TRIB
Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 17/03/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1266/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa
Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1266 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, promossa da:
(C.F.: ), residente in [...], C.da Vazzieri Parte_1 C.F._1
n. 40, elettivamente domiciliato in Campobasso, Corso Mazzini n. 40/B, presso lo studio degli avv.ti
Aldo De Benedittis e Stefano De Benedittis, che lo rappresentano e difendono nel presente giudizio;
(parte attrice) nei confronti di:
C.F.: ), con sede in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Campobasso, via Muricchio n. 3, presso lo studio dell'avv. Giacinto
Macchiarola, rappresentata e difesa, nel presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e
Simona Daminelli;
(parte convenuta)
Oggetto: ripetizione di indebito;
Conclusioni: come da verbale di udienza del 18/12/2024.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , premesso di essere titolare dei Parte_1
seguenti conti correnti, tutti accesi presso l'istituto bancario già Controparte_1 CP_2
[...] - conto corrente ordinario n. 400436572 (già 1220837), acceso in epoca anteriore al 1992 ed estinto in data 30/04/2013;
- conto anticipi n. 400880301 (già 65021099), acceso in data 07/05/1997 ed estinto in data
30/04/2013;
- conto anticipi n. 400860260 (già 30036697), acceso in data 31/03/1999 ed estinto in data
30/09/2012;
e di aver esperito, con esito negativo, la procedura di mediazione, ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la chiedendo – previa declaratoria: 1) di nullità delle Controparte_1
clausole dei suddetti contratti che prevedono la capitalizzazione trimestrale anatocistica degli interessi;
2) di non dovutezza delle C.M.S. e delle spese di tenuta conto trimestrali, in quanto non pattuite;
3) di applicazione della valuta dalla data di operazione – la rettifica del saldo contabile finale dei conti correnti in questione, da quantificarsi in complessivi € 131.256,10 a credito del correntista, con conseguente condanna della banca convenuta alla corrispondente rettifica del saldo e alla restituzione di tale somma, oltre interessi legali.
Si è costituita in giudizio la contestando le avverse deduzioni, in quanto Controparte_1
infondate.
Parte convenuta ha, in particolare, eccepito: l'intervenuta prescrizione delle pretese restitutorie avverse;
il mancato assolvimento, da parte dell'attore, dell'onere della prova su di sé gravante;
l'infondatezza, in ogni caso, della domanda stessa.
a, quindi, concluso, chiedendo il rigetto di tutte le domande spiegate, nei suoi Controparte_1 confronti, dall'odierno attore.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione ritualmente prodotta dalle parti, nonché mediante consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile e, fatte precisare le conclusioni all'udienza del 20 dicembre 2023, la stessa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali difensivi.
Con ordinanza del 9 luglio 2024, il giudice ha, tuttavia, rimesso la causa sul ruolo, sottoponendo al
C.T.U. un quesito integrativo e, all'esito dell'integrazione peritale così disposta, la stessa è stata nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del 18 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 281-sexies, co.
3, c.p.c.
***
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Sull'eccezione di prescrizione.
È, in primo luogo, infondata l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla banca convenuta, non avendo il C.T.U. riscontrato – come si evince dall'elaborato peritale, in atti – la sussistenza di rimesse solutorie, da considerarsi, quindi, prescritte e non più ripetibili (cfr., in particolare, pag. 56 dell'elaborato peritale, ove, in risposta al quesito n. 5, si legge che il C.T.U.,
“tenuto conto dei ricalcoli eseguiti, e tenuto inoltre conto di quanto dispone la Cassazione civile con la sentenza n. 9141/2020, previo riconteggio dei saldi dei conti correnti oggetto di causa, eliminando la capitalizzazione illegittima, non ha rilevato nessuna rimessa extrafido. Per cui non sussiste alcuna ipotesi di prescrizione legata alle rimesse solutorie”).
È appena il caso di osservare, al riguardo, che è corretta l'individuazione, da parte del C.T.U., di tali rimesse assumendo quale dato di partenza di tale operazione contabile il saldo cd. rettificato, non essendo, di contro, condivisibile l'assunto della banca convenuta, secondo cui il parametro da assumere quale riferimento per l'individuazione delle rimesse solutorie sarebbe, piuttosto, il cd. saldo banca.
Si osserva, infatti, che, secondo il consolidato orientamento di legittimità, anche di recente ribadito,
“nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito con prescrizione decennale, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito e, solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo rettificato, si potrà procedere con l'individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente” (così, ex multis: Cass. civ. n.
7721/2023).
Sulla nullità della clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale anatocistica degli interessi nonché sulla non dovutezza della e delle spese, valute e commissioni non Pt_2
pattuite.
Ciò premesso, e venendo all'esame delle singole contestazioni mosse dalla parte attrice, si osserva che, in primo luogo, la stessa ha lamentato l'illecita capitalizzazione degli interessi passivi con periodicità trimestrale.
Va, al riguardo, osservato che, quanto al periodo antecedente alla delibera CICR del 09/02/2000, deve ritenersi – com'è noto – del tutto pacifica l'illegittimità di qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi, stante la mancanza di un uso normativo contrario, che pure legittimerebbe tale pratica ai sensi dell'art. 1284 c.c. (così: Cass. civ. n. 2374/1999).
Quanto, invece, al periodo successivo alla delibera CICR in questione, l'anatocismo risulta, com'è noto, consentito, benché solo alle condizioni indicate dall'art. 2 della medesima delibera e, precisamente:
- approvazione per iscritto delle clausole anatocistiche;
- previsione, all'interno delle stesse clausole anatocistiche, della medesima periodicità di capitalizzazione per gli interessi a debito e a credito e del tasso di interesse applicato.
Ebbene, ciò premesso in via del tutto generale, si osserva che, nel caso di specie, dalla documentazione depositata in atti, nonché dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del presente giudizio e della successiva integrazione peritale disposta dal giudice, è emerso:
- che i rapporti di conto corrente in questione (ossia il conto corrente ordinario n. 1220837, poi divenuto n. 40036572, e i conti anticipi n. 65021099, poi divenuto n. 400880301, e n.
30036697, poi divenuto n. 400860260) risultano attinti, tra loro, da un vincolo di collegamento negoziale (cfr., in particolare, pag. 10 dell'elaborato peritale, ove si legge che: “tra i rapporti di conto corrente oggetto di analisi sussiste il collegamento negoziale, dal momento che, dall'analisi degli estratti conto, emerge che il pagamento delle competenze passive dei conti collegati n. 400860260 e n. 65021099 viene eseguito sistematicamente sul conto ordinario n.
400436572”;
- che tutti e tre i conti venivano aperti in epoca anteriore al 30/06/2000;
- che tali conti risultano essere sempre stati affidati (in particolare, si rileva l'esistenza:
o sul conto corrente ordinario n. 400436572, di un affidamento iniziale, pari a £
45.000.000,00;
o sul conto anticipi collegato, n. 400860260, di un affidamento iniziale, pari a £
103.000.000,00;
o sul conto anticipi collegato, n. 65021099, poi 400880301, di un affidamento iniziale pari ad € 17.022,00; cfr. pag. 10 dell'elaborato peritale);
- che, in atti, non risultano esservi i contratti di apertura di conto corrente in questione;
- che le parti, risultano, tuttavia, nel corso del rapporto unitario, aver sottoscritto i seguenti contratti:
o in data 29/04/2009, contratto di apertura di credito regolato sul conto corrente ordinario n. 400436572;
o in data 21/01/2010, contratto di apertura di credito regolato sul conto corrente n.
400436572; o in data 14/05/2012, contratto di affidamento regolato sul conto anticipi collegato n.
400880301; nei quali veniva pattuito il tasso di interesse debitore, le C.S.M. e le spese, ma non il tasso di interesse creditore.
Ebbene, è, dunque, evidente, alla luce di tutto quanto osservato e applicando le coordinate ermeneutiche sopra richiamate, che, nel caso di specie, deve ritenersi affetta da nullità la clausola contrattuale che prevede la capitalizzazione trimestrale anatocistica degli interessi.
Ciò in ragione:
- quanto al periodo antecedente alla delibera CICR cit., dell'illegittimità di qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi;
- quanto al periodo successivo a tale delibera, del mancato rispetto delle condizioni indicate all'art. 2 della delibera stessa, ossia, in particolare, della previsione circa la medesima periodicità di capitalizzazione degli interessi a debito e a credito.
Del pari, devono ritenersi non dovute le C.M.S., le valute e le spese di tenuta conto applicate dalla banca, in quanto non pattuite, quantomeno sino al momento in cui tali voci non sono state oggetto, con i contratti sopra menzionati, di specifica pattuizione in forma scritta.
Correttamente, pertanto, il C.T.U., nella perizia integrativa depositata in data 03/10/2024, non ha applicato alcuna capitalizzazione per tutta la durata dei rapporti, provvedendo, tuttavia, a ricalcolare il saldo dei rapporti di conto corrente:
- al tasso legale ex art. 1284 c.c., e con eliminazione delle commissioni di massimo scoperto, delle valute e delle spese di tenuta conto non pattuite in forma scritta, sino alle date di pattuizione dei contratti summenzionati;
- al tasso convenzionale, e con applicazione delle C.M.S., delle valute e delle spese di tenuta conto pattuite, a partire dal 29/04/2009, sul conto corrente ordinario n. 400436572 e, a partire dal 14/05/2012, sul conto anticipi n. 400880301.
Conteggio finale.
Il consulente tecnico d'ufficio ha, dunque, provveduto ad effettuare il ricalcolo del complessivo rapporto di conto corrente oggetto di causa secondo i parametri di cui sopra, ed è, quindi, giunto alla conclusione secondo cui, con riferimento al rapporto stesso, risulta un saldo positivo a favore del correntista pari ad € 85.069,04 (cfr. in particolare la tabella conclusiva dell'elaborato peritale integrativo, come modificata e rettificata dal C.T.U. con le note depositate, in data 12/12/2024, dal
C.T.U. stesso, in vista dell'udienza del 18/12/2024). Ne deriva il diritto del correntista medesimo di ottenere l'annotazione, con contestuale rettifica, da parte della banca convenuta, del saldo a credito del correntista nella misura sopra indicata, con conseguente condanna della parte convenuta a provvedere alle suddette operazioni e a restituire, in favore del correntista, l'importo, risultato a credito in suo favore, pari ad € 85.069,04, oltre interessi legali dalla data della domanda.
Conclusioni.
Sulla base di tutte le suesposte considerazioni, devono, quindi, essere accolte le domande di parte attrice volte:
- alla declaratoria di nullità delle clausole dei contratti che prevedono la capitalizzazione trimestrale anatocistica degli interessi;
- alla declaratoria di non dovutezza della commissione di massimo scoperto nonché delle spese, valute e commissioni non pattuite, sino alle date di specifica pattuizione di tali voci;
con conseguente condanna, della società convenuta, alla annotazione, con contestuale rettifica del saldo, a credito del correntista, al 30/04/2013, nella misura pari ad € 85.069,04 e con condanna, altresì, della società convenuta stessa, alla restituzione, in favore di parte attrice, di tale somma, oltre interessi legali dalla data della domanda sino al saldo effettivo.
Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, le stesse sono poste a carico della società convenuta.
Le spese di lite si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014 e successive modificazioni, in applicazione dei valori mediani, compresi tra i valori minimi e i valori medi (in ragione della serialità del contezioso del tipo di quello oggetto del presente giudizio) previsti dallo scaglione valoriale di riferimento (individuato avuto riguardo al decisum) e con riconoscimento di tutte le fasi, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Devono, infine, essere poste a carico della società convenuta le spese di C.T.U., liquidate come in corso di causa, nonché come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1266 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, ogni ulteriore istanza, eccezione, deduzione e difesa disattesa, così provvede:
• Dichiara la nullità delle clausole dei contratti di conto corrente ordinario n. 400436572 (già
1220837), di conto anticipi n. 400880301 (già 65021099) e di conto anticipi n. 400860260
(già 30036697), inter partes stipulati, che prevedono la capitalizzazione trimestrale anatocistica degli interessi;
• Dichiara che, con riferimento ai conti corrente di cui sopra, non sono dovute la commissione di massimo scoperto, né le spese, valute e commissioni non pattuite, ciò limitatamente al
29/04/2009, quanto al conto n. 400436572, e limitatamente al 14/05/2012, quanto al conto n.
400880301;
• Dichiara che il saldo, ricalcolato al 30/04/2013, in relazione ai rapporti di conto corrente di cui sopra, è pari ad € 85.069,04 a credito della parte attrice, , e, per Parte_1
l'effetto:
• Ordina alla banca convenuta, in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, di annotare e, contestualmente, di rettificare il saldo del conto corrente, a credito dell'attore correntista, , al 30/04/2013, nella misura sopra indicata Parte_3
(pari ad € 85.069,04);
• Condanna la banca convenuta, in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, alla restituzione, in favore di parte attrice, , della somma Parte_3 di € 85.069,04, oltre interessi legali dalla data della domanda sino al saldo effettivo;
• Condanna la alla refusione delle spese di lite sostenute dalla parte Controparte_1 attrice, , per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi € Parte_3
10.577,50, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Aldo De Benedittis e Stefano De Benedittis, antistatari;
• Pone definitivamente a carico della le spese di C.T.U., così come Controparte_1
liquidate in corso di causa, nonché come da separato decreto;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 16 marzo 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa
Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 1266 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, promossa da:
(C.F.: ), residente in [...], C.da Vazzieri Parte_1 C.F._1
n. 40, elettivamente domiciliato in Campobasso, Corso Mazzini n. 40/B, presso lo studio degli avv.ti
Aldo De Benedittis e Stefano De Benedittis, che lo rappresentano e difendono nel presente giudizio;
(parte attrice) nei confronti di:
C.F.: ), con sede in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3, Tower A, Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Campobasso, via Muricchio n. 3, presso lo studio dell'avv. Giacinto
Macchiarola, rappresentata e difesa, nel presente giudizio, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Alberto Toffoletto, Marco Pesenti, Christian Romeo, Luciana Cipolla, Flora Lettenmayer e
Simona Daminelli;
(parte convenuta)
Oggetto: ripetizione di indebito;
Conclusioni: come da verbale di udienza del 18/12/2024.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, , premesso di essere titolare dei Parte_1
seguenti conti correnti, tutti accesi presso l'istituto bancario già Controparte_1 CP_2
[...] - conto corrente ordinario n. 400436572 (già 1220837), acceso in epoca anteriore al 1992 ed estinto in data 30/04/2013;
- conto anticipi n. 400880301 (già 65021099), acceso in data 07/05/1997 ed estinto in data
30/04/2013;
- conto anticipi n. 400860260 (già 30036697), acceso in data 31/03/1999 ed estinto in data
30/09/2012;
e di aver esperito, con esito negativo, la procedura di mediazione, ha convenuto in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, la chiedendo – previa declaratoria: 1) di nullità delle Controparte_1
clausole dei suddetti contratti che prevedono la capitalizzazione trimestrale anatocistica degli interessi;
2) di non dovutezza delle C.M.S. e delle spese di tenuta conto trimestrali, in quanto non pattuite;
3) di applicazione della valuta dalla data di operazione – la rettifica del saldo contabile finale dei conti correnti in questione, da quantificarsi in complessivi € 131.256,10 a credito del correntista, con conseguente condanna della banca convenuta alla corrispondente rettifica del saldo e alla restituzione di tale somma, oltre interessi legali.
Si è costituita in giudizio la contestando le avverse deduzioni, in quanto Controparte_1
infondate.
Parte convenuta ha, in particolare, eccepito: l'intervenuta prescrizione delle pretese restitutorie avverse;
il mancato assolvimento, da parte dell'attore, dell'onere della prova su di sé gravante;
l'infondatezza, in ogni caso, della domanda stessa.
a, quindi, concluso, chiedendo il rigetto di tutte le domande spiegate, nei suoi Controparte_1 confronti, dall'odierno attore.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione ritualmente prodotta dalle parti, nonché mediante consulenza tecnica d'ufficio di natura contabile e, fatte precisare le conclusioni all'udienza del 20 dicembre 2023, la stessa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali difensivi.
Con ordinanza del 9 luglio 2024, il giudice ha, tuttavia, rimesso la causa sul ruolo, sottoponendo al
C.T.U. un quesito integrativo e, all'esito dell'integrazione peritale così disposta, la stessa è stata nuovamente trattenuta in decisione all'udienza del 18 dicembre 2024, ai sensi dell'art. 281-sexies, co.
3, c.p.c.
***
La domanda è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Sull'eccezione di prescrizione.
È, in primo luogo, infondata l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla banca convenuta, non avendo il C.T.U. riscontrato – come si evince dall'elaborato peritale, in atti – la sussistenza di rimesse solutorie, da considerarsi, quindi, prescritte e non più ripetibili (cfr., in particolare, pag. 56 dell'elaborato peritale, ove, in risposta al quesito n. 5, si legge che il C.T.U.,
“tenuto conto dei ricalcoli eseguiti, e tenuto inoltre conto di quanto dispone la Cassazione civile con la sentenza n. 9141/2020, previo riconteggio dei saldi dei conti correnti oggetto di causa, eliminando la capitalizzazione illegittima, non ha rilevato nessuna rimessa extrafido. Per cui non sussiste alcuna ipotesi di prescrizione legata alle rimesse solutorie”).
È appena il caso di osservare, al riguardo, che è corretta l'individuazione, da parte del C.T.U., di tali rimesse assumendo quale dato di partenza di tale operazione contabile il saldo cd. rettificato, non essendo, di contro, condivisibile l'assunto della banca convenuta, secondo cui il parametro da assumere quale riferimento per l'individuazione delle rimesse solutorie sarebbe, piuttosto, il cd. saldo banca.
Si osserva, infatti, che, secondo il consolidato orientamento di legittimità, anche di recente ribadito,
“nelle controversie che hanno ad oggetto l'azione di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative ed inderogabili e la relativa domanda di ripetizione di indebito con prescrizione decennale, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere affrontata attraverso un iter procedurale che vede, in via preliminare, l'individuazione e la cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito e, solo successivamente, avendo come riferimento tale saldo rettificato, si potrà procedere con l'individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista nel corso del rapporto contrattuale di conto corrente” (così, ex multis: Cass. civ. n.
7721/2023).
Sulla nullità della clausola che prevede la capitalizzazione trimestrale anatocistica degli interessi nonché sulla non dovutezza della e delle spese, valute e commissioni non Pt_2
pattuite.
Ciò premesso, e venendo all'esame delle singole contestazioni mosse dalla parte attrice, si osserva che, in primo luogo, la stessa ha lamentato l'illecita capitalizzazione degli interessi passivi con periodicità trimestrale.
Va, al riguardo, osservato che, quanto al periodo antecedente alla delibera CICR del 09/02/2000, deve ritenersi – com'è noto – del tutto pacifica l'illegittimità di qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi, stante la mancanza di un uso normativo contrario, che pure legittimerebbe tale pratica ai sensi dell'art. 1284 c.c. (così: Cass. civ. n. 2374/1999).
Quanto, invece, al periodo successivo alla delibera CICR in questione, l'anatocismo risulta, com'è noto, consentito, benché solo alle condizioni indicate dall'art. 2 della medesima delibera e, precisamente:
- approvazione per iscritto delle clausole anatocistiche;
- previsione, all'interno delle stesse clausole anatocistiche, della medesima periodicità di capitalizzazione per gli interessi a debito e a credito e del tasso di interesse applicato.
Ebbene, ciò premesso in via del tutto generale, si osserva che, nel caso di specie, dalla documentazione depositata in atti, nonché dalle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del presente giudizio e della successiva integrazione peritale disposta dal giudice, è emerso:
- che i rapporti di conto corrente in questione (ossia il conto corrente ordinario n. 1220837, poi divenuto n. 40036572, e i conti anticipi n. 65021099, poi divenuto n. 400880301, e n.
30036697, poi divenuto n. 400860260) risultano attinti, tra loro, da un vincolo di collegamento negoziale (cfr., in particolare, pag. 10 dell'elaborato peritale, ove si legge che: “tra i rapporti di conto corrente oggetto di analisi sussiste il collegamento negoziale, dal momento che, dall'analisi degli estratti conto, emerge che il pagamento delle competenze passive dei conti collegati n. 400860260 e n. 65021099 viene eseguito sistematicamente sul conto ordinario n.
400436572”;
- che tutti e tre i conti venivano aperti in epoca anteriore al 30/06/2000;
- che tali conti risultano essere sempre stati affidati (in particolare, si rileva l'esistenza:
o sul conto corrente ordinario n. 400436572, di un affidamento iniziale, pari a £
45.000.000,00;
o sul conto anticipi collegato, n. 400860260, di un affidamento iniziale, pari a £
103.000.000,00;
o sul conto anticipi collegato, n. 65021099, poi 400880301, di un affidamento iniziale pari ad € 17.022,00; cfr. pag. 10 dell'elaborato peritale);
- che, in atti, non risultano esservi i contratti di apertura di conto corrente in questione;
- che le parti, risultano, tuttavia, nel corso del rapporto unitario, aver sottoscritto i seguenti contratti:
o in data 29/04/2009, contratto di apertura di credito regolato sul conto corrente ordinario n. 400436572;
o in data 21/01/2010, contratto di apertura di credito regolato sul conto corrente n.
400436572; o in data 14/05/2012, contratto di affidamento regolato sul conto anticipi collegato n.
400880301; nei quali veniva pattuito il tasso di interesse debitore, le C.S.M. e le spese, ma non il tasso di interesse creditore.
Ebbene, è, dunque, evidente, alla luce di tutto quanto osservato e applicando le coordinate ermeneutiche sopra richiamate, che, nel caso di specie, deve ritenersi affetta da nullità la clausola contrattuale che prevede la capitalizzazione trimestrale anatocistica degli interessi.
Ciò in ragione:
- quanto al periodo antecedente alla delibera CICR cit., dell'illegittimità di qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi;
- quanto al periodo successivo a tale delibera, del mancato rispetto delle condizioni indicate all'art. 2 della delibera stessa, ossia, in particolare, della previsione circa la medesima periodicità di capitalizzazione degli interessi a debito e a credito.
Del pari, devono ritenersi non dovute le C.M.S., le valute e le spese di tenuta conto applicate dalla banca, in quanto non pattuite, quantomeno sino al momento in cui tali voci non sono state oggetto, con i contratti sopra menzionati, di specifica pattuizione in forma scritta.
Correttamente, pertanto, il C.T.U., nella perizia integrativa depositata in data 03/10/2024, non ha applicato alcuna capitalizzazione per tutta la durata dei rapporti, provvedendo, tuttavia, a ricalcolare il saldo dei rapporti di conto corrente:
- al tasso legale ex art. 1284 c.c., e con eliminazione delle commissioni di massimo scoperto, delle valute e delle spese di tenuta conto non pattuite in forma scritta, sino alle date di pattuizione dei contratti summenzionati;
- al tasso convenzionale, e con applicazione delle C.M.S., delle valute e delle spese di tenuta conto pattuite, a partire dal 29/04/2009, sul conto corrente ordinario n. 400436572 e, a partire dal 14/05/2012, sul conto anticipi n. 400880301.
Conteggio finale.
Il consulente tecnico d'ufficio ha, dunque, provveduto ad effettuare il ricalcolo del complessivo rapporto di conto corrente oggetto di causa secondo i parametri di cui sopra, ed è, quindi, giunto alla conclusione secondo cui, con riferimento al rapporto stesso, risulta un saldo positivo a favore del correntista pari ad € 85.069,04 (cfr. in particolare la tabella conclusiva dell'elaborato peritale integrativo, come modificata e rettificata dal C.T.U. con le note depositate, in data 12/12/2024, dal
C.T.U. stesso, in vista dell'udienza del 18/12/2024). Ne deriva il diritto del correntista medesimo di ottenere l'annotazione, con contestuale rettifica, da parte della banca convenuta, del saldo a credito del correntista nella misura sopra indicata, con conseguente condanna della parte convenuta a provvedere alle suddette operazioni e a restituire, in favore del correntista, l'importo, risultato a credito in suo favore, pari ad € 85.069,04, oltre interessi legali dalla data della domanda.
Conclusioni.
Sulla base di tutte le suesposte considerazioni, devono, quindi, essere accolte le domande di parte attrice volte:
- alla declaratoria di nullità delle clausole dei contratti che prevedono la capitalizzazione trimestrale anatocistica degli interessi;
- alla declaratoria di non dovutezza della commissione di massimo scoperto nonché delle spese, valute e commissioni non pattuite, sino alle date di specifica pattuizione di tali voci;
con conseguente condanna, della società convenuta, alla annotazione, con contestuale rettifica del saldo, a credito del correntista, al 30/04/2013, nella misura pari ad € 85.069,04 e con condanna, altresì, della società convenuta stessa, alla restituzione, in favore di parte attrice, di tale somma, oltre interessi legali dalla data della domanda sino al saldo effettivo.
Spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, le stesse sono poste a carico della società convenuta.
Le spese di lite si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014 e successive modificazioni, in applicazione dei valori mediani, compresi tra i valori minimi e i valori medi (in ragione della serialità del contezioso del tipo di quello oggetto del presente giudizio) previsti dallo scaglione valoriale di riferimento (individuato avuto riguardo al decisum) e con riconoscimento di tutte le fasi, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Devono, infine, essere poste a carico della società convenuta le spese di C.T.U., liquidate come in corso di causa, nonché come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, nella composizione monocratica in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1266 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2021, ogni ulteriore istanza, eccezione, deduzione e difesa disattesa, così provvede:
• Dichiara la nullità delle clausole dei contratti di conto corrente ordinario n. 400436572 (già
1220837), di conto anticipi n. 400880301 (già 65021099) e di conto anticipi n. 400860260
(già 30036697), inter partes stipulati, che prevedono la capitalizzazione trimestrale anatocistica degli interessi;
• Dichiara che, con riferimento ai conti corrente di cui sopra, non sono dovute la commissione di massimo scoperto, né le spese, valute e commissioni non pattuite, ciò limitatamente al
29/04/2009, quanto al conto n. 400436572, e limitatamente al 14/05/2012, quanto al conto n.
400880301;
• Dichiara che il saldo, ricalcolato al 30/04/2013, in relazione ai rapporti di conto corrente di cui sopra, è pari ad € 85.069,04 a credito della parte attrice, , e, per Parte_1
l'effetto:
• Ordina alla banca convenuta, in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, di annotare e, contestualmente, di rettificare il saldo del conto corrente, a credito dell'attore correntista, , al 30/04/2013, nella misura sopra indicata Parte_3
(pari ad € 85.069,04);
• Condanna la banca convenuta, in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, alla restituzione, in favore di parte attrice, , della somma Parte_3 di € 85.069,04, oltre interessi legali dalla data della domanda sino al saldo effettivo;
• Condanna la alla refusione delle spese di lite sostenute dalla parte Controparte_1 attrice, , per il presente giudizio, che si liquidano in complessivi € Parte_3
10.577,50, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A. (se dovuta) come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Aldo De Benedittis e Stefano De Benedittis, antistatari;
• Pone definitivamente a carico della le spese di C.T.U., così come Controparte_1
liquidate in corso di causa, nonché come da separato decreto;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 16 marzo 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo