TRIB
Sentenza 31 gennaio 2024
Sentenza 31 gennaio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 31/01/2024, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2024 |
Testo completo
N.R.G. 194/2023
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1 PARTE RICORRENTE e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE Oggi 31/01/2024, alle ore 11:20, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per l'Avv. FIORINA MILA;
Parte_1
Per l'Avv. Vicario Viviana in sostituzione dell'Avv. MARAZZA MARCO. Controparte_1
Il Gi ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti. Il Giudice Dott. Francesco Manfredi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 194/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. FIORINA MILA Parte_1 C.F._1
ATE ) VIA SANTA CHIARA, 58 10122 TORINO, C.F._2 presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. MARAZZA MARCO e dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1 ICO ) VIA LUTEZIA, 5 00198 ROMA;
avv. UGGE' C.F._3
GIANMICHELE ( ) VIA COLLE EGHEZZONE, 1 26900 LODI;
C.F._4 CP_2
( re Madonne 8 00197 Roma, presso il cui studio è
[...] C.F._5 domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 28/03/2023, ha adito il Tribunale di Parte_1
Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con per l'accertamento del Controparte_1 lavoro straordinario svolto ai sensi dell'art. 39 del CCNL imprese di pulizia e servizi e la condanna della resistente, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 quale committente dell'appalto, al pagamento dell'importo lordo complessivo di € 31.834,33 o in subordine il minor importo lordo di € 31.069,68; oltre interessi e rivalutazione;
con vittoria di spese e compensi, da distrarsi.
A sostegno della domanda ha dedotto:
- del rapporto di appalto sussistente tra (società cancellata dal registro delle Parte_2 imprese il 23.11.2022) e Controparte_1
- del rispettivo rapporto di lavoro alle dipendenze della società appaltatrice Parte_2
- dell'adibizione continuativa all'appalto in essere presso lo stabilimento sito in San Giuliano Milanese;
- della sede di lavoro in San Giuliano Milanese;
- del regolamento aziendale applicato da Parte_2
- dell'orario di lavoro svolto;
- dell'ammontare del credito per il lavoro straordinario svolto;
1 - della responsabilità solidale della committente;
- dell'art. 39 del CCNL.
Ha concluso come sopra sinteticamente riportato.
Si è ritualmente costituita in giudizio , esponendo della rispettiva estraneità al rapporto di Controparte_1 lavoro della controparte, ricordando l'onere della prova gravante su controparte, contestando l'orario di lavoro dedotto, esponendo dell'allegazione generica dell'orario, affermando la corretta maggiorazione per il lavoro straordinario secondo il regolamento aziendale, resistendo alla domanda e chiedendone l'integrale rigetto.
Il tentativo di conciliazione non è andato a buon fine.
In corso di causa parte ricorrente, con apposita procura speciale, ha rinunciato espressamente alla domanda di condanna della controparte alla regolarizzazione contributiva.
Istruita la causa mediante i documenti versati in atti e tramite l'escussione di tre testimoni (udienza del
12.12.2023), all'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Risultano dai documenti sussistenza e durata del rapporto di lavoro subordinato, quale socio lavoratore, di alle dipendenze di (si vedano il contratto di assunzione e le Parte_1 Parte_2 buste paga prodotte da parte ricorrente); risultano altresì le mansioni svolte ed il livello di inquadramento, nonché la sede di San Giuliano Milanese.
Risulta altresì dai documenti che tra (società cancellata dal registro delle imprese in Parte_2 data 23.11.2022, come da visura camerale) e siano intercorsi una successione di contratti di Controparte_1 appalto di servizi, con “addenda” allegati, tali da coprire tutto il periodo oggetto di causa (v. art. 11 di tutti i contratti: dal 01.09.2017 al 31.08.2018, dal 01.09.2018 al 31.08.2019, dal 01.10.2019 al 29.02.2020, dal
01.03.2020 al 30.09.2020). Ciò ai fini della responsabilità solidale prevista dall'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, che la odierna resistente – committente dell'appalto- non arriva a mettere in discussione per tutta la durata del rapporto del ricorrente (si vedano i documenti prodotti da parte ricorrente).
Il ricorrente, onerato della allegazione e prova, ha dimostrato, in base all'istruttoria orale disposta, che: a) come detto, tra l'odierna resistente e la società datrice di lavoro intercorreva un rapporto qualificabile in termini di appalto, con applicazione dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 (vedi documenti prodotti); b) il ricorrente era addetto stabile all'appalto con sede in San Giuliano Milanese ed ha prestato attività di lavoro Part in quell'appalto per la durata del rapporto di lavoro alle dipendenze di (v. deposizioni concordi dei tre testimoni escussi).
Con riferimento al lavoro straordinario – nel caso di specie del socio di cooperativa-, occorre richiamare i principi applicabili alla fattispecie.
I principi coniati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito sono i seguenti: - il lavoratore che agisce in
2 giudizio per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e dove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è tenuto a provare in modo serio e rigoroso il numero di ore effettivamente svolte, senza che eventuali ammissioni del datore siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova (Cass. civ. sez. lav.
Sent. n. 3714 del 16/2/2009; Cass. civ. sez. lav. Sent. n. 4076 del 20/2/2018; v. Cass. civ. sez. lav. Sent. n.
12695 del 17/10/2001; Tribunale Livorno sez. lav. Sent. 24/8/2020; Tribunale Velletri sez. lav. Sent.
4/2/2020); - sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice
(Cass. civ. sez. lav. Sent. n. 16150 del 19/6/2018); il rigore della prova esige infatti il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta, del fatto costitutivo, secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova;
- controparte datoriale non ha l'onere di contestare circostanze che l'attore non ha dedotto e che pertanto non fanno parte del processo, né di fornire la prova contraria se l'attore viene meno al suo onere probatorio (Cass. civ. sez. lav. Sent. n. 12695 del 17/10/2001); - la prova può essere fornita dal lavoratore con qualunque mezzo, ma non si può sostituire alla stessa il giudizio equitativo del giudice che potrà intervenire esclusivamente dinanzi ad un diritto del lavoratore provato e quindi certo (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 14-05-2015, n. 9906; Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 12/09/2014, n. 19299; v. Cass. civ. Sez. lavoro, 21/04/1993, n. 4668; Cass. civ. sez. lav. Sent. n. 2144 del 3/2/2005); - la valutazione dell'assolvimento dell'onere probatorio in ordine al lavoro straordinario prestato costituisce accertamento di fatto (Cass. civ. Sez. lavoro, 25/05/2006, n. 12434; v. Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 16/02/2009, n. 3714; Cass. civ. sez. lav. Sent. n. 1389 del 29/1/2003); - i fatti costitutivi devono essere provati senza che si possa fare ricorso al criterio equitativo previsto dall'art. 432 c.p.c. (Cass. civ. sez. lav. sent. n. 6623 del 12/5/2001), sebbene il Giudice possa avvalersi anche di presunzioni semplici al fine di giungere, in termini sufficientemente concreti e realistici, ad una determinazione minimale delle ore prestate in aggiunta all'orario normale.
Il ricorrente ha allegato con precisione le circostanze dell'orario di lavoro, dando conto dell'orario di inizio della prestazione lavorativa, collocando con precisione l'orario di fine, riferendo dell'assenza di pausa pranzo, della prestazione resa tutti i giorni dal lunedì al sabato compresi, senza assenze e ciò dal giorno dell'assunzione
(si vedano i capitoli di prova orale ammessi di cui al ricorso, che, ad onta di quanto eccepito dalla resistente, non contengono “dati medi” ma precise indicazioni cronologiche dell'inizio e fine della prestazione).
Nel caso di specie, le emergenze dell'istruttoria orale hanno permesso di ritenere assolto l'onere probatorio rigoroso (gravante sul ricorrente) di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro.
I testimoni escussi, la cui credibilità soggettiva è data dall'essere colleghi di lavoro che hanno operato insieme al ricorrente e la cui attendibilità non è scalfita dalla pendenza di contenziosi analoghi contro la committente
3 (che non ha eccepito fatti per ritenere il contrario), hanno concordemente ed univocamente riferito, esponendo anche alcuni particolari sul rapporto di lavoro, che il ricorrente osservava l'orario di lavoro allegato (con precisione) nel ricorso (dal lunedì al sabato, dalle ore 6:00 del mattino fino alle ore 18:00/19:00, senza effettuare la pausa).
I testimoni hanno altresì confermato che il ricorrente lavorava anche oltre le ore 19:00, fino alle ore
22:00/23:00. L'orario di fine della giornata lavorativa è stato allegato in ricorso.
Le deposizioni sono tra loro concordi per contenuto ed univoche, senza contraddizioni.
Si ritiene sufficiente per ritenere assolto l'onere della prova e dunque per accogliere la domanda inerente il lavoro straordinario svolto.
Con riferimento alla percentuale della maggiorazione dovuta, è incontestato (e documentato) che il ricorrente fosse socio-lavoratore della cooperativa appaltatrice.
Stando così le cose, non può che applicarsi l'art. 3 della L. n. 142/2001, che così prevede: “fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo”.
Dunque, la società datrice di lavoro (appaltatrice) era tenuta a corrispondere un trattamento economico non inferiore al minimo del CCNL, al netto di autorizzazioni o meno allo straordinario, comunque proporzionato alla quantità del lavoro prestato dal ricorrente: il parametro di riferimento non può che essere il CCNL Part applicato al rapporto di lavoro, di certo non il regolamento interno approvato da e datato 13.11.2017.
Il regolamento interno del 13.11.2017 prevede(va) una inferiore percentuale di maggiorazione (15%) rispetto alla percentuale prevista dalla medesima disposizione del regolamento interno del 21.05.2018 per lo straordinario diurno (25%), più aderente al tenore del CCNL (v. rispettivamente artt. 17 e 18 sull'orario di lavoro, artt. 21 e 22 in materia di straordinario;
v. art. 39 CCNL).
L'art. 39 del CCNL per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi del
25 maggio 2001 prevede che: “[…] Il lavoro straordinario e quello compiuto nei giorni festivi e in ore notturne deve essere compensato con le seguenti percentuali di maggiorazione: 1) lavoro straordinario diurno feriale: 25%”.
Non può che prendersi a riferimento la percentuale contrattuale per tutta la durata del rapporto, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 142/2001, che garantisce l'effettiva proporzione rispetto alla quantità del lavoro espletato, in base all'orario di lavoro emerso dall'istruttoria.
La percentuale di maggiorazione per il lavoro straordinario, prestato per tutta la durata del rapporto è quella, corretta del 25%, invocata dal ricorrente ed utilizzata nel conteggio di parte relativo.
Con specifico riferimento al quantum, occorre precisare che quanto emerso dall'istruttoria rispecchia la
4 quantificazione (13 ore giornaliere) effettuata nei conteggi di parte prodotti.
La resistente non muove una puntuale contestazione dei conteggi avversari: non contesta le ore giornaliere ivi utilizzate come base di computo, non contesta il livello di inquadramento, la retribuzione mensile, quella oraria ed i mesi di prestazione lavorativa eccedente l'orario normale. Omette di contestare l'ammontare dell'importo percepito e le differenze mese per mese spettanti.
È possibile prendere a riferimento i dati di cui alle buste paga, genericamente evocate dalla società (v. punto
4.2. memoria), stante la provenienza datoriale.
Consegue l'accoglimento della domanda proposta in via principale.
Conclusivamente, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, deve essere condannata a Controparte_1 corrispondere a l'importo lordo di € 31.834,33. Parte_1
Sulle somme così dovute, da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e contributive, vanno computati ex art. 429 c.p.c. la rivalutazione monetaria secondo indici Istat (con rinvio all'art. 150 disp. att. c.p.c.) e poi gli interessi legali (compensativi e di natura risarcitoria); gli interessi legali devono essere computati sulle frazioni di capitale via via rivalutate fino alla pubblicazione della sentenza;
il tutto dalla data di scadenza fino al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza della committente e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022).
La liquidazione delle spese di lite avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore della domanda in conformità all'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.) ovvero in base al c.d. criterio del disputatum (v. Cass. civ. Sez. Unite, 11/09/2007, n. 19014); - la natura della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare (sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); i risultati conseguiti;
- ciascuna delle fasi del giudizio.
Con distrazione dei compensi in favore degli avvocati Biafora e avv. Fiorina, dichiaratisi antistatari ex art. 93
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie il ricorso e ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 condanna la resistente quale committente dell'appalto a corrispondere al ricorrente l'importo lordo pari a complessivi € 31.834,33
a titolo di differenze per lavoro straordinario, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo;
- condanna altresì la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 9.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre
I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
compensi distratti in favore degli avvocati Caterina
5 Biafora e avv. Mila Fiorina, antistatari.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 31 gennaio 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
6
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1 PARTE RICORRENTE e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE Oggi 31/01/2024, alle ore 11:20, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: Per l'Avv. FIORINA MILA;
Parte_1
Per l'Avv. Vicario Viviana in sostituzione dell'Avv. MARAZZA MARCO. Controparte_1
Il Gi ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti. Il Giudice Dott. Francesco Manfredi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 194/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. FIORINA MILA Parte_1 C.F._1
ATE ) VIA SANTA CHIARA, 58 10122 TORINO, C.F._2 presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. MARAZZA MARCO e dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1 ICO ) VIA LUTEZIA, 5 00198 ROMA;
avv. UGGE' C.F._3
GIANMICHELE ( ) VIA COLLE EGHEZZONE, 1 26900 LODI;
C.F._4 CP_2
( re Madonne 8 00197 Roma, presso il cui studio è
[...] C.F._5 domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 28/03/2023, ha adito il Tribunale di Parte_1
Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, nel contraddittorio con per l'accertamento del Controparte_1 lavoro straordinario svolto ai sensi dell'art. 39 del CCNL imprese di pulizia e servizi e la condanna della resistente, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 quale committente dell'appalto, al pagamento dell'importo lordo complessivo di € 31.834,33 o in subordine il minor importo lordo di € 31.069,68; oltre interessi e rivalutazione;
con vittoria di spese e compensi, da distrarsi.
A sostegno della domanda ha dedotto:
- del rapporto di appalto sussistente tra (società cancellata dal registro delle Parte_2 imprese il 23.11.2022) e Controparte_1
- del rispettivo rapporto di lavoro alle dipendenze della società appaltatrice Parte_2
- dell'adibizione continuativa all'appalto in essere presso lo stabilimento sito in San Giuliano Milanese;
- della sede di lavoro in San Giuliano Milanese;
- del regolamento aziendale applicato da Parte_2
- dell'orario di lavoro svolto;
- dell'ammontare del credito per il lavoro straordinario svolto;
1 - della responsabilità solidale della committente;
- dell'art. 39 del CCNL.
Ha concluso come sopra sinteticamente riportato.
Si è ritualmente costituita in giudizio , esponendo della rispettiva estraneità al rapporto di Controparte_1 lavoro della controparte, ricordando l'onere della prova gravante su controparte, contestando l'orario di lavoro dedotto, esponendo dell'allegazione generica dell'orario, affermando la corretta maggiorazione per il lavoro straordinario secondo il regolamento aziendale, resistendo alla domanda e chiedendone l'integrale rigetto.
Il tentativo di conciliazione non è andato a buon fine.
In corso di causa parte ricorrente, con apposita procura speciale, ha rinunciato espressamente alla domanda di condanna della controparte alla regolarizzazione contributiva.
Istruita la causa mediante i documenti versati in atti e tramite l'escussione di tre testimoni (udienza del
12.12.2023), all'odierna udienza, all'esito della discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Risultano dai documenti sussistenza e durata del rapporto di lavoro subordinato, quale socio lavoratore, di alle dipendenze di (si vedano il contratto di assunzione e le Parte_1 Parte_2 buste paga prodotte da parte ricorrente); risultano altresì le mansioni svolte ed il livello di inquadramento, nonché la sede di San Giuliano Milanese.
Risulta altresì dai documenti che tra (società cancellata dal registro delle imprese in Parte_2 data 23.11.2022, come da visura camerale) e siano intercorsi una successione di contratti di Controparte_1 appalto di servizi, con “addenda” allegati, tali da coprire tutto il periodo oggetto di causa (v. art. 11 di tutti i contratti: dal 01.09.2017 al 31.08.2018, dal 01.09.2018 al 31.08.2019, dal 01.10.2019 al 29.02.2020, dal
01.03.2020 al 30.09.2020). Ciò ai fini della responsabilità solidale prevista dall'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, che la odierna resistente – committente dell'appalto- non arriva a mettere in discussione per tutta la durata del rapporto del ricorrente (si vedano i documenti prodotti da parte ricorrente).
Il ricorrente, onerato della allegazione e prova, ha dimostrato, in base all'istruttoria orale disposta, che: a) come detto, tra l'odierna resistente e la società datrice di lavoro intercorreva un rapporto qualificabile in termini di appalto, con applicazione dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 (vedi documenti prodotti); b) il ricorrente era addetto stabile all'appalto con sede in San Giuliano Milanese ed ha prestato attività di lavoro Part in quell'appalto per la durata del rapporto di lavoro alle dipendenze di (v. deposizioni concordi dei tre testimoni escussi).
Con riferimento al lavoro straordinario – nel caso di specie del socio di cooperativa-, occorre richiamare i principi applicabili alla fattispecie.
I principi coniati dalla giurisprudenza di legittimità e di merito sono i seguenti: - il lavoratore che agisce in
2 giudizio per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e dove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è tenuto a provare in modo serio e rigoroso il numero di ore effettivamente svolte, senza che eventuali ammissioni del datore siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova (Cass. civ. sez. lav.
Sent. n. 3714 del 16/2/2009; Cass. civ. sez. lav. Sent. n. 4076 del 20/2/2018; v. Cass. civ. sez. lav. Sent. n.
12695 del 17/10/2001; Tribunale Livorno sez. lav. Sent. 24/8/2020; Tribunale Velletri sez. lav. Sent.
4/2/2020); - sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del giudice
(Cass. civ. sez. lav. Sent. n. 16150 del 19/6/2018); il rigore della prova esige infatti il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione, dalla parte che ad essa sia tenuta, del fatto costitutivo, secondo la circolarità, propria del processo del lavoro, tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova;
- controparte datoriale non ha l'onere di contestare circostanze che l'attore non ha dedotto e che pertanto non fanno parte del processo, né di fornire la prova contraria se l'attore viene meno al suo onere probatorio (Cass. civ. sez. lav. Sent. n. 12695 del 17/10/2001); - la prova può essere fornita dal lavoratore con qualunque mezzo, ma non si può sostituire alla stessa il giudizio equitativo del giudice che potrà intervenire esclusivamente dinanzi ad un diritto del lavoratore provato e quindi certo (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. del 14-05-2015, n. 9906; Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 12/09/2014, n. 19299; v. Cass. civ. Sez. lavoro, 21/04/1993, n. 4668; Cass. civ. sez. lav. Sent. n. 2144 del 3/2/2005); - la valutazione dell'assolvimento dell'onere probatorio in ordine al lavoro straordinario prestato costituisce accertamento di fatto (Cass. civ. Sez. lavoro, 25/05/2006, n. 12434; v. Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 16/02/2009, n. 3714; Cass. civ. sez. lav. Sent. n. 1389 del 29/1/2003); - i fatti costitutivi devono essere provati senza che si possa fare ricorso al criterio equitativo previsto dall'art. 432 c.p.c. (Cass. civ. sez. lav. sent. n. 6623 del 12/5/2001), sebbene il Giudice possa avvalersi anche di presunzioni semplici al fine di giungere, in termini sufficientemente concreti e realistici, ad una determinazione minimale delle ore prestate in aggiunta all'orario normale.
Il ricorrente ha allegato con precisione le circostanze dell'orario di lavoro, dando conto dell'orario di inizio della prestazione lavorativa, collocando con precisione l'orario di fine, riferendo dell'assenza di pausa pranzo, della prestazione resa tutti i giorni dal lunedì al sabato compresi, senza assenze e ciò dal giorno dell'assunzione
(si vedano i capitoli di prova orale ammessi di cui al ricorso, che, ad onta di quanto eccepito dalla resistente, non contengono “dati medi” ma precise indicazioni cronologiche dell'inizio e fine della prestazione).
Nel caso di specie, le emergenze dell'istruttoria orale hanno permesso di ritenere assolto l'onere probatorio rigoroso (gravante sul ricorrente) di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro.
I testimoni escussi, la cui credibilità soggettiva è data dall'essere colleghi di lavoro che hanno operato insieme al ricorrente e la cui attendibilità non è scalfita dalla pendenza di contenziosi analoghi contro la committente
3 (che non ha eccepito fatti per ritenere il contrario), hanno concordemente ed univocamente riferito, esponendo anche alcuni particolari sul rapporto di lavoro, che il ricorrente osservava l'orario di lavoro allegato (con precisione) nel ricorso (dal lunedì al sabato, dalle ore 6:00 del mattino fino alle ore 18:00/19:00, senza effettuare la pausa).
I testimoni hanno altresì confermato che il ricorrente lavorava anche oltre le ore 19:00, fino alle ore
22:00/23:00. L'orario di fine della giornata lavorativa è stato allegato in ricorso.
Le deposizioni sono tra loro concordi per contenuto ed univoche, senza contraddizioni.
Si ritiene sufficiente per ritenere assolto l'onere della prova e dunque per accogliere la domanda inerente il lavoro straordinario svolto.
Con riferimento alla percentuale della maggiorazione dovuta, è incontestato (e documentato) che il ricorrente fosse socio-lavoratore della cooperativa appaltatrice.
Stando così le cose, non può che applicarsi l'art. 3 della L. n. 142/2001, che così prevede: “fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo”.
Dunque, la società datrice di lavoro (appaltatrice) era tenuta a corrispondere un trattamento economico non inferiore al minimo del CCNL, al netto di autorizzazioni o meno allo straordinario, comunque proporzionato alla quantità del lavoro prestato dal ricorrente: il parametro di riferimento non può che essere il CCNL Part applicato al rapporto di lavoro, di certo non il regolamento interno approvato da e datato 13.11.2017.
Il regolamento interno del 13.11.2017 prevede(va) una inferiore percentuale di maggiorazione (15%) rispetto alla percentuale prevista dalla medesima disposizione del regolamento interno del 21.05.2018 per lo straordinario diurno (25%), più aderente al tenore del CCNL (v. rispettivamente artt. 17 e 18 sull'orario di lavoro, artt. 21 e 22 in materia di straordinario;
v. art. 39 CCNL).
L'art. 39 del CCNL per i dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi del
25 maggio 2001 prevede che: “[…] Il lavoro straordinario e quello compiuto nei giorni festivi e in ore notturne deve essere compensato con le seguenti percentuali di maggiorazione: 1) lavoro straordinario diurno feriale: 25%”.
Non può che prendersi a riferimento la percentuale contrattuale per tutta la durata del rapporto, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 142/2001, che garantisce l'effettiva proporzione rispetto alla quantità del lavoro espletato, in base all'orario di lavoro emerso dall'istruttoria.
La percentuale di maggiorazione per il lavoro straordinario, prestato per tutta la durata del rapporto è quella, corretta del 25%, invocata dal ricorrente ed utilizzata nel conteggio di parte relativo.
Con specifico riferimento al quantum, occorre precisare che quanto emerso dall'istruttoria rispecchia la
4 quantificazione (13 ore giornaliere) effettuata nei conteggi di parte prodotti.
La resistente non muove una puntuale contestazione dei conteggi avversari: non contesta le ore giornaliere ivi utilizzate come base di computo, non contesta il livello di inquadramento, la retribuzione mensile, quella oraria ed i mesi di prestazione lavorativa eccedente l'orario normale. Omette di contestare l'ammontare dell'importo percepito e le differenze mese per mese spettanti.
È possibile prendere a riferimento i dati di cui alle buste paga, genericamente evocate dalla società (v. punto
4.2. memoria), stante la provenienza datoriale.
Consegue l'accoglimento della domanda proposta in via principale.
Conclusivamente, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, deve essere condannata a Controparte_1 corrispondere a l'importo lordo di € 31.834,33. Parte_1
Sulle somme così dovute, da considerarsi al lordo delle ritenute fiscali e contributive, vanno computati ex art. 429 c.p.c. la rivalutazione monetaria secondo indici Istat (con rinvio all'art. 150 disp. att. c.p.c.) e poi gli interessi legali (compensativi e di natura risarcitoria); gli interessi legali devono essere computati sulle frazioni di capitale via via rivalutate fino alla pubblicazione della sentenza;
il tutto dalla data di scadenza fino al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza della committente e vengono liquidate come da dispositivo, secondo le previsioni del D.M. n. 55/2014 (mod. dal D.M. n. 37/2018 e dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022).
La liquidazione delle spese di lite avviene sulla base dei seguenti parametri ministeriali: - il valore della domanda in conformità all'art. 5 comma 1 del D.M. cit. (che rinvia agli artt. 10 e ss. del c.p.c.) ovvero in base al c.d. criterio del disputatum (v. Cass. civ. Sez. Unite, 11/09/2007, n. 19014); - la natura della causa;
- le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata;
l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare (sotto questo profilo, viene considerata la presenza o meno di contrasti giurisprudenziali); i risultati conseguiti;
- ciascuna delle fasi del giudizio.
Con distrazione dei compensi in favore degli avvocati Biafora e avv. Fiorina, dichiaratisi antistatari ex art. 93
c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie il ricorso e ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 condanna la resistente quale committente dell'appalto a corrispondere al ricorrente l'importo lordo pari a complessivi € 31.834,33
a titolo di differenze per lavoro straordinario, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo;
- condanna altresì la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 9.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, oltre
I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
compensi distratti in favore degli avvocati Caterina
5 Biafora e avv. Mila Fiorina, antistatari.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 31 gennaio 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
6