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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 21/10/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
UFFICIO LAVORO
Il Giudice Angelo Scarpati, all'udienza del 21/10/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 704/2022 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.”
e vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv.to Cosimo Parte_1 C.F._1
Mancino giusta mandato in atti ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to Fernando Bagnasco in virtù di procura in atti
Resistente
NONCHE'
1 (P.IVA e CF ), in persona del Presidente legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Valerio Freda in virtù di procura in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10.5.2022, , nel contestare l'avviso di Parte_1 addebito alla stessa notificato il 18.02.2022 n. 10020219004209844000, deduceva la non debenza di una parte delle somme in detto avviso indicate, e precipuamente le somme ( pari ad euro 2.452,53) dalla stessa asseritamente dovute a titolo di mancato versamento dei contributi previdenziali e indicate nel precedente avviso di addebito n.
40020140009073060000 notificato in data 22.02.2015; in particolare, essa ricorrente eccepiva la mancata notifica degli atti presupponenti l'indicato avviso di pagamento, nonché l'intervenuta prescrizione del credito previdenziale.
Si costituivano i resistenti e i quali, concordemente, Controparte_2 chiedevano il rigetto, nel merito, del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
In merito alla prescrizione, non si ritiene fondata l'eccezione spiegata da parte ricorrente, in ragione di quanto di seguito precisato.
Invero, sul punto, ritiene chi scrive che resta fermo, nella materia de quo, il principio secondo cui, in tema di contributi previdenziali, il termine di prescrizione è sicuramente quinquennale ( v. Trib. Catania, sent. 1752/2016; Trib. Roma, 4549/2015; Trib. Potenza,
306/2015).
Ciò detto, venendo al caso di specie, non può non rilevarsi come i resistenti abbia fornito prova documentale dell'avventa interruzione del cennato termine prescrizione, in ragione di quanto di seguito precisato.
Da un lato, infatti, vi è prova documentale che l'avviso di addebito n. 65029460920-1 ( e relativo all'omesso versamento dei contributi per il periodo dal 6/2013 al 12/2014) è stato notificato alla ricorrente in data 11.02.2015; ancora, l' ha versato in Controparte_3
atti la prova dell'avvenuta notifica, in data 6.11.2019, dell'avviso di pagamento
10020199014988679/000, sempre relativo all'omesso versamento dei contributi per le
2 annualità 2013 e 2014.
Ne discende, allora, pur rispetto ad una debenza risalente agli anni 2013 e 2014, vi è prova in atti dell'avvenuta interruzione del termine prescrizionale quinquennale, di tal che la notifica dell'impugnato avviso di pagamento, avvenuta in data 18.2.2022, deve ritenersi tempestiva.1N. 100 2019 90149886 79/000 N. 100 2019 90149886 79/000N. 100 2019 90149886 79/000
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano a carico della ricorrente come da dispositivo che segue;
quanto ai compensi, gli stress, in ragione della natura documentale della causa, vanno liquidati in applicazione dei valori minimi di cui allo scaglione di riferimento ( cause di valore da euro 1.100,0 ad euro 5.200,00), con esclusione della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA il ricorso;
2) Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell' , Controparte_2
delle spese di lite, che si liquidano in euro 0,00 per spese vive ed euro 886,00 per compensi, oltre rimb. forf. del 15 % sui compensi, oltre iva e cpa;
3) Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell' delle spese di lite, che si CP_1
liquidano in euro 0,00 per spese vive ed euro 886,00 per compensi, oltre rimb. forf. del 15
% sui compensi, oltre iva e cpa.
Vallo della Lucania, così deciso il 21/10/2025
Il giudice dott. Angelo Scarpati
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