Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 26/11/2025, n. 21262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21262 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21262/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12411/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12411 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Poli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Velletri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Lorella Karbon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Dirigente Settore Edilizia Privata - Urbanistica Comune di Velletri, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell’ordinanza n. -OMISSIS- del 16.06.2022 notificata alla ricorrente il 30.06.2022 con la quale il Dirigente Settore Edilizia Privata – Urbanistica del Comune di Velletri ingiunge il ripristino dello stato dei luoghi, alterato in assenza dei relativi permessi edilizi;
- di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o consequenziale dell'atto come sopra impugnato o che con lo stesso sia comunque posto in rapporto di correlazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Velletri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Vista l’istanza di passaggio in decisione depositata dalla parte ricorrente;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 la dott.ssa CE EL BA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato in data 28 settembre 2022 e depositato in data 25 ottobre 2022, parte ricorrente ha impugnato l’ordinanza n. -OMISSIS- del 16 giugno 2022, notificata il 30 giugno 2022, con la quale il Comune di Velletri, in relazione a fabbricato residenziale di proprietà dell’esponente, ha ingiunto il ripristino dello stato dei luoghi con demolizione delle opere realizzate in assenza di titolo.
1.1 In esito a sopralluogo del Comando di Polizia Locale di Velletri del 19 novembre 2019, è stato, infatti, riscontrato che la ricorrente “ è intestataria della Concessione edilizia in sanatoria n. -OMISSIS- del 23/07/1999, rilasciata ai sensi della Legge 724/94, per l’ampliamento di un fabbricato residenziale composto dai piani terra e primo ”, ma “ da un raffronto tra il grafico allegato alla Concessione Edilizia e lo stato dei luoghi” è risultato che “ in assenza del Permesso di Costruire ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. n. 380/2001 e relativo N.O. strutturale del Genio Civile ”, sono state realizzate le seguenti opere: “ 1. Eliminazione del tramezzo delimitante la scala di collegamento tra il piano terra ed il piano primo; 2. Realizzazione di un soppalco avente affaccio nel salone al piano terra, con struttura in legno, realizzato con trave, morali e tavolato sovrastante avente una superficie di mq 9.00 circa, in luogo del preesistente solaio; 3. Realizzazione di una finestra in vetrocemento al piano primo avente dimensioni pari a m. 1, 35 x m. 0, 45; 4. Rifacimento totale della falda di copertura, posta a sinistra del prospetto Est. Attraverso la realizzazione di un nuovo solaio inclinato in struttura lignea con travi, morali tavolato e sovrastante manto di tegole, innalzato di cm 30 circa rispetto al preesistente, che ha comportato un aumento della volumetria pari a mc 17.00 circa ”.
I predetti interventi edilizi sono stati ritenuti “ eseguiti in assenza di Permesso di Costruire ai sensi dell’art. 10 del DPR n. 380/01 e di nulla osta del Genio Civile ”.
2. In data 30 novembre 2023 si è costituito in resistenza il Comune di Velletri, depositando scritto difensivo e documenti.
3. All’udienza del 14 novembre 2025, il Collegio ha rilevato la tardività del deposito effettuato dalla parte ricorrente in data 4 novembre 2025 e la causa è stata trattenuta per la decisione sulla base degli atti.
4. Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto.
- I. “ Violazione e falsa applicazione art. 10 e mancata applicazione art. 3 comma i° lett. a) - b) in combinato disposto con l’art. 6 comma II° lett. a) d.p.r. 380/01 ”.
La reale situazione edilizio urbanistica sarebbe differente rispetto al quadro delineato dall’Amministrazione comunale, in quanto l’immobile è stato legittimato con concessione edilizia in sanatoria n. -OMISSIS- del 23 luglio 1999, ex legge n. 724/1994 e, successivamente, sarebbe stato rimosso e ricostruito il tetto di copertura con struttura in legno lamellare e sarebbe stato aperto un vano finestra con una diversa distribuzione degli spazi interni ed un’apertura di un foro sul solaio esistente. In data 27 luglio 2020, dopo il sopralluogo che aveva accertato l’abuso, la ricorrente ha presentato istanza di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36, D.P.R. 380/2001 (-OMISSIS-).
Lo spostamento dei tramezzi sarebbe da considerarsi intervento di manutenzione straordinaria riconducibile all’art. 3, comma 1, lettera b) del T.U. Edilizia.
La rimozione degli infissi sarebbe da ricondursi alla manutenzione ordinaria di cui all’art. 3, comma 1, lettera a) del predetto Testo Unico, ricadente nel regime dell’attività edilizia libera.
La realizzazione della finestra non avrebbe reso necessaria l’autorizzazione del Genio Civile in quanto apertura non avente il carattere di veduta ma di luce.
Anche la sostituzione del tetto rientrerebbe tra gli interventi di manutenzione straordinaria, in quanto tale non soggetta a permesso di costruire, se la quota d'imposta risulta aumentata “ per effetto delle dimensioni delle travi principali ” ma non quantitativamente rispetto alle superfici ed ai volumi preesistenti.
- II. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 nonché dell’art. 15 della legge regionale n. 15 dell’11 agosto 2008 ”.
Il gravato provvedimento avrebbe dovuto identificare compiutamente l'area che, in caso di inottemperanza all'ordine di ripristino, sarà acquisita al patrimonio comunale.
5. L’Amministrazione comunale ha eccepito l’infondatezza di entrambi i motivi di ricorso.
6. Come sopra sintetizzate le posizioni delle parti processuali, il Collegio, in via preliminare, rileva che il deposito di note difensive e di documenti, avvenuto ad opera di parte ricorrente in data 4 novembre 2025, risulta tardivo - e, dunque, inammissibile - ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a.
Quanto tardivamente depositato deve pertanto considerarsi stralciato dal fascicolo e non potrà essere utilizzato ai fini della decisione del giudizio.
6.1 Ciò posto, è possibile procedere alla delibazione del merito del gravame.
7. Con riferimento al primo motivo di impugnazione, con il quale parte ricorrente sostiene che la qualificazione giuridica degli interventi avrebbe dovuto essere altra e diversa rispetto a quella operata dall’Amministrazione comunale, il Collegio rileva, in primo luogo e in punto di fatto, che l’istanza di accertamento di conformità in sanatoria depositata in data 28 luglio 2020 ai sensi dell'art. 36, D.P.R. n. 380/2001, citata dalla parte ricorrente quale elemento dirimente ai fini della propria ricostruzione, risulta essere stata archiviata a seguito di silenzio rigetto (v. memoria del Comune resistente, pag. 2).
In punto di diritto, e più in generale, l’impostazione di parte ricorrente, che considera gli interventi in modo separato (al fine di ascrivere ognuno di essi ad un regime edilizio diverso e più “leggero” rispetto alla qualificazione giuridica complessiva operata dal Comune) non è meritevole di positiva considerazione alla luce della consolidata giurisprudenza, alla quale il Collegio intende aderire, secondo cui “ la valutazione dell'abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate; sul punto si può richiamare quanto statuito da Cons. Stato, sez. VI, 30 giugno 2021, n. 4919, secondo cui la valutazione dell'abuso edilizio presuppone, tendenzialmente, una visione complessiva e non atomistica dell'intervento, giacché il pregiudizio recato al regolare assetto del territorio deriva non dal singolo intervento, ma dall'insieme delle opere realizzate nel loro contestuale impatto edilizio. Ne consegue che, nel rispetto del principio costituzionale di buon andamento, l'amministrazione comunale deve esaminare contestualmente l'intervento abusivamente realizzato, e ciò al fine precipuo di contrastare eventuali artificiose frammentazioni che, in luogo di una corretta qualificazione unitaria dell'abuso e di una conseguente identificazione unitaria del titolo edilizio che sarebbe stato necessario o che può, se del caso, essere rilasciato, prospettino una scomposizione virtuale dell'intervento finalizzata all'elusione dei presupposti e dei limiti di ammissibilità della sanatoria stessa. In questo senso, la giurisprudenza ha ribadito che la verifica dell'incidenza urbanistico-edilizia dell'intervento abusivamente realizzato deve essere condotta avuto riguardo alla globalità delle opere, che non possono essere considerate in modo atomistico (cfr. Consiglio di Stato, n. 3330 del 2012). Di eguale tenore la recente giurisprudenza penale, secondo cui: "non è ammessa la possibilità di frazionare i singoli interventi edilizi difformi al fine di dedurre la loro autonoma rilevanza, ma occorre verificare l'ammissibilità e la legalità alla luce della normativa vigente, dell'intervento complessivo realizzato" (cfr., Corte Cass., n. 8885 del 2017). Sul punto si veda anche Consiglio di Stato, Sez. VI, 13 ottobre 2020, n. 6191, secondo cui va data continuità all'univoco indirizzo giurisprudenziale di quella Sezione (cfr., da ultimo, Consiglio Stato, sez. VI, 10 novembre 2017 n. 5180; sez. VI, 8 maggio 2018, n. 2738), secondo cui la valutazione dell'abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate; né è data la possibilità di scomporne una parte per negare l'assoggettabilità ad una determinata sanzione, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante bensì dall'insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni. L'opera edilizia abusiva va in sostanza identificata con riferimento all'immobile o al complesso immobiliare, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul contesto immobiliare unitariamente considerato ” (Cons. Stato, Sez. II, 11 marzo 2024, n. 2321).
7.1 Alla luce di tutto quanto sopra, il primo motivo di ricorso risulta infondato.
8. Con il secondo motivo di impugnazione, parte ricorrente lamenta la mancata indicazione nell’ordine di demolizione del computo dell’area da acquisire al patrimonio comunale per il caso dell’inottemperanza.
Sul punto, ricorda il Collegio che la determinazione del quantum da acquisire gratuitamente al patrimonio comunale per il caso della mancata esecuzione spontanea dell’ordine di demolizione, per consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato ( ex multis , Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 13/2015), deve essere effettuata nell’atto di accertamento dell’inottemperanza (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. III, sent. n. 56/2019), che è successivo all’ingiunzione di ripristino e che non costituisce oggetto del presente gravame.
Tale determinazione non è, quindi, elemento essenziale dell’ordine di demolizione, il cui contenuto deve essere individuato esclusivamente in relazione alla funzione tipica del provvedimento ossia quella di prescrivere la rimozione delle opere abusive.
“ E’ nella successiva fase di verifica dell'inottemperanza che va precisata l'area da acquisire (Consiglio di Stato sez. VII, 03/01/2023, n. 111) ” (Cons. Stato, Sez. VII, sent. 29 gennaio 2025, n. 686).
8.1 Alla luce di quanto sopra, anche il secondo motivo di gravame risulta infondato.
9. Conclusivamente, il ricorso non risulta meritevole di accoglimento e deve pertanto essere respinto.
10. Il Collegio ritiene la sussistenza di sufficienti ragioni per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025, tenutasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
SC GI, Presidente FF
Antonino Scianna, Primo Referendario
CE EL BA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE EL BA | SC GI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.