Articolo 25 della Legge 3 agosto 2007, n. 124
Articolo 24Articolo 26
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12 ottobre 2007
Art. 25. (Attivita' simulate) 1. Il direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorita' delegata, ove istituita, puo' autorizzare, su proposta dei direttori dell'AISE e dell'AISI, l'esercizio di attivita' economiche simulate, sia nella forma di imprese individuali sia nella forma di societa' di qualunque natura. 2. Il consuntivo delle attivita' di cui al comma 1 e' allegato al bilancio consuntivo dei fondi riservati. 3. Con apposito regolamento sono stabilite le modalita' di svolgimento delle attivita' di cui al comma 1.
Entrata in vigore il 12 ottobre 2007
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