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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1604 /2022 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 16/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, in proprio e in qualità di amministratore unico della Parte_1 CP_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Sardanelli Giuseppe (PEC:
, che lo rappresenta e difende, giusta procura Email_1 in atti;
RICORRENTE e
elettivamente Controparte_2 domiciliato presso la direzione provinciale di Vibo Valentia in Via Murmura snc presso l'avv. Muscari Tomaioli Francesco, Parisi Silvia e Esposito Gianfranco, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad ordinanze di ingiunzione Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 19/07/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, per l'annullamento delle ordinanze ingiunzionali recanti OI-.000110036 e n.
OI-000110930, notificate in data 20/6/2022, rispettivamente a carico del sig. e della Pt_1
per l'importo di 18.000,00 euro ciascuna, emesse dall'Istituto intimato a titolo CP_1 di sanzioni amministrative pecuniarie per omessi versamenti di ritenute previdenziali, relative all'anno 2015. A tal fine detta parte deduceva, nullità dei suddetti atti amministrativi per l'avvenuta estinzione dell'illecito a seguito del versamento, e delle ritenute previdenziali originariamente omesse, e delle sanzioni conseguenti alla suddetta omissione, nei termini di legge.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “A) preliminarmente, sospendere inaudita altera parte e/o alla prima udienza di discussione le ordinanze di ingiunzione;
B) nel merito, accogliere la presente opposizione, accertando e dichiarando: o la nullità del procedimento di accertamento per l'avvenuta estinzione dell'il-lecito a seguito del versamento delle ritenute di legge;
o l'insussistenza dell'illecito per l'assenza dell'elemento soggettivo;
C) in subordine, sempre in accoglimento dell'odierna opposizione, rideterminare nella misura minima di legge la sanzione irrogabile, operando poi il cumulo ai sensi dell'art. 8 L. n° 689/1981; D) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le CP_2 avverse pretese e instando per la declaratoria di cessazione della materia contenziosa per intervenuto sgravio/annullamento in autotutela. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La domanda si espone a dichiarazione di cessazione della materia del contendere come da richiesta congiunta dei procuratori all'odierna udienza.
2.L'istante, ha documentalmente provato in sede di costituzione del giudizio (all. 6 e 7), mediante versamento agli atti del fascicolo telematico: a) come in data 7/6/2017 controparte avesse notificato già i provvedimenti sanzionatori conseguenti all'omissione accertata, recanti i numeri: .2202.31052017.0076824_0076824, .2202.31052017.0076824_0076825 CP_2 CP_2
ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, D.L. 463/1983, contenenti l'avvertimento che ove entro tre mesi fosse intervenuto il pagamento delle somme dovute (pari a € 855,55) il procedimento sanzionatorio si sarebbe estinto;
b) come il 27/6/2017, il ricorrente avesse provveduto al saldo delle somme dovute a tale titolo, mediante versamento presso l'Agente per la Riscossione
(cfr. all. 08), dando tempestiva comunicazione a mezzo PEC dell'avvenuto adempimento alla
Direzione Provinciale (all. 9 e 10) e domandando riscontro – inevaso - a conferma CP_2 dell'avvenuta estinzione del procedimento sanzionatorio.
3.Ne discende come l'ulteriore attività sanzionatoria derivante dalla medesima omissione contributiva, non possa ritenersi legittima a fronte di un comprovato adempimento solutorio alla pretesa odiernamente opposta.
4.Chiarito quanto sopra, occorre rilevare come, seppur l' resistente abbia provveduto CP_2
allo sgravio e annullamento delle ordinanze de qua, la suddetta autotutela - in corso di causa
- non può che ritenersi oltremodo tardiva poiché successiva tanto all'istanza di parte ricorrente diretta a tal fine quanto all'introduzione del presente procedimento.
5.Va, pertanto, dichiarata, per le ragioni testé esposte, la cessazione della materia del contendere nei termini di cui in dispositivo.
2 6.Le spese di lite, per il principio della soccombenza virtuale, devono essere poste a carico dell' e si liquidano come in dispositivo tenuto conto dell'intervenuta cessazione della CP_2
materia del contendere.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara cessata la materia contenziosa;
- condanna, per l'effetto, , in Controparte_3
persona del rappresentante legale pro tempore, alla rifusione delle spese di lite complessivamente liquidate in 1.000,00 euro, oltre a eventuali spese documentate, spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Vibo Valentia, 16/01/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 16/01/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, in proprio e in qualità di amministratore unico della Parte_1 CP_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Sardanelli Giuseppe (PEC:
, che lo rappresenta e difende, giusta procura Email_1 in atti;
RICORRENTE e
elettivamente Controparte_2 domiciliato presso la direzione provinciale di Vibo Valentia in Via Murmura snc presso l'avv. Muscari Tomaioli Francesco, Parisi Silvia e Esposito Gianfranco, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad ordinanze di ingiunzione Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 19/07/2022, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, per l'annullamento delle ordinanze ingiunzionali recanti OI-.000110036 e n.
OI-000110930, notificate in data 20/6/2022, rispettivamente a carico del sig. e della Pt_1
per l'importo di 18.000,00 euro ciascuna, emesse dall'Istituto intimato a titolo CP_1 di sanzioni amministrative pecuniarie per omessi versamenti di ritenute previdenziali, relative all'anno 2015. A tal fine detta parte deduceva, nullità dei suddetti atti amministrativi per l'avvenuta estinzione dell'illecito a seguito del versamento, e delle ritenute previdenziali originariamente omesse, e delle sanzioni conseguenti alla suddetta omissione, nei termini di legge.
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “A) preliminarmente, sospendere inaudita altera parte e/o alla prima udienza di discussione le ordinanze di ingiunzione;
B) nel merito, accogliere la presente opposizione, accertando e dichiarando: o la nullità del procedimento di accertamento per l'avvenuta estinzione dell'il-lecito a seguito del versamento delle ritenute di legge;
o l'insussistenza dell'illecito per l'assenza dell'elemento soggettivo;
C) in subordine, sempre in accoglimento dell'odierna opposizione, rideterminare nella misura minima di legge la sanzione irrogabile, operando poi il cumulo ai sensi dell'art. 8 L. n° 689/1981; D) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le CP_2 avverse pretese e instando per la declaratoria di cessazione della materia contenziosa per intervenuto sgravio/annullamento in autotutela. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.La domanda si espone a dichiarazione di cessazione della materia del contendere come da richiesta congiunta dei procuratori all'odierna udienza.
2.L'istante, ha documentalmente provato in sede di costituzione del giudizio (all. 6 e 7), mediante versamento agli atti del fascicolo telematico: a) come in data 7/6/2017 controparte avesse notificato già i provvedimenti sanzionatori conseguenti all'omissione accertata, recanti i numeri: .2202.31052017.0076824_0076824, .2202.31052017.0076824_0076825 CP_2 CP_2
ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, D.L. 463/1983, contenenti l'avvertimento che ove entro tre mesi fosse intervenuto il pagamento delle somme dovute (pari a € 855,55) il procedimento sanzionatorio si sarebbe estinto;
b) come il 27/6/2017, il ricorrente avesse provveduto al saldo delle somme dovute a tale titolo, mediante versamento presso l'Agente per la Riscossione
(cfr. all. 08), dando tempestiva comunicazione a mezzo PEC dell'avvenuto adempimento alla
Direzione Provinciale (all. 9 e 10) e domandando riscontro – inevaso - a conferma CP_2 dell'avvenuta estinzione del procedimento sanzionatorio.
3.Ne discende come l'ulteriore attività sanzionatoria derivante dalla medesima omissione contributiva, non possa ritenersi legittima a fronte di un comprovato adempimento solutorio alla pretesa odiernamente opposta.
4.Chiarito quanto sopra, occorre rilevare come, seppur l' resistente abbia provveduto CP_2
allo sgravio e annullamento delle ordinanze de qua, la suddetta autotutela - in corso di causa
- non può che ritenersi oltremodo tardiva poiché successiva tanto all'istanza di parte ricorrente diretta a tal fine quanto all'introduzione del presente procedimento.
5.Va, pertanto, dichiarata, per le ragioni testé esposte, la cessazione della materia del contendere nei termini di cui in dispositivo.
2 6.Le spese di lite, per il principio della soccombenza virtuale, devono essere poste a carico dell' e si liquidano come in dispositivo tenuto conto dell'intervenuta cessazione della CP_2
materia del contendere.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara cessata la materia contenziosa;
- condanna, per l'effetto, , in Controparte_3
persona del rappresentante legale pro tempore, alla rifusione delle spese di lite complessivamente liquidate in 1.000,00 euro, oltre a eventuali spese documentate, spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Vibo Valentia, 16/01/2025. Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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