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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 28/05/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1042/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Corinaldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1042/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASTORE DARIO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 depositata il 20/02/2025
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente opposizione, disattesa ogni avversa deduzione ed eccezione: In via principale e nel merito - annullare il decreto emesso e ritualmente notificato in data 11.02.2025 con cui il Tribunale di Ancona ha revocato l'ammissione del Sig.
[...]
al beneficio del patrocinio a spese dello Stato nel procedimento iscritto al n. 2441/2024 del Pt_1
Ruolo Generale rigettando l'istanza per la liquidazione del compenso presentata dall'Avv. Dario
Pastore; In ogni caso - con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali – ex art. 15 T.P.F. – 4% CPA e IVA”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 depositata il 20/02/2025, ha Parte_1
impugnato il decreto emesso e notificato in data 11/02/2025 dal Tribunale di Ancona, Sezione
Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei
Cittadini dell'Unione Europea, con cui il Tribunale ha revocato la sua ammissione al beneficio del pagina 1 di 5 patrocinio a spese dello Stato, deliberata il 08/05/2024 dal competente Consiglio dell'ordine degli
Avvocati di Ancona, rigettando altresì l'istanza per la liquidazione del compenso presentata dall'Avv.
Dario Pastore.
Nonostante la regolarità della notifica il convenuto è rimasto contumace e all'esito CP_1 dell'udienza del 14/05/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito di note scritte, il ricorrente ha concluso insistendo nell'accoglimento della opposizione, allegando Certificazione Unica 2025
(generata solamente il 20/02/2025) e ribadendo che nessun termine era stato concesso dal Tribunale di Ancona per integrare l'istanza di liquidazione dei compensi e che non sarebbe in ogni caso stato possibile ottemperare prima del 20/02/2025.
2. La opposizione è fondata e va accolta.
Argomenta il ricorrente che il Tribunale di Ancona, Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, con decreto del 06/12/2024, aveva ritenuto che la richiesta di liquidazione dei compensi doveva essere integrata con l'autocertificazione dei redditi percepiti nel 2024, dicembre compreso, e aveva riservato ogni decisione sulla liquidazione all'esito della produzione di tale documentazione senza però fornire indicazioni sul termine entro il quale ottemperare e poi con decreto del 11/02/2025 aveva deliberato la revoca dell'ammissione al beneficio. Il ricorrente aveva proposto in data 14/02/2025 “istanza di revisione” del citato decreto (agli atti di causa), respinta dal
Tribunale con decreto del 17/02/2025 con la seguente motivazione: “rilevato che la revoca dell'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio è stata emessa in data 11/2/2025 ai sensi dell'art.
79 u.c. TUSG oltre 60 gg. dopo la richiesta di integrazione della documentazione (autocertificazione dei redditi percepiti nel 2024)”.
Deduce il ricorrente che, invitato a comunicare l'entità dei redditi percepiti nel corso dell'intero anno
2024 (“dicembre compreso”), egli era rimasto in attesa del rilascio della Certificazione Unica 2025 non essendo in grado di fornire altrimenti i dati richiesti e timoroso delle conseguenze che una falsa dichiarazione avrebbe comportato. Rileva inoltre che nessuna delle ipotesi contemplate dall'art. 136,
T.U. Spese di Giustizia ricorrerebbe nel caso di specie e che i requisiti reddituali che consentirebbero l'ammissibilità dell'odierno opponente al patrocinio a spese dello Stato risulterebbero pienamente soddisfatti, dato che, “sebbene si rimanesse in attesa della Certificazione Unica 2025”, si poteva desumere l'ammontare dei redditi percepiti nel corso dell'anno 2024 attraverso il totale imponibile annuo IRPEF riportato tra le voci contenute all'interno della busta paga del mese di novembre 2024
“che ammonterebbe complessivamente a € 7.328,39”.
pagina 2 di 5 A sostegno dei suoi assunti, il ricorrente produce nuovamente la autocertificazione del 14/02/2025 sui redditi percepiti nel 2024 – pari ad € 7.328,39 – già allegata alla istanza di revisione del
14/02/2025.
3. Va preliminarmente osservato che “Chiamata a pronunciarsi in materia, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non prevede termini preclusivi e, conseguentemente, le produzioni documentali dell'interessato sono ammissibili anche in un momento successivo a quello di presentazione dell'istanza. Si è sottolineato in proposito che gli artt. 79 comma 3 e 96 comma 2 d.P.R. n. 115/2002 attribuiscono al magistrato chiamato a decidere sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato poteri officiosi che si esprimono sia nel sollecitare la parte a integrare la documentazione prodotta (art. 79, comma 3) sia nel disporre accertamenti tramite Guardia di Finanza per le necessarie verifiche quando vi siano fondati motivi di sospetto sulle reali condizioni economiche dell'istante (art. 96 comma 2). Si è chiarito che queste previsioni rendono palese la natura flessibile del procedimento. Si è evidenziato, inoltre, che, attraverso l'istituto in esame, lo Stato assolve all'obbligo costituzionale di assicurare la difesa ai non abbienti e, anche per questo, la produzione di documenti idonei a dimostrare la sussistenza delle condizioni di reddito che consentono l'ammissione al beneficio non è soggetta a preclusioni e decadenze (Sez. 4, n. 6529 del 09/01/2018, , Rv. 272180)” (così in motivazione Per_1
Cass., Sez. IV Pen., 17/05/2022 n. 20663).
Secondo la giurisprudenza di legittimità “Siffatta facoltà della parte si estende anche al giudizio di opposizione al rigetto, il cui scopo è ancora una volta la verifica delle condizioni dell'ammissione al beneficio, stante l'effetto integralmente devolutivo del medesimo e l'inutilità di un processo che decidendo allo stato degli atti frusti inutilmente lo scopo dell'istituto a fronte della sussistenza, comprovabile con produzioni documentali in questa fase, dei presupposti per l'ammissione, così ponendosi in piena contraddizione con la natura solidaristica e con il riconoscimento dei diritti fondamentali e costituzionalmente garantiti della valida difesa nel processo” (in motivazione Cass.,
Sez. IV Pen., 09/01/2018 n. 6529).
Nel caso in esame il Tribunale di Ancona, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, aveva chiesto con decreto del 06/12/2024 integrazione documentale sui redditi percepiti nel 2024, dicembre compreso, senza indicare un termine per adempiere al deposito della documentazione richiesta. In data 11/02/2025 il Tribunale ha revocato l'ammissione al gratuito patrocinio, “considerato che il mancato deposito della documentazione integrativa determina l'inammissibilità della domanda di ammissione al gratuito patrocinio”. Con decreto del 17/02/2025 il Tribunale ha poi rigettato la richiesta di revisione del precedente decreto, motivando la decisione con il rilievo che la revoca pagina 3 di 5 dell'ammissione al beneficio era stata emessa “ai sensi dell'art. 79 u.c. TUSG oltre 60 gg. dopo la richiesta di integrazione della documentazione”.
La revoca del beneficio deve ritenersi illegittima, atteso che all'istante non era stato indicato un termine per adempiere (cfr. decreto del 06/12/2024 agli atti di causa), e in particolare non era stato in alcun modo precisato che il termine massimo fosse quello di 60 giorni.
La decisione si appalesa incompatibile con la disposizione di cui all'art. 79, comma 3, d.P.R.
115/2002 (che, pur prevedendo il potere-dovere del giudice di addivenire alla inammissibilità dell'istanza in caso di mancato deposito della documentazione necessaria alle verifiche che il giudice intenda attivare, non prevede un termine entro il quale la parte onerata a produrre la documentazione debba adempiere), così come interpretata dalla Corte di legittimità (si vedano i principi di diritto sopra richiamati).
Sempre in tema di verifiche officiose ai sensi dell'art. 79, comma 3, d.P.R. 115/2002 la Corte di
Cassazione ha ritenuto che “è legittima l'indicazione di un termine per adempiere onde evitare il pericolo di stallo del procedimento” (Cass., Sez. IV Pen, 12/01/2022 n. 12438). Il Tribunale avrebbe potuto quindi stabilire un termine per adempiere al deposito della documentazione richiesta, sia al momento stesso della richiesta di chiarimenti che prima di emettere il provvedimento di revoca, cosa che non ha fatto procedendo senza ulteriori verifiche alla revoca del beneficio. Oltretutto, nello specifico il Tribunale ha chiesto in data 06/12/2024 l'integrazione documentale relativa ai “redditi percepiti nel 2024, dicembre compreso”, dunque con riferimento ad una mensilità al momento ancora non trascorsa, circostanza che rendeva opportuno quantomeno un sollecito.
4. Passando all'esame dei requisiti reddituali per l'ammissione al beneficio, deve rilevarsi che l'istante ha dato prova della permanenza degli stessi anche per l'anno 2024, dichiarando ed autocertificando un reddito di € 7.328,39, con allegazione delle buste paga relative ai distinti rapporti di lavoro a tempo determinato svolti nell'anno 2024 e da ultimo la CU 2025 del secondo rapporto di lavoro.
Il decreto impugnato va dunque annullato come da richiesta, dovendosi confermare che Pt_1
ha il diritto di beneficiare del patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del procedimento n.
[...]
2441/2024 RG.
5. Con riferimento, infine, alle spese di giudizio, va emessa una pronuncia di non luogo a provvedere perché al presente giudizio non può applicarsi l'art. 133, d.P.R. n.115/02, secondo cui, nell'ipotesi in cui risulti vittoriosa la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il provvedimento che pone le spese a carico della parte soccombente non ammessa al beneficio, dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato.
pagina 4 di 5 Infatti, nell'ambito del presente procedimento, la liquidazione dovrebbe essere effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso (v. Cass., sez. 2, sent. 29.10.12, n. 18583, nonché di recente Cass. 30876/2018, diff. Cass.
5819/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1042/2025 R.G. ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
ANNULLA il decreto opposto, confermando il diritto del sig. di beneficiare del Parte_1
patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del procedimento n. 2441/2024 RG.
NULLA sulle spese.
Ancona, 27 maggio 2025
Il Giudice
dott. Silvia Corinaldesi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Corinaldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1042/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PASTORE DARIO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 depositata il 20/02/2025
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, in accoglimento della presente opposizione, disattesa ogni avversa deduzione ed eccezione: In via principale e nel merito - annullare il decreto emesso e ritualmente notificato in data 11.02.2025 con cui il Tribunale di Ancona ha revocato l'ammissione del Sig.
[...]
al beneficio del patrocinio a spese dello Stato nel procedimento iscritto al n. 2441/2024 del Pt_1
Ruolo Generale rigettando l'istanza per la liquidazione del compenso presentata dall'Avv. Dario
Pastore; In ogni caso - con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali – ex art. 15 T.P.F. – 4% CPA e IVA”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 depositata il 20/02/2025, ha Parte_1
impugnato il decreto emesso e notificato in data 11/02/2025 dal Tribunale di Ancona, Sezione
Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei
Cittadini dell'Unione Europea, con cui il Tribunale ha revocato la sua ammissione al beneficio del pagina 1 di 5 patrocinio a spese dello Stato, deliberata il 08/05/2024 dal competente Consiglio dell'ordine degli
Avvocati di Ancona, rigettando altresì l'istanza per la liquidazione del compenso presentata dall'Avv.
Dario Pastore.
Nonostante la regolarità della notifica il convenuto è rimasto contumace e all'esito CP_1 dell'udienza del 14/05/2025, svolta mediante lo scambio e il deposito di note scritte, il ricorrente ha concluso insistendo nell'accoglimento della opposizione, allegando Certificazione Unica 2025
(generata solamente il 20/02/2025) e ribadendo che nessun termine era stato concesso dal Tribunale di Ancona per integrare l'istanza di liquidazione dei compensi e che non sarebbe in ogni caso stato possibile ottemperare prima del 20/02/2025.
2. La opposizione è fondata e va accolta.
Argomenta il ricorrente che il Tribunale di Ancona, Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, con decreto del 06/12/2024, aveva ritenuto che la richiesta di liquidazione dei compensi doveva essere integrata con l'autocertificazione dei redditi percepiti nel 2024, dicembre compreso, e aveva riservato ogni decisione sulla liquidazione all'esito della produzione di tale documentazione senza però fornire indicazioni sul termine entro il quale ottemperare e poi con decreto del 11/02/2025 aveva deliberato la revoca dell'ammissione al beneficio. Il ricorrente aveva proposto in data 14/02/2025 “istanza di revisione” del citato decreto (agli atti di causa), respinta dal
Tribunale con decreto del 17/02/2025 con la seguente motivazione: “rilevato che la revoca dell'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio è stata emessa in data 11/2/2025 ai sensi dell'art.
79 u.c. TUSG oltre 60 gg. dopo la richiesta di integrazione della documentazione (autocertificazione dei redditi percepiti nel 2024)”.
Deduce il ricorrente che, invitato a comunicare l'entità dei redditi percepiti nel corso dell'intero anno
2024 (“dicembre compreso”), egli era rimasto in attesa del rilascio della Certificazione Unica 2025 non essendo in grado di fornire altrimenti i dati richiesti e timoroso delle conseguenze che una falsa dichiarazione avrebbe comportato. Rileva inoltre che nessuna delle ipotesi contemplate dall'art. 136,
T.U. Spese di Giustizia ricorrerebbe nel caso di specie e che i requisiti reddituali che consentirebbero l'ammissibilità dell'odierno opponente al patrocinio a spese dello Stato risulterebbero pienamente soddisfatti, dato che, “sebbene si rimanesse in attesa della Certificazione Unica 2025”, si poteva desumere l'ammontare dei redditi percepiti nel corso dell'anno 2024 attraverso il totale imponibile annuo IRPEF riportato tra le voci contenute all'interno della busta paga del mese di novembre 2024
“che ammonterebbe complessivamente a € 7.328,39”.
pagina 2 di 5 A sostegno dei suoi assunti, il ricorrente produce nuovamente la autocertificazione del 14/02/2025 sui redditi percepiti nel 2024 – pari ad € 7.328,39 – già allegata alla istanza di revisione del
14/02/2025.
3. Va preliminarmente osservato che “Chiamata a pronunciarsi in materia, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non prevede termini preclusivi e, conseguentemente, le produzioni documentali dell'interessato sono ammissibili anche in un momento successivo a quello di presentazione dell'istanza. Si è sottolineato in proposito che gli artt. 79 comma 3 e 96 comma 2 d.P.R. n. 115/2002 attribuiscono al magistrato chiamato a decidere sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato poteri officiosi che si esprimono sia nel sollecitare la parte a integrare la documentazione prodotta (art. 79, comma 3) sia nel disporre accertamenti tramite Guardia di Finanza per le necessarie verifiche quando vi siano fondati motivi di sospetto sulle reali condizioni economiche dell'istante (art. 96 comma 2). Si è chiarito che queste previsioni rendono palese la natura flessibile del procedimento. Si è evidenziato, inoltre, che, attraverso l'istituto in esame, lo Stato assolve all'obbligo costituzionale di assicurare la difesa ai non abbienti e, anche per questo, la produzione di documenti idonei a dimostrare la sussistenza delle condizioni di reddito che consentono l'ammissione al beneficio non è soggetta a preclusioni e decadenze (Sez. 4, n. 6529 del 09/01/2018, , Rv. 272180)” (così in motivazione Per_1
Cass., Sez. IV Pen., 17/05/2022 n. 20663).
Secondo la giurisprudenza di legittimità “Siffatta facoltà della parte si estende anche al giudizio di opposizione al rigetto, il cui scopo è ancora una volta la verifica delle condizioni dell'ammissione al beneficio, stante l'effetto integralmente devolutivo del medesimo e l'inutilità di un processo che decidendo allo stato degli atti frusti inutilmente lo scopo dell'istituto a fronte della sussistenza, comprovabile con produzioni documentali in questa fase, dei presupposti per l'ammissione, così ponendosi in piena contraddizione con la natura solidaristica e con il riconoscimento dei diritti fondamentali e costituzionalmente garantiti della valida difesa nel processo” (in motivazione Cass.,
Sez. IV Pen., 09/01/2018 n. 6529).
Nel caso in esame il Tribunale di Ancona, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, aveva chiesto con decreto del 06/12/2024 integrazione documentale sui redditi percepiti nel 2024, dicembre compreso, senza indicare un termine per adempiere al deposito della documentazione richiesta. In data 11/02/2025 il Tribunale ha revocato l'ammissione al gratuito patrocinio, “considerato che il mancato deposito della documentazione integrativa determina l'inammissibilità della domanda di ammissione al gratuito patrocinio”. Con decreto del 17/02/2025 il Tribunale ha poi rigettato la richiesta di revisione del precedente decreto, motivando la decisione con il rilievo che la revoca pagina 3 di 5 dell'ammissione al beneficio era stata emessa “ai sensi dell'art. 79 u.c. TUSG oltre 60 gg. dopo la richiesta di integrazione della documentazione”.
La revoca del beneficio deve ritenersi illegittima, atteso che all'istante non era stato indicato un termine per adempiere (cfr. decreto del 06/12/2024 agli atti di causa), e in particolare non era stato in alcun modo precisato che il termine massimo fosse quello di 60 giorni.
La decisione si appalesa incompatibile con la disposizione di cui all'art. 79, comma 3, d.P.R.
115/2002 (che, pur prevedendo il potere-dovere del giudice di addivenire alla inammissibilità dell'istanza in caso di mancato deposito della documentazione necessaria alle verifiche che il giudice intenda attivare, non prevede un termine entro il quale la parte onerata a produrre la documentazione debba adempiere), così come interpretata dalla Corte di legittimità (si vedano i principi di diritto sopra richiamati).
Sempre in tema di verifiche officiose ai sensi dell'art. 79, comma 3, d.P.R. 115/2002 la Corte di
Cassazione ha ritenuto che “è legittima l'indicazione di un termine per adempiere onde evitare il pericolo di stallo del procedimento” (Cass., Sez. IV Pen, 12/01/2022 n. 12438). Il Tribunale avrebbe potuto quindi stabilire un termine per adempiere al deposito della documentazione richiesta, sia al momento stesso della richiesta di chiarimenti che prima di emettere il provvedimento di revoca, cosa che non ha fatto procedendo senza ulteriori verifiche alla revoca del beneficio. Oltretutto, nello specifico il Tribunale ha chiesto in data 06/12/2024 l'integrazione documentale relativa ai “redditi percepiti nel 2024, dicembre compreso”, dunque con riferimento ad una mensilità al momento ancora non trascorsa, circostanza che rendeva opportuno quantomeno un sollecito.
4. Passando all'esame dei requisiti reddituali per l'ammissione al beneficio, deve rilevarsi che l'istante ha dato prova della permanenza degli stessi anche per l'anno 2024, dichiarando ed autocertificando un reddito di € 7.328,39, con allegazione delle buste paga relative ai distinti rapporti di lavoro a tempo determinato svolti nell'anno 2024 e da ultimo la CU 2025 del secondo rapporto di lavoro.
Il decreto impugnato va dunque annullato come da richiesta, dovendosi confermare che Pt_1
ha il diritto di beneficiare del patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del procedimento n.
[...]
2441/2024 RG.
5. Con riferimento, infine, alle spese di giudizio, va emessa una pronuncia di non luogo a provvedere perché al presente giudizio non può applicarsi l'art. 133, d.P.R. n.115/02, secondo cui, nell'ipotesi in cui risulti vittoriosa la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il provvedimento che pone le spese a carico della parte soccombente non ammessa al beneficio, dispone che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato.
pagina 4 di 5 Infatti, nell'ambito del presente procedimento, la liquidazione dovrebbe essere effettuata a carico di un'amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso (v. Cass., sez. 2, sent. 29.10.12, n. 18583, nonché di recente Cass. 30876/2018, diff. Cass.
5819/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 1042/2025 R.G. ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
ANNULLA il decreto opposto, confermando il diritto del sig. di beneficiare del Parte_1
patrocinio a spese dello Stato nell'ambito del procedimento n. 2441/2024 RG.
NULLA sulle spese.
Ancona, 27 maggio 2025
Il Giudice
dott. Silvia Corinaldesi
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