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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. III, sentenza 16/02/2026, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 175/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NE IT CO, Presidente
FESTA IO FABIO, Relatore
EPIFANI REMO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1245/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ginosa - Piazza Marconi 1 74013 Ginosa TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14598 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: i procuratori delle parti discutono la causa e si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, Ricorrente_1 impugna l'Avviso di accertamento IMU 2115 n. 14598 dell'1-12-2021, notificatole in data 9-1-2021, del quale la contribuente sarebbe venuta a conoscenza il 27-12-2021, quando SO.G.E.T., su sua richiesta, le forniva le notizie e gli atti relativi del carico di imposta.
Contesta la ricorrente la validità della notifica dell'Avviso, e formula poi una serie di censure di merito.
Il comune di Ginosa eccepisce la tardività del ricorso, e si difende comunque nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va subita rilevata in via assorbente la regolarità della notifica, eseguita in data 27-12-2021, quando la destinataria opponeva rifiuto alla consegna dell'atto, essendo del tutto strumentali i dubbi sollevati dalla ricorrente circa la mancata “certezza sull'identità della persona che ha rifiutato la missiva”, perché nella relazione di notificazione prodotta dal comune di Ginosa si legge chiaramente della mancata consegna del plico “per rifiuto di Ricorrente_1”, in indirizzo indicata come destinataria dell'atto. Ne segue che, trattandosi all'evidenza della primigenia pretesa impositiva, ove la contribuente avesse inteso contestarla nel merito, sarebbe stato suo onere procedervi tempestivamente, nei termini di cui all'art. 21 D.
Lgs. n. 546/92: non avendolo fatto, l'accertamento portato dall'atto predetto è oramai irretrattabile, mentre oggi la ricorrente di fatto contesta il merito della pretesa tributaria avanzata nei suoi confronti senza aver impugnato nei termini l'atto che la conteneva, così determinandosene la cristallizzazione.
È noto al riguardo che l'art. 19 D. L.vo n. 546/92 indica la cartella e l'atto di accertamento o liquidazione del tributo tra gli atti impugnabili entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notificazione;
solo ove difetti la notifica di tale atto, è ammessa la impugnazione degli atti successivi, diversamente non autonomamente impugnabili, unitamente all'atto de quo, così operandosi una sorta di riapertura ex lege dei termini per fatto non imputabile al contribuente.
Ne segue il rigetto del ricorso.
La regolamentazione delle spese processuali, che vengono liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere al comune resistente le spese processuali, che liquida in € 1.200,00.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 3, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NE IT CO, Presidente
FESTA IO FABIO, Relatore
EPIFANI REMO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1245/2025 depositato il 02/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ginosa - Piazza Marconi 1 74013 Ginosa TA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14598 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: i procuratori delle parti discutono la causa e si riportano ai rispettivi scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, Ricorrente_1 impugna l'Avviso di accertamento IMU 2115 n. 14598 dell'1-12-2021, notificatole in data 9-1-2021, del quale la contribuente sarebbe venuta a conoscenza il 27-12-2021, quando SO.G.E.T., su sua richiesta, le forniva le notizie e gli atti relativi del carico di imposta.
Contesta la ricorrente la validità della notifica dell'Avviso, e formula poi una serie di censure di merito.
Il comune di Ginosa eccepisce la tardività del ricorso, e si difende comunque nel merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va subita rilevata in via assorbente la regolarità della notifica, eseguita in data 27-12-2021, quando la destinataria opponeva rifiuto alla consegna dell'atto, essendo del tutto strumentali i dubbi sollevati dalla ricorrente circa la mancata “certezza sull'identità della persona che ha rifiutato la missiva”, perché nella relazione di notificazione prodotta dal comune di Ginosa si legge chiaramente della mancata consegna del plico “per rifiuto di Ricorrente_1”, in indirizzo indicata come destinataria dell'atto. Ne segue che, trattandosi all'evidenza della primigenia pretesa impositiva, ove la contribuente avesse inteso contestarla nel merito, sarebbe stato suo onere procedervi tempestivamente, nei termini di cui all'art. 21 D.
Lgs. n. 546/92: non avendolo fatto, l'accertamento portato dall'atto predetto è oramai irretrattabile, mentre oggi la ricorrente di fatto contesta il merito della pretesa tributaria avanzata nei suoi confronti senza aver impugnato nei termini l'atto che la conteneva, così determinandosene la cristallizzazione.
È noto al riguardo che l'art. 19 D. L.vo n. 546/92 indica la cartella e l'atto di accertamento o liquidazione del tributo tra gli atti impugnabili entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notificazione;
solo ove difetti la notifica di tale atto, è ammessa la impugnazione degli atti successivi, diversamente non autonomamente impugnabili, unitamente all'atto de quo, così operandosi una sorta di riapertura ex lege dei termini per fatto non imputabile al contribuente.
Ne segue il rigetto del ricorso.
La regolamentazione delle spese processuali, che vengono liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere al comune resistente le spese processuali, che liquida in € 1.200,00.