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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 27/10/2025, n. 2112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2112 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale, Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Angela Alborino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 735 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 avente ad oggetto opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c.
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Murano e C.F._1
CE AO, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Rionero in Vulture alla Via Galliano Pal. Controparte_1
OPPONENTE
E in persona del l.r.p.t., C.F. , e Controparte_2 P.IVA_1 [...] in persona del l.r.p.t., P. I.V.A. e C.F. , e per esse CP_3 P.IVA_2 la mandataria C.F. , P. IVA , CP_4 P.IVA_3 P.IVA_4 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Fabio Forino, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Nocera Inferiore alla via
Roma n. 58;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.03.2022, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto con cui in qualità di CP_4 mandataria di e gli ha intimato il rilascio degli Controparte_2 Controparte_3 immobili siti in LF (PZ) al viale Aldo Moro, identificati in N.C.E.U. al foglio 76, mapp. 1629, p. 1, sub. 129, sub. 130, e mapp. 1629, sub. 75, p. s1, notificato in data 10.03.2022, unitamente al titolo esecutivo posto a fondamento dello stesso, costituito dall'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Brescia del
29.03.2019, e ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accogliere integralmente il presente atto e per l'effetto porre nel nulla l'atto di precetto opposto, stante la carenza di legittimazione passiva di e la carenza di legittimazione attiva Parte_1 delle società precettanti. Vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Ha posto a fondamento dell'opposizione i seguenti motivi: 1) difetto di legittimazione passiva dell'opponente; 2) difetto di legittimazione attiva della opposta, poiché non risulta provata alcuna cessione del credito in favore delle società precettanti.
Il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati in data 22.03.2022
a in qualità di mandataria di e CP_4 Controparte_2 Controparte_3 che si è costituita con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
8.05.2022, e ha chiesto il rigetto dell'opposizione, diffusamente contestando le deduzioni della controparte.
A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 19.05.2022, con ordinanza del 3.06.2022, il Giudice ha rigettato la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, ha disposto il mutamento del rito in ordinario e fissato l'udienza di trattazione per il 27.10.2022.
Esaurita la trattazione della lite, all'udienza del 27.04.2023 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni sino all'udienza del 19.06.2025, ove è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
Nel merito l'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Va premesso che entrambe le doglianze avanzate dall'opponente costituiscono motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1, c.p.c.
In via preliminare, si rileva che il titolo esecutivo posto a fondamento dell'esecuzione è l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Brescia del
29.03.2019 emessa nell'ambito del procedimento iscritto al n.16182/2018 R.G., promosso da e per essa, quale mandataria, Parte_2 Parte_3 che condanna la società in persona del Controparte_5 legale rappresentante p.t., al rilascio del compendio immobiliare sito in LF (PZ) al viale Aldo Moro oggetto del contratto di locazione finanziaria risolto (doc. nella produzione delle parti).
Con riguardo all'eccepito difetto di legittimazione passiva di cui alla doglianza sub
1), si rileva che dalla visura camerale prodotta dall'opponente emerge che la società
è stata cancellata dal registro delle imprese CP_5 Controparte_5 in data 16.07.2019 e che oltreché liquidatore della società, era Parte_1 socio unico della stessa.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte “Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a)
l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per
i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo”
(Cass., Sez. Un, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013; cfr. Cass., Sez. 3 - , Ordinanza
n. 11411 del 29/04/2024).
Consegue all'applicazione dei principi giurisprudenziali sopra espressi, che l'opponente è succeduto nei rapporti della società estinta, sicché l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva non è fondata, atteso che la legittimazione passiva nella fase esecutiva deve essere individuata con riferimento al soggetto menzionato nel titolo esecutivo e, nel caso di specie, l'atto di precetto è stato regolarmente notificato a in qualità di socio unico della Parte_1 società e, dunque, al successore della Controparte_5 società cancellata nei cui confronti è stato emesso il titolo esecutivo. Al riguardo, si osserva che non rileva l'asserita circostanza che l'immobile oggetto del precetto di rilascio non sia nella disponibilità dell'opponente, tale circostanza potendo, al più, rilevare nel momento dell'esecuzione materiale del rilascio da parte dell'Ufficiale Giudiziario.
Sul punto merita di essere richiamato il pacifico indirizzo interpretativo della
Suprema Corte, secondo il quale soggetto passivo della procedura esecutiva di rilascio è il destinatario dell'ordine contenuto nel titolo al quale vanno notificati il titolo esecutivo, precetto e preavviso di rilascio, ma la condanna al rilascio ha effetto non soltanto nei confronti di colui a cui è rivolta la statuizione di condanna, ma anche nei confronti del terzo occupante, in quanto l'esecuzione per rilascio ha natura “oggettiva”, poiché il titolo indica un determinato diritto avente ad oggetto un certo bene (cfr. Cass., civ. sez. III, del 20 novembre 2018, n. 29850; Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 20053 del 2 settembre 2013).
Con riguardo, poi, al motivo di opposizione sub 2), relativo all'eccepito difetto di legittimazione attiva, si osserva che è principio giurisprudenziale a lungo ribadito dalla prevalente giurisprudenza (allo stato non smentita da arresto a Sezioni unite), quello per cui l'avviso in G.U. già sarebbe sufficiente a “dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario” (cfr. Cass. n. 10200/2021; Cass. civ., 13 giugno
2019, n. 15884; Cass. civ., 29 dicembre 2017, n. 31188; nonché, ex plurimis, Trib.
Civitavecchia, 20 novembre 2019, n. 1640 e Trib. Benevento, 10 gennaio 2019, n.
47), ogni questione relativa all'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco dovendo in ogni caso risolversi sul piano della
“valutazione probatoria”, piano nel quale occorre valutare, ex aliis, se l'avviso in
G.U. “non individua il contenuto del contratto di cessione” e comunque la condotta processuale delle parti atteso che, ove la parte onerata abbia offerto (oltre al predetto avviso, in ogni caso di per sé “indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione” e munito di pregnante “valore probatorio”, essendo lo stesso, ove specifico, “in concreto idoneo … a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito”) altresì allegazioni specifiche e puntuali, anche in punto di ricostruzione della vicenda circolatoria, ex adverso devono essere almeno dedotte dalla controparte ragioni tali da far dubitare che, a fronte dell'intervenuta cessione c.d. in blocco relativa a posizioni affini e assimilabili a quella poi azionata, il proprio debito era tuttavia escluso. Al riguardo, la più recentemente la giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, ritenuto che “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58
d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.”
(Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4277 del 10/02/2023).
Nel caso di specie, l'opposta, subentrata all'originaria titolare del diritto di credito per intervenuta cessione dello stesso, ha ricostruito e documentato puntualmente la vicenda successoria relativa alla titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio, rilevando anche la disponibilità dell'originale del titolo esecutivo costituito dalla sopra richiamata ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Brescia del
29.03.2019, notificata unitamente all'atto di precetto (cfr. Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza n. 10200/2021).
Infatti, si rileva che l'opposta ha prodotto:
1) l'avviso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB pubblicato in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte seconda, Foglio delle Inserzioni
n. 143 del 5 dicembre 2020 (doc. 11 nella produzione di parte opposta), relativo al contratto di cessione di crediti concluso da (a cui favore è Parte_2 stato emesso il titolo esecutivo) in favore di da ritenersi Controparte_2 sufficientemente specifico circa il contenuto del contratto di cessione concluso in data 1 dicembre 2020 e, in particolare, sulla circostanza che esso inerisca “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) del Cedente derivanti da contratti di leasing, sorti nel periodo compreso tra il 1993 e il 2018 e i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei
Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca
d'Italia n. 139/1991”, tra i quali senz'altro rientra quello vantato dalla parte opposta nei confronti dell'opponente, in quanto derivante dal contratto di locazione finanziaria del 14.11.2011, risolto per mancato pagamento di ratei di locazione finanziaria in data 14.02.2017, come si evince dal titolo esecutivo;
2) l'atto di scissione tra (“Società Scissa”) e Parte_2 CP_3
(“Società Beneficiaria”), del 26 novembre 2020, a rogito del Notaio
[...] Per_1
rep. n. 24711, racc. n. 14827 (doc. 7 nella produzione di parte opposta), con
[...] cui viene data attuazione alla scissione mediante assegnazione alla società beneficiaria del “Compendio Scisso”, composto “dai beni, contratti e rapporti giuridici;
in particolare, con riguardo ai beni relativi ai contratti di leasing, “ Sulla base di quanto previsto nel Progetto di Scissione, e in attuazione dei criteri di esatta determinazione del Compendio Scisso ivi contenuti, i comparenti dichiarano e riconoscono che il Compendio Scisso è composto dai beni immobili, mobili strumentali, pertinenze e accessori relativi a n.
1.113 contratti di leasing, di cui n.
1.059 contratti inclusi nell'originario compendio di massimi n.
1.284 contratti di cui alla prima Tabella dell'allegato sub 3 e n. 54 contratti individuati nella seconda
Tabella dell'allegato sub 3, il tutto come risulta analiticamente indicato nell'elenco completo dei contratti cui fanno riferimento i predetti beni e diritti, che viene allegato al presente atto sotto la lettera “D””, tra i quali senz'altro rientra il rapporto vantato dalla parte opposta nei confronti dell'opponente, come si evince dall'elenco dei contratti di cui all'allegato “D”, ove, a pag. 32, è indicato l'immobile sito in LF (PZ) alla Via Aldo Moro, nonché dall'elenco dei contratti di cui all'allegato “E” (che ricomprende i beni e diritti immobiliari descritti e catastalmente identificati compresi nel compendio scisso ai fini dell'esecuzione degli adempimenti di pubblicità legale), ove, a pag. 69, è indicato l'immobile oggetto del precetto opposto.
In conclusione, sussiste la legittimazione attiva della parte opposta.
In definitiva, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n.
147/22, per lo scaglione di valore della controversia (indeterminabile complessità bassa), nella misura minima con riferimento alla fase decisionale, considerata l'attività concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice, dott.ssa Angela
Alborino, definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione.
2) Condanna al pagamento delle spese processuali in Parte_1 favore di e e, per esse, la Controparte_2 Controparte_3 mandataria che liquida in euro 6.164,00 per compenso CP_4 professionale, oltre rimborso forfetario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Potenza, il 27.10.2025
Il Giudice
dott.ssa. Angela Alborino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale, Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Angela Alborino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 735 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022 avente ad oggetto opposizione a precetto ex art. 615, co. 1, c.p.c.
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Murano e C.F._1
CE AO, in virtù di procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Rionero in Vulture alla Via Galliano Pal. Controparte_1
OPPONENTE
E in persona del l.r.p.t., C.F. , e Controparte_2 P.IVA_1 [...] in persona del l.r.p.t., P. I.V.A. e C.F. , e per esse CP_3 P.IVA_2 la mandataria C.F. , P. IVA , CP_4 P.IVA_3 P.IVA_4 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Fabio Forino, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Nocera Inferiore alla via
Roma n. 58;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 10.03.2022, ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto con cui in qualità di CP_4 mandataria di e gli ha intimato il rilascio degli Controparte_2 Controparte_3 immobili siti in LF (PZ) al viale Aldo Moro, identificati in N.C.E.U. al foglio 76, mapp. 1629, p. 1, sub. 129, sub. 130, e mapp. 1629, sub. 75, p. s1, notificato in data 10.03.2022, unitamente al titolo esecutivo posto a fondamento dello stesso, costituito dall'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Brescia del
29.03.2019, e ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accogliere integralmente il presente atto e per l'effetto porre nel nulla l'atto di precetto opposto, stante la carenza di legittimazione passiva di e la carenza di legittimazione attiva Parte_1 delle società precettanti. Vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Ha posto a fondamento dell'opposizione i seguenti motivi: 1) difetto di legittimazione passiva dell'opponente; 2) difetto di legittimazione attiva della opposta, poiché non risulta provata alcuna cessione del credito in favore delle società precettanti.
Il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati in data 22.03.2022
a in qualità di mandataria di e CP_4 Controparte_2 Controparte_3 che si è costituita con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
8.05.2022, e ha chiesto il rigetto dell'opposizione, diffusamente contestando le deduzioni della controparte.
A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 19.05.2022, con ordinanza del 3.06.2022, il Giudice ha rigettato la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, ha disposto il mutamento del rito in ordinario e fissato l'udienza di trattazione per il 27.10.2022.
Esaurita la trattazione della lite, all'udienza del 27.04.2023 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni sino all'udienza del 19.06.2025, ove è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica
Nel merito l'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Va premesso che entrambe le doglianze avanzate dall'opponente costituiscono motivi di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. 1, c.p.c.
In via preliminare, si rileva che il titolo esecutivo posto a fondamento dell'esecuzione è l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Brescia del
29.03.2019 emessa nell'ambito del procedimento iscritto al n.16182/2018 R.G., promosso da e per essa, quale mandataria, Parte_2 Parte_3 che condanna la società in persona del Controparte_5 legale rappresentante p.t., al rilascio del compendio immobiliare sito in LF (PZ) al viale Aldo Moro oggetto del contratto di locazione finanziaria risolto (doc. nella produzione delle parti).
Con riguardo all'eccepito difetto di legittimazione passiva di cui alla doglianza sub
1), si rileva che dalla visura camerale prodotta dall'opponente emerge che la società
è stata cancellata dal registro delle imprese CP_5 Controparte_5 in data 16.07.2019 e che oltreché liquidatore della società, era Parte_1 socio unico della stessa.
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte “Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a)
l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per
i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo”
(Cass., Sez. Un, Sentenza n. 6070 del 12/03/2013; cfr. Cass., Sez. 3 - , Ordinanza
n. 11411 del 29/04/2024).
Consegue all'applicazione dei principi giurisprudenziali sopra espressi, che l'opponente è succeduto nei rapporti della società estinta, sicché l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva non è fondata, atteso che la legittimazione passiva nella fase esecutiva deve essere individuata con riferimento al soggetto menzionato nel titolo esecutivo e, nel caso di specie, l'atto di precetto è stato regolarmente notificato a in qualità di socio unico della Parte_1 società e, dunque, al successore della Controparte_5 società cancellata nei cui confronti è stato emesso il titolo esecutivo. Al riguardo, si osserva che non rileva l'asserita circostanza che l'immobile oggetto del precetto di rilascio non sia nella disponibilità dell'opponente, tale circostanza potendo, al più, rilevare nel momento dell'esecuzione materiale del rilascio da parte dell'Ufficiale Giudiziario.
Sul punto merita di essere richiamato il pacifico indirizzo interpretativo della
Suprema Corte, secondo il quale soggetto passivo della procedura esecutiva di rilascio è il destinatario dell'ordine contenuto nel titolo al quale vanno notificati il titolo esecutivo, precetto e preavviso di rilascio, ma la condanna al rilascio ha effetto non soltanto nei confronti di colui a cui è rivolta la statuizione di condanna, ma anche nei confronti del terzo occupante, in quanto l'esecuzione per rilascio ha natura “oggettiva”, poiché il titolo indica un determinato diritto avente ad oggetto un certo bene (cfr. Cass., civ. sez. III, del 20 novembre 2018, n. 29850; Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 20053 del 2 settembre 2013).
Con riguardo, poi, al motivo di opposizione sub 2), relativo all'eccepito difetto di legittimazione attiva, si osserva che è principio giurisprudenziale a lungo ribadito dalla prevalente giurisprudenza (allo stato non smentita da arresto a Sezioni unite), quello per cui l'avviso in G.U. già sarebbe sufficiente a “dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario” (cfr. Cass. n. 10200/2021; Cass. civ., 13 giugno
2019, n. 15884; Cass. civ., 29 dicembre 2017, n. 31188; nonché, ex plurimis, Trib.
Civitavecchia, 20 novembre 2019, n. 1640 e Trib. Benevento, 10 gennaio 2019, n.
47), ogni questione relativa all'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco dovendo in ogni caso risolversi sul piano della
“valutazione probatoria”, piano nel quale occorre valutare, ex aliis, se l'avviso in
G.U. “non individua il contenuto del contratto di cessione” e comunque la condotta processuale delle parti atteso che, ove la parte onerata abbia offerto (oltre al predetto avviso, in ogni caso di per sé “indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione” e munito di pregnante “valore probatorio”, essendo lo stesso, ove specifico, “in concreto idoneo … a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito”) altresì allegazioni specifiche e puntuali, anche in punto di ricostruzione della vicenda circolatoria, ex adverso devono essere almeno dedotte dalla controparte ragioni tali da far dubitare che, a fronte dell'intervenuta cessione c.d. in blocco relativa a posizioni affini e assimilabili a quella poi azionata, il proprio debito era tuttavia escluso. Al riguardo, la più recentemente la giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, ritenuto che “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58
d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.”
(Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4277 del 10/02/2023).
Nel caso di specie, l'opposta, subentrata all'originaria titolare del diritto di credito per intervenuta cessione dello stesso, ha ricostruito e documentato puntualmente la vicenda successoria relativa alla titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio, rilevando anche la disponibilità dell'originale del titolo esecutivo costituito dalla sopra richiamata ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Brescia del
29.03.2019, notificata unitamente all'atto di precetto (cfr. Cass. civ., Sez. III,
Ordinanza n. 10200/2021).
Infatti, si rileva che l'opposta ha prodotto:
1) l'avviso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB pubblicato in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte seconda, Foglio delle Inserzioni
n. 143 del 5 dicembre 2020 (doc. 11 nella produzione di parte opposta), relativo al contratto di cessione di crediti concluso da (a cui favore è Parte_2 stato emesso il titolo esecutivo) in favore di da ritenersi Controparte_2 sufficientemente specifico circa il contenuto del contratto di cessione concluso in data 1 dicembre 2020 e, in particolare, sulla circostanza che esso inerisca “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) del Cedente derivanti da contratti di leasing, sorti nel periodo compreso tra il 1993 e il 2018 e i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei
Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca
d'Italia n. 139/1991”, tra i quali senz'altro rientra quello vantato dalla parte opposta nei confronti dell'opponente, in quanto derivante dal contratto di locazione finanziaria del 14.11.2011, risolto per mancato pagamento di ratei di locazione finanziaria in data 14.02.2017, come si evince dal titolo esecutivo;
2) l'atto di scissione tra (“Società Scissa”) e Parte_2 CP_3
(“Società Beneficiaria”), del 26 novembre 2020, a rogito del Notaio
[...] Per_1
rep. n. 24711, racc. n. 14827 (doc. 7 nella produzione di parte opposta), con
[...] cui viene data attuazione alla scissione mediante assegnazione alla società beneficiaria del “Compendio Scisso”, composto “dai beni, contratti e rapporti giuridici;
in particolare, con riguardo ai beni relativi ai contratti di leasing, “ Sulla base di quanto previsto nel Progetto di Scissione, e in attuazione dei criteri di esatta determinazione del Compendio Scisso ivi contenuti, i comparenti dichiarano e riconoscono che il Compendio Scisso è composto dai beni immobili, mobili strumentali, pertinenze e accessori relativi a n.
1.113 contratti di leasing, di cui n.
1.059 contratti inclusi nell'originario compendio di massimi n.
1.284 contratti di cui alla prima Tabella dell'allegato sub 3 e n. 54 contratti individuati nella seconda
Tabella dell'allegato sub 3, il tutto come risulta analiticamente indicato nell'elenco completo dei contratti cui fanno riferimento i predetti beni e diritti, che viene allegato al presente atto sotto la lettera “D””, tra i quali senz'altro rientra il rapporto vantato dalla parte opposta nei confronti dell'opponente, come si evince dall'elenco dei contratti di cui all'allegato “D”, ove, a pag. 32, è indicato l'immobile sito in LF (PZ) alla Via Aldo Moro, nonché dall'elenco dei contratti di cui all'allegato “E” (che ricomprende i beni e diritti immobiliari descritti e catastalmente identificati compresi nel compendio scisso ai fini dell'esecuzione degli adempimenti di pubblicità legale), ove, a pag. 69, è indicato l'immobile oggetto del precetto opposto.
In conclusione, sussiste la legittimazione attiva della parte opposta.
In definitiva, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n.
147/22, per lo scaglione di valore della controversia (indeterminabile complessità bassa), nella misura minima con riferimento alla fase decisionale, considerata l'attività concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in persona del Giudice, dott.ssa Angela
Alborino, definitivamente decidendo, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione.
2) Condanna al pagamento delle spese processuali in Parte_1 favore di e e, per esse, la Controparte_2 Controparte_3 mandataria che liquida in euro 6.164,00 per compenso CP_4 professionale, oltre rimborso forfetario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Potenza, il 27.10.2025
Il Giudice
dott.ssa. Angela Alborino