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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/06/2025, n. 1523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1523 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott. ssa Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza del 05.6.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n.r.g. 4551/2020,
TRA avv. Carlo C.F. con studio in Messina Via Cicerone Parte_1 C.F._1
n.6 rappresentato e difeso da se medesimo ex art. 86 c.p.c.
Ricorrente
CONTRO
(già , oggi Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
elettivamente domiciliata in Messina, Via Consolare Valeria n. 81 presso e nello
[...] studio dell'Avv. Giuseppe Pavone che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Resistente
E in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_4 legale in Roma, viale Europa n. 190 (c.f. p.i. ), rappresentata e P.IVA_1 P.IVA_2
difesa dall'Avv. Daniela Sapone, con domicilio in Messina, S.S. 114 km 5,200 loc. Pistunina, presso Direzione Affari Legali-Dislocazione di Messina, quale procuratore e difensore della società giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico Notar Controparte_4
dott. , in data 11 settembre 2020 repertorio nr 54368 raccolta nr 15494 Persona_1
Terzo pignorato
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Esposizione dei fatti di causa. Con ricorso depositato in data 04/12/2020 l'avv. adiva questo Tribunale per Parte_1
sentir condannare al pagamento della somma di € 6.853,72 a suo dire Controparte_1 dovuta in virtù ed esecuzione della sentenza n. 391/2018 resa inter partes dalla Corte
d'Appello di Messina.
Premetteva in punto di fatto che la suddetta somma scaturiva dalla condanna al pagamento delle spese di lite riportata nella citata sentenza.
A seguito di notifica del titolo esecutivo provvedeva al pagamento della Controparte_1
complessiva somma di € 4.799,71.
Il ricorrente, tuttavia, non ritendo corretto l'importo liquidato notificava a Controparte_1 atto di precetto per la differenza ritenuta dovuta pari ad € 6.525,00.
Perdurando il preteso inadempimento, lo procedeva a pignoramento presso Parte_1 terzi per le somme a suo dire dovute.
Avverso la procedura esecutiva spiegava formale opposizione in esito alla Controparte_1 quale, ritenuti sussistenti gravi motivi ai sensi dell'art. 624 c.p.c., il G.E. sospendeva la procedura esecutiva assegnando termine per la riassunzione innanzi questo Giudice del
Lavoro.
Si costituiva in giudizio (oggi , contestando le avverse pretese e Controparte_1 CP_5
chiedendo il rigetto del ricorso.
In via riconvenzionale chiedeva la condanna dello al pagamento della somma Parte_1
di € 253,34 asseritamente versata in eccedenza con il bonifico bancario del 16/8/2019.
Si costituivano anche le deducendo la propria estraneità al presente giudizio. CP_4
Non necessitando di ulteriore istruttoria le parti venivano rimesse all'odierna udienza di discussione previo scambio di note scritte.
2. Esame delle domande dell'opponente.
Secondo la prospettazione del ricorrente, in forza della sentenza della Corte d'Appello CP_5 di Messina 391/2018, sarebbe stata condannata al pagamento delle spese legali nella misura di € 4.010,00 oltre iva e cpa per il primo grado ed € 3.800,00 oltre spese generali, iva e cpa per il grado d'appello e dunque, in totale, € 7.810,00 oltre accessori. contesta la ricostruzione operata dal ricorrente evidenziando che la pronuncia di CP_5
condanna, esaminata nel suo tenore letterale, implica la ripartizione pro quota delle somme riconosciute per metà ciascuna a favore delle controparti del giudizio (ovvero lo e l' . Parte_1 CP_6 Al fine di dirimere la controversia appare opportuno riportare testualmente il capo della sentenza in questione che dispone sulla condanna alle spese.
La citata sentenza così recita: “In virtù del principio di soccombenza Controparte_1
va condannata al pagamento delle spese giudiziali in favore dello e dell' Parte_1 CP_6 che si liquidano, per il primo grado di lite, in complessivi € 4.010,00, oltre Iva e cpa, da rifondere pro quota a ciascuna delle suddette parti, e per il presente appello, in € 3.800,00, oltre spese generali, Iva e cpa da rifondere, parimenti, pro quota a ciascuna delle suddette parti.”.
Orbene, dall'analisi lessicale del suddetto testo non può che rilevarsi l'infondatezza delle domande del ricorrente.
Infatti, la Corte d'Appello di Messina, relativamente alle spese del primo grado, procede alla liquidazione di “complessivi” € 4.010,00 da rifondere “pro quota” a ciascuna delle controparti.
Egualmente, per il grado di appello, liquida € 3.800,00 “…da rifondere, parimenti, pro quota
a ciascuna delle suddette parti.”.
L'uso della locuzione “pro quota” implica, necessariamente, la volontà di attribuire le spese complessivamente liquidate in ragione della quota di ½ spettante a ciascuna delle parti.
Eguale ragionamento va fatto per le spese del grado di appello “…da rifondere, parimenti, pro quota a ciascuna delle suddette parti.”.
Se così non fosse stato, ovvero, se la Corte d'Appello di Messina avesse voluto liquidare l'intera quota in favore di ognuna delle due parti, non avrebbe utilizzato la locuzione “pro quota” ma la locuzione “pro capite”.
Infatti, il Vocabolario Treccani così definisce la locuzione “pro quota”: (o pro quota parte) locuz. lat. (propr. «per la parte a ciascuno spettante»), usata in ital. come agg. e avv. –
Espressione pseudolatina usata per indicare, nel linguaggio econ. e finanz., un sistema di ripartizione di capitali, redditi, diritti e obbligazioni, in parti proporzionali alle quote concorrenti alla loro formazione…”.
Perciò l'espressione presuppone l'esistenza di un capitale da dividere, appunto, pro quota, e nel caso di specie, essendo due le parti interessate alla divisione, in ragione di metà ciascuna.
Diversamente, se la volontà della Corte fosse stata quella di attribuire la somma per intero a ciascuna delle parti, avrebbe usato la locuzione “pro capite” che significa a testa, per ciascuno. Lo , senza nulla argomentare nel corpo del ricorso, rassegna questa ulteriore Parte_1
domanda: Ritenere e dichiarare che la ha trattenuto indebitamente Controparte_1 nella liquidazione di ulteriori notule la complessiva somma di €.655,39= come da documentazione di cui in procedura esecutiva.
La domanda è evidentemente infondata in quanto manca a sostegno della stessa qualunque allegazione di fatto e di diritto a sostegno delle pretese del ricorrente che esulano dall'oggetto del presente giudizio.
In ogni caso, nulla risulta dal precetto relativamente alle ulteriori somme pretese e la produzione documentale successivamente effettuata è tardiva e, dunque, inammissibile
3. Con domanda riconvenzionale chiede la condanna del ricorrente al pagamento CP_5
della somma di € € 253,34 asseritamente versata in eccedenza su quanto effettivamente dovuto con il bonifico bancario del 16/8/2019.
In corso di causa si è verificata la vicenda giuridica traslativa della posizione processuale tra e Controparte_1 CP_5
Il ricorrente eccepisce la nullità della costituzione di per aver illegittimamente CP_5
conferito il mandato di difesa ad un avvocato del libero foro in violazione delle norme di legge.
Sul punto si osserva che, come argomentato dalla Suprema Corte: “l'estinzione nel corso di un determinato grado del processo (o, tra un grado e l'altro del processo, nel periodo successivo all'emanazione della sentenza) della persona giuridica - conseguente alla fusione pura e semplice o per incorporazione di una società regolarmente costituita o (come nella specie) alla soppressione "ex lege" di un ente pubblico con la successione allo stesso di un altro ente - da luogo ad un fenomeno equiparabile alla morte o alla perdita della capacità di stare in giudizio della persona fisica. Qualora uno dei detti eventi interruttivi (o impeditivi) colpisca la parte costituita a mezzo di procuratore nel corso del giudizio di merito, prima della chiusura della discussione, esso per produrre effetti nell'ambito processuale deve esser dichiarato in udienza o notificato alle altre parti, mentre in caso contrario il processo prosegue nei confronti delle parti originarie, a nulla rilevando, in tale ipotesi, quando si tratti di un ente, l'avvenuta soppressione dello stesso;
con l'ulteriore conseguenza che, in detta situazione, la notifica della sentenza al procuratore in giudizio dell'ente soppresso è idonea
a far decorrere il termine di impugnazione nei confronti dell'ente succeduto a quello estinto
e che il detto procuratore se munito di procura anche per gli ulteriori gradi del giudizio può validamente proporre l'impugnazione, in quanto rappresentante di una parte che, nell'ambito del processo, deve considerarsi ancora in vita o capace” (Cass. Civ. 9822/1998).
Pertanto, è da ritenersi correttamente legittimata a stare in giudizio. CP_5
Nel merito della domanda riconvenzionale, essa è fondata e va accolta, risultando per tabulas
l'avvenuto pagamento, con bonifico bancario del 16/08/2018 della somma di euro 4.779,71 in luogo di euro 4.526,37.
Infine, va dichiarata l'estraneità di al presente giudizio in quanto semplice terzo CP_4
nella procedura di pignoramento.
In quanto alle spese di lite, il ricorrente va condannato alla rifusione in favore di CP_4
e nella misura che si liquida ai sensi del DM 55/2014 e succ.come da dispositivo. CP_5
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Accoglie la domanda riconvenzionale di oggi e per Controparte_1 CP_5
l'effetto condanna il ricorrente al pagamento della somma di euro 253,34 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo;
3) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_2 [...]
e quantificate in € 1.313,00 oltre accessori di legge per ciascuna delle CP_4 CP_5
parti.
Messina, 06.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Rando