Articolo 1330 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1329Articolo 1323
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9 ottobre 2010
Art. 1330. Collocamento in aspettativa per prigionia di guerra e irreperibilita' accertata 1. I collocamenti in aspettativa per prigionia di guerra e ipotesi equiparate, disposti prima della cessazione delle ostilita', e la irreperibilita' accertata a norma della legge di guerra determinano vacanze organiche agli effetti dell'avanzamento con decorrenza, rispettivamente, dalla data del decreto ministeriale di collocamento in aspettativa e dalla data del verbale di irreperibilita'.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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