Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 03/02/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6228/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Valeria Gaburro Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 15.01.2025, promossa da:
(C.F. ) nata in [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dell'avv. MASSEROLI SIMONA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti attrice contro
(C.F. ) nato ad [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. SILVESTRO PASQUALE ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Modifica delle condizioni di regolazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni: per , come da note scritte contenenti conclusioni congiunte depositate telematicamente Parte_1
l'8.01.2025, con le quali viene richiamato l'accordo delle parti depositato telematicamente in data 25.11.2024, da intendersi qui integralmente trascritto
1
14.01.2025, con le quali viene richiamato l'accordo delle parti depositato telematicamente in data 25.11.2024, da intendersi qui integralmente trascritto per il PUBBLICO MINISTERO, parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
, premesso che dalla relazione con ra nato il figlio Parte_1 CP_1 Persona_1 il 15.09.2015, e che con decreto del Tribunale di Bergamo n. 6565/2018 del 24.07.2018 (R.G. n. 2587/2017) venivano regolamentate le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale sul minore, condizioni in seguito modificate con decreto del Tribunale di Bergamo n. 1784/2022 dell'1.04.2022 (R.G.8386/2019), si rivolgeva all'intestato Tribunale domandando la modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore Per_1
Si costituiva in giudizio che domandava il rigetto delle domande di modifica formulate CP_1 dall'attrice.
All'udienza di comparizione del 21.03.2024, il Giudice relatore sentiva ampiamente e congiuntamente le parti, anche ai fini del tentativo di conciliazione avente esito negativo;
le parti raggiungevano tuttavia il seguente accordo provvisorio sulle statuizioni economiche:
“1) il signor i obbliga, con decorrenza dal mese di aprile 2024, a pagare alla SI , CP_1 Pt_1 Per per il mantenimento di , l'importo mensile di euro 300,00, rivalutato annualmente secondo gli indici Istat, da versare entro il giorno venti di ogni mese, a mezzo di bonifico bancario alle coordinate già note, oltre al
50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso questo Tribunale;
2) l'assegno unico verrà percepito integralmente dalla SI , con decorrenza dal mese di Pt_1 aprile 2024”. Il Giudice relatore pronunciava pertanto provvedimenti temporanei e urgenti in udienza recependo l'accordo provvisorio raggiunto dalle parti e si riservava di provvedere.
Con riservata ordinanza del 4.04.2024, il Giudice relatore confermava i provvedimenti temporanei assunti in udienza e conferiva incarico ai Servizi Sociali.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 27.09.2024, tenuto conto degli esiti positivi dei percorsi con i
Servizi Sociali, il Giudice relatore disponeva la prosecuzione del monitoraggio del Servizio per un breve periodo e fissava, per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, l'udienza del 21.11.2024.
All'udienza del 21.11.2024, le parti presenti personalmente insieme ai rispettivi difensori davano atto di aver raggiunto un accordo, chiedendo pertanto un rinvio per formalizzare l'accordo, rinunciando alla discussione orale e ai termini ex art. 473-bis. 28 c.p.c.; il Giudice relatore rinviava pertanto la causa all'udienza del
26.11.2024, da svolgersi in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 26.11.2024, il Giudice relatore, dava atto dell'accordo delle parti depositato telematicamente in data 25.11.2024, come di seguito trascritto:
2 “1. Affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la residenza materna.
2. Prosecuzione del monitoraggio da parte dei servizi sociali per un anno al fine di verificare la regolare frequentazione del bambino con i genitori.
3. Il padre potrà incontrare il figlio in modalità libera con previsioni di una frequentazione che preveda:
- che il minore stia con il padre 2 pomeriggi a settimana ed in particolare il martedì ed il giovedì dall'uscita da Per scuola fino alle ore 20:30, quando il sig. riporterà a casa della madre dopo averlo fatto cenare. CP_1
Quando il minore non è a scuola il sig. lo prenderà alle ore 16:00 a casa della madre. In estate, quando CP_1 Pers il bambino frequenta il il sig. lo prenderà direttamente all'uscita del predetto centro ricreativo. CP_1
Durante il periodo di vacanze scolastiche il padre riaccompagnerà il minore alle ore 21,00;
- che nella settimana in cui il sig. ha il turno di lavoro al pomeriggio, e quindi è impossibilitato a vedere CP_1 Per
nei due pomeriggi previsti, lo stesso rinuncia a vedere il figlio;
allo stesso modo, se gli incontri dovessero saltare per cause imputabili al sig. i suddetti incontri non verranno recuperati, se, invece, dovessero CP_1 saltare per cause imputabili alla sig.ra gli incontri verranno recuperati in un altro giorno settimanale;
Pt_1
- che il minore stia con il padre il fine settimana alternati dal sabato dalle ore 10:00, quando il sig. lo CP_1 prenderà alla casa della madre, sino alla domenica alle ore 18:00, quando verrà riaccompagnato sempre a casa della madre;
- che il minore stia con ogni genitore durante l'estate per 15 giorni anche non consecutivi, il cui periodo dovrà essere concordato tra i genitori entro il 31 Maggio di ciascun anno. Il sig. si impegna a lasciare libera CP_1 la prima settimana di Luglio;
- che le festività siano alternate (Natale / S. Stefano – Capodanno – Pasqua / Pasquetta) dalle ore 19:00 del giorno precedente alle ore 19:00 del giorno stesso. Si prevede espressamente che il giorno di Natale 2024 il bambino lo trascorrerà insieme al padre e che trascorrerà con la mamma la Pasqua 2025 e il Natale 2025. Tali frequentazioni saranno prevalenti rispetto alla turnazione ordinaria che verrà quindi sospesa in caso di festività; Per
- che il giorno del compleanno di e quello del sig. nonché il giorno della festa del Papà, se non CP_1 Per cadono in giorni di competenza del padre, quest'ultimo potrà comunque vedere dalle ore 18:00 alle ore Per 20:30. Lo stesso potrà fare la madre nel giorno del suo compleanno e di quello di , della festa della mamma se giorni di competenza del padre.;
- che qualora al sig. dovesse servire materiale e/o attrezzature quando il bambino è con lui, verserà lo CP_1 stesso a doverseli procurare, anche recandosi presso la casa materna per il ritiro;
- che eventuali altri periodi di vacanza del minore con il genitore durante l'anno dovranno essere concordati almeno un mese prima e non potranno superare i 5 giorni;
Per
4. Prosecuzione del percorso psicologico per il piccolo nonché di sostegno alla genitorialità e cogenitorialità per il sig. il quale si impegna ad effettuare i colloqui con la Dott.ssa Dinetti, CP_1 ogniqualvolta quest'ultima lo ritenga necessario;
Cont
5. Interruzione del progetto presso la residenza paterna;
3 6. Previsione di un assegno di mantenimento del minore a carico del sig. pari ad un importo di € 300,00, CP_1 oltre al 50% delle spese di carattere straordinario da gestire come da protocollo in uso in questo Tribunale;
7. Il sig. autorizza la sig.ra a percepire l'assegno unico per il figlio nella misura del 100%; CP_1 Pt_1
8. Remissione di ogni reciproca denuncia e querela.
9. Spese legali compensate”.
Con il medesimo provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 26.11.2024, il Giudice relatore pronunciava provvedimenti temporanei e urgenti recependo le condizioni dell'accordo sottoscritto dalle parti, depositato telematicamente in data 25.11.2024, sopra riportato e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza collegiale del 5.12.2024, il Tribunale rilevato che “con il decreto di fissazione del 16.10.2023, il
Giudice relatore invitava il Tribunale per i Minorenni di Brescia alla trasmissione degli atti relativi al procedimento n. 53/23 R.G.C.C.” e che “in data 13.11.2023, il Tribunale per i Minorenni di Brescia dichiarava la propria incompetenza, essendo competente il Tribunale Ordinario di Bergamo, al quale disponeva che gli atti venissero trasmessi” e che “con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 26.11.2024, il Giudice relatore, ritenuto l'accordo delle parti conforme al superiore interesse del minore e a norme imperative di legge, pronunciava provvedimenti temporanei e urgenti recependo integralmente le condizioni dell'accordo delle parti depositato telematicamente in data 25.11.2024 e tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio” e che “nonostante la richiesta di cui al decreto di fissazione del 16.10.2023, il Tribunale per i Minorenni di Brescia trasmetteva materialmente a questo ufficio il fascicolo relativo al procedimento n.
53/2023 R.G.C.C. soltanto in data 28.11.2024”, riteneva di conseguenza necessario “rimettere la causa sul ruolo del Giudice relatore al fine di disporre la riunione del procedimento n. 53/2023 R.G.C.C. al presente procedimento ex art. 38 disp. att. c.c., nonché al fine di verificare la sussistenza del consenso delle parti rispetto alle condizioni dell'accordo depositato telematicamente in data 25.11.2024, pur a seguito della trasmissione del fascicolo relativo al procedimento n. 53/2023 R.G.C.C. pendente dinnanzi al Tribunale per i Minorenni di
Brescia”; il Collegio ordinava pertanto la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore fissando l'udienza in presenza del 15.01.2025, udienza successivamente sostituita, su istanza congiunta delle parti, dal deposito di brevi note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Con provvedimento ex art. 127-ter c.p.c. del 15.01.2025, il Giudice relatore disponeva la riunione del procedimento pendente dinnanzi al Tribunale per i Minorenni di Brescia n. 53/2023 R.G.C.C. al presente procedimento ai sensi dell'art. 38 disp. att. c.c. e tratteneva la causa in decisione per riferirne al Collegio in camera di consiglio.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che gli accordi raggiunti dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ma che, anzi, appaiano adeguati a garantire al figlio minore l'accesso ad un'effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio
2006, n. 54 e confermati dal D.lgs. 154/2013.
Ritiene, altresì, il Collegio che anche i profili economici dell'accordo risultino idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla crescita ed evoluzione.
4 Dal momento che le parti mediante la sottoscrizione dell'accordo hanno prestato il consenso alla prosecuzione dei percorsi con i Servizi Sociali, ritiene il Collegio opportuno disporre la prosecuzione del monitoraggio dei
Servizi Sociali per il periodo di un anno.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che debbano essere compensate, come richiesto dalle parti e considerato il raggiungimento del predetto accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, in accoglimento delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede: provvede in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, come di seguito trascritto:
“1. Affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la residenza materna.
2. Prosecuzione del monitoraggio da parte dei servizi sociali per un anno al fine di verificare la regolare frequentazione del bambino con i genitori.
3. Il padre potrà incontrare il figlio in modalità libera con previsioni di una frequentazione che preveda:
- che il minore stia con il padre 2 pomeriggi a settimana ed in particolare il martedì ed il giovedì dall'uscita da Per scuola fino alle ore 20:30, quando il sig. riporterà a casa della madre dopo averlo fatto cenare. CP_1
Quando il minore non è a scuola il sig. lo prenderà alle ore 16:00 a casa della madre. In estate, quando CP_1 Pers il bambino frequenta il il sig. lo prenderà direttamente all'uscita del predetto centro ricreativo. CP_1
Durante il periodo di vacanze scolastiche il padre riaccompagnerà il minore alle ore 21,00;
- che nella settimana in cui il sig. ha il turno di lavoro al pomeriggio, e quindi è impossibilitato a vedere CP_1 Per
nei due pomeriggi previsti, lo stesso rinuncia a vedere il figlio;
allo stesso modo, se gli incontri dovessero saltare per cause imputabili al sig. i suddetti incontri non verranno recuperati, se, invece, dovessero CP_1 saltare per cause imputabili alla sig.ra gli incontri verranno recuperati in un altro giorno settimanale;
Pt_1
- che il minore stia con il padre il fine settimana alternati dal sabato dalle ore 10:00, quando il sig. lo CP_1 prenderà alla casa della madre, sino alla domenica alle ore 18:00, quando verrà riaccompagnato sempre a casa della madre;
- che il minore stia con ogni genitore durante l'estate per 15 giorni anche non consecutivi, il cui periodo dovrà essere concordato tra i genitori entro il 31 Maggio di ciascun anno. Il sig. si impegna a lasciare libera CP_1 la prima settimana di Luglio;
- che le festività siano alternate (Natale / S. Stefano – Capodanno – Pasqua / Pasquetta) dalle ore 19:00 del giorno precedente alle ore 19:00 del giorno stesso. Si prevede espressamente che il giorno di Natale 2024 il bambino lo trascorrerà insieme al padre e che trascorrerà con la mamma la Pasqua 2025 e il Natale 2025. Tali frequentazioni saranno prevalenti rispetto alla turnazione ordinaria che verrà quindi sospesa in caso di festività; Per
- che il giorno del compleanno di e quello del sig. nonché il giorno della festa del Papà, se non CP_1 Per cadono in giorni di competenza del padre, quest'ultimo potrà comunque vedere dalle ore 18:00 alle ore
5 Per 20:30. Lo stesso potrà fare la madre nel giorno del suo compleanno e di quello di , della festa della mamma se giorni di competenza del padre.;
- che qualora al sig. dovesse servire materiale e/o attrezzature quando il bambino è con lui, verserà lo CP_1 stesso a doverseli procurare, anche recandosi presso la casa materna per il ritiro;
- che eventuali altri periodi di vacanza del minore con il genitore durante l'anno dovranno essere concordati almeno un mese prima e non potranno superare i 5 giorni;
Per
4. Prosecuzione del percorso psicologico per il piccolo nonché di sostegno alla genitorialità e cogenitorialità per il sig. il quale si impegna ad effettuare i colloqui con la Dott.ssa Dinetti, CP_1 ogniqualvolta quest'ultima lo ritenga necessario;
Cont
5. Interruzione del progetto presso la residenza paterna;
6. Previsione di un assegno di mantenimento del minore a carico del sig. pari ad un importo di € 300,00, CP_1 oltre al 50% delle spese di carattere straordinario da gestire come da protocollo in uso in questo Tribunale;
7. Il sig. autorizza la sig.ra a percepire l'assegno unico per il figlio nella misura del 100%; CP_1 Pt_1
8. Remissione di ogni reciproca denuncia e querela.
9. Spese legali compensate”; dispone che i Servizi Sociali del territorio mantengano la presa in carico del minore e del nucleo famigliare al fine di svolgere un'attenta e marcata attività di monitoraggio per il periodo di un anno;
compensa tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi Sociali del comune di ALBINO.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 30.01.2025.
Il Presidente dr.ssa Veronica Marrapodi
Il Giudice relatore dr.ssa Liboria Maria Stancampiano
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