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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/04/2025, n. 1297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1297 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 7396 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2023 ,
T R A
(c.f.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Romano, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 C.F._2
Donato Mele Mongiò e Roberta Rosato, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili.
All'udienza del 13 febbraio 2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M. ha rassegnato per iscritto le sue conclusioni in data 30.11.2023, nulla opponendo.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.11.2023, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio secondo il rito concordatario con il 17.7.2017 in Lecce, in Controparte_1 regime economico di separazione dei beni;
che dalla loro unione non erano nati figli;
che con decreto del 3.5.2021 del Tribunale di Lecce era stata omologata la separazione personale dei coniugi;
che i coniugi avevano sempre, da allora, vissuto separati e che non vi era alcuna possibilità di riconciliazione;
che i coniugi erano comproprietari, pro diviso ed in parti eguali, dell'immobile adibito a casa coniugale sito in Lecce, gravato da mutuo ipotecario acceso per il suo acquisto e completamento, il quale era pagato da entrambi i coniugi in egual misura;
che la situazione lavorativa delle parti era quella specificata in ricorso e che le condizioni economiche della convenuta erano migliorate dall'epoca della separazione, sicché, anche per le ulteriori ragioni esposte in atti, non vi erano i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata CP_1 la cessazione degli effetti civili del matrimonio suindicato, con diritto, in suo favore, di detenere la materiale disponibilità della casa familiare. si è costituita, con comparsa depositata l'11.5.2024 (all'esito della Controparte_1 prima udienza fissata per il 22.2.2024 è stato necessario rinotificare alla convenuta il ricorso introduttivo), non opponendosi alla declaratoria richiesta, ma contestando le avverse deduzioni e richieste ed eccependo, preliminarmente, la nullità della domanda attorea perché indeterminata e generica, oltre che l'inammissibilità della richiesta di utilizzo comune dell'immobile coniugale, per le ragioni più ampiamente specificate in atti. Ha aggiunto: che il divorzio era da addebitarsi al ricorrente il quale, durante gli anni della vita matrimoniale, aveva intrapreso una relazione extraconiugale;
che la situazione lavorativa ed economica delle parti era, diversamente da quanto dedotto in ricorso, quella riportata in memoria. Ha chiesto, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio suindicato alle stesse condizioni della separazione (e, cioè, il riconoscimento di un contributo a titolo di mantenimento in suo favore oltre al diritto per sé di uso esclusivo dell'immobile adibito a casa coniugale, con obbligo, inteso per ciascun coniuge, di corrispondere la metà, pari alla percentuale di proprietà sulla casa coniugale, delle rate del mutuo concesso per l'acquisto dell'immobile stesso).
Dopo essere state ascoltate dalla Presidente relatrice all'udienza del 13.2.2025, all'esito di alcuni rinvii delle udienze originariamente fissate, richiesti dalle parti al fine di perfezionare le trattative di bonario componimento, entrambe le parti, presenti di persona, hanno confermato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, come da separato atto allegato al verbale d'udienza, sottoscritto dalle parti personalmente e dai rispettivi difensori, del seguente tenore:
“Le parti convengono che la sig.ra continui ad avere l'uso esclusivo della casa familiare, di CP_1 proprietà comune, provvedendo a pagare per l'intero la rata del mutuo che, ad oggi, la gravi, anche per la parte del sig. a compensazione dell'indennizzo che a tale ultimo dovrebbe corrispondersi per l'occupazione Pt_1 della sua metà indivisa dell'immobile. Fermi restano i diritti dominicali delle parti, che, ovviamente, mai potranno essere impediti in esercizio dall'uso di cui sopra, che automaticamente avrà a cessare in caso di cessione dell'immobile a terzi o di divisione. Il sig. dal canto suo, all'atto della cessione della propria Pt_1 quota di proprietà dell'immobile, si impegna a corrispondere alla sig.ra la somma di € 3.500,00 CP_1
(tremilacinquecento/00), quale corrispettivo della quota parte di rate del mutuo di cui sopra, da lei anticipate sino ad oggi, in favore del coniuge.” Nella stessa udienza, quindi, i difensori delle parti, autorizzati alla discussione orale su loro richiesta, hanno chiesto concordemente la pronuncia del divorzio alle condizioni concordate tra le parti e la Presidente relatrice, dando atto che il tentativo di conciliazione aveva avuto esito negativo, ha autorizzato i coniugi a continuare a vivere separatamente e ha trattenuto la causa per la decisione, riservando di riferire al Collegio.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l.
898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, quando il ricorso è stato proposto, era stata omologata la separazione consensuale tra i coniugi ed era ampiamente decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione;
è rimasta, poi, incontestata la circostanza, espressamente dedotta in ricorso, che i coniugi non si siano mai riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le concordi richieste dei coniugi di cessazione degli effetti civili del matrimonio e il tempo trascorso dal giudizio di separazione consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, le condizioni concordate non sono in contrasto con i criteri di legge, sicché non vi è ragione per discostarsene, trattandosi di diritti disponibili e in assenza di prole.
La regolamentazione concordata tra le parti può dunque essere posta a base della presente decisione, così come specificato in dispositivo.
La definizione concordata del presente giudizio, nei termini sopra indicati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali come, peraltro, dalle stesse richiesto all'udienza del 13.2.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 3.11.2023 da nei confronti di con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Lecce il 17.7.2017 tra e trascritto nei registri di matrimonio di quel Parte_1 Controparte_1
Comune al n. 128 Parte II serie A anno 2017, alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 28 marzo 2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore