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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 07/02/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati: dott.ssa Silvia Rita Fabrizio Presidente dott. Marco Bartoli Consigliere relatore avv. Maria Luisa Martini Giudice onorario
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1210/2023 R.G., rimessa in decisione all'udienza dell'11.12.2024 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Paola Di Cioccio del foro di Pescara con studio Parte_1
in Pescara alla Via Pesaro n. 54 (Cod Fisc ) ed ivi elettivamente domiciliato, C.F._1 come da procura da intendersi in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
in persona del Controparte_1
Direttore Generale e legale rappresentante pro-tempore , con sede in CP_2 CP_1 rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Pennetta del Foro di per procura da intendersi in calce CP_1
alla comparsa di risposta in appello, resa in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale
n.1976 del 21.12.23
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 390/2023 del Tribunale di Chieti pubblicata il 13.7.2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Appellante:
<< Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, contrariis reiectis, in accoglimento del presente gravame ed in parziale riforma della sentenza impugnata, disattesa ogni contraria eccezione, domanda, istanza, rilievo e richiesta, così provvedere:
1 in via principale e nel merito:
- accogliere per i motivi tutti dedotti il proposto appello e per l'effetto, in parziale riforma della impugnata Sentenza del Tribunale ordinario di Chieti n. 390/2023 nella causa civile n. 621/2021
Cont R.G. promossa da contro la in quanto illegittima Parte_1 Controparte_1
erronea e viziata per le plurime violazioni di legge denunciate per tutti i motivi sopra svolti, accogliere integralmente le domande e le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado dall' odierno appellante , che qui di seguito si riportano e per l'effetto: Parte_1
- condannare la in persona del Dirigente e/o del legale Controparte_1
rappresentate p.t., già accertata la responsabilità del predetto ente nella causazione degli infortuni denunciati dall'appellante, per tutti i motivi sopra esposti, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali
e non patrimoniali nessuno escluso, ivi compreso il danno morale ed il danno da stato depressivo subiti e subendi da da quantificarsi nell'importo di € 40.000,00 (euro Parte_1
quarantamila/00) o in quel diverso importo maggiore o minore da accertarsi in corso di causa anche
a mezzo di idonea C.T.U. e/o da quantificarsi in via equitativa dal Giudice, a causa ed in conseguenza dei fatti sopradescritti, delle omissioni e/o degli errori nei controlli e nelle prescrizioni, per gli infortuni subiti dal ricorrente e le conseguenti lesioni, per le spese di causa di soccombenza nei giudizi civili sopraindicati dinanzi al Tribunale di Chieti Sezione Lavoro, oltre alle spese ivi sostenute da per le consulenze tecniche di parte sopracitate, nonché per la lesione della dignità Parte_1 del ricorrente come persona e come lavoratore portatore di handicap nell'ambiente lavorativo, in conseguenza degli atti, errori ed omissioni dell'ente resistente in violazione della normativa per la
Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro e della normativa per la sicurezza dei disabili e la eliminazione delle barriere architettoniche sopra richiamata, per lesione del diritto alla salute e del diritto alla dignità costituzionalmente tutelati dall'art. 32, dall'art. 41 e dagli artt. 2 e 3 della
Costituzione;
-condannare, altresì, l'appellata al pagamento e rifusione in favore dell'appellante CP_1
delle spese e competenze di causa del primo grado di giudizio e del presente grado Parte_1
d'appello, con distrazione delle predette spese di causa in favore del sottoscritto procuratore Avv.
Paola di Cioccio che si dichiara sin d'ora antistatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c..;
In via istruttoria : … >>
Appellata – appellante incidentale
<< … 1.= preliminarmente, in rito rigettare l'appello principale così come conclusivamente formulato poiché inammissibile ai sensi dell'art. 342 cpc;
quindi
2 2.= in accoglimento dell'appello incidentale riformare integralmente la sentenza di primo grado escludendo la sussistenza di un concorso sul piano causale tra le cadute del sig. nel bagno Pt_1
Con disabili e la condotta degli ispettori delle nel corso dei sopralluoghi e quindi la responsabilità
Con della ppellata nella causazione dei danni riportati dall'appellante e per l'effetto riformare anche dei capi 7 e 9 della sentenza impugnata nel senso di escludere un qualsivoglia obbligo risarcitorio a
Con carico della ppellata in favore del sig. ; nella denegata ipotesi in cui non venissero Parte_1 accolti la eccezione preliminare o l'appello incidentale,
3.= rigettare comunque l'appello principale poiché infondato in fatto ed in diritto per i motivi suesposti;
4.= con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio di appello.>>
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza sopraindicata il Tribunale di Chieti in parziale accoglimento della domanda proposta da – disabile con invalidità civile al 100%, costretto alla sedia a rotelle e già Parte_1
dipendente della Casa di Cura Privata Santa Camilla s.p.a., presso la struttura sanitaria Villa Pini
d'Abruzzo, sita in con la qualifica di centralinista, il quale aveva convenuto in giudizio CP_1
Cont l' (di seguito, per brevità, , deducendo Controparte_1
plurime gravi azioni ed omissioni poste in essere dalla stessa in violazione della normativa per la prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro e per la sicurezza delle persone disabili ed invocando la condanna della stessa al risarcimento di tutti i danni, sia patrimoniali e non patrimoniali anche morali, subiti dal medesimo per gli infortuni subiti presso la citata struttura sanitaria Villa Pini, per le conseguenti lesioni personali e per le spese di lite ingiustamente sopportate nei giudizi civili innanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Chieti (il tutto come riportato nel dettaglio nella sentenza di Cont primo grado, a cui si rinvia) – ha condannato la al pagamento a titolo risarcitorio in favore dell'attore della somma di € 2.579,00 oltre interessi legali sino al saldo, compensando integralmente tra le parti le spese di lite.
1.2. La decisione del giudice di primo grado è basata sul seguente percorso motivazionale:
a) il locale bagno per disabili della struttura sanitaria Villa Pini d'Abruzzo, oggetto di causa, era connotato, nel periodo di interesse (2019/2020), da una serie di irregolarità, in violazione della normativa di sicurezza dettata in materia, come accertato dalla ctu dell'ing. esperita nella Per_1
procedura ex art. 696 bis c.p.c.;
b) alle stregua delle risultanze istruttorie (documentazione prodotta, testimonianza di
[...]
Cont
madre dell'attore, ctu ing. contegno processuale della l'attore, nelle date Tes_1 Per_1
del 20.1.2020 e 8.2.2020, mentre stava fruendo dei servizi igienici del predetto locale bagno per
3 disabili, cadde dalla sedia a rotelle a terra, in conseguenza dell'improvviso distacco del maniglione di appoggio dalla parete a cui era infisso, sia che un tale distacco dipese dal fatto che il detto maglione non era a norma, in quanto era stato imprudentemente affisso su una parete in cartongesso;
Cont c) la è corresponsabile in solido dell'infortunio patito dall'attore;
d) quanto alla liquidazione del danno, è risultata, con riferimento al primo infortunio, una invalidità temporanea assoluta di 15 giorni da liquidarsi secondo le tabelle di Milano, tenuto conto delle circostanze del caso concreto con personalizzazione massima, in € 2.079,00 all'attualità, a cui va sommato l'importo di € 500,00, a titolo di danno morale liquidato equitativamente con riferimento al secondo infortunio, per un importo complessivo di € 2.579,00, oltre, a titolo di liquidazione del cd. danno da ritardo, agli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla predetta somma, come via via devalutata e rivalutata anno per anno, dal 9.8.2020 (data approssimativamente coincidente con il momento della maturazione del complessivo credito risarcitorio di cui è causa), sino alla data di pubblicazione della sentenza, e agli interessi legali sulle somme finali sino al saldo;
Cont e) non sussiste, invece, alcuna responsabilità della per le conseguenze patrimoniali e non patrimoniali della soccombenza subita (nel merito e sulle spese di lite) dall'attore nei procedimenti cautelari dallo stesso a suo tempo instaurati contro il proprio datore di lavoro (Casa di Cura Privata
Santa Camilla) per ottenere (in un caso) la condanna urgente alla messa a norma del bagno locale e
(nell'altro caso) la reintegra nelle originarie mansioni, dalle quali – a suo dire – era stato trasferito per motivi ritorsivi rispetto alla propria denunzia di irregolarità del locale bagno per disabili;
ciò in quanto, sui predetti contenziosi, non hanno avuto alcuna incidenza causale i verbali ispettivi della
Cont
asseritamente erronei, di accertamento della messa norma del locale in questione e/o della inesistenza di irregolarità; per di più, l'attore non ha dimostrato documentalmente la corresponsione alla Casa di Cura delle somme dovute a titolo di rimborso delle spese legali né ha fornito alcuna indicazione o prova dei costi delle perizie di parte di cui ha chiesto il “rimborso”, né tanto meno del fatto di averli sostenuti, attraverso la corresponsione dei relativi compensi ai professionisti di volta in volta incaricati.
f) attesa la reciproca soccombenza delle parti sulle diverse domande oggetto di causa, sia della originaria soccombenza in rito dell'attore sulla ritenuta competenza del Giudice del Lavoro, sia della esorbitanza delle pretese risarcitorie avanzate e coltivate dal medesimo, rispetto a quanto riconosciuto in sede giudiziale, le spese vanno integralmente compensate.
2. Avverso tale decisione, ha proposto appello l'attore . Parte_1
Si riassumono di seguito i motivi posti a fondamento del gravame.
4 2.1. “Omessa disamina e ammissione della richiesta di c.t.u. medico legale sulle lesioni psico- fisiche;
omessa liquidazione del richiesto danno da stato depressivo;
conseguente violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e degli artt. 191 e 61 c.p.c. omessa motivazione”.
La liquidazione del danno è ingiusta avendo il giudice di prime cure quantificato erroneamente pretermesso il danno da stato depressivo. Invero, il giudice di prime cure, valutando insufficiente la relazione tecnica della psicologa dott.ssa prodotta dall'attore e non contestata Persona_2
Cont Cont dalla ha omesso di valutare la richiesta di ctu medico-legale (a cui la non si opponeva) e di disporla non consentendo così al danneggiato di provare i fatti posti a fondamento della domanda e, in particolare, il danno psichico subito a causa degli infortuni accertati e addebitati all'appellata. In relazione a tale voce di danno è, altresì, censurabile la non ammissione della prova testimoniale a mezzo della medesima dott.ssa e la mancata disamina e valutazione delle dichiarazioni Persona_2
dei testimoni escussi, e i quali hanno riferito entrambi dello stato Testimone_1 Testimone_2
depressivo e di malessere fisico, ma anche psichico nel quale versava l'appellante all'epoca degli infortuni ed a causa ed in conseguenza di questi. Avrebbe dovuto essere considerata, allo stesso fine, la motivazione ritorsiva e discriminatoria del licenziamento conseguente alla vicenda in esame.
2.2. “Erronea quantificazione e liquidazione del risarcimento del danno biologico- omessa e/o insufficiente disamina e valutazione delle risultanze istruttorie e delle prove testimoniali espletate”.
Sempre riguardo alla liquidazione del danno biologico, il giudice di prime cure ha erroneamente quantificato in soli 15 giorni la durata dell'inabilità temporanea assoluta dell'appellante conseguente Cont agli accertati infortuni addebitati alla responsabilità della In realtà l'attore ha fornito piena prova di aver subito dopo gli infortuni un periodo di inabilità protrattasi per tre mesi a decorrere dal giorno del primo incidente occorso il 20.01.2020. Ciò risulta dalle dichiarazioni della testimone escussa,
(secondo la quale le conseguenze dei due infortuni 20.1.2020 e dell'8.2.2020 avevano Testimone_1 limitato il figlio nelle proprie attività quotidiane per almeno tre mesi, richiedendo l'aiuto e l'assistenza per molte ordinarie attività che prima poteva svolgere da solo e facendolo soffrire per i dolori e non consentendogli di dormire per molte notti dovendo essere aiutato anche per mangiare e per le pulizie.
Tali dichiarazioni sono state confermate da quelle del testimone il quale, andando a Testimone_2
trovare il nei giorni successivi alle cadute, lo aveva trovato fortemente dolorante e costretto a Pt_1
stare quasi sempre sdraiato a letto. Il giudice è pervenuto alla decisione impugnata senza neppure disporre un accertamento medico legale per l'accertamento delle conseguenze psicofisiche patite dall'appellante. La liquidazione dei giorni di inabilità temporanea è, dunque, errata e di fatto irrisoria;
essi sono, in realtà, quantificabili in tre mesi a decorrere dal 20.01.2020 fino al 20.04.2020 e, quindi,
l'ammontare del risarcimento per danno biologico da inabilità temporanea spettante all'appellante è
5 di € 13.455,00 ( € 149,50 x 90). Peraltro, nella personalizzazione del danno biologico non sono state tenute in conto le speciali circostanze del caso concreto (la dinamica degli infortuni avvenuti nella impossibilità per l'odierno appellante invalido sulla sedia a rotelle, di chiedere soccorso in mancanza dei dispositivi obbligatori di sicurezza;
la conseguente umiliazione patita nel proprio ambiente lavorativo ed i successivi atti ritorsivi della società datoriale a causa della denuncia dei sinistri alla
Cont
dal trasferimento in altro ufficio con mansioni incompatibili con la disabilità, al licenziamento subito con conseguenti gravi ripercussioni psico-fisiche e menomazioni dinamico-relazionali patite dall'appellante)
2.3. “Omessa liquidazione del danno morale e violazione dell'art 2059 c.c., carenza ed illogicità della motivazione violazione dell'art. 111 Cost.”.
Va censurata l'omessa liquidazione del danno morale conseguente ai fatti illeciti accertati. Tale pregiudizio, quale sofferenza di natura interiore, deve essere oggetto di autonoma valutazione e può essere provato con ogni mezzo di prova, anche in via presuntiva e tramite massime di esperienza. Nel
Cont caso di specie, sono risultati provati gli eventi dannosi, le irregolarità e le violazioni della e la condizioni di disoccupato dell'appellante dopo tredici anni di attività lavorativa, condizione causa di un profondo stato di frustrazione e depressione, aggravato dalla condizione di disabilità.
2.4. “Illogicità e contraddittorietà della decisione per omessa e/o insufficiente, erronea ed inadeguata motivazione, fondatezza della domanda attorea di risarcimento danni”.
La motivazione del rigetto delle altre richieste risarcitorie è erroneo e contraddittorio in quanto basata sull'omessa e/o erronea valutazione dei fatti rilevanti posti a fondamento della domanda, tutti disattesi dal giudice di prime cure. Infatti, la domanda di risarcimento avanzata dall'appellante per l'esito negativo e le conseguenti condanne al pagamento delle spese nei giudizi promossi contro la datrice di lavoro , causati dalle acclarate illegittime omissioni e negligenze Controparte_3
Cont della è meritevole di accoglimento in quanto tutte le motivazioni delle decisioni di rigetto si fondano essenzialmente sui verbali di conformità errati rilasciati dalla appellata all'esito dei controlli e sopralluoghi dalla stessa espletati presso la predetta struttura sanitaria a seguito degli infortuni per cui è causa e dell'esposto presentato dall'appellante all'epoca dipendente della Casa di cura. Ciò vale per il ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. depositato il 28.5.2020 (proc. n. 490/2020 r.g. e successivo reclamo proc. n. 618/2020 r.g.) atteso che, nel decreto di rigetto 2063/2020 del 25.2.2020 confermato in sede di reclamo con ordinanza 4/2020, si afferma che la non conformità del bagno per disabili è
Cont smentita dagli accertamenti della E', pertanto, provato per tabulas il nesso causale tra gli atti illegittimi dell'appellata che erroneamente attestata la conformità alle norme per la sicurezza) CP_1
e le ingiuste condanne al rimborso delle spese che su detti atti illegittimi si fondano, con conseguente
6 danno patrimoniale subito dall'appellante. E vale anche per l'altro ricorso d'urgenza al giudice del lavoro (proc. n. 754/2029 r.g. e successivo reclamo proc. n. 885/2020) di impugnazione, in quanto illegittimi e meramente ritorsivi, delle sanzioni disciplinari del trasferimento ad altre mansioni nonché del licenziamento, che si fondava sugli esposti effettuati dallo stesso dipendente agli enti competenti per la denuncia delle effettive irregolarità del bagno per il personale disabile e sui rilievi delle criticità
Cont effettuati dal proprio tecnico Geom. , perché non rilevate dalla competente e Persona_3
che veniva rigettato, sia in prima battuta con decreto 2501/20 sia in sede di reclamo con ordinanza
7/2020 con condanna alle spese di causa, sempre in conseguenza degli errati ed illegittimi verbali di Cont Cont accertamento della circa la regolarità del bagno in questione. Ebbene, se la avesse effettuato i dovuti e corretti accertamenti rilevando tutte le denunciate criticità ed irregolarità del bagno in questione, e le violazioni della normativa per la sicurezza nei luoghi di lavoro e per la tutela dei disabili da parte della datrice di lavoro Casa di cura privata S. Camilla s.p.a., imponendo a questa le dovute corrette prescrizioni alla succitata normativa in materia, il ricorrente, odierno appellante, non avrebbe subìto gli infortuni né le condanne alle spese di causa, né i successivi e conseguenti atti di prevaricazione e ritorsivi della datrice di lavoro sopra descritti fino al licenziamento illegittimo e discriminatorio dell'attore né tutti i conseguenti disagi. Nel corso dei sopraccitati procedimenti, la parte appellante ha dovuto sopportare tutte le spese come quella del ctu ing. (comprovate Per_1
da assegno e dalla relativa fattura quietanzata) nonché le ingiuste condanne alle spese di causa impossibilitato a sostenerle in quanto privo di reddito a causa dell'illegittimo licenziamento subito e per i fatti di causa sopra ampiamente esposti e versando in precarie condizioni di salute per la grave invalidità che lo affligge fin dalla nascita. Per tutti i motivi che precedono, la domanda di risarcimento di tutti i danni subiti dall'appellante, danni patrimoniali e non patrimoniali, nessuno escluso, da liquidarsi nell'importo richiesto o in via equitativa, è fondata e meritevole di pieno ed integrale accoglimento.
2.5. “Illegittima ed erronea regolamentazione delle spese di giudizio. violazione degli artt. 91 e
92 II comma c.p.c. per illogicità e contraddittorietà tra la decisione ed il regolamento delle spese di giudizio;
violazione dell'art. 111 Cost. per erronea e carente motivazione sulla decisione di compensazione integrale delle spese di lite”. Cont La condanna risarcitoria della e la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti
Cont è palesemente contraddittoria. La soccombenza della avrebbe dovuto condurre alla sua condanna al rimborso delle spese di lite ovvero, in via subordinata, ad una compensazione solo parziale delle stesse ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c..
7 Cont 3. Mediante deposito di comparsa, si è costituita la la quale ha resistito agli avversi assunti anche eccependo l'inammissibilità ex art. 342 c.p.c. dell'appello principale, e, in via incidentale, ha impugnato la sentenza di primo grado sulla base dei motivi di seguito esposti.
3.1. La ctu dell'ing. alla stregua della quale il giudice di prime cure ha ritenuto la non Per_1
conformità del bagno per disabili per cui è causa, diversamente da quanto riportato nella sentenza
Cont gravata, è stata contestata espressamente dalla quando ad attendibilità e concludenza alla luce delle altre risultanze istruttorie acquisite. Ed infatti, in senso contrario depongono la relazione in data
Cont 20.1.2020 dei tecnici della prevenzione della l'impossibilità di attuare gli schemi dimensionali riportati nel d.m. 236/1989 data la confermazione del bagno, le prove atipiche rinvenibili nei giudizi intrapresi con ricorso ex art. 700 c.p.c. dal (certificato di collaudo ing. dichiarazioni Pt_1 Per_4
tecnico e conclusisi sfavorevolmente al medesimo, l'anteriorità della ctu dell'ing. Persona_5 rispetto agli adeguamenti effettuati dalla Casa di Cura, collaudati dall'ing. ed, Per_1 Per_4
infine, dalla stesura meramente preliminare della relazione del ctu che non esclude che, poi, Per_1
nella stesura definitiva, abbia tenuto conto dei predetti lavori di adeguamento. Non valutando le
Cont contestazioni mosse dalla difesa della alla consulenza dell'ing. il giudice ha attribuito Per_1 ad essa piena attendibilità in contrasto con l'unanime orientamento giurisprudenziale che attribuisce alle prove atipiche valore indiziario di presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. rilevanti solo se gravi, precise e concordanti, ipotesi non riconducibile a quella in esame in cui sono presenti, come evidenziato, risultanze istruttorie non concordanti, nei termini espressi, con quelle ivi contenute.
3.2. Non è provato che il maniglione del bagno non fosse a norma in quanto imprudentemente affisso su una parete di cartongesso e che da ciò sia dipeso il suo distacco che provocò, nelle citate date del 20.1.2020 e dell'8.2.2020 la caduta dalla sedia a rotelle a terra del mentre stava fruendo Pt_1
dei servizi igienici. Infatti, la ragioni del distacco del maniglione non sono state indagate: il ctu ing.
in nessun punto della relazione, ha affermato che le strutture sulle quali appoggiavano i Per_1
maniglioni fossero inidonee a sopportare il peso del disabile, ma semplicemente che sarebbe stato opportuno provvedere alla verifica dei sistemi di supporto a contorno e contatto dei maniglioni, verifica che, che come si evince dalla documentazione in atti, era già stata effettuata dall'ing. che aveva verificato la tenuta del maniglione senza che lo stesso consulente tecnico di Per_4 parte geom. avesse sollevato obiezioni a riguardo. D'altra parte, il tecnico nella Per_3 Per_5
immediatezza dei fatti, ha riferiva della presenza, nel bagno disabili, di due maniglioni, uno fisso, molto sollecitato dal disabile, perché è quello sul quale si appoggia per traslare sul WC e un maniglione ribaltabile che viene abbassato ed ha l'unica funzione di poggia braccio;
all'esito del sopralluogo, il medesimo constatava che ad essere divelto era il maniglione ribaltabile, mentre quello
8 fisso era ancora ben saldo al muro, concludendo, quindi, che il cedimento era stato presumibilmente determinato “… da un uso anomalo degli ausili”.
3.3. Gli accertamenti del ctu ing. non trovano conferma nelle risultanze istruttorie Per_1
sicchè si censurano le affermazioni contenute nella sentenza gravata a pp. 9-17.
3.4. Non vi è alcuna prova in atti delle cause del cedimento del maniglione poiché l'ing. si è limitato a suggerire un collaudo con riferimento delle strutture su cui poggia e quindi Per_1
non vi è prova della circostanza che tale ausilio non fosse stato regolarmente posizionato, e quindi,
Cont conseguentemente, di una presunta imperizia degli ispettori delle Non vi sono, in definitiva, Cont elementi che consentano di ipotizzare un nesso di causalità tra la condotta degli ispettori e gli infortuni occorsi al , poiché non vi è in atti la prova che tali infortuni siano stati determinati da Pt_1
un irregolare posizionamento del maniglione di appoggio.
3.5. In accoglimento dell'appello incidentale, la riforma della sentenza appellata, con esclusione di un concorso sul piano causale – in via diretta ed immediata – tra le cadute del nel bagno Pt_1
Cont disabili e la condotta degli ispettori delle durante i sopralluoghi e, quindi, di una responsabilità
Cont della nella causazione dei danni dal medesimo lamentati, dovrà travolgere anche i capi decisori
Cont relativi alla liquidazione del danno, con esclusione di qualsivoglia obbligo risarcitorio della nei confronti del . Pt_1
4. Sulle conclusioni riportate in epigrafe e all'esito dello scambio degli scritti conclusivi, il procedimento è stato rimesso in decisione, ai sensi dell'art. 352 c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 3, comma 26, del d.lgs. 149/2022), all'udienza dell'11.12.2024, sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta.
Cont 5. I motivi dell'appello incidentale della – che, per evidenti ragioni di priorità logica, vanno esaminati per primi e congiuntamente in quanto, al di là della loro formulazione ridondante e ripetitiva, concernono tutti il medesimo profilo ossia la valutazione della ctu dell''ing. e Per_1
delle ulteriori risultanze istruttorie avuto riguardo alla regolarità del bagno nonché al distacco del maniglione ivi presente – sono infondati.
5.1. La decisione impugnata è basata sulle conclusioni della ctu datata 4.11.2020 dell'ing. il quale, a seguito di rigorosi e completi rilievi sul posto (sopralluogo del 5.10.2020), Persona_6
ha accertato, avuto riguardo alla normativa tecnica vigente in materia, la non conformità tecnica e le irregolarità, da più punti di vista, del bagno per disabili per cui è causa (a riguardo, onde evitare inutili ripetizione, non può che farsi rinvio alla precisa motivazione della sentenza gravata;
v. pp. 6-7). E', poi, appena il caso di far notare che la relazione del ctu, benché redatta in sede di atp ove non era
Cont presente la è una prova utilizzabile nel presente giudizio e liberamente valutabile anche quale
9 fondamento probatorio del convincimento del giudice nel contraddittorio delle parti e nel raffronto delle ulteriore risultanze istruttorie (cfr. Cass. 8496/2023).
5.2. Le contestazioni dell'appellante, reiterative di quelle già svolte in primo grado, in effetti non concernono il merito degli accertamenti del ctu, ma semplicemente il contrasto con le relazioni Cont redatte in precedenza dai tecnici e funzionari della stessa che, ben tenute presenti dall'ausiliario, sono state dallo stesso smentite, al pari del collaudo tecnico dell'ing. del 13.2.2020 (del Per_4 resto, le relazioni tecniche di parte dell'appellante principale, invece, sono di senso opposto e in linea con le conclusioni peritali). Il deposito della relazione di ctu è successivo alle relazioni dei funzionari dell'azienda sanitaria, al predetto collaudo e ai provvedimenti emessi dal Tribunale di Chieti, le cui risultanze sono state tutte valutate e ponderate dall'ausiliario.
5.3. Né la non conformità del bagno può essere giustificata con l'impossibilità di attuare gli schemi di cui alla normativa tecnica vigente stante la conformazione strutturale del locale dei servizi igienici poiché allora il bagno avrebbe dovuto essere realizzato mediante un più incisivo intervento di ristrutturazione modificativo delle caratteristiche del locale ovvero altrove in locale consono.
5.4. Circa le modalità del sinistro, esse, come ampiamente evidenziato nella sentenza gravata, trovano conforto anche negli accertamenti del ctu – secondo il quale le strutture, a cui gli ausilii del bagno si agganciavano o sostenevano, non erano stati collaudati ed invece avrebbero dovuto esserlo onde verificare non solo la loro idoneità ma anche la tenuta dei sistemi di supporto – e nella stessa dichiarazione scritta di (autore del fissaggio degli ausilii) datata 13.2.2020 ove – al Persona_5
di là della ricostruzione della possibile dinamica del sinistro che è, oltre che interessata, opinabile e non certo demandabile al medesimo – è riportato che la parete sulla quale erano stati infissi, con viti e tassello, i maniglioni del bagno era in cartongesso.
6. Venendo all'appello principale di , l'eccezione d'inammissibilità sollevata Parte_1
Cont dalla è infondata. Invero, l'atto di impugnazione consente di avere sufficiente contezza, nei termini sopra riassunti, degli aspetti, di fatto e di diritto, oggetto del gravame, oltre che delle ragioni di dissenso rispetto al percorso motivazionale del giudice di primo grado, correlate a quelle alternative sulle quali si basa la richiesta riforma della decisione (nel senso che, in considerazione della sua perdurante natura di revisio prioris instantiae, l'appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, non debba rivestire particolari forme sacramentali ovvero presentare un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado, ma è sufficiente che contenga la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, v., per tutte, Cass. SS.UU. sent. 27199/2017).
10 7. Ciò detto, il primo motivo di appello è infondato.
7.1. Come puntualmente esposto nella sentenza gravata (v. p. 11), la relazione tecnica di parte prodotta dall'appellante (doc. n. 38) non è in alcun modo idonea a confortare un postumo di carattere psichico conseguente alle due cadute nel bagno in questione poiché nella stessa si fa riferimento solo alle conseguenze del licenziamento.
7.2. La ctu – che, come è noto, non è un mezzo istruttorio in senso proprio che non può avere carattere esplorativo (cfr., tra le tante, Cass. 30218/2017) – non è stata condivisibilmente ammessa dal giudice di prime cure mancando qualsivoglia elemento di conforto dell'asserito danno psichico derivante dalle cadute nel bagno per cui è causa del 20.1.2019 e dell'8.2.2020, rispetto alle quali il riscontro medico legale è costituito unicamente dal referto del Pronto Soccorso del 20.1.2020 (ove è refertata “contusione dello sterno e dell'emitorace dx”) e dalla certificazione del dott. Persona_7
del 24.1.2020 (attestante una inabilità dal 24.1.2020 al 4.2.2020 senza riferimenti a profili di
[...]
carattere psicologico).
Cont 7.3. Va aggiunto che, contrariamente a quando sostiene l'appellante, la si è più volte opposta all'ammissione della richiesta ctu medico legale (v. memoria ex art. 183, comma 6, n. 3 e verbale udienza 21.2.2022).
8. Il secondo motivo è infondato.
8.1. La durata di 14 giorni dell'invalidità temporanea assoluta si ricava dal certificato INAIL in data 24.1.2020 del dott. il quale, sentito come testimone all'udienza del 12.5.2022, l'ha Persona_7 confermato e, a domanda, ha aggiunto. “Non ricordo se nell'occasione il versasse in uno stato Pt_1
di turbamento psicologico e, non avendolo indicato nella certificazione, ritengo di non averlo nell'occasione percepito”; “Non ho prescritto nell'occasione farmaci, che erano già stati prescritti probabilmente dal Pronto Soccorso, avendomi il riferito che stava assumendo Aulin”. Tale Pt_1 certificato è l'unico attendibile elemento di prova in ordine alla durata della predetta invalidità tenuto pure conto che l'appellante non ha né dedotto né documentato di essersi dovuto assentare dal lavoro per malattia anche successivamente al periodo di assenza per infortuni documentato (dal 20 gennaio al 4 febbraio 2020), così come correttamente osservato dal Tribunale.
8.2. La maggior durata della invalidità temporanea per un totale di 3 mesi è stata dedotta solo in sede di comparsa conclusionale di primo grado e non risulta, al contrario di quanto si sostiene con il gravame, dalle dichiarazioni del teste (amico del ) il quale, nel confermare Testimone_2 Pt_1 le condizioni doloranti dell'appellante, ha fatto riferimento “ai giorni successivi” senza indicarne il numero, quindi del tutto compatibilmente con le suddette due settimane certificate. Quanto alle
11 dichiarazioni della teste (madre dell'appellante) esse, per genericità, non sono idonee Testimone_1
a comprovare l'asserita totale inabilità temporanea per il sopraindicato lungo lasso di tempo.
9. Il terzo motivo è infondato.
9.1. A riguardo, è sufficiente evidenziare che il giudice di prime cure, applicando le tabelle del
Tribunale di Milano, ha liquidato l'importo massimo riconoscendo al danneggiato, con ampia motivazione sulle particolari circostanze individualizzanti del caso concreto, la personalizzazione massima consentita (€ 148,50 al giorno). Non vi è spazio per alcuna ulteriore maggiorazione in assenza di circostanze di carattere del tutto eccezionale. Né sono rilevanti le circostanze rimarcate dall'appellante concernenti aspetti estranei all'evento lesivo in parola cioè le sofferenze connesse ai provvedimenti successivamente assunti dal datore di lavoro, anche di carattere disciplinare.
10. Il quarto motivo è infondato.
10.1. L'appellante insiste sulla sussistenza del nesso causale tra la soccombenza con onere delle spese in cui egli è incorso nei procedimenti nei confronti della Casa di Cura S. Camilla s.p.a., in quel tempo suo datore di lavoro, e gli erronei accertamenti di cui ai verbali ispettivi del 2019 e del 2020
Cont della evidenziando il riferimento a quest'ultimi nei provvedimenti giudiziari a lui sfavorevoli.
10.2. Così facendo, tuttavia, l'appellante non si confronta con la motivazione della sentenza di primo grado ove è chiaramente sottolineato come, in realtà, i provvedimenti giudiziari sfavorevoli presentino un fondamento diverso oppure alternativo. Ed, infatti:
a) la sospensione datoriale dal lavoro fu motivata, come indicato precisamente nella sentenza gravata, dall'aver fatto entrare nella struttura sanitaria, senza autorizzazione, una persona estranea, per essersi assentato dal lavoro e per essersi introdotto, insieme ad un estraneo, senza autorizzazione, nel deposito rifiuti della medesima struttura;
a tali circostanze si fa riferimento nel provvedimento di rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c. (ordinanza 2501/2020 del 31.8.2020) e del reclamo avanzato
(ordinanza 77/2020 del 13.10.2020);
b) il ricorso ex art. 700 c.p.c. avente ad oggetto l'accertamento delle condizioni del bagno e il suo adeguamento è stato respinto anche per assenza del periculum e, quindi, a prescindere da ogni considerazione sulle condizioni del bagno in termini di fumus boni iuris, esso sarebbe stato comunque respinto (v. ordinanza 2063/2020 del 25.6.2020 e, in fase di reclamo, 4/2020 dell'1.9.2020).
10.3. Circa il ricorso per accertamento tecnico preventivo promosso nei confronti della citata
Cont Casa di Cura ed il cui (odierno) giudizio di merito è stato instaurato nei confronti della è corretto il rilievo del giudice di prime cure – non specificamente contestato dall'appellante – per il quale le spese di a.t.p. sono anticipate dal ricorrente e, infine, regolate all'esito del giudizio di merito. Nel caso di specie, esse restano perciò a carico del ricorrente, avendo questi, per sua libera scelta, prima
12 promosso il procedimento nei confronti della Casa di Cura e poi deciso di instaurare il giudizio di Cont merito nei confronti della la quale non può certo essere chiamata a pagare le predette spese del procedimento di atp.
10.4. Il riferimento alle spese legali per l'impugnazione del licenziamento intimato in corso di causa il 22.4.2021e impugnato con ricorso del 22.5.2021 è del tutto nuovo e inammissibile ex art. 345
c.p.c..
10.5. Infine, ma non per importanza, occorre ribadire quanto già esposto dal Tribunale circa la mancata specifica indicazione e dimostrazione delle spese di lite di cui ai procedimenti ex art. 700
c.p.c. delle quali in questo giudizio è stato chiesto il ristoro. Anzi, va aggiunto che nel gravame la parte appellante ha dedotto di non averle sostenute in quanto economicamente impossibilitata, ammettendo di fatto di non avere, allora, subito il correlato danno patrimoniale.
11. Il quinto ed ultimo motivo è infondato.
11.1. Invero, stante la reciproca soccombenza (domanda di risarcimento danni non patrimoniali parzialmente accolta, domanda di risarcimento danni patrimoniali respinta) e le ulteriori circostanze evidenziate dal Tribunale (soccombenza in rito sulla competenza del giudice del lavoro, esorbitanza pretese risarcitorie rispetto al riconosciuto), le spese sono state condivisibilmente compensate in via integrale.
12. In conclusione, entrambi gli appelli, principale e incidentale, vanno respinti a conferma della sentenza impugnata.
12.1. Tale esito comporta l'applicazione, nei confronti di entrambe le parti, della sanzione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002.
12.3. Stante la reciproca soccombenza le spese vanno, tra le parti, interamente compensate.
P.Q.M.
la Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello principale proposto da e quello incidentale proposto dall' Parte_1 [...]
Controparte_4
2) compensa integralmente le spese del presente grado del giudizio;
3) dichiara che entrambe le parti sono tenute al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 5.2.2025.
Il Consigliere estensore
(dott. Marco Bartoli)
Il Presidente
(dott.ssa Silvia Rita Fabrizio)
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