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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/04/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19423/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 19423/2024 promosso da:
TO MA, con il patrocinio dell'avv. Falcone Maria che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti e
ES RT, con il patrocinio dell'avv. Biscaro Alberto che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: NE GI, nato a [...] il [...]
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra MA TO e RT ES, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
Con ricorso congiuntamente depositato il 07/08/2024 MA TO e RT
ES hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre-figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che lo riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite attea la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori con residenza presso la madre;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il minore nell'anno scolastico 2024/2025 frequenterà la classe seconda presso la scuola secondaria di primo grado “Istituto Comprensorio di Caselette” in Caselette (To);
DÀ ATTO che le parti dichiarano il signor GI ha trasferito la propria residenza in Via Roma n. 65, Caselette (TO);
DISPONE che i tempi di permanenza del figlio minore NE presso ciascun genitore siano suddivisi secondo gli accordi tra i genitori, anche tenendo conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del figlio e quelle lavorative dei genitori stessi e, pertanto, il minore starà con il padre come segue:
- Ogni fine settimana dal giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola
- Nei giorni o nei periodi di tempo in cui dovesse verificarsi che uno dei genitori non possa occuparsi del minore, NE sarà tenuto dall'altro genitore e in caso di indisponibilità di quest'ultimo, egli sarà affidato ai nonni paterni o ai nonni materni;
- Durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 23.12 al 30.12 o dal 31.012 al 6.01. il minore trascorrerà comunque la Vigilia di Natale con la madre e il giorno di Natale con il padre;
- le vacanze di Pasqua saranno trascorse un anno con uno e l'anno successivo con l'altro genitore.
- Durante il periodo estivo, la madre e il padre potranno trascorrere con il minore fino a 3 settimane anche non consecutive in periodi da concordarsi tra gli stessi genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- Nelle ulteriori festività di calendario (Ognissanti, Immacolata, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, ecc.) verrà seguito il criterio dell'alternanza tra i genitori, fatta eccezione per il Ferragosto;
- Il giorno del compleanno dei genitori i figli resteranno con il genitore “festeggiato” in variazione del normale calendario, salvo rinuncia del genitore che festeggia la ricorrenza;
- medesima previsione per la Festa della Mamma e quella del papà; - Il giorno del compleanno del minore, in caso di difetto di accordi, ad anni alterni con la madre e con il padre;
DISPONE che il sostentamento del minore sia assolto in misura paritaria tra i genitori.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'Assegno Unico verrà percepito nella misura del 50% dell'intero da parte di ciascun genitore, previa comunicazione agli enti erogatori;
DISPONE che le spese straordinarie, così come specificate dal Protocollo d'Intesa 2016 sottoscritto tra la Magistratura e l'Avvocatura di Torino, siano sostenute in ragione del 50% da entrambi i genitori;
Si richiamano espressamente gli articoli 3 e 4 del Protocollo attinenti all'onere di documentazione e di concertazione;
in particolare non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie le seguenti spese:
Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per pre-scuola e/o dopo-scuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzioni, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitaria, corsi di lingue.
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto delle relative attrezzature, centri estivi, viaggivacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (mini-car, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo e assicurazione. Spese di custodia del minore
(baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
DÀ ATTO che le parti concordano che per ottenere il rimborso delle suddette spese i documenti giustificativi delle stesse dovranno riportare il nominativo e/o codice fiscale dei minori anche ai fini delle detrazioni fiscali;
Quanto alle spese di farmacia è richiesto lo scontrino parlante.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di impegnarsi reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di prestare sin d'ora consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 4.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 19423/2024 promosso da:
TO MA, con il patrocinio dell'avv. Falcone Maria che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti e
ES RT, con il patrocinio dell'avv. Biscaro Alberto che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: NE GI, nato a [...] il [...]
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra MA TO e RT ES, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio.
Con ricorso congiuntamente depositato il 07/08/2024 MA TO e RT
ES hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre-figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che lo riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite attea la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori con residenza presso la madre;
DÀ ATTO che le parti dichiarano che il minore nell'anno scolastico 2024/2025 frequenterà la classe seconda presso la scuola secondaria di primo grado “Istituto Comprensorio di Caselette” in Caselette (To);
DÀ ATTO che le parti dichiarano il signor GI ha trasferito la propria residenza in Via Roma n. 65, Caselette (TO);
DISPONE che i tempi di permanenza del figlio minore NE presso ciascun genitore siano suddivisi secondo gli accordi tra i genitori, anche tenendo conto delle esigenze scolastiche ed extrascolastiche del figlio e quelle lavorative dei genitori stessi e, pertanto, il minore starà con il padre come segue:
- Ogni fine settimana dal giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola
- Nei giorni o nei periodi di tempo in cui dovesse verificarsi che uno dei genitori non possa occuparsi del minore, NE sarà tenuto dall'altro genitore e in caso di indisponibilità di quest'ultimo, egli sarà affidato ai nonni paterni o ai nonni materni;
- Durante le vacanze natalizie ad anni alterni dal 23.12 al 30.12 o dal 31.012 al 6.01. il minore trascorrerà comunque la Vigilia di Natale con la madre e il giorno di Natale con il padre;
- le vacanze di Pasqua saranno trascorse un anno con uno e l'anno successivo con l'altro genitore.
- Durante il periodo estivo, la madre e il padre potranno trascorrere con il minore fino a 3 settimane anche non consecutive in periodi da concordarsi tra gli stessi genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- Nelle ulteriori festività di calendario (Ognissanti, Immacolata, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, ecc.) verrà seguito il criterio dell'alternanza tra i genitori, fatta eccezione per il Ferragosto;
- Il giorno del compleanno dei genitori i figli resteranno con il genitore “festeggiato” in variazione del normale calendario, salvo rinuncia del genitore che festeggia la ricorrenza;
- medesima previsione per la Festa della Mamma e quella del papà; - Il giorno del compleanno del minore, in caso di difetto di accordi, ad anni alterni con la madre e con il padre;
DISPONE che il sostentamento del minore sia assolto in misura paritaria tra i genitori.
DÀ ATTO che le parti concordano che l'Assegno Unico verrà percepito nella misura del 50% dell'intero da parte di ciascun genitore, previa comunicazione agli enti erogatori;
DISPONE che le spese straordinarie, così come specificate dal Protocollo d'Intesa 2016 sottoscritto tra la Magistratura e l'Avvocatura di Torino, siano sostenute in ragione del 50% da entrambi i genitori;
Si richiamano espressamente gli articoli 3 e 4 del Protocollo attinenti all'onere di documentazione e di concertazione;
in particolare non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie le seguenti spese:
Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per pre-scuola e/o dopo-scuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzioni, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitaria, corsi di lingue.
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto delle relative attrezzature, centri estivi, viaggivacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (mini-car, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo e assicurazione. Spese di custodia del minore
(baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite.
DÀ ATTO che le parti concordano che per ottenere il rimborso delle suddette spese i documenti giustificativi delle stesse dovranno riportare il nominativo e/o codice fiscale dei minori anche ai fini delle detrazioni fiscali;
Quanto alle spese di farmacia è richiesto lo scontrino parlante.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di impegnarsi reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
DÀ ATTO che le parti dichiarano di prestare sin d'ora consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 4.4.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.