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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 13/02/2026, n. 2510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2510 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2510/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PAPPA MONTEFORTE VINCENZO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12619/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via S.lucia 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250020277144000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2004/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese da attribuirsi al difensore antistatario.
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso, con condanna di controparte al pagamento delle spese processuali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione notificava il 10 giugno 2025 al Sig. Ricorrente_1 la cartella di pagamento n. 100 2025 00 2025 00202771 44 000 con la quale richiedeva euro 231,47, per tassa auto, anno 2020.
Il contribuente presentava ricorso avverso detto atto impositivo e lo depositata nella segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli (controparti Regione Campania e Agenzia delle Entrate –
Riscossione).
Nel ricorso, sostanzialmente, eccepiva l'intervenuta decadenza/prescrizione del presunto credito azionato.
Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese da attribuirsi al difensore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio per ribadire la ritualità del proprio operato.
All'udienza del 29 gennaio 2026, il Giudice monocratico si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
Se è vero, che ai fini del calcolo dei termini di prescrizione deve conteggiarsi la sospensione da emergenza
Covid, operante dal dì 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (cioè di 540 giorni), ai sensi del Decreto Cura Italia
e delle successive proroghe, altrettanto vero è che la Regione Campania – ritualmente citata in giudizio – non ha fornito prova alcuna della notifica dell'avviso di accertamento (atto presupposto).
Ne consegue che - mentre (in termini “astratti”) l'azione dell'Agente della Riscossione è tempestiva - non sono stati prodotti documenti attestanti la “ritualità” dell'azione della Regione Campania, che si sarebbe dovuta attivare nel termine triennale di legge, quando – invece - ha preferito non costituirsi nel processo.
Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, D. Lgs. 546/1992, “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”. Da ciò deriva, stante l' dell'atto presupposto, l'accoglimento del ricorso, con condanna alle spese della sola Regione Campania.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania al pagamento delle spese processuali liquidate in euro
250,00, oltre diritti ed accessori come per legge, se dovuti, da attribuirsi al difensore antistatario.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PAPPA MONTEFORTE VINCENZO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12619/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G. Grezar 14 00100 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Via S.lucia 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250020277144000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2004/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese da attribuirsi al difensore antistatario.
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso, con condanna di controparte al pagamento delle spese processuali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione notificava il 10 giugno 2025 al Sig. Ricorrente_1 la cartella di pagamento n. 100 2025 00 2025 00202771 44 000 con la quale richiedeva euro 231,47, per tassa auto, anno 2020.
Il contribuente presentava ricorso avverso detto atto impositivo e lo depositata nella segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli (controparti Regione Campania e Agenzia delle Entrate –
Riscossione).
Nel ricorso, sostanzialmente, eccepiva l'intervenuta decadenza/prescrizione del presunto credito azionato.
Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese da attribuirsi al difensore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva in giudizio per ribadire la ritualità del proprio operato.
All'udienza del 29 gennaio 2026, il Giudice monocratico si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto.
Se è vero, che ai fini del calcolo dei termini di prescrizione deve conteggiarsi la sospensione da emergenza
Covid, operante dal dì 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (cioè di 540 giorni), ai sensi del Decreto Cura Italia
e delle successive proroghe, altrettanto vero è che la Regione Campania – ritualmente citata in giudizio – non ha fornito prova alcuna della notifica dell'avviso di accertamento (atto presupposto).
Ne consegue che - mentre (in termini “astratti”) l'azione dell'Agente della Riscossione è tempestiva - non sono stati prodotti documenti attestanti la “ritualità” dell'azione della Regione Campania, che si sarebbe dovuta attivare nel termine triennale di legge, quando – invece - ha preferito non costituirsi nel processo.
Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, D. Lgs. 546/1992, “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo”. Da ciò deriva, stante l' dell'atto presupposto, l'accoglimento del ricorso, con condanna alle spese della sola Regione Campania.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania al pagamento delle spese processuali liquidate in euro
250,00, oltre diritti ed accessori come per legge, se dovuti, da attribuirsi al difensore antistatario.