TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 21/04/2026, n. 7123
TAR
Ordinanza presidenziale 27 giugno 2023
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TAR
Decreto cautelare 18 luglio 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 5 settembre 2023
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TAR
Sentenza 21 aprile 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale ed eurounitaria del sistema del payback

    Il Collegio rinvia alla sentenza della Corte Costituzionale n. 140 del 2024, che ha ritenuto il sistema del payback ragionevole e proporzionato, garantendo la razionalizzazione della spesa sanitaria e la solidarietà contributiva, senza violare la riserva di legge o i principi di irretroattività e affidamento. Le argomentazioni valgono anche per la dedotta violazione dei principi eurounitari.

  • Rigettato
    Vizi autonomi relativi alle modalità di fissazione del tetto di spesa, di accertamento e ripartizione dello sforamento

    Il Collegio ritiene infondate tali censure. Il sistema del payback era noto fin dal 2015, pertanto non vi è retroattività. La fissazione di un tetto di spesa nazionale uniforme è funzionale al controllo della spesa pubblica e all'equilibrio dei conti sanitari. I sistemi di calcolo utilizzati sono coerenti e non vi è erroneità. La distinzione tra costo del bene e del servizio è possibile e la responsabilità di una errata contabilizzazione ricade sull'azienda. L'uso del modello CE del 2012 è corretto in quanto si riferisce a dati contabili anteriori all'entrata in vigore del modello del 2019.

  • Rigettato
    Legittimità dell'iter di adozione delle Linee Guida

    Il Collegio ritiene che il decreto ministeriale abbia natura di atto amministrativo generale e non di regolamento, pertanto non è richiesto il parere del Consiglio di Stato ai sensi dell'art. 17 della L. 400/1988. La legge stessa prevede l'adozione di 'linee guida' con decreto ministeriale d'intesa con la Conferenza delle Regioni.

  • Rigettato
    Fissazione del tetto di spesa regionale

    La fissazione di un tetto di spesa nazionale uniforme è funzionale al controllo della spesa pubblica e all'equilibrio dei conti sanitari, garantendo al contempo livelli di assistenza omogenei. La diversificazione del budget sanitario delle singole regioni è già prevista.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    Gli atti regionali impugnati hanno natura meramente attuativa ed esecutiva delle disposizioni legislative e ministeriali. Essi si limitano a verificare dati contabili, compilare elenchi e indicare importi già determinati a livello normativo. Non vi è discrezionalità, ma un'attività vincolata che riguarda diritti soggettivi patrimoniali. Pertanto, la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 21/04/2026, n. 7123
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7123
    Data del deposito : 21 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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