, un episodio risalente al 2020: “dovevamo stare insieme per CP_ l'Epifania del 2020. Poi dopo il riposino delle bambine il ha iniziato a insistere per andare via e a ingiuriare mia figlia dicendole che si era messa d'accordo con le bambine. Le bambine volevano rimanere e in quell'occasione il padre ha tirato al suolo un giocattolo”. Lo stesso dicasi per un altro teste di parte ricorrente, escusso in pari data ( ), il quale ha riferito di accadimenti risalenti Testimone_2 al 2020 /2021: “per vari motivi dava in escandescenza e insultava mia figlia. Le diceva “incapace”, “stupida” già dal 2020/21.”. Il teste di parte ricorrente escusso all'udienza del 21.10.2024 ( ha dichiarato: “la dinamica generale era Testimone_3
CP_ CP_ che il attaccava me e mia madre anche se in modo diverso. non voleva che mia madre avesse una vita al di fuori della famiglia. Voleva avere un controllo totale sulla vita di mia madre”. Parimenti i testi di parte resistente hanno riferito:
“con i coniugi facevamo tante cose insieme fino al 2019. Dopo la nascita della
3 secondogenita, ha partecipato a feste familiari da solo. Ad esempio, al CP_1 battesimo dei miei due figli, la non ha partecipato, è venuto solo Pt_1 CP_1 mi ha detto che la moglie non voleva che lui partecipasse a tali feste” CP_1
( ); “Conosco le parti dal 2018/19. Li ho frequentati negli anni del Testimone_4 matrimonio. Ci vedevamo, era una frequentazione di tipo familiare”. Al telefono mi disse la che erano in crisi ed era intenzionata a separarsi per motivi Pt_1 sessuali. Lo accusava dele scarse prestazioni sessuali e lo insultava per questo”
), tenuto conto che la ricorrente era venuta a conoscenza dei problemi Persona_4 legati all'attività sessuale del marito sin dalla prima notte di nozze, come dalla stessa dichiarato.
Nel caso di specie, come si evince dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente ai preposti del Centro Antiviolenza e come affermato sempre dalla stessa in sede di udienza presidenziale, la ha sempre avuto problemi con il coniuge da anni, Pt_1 anche prima della nascita di nel 2019 e, all'esito di un percorso da Per_2 psicoterapeuti, seguito dalle parti, era stato riscontrato un rapporto disfunzionale per le condotte agite dal marito.
Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali, deve in primo luogo confermarsi l'affidamento condiviso delle due figlie minori e disposto Per_1 Per_2 con l'ordinanza presidenziale, considerato che il regime ordinario di affidamento dei minori previsto dall'art. 337 ter c.c. esprime un principio di pari responsabilità genitoriale che può essere derogato, nell'interesse dei minori, soltanto al ricorrere di precise controindicazioni, che non sussistono nel caso in esame;
deve essere tenuto fermo il collocamento prevalente delle figlie presso l'abitazione della madre e l'assegnazione a quest'ultima della casa coniugale, posto che l'abitazione ove la ricorrente si è trasferita risulta di metratura angusta (40 mq) e le due figlie minori sono collocate in via prevalente presso la madre.
Quanto agli aspetti di natura economica, dalla documentazione versata in atti è emerso che la ricorrente, infermiera, ha percepito nel 2023 un reddito imponibile di euro 31.375,00, nel 2022 un reddito imponibile di euro 28.449,00, nel 2021 un reddito imponibile di euro 24.972, nel 2020 un reddito imponibile di euro 22.338,55
e nel 2019 un reddito imponibile di euro 22.741,08 (cfr. CUD in atti), ha dichiarato di non possedere alcun immobile e di essere gravata dal pagamento mensile delle rate della retta scolastica mensile di e per euro 100,00, delle spese Per_1 Per_2
4 universitarie per la figlia di primo letto pari ad euro 3.200,00 all'anno, oltre alla rata relativa allo sport praticato da per euro 325,00 all'anno. Per_1
Di contro, il resistente, dipendente di , risulta avere percepito (come CP_3 da dichiarazione dei redditi in atti) un reddito imponibile di euro 42.797,00 nel
2023, euro 37.632,00 nel 2021, euro 34.678,00 nel 2020 ed euro 32.893,00 nel
2019, nonché di essere gravato dalla rata del mutuo mensile acceso sulla casa coniugale di sua esclusiva proprietà per la somma pari ad Euro 600,00 circa, di essere inoltre comproprietario di altri due immobili, uno a Roma dove vive la propria madre ed un altro ad goduto per le vacanze. La figlia minore Pt_2 Per_2 riceve per la sua invalidità un assegno mensile pari a circa euro 1.040,00 che viene gestito dalla madre. CP_ Ritiene equo il Collegio che il debba versare, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie, entro il 5 di ogni mese presso il domicilio della sig.ra
, l'importo di euro 400,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT e Parte_1 oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data di deposito del CP_ ricorso. Nel caso in cui, per accordo delle parti, il resti a vivere nella casa coniugale, il medesimo dovrà corrispondere mensilmente alla la somma di Pt_1 euro 800,00, anziché euro 400,00, (con la medesima decorrenza stabilita di cui sopra) dovendosi includere nella somma dovuta dal padre il contributo per le spese di alloggio della ricorrente con le figlie.
In ordine al diritto di visita del padre delle figli minori e , lo stesso Per_1 Per_2 potrà vedere e tenere con sé le figlie salvi diversi accordi tra le parti che tengano conto, prioritariamente, delle esigenze delle minori e dei turni di lavoro di entrambi:
a) a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
b) per due giorni a settimana, indicativamente il martedì e il giovedì, dall'uscita da scuola sino alle 19.00, con possibilità di pernotto nella giornata del giovedì nella sola settimana in cui non è previsto che le minori trascorrano il fine settimana presso il padre;
c) durante il periodo natalizio per sette giorni consecutivi, ricomprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di
Capodanno; d) nelle vacanze pasquali il giorno di Pasqua in alternanza con il
Lunedì dell'Angelo; e) nel periodo estivo per 30 giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno;
f) alternativamente con l'altro genitore nei restanti giorni di festività; le figlie trascorreranno con i genitori i
5 rispettivi compleanni e per cena o per pranzo ad anni alternati il compleanno delle figlie.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono da porsi a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
65554/2022, preso atto della sentenza parziale n. 18696/2023 intervenuta tra e , ogni ulteriore istanza disattesa, così Parte_1 CP_1 provvede:
-dichiara la separazione addebitabile a;
CP_1
-affida le figlie minori e ad entrambi i genitori, che eserciteranno la Per_1 Per_2 responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per le minore - riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale - devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle minori, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza delle minori presso di sé;
-dispone il collocamento delle due figlie minori presso la madre che il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie, salvi diversi accordi tra le parti che tengano conto, prioritariamente, delle esigenze delle minori e dei turni di lavoro di entrambi: a) a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
b) per due giorni a settimana, indicativamente il martedì e il giovedì, dall'uscita da scuola sino alle 19.00, con possibilità di pernotto nella giornata del giovedì nella sola settimana in cui non è previsto che le minori trascorrano il fine settimana presso il padre;
c) durante il periodo natalizio per sette giorni consecutivi, ricomprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di
Capodanno; d) nelle vacanze pasquali il giorno di Pasqua in alternanza con il
Lunedì dell'Angelo; e) nel periodo estivo per 30 giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il 31 maggio di ciascun anno;
f) alternativamente con l'altro genitore nei restanti giorni di festività; le figlie trascorreranno con i genitori i rispettivi compleanni e per cena o per pranzo ad anni alternati il compleanno delle figlie;
- assegna la casa coniugale sita in Roma, via Taccola n. 20, a;
Parte_1
6 - dispone l'obbligo di versamento a carico di , a titolo di contributo al CP_1 mantenimento delle figlie, entro il 5 di ogni mese presso il domicilio della sig.ra
, della somma di euro 400,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT Parte_1
e oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data di deposito del CP_ ricorso;
nel caso in cui, per accordo delle parti, il resti a vivere nella casa coniugale, il medesimo dovrà corrispondere mensilmente alla la somma di Pt_1 euro 800,00, anziché euro 400,00, (con la medesima decorrenza stabilita di cui sopra);
- dispone che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento;
-condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da CP_1 [...]
che liquida nella complessiva somma pari ad Euro 2800,00 oltre IVA e Parte_1
CPA.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 02.12.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
7