Art. 1330. Collocamento in aspettativa per prigionia di guerra e irreperibilita' accertata 1. I collocamenti in aspettativa per prigionia di guerra e ipotesi equiparate, disposti prima della cessazione delle ostilita', e la irreperibilita' accertata a norma della legge di guerra determinano vacanze organiche agli effetti dell'avanzamento con decorrenza, rispettivamente, dalla data del decreto ministeriale di collocamento in aspettativa e dalla data del verbale di irreperibilita'.
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9 ottobre 2010
9 ottobre 2010
Giurisprudenza • 2
- 1. CGUE, n. C-18/18, Sentenza della Corte, Eva Glawischnig-Piesczek contro Facebook Ireland Limited, 03/10/2019Provvedimento: SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione) 3 ottobre 2019 ( *1 ) «Rinvio pregiudiziale – Società dell'informazione – Libera circolazione dei servizi – Direttiva 2000/31/CE – Responsabilità dei prestatori intermedi – Articolo 14, paragrafi 1 e 3 – Prestatore di servizi di hosting – Possibilità di esigere dal prestatore di porre fine ad una violazione o di impedire una violazione – Articolo 18, paragrafo 1 – Limiti personale, sostanziale e territoriale alla portata di un'ingiunzione – Articolo 15, paragrafo 1 – Insussistenza di un obbligo generale in materia di sorveglianza» Nella causa C-18/18, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi …Leggi di più...
- direttiva 2000/31/CE·
- obbligo di sorveglianza·
- libertà di espressione·
- art. 15 direttiva 2000/31/CE·
- contenuto illecito·
- giurisdizione nazionale·
- responsabilità prestatore di servizi di hosting·
- ingiunzione giudiziale·
- diritto internazionale·
- contenuto equivalente