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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2025, n. 16964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16964 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Stefania Ciani Giudice
riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 19518/2025 , vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Zosima Vecchio;
ricorrente
E
nata a [...]-Guantanamo (CUBA) il 21/10/1981 (C.F. Controparte_1
) C.F._2
resistente contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: affido minori
CONCLUSIONI: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 10/04/2025 e ritualmente notificato alla resistente, unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, ha chiesto al Tribunale di Roma di Parte_1 Per autorizzare la ripresa e prosecuzione da parte della figlia minore del percorso psicoterapeutico intrapreso con la dott.ssa interrotto in ragione della revoca del consenso da parte della CP_2 madre, sig.ra . Controparte_1 La parte resistente non si è costituita.
All'udienza del 12/11/2025 il G.D., verificata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia della resistente;
comparso personalmente, il ricorrente si riportava al ricorso introduttivo ed insisteva per l'accoglimento delle conclusioni ivi contenute. Compariva altresì la minore , Persona_2 la quale ha dichiarato di avere rapporti telefonici con la madre, di aver espresso la volontà di andare dalla psicologa e di trovare giovamento dalle sedute psicoterapeutiche;
quanto alla revoca del consenso, ha dichiarato che la madre ha motivato tale revoca deducendo che il percorso psicologico Per intrapreso da non favorisse il rapporto tra madre e figlia.
Il G.D. ascoltate le parti e ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferire al Collegio.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Il diniego alla prosecuzione del percorso psicoterapeutico appare del tutto ingiustificato, oltre che Per potenzialmente pregiudizievole e contrario all'interesse della figlia minore la quale ha espressamente rappresentato la volontà di proseguire gli incontri con la psicologa, avendo già tratto concreti benefici, sia nell'ambito dei rapporti interpersonali che nell'ambito scolastico.
Le spese di lite devono dichiararsi irripetibili, attesa la natura del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 19518
/2025 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
- autorizza la ripresa e la prosecuzione del percorso psicologico intrapreso dalla minore Persona_2 con la dott.ssa Emanuela Canepari;
-spese di lite irripetibili.
Così deciso in Roma, il 01/12/2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Marta Ienzi