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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 21/03/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2124/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza del 20/02/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 2124/2021 cui è stata riunito il giudizio rg n 3611/2021 promossa
DA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 anche disgiuntamente dall'Avv. Giuseppe Ibello e dall'Avv. Enrico Quintavalle, giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro- Controparte_1
tempore, anche quale mandatario della Controparte_2
rappresentati e difesi, disgiuntamente e congiuntamente, dagli
[...]
avv.ti L. Loreni e A.P. Ciarelli, giusta procura generale alle liti
-resistente-
aventi ad oggetto: opposizione a verbale ispettivo 2021-287-03 del 3/2/2021 nonché ad avviso di addebito n. 357 2021 000763401 000 dando contestuale lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro MOTIVI DELLA DECISIONE
Con due distinti ricorsi, successivamente riuniti, la società ha proposto Parte_1 opposizione avverso il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione nr. RM
00000/2021-287-03 del 3/02/2021, notificato in data 15/02/2021 portante la condanna al pagamento della somma di euro 14.272,24 a titolo di contribuzione e sanzioni relativamente al periodo dal 27 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, nonché avverso l'Avviso di Addebito
n. 357 2021 000763401 000 notificato il 21/11/2021 portante un credito contributivo di euro 2.396,25 a titolo di contribuzione e sanzioni, relativamente al medesimo periodo.
Si è costituito in giudizio l' in solido con la che, con ampia ed articolata CP_1 CP_2 memoria, ha contestato la fondatezza dell'opposizione chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza fissata per la trattazione scritta, la causa istruita documentalmente e mediante escussione testimoniale, lette le note scritte depositate dalle parti, è stata assunta in decisione
***
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 429, comma I, c.p.c., pubblicamente letta e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014,
n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14).
2. Si osserva in primo luogo come questo giudice ritenga di prestare piena e convinta adesione alle cadenze motivazionali già espresse con sentenza n. 1248/2024 del 13/11/2024
(rg 2128/2021 Giud. est. Dr.ssa Orecchio) emessa da questo Ufficio in fattispecie analoga, il cui percorso argomentativo motivazionale deve in questa sede intendersi integralmente richiamato ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 3. Preliminarmente deve darsi atto che nel caso di specie la non deve considerarsi CP_2
contraddittore necessario in virtù delle annualità cui le contribuzioni degli atti impugnati afferiscono, stante la disciplina della L. 23.12.1998 n. 448, art. 13 (Cessione e cartolarizzazione dei crediti ), come modificato dall'art. 3, comma 42-quinquies d.l. CP_1
30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 che prevede, per quanto in questa sede rileva, la cessione all'ente di cartolarizzazione dei crediti maturati fino al 31 dicembre 2008, di talché la verifica della corretta nel presente giudizio non assume rilievo.
4. Sulla inammissibilità dell'avviso di addebito ex art. 24 comma 3 d.lgs n. 46/1999
La doglianza relativa alla inammissibilità dell'avviso opposto stante la preclusione di cui all'art. 24, comma 3, d.lgs n. 46/1999 è fondata.
4.1 L'avviso di addebito n. 357 2021 000763401 000 per l'importo di € 2.396,25 si basa sul verbale unico di accertamento nr. RM 00000/2021-287-03 del 3/02/2021, oggetto da parte della società ricorrente sia di ricorso amministrativo (del 10.3.2021) che di impugnazione davanti l'intestato Tribunale con il presente ricorso depositato in data
13.8.2021.
CP_ Ciò posto risulta evidente che sebbene l' non poteva emettere l'avviso di addebito in pendenza di giudizio di accertamento, tuttavia tale violazione dell'art. 24 comma 3, dlgs n.
46/1999 e nullità dell'avviso di addebito non impedisce, secondo la giurisprudenza oramai consolidata, l'accertamento dell'obbligazione nel merito e la condanna del debitore al pagamento di quanto dovuto e senza che occorra alcuna domanda riconvenzionale dell' (cfr. Cassazione – Ordinanza 25 maggio 2020, n. 9596; Cass. n. 17858/2018, CP_1
Cass. n. 14963/2012 e n. 11515/2017 ).
4.2 In particolare, la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato (ex plurimis: Cass. 20 aprile 2002, n. 5763; 15 giugno 2007 n. 13982; n. 14149/2012; 26.11.2013 n. 26359; 15 giugno 2015 n. 12333; 11 maggio 2017 n. 11515; 24 luglio 2017 n. 18262; Cassazione civ., sez. VI, ordinanza 28/03/2019, n. 8724) che “ in tema di riscossione di contributi e premi
l'opposizione avverso la cartella esattoriale dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, con la conseguenza che la ritenuta illegittimità del procedimento di iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento, nel merito, della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi e/o contributi. Ricorrono infatti gli stessi principi che governano il procedimento di
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto (ex multis Cass. n. 12311 del 04 dicembre 1997) che l'opposizione dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art.
633 c.p.c., art. 644 c.p.c. e ss.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.) sicchè il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione ancorchè il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del medesimo decreto”.
4.3 In virtù di quanto sin qui rappresentato deve pertanto ritenersi che l' non poteva CP_1 iscrivere a ruolo i crediti portati dall'avviso di addebito qui opposto che, pertanto, deve essere annullato ai sensi dell'art. 24, comma 3 dlgs n. 46/1999; con la conseguenza che la sussistenza della pretesa creditoria ivi portata deve essere vagliata alla luce delle contestazioni avanzate nel verbale ispettivo
5. Tanto premesso, con gli atti impugnati, i Verbalizzanti hanno preso in esame il periodo temporale dal 27/01/2015 al 31/12/2015 relativamente al contratto di servizi intercorso tra la Cooperativa OVER COOP con riferimento ai Lavoratori ivi indicati Parte_1
specificando che :
I verbalizzanti hanno pertanto concluso che
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Hanno quindi contestato alla società , richiamando i riferimenti normativi di cui Pt_1 agli artt. 1655 cc e 29 dlgs 276/2003, l'utilizzazione illecita dei 5 lavoratori su indicati per i periodi e le giornate ivi specificate, addebitando alla società la contribuzione dovuta per i rapporti di lavoro in questione a seguito del ricalcolo delle retribuzioni spettante ai predetti lavoratori in virtù delle differenze tra le ore di lavoro dichiarate dalla società e le ore di lavoro dichiarate dall'azienda in fase di comunicazione del rapporto di lavoro (Unilav) e CP_ sugli trasmessi all' per il complessivo importo di €14.272,24 CP_3
6. Avverso tale accertamento e le risultanze in esso contenute ha presentato opposizione la
Società deducendo:
1) la violazione del codice di comportamento ad uso degli ispettori e della circolare del
Ministero del Lavoro 6/03/2014 risultando omesso il verbale di primo accesso, con grave lesione del diritto di difesa;
2) la infondatezza nel merito di tutte le contestazioni, risultando la genuinità del contratto di appalto stipulato con la OVER Coop, impresa cooperativa dotata di propria organizzazione e su cui ricadeva il rischio di impresa;
3) il difetto di prova in ordine alla quantificazione delle somme addebitate.
7. Sui vizi formali del verbale ispettivo
7.1 Prima di affrontare il problema relativo ai vizi propri del verbale ispettivo, occorre premettere che il giudice ordinario non può annullare un atto amministrativo, ma può solo - se sussistono i presupposti - disapplicarlo.
In materia previdenziale, il verbale ispettivo non può essere propriamente “impugnato”, ma, una volta notificato, facoltizza il destinatario ad agire in giudizio per promuovere l'accertamento negativo della pretesa contributiva esplicitata nel suddetto verbale. Invero, il verbale esaurisce la sua funzione nel rendere manifesta la pretesa contributiva dell'Ente, la cui fondatezza - nel caso in cui il destinatario si opponga attraverso la proposizione dell'accertamento negativo (ovvero in sede di opposizione all'avviso di addebito) – dev'essere verificata in sede giudiziaria.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 7.2 La giurisprudenza è ormai consolidata nel ribadire il principio secondo cui “l'oggetto del giudizio innanzi al giudice ordinario non è mai l'impugnativa di un atto amministrativo, essendo invece rimesso al giudice di accertare, a seconda dei casi, vuoi la sussistenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligazione contributiva, vuoi quella dei requisiti necessari per l'erogazione della prestazione previdenziale”. (Cass., 1/3/2021, n. 5550; cfr più di recente Cass. Sez. Lav. Ord. n. 5851/2024)
Ne discende che l'eventuale dichiarazione di illegittimità del verbale ispettivo per vizi formali non conduce automaticamente alla negazione della pretesa contributiva, dovendo il
Giudice istruire comunque il processo sulla base dei documenti prodotti e delle istanze istruttorie richieste dalle parti in quanto il procedimento è finalizzato ad accertare, a cognizione piena, la fondatezza della pretesa contributiva.
7.3 Ciò premesso, nella specie, la censura relativa all'omissione del verbale di primo accesso non è fondata risultando pacifico che l'ispezione in parola è stata compiuta nei confronti della OVER Coop e che la odierna società opponente risulta chiamata a rispondere quale impresa utilizzatrice dei lavoratori in somministrazione.
Parimenti infondata è l'eccezione della violazione del diritto di difesa, dovendosi osservare che per le omissioni contributive/previdenziali – come nella specie - è sufficiente che la pretesa sia esposta in modo sufficientemente chiaro ed intellegibile tale da permettere
(come è avvenuto pacificamente nella specie) la compiuta comprensione degli addebiti e l'altrettanto compiuta formulazione delle argomentazioni difensive.
Nella specie, infatti, gli ispettori hanno dettagliatamente esposto le ragioni dei propri rilievi diretti ad evidenziare la non genuinità dell'appalto intercorso tra ed Over coop Pt_1 evidenziando che quest'ultima anziché assumere su di sé la gestione a proprio rischio del servizio si fosse limitata ad una mera fornitura di manodopera
Alla luce di tali osservazioni, il contenuto del verbale deve ritenersi sufficientemente motivato in quanto la pretesa risulta essere stata esposta in modo chiaro ed intellegibile tale da permettere la compiuta comprensione degli addebiti nonché la compiuta formulazione delle argomentazioni difensive.
8. Sull'onus probandi e sul valore dei verbali ispettivi
8.1 In via preliminare si osserva che, per consolidato indirizzo della Suprema Corte, cui va prestata adesione, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorchè sia convenuto in giudizio
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro di accertamento negativo;
ne consegue che nel giudizio promosso da una società per CP_ l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria.
8.2 Ciò chiarito, l'attenzione deve spostarsi sul valore da attribuire ai verbali di accertamento amministrativi, ed in particolare ai verbali ispettivi dell' . CP_1
Ritiene il Tribunale che in materia debba applicarsi il principio per il quale i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o degli ispettori del lavoro fanno piena prova - fino a querela di falso (non proposta nel caso di specie) - dei fatti che i funzionari attestino essere avvenuti in loro presenza o che gli stessi abbiano “potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale” (cfr. ex multis Cass.
24.11.2017, n. 28060).
Per le altre circostanze di fatto che i funzionari segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente in virtù del loro specifico contenuto o del concorso di altri elementi. Quanto, poi, in particolare, alla verità sostanziale delle dichiarazioni rese al funzionario dalle parti o da terzi, il verbale fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita mediante controllo e valutazione in base alla specifica indicazione delle relative fonti (v. Cass. 28060/17, cit.; conf. Cass. 5.8.2017, n. 20768; 24461/18).
In ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli istituti previdenziali per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto e possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 cod. proc. civ., sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto;
in mancanza di acquisizione dei suddetti verbali, il rapporto ispettivo (con riguardo alle informazioni apprese da terzi) resta un elemento che il giudice può valutare in concorso con gli altri elementi probatori.
In particolare, per quanto riguarda l'intrinseca veridicità delle dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale, si ritiene - in adesione alla consolidata giurisprudenza - che tali dichiarazioni siano in assoluto dotate di un grado di attendibilità apprezzabile, in quanto effettuate nell'immediatezza dei fatti e nella ipotizzabile assenza di condizionamenti, verso
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro i lavoratori interrogati, da parte del datore di lavoro;
pertanto, ove nel giudizio contenzioso vengano rese dichiarazioni contrastanti, devono essere privilegiate le prime.
9. Sulla fattispecie normativa contestata nel verbale ispettivo oggetto di controversia
9.1 I profili fattuali e normativi della presente vicenda risultano compiutamente descritti nel verbale unico di accertamento del 3.02.2021 emesso nei confronti della società Pt_1
(come innanzi riportati per stralcio), a seguito anche di ispezione compiuta nei confronti della OVER COOP e conclusasi con emissione nei confronti della predetta cooperativa di verbale n. RM00002/2020-513-01/153-157/INPS del 07.01.2021 (in atti).
Gli Ispettori, sulla base delle dichiarazioni del personale e della documentazione acquisita, hanno accertato che la OVER COOP, svolgente attività di facchinaggio pulizie e giardinaggio ed inserita in due consorzi denominati e Controparte_4 Parte_2
si era limitata -in virtù di un contratto di appalto di servizi stipulato con in
[...] Pt_1
data 21.01.2015 - a fornire forza lavoro alla committente senza assumere alcun rischio di impresa;
che, in particolare, i lavoratori formalmente assunti dalla Cooperativa avevano lavorato presso la utilizzatrice operando alle dirette dipendenze di quest'ultima Pt_1
senza aver avuto alcun coordinamento gerarchico col datore di lavoro formale;
che, pertanto il predetto appalto doveva essere giudicato non genuino, essendosi inverato in un contratto di fornitura di personale.
9.2 Ebbene, quanto allo scrutinio della liceità dell'appalto in questione, è necessario muovere dal dato normativo di riferimento.
L'art. 29 del D. Leg. n. 276/2003 dispone: “1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenza dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
Al riguardo la S.C. con ordinanza n. 3280 del 9.02.2025, nel dare continuità all'interpretazione conferita al disposto di cui alla disposizione richiamata, ha ribadito il consolidato orientamento – cui il Tribunale ritiene di aderire - secondo cui “il legislatore delegato se, da un lato, ha consentito che l'appaltatore, in relazione alle peculiarità dell'opera o del servizio, possa limitarsi a mettere a disposizione dell'utilizzatore la propria
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro professionalità, intesa come capacità organizzativa e direttiva delle maestranze, a prescindere dalla proprietà di macchine ed attrezzature, dall'altro ha ritenuto imprescindibile ai fini della configurabilità dell'appalto lecito che sia l'appaltatore stesso ad organizzare il processo produttivo con impiego di manodopera propria, esercitando nei confronti dei lavoratori un potere direttivo in senso effettivo e non meramente formale;
configurandosi una intermediazione illecita ogni qual volta l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo eventualmente in capo al medesimo, quale datore di lavoro, i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto
(quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), senza tuttavia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo” (v., tra le molte, Cass. Ord. n. 4828/2023; Cass. n.
23215/2022, n. 15557/2019, n. 27213/2018, n. 10057/2016, n. 7820/2013, n. 7898/2011).
10. Sui vizi di merito: accertamento della genuinità dell'appalto di servizi tra ed Parte_1
Over Coop
10.1 In applicazione dei su esposti principi di diritto occorre allora procedere alla verifica, nel caso di specie, della sussistenza dei criteri discretivi -così come individuati dalla giurisprudenza di legittimità- tra appalto genuino e interposizione illecita di manodopera.
10.2. Ebbene, è pacifico in causa che la società nell'ambito dell'attività di impresa Pt_1
nel settore della distribuzione commerciale, ha stipulato con il un Controparte_5
contratto commerciale a termine per la gestione di alcuni Centri della Grande
Distribuzione, tra cui il punto vendita di Latina (cfr doc. n. 4 all.to sub ricorso); che, al fine di eseguire l'obbligazione suddetta, ha stipulato con la OVER COOP, svolgente Pt_1
attività di facchinaggio e trasporto merci, un contratto di appalto di servizi avente ad oggetto “pulizia generale giornaliera dei locali situati nel Comune di Latina, Cisterna,
Pomezia, Ceprano per una superficie complessiva di circa 4000 mq”, “trasporti”,
“carico/scarico magazzino, sistemazione merci ed altri lavori accessori secondo le richieste del committente” “preparazioni alimentati: pesatura, impacchettamento, porzionamento” (cfr. doc. n. 5 all.to sub ricorso).
In tale contesto, l'odierna società opponente deduce che la Over Coop era dotata di propri mezzi e struttura amministrativa e che alla Sig.ra - dipendente Persona_1
della cooperativa- era demandata la gestione, l'organizzazione e la supervisione dell'opera eseguita in favore del cliente . Pt_1
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 10.3 Ciò posto gli accertamenti ispettivi in contestazione sono consistiti nell'acquisizione ed esame della documentazione aziendale nonché nella assunzione delle dichiarazioni dei lavoratori alle dipendenze della Over Coop.
Questi ultimi hanno riferito che le direttive sulle modalità di espletamento delle mansioni erano stabilite direttamente dal “responsabile del punto vendita” ( ; di non aver mai Pt_1
conosciuto il rappresentante legale della cooperativa e di aver effettuato il colloquio di lavoro con i sig.ri , i quali risultano titolari di;
(cfr interviste di CP_6 CP_5 Per_2
).
[...] Persona_3
Il Lavoratore ha poi ulteriormente riferito di aver presentato il proprio Testimone_1
curriculum presso il box del punto vendita di Torvaianica e che “per qualunque CP_5
Per_ problematica di lavoro” si riferiva “direttamente al direttore di supermercato, tale ”.
La lavoratrice ha riferito di aver effettuato il colloquio per Controparte_7
l'assunzione presso l' cui aveva inviato il proprio curriculum. CP_5
Dall'esame degli accertamenti ispettivi emerge inoltre che il rappresentante legale della
Over Coop, sig. , non si è mai presentato all'incontro programmato con Parte_3
gli ispettori né ha mai consegnato la documentazione richiesta (ad es. il LUL)
10.4 Tale univoco quadro istruttorio non è scalfito dalle dichiarazioni rese in giudizio dai testi citati da parte opponente ed anzi, gli esiti cui sono giunti gli ispettori ne sono obiettivamente confermati.
10.5 Invero, le dichiarazioni rese dalle testimoni e non sono parse per nulla Per_1 Tes_2
allineate quanto ai contenuti effettivi ed anzi soffrono di grossolane contraddizioni là dove esse tentano, vanamente, di conferire un reale e concreto potere conformativo alla figura della “referente della cooperativa” sig.ra Per_1
Costei infatti, sentita dal Tribunale nella qualità di dipendente della Over Coop ed alla quale, secondo la tesi attorea, era demandata proprio la gestione, organizzazione e supervisione dell'opera eseguita in favore del Cliente , ha dichiarato di aver Pt_1
svolto mansioni impiegatizie e di gestione del personale ma di non ricordare dove fosse la sede della cooperativa, né chi fosse il titolare della stessa giustificando tale (inammissibile) amnesia con la circostanza di aver prestato la medesima attività lavorativa per diverse cooperative che si succedevano via via nei vari appalti di servizi in favore di che, Pt_1
a volte era lei che si occupava dei colloqui di lavoro appoggiandosi presso l'ufficio di
Pomezia del proprio coniuge (che svolge però altra e diversa attività); che, all'esito dei colloqui, si limitava ad inviare i dati dei candidati all'ufficio della cooperativa;
di sapere
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro che la cooperativa indicava un referente sul posto o che a volte era lei a nominarlo (senza tuttavia indicare alcun soggetto specifico); che, infatti, non poteva essere sempre presente su tutti i punti vendita;
che si interfacciava con la sig.ra per “vedere il Parte_4 Pt_1 personale che serviva per espletare il lavoro di facchinaggio” ed in caso di necessità dislocava le risorse presso altro punto vendita.
La deposizione è apparsa del tutto inattendibile, non risultando accettabile che un dipendente cui è conferito l'incarico di referente e di gestione del personale, possa non conoscere la sede del proprio datore di lavoro o il nome del titolare;
anche la modalità con cui la riferisce di aver effettuato i colloqui – presso l'ufficio del coniuge e non Per_1
presso la sede della cooperativa – rende il momento genetico delle assunzioni dei dipendenti della cooperativa alquanto discutibile sotto il profilo della genuinità dell'effettivo datore di lavoro.
Ma la deposizione della è apparsa assolutamente generica e priva di precisi Per_1
riferimenti e, soprattutto, di alcuna specificazione circa i concreti ordini asseritamente impartiti ai dipendenti della cooperativa. Ella inoltre non ha mai riferito delle interlocuzioni con la sig.ra di figura invece espressamente indicata dalla teste - Tes_3 Pt_1 Tes_2
come si vedrà appresso - come soggetto che si interfacciava sempre con la Per_1
10.6 Invero, la teste , dipendente della dal 2005 con Testimone_4 Pt_1
mansioni di ispettore presso i vari punti vendita, ha reso dichiarazioni parzialmente confliggenti con quelle della precedente teste, riferendo, per quanto di interesse: “la signora lavora presso l'amministrazione della Si occupa anche delle buste paga. Tes_3 Pt_1
Lei era l'altra persona che aveva rapporti con la sig.ra Infatti, mentre io mi Per_1
occupavo della logistica e della gestione dei punti vendita, la sig.ra si occupava Tes_3
della parte amministrativa – gestionale dei suddetti punti vendita, con riferimento alle attività svolte dalla cooperativa. In particolare, lei registrava, secondo quanto le riportava la sig.ra quante ore di pulizia avevano svolto i dipendenti della cooperativa o Per_1 quanti colli i medesimi avevano posizionato”; “la sig.ra non veniva tutti i Persona_1 giorni, però all'interno del punto vendita c'era spesso un capo cooperativa, che era il referente della cooperativa stessa, il quale riceveva le varie indicazioni” .
10.7 La teste – dipendente della cooperativa - ha confermato e Persona_2
maggiormente esplicitato le dichiarazioni rese agli ispettori ribadendo: di aver presentato il
Part curriculum direttamente alla sig.ra responsabile del punto vendita di Cisterna;
che fu quest'ultima, insieme al sig. , a farle il colloquio di lavoro e che, in quell'occasione CP_6
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro non c'era nessuno della cooperativa;
che le direttive venivano fornite dalla responsabile del negozio , ma anche dalla referente della cooperativa che, però, non era la sig.ra Parte_6 né le sig.re o che l'orario di lavoro era quello stabilito Persona_1 Tes_3 Tes_2
Part settimanalmente dalla sig.ra la quale programmava gli orari, anche al computer, li stampava e li affiggeva in bacheca;
di non aver mai avuto rapporti con la cooperativa, ad eccezione delle interlocuzioni con la referente, la quale controllava solo se i dipendenti della cooperativa entrassero in ritardo o se svolgessero correttamente la mansione;
di aver svolto anche lei tale mansione di referente della cooperativa, ricevendo 50,00 Euro in più sullo stipendio.
Infine, la teste – dipendente Over Coop nel 2015 e addetta alle Testimone_5
pulizie presso il punto vendita di Latina Scalo - pur affermando che il suo rapporto di lavoro era “gestito a grandi linee dalla sig.ra quale referente della cooperativa, la Per_1
quale comunicava eventuali cambi in caso di malattia o di richiesta ferie o che inviava la busta paga email” ha confermato che “Il direttore o la direttrice del punto vendita ci dava le informazioni più dettagliate e specifiche su come dovevamo sistemare la merce sugli scaffali oppure ci dava indicazioni sulle eventuali pulizie da effettuare nel punto vendita”.
11. La valutazione dell'ampio compendio probatorio acquisito consente di ritenere che nei vari luoghi di lavoro del personale della cooperativa, vi era una sostanziale estraneità della
Over Coop nella direzione, nella organizzazione e nel controllo delle prestazioni lavorative del proprio personale “appaltato” presso l'utilizzatrice essendosi limitata, la Pt_1
cooperativa predetta, a mettere a disposizione del cliente-committente una prestazione lavorativa utilizzata nell'attività aziendale di quest'ultimo secondo le proprie necessità ed in base alle proprie direttive.
Deve infatti ritenersi accertato che i 5 lavoratori di cui al verbale ispettivo avevano ricevuto disposizioni specifiche e costanti sulla concreta esecuzione dell'attività lavorativa da svolgere, direttamente dai dipendenti della committente in persona dei vari responsabili dei punti vendita facenti capo ad , risolvendosi la figura della in un mera Pt_1 Per_1
intermediaria totalmente priva del potere di conformazione o specificazione della prestazione e incaricata della sola gestione amministrativa dei rapporti di lavoro, là dove la cooperativa appaltatrice non aveva assunto alcun rischio di impresa (da intendersi come risultato autonomo) in relazione alle maestranze inviate, né l'assunzione di alcuna responsabilità sia in ordine alla gestione dei lavori che a risultati stabiliti in contratto.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Deve quindi rilevarsi un distorto utilizzo del contratto di appalto tra la Over coop e la e ravvisarsi in capo a quest'ultima gli elementi caratterizzanti della veste datoriale, Pt_1
dovendo valutare le prove raccolte confermative della mancanza di effettività della gestione del lavoro dei suddetti lavoratori da parte della società appaltatrice formalmente loro datrice di lavoro.
In definitiva, gli approdi istruttori lasciano dunque desumere in maniera chiara come il contratto di appalto in esame celasse, in realtà, una interposizione illecita di manodopera;
si tratta difatti di appalto 'labour intensive' non finalizzato alla realizzazione di un risultato in sé autonomo -peraltro in assenza da parte della appaltatrice di mezzi per l'esecuzione del servizio- in cui la formale datrice si è limitata alla mera gestione amministrativa del rapporto di lavoro.
Alla luce di quanto finora osservato, deve, pertanto, concludersi che correttamente gli ispettori hanno provveduto ad addebitare alla , quale effettiva datrice, la Pt_1
contribuzione dovuta in virtù delle prestazioni di cui la stessa ha beneficiato.
12. Sulla quantificazione delle somme addebitate nel verbale ispettivo
Infine, con riferimento alla quantificazione delle somme addebitate, parte ricorrente si duole genericamente dell'omessa acquisizione da parte degli ispettori di documentazione a ciò idonea.
Ebbene, non può che osservarsi l'inconsistenza di tale censura a fronte della mancata specifica contestazione a quanto dettagliatamente precisato al riguardo nei verbali ispettivi, nei quali, appunto, si dà atto che, non avendo la Over Coop provveduto alla ostensione della documentazione aziendale (pur richiesta dagli ispettori) l'addebito contributivo nei confronti della è stato effettuato per l'intero determinando l'imponibile Parte_1
previdenziale in riferimento al ccnl applicato dalla società avuto riguardo agli schemi excel
(allegati al verbale ispettivo), organizzati per anni e per lavoratori, che ricostruiscono in modo dettagliato la busta paga sulla base delle dichiarazioni Unilav inviate dalla Società e delle dichiarazioni dei lavoratori, comprensivi di tutti gli istituti contemplati dal CCNL di settore (13°, 14°, supplementare, straordinario etc.).
In definitiva, i dati così come dettagliatamente ricostruiti sono rimasti incontestati.
13. In conclusione, la domanda volta alla declaratoria di illegittimità del verbale ispettivo n.
RM 00000/2021-287-03 del 3/02/2021 deve essere integralmente rigettata, mentre quella
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro volta all'annullamento dell'avviso di addebito n. 357 2021 000763401 000 deve essere accolta -per le ragioni di cui al superiore punto 4 - limitatamente alla non debenza dei soli importi quantificati in €7,35 (di cui €4,11 per spese notifica ed €3,24 per oneri di riscossione), risultando dovuto il minor importo di €2.388,90.
14. Le spese processuali, stante la sostanziale soccombenza sono poste a carico della società opponente e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM n. 55/14 come modificato dal DM n. 147/22 in relazione alla natura previdenziale e al valore della causa
(€5.200/€26.000) e con applicazione dei valori tariffari medi
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:
1) rigetta la domanda volta alla declaratoria di illegittimità del verbale ispettivo n. RM
00000/2021-287-03 del 3/02/2021;
2) annulla l'avviso di addebito opposto n. 357 2021 000763401 000 ai sensi dell'art. 24, comma 3, dlgs n. 46/1999 e, per l'effetto, condanna la società opponente – in persona del legale rapp.te p.t. – a corrispondere in favore dell' il minor importo di CP_1
€2.388,90;
3) condanna la società opponente – in persona del legale rapp.te p.t. - a rifondere in favore dell' le spese di lite che si liquidano in complessivi €5.391,00 oltre spese generali CP_1
nella misura del 15%, oltre Iva e cpa come per legge.
Così deciso in Latina lì 21/03/2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza del 20/02/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 2124/2021 cui è stata riunito il giudizio rg n 3611/2021 promossa
DA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 anche disgiuntamente dall'Avv. Giuseppe Ibello e dall'Avv. Enrico Quintavalle, giusta procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro- Controparte_1
tempore, anche quale mandatario della Controparte_2
rappresentati e difesi, disgiuntamente e congiuntamente, dagli
[...]
avv.ti L. Loreni e A.P. Ciarelli, giusta procura generale alle liti
-resistente-
aventi ad oggetto: opposizione a verbale ispettivo 2021-287-03 del 3/2/2021 nonché ad avviso di addebito n. 357 2021 000763401 000 dando contestuale lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro MOTIVI DELLA DECISIONE
Con due distinti ricorsi, successivamente riuniti, la società ha proposto Parte_1 opposizione avverso il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione nr. RM
00000/2021-287-03 del 3/02/2021, notificato in data 15/02/2021 portante la condanna al pagamento della somma di euro 14.272,24 a titolo di contribuzione e sanzioni relativamente al periodo dal 27 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, nonché avverso l'Avviso di Addebito
n. 357 2021 000763401 000 notificato il 21/11/2021 portante un credito contributivo di euro 2.396,25 a titolo di contribuzione e sanzioni, relativamente al medesimo periodo.
Si è costituito in giudizio l' in solido con la che, con ampia ed articolata CP_1 CP_2 memoria, ha contestato la fondatezza dell'opposizione chiedendone il rigetto.
All'odierna udienza fissata per la trattazione scritta, la causa istruita documentalmente e mediante escussione testimoniale, lette le note scritte depositate dalle parti, è stata assunta in decisione
***
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 429, comma I, c.p.c., pubblicamente letta e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014,
n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14).
2. Si osserva in primo luogo come questo giudice ritenga di prestare piena e convinta adesione alle cadenze motivazionali già espresse con sentenza n. 1248/2024 del 13/11/2024
(rg 2128/2021 Giud. est. Dr.ssa Orecchio) emessa da questo Ufficio in fattispecie analoga, il cui percorso argomentativo motivazionale deve in questa sede intendersi integralmente richiamato ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 3. Preliminarmente deve darsi atto che nel caso di specie la non deve considerarsi CP_2
contraddittore necessario in virtù delle annualità cui le contribuzioni degli atti impugnati afferiscono, stante la disciplina della L. 23.12.1998 n. 448, art. 13 (Cessione e cartolarizzazione dei crediti ), come modificato dall'art. 3, comma 42-quinquies d.l. CP_1
30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 che prevede, per quanto in questa sede rileva, la cessione all'ente di cartolarizzazione dei crediti maturati fino al 31 dicembre 2008, di talché la verifica della corretta nel presente giudizio non assume rilievo.
4. Sulla inammissibilità dell'avviso di addebito ex art. 24 comma 3 d.lgs n. 46/1999
La doglianza relativa alla inammissibilità dell'avviso opposto stante la preclusione di cui all'art. 24, comma 3, d.lgs n. 46/1999 è fondata.
4.1 L'avviso di addebito n. 357 2021 000763401 000 per l'importo di € 2.396,25 si basa sul verbale unico di accertamento nr. RM 00000/2021-287-03 del 3/02/2021, oggetto da parte della società ricorrente sia di ricorso amministrativo (del 10.3.2021) che di impugnazione davanti l'intestato Tribunale con il presente ricorso depositato in data
13.8.2021.
CP_ Ciò posto risulta evidente che sebbene l' non poteva emettere l'avviso di addebito in pendenza di giudizio di accertamento, tuttavia tale violazione dell'art. 24 comma 3, dlgs n.
46/1999 e nullità dell'avviso di addebito non impedisce, secondo la giurisprudenza oramai consolidata, l'accertamento dell'obbligazione nel merito e la condanna del debitore al pagamento di quanto dovuto e senza che occorra alcuna domanda riconvenzionale dell' (cfr. Cassazione – Ordinanza 25 maggio 2020, n. 9596; Cass. n. 17858/2018, CP_1
Cass. n. 14963/2012 e n. 11515/2017 ).
4.2 In particolare, la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato (ex plurimis: Cass. 20 aprile 2002, n. 5763; 15 giugno 2007 n. 13982; n. 14149/2012; 26.11.2013 n. 26359; 15 giugno 2015 n. 12333; 11 maggio 2017 n. 11515; 24 luglio 2017 n. 18262; Cassazione civ., sez. VI, ordinanza 28/03/2019, n. 8724) che “ in tema di riscossione di contributi e premi
l'opposizione avverso la cartella esattoriale dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, con la conseguenza che la ritenuta illegittimità del procedimento di iscrizione a ruolo non esime il giudice dall'accertamento, nel merito, della fondatezza dell'obbligo di pagamento dei premi e/o contributi. Ricorrono infatti gli stessi principi che governano il procedimento di
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto (ex multis Cass. n. 12311 del 04 dicembre 1997) che l'opposizione dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art.
633 c.p.c., art. 644 c.p.c. e ss.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.) sicchè il giudice dell'opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione ancorchè il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del medesimo decreto”.
4.3 In virtù di quanto sin qui rappresentato deve pertanto ritenersi che l' non poteva CP_1 iscrivere a ruolo i crediti portati dall'avviso di addebito qui opposto che, pertanto, deve essere annullato ai sensi dell'art. 24, comma 3 dlgs n. 46/1999; con la conseguenza che la sussistenza della pretesa creditoria ivi portata deve essere vagliata alla luce delle contestazioni avanzate nel verbale ispettivo
5. Tanto premesso, con gli atti impugnati, i Verbalizzanti hanno preso in esame il periodo temporale dal 27/01/2015 al 31/12/2015 relativamente al contratto di servizi intercorso tra la Cooperativa OVER COOP con riferimento ai Lavoratori ivi indicati Parte_1
specificando che :
I verbalizzanti hanno pertanto concluso che
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Hanno quindi contestato alla società , richiamando i riferimenti normativi di cui Pt_1 agli artt. 1655 cc e 29 dlgs 276/2003, l'utilizzazione illecita dei 5 lavoratori su indicati per i periodi e le giornate ivi specificate, addebitando alla società la contribuzione dovuta per i rapporti di lavoro in questione a seguito del ricalcolo delle retribuzioni spettante ai predetti lavoratori in virtù delle differenze tra le ore di lavoro dichiarate dalla società e le ore di lavoro dichiarate dall'azienda in fase di comunicazione del rapporto di lavoro (Unilav) e CP_ sugli trasmessi all' per il complessivo importo di €14.272,24 CP_3
6. Avverso tale accertamento e le risultanze in esso contenute ha presentato opposizione la
Società deducendo:
1) la violazione del codice di comportamento ad uso degli ispettori e della circolare del
Ministero del Lavoro 6/03/2014 risultando omesso il verbale di primo accesso, con grave lesione del diritto di difesa;
2) la infondatezza nel merito di tutte le contestazioni, risultando la genuinità del contratto di appalto stipulato con la OVER Coop, impresa cooperativa dotata di propria organizzazione e su cui ricadeva il rischio di impresa;
3) il difetto di prova in ordine alla quantificazione delle somme addebitate.
7. Sui vizi formali del verbale ispettivo
7.1 Prima di affrontare il problema relativo ai vizi propri del verbale ispettivo, occorre premettere che il giudice ordinario non può annullare un atto amministrativo, ma può solo - se sussistono i presupposti - disapplicarlo.
In materia previdenziale, il verbale ispettivo non può essere propriamente “impugnato”, ma, una volta notificato, facoltizza il destinatario ad agire in giudizio per promuovere l'accertamento negativo della pretesa contributiva esplicitata nel suddetto verbale. Invero, il verbale esaurisce la sua funzione nel rendere manifesta la pretesa contributiva dell'Ente, la cui fondatezza - nel caso in cui il destinatario si opponga attraverso la proposizione dell'accertamento negativo (ovvero in sede di opposizione all'avviso di addebito) – dev'essere verificata in sede giudiziaria.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 7.2 La giurisprudenza è ormai consolidata nel ribadire il principio secondo cui “l'oggetto del giudizio innanzi al giudice ordinario non è mai l'impugnativa di un atto amministrativo, essendo invece rimesso al giudice di accertare, a seconda dei casi, vuoi la sussistenza dei presupposti per il sorgere dell'obbligazione contributiva, vuoi quella dei requisiti necessari per l'erogazione della prestazione previdenziale”. (Cass., 1/3/2021, n. 5550; cfr più di recente Cass. Sez. Lav. Ord. n. 5851/2024)
Ne discende che l'eventuale dichiarazione di illegittimità del verbale ispettivo per vizi formali non conduce automaticamente alla negazione della pretesa contributiva, dovendo il
Giudice istruire comunque il processo sulla base dei documenti prodotti e delle istanze istruttorie richieste dalle parti in quanto il procedimento è finalizzato ad accertare, a cognizione piena, la fondatezza della pretesa contributiva.
7.3 Ciò premesso, nella specie, la censura relativa all'omissione del verbale di primo accesso non è fondata risultando pacifico che l'ispezione in parola è stata compiuta nei confronti della OVER Coop e che la odierna società opponente risulta chiamata a rispondere quale impresa utilizzatrice dei lavoratori in somministrazione.
Parimenti infondata è l'eccezione della violazione del diritto di difesa, dovendosi osservare che per le omissioni contributive/previdenziali – come nella specie - è sufficiente che la pretesa sia esposta in modo sufficientemente chiaro ed intellegibile tale da permettere
(come è avvenuto pacificamente nella specie) la compiuta comprensione degli addebiti e l'altrettanto compiuta formulazione delle argomentazioni difensive.
Nella specie, infatti, gli ispettori hanno dettagliatamente esposto le ragioni dei propri rilievi diretti ad evidenziare la non genuinità dell'appalto intercorso tra ed Over coop Pt_1 evidenziando che quest'ultima anziché assumere su di sé la gestione a proprio rischio del servizio si fosse limitata ad una mera fornitura di manodopera
Alla luce di tali osservazioni, il contenuto del verbale deve ritenersi sufficientemente motivato in quanto la pretesa risulta essere stata esposta in modo chiaro ed intellegibile tale da permettere la compiuta comprensione degli addebiti nonché la compiuta formulazione delle argomentazioni difensive.
8. Sull'onus probandi e sul valore dei verbali ispettivi
8.1 In via preliminare si osserva che, per consolidato indirizzo della Suprema Corte, cui va prestata adesione, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorchè sia convenuto in giudizio
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro di accertamento negativo;
ne consegue che nel giudizio promosso da una società per CP_ l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base di verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria.
8.2 Ciò chiarito, l'attenzione deve spostarsi sul valore da attribuire ai verbali di accertamento amministrativi, ed in particolare ai verbali ispettivi dell' . CP_1
Ritiene il Tribunale che in materia debba applicarsi il principio per il quale i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o degli ispettori del lavoro fanno piena prova - fino a querela di falso (non proposta nel caso di specie) - dei fatti che i funzionari attestino essere avvenuti in loro presenza o che gli stessi abbiano “potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale” (cfr. ex multis Cass.
24.11.2017, n. 28060).
Per le altre circostanze di fatto che i funzionari segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente in virtù del loro specifico contenuto o del concorso di altri elementi. Quanto, poi, in particolare, alla verità sostanziale delle dichiarazioni rese al funzionario dalle parti o da terzi, il verbale fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita mediante controllo e valutazione in base alla specifica indicazione delle relative fonti (v. Cass. 28060/17, cit.; conf. Cass. 5.8.2017, n. 20768; 24461/18).
In ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli istituti previdenziali per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto e possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 cod. proc. civ., sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto;
in mancanza di acquisizione dei suddetti verbali, il rapporto ispettivo (con riguardo alle informazioni apprese da terzi) resta un elemento che il giudice può valutare in concorso con gli altri elementi probatori.
In particolare, per quanto riguarda l'intrinseca veridicità delle dichiarazioni raccolte dal pubblico ufficiale, si ritiene - in adesione alla consolidata giurisprudenza - che tali dichiarazioni siano in assoluto dotate di un grado di attendibilità apprezzabile, in quanto effettuate nell'immediatezza dei fatti e nella ipotizzabile assenza di condizionamenti, verso
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro i lavoratori interrogati, da parte del datore di lavoro;
pertanto, ove nel giudizio contenzioso vengano rese dichiarazioni contrastanti, devono essere privilegiate le prime.
9. Sulla fattispecie normativa contestata nel verbale ispettivo oggetto di controversia
9.1 I profili fattuali e normativi della presente vicenda risultano compiutamente descritti nel verbale unico di accertamento del 3.02.2021 emesso nei confronti della società Pt_1
(come innanzi riportati per stralcio), a seguito anche di ispezione compiuta nei confronti della OVER COOP e conclusasi con emissione nei confronti della predetta cooperativa di verbale n. RM00002/2020-513-01/153-157/INPS del 07.01.2021 (in atti).
Gli Ispettori, sulla base delle dichiarazioni del personale e della documentazione acquisita, hanno accertato che la OVER COOP, svolgente attività di facchinaggio pulizie e giardinaggio ed inserita in due consorzi denominati e Controparte_4 Parte_2
si era limitata -in virtù di un contratto di appalto di servizi stipulato con in
[...] Pt_1
data 21.01.2015 - a fornire forza lavoro alla committente senza assumere alcun rischio di impresa;
che, in particolare, i lavoratori formalmente assunti dalla Cooperativa avevano lavorato presso la utilizzatrice operando alle dirette dipendenze di quest'ultima Pt_1
senza aver avuto alcun coordinamento gerarchico col datore di lavoro formale;
che, pertanto il predetto appalto doveva essere giudicato non genuino, essendosi inverato in un contratto di fornitura di personale.
9.2 Ebbene, quanto allo scrutinio della liceità dell'appalto in questione, è necessario muovere dal dato normativo di riferimento.
L'art. 29 del D. Leg. n. 276/2003 dispone: “1. Ai fini della applicazione delle norme contenute nel presente titolo, il contratto di appalto, stipulato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenza dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
Al riguardo la S.C. con ordinanza n. 3280 del 9.02.2025, nel dare continuità all'interpretazione conferita al disposto di cui alla disposizione richiamata, ha ribadito il consolidato orientamento – cui il Tribunale ritiene di aderire - secondo cui “il legislatore delegato se, da un lato, ha consentito che l'appaltatore, in relazione alle peculiarità dell'opera o del servizio, possa limitarsi a mettere a disposizione dell'utilizzatore la propria
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro professionalità, intesa come capacità organizzativa e direttiva delle maestranze, a prescindere dalla proprietà di macchine ed attrezzature, dall'altro ha ritenuto imprescindibile ai fini della configurabilità dell'appalto lecito che sia l'appaltatore stesso ad organizzare il processo produttivo con impiego di manodopera propria, esercitando nei confronti dei lavoratori un potere direttivo in senso effettivo e non meramente formale;
configurandosi una intermediazione illecita ogni qual volta l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo eventualmente in capo al medesimo, quale datore di lavoro, i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto
(quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), senza tuttavia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo” (v., tra le molte, Cass. Ord. n. 4828/2023; Cass. n.
23215/2022, n. 15557/2019, n. 27213/2018, n. 10057/2016, n. 7820/2013, n. 7898/2011).
10. Sui vizi di merito: accertamento della genuinità dell'appalto di servizi tra ed Parte_1
Over Coop
10.1 In applicazione dei su esposti principi di diritto occorre allora procedere alla verifica, nel caso di specie, della sussistenza dei criteri discretivi -così come individuati dalla giurisprudenza di legittimità- tra appalto genuino e interposizione illecita di manodopera.
10.2. Ebbene, è pacifico in causa che la società nell'ambito dell'attività di impresa Pt_1
nel settore della distribuzione commerciale, ha stipulato con il un Controparte_5
contratto commerciale a termine per la gestione di alcuni Centri della Grande
Distribuzione, tra cui il punto vendita di Latina (cfr doc. n. 4 all.to sub ricorso); che, al fine di eseguire l'obbligazione suddetta, ha stipulato con la OVER COOP, svolgente Pt_1
attività di facchinaggio e trasporto merci, un contratto di appalto di servizi avente ad oggetto “pulizia generale giornaliera dei locali situati nel Comune di Latina, Cisterna,
Pomezia, Ceprano per una superficie complessiva di circa 4000 mq”, “trasporti”,
“carico/scarico magazzino, sistemazione merci ed altri lavori accessori secondo le richieste del committente” “preparazioni alimentati: pesatura, impacchettamento, porzionamento” (cfr. doc. n. 5 all.to sub ricorso).
In tale contesto, l'odierna società opponente deduce che la Over Coop era dotata di propri mezzi e struttura amministrativa e che alla Sig.ra - dipendente Persona_1
della cooperativa- era demandata la gestione, l'organizzazione e la supervisione dell'opera eseguita in favore del cliente . Pt_1
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 10.3 Ciò posto gli accertamenti ispettivi in contestazione sono consistiti nell'acquisizione ed esame della documentazione aziendale nonché nella assunzione delle dichiarazioni dei lavoratori alle dipendenze della Over Coop.
Questi ultimi hanno riferito che le direttive sulle modalità di espletamento delle mansioni erano stabilite direttamente dal “responsabile del punto vendita” ( ; di non aver mai Pt_1
conosciuto il rappresentante legale della cooperativa e di aver effettuato il colloquio di lavoro con i sig.ri , i quali risultano titolari di;
(cfr interviste di CP_6 CP_5 Per_2
).
[...] Persona_3
Il Lavoratore ha poi ulteriormente riferito di aver presentato il proprio Testimone_1
curriculum presso il box del punto vendita di Torvaianica e che “per qualunque CP_5
Per_ problematica di lavoro” si riferiva “direttamente al direttore di supermercato, tale ”.
La lavoratrice ha riferito di aver effettuato il colloquio per Controparte_7
l'assunzione presso l' cui aveva inviato il proprio curriculum. CP_5
Dall'esame degli accertamenti ispettivi emerge inoltre che il rappresentante legale della
Over Coop, sig. , non si è mai presentato all'incontro programmato con Parte_3
gli ispettori né ha mai consegnato la documentazione richiesta (ad es. il LUL)
10.4 Tale univoco quadro istruttorio non è scalfito dalle dichiarazioni rese in giudizio dai testi citati da parte opponente ed anzi, gli esiti cui sono giunti gli ispettori ne sono obiettivamente confermati.
10.5 Invero, le dichiarazioni rese dalle testimoni e non sono parse per nulla Per_1 Tes_2
allineate quanto ai contenuti effettivi ed anzi soffrono di grossolane contraddizioni là dove esse tentano, vanamente, di conferire un reale e concreto potere conformativo alla figura della “referente della cooperativa” sig.ra Per_1
Costei infatti, sentita dal Tribunale nella qualità di dipendente della Over Coop ed alla quale, secondo la tesi attorea, era demandata proprio la gestione, organizzazione e supervisione dell'opera eseguita in favore del Cliente , ha dichiarato di aver Pt_1
svolto mansioni impiegatizie e di gestione del personale ma di non ricordare dove fosse la sede della cooperativa, né chi fosse il titolare della stessa giustificando tale (inammissibile) amnesia con la circostanza di aver prestato la medesima attività lavorativa per diverse cooperative che si succedevano via via nei vari appalti di servizi in favore di che, Pt_1
a volte era lei che si occupava dei colloqui di lavoro appoggiandosi presso l'ufficio di
Pomezia del proprio coniuge (che svolge però altra e diversa attività); che, all'esito dei colloqui, si limitava ad inviare i dati dei candidati all'ufficio della cooperativa;
di sapere
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro che la cooperativa indicava un referente sul posto o che a volte era lei a nominarlo (senza tuttavia indicare alcun soggetto specifico); che, infatti, non poteva essere sempre presente su tutti i punti vendita;
che si interfacciava con la sig.ra per “vedere il Parte_4 Pt_1 personale che serviva per espletare il lavoro di facchinaggio” ed in caso di necessità dislocava le risorse presso altro punto vendita.
La deposizione è apparsa del tutto inattendibile, non risultando accettabile che un dipendente cui è conferito l'incarico di referente e di gestione del personale, possa non conoscere la sede del proprio datore di lavoro o il nome del titolare;
anche la modalità con cui la riferisce di aver effettuato i colloqui – presso l'ufficio del coniuge e non Per_1
presso la sede della cooperativa – rende il momento genetico delle assunzioni dei dipendenti della cooperativa alquanto discutibile sotto il profilo della genuinità dell'effettivo datore di lavoro.
Ma la deposizione della è apparsa assolutamente generica e priva di precisi Per_1
riferimenti e, soprattutto, di alcuna specificazione circa i concreti ordini asseritamente impartiti ai dipendenti della cooperativa. Ella inoltre non ha mai riferito delle interlocuzioni con la sig.ra di figura invece espressamente indicata dalla teste - Tes_3 Pt_1 Tes_2
come si vedrà appresso - come soggetto che si interfacciava sempre con la Per_1
10.6 Invero, la teste , dipendente della dal 2005 con Testimone_4 Pt_1
mansioni di ispettore presso i vari punti vendita, ha reso dichiarazioni parzialmente confliggenti con quelle della precedente teste, riferendo, per quanto di interesse: “la signora lavora presso l'amministrazione della Si occupa anche delle buste paga. Tes_3 Pt_1
Lei era l'altra persona che aveva rapporti con la sig.ra Infatti, mentre io mi Per_1
occupavo della logistica e della gestione dei punti vendita, la sig.ra si occupava Tes_3
della parte amministrativa – gestionale dei suddetti punti vendita, con riferimento alle attività svolte dalla cooperativa. In particolare, lei registrava, secondo quanto le riportava la sig.ra quante ore di pulizia avevano svolto i dipendenti della cooperativa o Per_1 quanti colli i medesimi avevano posizionato”; “la sig.ra non veniva tutti i Persona_1 giorni, però all'interno del punto vendita c'era spesso un capo cooperativa, che era il referente della cooperativa stessa, il quale riceveva le varie indicazioni” .
10.7 La teste – dipendente della cooperativa - ha confermato e Persona_2
maggiormente esplicitato le dichiarazioni rese agli ispettori ribadendo: di aver presentato il
Part curriculum direttamente alla sig.ra responsabile del punto vendita di Cisterna;
che fu quest'ultima, insieme al sig. , a farle il colloquio di lavoro e che, in quell'occasione CP_6
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro non c'era nessuno della cooperativa;
che le direttive venivano fornite dalla responsabile del negozio , ma anche dalla referente della cooperativa che, però, non era la sig.ra Parte_6 né le sig.re o che l'orario di lavoro era quello stabilito Persona_1 Tes_3 Tes_2
Part settimanalmente dalla sig.ra la quale programmava gli orari, anche al computer, li stampava e li affiggeva in bacheca;
di non aver mai avuto rapporti con la cooperativa, ad eccezione delle interlocuzioni con la referente, la quale controllava solo se i dipendenti della cooperativa entrassero in ritardo o se svolgessero correttamente la mansione;
di aver svolto anche lei tale mansione di referente della cooperativa, ricevendo 50,00 Euro in più sullo stipendio.
Infine, la teste – dipendente Over Coop nel 2015 e addetta alle Testimone_5
pulizie presso il punto vendita di Latina Scalo - pur affermando che il suo rapporto di lavoro era “gestito a grandi linee dalla sig.ra quale referente della cooperativa, la Per_1
quale comunicava eventuali cambi in caso di malattia o di richiesta ferie o che inviava la busta paga email” ha confermato che “Il direttore o la direttrice del punto vendita ci dava le informazioni più dettagliate e specifiche su come dovevamo sistemare la merce sugli scaffali oppure ci dava indicazioni sulle eventuali pulizie da effettuare nel punto vendita”.
11. La valutazione dell'ampio compendio probatorio acquisito consente di ritenere che nei vari luoghi di lavoro del personale della cooperativa, vi era una sostanziale estraneità della
Over Coop nella direzione, nella organizzazione e nel controllo delle prestazioni lavorative del proprio personale “appaltato” presso l'utilizzatrice essendosi limitata, la Pt_1
cooperativa predetta, a mettere a disposizione del cliente-committente una prestazione lavorativa utilizzata nell'attività aziendale di quest'ultimo secondo le proprie necessità ed in base alle proprie direttive.
Deve infatti ritenersi accertato che i 5 lavoratori di cui al verbale ispettivo avevano ricevuto disposizioni specifiche e costanti sulla concreta esecuzione dell'attività lavorativa da svolgere, direttamente dai dipendenti della committente in persona dei vari responsabili dei punti vendita facenti capo ad , risolvendosi la figura della in un mera Pt_1 Per_1
intermediaria totalmente priva del potere di conformazione o specificazione della prestazione e incaricata della sola gestione amministrativa dei rapporti di lavoro, là dove la cooperativa appaltatrice non aveva assunto alcun rischio di impresa (da intendersi come risultato autonomo) in relazione alle maestranze inviate, né l'assunzione di alcuna responsabilità sia in ordine alla gestione dei lavori che a risultati stabiliti in contratto.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Deve quindi rilevarsi un distorto utilizzo del contratto di appalto tra la Over coop e la e ravvisarsi in capo a quest'ultima gli elementi caratterizzanti della veste datoriale, Pt_1
dovendo valutare le prove raccolte confermative della mancanza di effettività della gestione del lavoro dei suddetti lavoratori da parte della società appaltatrice formalmente loro datrice di lavoro.
In definitiva, gli approdi istruttori lasciano dunque desumere in maniera chiara come il contratto di appalto in esame celasse, in realtà, una interposizione illecita di manodopera;
si tratta difatti di appalto 'labour intensive' non finalizzato alla realizzazione di un risultato in sé autonomo -peraltro in assenza da parte della appaltatrice di mezzi per l'esecuzione del servizio- in cui la formale datrice si è limitata alla mera gestione amministrativa del rapporto di lavoro.
Alla luce di quanto finora osservato, deve, pertanto, concludersi che correttamente gli ispettori hanno provveduto ad addebitare alla , quale effettiva datrice, la Pt_1
contribuzione dovuta in virtù delle prestazioni di cui la stessa ha beneficiato.
12. Sulla quantificazione delle somme addebitate nel verbale ispettivo
Infine, con riferimento alla quantificazione delle somme addebitate, parte ricorrente si duole genericamente dell'omessa acquisizione da parte degli ispettori di documentazione a ciò idonea.
Ebbene, non può che osservarsi l'inconsistenza di tale censura a fronte della mancata specifica contestazione a quanto dettagliatamente precisato al riguardo nei verbali ispettivi, nei quali, appunto, si dà atto che, non avendo la Over Coop provveduto alla ostensione della documentazione aziendale (pur richiesta dagli ispettori) l'addebito contributivo nei confronti della è stato effettuato per l'intero determinando l'imponibile Parte_1
previdenziale in riferimento al ccnl applicato dalla società avuto riguardo agli schemi excel
(allegati al verbale ispettivo), organizzati per anni e per lavoratori, che ricostruiscono in modo dettagliato la busta paga sulla base delle dichiarazioni Unilav inviate dalla Società e delle dichiarazioni dei lavoratori, comprensivi di tutti gli istituti contemplati dal CCNL di settore (13°, 14°, supplementare, straordinario etc.).
In definitiva, i dati così come dettagliatamente ricostruiti sono rimasti incontestati.
13. In conclusione, la domanda volta alla declaratoria di illegittimità del verbale ispettivo n.
RM 00000/2021-287-03 del 3/02/2021 deve essere integralmente rigettata, mentre quella
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro volta all'annullamento dell'avviso di addebito n. 357 2021 000763401 000 deve essere accolta -per le ragioni di cui al superiore punto 4 - limitatamente alla non debenza dei soli importi quantificati in €7,35 (di cui €4,11 per spese notifica ed €3,24 per oneri di riscossione), risultando dovuto il minor importo di €2.388,90.
14. Le spese processuali, stante la sostanziale soccombenza sono poste a carico della società opponente e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM n. 55/14 come modificato dal DM n. 147/22 in relazione alla natura previdenziale e al valore della causa
(€5.200/€26.000) e con applicazione dei valori tariffari medi
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:
1) rigetta la domanda volta alla declaratoria di illegittimità del verbale ispettivo n. RM
00000/2021-287-03 del 3/02/2021;
2) annulla l'avviso di addebito opposto n. 357 2021 000763401 000 ai sensi dell'art. 24, comma 3, dlgs n. 46/1999 e, per l'effetto, condanna la società opponente – in persona del legale rapp.te p.t. – a corrispondere in favore dell' il minor importo di CP_1
€2.388,90;
3) condanna la società opponente – in persona del legale rapp.te p.t. - a rifondere in favore dell' le spese di lite che si liquidano in complessivi €5.391,00 oltre spese generali CP_1
nella misura del 15%, oltre Iva e cpa come per legge.
Così deciso in Latina lì 21/03/2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro