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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/08/2025, n. 4787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4787 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA CIVILE così composta: NE UN de COURTELARY Presidente Marina TUCCI Consigliere Mario MONTANARO Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2954 del ruolo gene- rale degli affari contenziosi dell'anno 2024, decisa ai sensi degli artt. 281- sexies e 350-bis c.p.c. all'udienza del giorno 7.7.2025 tra AVV. FILIPPO (cod. fisc.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
(cod. fisc.: ), Parte_2 CodiceFiscale_2 [...]
(cod. fisc.: E Parte_3 C.F._3 Parte_4
(cod. fisc. ) elettivamente domiciliati
[...] CodiceFiscale_4 in Roma, Via Guido Guinizelli n. 23, presso lo studio del primo, che rappre- senta e difende sé stesso ai sensi dell'art. 86 c.p.c. e gli altri per procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel primo grado di giu- dizio;
- appellanti – appellati in via incidentale- e (cod. fisc. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del procuratore speciale, avv. Riccardo Marciò, elettivamente do- miciliata in Roma, via Po n. 12, presso lo studio degli avv. Marco Pesenti (cod. fisc. ) e Giuseppe Caputi (cod. fisc. CodiceFiscale_5 [...]
) per procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e C.F._6 risposta in appello;
-appellata – appellante in via incidentale- e
CP_2
-appellata contumace- OGGETTO: contratti bancari. FATTO E DIRITTO
1. La e, per essa, quale rappresentante processuale, la CP_2 [...] ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Controparte_3
20607/2019 emesso dal Tribunale di Roma in data 22.10.2019, con cui le è stato ingiunto di consegnare a , Controparte_4 Controparte_5
e quali eredi di
[...] Controparte_6 Parte_4 [...]
: i) copia della domanda di mutuo stipulato dal loro dante Persona_1 causa, in data 1°.3.2013, con la Banco Desio Lazio s.p.a. (cui era poi succe- duta, a titolo universale, la Banca Popolare di Spoleto s.p.a.) per la somma di € 100.000,00, garantito da ipoteca immobiliare;
ii) copia della perizia immobiliare fatta predisporre dalla Banca nell'istruttoria per la concessione di detto mutuo;
iii) copia della delibera di concessione del mutuo in que- stione;
iv) copia dell'autorizzazione scritta del mutuatario Persona_2
a girocontare gli importi del mutuo fondiario;
concludendo perché il
[...]
Tribunale di Roma volesse, “in via preliminare, dichiarare il difetto di legitti- mazione passiva di e di e per Controparte_7 Controparte_8
l'effetto revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo (…) dichiarando che nulla è dovuto da e da in favore degli CP_2 Controparte_9 opposti;
nel merito, previa sospensione del presente giudizio in attesa che venga pronunciata la decisione nel procedimento RG. n. 23971/2018, pen- dente dinanzi al Tribunale di Roma, sez. IV, Giudice dott.ssa Bisceglie, dichia- rare l'insussistenza del diritto azionato dai ricorrenti in via monitoria e per l'effetto revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo (…) dichiarando che nulla è dovuto da e da in favore degli CP_2 Controparte_9 opposti. Con vittoria di spese (…)”.
In particolare, l'opponente, premesso e documentato che il credito derivante dal rapporto era stato ceduto alla con atto del 12.6.2018 e CP_2 che l'avviso della cessione era stato pubblicato sulla G.U.R.I. del 16.6.2018, n. 69 - Foglio delle Inserzioni;
ha allegato che si era Controparte_10 reso inadempiente al pagamento delle rate del mutuo e che, pertanto, con raccomandata dell'8.9.2016, la Banca Popolare di Spoleto s.p.a. ha comuni- cato agli eredi del mutuatario, nelle more deceduto, la decadenza dal bene- ficio del termine, chiedendo la restituzione dell'importo di € 91.606,81 an- cora dovuto (corrispondente all'ammontare di 14 rate di mutuo, rimaste im- pagate); che , Controparte_4 Controparte_11 Pt_3
2 e hanno proposto opposizione av- CP_4 Parte_4 verso l'atto di precetto notificato loro dalla quale manda- Parte_5 taria della Banca Popolare di Spoleto s.p.a., con il quale è stato intimato loro il pagamento delle somme corrispondenti al debito residuo di restituzione del finanziamento;
e che, in detto giudizio, gli opponenti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., la consegna della medesima documentazione ban- caria oggetto della successiva domanda di ingiunzione, ma che tale istanza è stata respinta dal giudicante.
Si è costituita in giudizio di opposizione la Controparte_1
(già , chiedendo il rigetto delle averse
[...] Controparte_12 domande ed eccezioni in quanto infondate in fatto e diritto.
Con sentenza n. 17781/2023 del 5.12.2023 il Tribunale di Roma, in com- posizione monocratica, ha così provveduto: “- in accoglimento dell'opposi- zione, revoca il decreto ingiuntivo;
- in accoglimento della domanda formulata dalle parti opposte nei confronti della chiamata in causa, condanna a Controparte_1 consegnare alle parti opposte copia dell'autorizzazione conferita dal mutua- tario alla Banca a trasferire le somme concesse con il Controparte_10 mutuo fondiario stipulato in data 01/03/2013, con atto a rogito del notaio rep. n. 174771, racc. n. 38786, sul conto sul quale esse fu- Persona_3 rono accreditate;
- dichiara l'inammissibilità dell'intervento in giudizio dell Controparte_13
- dispone la condanna delle parti opposte al pagamento delle spese proces- suali in favore delle opponenti, che si liquidano nella misura di euro 6.713, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- dispone la condanna della chiamata in causa al pagamento delle spese del procedimento che si liquidano in favore degli opponenti nella misura di euro 286, per spese vive ed euro 6.713, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, nella misura della metà, con compensazione di esse per la restante parte;
- dispone la compensazione integrale delle spese tra le parti intervenuta e le altre parti del giudizio”.
3 Gli opposti hanno depositato istanza di correzione di errore materiale della sentenza, ai sensi degli artt. 287 e segg. c.p.c., nella parte in cui il giudice di prime cure ha condannato la parte chiamata in causa (la
[...]
al pagamento delle spese di lite in favore delle opponenti Controparte_1 anziché degli opposti e, con ordinanza del 26.2.2024, il Tribunale di Roma adito ha provveduto alla correzione dell'errore materiale come richiesto.
Avverso la sentenza sopra indicata hanno proposto appello Parte_6
, e
[...] Controparte_11 Controparte_6 Parte_7
che hanno svolto le censure riportate di seguito.
[...]
Si è costituita nel presente grado di giudizio la Controparte_1
che ha contestato la fondatezza delle censure svolte dagli appellanti,
[...] concludendo per il rigetto dell'impugnazione, e ha proposto appello inciden- tale, svolgendo il motivo riportato di seguito.
Con la memoria conclusionale depositata in data 5.6.2025 l'avv.
[...]
ha dato atto (e ha documentato) che gli è stato revocato il man- CP_4 dato da e . Controparte_6 Parte_4
2. Con l'unico motivo di appello , Controparte_4 Controparte_5
e censurano la sen-
[...] Controparte_6 Parte_4 tenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Roma ha ritenuto atti interni, e quindi riservati, la domanda di mutuo presentata dal de cuius,
[...]
, la delibera di concessione del mutuo e la perizia immobi- Parte_8 liare.
Il motivo non merita accoglimento.
Come ha condivisibilmente ritenuto il giudice di prime cure, tali documenti non hanno incidenza diretta sulla situazione giuridica soggettiva degli odierni appellanti, non sussistendo quindi un interesse di questi a conseguire copia anche degli stessi. È quanto ha ritenuto - seppure con riguardo alla sola perizia immobiliare, ma con ragionamento che si può estendere anche alla restante documentazione richiesta dagli odierni appellanti - l'Arbitro Bancario Finanziario - Collegio di Milano con la decisione n. 533 del
30.1.2014, richiamata nella motivazione della sentenza impugnata. In parti- colare, con tale decisione si è affermato che “la perizia immobiliare rappre- senta un mero documento interno la cui finalità è quella di pervenire ad una decisione in merito alla domanda di concessione di mutuo e, per questa
4 ragione, non può dirsi rientrare nell'ambito della documentazione in merito alla quale il cliente ha diritto ad ottenere copia ai sensi dell'art. 119, comma 4° TUB. Analogamente, la valutazione immobiliare non può neppure qualifi- carsi come dato personale del cliente del sistema bancario”.
La funzione della perizia immobiliare, fatta predisporre dalla banca nell'am- bito dell'istruttoria volta alla concessione di un mutuo fondiario, non è quella di fornire al mutuatario elementi sulla convenienza dell'operazione immobi- liare, che rientra nelle valutazioni spettanti unicamente all'aspirante compra- tore e mutuatario indipendentemente dal rapporto con la banca. Al contrario, la funzione della perizia è quella di consentire alla banca una valutazione di quale sia il valore dell'immobile posto a garanzia per la concessione del mu- tuo, e quindi una valutazione della propria complessiva convenienza ad ero- gare lo stesso.
Nessuna rilevanza assume la circostanza per cui “nella surroga la perizia viene pagata dalla Banca mentre nel mutuo e/o fondiario viene pagata dal cliente mutuatario che pertanto ha tutto il diritto di ottenerne una copia”, come deduce parte appellante. L'addebito al mutuatario di quanto corrispo- sto per la perizia di stima dell'immobile da acquistare, nonché oggetto della garanzia del mutuo eventualmente accordato, viene effettuato quale costo dell'istruttoria per l'erogazione del mutuo stesso. Tale spesa non incide, quindi, sul rilievo per cui la perizia è un atto interno dell'istruttoria volta alla concessione di un mutuo fondiario, il quale non incide così direttamente sulla posizione giuridica soggettiva del mutuatario, che non ha dunque interesse
– e, quindi, diritto, ai sensi dell'art. 119 T.U.B. – a conseguirne copia.
Parte appellante deduce, poi, come il diritto a conseguire copia della perizia espletata nell'ambito del procedimento di mutuo discenderebbe dalla previ- sione del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 T.U.B., in conformità alla delibera C.I.C.R. del 22.4.1995, nella misura dell'80% del valore del cespite oggetto dell'ipoteca posta a garanzia della restituzione delle somme rice- vute.
Tale valore non è, tuttavia, quello che viene stimato dal perito nominato dalla
Banca, come mostra di ritenere l'odierna parte appellante con la deduzione in esame. Il valore da prendere in considerazione, infatti, non è quello com- merciale o di mercato dell'immobile da ipotecare, bensì il c.d. valore
5 cauzionale, ovvero quel valore che ci si attende ragionevolmente dal netto realizzo di una potenziale procedura esecutiva avente ad oggetto l'immobile ipotecato, tale da compendiare l'integrale soddisfacimento del credito finan- ziato, comprensivo del capitale erogato, degli interessi e dei costi di proce- dura.
Come ha avuto modo di chiarire la Suprema Corte, “Ai fini dell'apprezza- mento circa il rispetto del limite di finanziabilità prescritto per il mutuo fon- diario dalla normativa legale e regolamentare, il giudice deve tenere in con- siderazione il cd. valore cauzionale del bene ipotecato, vale a dire la concreta e attuale prospettiva di negoziabilità dell'immobile, del tutto svincolata da considerazioni di carattere speculativo, sì che, se non è possibile far riferi- mento a un valore di liquidazione, tra le diverse stime possibili deve privile- giarsi quella di tipo prudenziale” (così Cass. civ., Sez. I, ord. 9.5.2018, n. 11201).
Quanto alla domanda di concessione del mutuo e alla delibera di concessione dello stesso, parimenti costituiscono atti interni dell'istruttoria espletata dalla banca, non ravvisandosi dunque l'interesse dei richiedenti, aventi causa dal mutuatario, a conseguire copia degli stessi. Con specifico riguardo alla deli- bera di concessione del mutuo, poi, non si può non considerare come questa sia anzi l'atto contenente la valutazione interna alla banca mutuante in ra- gione del quale viene manifestata la volontà contrattuale, e segnatamente afferisce alla valutazione da parte della mutuante dell'esistenza, nel caso di specie, di tutti gli elementi in ragione dei quali la stessa ritiene mutuabile al richiedente la somma richiesta a fronte della garanzia prestata.
Secondo gli odierni appellanti, l'interesse a conseguire copia di tale docu- mentazione in capo agli stessi deve essere ravvisato nell'esigenza di disporre di tali documenti ai fini della tutela dei loro diritti a fronte della pretesa cre- ditoria avanzata dalla banca nei loro confronti, in quanto eredi del debitore originario.
Di contro, come ha chiarito il giudice di prime cure, l'interesse a disporre di documentazione in questione non è legata all'esercizio di un'azione nei loro confronti. Peraltro, ciò è stato statuito al fine di confutare la deduzione dell'odierna appellata per cui la domanda proposta in sede monitoria dagli eredi di sia inammissibile in quanto finalizzata ad Controparte_10
6 “acquisire elementi istruttori da introdurre nell'ambito di un parallelo proce- dimento di opposizione a precetto diretto ad ostacolare la pretesa creditoria dell'attuale titolare del credito”.
Del resto, è la stessa parte appellante a dedurre, citando giurisprudenza di legittimità e di merito, come “La pretesa alla documentazione da parte di un cliente della banca è un diritto autonomo (…) prescindere da specifici obbli- ghi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del 'neminem laedere' (…)”.
3. La propone appello incidentale av- Controparte_1 verso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma nella parte in cui l'ha con- dannata “a consegnare alle parti opposte copia dell'autorizzazione conferita dal mutuatario alla Banca a trasferire le somme con- Controparte_10 cesse con il mutuo fondiario stipulato in data 01/03/2013, con atto a rogito del notai rep. n. 174771, racc. n. 38786, sul conto sul quale Persona_3 esse furono accreditate”, e quindi l'ha condannata al pagamento delle spese di lite. In particolare, la Banca deduce che “gli eredi del sig. CP_4 erano già in possesso della suddetta dichiarazione in quanto (…) la stessa era contenuta nel contratto di mutuo dagli stessi allegato alla loro comparsa di costituzione e risposta;
e dall'altro L'appellante è pertanto impossibilitato a consegnare una autorizzazione diversa da quella già contenuta nell'atto di mutuo in quanto non in suo possesso, essendo la stessa come detto già integrata nel contratto di mutuo”.
Il motivo è fondato.
Il giudice di prime cure ha ritenuto che, “Nel caso di specie, l'unico docu- mento inerente al rapporto tra banca e cliente idoneo ad incidere in concreto sulle posizioni sostanziali dei ricorrenti (del quale l'Istituto di credito ha omesso il rilascio di copia) è l'autorizzazione all'accredito delle somme og- getto di finanziamento sul conto del mutuatario, pacificamente intervenuta dato che non è stato neppure contestato che la stipula del mutuo fosse stata effettuata per ripianare passività pregresse del medesimo;
risulta invece che il contratto di mutuo sia già nella disponibilità delle parti istanti, in quanto dai medesimi allegato al ricorso per ingiunzione”.
Secondo parte appellante, “Il giudice di prime cure nel condannare la scri- vente alla consegna della copia dell'autorizzazione a trasferire le somme mu- tuate sul conto sul quale furono accreditate, non ha valutato che tale
7 autorizzazione fosse già contenuta nel contratto di mutuo e sottesa alla quie- tanza di cui all'art. 1 comma 2 del contratto di finanziamento depositato peraltro dai signor come allegato alla comparsa di costituzione CP_4
e risposta (doc. 4)”.
Considerata qual è la statuizione del giudice di prime cure sulla domanda svolta da , , Controparte_4 Controparte_11 Parte_3
e con il ricorso ex art. 633 c.p.c. in data
[...] Parte_4
23.9.2019, volta a conseguire la consegna della “autorizzazione scritta del mutuatario a girocontare gli importi del mutuo fondia- Controparte_10 rio”, la censura della Banca appellata è fondata.
Con quanto previsto dal punto 1.2. del contratto di mutuo in data 1°.3.2013
ha rilasciato quietanza in ordine all'accredito della Controparte_10 somma mutuata sul conto corrente n. 237200 intestato allo stesso sulla Fi- liale di Roma Tuscolana della Banco di Desio e della Brianza s.p.a. (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio). Ne consegue che non esiste altro documento che dello Istituto di credito possa consegnare agli eredi del mutuatario e che abbia ad oggetto “l'autorizzazione all'accre- dito delle somme oggetto di finanziamento sul conto del mutuatario”, come ha invece disposto il giudice di prime cure.
Ciò ritenuto, si deve osservare che, in verità, non è però l'ordine di accredito sul conto corrente n. 237200 intestato a il documento Controparte_10 di cui gli odierni appellanti in via principale hanno domandato che la
[...] venisse condannata a consegnare loro, come si Controparte_1
è detto sopra. Con ricorso ex art. 633 c.p.c. del 23.9.2019, infatti,
[...]
, , e CP_4 Controparte_11 Controparte_6 Parte_4
, preliminarmente dedotto che il de cuius “non aveva mai otte-
[...] nuto l'erogazione di alcuna somma perché la Banca si era limitata ad un giroconto in via autonoma andando ad estinguere propri finanziamenti in regola nonché i debiti chirografari intrattenuti presso la medesima Banca da un terzo soggetto e, cioè, la , hanno domandato che alla Controparte_14 venisse ingiunto di consegnare loro la Controparte_1
“autorizzazione scritta del mutuatari a girocontare gli Controparte_10 importi del mutuo fondiario”.
8 In altri termini, dalla lettura della domanda proposta in sede monitoria uni- tamente alla documentazione richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio, segnatamente dall'estratto conto al 31.3.2013 (v. doc. n. 11 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio), si evince indubitabilmente come la domanda avesse ad oggetto l'ordine da parte del correntista di trasferi- mento della somma di € 46.000,00 in favore della li- Controparte_15 quidazione, società di cui lo stesso era amministratore unico, con finalità di estinzione finanziamenti di tale società e l'ordine di trasferimento della somma di € 50.500,00 a fronte di “disposizione (…) Controparte_10 esposizione finanziamenti [numero non leggibile]”.
Malgrado l'evidente travisamento della domanda da parte del giudice di primo grado, e quindi l'adozione della statuizione appellata dalla Banca, gli appellanti in via principale non hanno censurato anche tale capo della sen- tenza di primo grado, e quindi questo giudicante deve limitarsi a disporre la revoca del capo della sentenza di primo grado con cui è stata disposta la consegna agli opposti da parte della Parte_9 della “autorizzazione all'accredito delle somme oggetto di finanziamento sul conto del mutuatario”.
4. In conclusione, l'appello proposto da , Controparte_4 CP_11
, e avverso la n.
[...] Controparte_6 Parte_4
17781/2023 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 5.12.2023 deve essere rigettato, mentre l'appello proposto in via inciden- tale avverso tale decisione dalla deve Controparte_1 essere accolto e, in riforma della sentenza di primo grado, deve essere revo- cata la condanna dell'opposta a consegnare agli opponenti “l'autorizzazione all'accredito delle somme oggetto di finanziamento sul conto del mutuata- rio”.
In base al principio fissato dall'art. 336, co. 1, c.p.c., secondo cui la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sen- tenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice di appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29.10.2019, n.
27606; Cass. civ., Sez. IV-3, 24.1.2017, n. 1775; Cass. civ., Sez. L,
9 22.12.2009, n. 26985; Cass. civ., Sez. III, 11.6.2008, n. 15483; Cass. civ., Sez. III, 5.6.2007, n. 13059).
La revoca dell'unica condanna disposta dal giudice di primo grado, che ha revocato il decreto ingiuntivo n. 20607/2019 emesso dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in data 22.10.2019, determina l'integrale soc- combenza degli opponenti, i quali devono dunque essere condannati a rim- borsare alla le spese di lite del primo Controparte_1 grado di giudizio, nella misura liquidata in dispositivo.
Anche le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228 con riguardo agli appellanti principali.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: dichiara la contumacia della CP_2
rigetta l'appello proposto da , Controparte_4 Controparte_5
e avverso la sentenza
[...] Controparte_6 Parte_4
n. 17781/2023 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocra- tica, il 5.12.2023; accoglie l'appello proposto in via incidentale dalla Controparte_1 avverso la sentenza n. 17781/2023 emessa dal Tribunale di
[...]
Roma, in composizione monocratica, il 5.12.2023 e, per l'effetto, in parziale modifica di tale decisione:
o revoca la condanna della a conse- Controparte_1 gnare a , , Controparte_4 Controparte_11 Controparte_6
e “l'autorizzazione all'accredito delle somme og- Parte_4 getto di finanziamento sul conto del mutuatario”;
o condanna , , Controparte_4 Controparte_11 Parte_3
e , in solido tra loro, a rimborsare alla
[...] Parte_4 [...]
[...]
[...] le spese del primo grado di giudizio, che li- Parte_10 quida in € 6.713,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
conferma nel resto la sentenza di primo grado;
condanna , , Controparte_4 Controparte_11 Parte_3
e , in solido tra loro, a rimborsare alla
[...] Parte_4 [...] le spese del presente grado di giudizio, che Controparte_1 liquida in € 777,00 per spese esenti ed € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
nulla per le spese del presente grado di giudizio tra , Controparte_4
, e , Controparte_11 Controparte_6 Parte_4 da un lato, e la dall'altro; CP_2
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 nei confronti degli appellanti principali.
Roma, 7.7.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro NE Thellung de Courtelary
11
(cod. fisc.: ), Parte_2 CodiceFiscale_2 [...]
(cod. fisc.: E Parte_3 C.F._3 Parte_4
(cod. fisc. ) elettivamente domiciliati
[...] CodiceFiscale_4 in Roma, Via Guido Guinizelli n. 23, presso lo studio del primo, che rappre- senta e difende sé stesso ai sensi dell'art. 86 c.p.c. e gli altri per procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel primo grado di giu- dizio;
- appellanti – appellati in via incidentale- e (cod. fisc. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del procuratore speciale, avv. Riccardo Marciò, elettivamente do- miciliata in Roma, via Po n. 12, presso lo studio degli avv. Marco Pesenti (cod. fisc. ) e Giuseppe Caputi (cod. fisc. CodiceFiscale_5 [...]
) per procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e C.F._6 risposta in appello;
-appellata – appellante in via incidentale- e
CP_2
-appellata contumace- OGGETTO: contratti bancari. FATTO E DIRITTO
1. La e, per essa, quale rappresentante processuale, la CP_2 [...] ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Controparte_3
20607/2019 emesso dal Tribunale di Roma in data 22.10.2019, con cui le è stato ingiunto di consegnare a , Controparte_4 Controparte_5
e quali eredi di
[...] Controparte_6 Parte_4 [...]
: i) copia della domanda di mutuo stipulato dal loro dante Persona_1 causa, in data 1°.3.2013, con la Banco Desio Lazio s.p.a. (cui era poi succe- duta, a titolo universale, la Banca Popolare di Spoleto s.p.a.) per la somma di € 100.000,00, garantito da ipoteca immobiliare;
ii) copia della perizia immobiliare fatta predisporre dalla Banca nell'istruttoria per la concessione di detto mutuo;
iii) copia della delibera di concessione del mutuo in que- stione;
iv) copia dell'autorizzazione scritta del mutuatario Persona_2
a girocontare gli importi del mutuo fondiario;
concludendo perché il
[...]
Tribunale di Roma volesse, “in via preliminare, dichiarare il difetto di legitti- mazione passiva di e di e per Controparte_7 Controparte_8
l'effetto revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo (…) dichiarando che nulla è dovuto da e da in favore degli CP_2 Controparte_9 opposti;
nel merito, previa sospensione del presente giudizio in attesa che venga pronunciata la decisione nel procedimento RG. n. 23971/2018, pen- dente dinanzi al Tribunale di Roma, sez. IV, Giudice dott.ssa Bisceglie, dichia- rare l'insussistenza del diritto azionato dai ricorrenti in via monitoria e per l'effetto revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo (…) dichiarando che nulla è dovuto da e da in favore degli CP_2 Controparte_9 opposti. Con vittoria di spese (…)”.
In particolare, l'opponente, premesso e documentato che il credito derivante dal rapporto era stato ceduto alla con atto del 12.6.2018 e CP_2 che l'avviso della cessione era stato pubblicato sulla G.U.R.I. del 16.6.2018, n. 69 - Foglio delle Inserzioni;
ha allegato che si era Controparte_10 reso inadempiente al pagamento delle rate del mutuo e che, pertanto, con raccomandata dell'8.9.2016, la Banca Popolare di Spoleto s.p.a. ha comuni- cato agli eredi del mutuatario, nelle more deceduto, la decadenza dal bene- ficio del termine, chiedendo la restituzione dell'importo di € 91.606,81 an- cora dovuto (corrispondente all'ammontare di 14 rate di mutuo, rimaste im- pagate); che , Controparte_4 Controparte_11 Pt_3
2 e hanno proposto opposizione av- CP_4 Parte_4 verso l'atto di precetto notificato loro dalla quale manda- Parte_5 taria della Banca Popolare di Spoleto s.p.a., con il quale è stato intimato loro il pagamento delle somme corrispondenti al debito residuo di restituzione del finanziamento;
e che, in detto giudizio, gli opponenti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., la consegna della medesima documentazione ban- caria oggetto della successiva domanda di ingiunzione, ma che tale istanza è stata respinta dal giudicante.
Si è costituita in giudizio di opposizione la Controparte_1
(già , chiedendo il rigetto delle averse
[...] Controparte_12 domande ed eccezioni in quanto infondate in fatto e diritto.
Con sentenza n. 17781/2023 del 5.12.2023 il Tribunale di Roma, in com- posizione monocratica, ha così provveduto: “- in accoglimento dell'opposi- zione, revoca il decreto ingiuntivo;
- in accoglimento della domanda formulata dalle parti opposte nei confronti della chiamata in causa, condanna a Controparte_1 consegnare alle parti opposte copia dell'autorizzazione conferita dal mutua- tario alla Banca a trasferire le somme concesse con il Controparte_10 mutuo fondiario stipulato in data 01/03/2013, con atto a rogito del notaio rep. n. 174771, racc. n. 38786, sul conto sul quale esse fu- Persona_3 rono accreditate;
- dichiara l'inammissibilità dell'intervento in giudizio dell Controparte_13
- dispone la condanna delle parti opposte al pagamento delle spese proces- suali in favore delle opponenti, che si liquidano nella misura di euro 6.713, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- dispone la condanna della chiamata in causa al pagamento delle spese del procedimento che si liquidano in favore degli opponenti nella misura di euro 286, per spese vive ed euro 6.713, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, nella misura della metà, con compensazione di esse per la restante parte;
- dispone la compensazione integrale delle spese tra le parti intervenuta e le altre parti del giudizio”.
3 Gli opposti hanno depositato istanza di correzione di errore materiale della sentenza, ai sensi degli artt. 287 e segg. c.p.c., nella parte in cui il giudice di prime cure ha condannato la parte chiamata in causa (la
[...]
al pagamento delle spese di lite in favore delle opponenti Controparte_1 anziché degli opposti e, con ordinanza del 26.2.2024, il Tribunale di Roma adito ha provveduto alla correzione dell'errore materiale come richiesto.
Avverso la sentenza sopra indicata hanno proposto appello Parte_6
, e
[...] Controparte_11 Controparte_6 Parte_7
che hanno svolto le censure riportate di seguito.
[...]
Si è costituita nel presente grado di giudizio la Controparte_1
che ha contestato la fondatezza delle censure svolte dagli appellanti,
[...] concludendo per il rigetto dell'impugnazione, e ha proposto appello inciden- tale, svolgendo il motivo riportato di seguito.
Con la memoria conclusionale depositata in data 5.6.2025 l'avv.
[...]
ha dato atto (e ha documentato) che gli è stato revocato il man- CP_4 dato da e . Controparte_6 Parte_4
2. Con l'unico motivo di appello , Controparte_4 Controparte_5
e censurano la sen-
[...] Controparte_6 Parte_4 tenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di Roma ha ritenuto atti interni, e quindi riservati, la domanda di mutuo presentata dal de cuius,
[...]
, la delibera di concessione del mutuo e la perizia immobi- Parte_8 liare.
Il motivo non merita accoglimento.
Come ha condivisibilmente ritenuto il giudice di prime cure, tali documenti non hanno incidenza diretta sulla situazione giuridica soggettiva degli odierni appellanti, non sussistendo quindi un interesse di questi a conseguire copia anche degli stessi. È quanto ha ritenuto - seppure con riguardo alla sola perizia immobiliare, ma con ragionamento che si può estendere anche alla restante documentazione richiesta dagli odierni appellanti - l'Arbitro Bancario Finanziario - Collegio di Milano con la decisione n. 533 del
30.1.2014, richiamata nella motivazione della sentenza impugnata. In parti- colare, con tale decisione si è affermato che “la perizia immobiliare rappre- senta un mero documento interno la cui finalità è quella di pervenire ad una decisione in merito alla domanda di concessione di mutuo e, per questa
4 ragione, non può dirsi rientrare nell'ambito della documentazione in merito alla quale il cliente ha diritto ad ottenere copia ai sensi dell'art. 119, comma 4° TUB. Analogamente, la valutazione immobiliare non può neppure qualifi- carsi come dato personale del cliente del sistema bancario”.
La funzione della perizia immobiliare, fatta predisporre dalla banca nell'am- bito dell'istruttoria volta alla concessione di un mutuo fondiario, non è quella di fornire al mutuatario elementi sulla convenienza dell'operazione immobi- liare, che rientra nelle valutazioni spettanti unicamente all'aspirante compra- tore e mutuatario indipendentemente dal rapporto con la banca. Al contrario, la funzione della perizia è quella di consentire alla banca una valutazione di quale sia il valore dell'immobile posto a garanzia per la concessione del mu- tuo, e quindi una valutazione della propria complessiva convenienza ad ero- gare lo stesso.
Nessuna rilevanza assume la circostanza per cui “nella surroga la perizia viene pagata dalla Banca mentre nel mutuo e/o fondiario viene pagata dal cliente mutuatario che pertanto ha tutto il diritto di ottenerne una copia”, come deduce parte appellante. L'addebito al mutuatario di quanto corrispo- sto per la perizia di stima dell'immobile da acquistare, nonché oggetto della garanzia del mutuo eventualmente accordato, viene effettuato quale costo dell'istruttoria per l'erogazione del mutuo stesso. Tale spesa non incide, quindi, sul rilievo per cui la perizia è un atto interno dell'istruttoria volta alla concessione di un mutuo fondiario, il quale non incide così direttamente sulla posizione giuridica soggettiva del mutuatario, che non ha dunque interesse
– e, quindi, diritto, ai sensi dell'art. 119 T.U.B. – a conseguirne copia.
Parte appellante deduce, poi, come il diritto a conseguire copia della perizia espletata nell'ambito del procedimento di mutuo discenderebbe dalla previ- sione del limite di finanziabilità previsto dall'art. 38 T.U.B., in conformità alla delibera C.I.C.R. del 22.4.1995, nella misura dell'80% del valore del cespite oggetto dell'ipoteca posta a garanzia della restituzione delle somme rice- vute.
Tale valore non è, tuttavia, quello che viene stimato dal perito nominato dalla
Banca, come mostra di ritenere l'odierna parte appellante con la deduzione in esame. Il valore da prendere in considerazione, infatti, non è quello com- merciale o di mercato dell'immobile da ipotecare, bensì il c.d. valore
5 cauzionale, ovvero quel valore che ci si attende ragionevolmente dal netto realizzo di una potenziale procedura esecutiva avente ad oggetto l'immobile ipotecato, tale da compendiare l'integrale soddisfacimento del credito finan- ziato, comprensivo del capitale erogato, degli interessi e dei costi di proce- dura.
Come ha avuto modo di chiarire la Suprema Corte, “Ai fini dell'apprezza- mento circa il rispetto del limite di finanziabilità prescritto per il mutuo fon- diario dalla normativa legale e regolamentare, il giudice deve tenere in con- siderazione il cd. valore cauzionale del bene ipotecato, vale a dire la concreta e attuale prospettiva di negoziabilità dell'immobile, del tutto svincolata da considerazioni di carattere speculativo, sì che, se non è possibile far riferi- mento a un valore di liquidazione, tra le diverse stime possibili deve privile- giarsi quella di tipo prudenziale” (così Cass. civ., Sez. I, ord. 9.5.2018, n. 11201).
Quanto alla domanda di concessione del mutuo e alla delibera di concessione dello stesso, parimenti costituiscono atti interni dell'istruttoria espletata dalla banca, non ravvisandosi dunque l'interesse dei richiedenti, aventi causa dal mutuatario, a conseguire copia degli stessi. Con specifico riguardo alla deli- bera di concessione del mutuo, poi, non si può non considerare come questa sia anzi l'atto contenente la valutazione interna alla banca mutuante in ra- gione del quale viene manifestata la volontà contrattuale, e segnatamente afferisce alla valutazione da parte della mutuante dell'esistenza, nel caso di specie, di tutti gli elementi in ragione dei quali la stessa ritiene mutuabile al richiedente la somma richiesta a fronte della garanzia prestata.
Secondo gli odierni appellanti, l'interesse a conseguire copia di tale docu- mentazione in capo agli stessi deve essere ravvisato nell'esigenza di disporre di tali documenti ai fini della tutela dei loro diritti a fronte della pretesa cre- ditoria avanzata dalla banca nei loro confronti, in quanto eredi del debitore originario.
Di contro, come ha chiarito il giudice di prime cure, l'interesse a disporre di documentazione in questione non è legata all'esercizio di un'azione nei loro confronti. Peraltro, ciò è stato statuito al fine di confutare la deduzione dell'odierna appellata per cui la domanda proposta in sede monitoria dagli eredi di sia inammissibile in quanto finalizzata ad Controparte_10
6 “acquisire elementi istruttori da introdurre nell'ambito di un parallelo proce- dimento di opposizione a precetto diretto ad ostacolare la pretesa creditoria dell'attuale titolare del credito”.
Del resto, è la stessa parte appellante a dedurre, citando giurisprudenza di legittimità e di merito, come “La pretesa alla documentazione da parte di un cliente della banca è un diritto autonomo (…) prescindere da specifici obbli- ghi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del 'neminem laedere' (…)”.
3. La propone appello incidentale av- Controparte_1 verso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma nella parte in cui l'ha con- dannata “a consegnare alle parti opposte copia dell'autorizzazione conferita dal mutuatario alla Banca a trasferire le somme con- Controparte_10 cesse con il mutuo fondiario stipulato in data 01/03/2013, con atto a rogito del notai rep. n. 174771, racc. n. 38786, sul conto sul quale Persona_3 esse furono accreditate”, e quindi l'ha condannata al pagamento delle spese di lite. In particolare, la Banca deduce che “gli eredi del sig. CP_4 erano già in possesso della suddetta dichiarazione in quanto (…) la stessa era contenuta nel contratto di mutuo dagli stessi allegato alla loro comparsa di costituzione e risposta;
e dall'altro L'appellante è pertanto impossibilitato a consegnare una autorizzazione diversa da quella già contenuta nell'atto di mutuo in quanto non in suo possesso, essendo la stessa come detto già integrata nel contratto di mutuo”.
Il motivo è fondato.
Il giudice di prime cure ha ritenuto che, “Nel caso di specie, l'unico docu- mento inerente al rapporto tra banca e cliente idoneo ad incidere in concreto sulle posizioni sostanziali dei ricorrenti (del quale l'Istituto di credito ha omesso il rilascio di copia) è l'autorizzazione all'accredito delle somme og- getto di finanziamento sul conto del mutuatario, pacificamente intervenuta dato che non è stato neppure contestato che la stipula del mutuo fosse stata effettuata per ripianare passività pregresse del medesimo;
risulta invece che il contratto di mutuo sia già nella disponibilità delle parti istanti, in quanto dai medesimi allegato al ricorso per ingiunzione”.
Secondo parte appellante, “Il giudice di prime cure nel condannare la scri- vente alla consegna della copia dell'autorizzazione a trasferire le somme mu- tuate sul conto sul quale furono accreditate, non ha valutato che tale
7 autorizzazione fosse già contenuta nel contratto di mutuo e sottesa alla quie- tanza di cui all'art. 1 comma 2 del contratto di finanziamento depositato peraltro dai signor come allegato alla comparsa di costituzione CP_4
e risposta (doc. 4)”.
Considerata qual è la statuizione del giudice di prime cure sulla domanda svolta da , , Controparte_4 Controparte_11 Parte_3
e con il ricorso ex art. 633 c.p.c. in data
[...] Parte_4
23.9.2019, volta a conseguire la consegna della “autorizzazione scritta del mutuatario a girocontare gli importi del mutuo fondia- Controparte_10 rio”, la censura della Banca appellata è fondata.
Con quanto previsto dal punto 1.2. del contratto di mutuo in data 1°.3.2013
ha rilasciato quietanza in ordine all'accredito della Controparte_10 somma mutuata sul conto corrente n. 237200 intestato allo stesso sulla Fi- liale di Roma Tuscolana della Banco di Desio e della Brianza s.p.a. (v. doc. n. 2 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio). Ne consegue che non esiste altro documento che dello Istituto di credito possa consegnare agli eredi del mutuatario e che abbia ad oggetto “l'autorizzazione all'accre- dito delle somme oggetto di finanziamento sul conto del mutuatario”, come ha invece disposto il giudice di prime cure.
Ciò ritenuto, si deve osservare che, in verità, non è però l'ordine di accredito sul conto corrente n. 237200 intestato a il documento Controparte_10 di cui gli odierni appellanti in via principale hanno domandato che la
[...] venisse condannata a consegnare loro, come si Controparte_1
è detto sopra. Con ricorso ex art. 633 c.p.c. del 23.9.2019, infatti,
[...]
, , e CP_4 Controparte_11 Controparte_6 Parte_4
, preliminarmente dedotto che il de cuius “non aveva mai otte-
[...] nuto l'erogazione di alcuna somma perché la Banca si era limitata ad un giroconto in via autonoma andando ad estinguere propri finanziamenti in regola nonché i debiti chirografari intrattenuti presso la medesima Banca da un terzo soggetto e, cioè, la , hanno domandato che alla Controparte_14 venisse ingiunto di consegnare loro la Controparte_1
“autorizzazione scritta del mutuatari a girocontare gli Controparte_10 importi del mutuo fondiario”.
8 In altri termini, dalla lettura della domanda proposta in sede monitoria uni- tamente alla documentazione richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio, segnatamente dall'estratto conto al 31.3.2013 (v. doc. n. 11 del fascicolo di parte appellante – primo grado di giudizio), si evince indubitabilmente come la domanda avesse ad oggetto l'ordine da parte del correntista di trasferi- mento della somma di € 46.000,00 in favore della li- Controparte_15 quidazione, società di cui lo stesso era amministratore unico, con finalità di estinzione finanziamenti di tale società e l'ordine di trasferimento della somma di € 50.500,00 a fronte di “disposizione (…) Controparte_10 esposizione finanziamenti [numero non leggibile]”.
Malgrado l'evidente travisamento della domanda da parte del giudice di primo grado, e quindi l'adozione della statuizione appellata dalla Banca, gli appellanti in via principale non hanno censurato anche tale capo della sen- tenza di primo grado, e quindi questo giudicante deve limitarsi a disporre la revoca del capo della sentenza di primo grado con cui è stata disposta la consegna agli opposti da parte della Parte_9 della “autorizzazione all'accredito delle somme oggetto di finanziamento sul conto del mutuatario”.
4. In conclusione, l'appello proposto da , Controparte_4 CP_11
, e avverso la n.
[...] Controparte_6 Parte_4
17781/2023 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, il 5.12.2023 deve essere rigettato, mentre l'appello proposto in via inciden- tale avverso tale decisione dalla deve Controparte_1 essere accolto e, in riforma della sentenza di primo grado, deve essere revo- cata la condanna dell'opposta a consegnare agli opponenti “l'autorizzazione all'accredito delle somme oggetto di finanziamento sul conto del mutuata- rio”.
In base al principio fissato dall'art. 336, co. 1, c.p.c., secondo cui la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata (cosiddetto effetto espansivo interno), la riforma, anche parziale, della sen- tenza di primo grado determina la caducazione ex lege della statuizione sulle spese e il correlativo dovere, per il giudice di appello, di provvedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle stesse (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29.10.2019, n.
27606; Cass. civ., Sez. IV-3, 24.1.2017, n. 1775; Cass. civ., Sez. L,
9 22.12.2009, n. 26985; Cass. civ., Sez. III, 11.6.2008, n. 15483; Cass. civ., Sez. III, 5.6.2007, n. 13059).
La revoca dell'unica condanna disposta dal giudice di primo grado, che ha revocato il decreto ingiuntivo n. 20607/2019 emesso dal Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in data 22.10.2019, determina l'integrale soc- combenza degli opponenti, i quali devono dunque essere condannati a rim- borsare alla le spese di lite del primo Controparte_1 grado di giudizio, nella misura liquidata in dispositivo.
Anche le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
La Corte deve dare atto, con la presente sentenza, della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115, intro- dotto dall'art. 1, co. XVII, della legge 24.12.2012, n. 228 con riguardo agli appellanti principali.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando nella causa indi- cata in epigrafe, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così prov- vede: dichiara la contumacia della CP_2
rigetta l'appello proposto da , Controparte_4 Controparte_5
e avverso la sentenza
[...] Controparte_6 Parte_4
n. 17781/2023 emessa dal Tribunale di Roma, in composizione monocra- tica, il 5.12.2023; accoglie l'appello proposto in via incidentale dalla Controparte_1 avverso la sentenza n. 17781/2023 emessa dal Tribunale di
[...]
Roma, in composizione monocratica, il 5.12.2023 e, per l'effetto, in parziale modifica di tale decisione:
o revoca la condanna della a conse- Controparte_1 gnare a , , Controparte_4 Controparte_11 Controparte_6
e “l'autorizzazione all'accredito delle somme og- Parte_4 getto di finanziamento sul conto del mutuatario”;
o condanna , , Controparte_4 Controparte_11 Parte_3
e , in solido tra loro, a rimborsare alla
[...] Parte_4 [...]
[...]
[...] le spese del primo grado di giudizio, che li- Parte_10 quida in € 6.713,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
conferma nel resto la sentenza di primo grado;
condanna , , Controparte_4 Controparte_11 Parte_3
e , in solido tra loro, a rimborsare alla
[...] Parte_4 [...] le spese del presente grado di giudizio, che Controparte_1 liquida in € 777,00 per spese esenti ed € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie (art. 2, co. 2, d.m. 10.3.2014, n. 55), I.V.A. (qualora dovuta) e C.P.A. nella misura di legge;
nulla per le spese del presente grado di giudizio tra , Controparte_4
, e , Controparte_11 Controparte_6 Parte_4 da un lato, e la dall'altro; CP_2
dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, co.
1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 nei confronti degli appellanti principali.
Roma, 7.7.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Mario Montanaro NE Thellung de Courtelary
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